Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18267/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18267/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. GRILLI VITTORIO, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio del difensore, in via Fratelli Kennedy, n. 30 Comezzano Cizzago
e
(c.f. ), con l'avv. GRILLI VITTORIO, elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliato presso lo studio del difensore, in via Fratelli Kennedy, n. 30 Comezzano Cizzago
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 17.01.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
«1- Separazione.
1 coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Responsabilità genitoriale: il figlio resta affidato in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessata si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3. Tempi di permanenza:
sita in via G. Brodolini ri. 14 - 25010 OL (BS) ed il padre potrà vederlo e Parte_2 tenerlo con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia almeno secondo il seguente calendario di visita e piano genitoriale allegato che qui di seguito viene in sintesi riproposto:
a) durante l'anno scolastico: per il padre diritto di vedere il figlio liberamente sino a quando rimarrà collocato presso l'abitazione familiare ogni mercoledì e venerdì, il sabato e la domenica a settimane alternate;
b) durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni dell'anno 2024 e il giorno precedente la ripresa delle lezioni dell'anno 2025:
a decorrere dall'anno 2024 le passerà con il padre, il giorno 26 dicembre 2024 lo passerà invece con la madre, nell'anno 2025 le vacanze le passerà con la madre il 26 dicembre 2025 con il padre e così successivamente ad anni alterni;
c) durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: a decorrere dall'anno 2025 le passerà con il padre, nell'anno 2026 le passerà con la madre e successivamente ad anni alterni con il reciproco impegno da parte dei genitori di confrontarsi in caso di impossibilità sopravvenute;
d) durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo:
a decorrere dall'anno 2025 passerà i primi 15 giorni con il padre ed i successivi 15 giorni con la madre alternati sino al termine delle vacanze estive e successivamente ad anni alterni. Rimane impregiudicato il diritto del padre di restare col figlio il mercoledì, il venerdì, il sabato e la domenica a settimane alternate. Per quanto alla settimana di ferragosto dell'anno 2025 il figlio la Per_1 trascorrerà insieme alla madre, mentre nell'anno 2026 la trascorrerà insieme al padre e così ad anni alterni per gli anni futuri sino al raggiungimento della maggiore età;
e) Per i Ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico: a decorrere dall'anno 2024 le passerà con la madre, nell'anno 2025 le passerà con il padre e successivamente ad anni alterni. Rimane comunque impregiudicato il diritto dei genitori di trascorrere i giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico a giorni/festività alterni/e secondo esigenze e/o scelte concordate.
4. Assegnazione casa coniugale: la casa familiare è cointestata ad entrambi i coniugi i quali, sostengono al 50% ciascuno il pagamento del mutuo fondiario sino a giugno 2030.
La casa familiare rimane assegnata alla SI.ra sino al raggiungimento Parte_1 dell'indipendenza economica del figlio . Per_1 Rimane impregiudicato che i lavori di manutenzione ordinaria dell'immobile rimarranno a carico del genitore collocatario, mentre, i lavori di manutenzione straordinaria, come anche le spese di imposte, tasse e/o oneri notarili dovuti, saranno ripartiti al 50% tra i SIg.ri e . Parte_1 Parte_2
Successivamente poi, una volta raggiunta l'indipendenza economica di , la casa familiare Per_1 rimarrà abitata dalla SI.ra a titolo di comodato d'uso gratuito familiare sino a Parte_1
quando interverrà la compravendita dell'immobile da una delle parti e/o da parte di terzi.
Qualora le parti dovessero decide e di vendere la casa familiare sita in via G. Brodolini n. 14 —
25010 OL (BS), si danno reciprocamente atto che il ricavato della vendita andrà ripartito al 50% tra loro, e, contestualmente entrambe le parti dovranno altresì sostenere al 50% ciascuno le relative spese eventuali.
Qualora invece, una delle parti dovesse decidere di abitare l'immobile, la parte che deciderà di abitare, liquiderà l'altra parte, al valore di mercato secondo il principio del "tempus regit actumu' sopportando spese notarili e tributarie/fiscali. La parte che abiterà l'immobile pagherà la sua quota del 50% del valore dell'immobile (cfr. nota piè di pagina n. 1) all'altra parte con patto di riservato dominio ex art. 1523 c.c. senza interessi nel n. di 120 rate mensili a decorrere dalla data di pattuizione.
Le parti si impegnano a decidere tra la vendita o l'abitazione dell'immobile della casa coniugale entro il termine di sei mesi dal raggiungimento dell'indipendenza economica del loro figlio Per_2
[...]
5. Ripartizione degli oneri di mantenimento:
1) il SI. si obbliga a versare entro il 11 di ogni mese l'importo di € 400,00 (euro Parte_2
quattrocento/00) a titolo di assegno familiare per il mantenimento del figlio sino al Per_1 raggiungimento dell'autonomia economica con decorrenza dal mese di maggio 2024 con prima rivalutazione e soggetto ad adeguamento automatico annuale agli indici ISTAT a partire dal mese di giugno 2025, con spese straordinarie del figlio nella misura del 50% ciascuno, previa esibizione della relativa documentazione fiscale da parte del genitore che sostiene le spese, a cui verranno rimborsate, se avrà anticipato la spesa, e saranno disciplinate come segue:
l.a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari e farmaci/prodotti omeopatici;
l.b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) cure dentistiche, ortodontiche, ed oculistiche: b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari. l.c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, nessuno escluso;
c) gite scolastiche con e senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
f) certificazioni scolastiche;
l.d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
l.e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo, c) attività sportive, ricreative e ludiche con pertinenti attrezzature;
l.f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) corsi di istruzione in genere (quali corsi di musica e/o di lingue straniere, e/o di arte); b) viaggi e vacanze;
2) l'assegno unico verrà percepito per intero dalla SI.ra . Parte_1
6. Assegno di mantenimento per il coniuge:
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
7. Divisione dei beni ricadenti nel regime di comunione legale (eventuale).
I coniugi dichiarano reciprocamente che:
1) non sussistono debiti della comunione o debiti personali nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della comunione;
2) non sussistono ragioni di credito né della comunione né di ciascuno dei comunisti verso l'altro né di ciascuno dei comunisti verso la comunione, anche a titolo di rimborsi e/o restituzione ai sensi dell'art. 192 e ss. c.c.;
3) nella ripartizione e attribuzione dei beni i coniugi hanno tenuto conto anche di quanto ricadente nel regime della comunione de residuo, cosicché quanto spettante a ciascuno di essi costituisce perfetta soddisfazione dei diritti aventi causa nel pregresso regime di comunione.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 30.9.2024, , premesso di avere Parte_3
contratto matrimonio civile a OL (BS) in data 16.6.2012, dalla cui unione era nato il figlio pagina 4 di 5 il 1.07.2008, esponevano che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e Per_1
chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità. Alla luce dell'accordo raggiunto, la audizione del figlio minorenne ultradodicenne si reputa manifestamente superflua e le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OL (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2012, parte
I^, n. 5;
3) Spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 24.2.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
pagina 5 di 5