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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/09/2025, n. 4039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4039 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 30/09/2025 N. 5090 /2025 R.G.
IVO LAGOI
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
- RESISTENTE -
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara l'illegittimità dell'assorbimento della voce denominata in busta paga individuale” operata da in danno CP_2 Controparte_1
del ricorrente a decorrere da febbraio 2018;
2) condanna alla ricostituzione, in favore del ricorrente, dei Controparte_1
superminimi individuali (voce “Sovraminimo individuale”) con ripristino degli importi illegittimamente assorbiti a decorrere da febbraio 2018;
3) condanna al pagamento delle differenze retributive, Controparte_1
dirette, indirette e differite maturate dal ricorrente in conseguenza dell'illegittimo assorbimento del superminimo operato a decorrere da febbraio 2018; il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali;
importo da quantificare in separato giudizio;
4) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal Controparte_1
ricorrente, liquidate in complessivi euro 3.259,00 di cui euro 259,00 per esborsi ed euro
3.000,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
4) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 30/09/2025
Il giudice
ES ON
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 30/09/2025 N. 5090 /2025 R.G.
IVO LAGOI
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
- RESISTENTE -
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara l'illegittimità dell'assorbimento della voce denominata in busta paga individuale” operata da in danno CP_2 Controparte_1
del ricorrente a decorrere da febbraio 2018;
2) condanna alla ricostituzione, in favore del ricorrente, dei Controparte_1
superminimi individuali (voce “Sovraminimo individuale”) con ripristino degli importi illegittimamente assorbiti a decorrere da febbraio 2018;
3) condanna al pagamento delle differenze retributive, Controparte_1
dirette, indirette e differite maturate dal ricorrente in conseguenza dell'illegittimo assorbimento del superminimo operato a decorrere da febbraio 2018; il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali;
importo da quantificare in separato giudizio;
4) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal Controparte_1
ricorrente, liquidate in complessivi euro 3.259,00 di cui euro 259,00 per esborsi ed euro
3.000,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
4) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 30/09/2025
Il giudice
ES ON