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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 13/10/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 752/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 752 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022,
trattenuta in decisione con ordinanza del 29.04.2025, vertente tra
(P. IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
dall'avv. Alessio Righini (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso e nello CodiceFiscale_1
studio di quest'ultimo sito in Cascina via Tosco Romagnola n. 191
- APPELLANTE-
e
(C.F. e P. IVA ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti., dall'avv. Dario Giannini,
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio di quest'ultimo CodiceFiscale_2
sito in Pontedera via I Maggio, n.44
-APPELLATA-
, residente in [...] Controparte_2
-APPELLATO CONTUMACE- Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. n. 536/2021 del 26.07.2021 in materia di risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni delle parti costituite: come da note scritte depositate il 05.02.2025 (per parte appellante) e il 06.02.2025 (per parte appellata).
***********************
Breve excursus processuale
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Pisa, e la Controparte_2 Controparte_3
al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti da in conseguenza di un Parte_2
sinistro stradale verificatosi in Cascina in data 26 ottobre 2019.
Esponeva parte attrice, a sostegno della propria pretesa, che:
- in data 26 ottobre 2019 l'autovettura targata CW 649 XE, di proprietà di , era rimasta Parte_2
coinvolta in un sinistro stradale verificatosi in Cascina;
- nella suddetta circostanza il veicolo di proprietà del Sig. in quel frangente condotta dal Pt_2
medesimo, mentre stava viaggiando lungo la via Tosco Romagnola, una volta giunto in prossimità
del civico 232 era stato urtato dal veicolo targato BX 094 JD, di proprietà di il quale, Controparte_2
nell'effettuare una manovra di sorpasso del mezzo di proprietà del non aveva mantenuto Pt_2
un'adeguata distanza laterale da quest'ultimo;
- sulla via Tosco Romagnola, in prossimità del civico 232, era vietato il sorpasso tra veicoli;
- nell'occasione il aveva oltretutto manifestato, azionando l'apposito indicatore di direzione, la Pt_2
sua volontà di svoltare a sinistra al fine di accedere a una strada secondaria;
- nell'immediatezza dei fatti, i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro avevano provveduto a compilare e a sottoscrivere il modulo di constatazione amichevole;
- il veicolo del danneggiato nella fiancata sinistra, era stato successivamente riparato dalla Pt_2 [...]
, che aveva effettuato, sull'auto in questione, gli interventi e le Controparte_4
sostituzioni meglio descritti nel preventivo e nella fattura pro forma in atti (doc. n. 4 e 5 fascicolo di parte attrice di primo grado), unitamente alle fotografie comprovanti i lavori di riparazione svolti
(doc. n. 6);
- a fronte dei predetti lavori, la aveva richiesto al il pagamento della Parte_1 Pt_2
somma di Euro 1.577,45;
- l'autovettura di proprietà del per le riparazioni del caso, era rimasta ricoverata presso i locali Pt_2
della per circa 5 giorni e il proprietario aveva chiesto alla società attrice Parte_1
che gli fosse messo a disposizione un veicolo sostitutivo per il tempo necessario alla riparazione del proprio, dovendo recarsi, per motivi di lavoro e non, in zone non adeguatamente coperte dal servizio pubblico di trasporto e non potendo a tal fine fare ricorso alla cortesia di parenti e amici;
- il aveva quindi preso a noleggio, dalla , un'autovettura sostitutiva Pt_2 Parte_1
per complessivi cinque giorni, sostenendo un'ulteriore spesa pari ad Euro 305,00;
- la responsabilità del sinistro era imputabile ad esclusivo fatto e colpa di , proprietario Controparte_2
e conducente del veicolo targato BX 094 JD, il quale, alla guida di detto veicolo, nell'effettuarne il sorpasso, era andato ad urtare, per imperizia o distrazione, la vettura di proprietà di;
Parte_2
- oltretutto, il aveva effettuato detta manovra di sorpasso in una zona dove la stessa non CP_2
era consentita (come indicato dalla segnaletica stradale) e nonostante che il avesse manifestato, Pt_2
azionando l'apposito indicatore di direzione, la sua intenzione di svoltare a sinistra al fine di immettersi in una strada secondaria;
- il aveva pertanto il diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti nell'occasione subiti e, Pt_2
nello specifico, al rimborso delle spese sostenute per la riparazione del veicolo di sua proprietà (pari ad Euro 1.577,45) e per il noleggio dell'auto sostitutiva (pari ad Euro 305,00), nonché al risarcimento del danno da fermo tecnico, quantificabile in non meno di Euro 200,00;
- il aveva successivamente ceduto all'attrice, come da contratto in atti (doc. n. 8 fascicolo di Pt_2
primo grado di parte attrice), le ragioni di credito vantate a seguito del sinistro de quo nei confronti del responsabile civile e dei soggetti con questo obbligati;
- le richieste di risarcimento inviate alla e alla Controparte_3 Controparte_5
quali compagnie assicuratrici per la responsabilità civile per danni a terzi rispettivamente
[...]
del veicolo di proprietà del e del , avevano sortito come unico effetto l'invio, da parte Pt_2 CP_2
della al di un'offerta di Euro 500,00 (doc. n. 9 e 10 fascicolo di primo Controparte_3 Pt_2
grado di parte attrice);
- non avendo avuto le richieste di pagamento dell'intero danno subito dal effetto alcuno, si Pt_2
rendeva pertanto necessario agire in giudizio.
Alla prima udienza si costituiva la sola contestando la domanda attorea per le Controparte_3
ragioni meglio esplicate nella comparsa di costituzione.
Il Giudice concedeva, quindi, termine per il deposito delle memorie ex art. 320 c.p.c. e successivamente, sciogliendo la riserva assunta all'udienza fissata per l'ammissione delle istanze istruttorie, formulava una proposta conciliativa sul presupposto dell'applicabilità, al caso di specie,
della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 comma 2 c.c..
Parte attrice non aderiva, tuttavia, a tale proposta, ritenendo che l'audizione dei testi indicati avrebbe consentito di dimostrare la totale (o, quanto meno, preponderante) responsabilità del nella CP_2
verificazione del sinistro.
Il Giudice confermava la propria decisione di non ammettere le richieste istruttorie avanzate da parte attrice -ritenendole comunque inidonee a superare detta presunzione- e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.
