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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/04/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 403/2019 vertente
TRA nato a [...] il [...] cod. fisc. , titolare Parte_1 CodiceFiscale_1
dell'omonima impresa, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria Speziale presso il cui studio in
Locri via D. Candida n° 6 è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore cod. fisc. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Gatto presso il cui studio sito in Messina Via P.IVA_1
Dei Mille n° 243 è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Locri n° 1345/18, pubblicata il 2/11/18.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio n.q. CP_1 Parte_1
di titolare dell'omonima ditta, davanti il Tribunale di Locri per sentirlo condannare al risarcimento
1 dei danni subiti in occasione di alcuni scavi effettuati dalla suddetta ditta, nel corso dei quali erano stati danneggiati dei cavi appartenenti a parte attrice.
Si costituiva il convenuto, contestando gli assunti attorei, svolgendo domanda riconvenzionale per il pagamento dei lavori di allargamento dello scavo, effettuati, con propri operai, per consentire a di riparare i cavi danneggiati. CP_1
Istruita la causa a mezzo produzione documentale e prova per testi con la sentenza n. 1345/18,
depositata in cancelleria in data 2/11/18, il Tribunale di Locri rigettava sia la domanda principale che la riconvenzionale con condanna di al pagamento delle spese di giudizio Controparte_1
Avverso detta sentenza con atto di citazione in appello ritualmente notificato proponeva impugnazione , eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio Parte_1
esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma l'accoglimento della domanda riconvenzionale e vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellata, resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
Con ordinanza del 13/9/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 9/9/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022,
questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 360 c.p.c. n. 5, violazione degli artt. 61 e 115 c.p.c. per illegittima, incoerente, viziata e omessa valutazione delle prove documentali acquisite e delle istanze istruttorie, per avere, il primo giudice, rigettato la domanda riconvenzionale proposta da volta da ottenere la somma Parte_1
di €. 2.041,87 per i lavori effettuati con i propri operai e i propri mezzi, nonché per avere erroneamente qualificato la domanda quale adempimento contrattuale e non come ripetizione di indebito ex art. 2041 c.c..
1.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
Preliminarmente, riguardo alla errata qualificazione della domanda, secondo il consolidato indirizzo
2 giurisprudenziale (ex multis Cass. n. 5743/2008, Cass. n. 3041/2007, Cass. n. 8107/2006, Cass. n.
18653/2004, Cass. Sez. Un. n. 10840/2003, Cass. n. 11861/1999) il giudice ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa senza lasciarsi condizionare dalle espressioni utilizzate dalla parte.
A tal fine, il giudice deve considerare non solo il tenore letterale degli atti, ma anche la natura delle vicende rappresentate dalla parte, le precisazioni fornite nel corso del giudizio e il provvedimento concreto richiesto. In sostanza, il complessivo comportamento processuale della parte.
Peraltro, il giudice può ritenere implicitamente introdotta e virtualmente contenuta nella domanda anche un'istanza non espressamente e formalmente proposta purché si trovi in rapporto di connessione necessaria con il petitum e la causa petendi.
Secondo tale indirizzo giurisprudenziale, il potere interpretativo in questione, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando il suo esercizio travalichi i limiti della “corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato”.
Il principio in esame precisa, pertanto, il significato della norma di cui all'art.112 c.p.c. in base alla quale “il giudice deve decidere su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa”, e, a tal fine, fornisce un criterio interpretativo cui attenersi per non incorrere nel vizio di extrapetizione (Cass. civ., Sez. II,
24.08.2015, n. 17075).
Pertanto, nel caso in esame, corretta si appalesa la decisione del primo Giudice, in quanto la domanda riconvenzionale avanzata dall'odierno appellante, in comparsa di costituzione, era chiaramente volta ad ottenere l'adempimento da parte di , per “avere eseguito i lavori di impresa con i propri CP_1
operai e i propri mezzi per il ripristino dei cavi”, pur non contenendo la specifica normativa di riferimento, anche alla luce del principio “ iura novit curia”, sancito dall'art. 113 c.p.c..
Per quanto attiene al contratto di appalto tra privati, la Suprema Corte, tornata sull'argomento, ha ribadito che la stipulazione del detto contratto non necessita della forma scritta né ad substantiam né
ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia.
