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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 26/09/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 349 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata a Cagliari, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Bellisai, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
appellante nei confronti di
(c.f. ), elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliata a Cagliari, presso lo studio dell'avv. Michele Manca, che la rappresenta e difende giusta delega in atti,
appellata
e nei confronti di pagina 1 di 10 (p.i. ), con sede a Milano ed elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata a Cagliari, presso lo studio dell'avv. Giampiero Schirru, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
appellata
La causa è stata decisa sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse di piaccia alla Corte d'Appello Adita o al Parte_1
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza
1. in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1850/2022 emessa dal Tribunale di Cagliari, Giudice Dott. Paolo Piana, nel giudizio recante
R.G. 9713/2018, depositata in cancelleria in data 19 luglio 2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
1. accertare e dichiarare che il danno occorso alla sig.ra Pt_1
è stato causato da insidia del passaggio pedonale del giardino
[...]
della casa di proprietà dei sig.ri e e per l'effetto:
2. Pt_1 Per_1
condannare la sig.ra e la terza chiamata in Parte_2
manleva al risarcimento del danno non patrimoniale occorso all'attrice nella misura accertata nella perizia di parte agli atti del giudizio, in applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano oltre spese mediche documentate o nella diversa misura, maggiore o minore, che dovesse emergere in corso di causa o ritenuta di giustizia, con interessi
e rivalutazione monetaria;
3. condannare la convenuta al risarcimento
pagina 2 di 10 del danno patrimoniale da lucro cessante dovuto all'impossibilità di svolgere l'attività lavorativa di libero professionista regolarmente svolta dall'attrice sino al momento della caduta che forfettariamente si quantifica in Euro 2.000,00, o nella diversa somma maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa o ritenuta di giustizia;
4.In ogni caso con condanna alle spese, competenze professionali di causa oltre
IVA e cpa come per legge.” e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
5.con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Nell'interesse di voglia la Corte d'Appello Parte_2
rigettare ogni avversa domanda, compresa quella cautelare di sospensione della provvisoria esecuzione, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata.
Nell'interesse di riservata ogni altra difesa, voglia la Corte CP_1
d'Appello adita, contrariis rejectis,
a) In via principale: rigettare l'appello proposto dalla Signora Pt_1
e confermare in toto la sentenza impugnata. Con vittoria di spese ed
[...]
onorari del doppio grado di giudizio;
b) In via di mero estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte dalle Controparti, con riserva di ricorso per cassazione: previo accertamento e declaratoria della quota di responsabilità
pagina 3 di 10 ascrivibile alla Signora ai sensi dell'art. 1227 del codice Parte_1
civile, determinare sulla base delle risultanze processuali l'ammontare dell'eventuale risarcimento spettante alla appellante, altresì limitando e contenendo - in ogni caso - l'obbligazione risarcitoria di entro i CP_1
limiti di condizioni, massimale, scoperto e franchigie previsti in polizza, così come già eccepiti nel corso del primo grado del giudizio e documentati attraverso la produzione in giudizio del contratto assicurativo. Con vittoria di spese ed onorari o quantomeno con loro totale compensazione;
c) in ogni caso: compensare integralmente gli oneri di lite tra CP_1
e la Signora Parte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. convenne in giudizio davanti a Tribunale di Cagliari Parte_1
la sorella , chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Parte_2
patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza di una caduta verificatasi il giorno 18 giugno 2017 presso l'abitazione della convenuta, ubicata in località
Costa Rei.
L'attrice spiegò che la caduta era stata determinata dall'instabilità di una mattonella del camminamento pedonale del giardino della casa della convenuta, resa insidiosa dalla presenza di erba alta che occultava il bordo e impediva di percepire visivamente il dislivello.