Alla predetta udienza parte attrice, nel precisare le proprie conclusioni, insisteva nuovamente per l'audizione dei testi indicati nella memoria ex art. 320 c.p.c. richiamando la giurisprudenza -di merito e di legittimità- secondo la quale la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c. 2 c.c. può essere applicata solo allorquando, all'esito dell'assunzione delle istanze istruttorie avanzate dalle parti, non sia stato possibile accertare le condotte tenute dai conducenti dei due veicoli antagonisti.
Il Giudice di Pace tratteneva quindi la causa in decisione e, con sentenza n. 536/2021 del 26 luglio
2021, depositata in Cancelleria in data 30 luglio 2021, in parziale accoglimento della domanda, accertata la pari responsabilità dei conducenti nella verificazione del sinistro, condannava la CP_3
al pagamento della somma di € 284,50 in favore di parte attrice, oltre interessi legali come in
[...]
motivazione, condannando altresì la Compagnia convenuta al pagamento delle spese di causa in favore della controparte, liquidate in Euro 195,00 per compensi ed Euro 125,00 per esborsi, oltre maggiorazione ed accessori di legge.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 25.2 e il 8.3.2022 la Parte_1
interponeva appello avverso detta decisione, non notificata, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice del Tribunale di Pisa, in via istruttoria, ammettere le richieste
istruttorie avanzate da parte attrice nel corso del giudizio di primo grado e non ammesse dal Giudice
di Pace di Pisa;
nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza, - accertata e dichiarata la piena ed
esclusiva responsabilità del Sig. nella verificazione del sinistro per cui è causa;
- Controparte_2
accertato e dichiarato il nesso di causa tra la condotta del Sig. , proprietario e Controparte_2
conducente del veicolo targato BX 094 JD, e i danni riscontrati sul veicolo di proprietà del Sig. Pt_2
a seguito dell'occorso; - accertato il diritto del Sig. al risarcimento dei danni tutti
[...] Parte_2
subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa, come sopra indicati e specificati, nonché al
rimborso delle conseguenti spese accertata l'intervenuta cessione alla , Parte_1
da parte del Sig. , di ogni credito da quest'ultimo vantato nei confronti dei convenuti;
Parte_2
condannare la ed il Sig. , ciascuno secondo il rispettivo titolo, Controparte_3 Controparte_2
al pagamento, per i motivi sopraindicati, in favore della , della somma Parte_1
corrispondente alle residue ragioni di credito vantate dal Sig. a seguito del sinistro per Parte_2
cui è causa, nonché al risarcimento del danno da ritardato adempimento o, comunque, alla
corresponsione degli interessi, al tasso di legge, maturati e maturandi. Con imputazione delle spese
e competenze per entrambi i giudizi a carico degli appellati”.
Si costituiva in giudizio la concludendo come segue: “affinché l'Ill.mo Controparte_3
Tribunale di Pisa, per i suesposti motivi, voglia, nel merito, integralmente rigettare l'appello proposto
dalla perché infondato in fatto ed in diritto e per Parte_1 l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata;
in via istruttoria, si oppone
all'ammissione di tutte le richieste istruttorie reiterate da parte appellante per i motivi esposti nella
“Memoria istruttoria di replica” datata 18/02/2021 e depositata all'udienza del 19/02/2021 da
intendersi integralmente richiamati e trascritti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi
professionali, oltre rimborso forfettario 15% oltre IVA e CAP come per legge.”
Di contro l'appellato non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_2
Completata la trattazione della causa e fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, con ordinanza del 24.05.2025, in esito all'udienza del 07.02.2025 tenutasi in trattazione scritta, questo giudice, cui medio tempore il presente procedimento era stato assegnato, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Merito della lite e motivi in fatto e in diritto della decisione
Assume l'odierna appellante, a sostegno della proposta impugnazione, che la gravata sentenza sarebbe “errata, ingiusta (e ingiustificata) nonché illegittima”, poichè il Giudice di Pace:
a) avrebbe erroneamente concluso per la pari responsabilità dei conducenti dei due veicoli ritenendo l'applicabilità, al caso di specie, della presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., mentre l'unico responsabile del sinistro era, invece, il;
CP_2
b) avrebbe erroneamente ritenuto che l'invio della somma di euro 500,00, da parte della
[...]
al in data antecedente all'introduzione del giudizio di primo grado fosse opponibile CP_3 Pt_2
ad essa , sebbene detta somma fosse stata inviata al cedente del credito e nonostante che Parte_1
la Compagnia assicuratrice fosse a conoscenza dell'intervenuta cessione del credito stesso;
c) avrebbe erroneamente quantificato la spesa per la riparazione dell'auto di proprietà del in euro Pt_2
1.264,00, nonostante che la documentazione prodotta da essa attrice dimostrasse un danno maggiore.
Per contro la ha chiesto il rigetto del gravame siccome infondato, eccependo che Controparte_3
la valutazione circa la pari responsabilità di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro in questione, effettuata dal primo giudice, deve ritenersi corretta in quanto conforme alle risultanze della documentazione in atti;
che dagli stessi scritti difensivi della Parte_1
emergeva che quest'ultima aveva ricevuto la somma di € 500,00 liquidata, ante causam, da
[...]
essa al dichiarando di accettarla in conto del proprio maggior avere;
che, Controparte_3 Pt_2
infine, nessuna prova era stata fornita, dalla società attrice, che giustificasse una liquidazione del danno in misura maggiore di quella determinata dal Giudice di Pace.
Ciò posto, ritiene questo giudice che l'appello in esame sia infondato e debba, pertanto, essere respinto, con le dovute precisazioni di cui appresso circa la non applicabilità, alla fattispecie in esame,
del disposto dell'art. 2054 c. 2 c.c..
Con il primo motivo di gravame la lamenta il fatto Parte_1
che il giudice di prime cure abbia motivato la propria decisione assumendo, erroneamente, che la dinamica del sinistro oggetto di giudizio potesse essere desunta dal modulo CAI sottoscritto dai conducenti dei veicoli rimasti convolti nel sinistro, dal quale sarebbe, a suo dire, «agevole ricavare
che nell'evento per cui e causa, è ravvisabile la presunzione di pari responsabilità dei conducenti ex
art. 2054 c. 2 cc».
