Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/02/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.1160/2024 R.G. LAVORO, vertente
TRA
Parte 1 , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Aniello Cioffi e Maila
Migliorino;
RICORRENTE
E
Controparte_1 , rappresentato e difeso dall'Avv. Cosimo Pio Di Benedetto;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.2.2024, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze di Controparte 1 presso l'esercizio
"Pizzeria da Serena", poi "Pizzeria Vatillum", corrente in Capaccio Paestum alla Via
Licinella n. 135, dal 15.4.2022 al 6.12.2022 con mansioni di pizzaiolo inquadrato al 4° Liv.
CCNL Pubblici Esercizi con formale orario part time di 30 ore settimanali, ma osservando di fatto, un orario superiore avendo lavorato per sei giorni alla settimana (compresa la domenica e riposo il lunedì) e, dal 15 giugno a tutto agosto, sette giorni su sette con orario dalle 17,00 alle 24,00 e, nei mesi di luglio ed agosto dalle ore 16,00 alle ore 2,00 del mattino successivo ricevendo solo la retribuzione mensile di euro 700,00 ad aprile, euro 1.200,00 da maggio a novembre ed euro 200,00 a dicembre, senza ricevere compenso per lavoro straordinario, né per la 13^e 14^ mensilità e senza fruire di ferie e/o di indennità sostitutiva;
Tribunale di condannare la parte convenuta al pagamento di euro 8.930,99 per le causali di cui in premessa, oltre accessori di legge, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi.
Costituitasi in giudizio la parte convenuta chiedeva il rigetto del ricorso deducendone l'infondatezza per avere il ricorrente lavorato per il numero di ore e giorni risultanti dalle buste paga ricevendo tutto quanto spettantegli, fruendo delle ferie e permessi previsti e delle festività; precisava che nessuna prestazione era stata resa dopo il 26 ottobre data da cui,il ricorrente aveva fruito di un periodo di malattia.
Con le note scritte del 7.2.2025, la parte ricorrente depositava verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti il 29.1.2025 dando così atto del raggiungimento di accordo (alle condizioni individuate dal giudicante con proposta transattiva del 15.1.2025); rinunciava alle richieste formulate nel ricorso e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Con note del 11.2.2025 anche la parte resistente dava atto del verbale di conciliazione e chiedeva la declaratoria della cessazione ella materia del contendere.
Indi, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate nelle predette note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 12.2.2025.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento
-
della decisione vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 09-04-1997, n. 3075; Cass., 08-06-1996, n.
5333; Cass., 16-09-1995, n. 9781; Cass., 07-09-1993, n. 9401).
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo,
transazione o conciliazione).
Più precisamente, affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti (cfr. Cass., 07-03-1997, n. 2038; Cass., 22-01-1997, n. 622; Cass., 07-05-
1995).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nel caso di specie, l'accordo raggiunto dalle parti successivamente alla proposizione della domanda giudiziale (verbale di conciliazione del
29.1.2025 prodotto con note scritte del 7.2.2025) determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse alla prosecuzione del giudizio.
Deve, quindi, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio, ferme le pattuizioni sul punto stabilite dalle parti nell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. spesedi lite compensate.
Così deciso in Salerno, il 12.2.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca D'Antonio