A seguito dell'incidente, aveva riportato delle fratture alla gamba sinistra, con conseguente invalidità temporanea e permanente (quantificata dal proprio perito nell'8 %) e aveva subìto anche un danno patrimoniale, quantificabile in circa euro 2.000,00 pari ai mancati guadagni che avrebbe potuto conseguire pagina 4 di 10 nello svolgimento della propria attività di libera professionista nel periodo in cui si trovava in stato di invalidità temporanea. resistette e chiede di essere autorizzata a chiamare in Parte_2
causa in forza della polizza stipulata dal di lei coniuge. CP_1
La convenuta contestò la ricostruzione dell'attrice, sostenendo che il camminamento non presentava alcuna insidia, in quanto le mattonelle del cortile erano perfettamente stabili;
negò, dunque, l'esistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e le lesioni riportate dall'attrice. eccepì che la polizza assicurativa era stata stipulata, in realtà CP_1
dal marito della convenuta e, in ogni caso, contestò sia la responsabilità per l'accaduto sia l'ammontare del risarcimento richiesto.
Istruita mediante produzioni documentali e prove testimoniali, la causa fu decisa con la sentenza n. 1850, pubblicata il 13 luglio 2022, con la quale il
Tribunale rigettò la domanda proposta da ritenendo non Parte_1
dimostrata l'insidia e attribuendo la causa della caduta al comportamento imprudente dell'attrice che non aveva prestato adeguata attenzione al camminamento.
Il giudice di primo grado, inoltre, ritenne il danno patrimoniale non provato, in quanto la relativa deduzione era stata formulata in termini del tutto generici e senza un adeguato supporto probatorio e stante l'assenza di elementi concreti circa la natura dell'attività lavorativa svolta, le modalità con cui essa sarebbe stata esercitata e il nesso causale tra l'infortunio e l'asserita perdita di guadagno.
*
pagina 5 di 10 2. Avverso tale decisione, ha proposto appello, Parte_1
affidato a un unico motivo di impugnazione, con il quale ha lamentato, in sostanza, l'erroneità della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado, con particolare riferimento alla valutazione delle prove testimoniali e alla mancata considerazione delle condizioni del luogo al momento del sinistro.
Le doglianze dell'appellante possono essere schematizzate nei seguenti termini:
errata valutazione delle prove testimoniali:
• per avere il primo giudice attribuito maggiore attendibilità al teste
(investigatore di ), che aveva effettuato il sopralluogo tre Tes_1 CP_1
mesi dopo il sinistro e non pochi giorni dopo come invece indicato in sentenza, malgrado il teste (figlio dell'attrice) avesse riferito con Tes_2
certezza, per avere assistito all'incidente, che la mattonella era instabile e coperta da erba alta, che aveva aggravato l'insidiosità della situazione;
insufficienza e contraddittorietà della motivazione:
• atteso che la sentenza aveva escluso l'insidiosità del quadrone basandosi su una valutazione discrezionale e non supportata da elementi oggettivi;
• non era stata adeguatamente considerata la circostanza dell'erba alta, che rendeva non percepibile l'instabilità della mattonella, elemento centrale per configurare l'insidia ai sensi dell'art. 2051 c.c.
errata esclusione del danno patrimoniale:
pagina 6 di 10 • per avere il primo giudice ritenuto generica l'esposizione circa l'attività lavorativa dell'attrice ed escluso il nesso causale tra le lesioni e il mancato guadagno, senza considerare le prove documentali e testimoniali che attestano l'interruzione dell'attività professionale.
e hanno resistito. Parte_2 CP_1
***
3. L'appello è infondato e non può essere accolto.
La pronuncia impugnata ha correttamente escluso la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c., data l'insussistenza di un nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
La Corte condivide integralmente tale valutazione, che si fonda su una corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia, tra cui quello recentemente ribadito dalla Cassazione 13 aprile 2023, n. 9863, secondo cui quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Nel caso di specie, la caduta dell'attrice è avvenuta in un contesto esterno, costituito da un camminamento pedonale formato da quadroni in cemento posati su prato incolto e, comunque, con erba alta, non tagliata a raso, secondo le stesse indicazioni dell'appellante.
pagina 7 di 10 Le fotografie prodotte dalla stessa appellante evidenziano chiaramente come il percorso non fosse regolare né omogeneo, ma presentasse una conformazione discontinua e naturale, tipica di un giardino non pavimentato e privo di opere di livellamento.