Il Giudice di Pace non avrebbe, in particolare, considerato che il sorpasso da parte dell'auto condotta dal era avvenuto allorquando il aveva già segnalato l'intenzione di svoltare a sinistra, CP_2 Pt_2
azionando l'apposito indicatore di direzione, ma non aveva ancora iniziato ad effettuare tale manovra.
L'appellante si duole, pertanto, della mancata ammissione, da parte del giudice di primo grado, delle prove testimoniali articolate dalla difesa attorea, che a dire dell'appellante medesima avrebbero consentito, ove fosse stato dato loro ingresso, di accertare le effettive modalità di verificazione del sinistro.
Il Giudice di Pace avrebbe altresì errato nel tenere in non cale quanto statuito, da consolidata giurisprudenza, circa il fatto che la presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. ha “carattere
sussidiario, nel senso che la stessa “rappresenta un criterio di distribuzione della responsabilità che
il Giudice deve applicare qualora l'istruttoria non abbia consentito di accertare le specifiche
modalità dell'evento dannoso, nonché l'incidenza e la misura delle singole condotte colpose (Cass. Civ. Sez. III, 15/07/2011 n. 15674. Conformemente: Cass. Civ. Sez. VI 12/04/2011 n. 8409 - Trib.
Bologna 19/10/2012 - Cass. Civ. Sez. III, 12/06/2012 n.9528”.
Ora, è pur vero che l'avere il primo giudice fatto riferimento, quale fondamento della sua decisione,
al principio della pari responsabilità presunta dei conducenti sancito dall'art. 2054 c. 2 c.c. non è
coerente con la valutazione da lui espressa, nell'argomentare le ragioni del proprio decisum, circa l'attribuibilità, in concreto, dell'incidente in pari misura ad entrambi i conducenti: ciò in quanto il ricorso alla presunzione di legge è ammesso soltanto laddove non sia possibile addivenire a una compiuta ricostruzione della dinamica del sinistro, mentre dalla motivazione della sentenza impugnata si ricava, invece, che il giudicante ha ritenuto che le risultanze degli atti consentissero di ascrivere, in positivo, ai due guidatori un'eguale percentuale responsabilità in ordine all'accaduto.
Peraltro, una volta puntualizzato -doverosamente- quanto sopra, ritiene lo scrivente che il Giudice di
Pace abbia correttamente ritenuto che la dinamica del sinistro fosse desumibile in modo chiaro ed agevole dal contenuto del modulo CAI sottoscritto dai due conducenti nell'immediatezza del fatto
(doc. 6 del fascicolo di primo grado di ) e che, sulla base delle risultanze di tale Controparte_3
documento, potesse ritenersi provata la pari responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro.
Dal modulo in questione si evince infatti, chiaramente, che il ha iniziato la manovra di CP_2
sorpasso del veicolo condotto dal (il quale intendeva svoltare a sinistra in una “strada Pt_2
secondaria”, come testualmente riportato da sia in Parte_1
atto di citazione che nei successivi scritti difensivi) e che la collisione è avvenuta tra la lo spigolo anteriore destro dell'auto condotta dal e la fiancata sinistra dell'auto del CP_2 Pt_2
Orbene, alla luce di ciò il giudice di prime cure ha correttamente rilevato che se da un lato è pacifico che il abbia violato l'art. 148 comma 12 C.d.S. per aver effettuato la manovra di sorpasso CP_2
del veicolo condotto dal “in concomitanza di intersezione”, dall'altro deve ritenersi a sua volta Pt_2
evidente che il ha intrapreso la manovra di svolta a sinistra all'atto del sopraggiungere da tergo Pt_2
del veicolo condotto dal , in palese violazione del disposto dell'art. 154 comma 1 C.d.S., a. CP_2 mente del quale chi intende : “voltare a destra o a sinistra per impegnare una strada o per immettersi
in luogo non soggetto a pubblico passaggio” deve: “a) assicurarsi di poter effettuare la manovra
senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza,
direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.”
Il Giudice di Pace ha, infatti, condivisibilmente evidenziato l'avvenuta violazione, da parte del Pt_2
del precetto normativo testè richiamato atteso che, come risultante dal suindicato Modulo CAI, “Nel
caso in esame l'urto del veicolo sorpassante è avvenuto contro la parte laterale dell'auto del Pt_2
cedente” “Il che è significativo della circostanza che la manovra di svolta era in corso e non certo
completata e che essa fu posta in essere in violazione del riferito precetto normativo”.
Appare, quindi, corretta la valutazione, espressa nella sentenza impugnata, secondo cui il ha Pt_2
iniziato la manovra di svolta a sinistra in una fase in cui avrebbe dovuto assicurarsi, preventivamente,
di poter effettuare tale manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, così
come imposto dall'art. 154 C.d.S.: il che non è, evidentemente, avvenuto nel caso in esame, atteso che le descritte modalità della collisione tra i due mezzi incidentati dimostrano che nell'iniziare detta manovra il succitato conducente non ha adeguatamente calcolato i tempi di avvicinamento dell'autovettura -già in fase di sorpasso- condotta dal , contribuendo in tal modo, al pari CP_2
della colpevole condotta di quest'ultimo consistita nell'avere effettuato il sorpasso in un punto della strada ove la stessa era vietata, alla produzione del sinistro.
Le conclusioni cui è giunto il giudice di prime cure -le quali devono essere condivise anche nella parte in cui ha ritenuto che l'evento debba essere attribuito in egual misura alle condotte colpose di ciascuno dei conducenti, apparendo in effetti le stesse avere avuto, alla luce delle menzionate modalità dell'accaduto, una pari incidenza causale nella determinazione del sinistro- risultano, del resto, conformi all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Il
conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra
ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra nonché quello, derivante dalla
comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopraggiungano veicoli da tergo (ai quali pure spetta la precedenza, ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso), essendo,
peraltro, tale ultimo obbligo circoscritto al momento spazio-temporale che precede la manovra di
svolta, laddove nella fase di esecuzione della stessa il conducente non può distrarre l'attenzione dal
suo normale campo visivo. -Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30070 del 13/10/2022 (Rv. 666070
- 01).
