Art. 10. Disposizioni in materia di personale dell'Arma dei carabinieri 1. L'Arma dei carabinieri e' autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124 , e in deroga al contingente ivi previsto, in misura non superiore a 100 unita' per l'anno 2025 e a 38 unita' per l'anno 2026, e comunque nel limite di un contingente di personale corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. Per il solo anno 2025 il riferimento e' alle unita' di personale cessato afferenti alle annualita' 2022, 2023 e 2024.
Articolo 10 della Legge 4 aprile 2025, n. 42
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Articolo 10 della Legge 4 aprile 2025, n. 42
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19 aprile 2025
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