Ne consegue che la prova del contratto possa essere fornita per testimoni o per presunzioni, ma queste
3 ultime devono necessariamente rivestire, a norma dell'art. 2729 c.c., i caratteri della gravità e precisione, nonché, quando siano più di una, della concordanza. E' pacifico, altresì, che l'appaltatore,
quando agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, ha l'onere di dar prova dell'esistenza del contratto e del suo contenuto (Cass.2386/23 , 2303/17).
Recentemente, inoltre, la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo cui in assenza di prove certe sull'entità dei lavori eseguiti, il corrispettivo non può essere determinato (Ex plurimis
Cass n. 33575 del 2021).
Nel caso che ci occupa, l'odierno appellante chiede a il pagamento della somma di CP_1
€.2.041,87 per i lavori di scavo effettuati con i propri operai e i propri mezzi, pertanto, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra indicati, era onere del provare la consistenza dei lavori Pt_1
effettuati (ore di lavoro, numero di operari impiegati, etc.). Tale prova non è stata fornita, infatti il teste ha riferito:” Sulla circostanza che il Sig. si sia offerto di procedere ad Tes_1 Parte_1
eseguire con le sue maestranze impiegate sul luogo i lavori di allargamento della trincea per
permettere la riparazione del cavo tranciato e la chiusura della trincea stessa, posso riferire che il
personale presente sul cantiere si è offerto di eseguire i suddetti lavori”.
Tutti gli altri testi escussi, nessuna indicazione hanno fornito in merito alla consistenza dello scavo in oggetto, al tempo impiegato ed al numero degli operai.
Alla luce di quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza di primo grado, che deve essere confermata.
Per quanto attiene alla domanda ex art. 96 c.p.c., proposta da , la stessa deve essere respinta CP_1
non essendo la domanda principale manifestamente infondata e non essendo riscontrabile un abuso del processo.
2) Atteso che, comunque, dall'istruttoria espletata è risultato che l'appellante ha provveduto all'allargamento dello scavo in oggetto, appare di giustizia compensare interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione
4 del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà
inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Locri Parte_1
n.1345/18, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello;
conferma la sentenza 1345/18;
5 compensa integralmente le spese del grado di giudizio;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
6
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 403/2019 vertente
TRA nato a [...] il [...] cod. fisc. , titolare Parte_1 CodiceFiscale_1
dell'omonima impresa, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria Speziale presso il cui studio in
Locri via D. Candida n° 6 è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore cod. fisc. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Gatto presso il cui studio sito in Messina Via P.IVA_1
Dei Mille n° 243 è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Locri n° 1345/18, pubblicata il 2/11/18.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio n.q. CP_1 Parte_1
di titolare dell'omonima ditta, davanti il Tribunale di Locri per sentirlo condannare al risarcimento
1 dei danni subiti in occasione di alcuni scavi effettuati dalla suddetta ditta, nel corso dei quali erano stati danneggiati dei cavi appartenenti a parte attrice.
Si costituiva il convenuto, contestando gli assunti attorei, svolgendo domanda riconvenzionale per il pagamento dei lavori di allargamento dello scavo, effettuati, con propri operai, per consentire a di riparare i cavi danneggiati. CP_1
Istruita la causa a mezzo produzione documentale e prova per testi con la sentenza n. 1345/18,
depositata in cancelleria in data 2/11/18, il Tribunale di Locri rigettava sia la domanda principale che la riconvenzionale con condanna di al pagamento delle spese di giudizio Controparte_1
Avverso detta sentenza con atto di citazione in appello ritualmente notificato proponeva impugnazione , eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio Parte_1
esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma l'accoglimento della domanda riconvenzionale e vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellata, resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
Con ordinanza del 13/9/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 9/9/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022,
questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 360 c.p.c. n. 5, violazione degli artt. 61 e 115 c.p.c. per illegittima, incoerente, viziata e omessa valutazione delle prove documentali acquisite e delle istanze istruttorie, per avere, il primo giudice, rigettato la domanda riconvenzionale proposta da volta da ottenere la somma Parte_1
di €. 2.041,87 per i lavori effettuati con i propri operai e i propri mezzi, nonché per avere erroneamente qualificato la domanda quale adempimento contrattuale e non come ripetizione di indebito ex art. 2041 c.c..