Alla luce di quanto precede appare altresì corretta la decisione del Giudice di Pace mediante la quale non sono stati ammessi i mezzi istruttori articolati dalla difesa attorea, finalizzati a dimostrare che il al momento del sorpasso da parte del avesse già azionato l'indicatore di direzione Pt_2 CP_2
sinistro, motivando la propria decisione assumendo che “le prove testimoniali capitolate dall'attrice
appaiono irrilevanti e superflue perché nulla di più apporterebbero rispetto alla dinamica del sinistro
emergente dagli atti”.
E, invero, anche laddove fosse provata la circostanza oggetto della prova in questione, la stessa non sarebbe in ogni caso idonea a consentire di escludere l'esistenza di una corresponsabilità del Pt_2
nella causazione dell'incidente: questo poichè l'eventuale segnalazione dell'intenzione di intraprendere la svolta a sinistra non esimeva, in ogni caso, l'interessato dalla doverosa valutazione -
che nella specie, per quanto si è detto, non vi è stata- dell'esistenza delle condizioni idonee a consentirgli di effettuare tale manovra in tutta sicurezza e, là dove queste ultime non vi fossero state,
dall'evitare di iniziarla prima che il veicolo condotto dal avesse completato il sorpasso in CP_2
corso.
A riscontro di quanto testè evidenziato giova richiamare quanto statuito, dalla giurisprudenza di merito, circa il fatto che “ In tema di circolazione stradale, nel conflitto tra la manovra di sorpasso,
anche illegittima, e quella di svolta a sinistra del veicolo da sorpassare, si verifica una situazione di
priorità della prima rispetto alla seconda, che comporta l'obbligo del conducente che precede di
astenersi dal completare la manovra di svolta, pur avendo segnalato il cambiamento di direzione,
per lasciare passare il veicolo sopravveniente da tergo allorquando, per la posizione, distanza e velocità di quest'ultimo, venga a determinarsi, altrimenti, il pericolo di collisione” (Corte Appello di
Taranto 12/10/2021 n.730).
Con il secondo motivo di appello la sostiene che il Parte_1
Giudice di Pace avrebbe errato nel ritenere che il versamento della somma di € 500,00 inviata dalla in data antecedente all'introduzione del giudizio di primo grado le fosse Controparte_3
opponibile, evidenziando come tale offerta sia stata in realtà effettuata direttamente nei confronti del nonostante che la Compagnia ben fosse consapevole dell'intervenuta cessione del credito da Pt_2
parte di quest'ultimo all'odierna attrice e rilevando, inoltre, come il mai avesse ricevuto la Pt_2
somma in questione.
Ora, l'infondatezza di tale motivo di censura discende, pianamente, dal fatto che quanto asserito, sul punto, dalla difesa attorea risulta smentito da quanto dalla stessa espressamente ammesso in atto di citazione (cfr. pagg.
2-3 di quest'ultima) e, ancor prima, nella lettera di richiesta di risarcimento danni in data 20.12.2019 inviata alla a mezzo pec (doc. 12 del fascicolo di primo Controparte_6
grado), lettera nella quale parte attrice dà espressamente atto di aver ricevuto in pagamento la somma di € 500,00 che detta Compagnia assicuratrice ha inviato a titolo di offerta prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado, dichiarando che detta somma “è stata dalla società attrice trattenuta in
acconto sul suo maggiore avere”.
Condivisibile è, quindi, la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui viene sottolineato che: “sebbene l'assegno sia stato inviato direttamente al cedente, ha raggiunto lo scopo per espressa
ammissione della carrozzeria attrice che ne ha accusato il ricevimento della somma, trattenuta in
acconto del maggior avere”.
A sua volta infondato si appalesa il terzo -e ultimo- motivo di impugnazione la
[...]
si duole del fatto che il giudice di primo grado abbia errato nella Parte_1
determinazione del costo necessario per la riparazione del veicolo di proprietà del cedente Parte_3
Fiesta tg. CW649XE- per averlo quantificato in maniera arbitraria in una somma (€ 1.264,00 IVA
inclusa) inferiore a quella richiesta, pari a €.1.577,45, che risulterebbe invece provata documentalmente dalla fattura emessa. L'appellante lamenta, inoltre, la mancata ammissione sul punto di CTU tecnico-estimativa richiesta, da essa attrice, in primo grado.
Va infatti osservato, in primo luogo, come la fattura emessa odierna istante sia stata Parte_1
oggetto di immediata e specifica contestazione, da parte della relativamente alla Controparte_3
congruità delle somme ivi indicate, talché, in mancanza di altri elementi, l'attrice -su cui gravava il relativo onere- non è stata in grado di fornire riscontri certi in ordine alla fondatezza della propria pretesa in punto di quantum.
D'altro canto il primo giudice, a fronte della “quasi sostanziale concordanza” tra la stima del danno effettuata dal perito incaricato dalla (€ 1.075,00 + IVA) e quella riportata nella Controparte_3
fattura della (€ 1.292,00 + IVA), ha ritenuto di non Parte_1
disporre una consulenza tecnica che sarebbe risultata antieconomica dati i costi e, considerata la somma oggetto della pretesa, ha ritenuto -con valutazione che appare immune da vizi logico-giuridici-
di determinare il costo delle riparazioni in una somma, ritenuta congrua, comunque inferiore a quella richiesta da parte attrice.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, integralmente confermata, con conseguente integrale conferma dell'impugnata decisione e condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo alla stregua delle tariffe di cui al D.M. n.
55/2014 e successivi aggiornamenti.