In tale contesto, non può ritenersi sussistente alcuna insidia, intesa come situazione di pericolo occulto e non percepibile da parte della danneggiata, la quale non avrebbe certo potuto aspettarsi di muovere i propri passi su una superficie perfettamente piana e priva di irregolarità.
Quanto alle deposizioni testimoniali, si osserva che il teste ha riferito Tes_2
che la mattonella su cui sarebbe avvenuta la caduta era traballante.
Tale affermazione, al di là della mancanza di specificità tecnica che ovviamente non può pretendersi da un teste, non consente, comunque, di apprezzare in concreto il grado di insidiosità di quel tratto di camminamento, atteso che la naturale conformazione del terreno e la posa dei quadroni su un prato incolto rendono fisiologica una certa irregolarità.
In definitiva, la Corte ritiene che la caduta sia riconducibile esclusivamente al comportamento imprudente dell'attrice, la quale, nell'incedere nel giardino, non ha adottato le cautele normalmente esigibili in relazione alla natura dei luoghi.
L'assenza di una situazione di pericolo occulto, unitamente alla genericità delle deposizioni e alla conformazione visibile del terreno, esclude la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Conseguentemente, non sono ravvisabili i presupposti per disporre la c.t.u. medica sollecitata dall'appellante.
pagina 8 di 10 Il rigetto dell'appello con riguardo alla sussistenza del nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso assorbe l'ulteriore profilo relativo alla prova del danno patrimoniale patito dall'attrice in primo grado.
Per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata.
*
4. In applicazione del principio della soccombenza, l'appellante deve essere condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore delle parti appellate.
Sullo scaglione determinato sulla base della domanda, i compensi sono liquidati ai valori medi per le fasi introduttiva, studio e di decisione del presente grado di giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta l'appello proposto da contro la sentenza n. Parte_1
1850/2022 del Tribunale di Cagliari;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore delle appellate delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.966,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. per ciascuna parte;
3) dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1
pagina 9 di 10 quater d.p.r. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Cagliari, 25 settembre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 349 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata a Cagliari, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Bellisai, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
appellante nei confronti di
(c.f. ), elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliata a Cagliari, presso lo studio dell'avv. Michele Manca, che la rappresenta e difende giusta delega in atti,
appellata
e nei confronti di pagina 1 di 10 (p.i. ), con sede a Milano ed elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata a Cagliari, presso lo studio dell'avv. Giampiero Schirru, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
appellata
La causa è stata decisa sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse di piaccia alla Corte d'Appello Adita o al Parte_1
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza
1. in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1850/2022 emessa dal Tribunale di Cagliari, Giudice Dott. Paolo Piana, nel giudizio recante
R.G. 9713/2018, depositata in cancelleria in data 19 luglio 2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
1. accertare e dichiarare che il danno occorso alla sig.ra Pt_1
è stato causato da insidia del passaggio pedonale del giardino
[...]
della casa di proprietà dei sig.ri e e per l'effetto:
2. Pt_1 Per_1
condannare la sig.ra e la terza chiamata in Parte_2
manleva al risarcimento del danno non patrimoniale occorso all'attrice nella misura accertata nella perizia di parte agli atti del giudizio, in applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano oltre spese mediche documentate o nella diversa misura, maggiore o minore, che dovesse emergere in corso di causa o ritenuta di giustizia, con interessi
e rivalutazione monetaria;
3. condannare la convenuta al risarcimento
pagina 2 di 10 del danno patrimoniale da lucro cessante dovuto all'impossibilità di svolgere l'attività lavorativa di libero professionista regolarmente svolta dall'attrice sino al momento della caduta che forfettariamente si quantifica in Euro 2.000,00, o nella diversa somma maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa o ritenuta di giustizia;
4.In ogni caso con condanna alle spese, competenze professionali di causa oltre
IVA e cpa come per legge.” e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
5.con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Nell'interesse di voglia la Corte d'Appello Parte_2
rigettare ogni avversa domanda, compresa quella cautelare di sospensione della provvisoria esecuzione, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata.