1.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
Preliminarmente, riguardo alla errata qualificazione della domanda, secondo il consolidato indirizzo
2 giurisprudenziale (ex multis Cass. n. 5743/2008, Cass. n. 3041/2007, Cass. n. 8107/2006, Cass. n.
18653/2004, Cass. Sez. Un. n. 10840/2003, Cass. n. 11861/1999) il giudice ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa senza lasciarsi condizionare dalle espressioni utilizzate dalla parte.
A tal fine, il giudice deve considerare non solo il tenore letterale degli atti, ma anche la natura delle vicende rappresentate dalla parte, le precisazioni fornite nel corso del giudizio e il provvedimento concreto richiesto. In sostanza, il complessivo comportamento processuale della parte.
Peraltro, il giudice può ritenere implicitamente introdotta e virtualmente contenuta nella domanda anche un'istanza non espressamente e formalmente proposta purché si trovi in rapporto di connessione necessaria con il petitum e la causa petendi.
Secondo tale indirizzo giurisprudenziale, il potere interpretativo in questione, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando il suo esercizio travalichi i limiti della “corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato”.
Il principio in esame precisa, pertanto, il significato della norma di cui all'art.112 c.p.c. in base alla quale “il giudice deve decidere su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa”, e, a tal fine, fornisce un criterio interpretativo cui attenersi per non incorrere nel vizio di extrapetizione (Cass. civ., Sez. II,
24.08.2015, n. 17075).
Pertanto, nel caso in esame, corretta si appalesa la decisione del primo Giudice, in quanto la domanda riconvenzionale avanzata dall'odierno appellante, in comparsa di costituzione, era chiaramente volta ad ottenere l'adempimento da parte di , per “avere eseguito i lavori di impresa con i propri CP_1
operai e i propri mezzi per il ripristino dei cavi”, pur non contenendo la specifica normativa di riferimento, anche alla luce del principio “ iura novit curia”, sancito dall'art. 113 c.p.c..
Per quanto attiene al contratto di appalto tra privati, la Suprema Corte, tornata sull'argomento, ha ribadito che la stipulazione del detto contratto non necessita della forma scritta né ad substantiam né
ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia.
Ne consegue che la prova del contratto possa essere fornita per testimoni o per presunzioni, ma queste
3 ultime devono necessariamente rivestire, a norma dell'art. 2729 c.c., i caratteri della gravità e precisione, nonché, quando siano più di una, della concordanza. E' pacifico, altresì, che l'appaltatore,
quando agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, ha l'onere di dar prova dell'esistenza del contratto e del suo contenuto (Cass.2386/23 , 2303/17).
Recentemente, inoltre, la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo cui in assenza di prove certe sull'entità dei lavori eseguiti, il corrispettivo non può essere determinato (Ex plurimis
Cass n. 33575 del 2021).
Nel caso che ci occupa, l'odierno appellante chiede a il pagamento della somma di CP_1
€.2.041,87 per i lavori di scavo effettuati con i propri operai e i propri mezzi, pertanto, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra indicati, era onere del provare la consistenza dei lavori Pt_1
effettuati (ore di lavoro, numero di operari impiegati, etc.). Tale prova non è stata fornita, infatti il teste ha riferito:” Sulla circostanza che il Sig. si sia offerto di procedere ad Tes_1 Parte_1
eseguire con le sue maestranze impiegate sul luogo i lavori di allargamento della trincea per
permettere la riparazione del cavo tranciato e la chiusura della trincea stessa, posso riferire che il
personale presente sul cantiere si è offerto di eseguire i suddetti lavori”.
Tutti gli altri testi escussi, nessuna indicazione hanno fornito in merito alla consistenza dello scavo in oggetto, al tempo impiegato ed al numero degli operai.
Alla luce di quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza di primo grado, che deve essere confermata.
Per quanto attiene alla domanda ex art. 96 c.p.c., proposta da , la stessa deve essere respinta CP_1
non essendo la domanda principale manifestamente infondata e non essendo riscontrabile un abuso del processo.
2) Atteso che, comunque, dall'istruttoria espletata è risultato che l'appellante ha provveduto all'allargamento dello scavo in oggetto, appare di giustizia compensare interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione
4 del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà
inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Locri Parte_1
n.1345/18, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello;
conferma la sentenza 1345/18;
5 compensa integralmente le spese del grado di giudizio;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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