Nulla deve, di contro, statuirsi, sulle spese medesime, nei rapporti tra la società appellante e l'appellato , attesa la mancata costituzione in giudizio di quest'ultimo. Controparte_7
Trattandosi, nella specie, di rigetto integrale dell'impugnazione, deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13
c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo, per l'appellante soccombente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, per la proposta impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) respinge l'appello proposto dalla . La avverso Parte_1 Parte_1
la sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. n. 536/2021 del 26.07.2021 e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata decisione;
2) condanna la società appellante, in persona del suo legale rappresentante, a rifondere alla le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.701,00 per Controparte_3
competenze, oltre spese generali 15% nonché IVA e CPA come per legge;
3) dichiara la tenuta a versare un ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, per la proposta impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Pisa, il 10.10.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 752 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022,
trattenuta in decisione con ordinanza del 29.04.2025, vertente tra
(P. IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
dall'avv. Alessio Righini (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso e nello CodiceFiscale_1
studio di quest'ultimo sito in Cascina via Tosco Romagnola n. 191
- APPELLANTE-
e
(C.F. e P. IVA ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti., dall'avv. Dario Giannini,
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio di quest'ultimo CodiceFiscale_2
sito in Pontedera via I Maggio, n.44
-APPELLATA-
, residente in [...] Controparte_2
-APPELLATO CONTUMACE- Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. n. 536/2021 del 26.07.2021 in materia di risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni delle parti costituite: come da note scritte depositate il 05.02.2025 (per parte appellante) e il 06.02.2025 (per parte appellata).
***********************
Breve excursus processuale
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Pisa, e la Controparte_2 Controparte_3
al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti da in conseguenza di un Parte_2
sinistro stradale verificatosi in Cascina in data 26 ottobre 2019.
Esponeva parte attrice, a sostegno della propria pretesa, che:
- in data 26 ottobre 2019 l'autovettura targata CW 649 XE, di proprietà di , era rimasta Parte_2
coinvolta in un sinistro stradale verificatosi in Cascina;
- nella suddetta circostanza il veicolo di proprietà del Sig. in quel frangente condotta dal Pt_2
medesimo, mentre stava viaggiando lungo la via Tosco Romagnola, una volta giunto in prossimità
del civico 232 era stato urtato dal veicolo targato BX 094 JD, di proprietà di il quale, Controparte_2
nell'effettuare una manovra di sorpasso del mezzo di proprietà del non aveva mantenuto Pt_2
un'adeguata distanza laterale da quest'ultimo;
- sulla via Tosco Romagnola, in prossimità del civico 232, era vietato il sorpasso tra veicoli;
- nell'occasione il aveva oltretutto manifestato, azionando l'apposito indicatore di direzione, la Pt_2
sua volontà di svoltare a sinistra al fine di accedere a una strada secondaria;
- nell'immediatezza dei fatti, i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro avevano provveduto a compilare e a sottoscrivere il modulo di constatazione amichevole;
- il veicolo del danneggiato nella fiancata sinistra, era stato successivamente riparato dalla Pt_2 [...]
, che aveva effettuato, sull'auto in questione, gli interventi e le Controparte_4
sostituzioni meglio descritti nel preventivo e nella fattura pro forma in atti (doc. n. 4 e 5 fascicolo di parte attrice di primo grado), unitamente alle fotografie comprovanti i lavori di riparazione svolti
(doc. n. 6);
- a fronte dei predetti lavori, la aveva richiesto al il pagamento della Parte_1 Pt_2
somma di Euro 1.577,45;
- l'autovettura di proprietà del per le riparazioni del caso, era rimasta ricoverata presso i locali Pt_2
della per circa 5 giorni e il proprietario aveva chiesto alla società attrice Parte_1
che gli fosse messo a disposizione un veicolo sostitutivo per il tempo necessario alla riparazione del proprio, dovendo recarsi, per motivi di lavoro e non, in zone non adeguatamente coperte dal servizio pubblico di trasporto e non potendo a tal fine fare ricorso alla cortesia di parenti e amici;
- il aveva quindi preso a noleggio, dalla , un'autovettura sostitutiva Pt_2 Parte_1
per complessivi cinque giorni, sostenendo un'ulteriore spesa pari ad Euro 305,00;
- la responsabilità del sinistro era imputabile ad esclusivo fatto e colpa di , proprietario Controparte_2
e conducente del veicolo targato BX 094 JD, il quale, alla guida di detto veicolo, nell'effettuarne il sorpasso, era andato ad urtare, per imperizia o distrazione, la vettura di proprietà di;
Parte_2
- oltretutto, il aveva effettuato detta manovra di sorpasso in una zona dove la stessa non CP_2
era consentita (come indicato dalla segnaletica stradale) e nonostante che il avesse manifestato, Pt_2
azionando l'apposito indicatore di direzione, la sua intenzione di svoltare a sinistra al fine di immettersi in una strada secondaria;
- il aveva pertanto il diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti nell'occasione subiti e, Pt_2
nello specifico, al rimborso delle spese sostenute per la riparazione del veicolo di sua proprietà (pari ad Euro 1.577,45) e per il noleggio dell'auto sostitutiva (pari ad Euro 305,00), nonché al risarcimento del danno da fermo tecnico, quantificabile in non meno di Euro 200,00;
- il aveva successivamente ceduto all'attrice, come da contratto in atti (doc. n. 8 fascicolo di Pt_2
primo grado di parte attrice), le ragioni di credito vantate a seguito del sinistro de quo nei confronti del responsabile civile e dei soggetti con questo obbligati;
- le richieste di risarcimento inviate alla e alla Controparte_3 Controparte_5
quali compagnie assicuratrici per la responsabilità civile per danni a terzi rispettivamente
[...]
del veicolo di proprietà del e del , avevano sortito come unico effetto l'invio, da parte Pt_2 CP_2
della al di un'offerta di Euro 500,00 (doc. n. 9 e 10 fascicolo di primo Controparte_3 Pt_2
grado di parte attrice);
- non avendo avuto le richieste di pagamento dell'intero danno subito dal effetto alcuno, si Pt_2
rendeva pertanto necessario agire in giudizio.
Alla prima udienza si costituiva la sola contestando la domanda attorea per le Controparte_3
ragioni meglio esplicate nella comparsa di costituzione.
Il Giudice concedeva, quindi, termine per il deposito delle memorie ex art. 320 c.p.c. e successivamente, sciogliendo la riserva assunta all'udienza fissata per l'ammissione delle istanze istruttorie, formulava una proposta conciliativa sul presupposto dell'applicabilità, al caso di specie,
della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 comma 2 c.c..
Parte attrice non aderiva, tuttavia, a tale proposta, ritenendo che l'audizione dei testi indicati avrebbe consentito di dimostrare la totale (o, quanto meno, preponderante) responsabilità del nella CP_2
verificazione del sinistro.
Il Giudice confermava la propria decisione di non ammettere le richieste istruttorie avanzate da parte attrice -ritenendole comunque inidonee a superare detta presunzione- e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.