Nell'interesse di riservata ogni altra difesa, voglia la Corte CP_1
d'Appello adita, contrariis rejectis,
a) In via principale: rigettare l'appello proposto dalla Signora Pt_1
e confermare in toto la sentenza impugnata. Con vittoria di spese ed
[...]
onorari del doppio grado di giudizio;
b) In via di mero estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte dalle Controparti, con riserva di ricorso per cassazione: previo accertamento e declaratoria della quota di responsabilità
pagina 3 di 10 ascrivibile alla Signora ai sensi dell'art. 1227 del codice Parte_1
civile, determinare sulla base delle risultanze processuali l'ammontare dell'eventuale risarcimento spettante alla appellante, altresì limitando e contenendo - in ogni caso - l'obbligazione risarcitoria di entro i CP_1
limiti di condizioni, massimale, scoperto e franchigie previsti in polizza, così come già eccepiti nel corso del primo grado del giudizio e documentati attraverso la produzione in giudizio del contratto assicurativo. Con vittoria di spese ed onorari o quantomeno con loro totale compensazione;
c) in ogni caso: compensare integralmente gli oneri di lite tra CP_1
e la Signora Parte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. convenne in giudizio davanti a Tribunale di Cagliari Parte_1
la sorella , chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Parte_2
patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza di una caduta verificatasi il giorno 18 giugno 2017 presso l'abitazione della convenuta, ubicata in località
Costa Rei.
L'attrice spiegò che la caduta era stata determinata dall'instabilità di una mattonella del camminamento pedonale del giardino della casa della convenuta, resa insidiosa dalla presenza di erba alta che occultava il bordo e impediva di percepire visivamente il dislivello.
A seguito dell'incidente, aveva riportato delle fratture alla gamba sinistra, con conseguente invalidità temporanea e permanente (quantificata dal proprio perito nell'8 %) e aveva subìto anche un danno patrimoniale, quantificabile in circa euro 2.000,00 pari ai mancati guadagni che avrebbe potuto conseguire pagina 4 di 10 nello svolgimento della propria attività di libera professionista nel periodo in cui si trovava in stato di invalidità temporanea. resistette e chiede di essere autorizzata a chiamare in Parte_2
causa in forza della polizza stipulata dal di lei coniuge. CP_1
La convenuta contestò la ricostruzione dell'attrice, sostenendo che il camminamento non presentava alcuna insidia, in quanto le mattonelle del cortile erano perfettamente stabili;
negò, dunque, l'esistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e le lesioni riportate dall'attrice. eccepì che la polizza assicurativa era stata stipulata, in realtà CP_1
dal marito della convenuta e, in ogni caso, contestò sia la responsabilità per l'accaduto sia l'ammontare del risarcimento richiesto.
Istruita mediante produzioni documentali e prove testimoniali, la causa fu decisa con la sentenza n. 1850, pubblicata il 13 luglio 2022, con la quale il
Tribunale rigettò la domanda proposta da ritenendo non Parte_1
dimostrata l'insidia e attribuendo la causa della caduta al comportamento imprudente dell'attrice che non aveva prestato adeguata attenzione al camminamento.
Il giudice di primo grado, inoltre, ritenne il danno patrimoniale non provato, in quanto la relativa deduzione era stata formulata in termini del tutto generici e senza un adeguato supporto probatorio e stante l'assenza di elementi concreti circa la natura dell'attività lavorativa svolta, le modalità con cui essa sarebbe stata esercitata e il nesso causale tra l'infortunio e l'asserita perdita di guadagno.
*
pagina 5 di 10 2. Avverso tale decisione, ha proposto appello, Parte_1
affidato a un unico motivo di impugnazione, con il quale ha lamentato, in sostanza, l'erroneità della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado, con particolare riferimento alla valutazione delle prove testimoniali e alla mancata considerazione delle condizioni del luogo al momento del sinistro.
