Art. 1.
Il contributo annuo del Tesoro a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, autorizzato in lire 250 milioni con l' art. 6 della legge 4 maggio 1936, n. 844 , ed elevato a lire 10 miliardi con la legge 10 ottobre 1950, n. 907 , a parziale copertura del disavanzo della gestione del Fondo pensioni e sussidi per il personale dell'Amministrazione stessa, viene stabilito, a partire dallo esercizio finanziario 1959-60, nella misura di 15 miliardi di lire.
Il contributo annuo del Tesoro a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, autorizzato in lire 250 milioni con l' art. 6 della legge 4 maggio 1936, n. 844 , ed elevato a lire 10 miliardi con la legge 10 ottobre 1950, n. 907 , a parziale copertura del disavanzo della gestione del Fondo pensioni e sussidi per il personale dell'Amministrazione stessa, viene stabilito, a partire dallo esercizio finanziario 1959-60, nella misura di 15 miliardi di lire.