Alla predetta udienza parte attrice, nel precisare le proprie conclusioni, insisteva nuovamente per l'audizione dei testi indicati nella memoria ex art. 320 c.p.c. richiamando la giurisprudenza -di merito e di legittimità- secondo la quale la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c. 2 c.c. può essere applicata solo allorquando, all'esito dell'assunzione delle istanze istruttorie avanzate dalle parti, non sia stato possibile accertare le condotte tenute dai conducenti dei due veicoli antagonisti.
Il Giudice di Pace tratteneva quindi la causa in decisione e, con sentenza n. 536/2021 del 26 luglio
2021, depositata in Cancelleria in data 30 luglio 2021, in parziale accoglimento della domanda, accertata la pari responsabilità dei conducenti nella verificazione del sinistro, condannava la CP_3
al pagamento della somma di € 284,50 in favore di parte attrice, oltre interessi legali come in
[...]
motivazione, condannando altresì la Compagnia convenuta al pagamento delle spese di causa in favore della controparte, liquidate in Euro 195,00 per compensi ed Euro 125,00 per esborsi, oltre maggiorazione ed accessori di legge.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 25.2 e il 8.3.2022 la Parte_1
interponeva appello avverso detta decisione, non notificata, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice del Tribunale di Pisa, in via istruttoria, ammettere le richieste
istruttorie avanzate da parte attrice nel corso del giudizio di primo grado e non ammesse dal Giudice
di Pace di Pisa;
nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza, - accertata e dichiarata la piena ed
esclusiva responsabilità del Sig. nella verificazione del sinistro per cui è causa;
- Controparte_2
accertato e dichiarato il nesso di causa tra la condotta del Sig. , proprietario e Controparte_2
conducente del veicolo targato BX 094 JD, e i danni riscontrati sul veicolo di proprietà del Sig. Pt_2
a seguito dell'occorso; - accertato il diritto del Sig. al risarcimento dei danni tutti
[...] Parte_2
subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa, come sopra indicati e specificati, nonché al
rimborso delle conseguenti spese accertata l'intervenuta cessione alla , Parte_1
da parte del Sig. , di ogni credito da quest'ultimo vantato nei confronti dei convenuti;
Parte_2
condannare la ed il Sig. , ciascuno secondo il rispettivo titolo, Controparte_3 Controparte_2
al pagamento, per i motivi sopraindicati, in favore della , della somma Parte_1
corrispondente alle residue ragioni di credito vantate dal Sig. a seguito del sinistro per Parte_2
cui è causa, nonché al risarcimento del danno da ritardato adempimento o, comunque, alla
corresponsione degli interessi, al tasso di legge, maturati e maturandi. Con imputazione delle spese
e competenze per entrambi i giudizi a carico degli appellati”.
Si costituiva in giudizio la concludendo come segue: “affinché l'Ill.mo Controparte_3
Tribunale di Pisa, per i suesposti motivi, voglia, nel merito, integralmente rigettare l'appello proposto
dalla perché infondato in fatto ed in diritto e per Parte_1 l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata;
in via istruttoria, si oppone
all'ammissione di tutte le richieste istruttorie reiterate da parte appellante per i motivi esposti nella
“Memoria istruttoria di replica” datata 18/02/2021 e depositata all'udienza del 19/02/2021 da
intendersi integralmente richiamati e trascritti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi
professionali, oltre rimborso forfettario 15% oltre IVA e CAP come per legge.”
Di contro l'appellato non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_2
Completata la trattazione della causa e fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, con ordinanza del 24.05.2025, in esito all'udienza del 07.02.2025 tenutasi in trattazione scritta, questo giudice, cui medio tempore il presente procedimento era stato assegnato, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Merito della lite e motivi in fatto e in diritto della decisione
Assume l'odierna appellante, a sostegno della proposta impugnazione, che la gravata sentenza sarebbe “errata, ingiusta (e ingiustificata) nonché illegittima”, poichè il Giudice di Pace:
a) avrebbe erroneamente concluso per la pari responsabilità dei conducenti dei due veicoli ritenendo l'applicabilità, al caso di specie, della presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., mentre l'unico responsabile del sinistro era, invece, il;
CP_2
b) avrebbe erroneamente ritenuto che l'invio della somma di euro 500,00, da parte della
[...]
al in data antecedente all'introduzione del giudizio di primo grado fosse opponibile CP_3 Pt_2
ad essa , sebbene detta somma fosse stata inviata al cedente del credito e nonostante che Parte_1
la Compagnia assicuratrice fosse a conoscenza dell'intervenuta cessione del credito stesso;
c) avrebbe erroneamente quantificato la spesa per la riparazione dell'auto di proprietà del in euro Pt_2
1.264,00, nonostante che la documentazione prodotta da essa attrice dimostrasse un danno maggiore.
Per contro la ha chiesto il rigetto del gravame siccome infondato, eccependo che Controparte_3
la valutazione circa la pari responsabilità di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro in questione, effettuata dal primo giudice, deve ritenersi corretta in quanto conforme alle risultanze della documentazione in atti;
che dagli stessi scritti difensivi della Parte_1
emergeva che quest'ultima aveva ricevuto la somma di € 500,00 liquidata, ante causam, da
[...]
essa al dichiarando di accettarla in conto del proprio maggior avere;
che, Controparte_3 Pt_2
infine, nessuna prova era stata fornita, dalla società attrice, che giustificasse una liquidazione del danno in misura maggiore di quella determinata dal Giudice di Pace.
Ciò posto, ritiene questo giudice che l'appello in esame sia infondato e debba, pertanto, essere respinto, con le dovute precisazioni di cui appresso circa la non applicabilità, alla fattispecie in esame,
del disposto dell'art. 2054 c. 2 c.c..
Con il primo motivo di gravame la lamenta il fatto Parte_1
che il giudice di prime cure abbia motivato la propria decisione assumendo, erroneamente, che la dinamica del sinistro oggetto di giudizio potesse essere desunta dal modulo CAI sottoscritto dai conducenti dei veicoli rimasti convolti nel sinistro, dal quale sarebbe, a suo dire, «agevole ricavare
che nell'evento per cui e causa, è ravvisabile la presunzione di pari responsabilità dei conducenti ex
art. 2054 c. 2 cc».