Le doglianze dell'appellante possono essere schematizzate nei seguenti termini:
errata valutazione delle prove testimoniali:
• per avere il primo giudice attribuito maggiore attendibilità al teste
(investigatore di ), che aveva effettuato il sopralluogo tre Tes_1 CP_1
mesi dopo il sinistro e non pochi giorni dopo come invece indicato in sentenza, malgrado il teste (figlio dell'attrice) avesse riferito con Tes_2
certezza, per avere assistito all'incidente, che la mattonella era instabile e coperta da erba alta, che aveva aggravato l'insidiosità della situazione;
insufficienza e contraddittorietà della motivazione:
• atteso che la sentenza aveva escluso l'insidiosità del quadrone basandosi su una valutazione discrezionale e non supportata da elementi oggettivi;
• non era stata adeguatamente considerata la circostanza dell'erba alta, che rendeva non percepibile l'instabilità della mattonella, elemento centrale per configurare l'insidia ai sensi dell'art. 2051 c.c.
errata esclusione del danno patrimoniale:
pagina 6 di 10 • per avere il primo giudice ritenuto generica l'esposizione circa l'attività lavorativa dell'attrice ed escluso il nesso causale tra le lesioni e il mancato guadagno, senza considerare le prove documentali e testimoniali che attestano l'interruzione dell'attività professionale.
e hanno resistito. Parte_2 CP_1
***
3. L'appello è infondato e non può essere accolto.
La pronuncia impugnata ha correttamente escluso la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c., data l'insussistenza di un nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
La Corte condivide integralmente tale valutazione, che si fonda su una corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia, tra cui quello recentemente ribadito dalla Cassazione 13 aprile 2023, n. 9863, secondo cui quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Nel caso di specie, la caduta dell'attrice è avvenuta in un contesto esterno, costituito da un camminamento pedonale formato da quadroni in cemento posati su prato incolto e, comunque, con erba alta, non tagliata a raso, secondo le stesse indicazioni dell'appellante.
pagina 7 di 10 Le fotografie prodotte dalla stessa appellante evidenziano chiaramente come il percorso non fosse regolare né omogeneo, ma presentasse una conformazione discontinua e naturale, tipica di un giardino non pavimentato e privo di opere di livellamento.
In tale contesto, non può ritenersi sussistente alcuna insidia, intesa come situazione di pericolo occulto e non percepibile da parte della danneggiata, la quale non avrebbe certo potuto aspettarsi di muovere i propri passi su una superficie perfettamente piana e priva di irregolarità.
Quanto alle deposizioni testimoniali, si osserva che il teste ha riferito Tes_2
che la mattonella su cui sarebbe avvenuta la caduta era traballante.
Tale affermazione, al di là della mancanza di specificità tecnica che ovviamente non può pretendersi da un teste, non consente, comunque, di apprezzare in concreto il grado di insidiosità di quel tratto di camminamento, atteso che la naturale conformazione del terreno e la posa dei quadroni su un prato incolto rendono fisiologica una certa irregolarità.
In definitiva, la Corte ritiene che la caduta sia riconducibile esclusivamente al comportamento imprudente dell'attrice, la quale, nell'incedere nel giardino, non ha adottato le cautele normalmente esigibili in relazione alla natura dei luoghi.
L'assenza di una situazione di pericolo occulto, unitamente alla genericità delle deposizioni e alla conformazione visibile del terreno, esclude la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Conseguentemente, non sono ravvisabili i presupposti per disporre la c.t.u. medica sollecitata dall'appellante.
pagina 8 di 10 Il rigetto dell'appello con riguardo alla sussistenza del nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso assorbe l'ulteriore profilo relativo alla prova del danno patrimoniale patito dall'attrice in primo grado.
Per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata.
*
4. In applicazione del principio della soccombenza, l'appellante deve essere condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore delle parti appellate.
Sullo scaglione determinato sulla base della domanda, i compensi sono liquidati ai valori medi per le fasi introduttiva, studio e di decisione del presente grado di giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta l'appello proposto da contro la sentenza n. Parte_1
1850/2022 del Tribunale di Cagliari;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore delle appellate delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.966,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. per ciascuna parte;
3) dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1
pagina 9 di 10 quater d.p.r. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Cagliari, 25 settembre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
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