Art. 10. Disposizioni in materia di personale dell'Arma dei carabinieri 1. L'Arma dei carabinieri e' autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124 , e in deroga al contingente ivi previsto, in misura non superiore a 100 unita' per l'anno 2025 e a 38 unita' per l'anno 2026, e comunque nel limite di un contingente di personale corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. Per il solo anno 2025 il riferimento e' alle unita' di personale cessato afferenti alle annualita' 2022, 2023 e 2024.
Articolo 9Articolo 11
Articolo 10 della Legge 4 aprile 2025, n. 42
Versione
19 aprile 2025
19 aprile 2025
Altri contenuti
- Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2023, n. 28749
- Cass. pen., SS.UU., sentenza 19/01/2000, n. 1
- Cass. pen., sez. V, sentenza 15/11/2023, n. 46160
- Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2001, n. 3214
- Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2002, n. 3290
- Cass. pen., sez. feriale, sentenza 29/08/2023, n. 36397
- Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2002, n. 1272
- Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 402
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 16/02/2026, n. 941
- Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/10/2025, n. 761
- Trib. Trento, sentenza 26/11/2025, n. 545
- Trib. Torino, sentenza 17/02/2025, n. 784