Il Giudice di Pace non avrebbe, in particolare, considerato che il sorpasso da parte dell'auto condotta dal era avvenuto allorquando il aveva già segnalato l'intenzione di svoltare a sinistra, CP_2 Pt_2
azionando l'apposito indicatore di direzione, ma non aveva ancora iniziato ad effettuare tale manovra.
L'appellante si duole, pertanto, della mancata ammissione, da parte del giudice di primo grado, delle prove testimoniali articolate dalla difesa attorea, che a dire dell'appellante medesima avrebbero consentito, ove fosse stato dato loro ingresso, di accertare le effettive modalità di verificazione del sinistro.
Il Giudice di Pace avrebbe altresì errato nel tenere in non cale quanto statuito, da consolidata giurisprudenza, circa il fatto che la presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. ha “carattere
sussidiario, nel senso che la stessa “rappresenta un criterio di distribuzione della responsabilità che
il Giudice deve applicare qualora l'istruttoria non abbia consentito di accertare le specifiche
modalità dell'evento dannoso, nonché l'incidenza e la misura delle singole condotte colpose (Cass. Civ. Sez. III, 15/07/2011 n. 15674. Conformemente: Cass. Civ. Sez. VI 12/04/2011 n. 8409 - Trib.
Bologna 19/10/2012 - Cass. Civ. Sez. III, 12/06/2012 n.9528”.
Ora, è pur vero che l'avere il primo giudice fatto riferimento, quale fondamento della sua decisione,
al principio della pari responsabilità presunta dei conducenti sancito dall'art. 2054 c. 2 c.c. non è
coerente con la valutazione da lui espressa, nell'argomentare le ragioni del proprio decisum, circa l'attribuibilità, in concreto, dell'incidente in pari misura ad entrambi i conducenti: ciò in quanto il ricorso alla presunzione di legge è ammesso soltanto laddove non sia possibile addivenire a una compiuta ricostruzione della dinamica del sinistro, mentre dalla motivazione della sentenza impugnata si ricava, invece, che il giudicante ha ritenuto che le risultanze degli atti consentissero di ascrivere, in positivo, ai due guidatori un'eguale percentuale responsabilità in ordine all'accaduto.
Peraltro, una volta puntualizzato -doverosamente- quanto sopra, ritiene lo scrivente che il Giudice di
Pace abbia correttamente ritenuto che la dinamica del sinistro fosse desumibile in modo chiaro ed agevole dal contenuto del modulo CAI sottoscritto dai due conducenti nell'immediatezza del fatto
(doc. 6 del fascicolo di primo grado di ) e che, sulla base delle risultanze di tale Controparte_3
documento, potesse ritenersi provata la pari responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro.
Dal modulo in questione si evince infatti, chiaramente, che il ha iniziato la manovra di CP_2
sorpasso del veicolo condotto dal (il quale intendeva svoltare a sinistra in una “strada Pt_2
secondaria”, come testualmente riportato da sia in Parte_1
atto di citazione che nei successivi scritti difensivi) e che la collisione è avvenuta tra la lo spigolo anteriore destro dell'auto condotta dal e la fiancata sinistra dell'auto del CP_2 Pt_2
Orbene, alla luce di ciò il giudice di prime cure ha correttamente rilevato che se da un lato è pacifico che il abbia violato l'art. 148 comma 12 C.d.S. per aver effettuato la manovra di sorpasso CP_2
del veicolo condotto dal “in concomitanza di intersezione”, dall'altro deve ritenersi a sua volta Pt_2
evidente che il ha intrapreso la manovra di svolta a sinistra all'atto del sopraggiungere da tergo Pt_2
del veicolo condotto dal , in palese violazione del disposto dell'art. 154 comma 1 C.d.S., a. CP_2 mente del quale chi intende : “voltare a destra o a sinistra per impegnare una strada o per immettersi
in luogo non soggetto a pubblico passaggio” deve: “a) assicurarsi di poter effettuare la manovra
senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza,
direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.”
Il Giudice di Pace ha, infatti, condivisibilmente evidenziato l'avvenuta violazione, da parte del Pt_2
del precetto normativo testè richiamato atteso che, come risultante dal suindicato Modulo CAI, “Nel
caso in esame l'urto del veicolo sorpassante è avvenuto contro la parte laterale dell'auto del Pt_2
cedente” “Il che è significativo della circostanza che la manovra di svolta era in corso e non certo
completata e che essa fu posta in essere in violazione del riferito precetto normativo”.
Appare, quindi, corretta la valutazione, espressa nella sentenza impugnata, secondo cui il ha Pt_2
iniziato la manovra di svolta a sinistra in una fase in cui avrebbe dovuto assicurarsi, preventivamente,
di poter effettuare tale manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, così
come imposto dall'art. 154 C.d.S.: il che non è, evidentemente, avvenuto nel caso in esame, atteso che le descritte modalità della collisione tra i due mezzi incidentati dimostrano che nell'iniziare detta manovra il succitato conducente non ha adeguatamente calcolato i tempi di avvicinamento dell'autovettura -già in fase di sorpasso- condotta dal , contribuendo in tal modo, al pari CP_2
della colpevole condotta di quest'ultimo consistita nell'avere effettuato il sorpasso in un punto della strada ove la stessa era vietata, alla produzione del sinistro.
Le conclusioni cui è giunto il giudice di prime cure -le quali devono essere condivise anche nella parte in cui ha ritenuto che l'evento debba essere attribuito in egual misura alle condotte colpose di ciascuno dei conducenti, apparendo in effetti le stesse avere avuto, alla luce delle menzionate modalità dell'accaduto, una pari incidenza causale nella determinazione del sinistro- risultano, del resto, conformi all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Il
conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra
ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra nonché quello, derivante dalla
comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopraggiungano veicoli da tergo (ai quali pure spetta la precedenza, ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso), essendo,
peraltro, tale ultimo obbligo circoscritto al momento spazio-temporale che precede la manovra di
svolta, laddove nella fase di esecuzione della stessa il conducente non può distrarre l'attenzione dal
suo normale campo visivo. -Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30070 del 13/10/2022 (Rv. 666070
- 01).
Alla luce di quanto precede appare altresì corretta la decisione del Giudice di Pace mediante la quale non sono stati ammessi i mezzi istruttori articolati dalla difesa attorea, finalizzati a dimostrare che il al momento del sorpasso da parte del avesse già azionato l'indicatore di direzione Pt_2 CP_2
sinistro, motivando la propria decisione assumendo che “le prove testimoniali capitolate dall'attrice
appaiono irrilevanti e superflue perché nulla di più apporterebbero rispetto alla dinamica del sinistro
emergente dagli atti”.
E, invero, anche laddove fosse provata la circostanza oggetto della prova in questione, la stessa non sarebbe in ogni caso idonea a consentire di escludere l'esistenza di una corresponsabilità del Pt_2
nella causazione dell'incidente: questo poichè l'eventuale segnalazione dell'intenzione di intraprendere la svolta a sinistra non esimeva, in ogni caso, l'interessato dalla doverosa valutazione -
che nella specie, per quanto si è detto, non vi è stata- dell'esistenza delle condizioni idonee a consentirgli di effettuare tale manovra in tutta sicurezza e, là dove queste ultime non vi fossero state,
dall'evitare di iniziarla prima che il veicolo condotto dal avesse completato il sorpasso in CP_2
corso.
A riscontro di quanto testè evidenziato giova richiamare quanto statuito, dalla giurisprudenza di merito, circa il fatto che “ In tema di circolazione stradale, nel conflitto tra la manovra di sorpasso,
anche illegittima, e quella di svolta a sinistra del veicolo da sorpassare, si verifica una situazione di
priorità della prima rispetto alla seconda, che comporta l'obbligo del conducente che precede di
astenersi dal completare la manovra di svolta, pur avendo segnalato il cambiamento di direzione,
per lasciare passare il veicolo sopravveniente da tergo allorquando, per la posizione, distanza e velocità di quest'ultimo, venga a determinarsi, altrimenti, il pericolo di collisione” (Corte Appello di
Taranto 12/10/2021 n.730).
Con il secondo motivo di appello la sostiene che il Parte_1
Giudice di Pace avrebbe errato nel ritenere che il versamento della somma di € 500,00 inviata dalla in data antecedente all'introduzione del giudizio di primo grado le fosse Controparte_3
opponibile, evidenziando come tale offerta sia stata in realtà effettuata direttamente nei confronti del nonostante che la Compagnia ben fosse consapevole dell'intervenuta cessione del credito da Pt_2
parte di quest'ultimo all'odierna attrice e rilevando, inoltre, come il mai avesse ricevuto la Pt_2
somma in questione.
Ora, l'infondatezza di tale motivo di censura discende, pianamente, dal fatto che quanto asserito, sul punto, dalla difesa attorea risulta smentito da quanto dalla stessa espressamente ammesso in atto di citazione (cfr. pagg.
2-3 di quest'ultima) e, ancor prima, nella lettera di richiesta di risarcimento danni in data 20.12.2019 inviata alla a mezzo pec (doc. 12 del fascicolo di primo Controparte_6
grado), lettera nella quale parte attrice dà espressamente atto di aver ricevuto in pagamento la somma di € 500,00 che detta Compagnia assicuratrice ha inviato a titolo di offerta prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado, dichiarando che detta somma “è stata dalla società attrice trattenuta in
acconto sul suo maggiore avere”.
Condivisibile è, quindi, la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui viene sottolineato che: “sebbene l'assegno sia stato inviato direttamente al cedente, ha raggiunto lo scopo per espressa
ammissione della carrozzeria attrice che ne ha accusato il ricevimento della somma, trattenuta in
acconto del maggior avere”.
A sua volta infondato si appalesa il terzo -e ultimo- motivo di impugnazione la
[...]
si duole del fatto che il giudice di primo grado abbia errato nella Parte_1
determinazione del costo necessario per la riparazione del veicolo di proprietà del cedente Parte_3
Fiesta tg. CW649XE- per averlo quantificato in maniera arbitraria in una somma (€ 1.264,00 IVA
inclusa) inferiore a quella richiesta, pari a €.1.577,45, che risulterebbe invece provata documentalmente dalla fattura emessa. L'appellante lamenta, inoltre, la mancata ammissione sul punto di CTU tecnico-estimativa richiesta, da essa attrice, in primo grado.
Va infatti osservato, in primo luogo, come la fattura emessa odierna istante sia stata Parte_1
oggetto di immediata e specifica contestazione, da parte della relativamente alla Controparte_3
congruità delle somme ivi indicate, talché, in mancanza di altri elementi, l'attrice -su cui gravava il relativo onere- non è stata in grado di fornire riscontri certi in ordine alla fondatezza della propria pretesa in punto di quantum.
D'altro canto il primo giudice, a fronte della “quasi sostanziale concordanza” tra la stima del danno effettuata dal perito incaricato dalla (€ 1.075,00 + IVA) e quella riportata nella Controparte_3
fattura della (€ 1.292,00 + IVA), ha ritenuto di non Parte_1
disporre una consulenza tecnica che sarebbe risultata antieconomica dati i costi e, considerata la somma oggetto della pretesa, ha ritenuto -con valutazione che appare immune da vizi logico-giuridici-
di determinare il costo delle riparazioni in una somma, ritenuta congrua, comunque inferiore a quella richiesta da parte attrice.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, integralmente confermata, con conseguente integrale conferma dell'impugnata decisione e condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo alla stregua delle tariffe di cui al D.M. n.
55/2014 e successivi aggiornamenti.
Nulla deve, di contro, statuirsi, sulle spese medesime, nei rapporti tra la società appellante e l'appellato , attesa la mancata costituzione in giudizio di quest'ultimo. Controparte_7
Trattandosi, nella specie, di rigetto integrale dell'impugnazione, deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13
c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo, per l'appellante soccombente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, per la proposta impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) respinge l'appello proposto dalla . La avverso Parte_1 Parte_1
la sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. n. 536/2021 del 26.07.2021 e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata decisione;
2) condanna la società appellante, in persona del suo legale rappresentante, a rifondere alla le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.701,00 per Controparte_3
competenze, oltre spese generali 15% nonché IVA e CPA come per legge;
3) dichiara la tenuta a versare un ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, per la proposta impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Pisa, il 10.10.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza