Ordinanza cautelare 25 maggio 2022
Rigetto
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 29/04/2025, n. 3623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3623 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03623/2025REG.PROV.COLL.
N. 03725/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3725 del 2022, proposto dal
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Vetrò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Bellotti Bon 10;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di CC (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale dalla stazione Carabinieri Forestale di CC, quale Comandante, alla Stazione Carabinieri Forestale di GL (MT).
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del maresciallo -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione presentate dalle difese di entrambe le parti;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il Cons. Cecilia Altavista e nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con nota del 22 luglio 2019 il Gruppo di CC della Regione Carabinieri forestali Puglia proponeva il trasferimento del maresciallo -OMISSIS-, in servizio presso la Stazione dei Carabinieri forestali di CC, promosso al grado superiore, al Nucleo Comando del Gruppo Carabinieri forestali di CC, quale Comandante, al fine di evitare lo “scavalcamento” presso la Stazione di CC del Comandante della Stazione maresciallo -OMISSIS-, non valutabile per l’avanzamento, ai sensi dell’art. 1051 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare). Tale proposta veniva condivisa dai superiori CO (nota del 25 luglio 2019 del Comando Regione Carabinieri forestali Puglia; nota del 3 settembre 2019 del Comando Unità forestali, ambientali ed agroalimentari dei Carabinieri inviata al Comando generale dei Carabinieri, Ufficio personale marescialli).
Con comunicazione del 5 novembre 2019 il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri – Ufficio personale marescialli, rilevando un esubero di personale presso il Nucleo Comando del Gruppo Carabinieri forestali di CC, proponeva il trasferimento del maresciallo -OMISSIS-, con l’incarico di Comandante di Stazione, presso altre sedi, espressamente indicate nella detta comunicazione, da sottoporre al gradimento del militare, indicando che in mancanza del gradimento si sarebbe proceduto d’autorità.
Il maresciallo -OMISSIS-, con nota dell’8 novembre 2019, non esprimeva alcun gradimento per le sedi offerte, contestando anzi con apposite osservazioni i presupposti del trasferimento e le sedi proposte, in quanto tutte a notevole distanza da CC. La nota veniva trasmessa dal Comando Unità forestali, ambientali ed agroalimentari dei Carabinieri – Ufficio personale al Comando generale dell’Arma dei Carabinieri - Ufficio personale marescialli, con comunicazione del 2 dicembre 2019, nella quale il Comando Unità forestali confermava la precedente proposta di trasferimento al Nucleo Comando del Gruppo Carabinieri forestali di CC, segnalando che presso tale reparto erano state attivate nel frattempo procedure di trasferimento di 6 militari ad altre unità operative.
Successivamente, con nota del 6 aprile 2020, il Comando unità forestali, ambientali ed agroalimentari dei Carabinieri proponeva il trasferimento del maresciallo -OMISSIS-, Comandante della Stazione dei carabinieri forestali di CC alla Stazione Carabinieri forestali di Manduria.
Il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri - Ufficio personale marescialli, con comunicazione del 13 agosto 2020, respingeva tale proposta rilevando che la Stazione di Manduria aveva pianta organica completa e non necessitava di alimentazione.
Il 1° ottobre 2020 il maresciallo -OMISSIS-, a seguito di una domanda di accesso agli atti del procedimento, presentava osservazioni evidenziando di occuparsi dei genitori anziani, pur non essendo beneficiario degli istituti di cui alla legge n. 104 del 1992; chiedeva pertanto di rimanere presso la Stazione di CC, anche con lo scavalcamento del maresciallo -OMISSIS- o di essere trasferito presso il Nucleo Comando del Gruppo Carabinieri forestali di CC, quale Comandante, o in altro reparto della Provincia di CC.
Con comunicazione del 23 novembre 2020, il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri – Ufficio personale marescialli indicava al Gruppo Carabinieri Forestali di CC le sedi da sottoporre al gradimento del Maresciallo -OMISSIS-, evidenziando che, in caso di mancato gradimento, si sarebbe proceduto di autorità.
L’8 dicembre 2019 il maresciallo -OMISSIS- presentava ulteriori osservazioni, rappresentando che non era previsto dalla normativa un trasferimento per lo scavalcamento; che in ogni caso era disponibile a rimanere presso la Stazione di CC con il maresciallo -OMISSIS- oppure ad essere trasferito presso il Nucleo Comando Gruppo Carabinieri forestali di CC, presso il quale era libera la posizione di Comandante e comunque era in corso una procedura di trasferimento di 6 militari; evidenziava che le sedi proposte erano tutte lontane e solo alcune per il ruolo di Comandante e con alloggio di servizio; ribadiva la situazione di assistenza ai genitori, pur non essendo ancora riconosciuti i benefici di cui alla legge n. 104 del 1992.
Con provvedimento del 25 gennaio 2021 n.367453/T2-17 il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Ufficio personale marescialli disponeva il trasferimento d’autorità del maresciallo -OMISSIS-, che non aveva espresso alcun gradimento rispetto alle sedi indicate, presso la Stazione Carabinieri forestali di GL (provincia di Matera), quale Comandante, ritenuta la sede “più prossima al centro di interesse del militare”. Il provvedimento è stato basato sulla “incompatibilità funzionale”, venutasi a creare presso la Stazione Carabinieri forestali di CC, per effetto della promozione al grado superiore del maresciallo -OMISSIS-, precedentemente subordinato al maresciallo -OMISSIS- presso la medesima Stazione dei Carabinieri forestali, per il quale era stato sospeso il giudizio di avanzamento per vicende penali; il provvedimento dava, altresì, atto della impossibilità del trasferimento presso le sedi proposte dal Comando di Vertice per la situazioni di pieno organico; nonché della impossibilità di elidere altrimenti la situazione di incompatibilità con il maresciallo -OMISSIS-, rimasto in servizio alla Stazione di CC.
Avverso tale provvedimento il maresciallo -OMISSIS- ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di CC, formulando censure di violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, irrazionalità, illogicità manifesta, eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, violazione dell’art. 97 della Costituzione, violazione del principio di proporzionalità; violazione e falsa applicazione del d.lgs. n.66/2010 e del e d.P.R. n.90/2010, carenza di istruttoria, sviamento, disparità di trattamento; violazione della legge 104/92; eccesso di potere per contraddittorietà tra atti amministrativi, per violazione delle disposizioni inerenti la circolare sull’incompatibilità ambientale.
In particolare, con il primo motivo ha lamentato la violazione della partecipazione procedimentale, non avendo l’Amministrazione preso in considerazione le osservazioni dell’interessato.
Con il secondo motivo ha lamentato il difetto di motivazione.
Con il terzo motivo ha evidenziato la contraddittorietà del procedimento, avviato per il trasferimento del maresciallo -OMISSIS- nel 2019, nonché la disparità di trattamento, dal momento che per il maresciallo -OMISSIS- il trasferimento a distanza, a seguito delle sue osservazioni, era stato ritenuto penalizzante; ha poi contestato la sussistenza di una situazione di incompatibilità, come comprovato dal lungo lasso temporale del procedimento durato quasi due anni, deducendo che nel corso del procedimento era stata anche valutata la possibilità del trasferimento presso la sede di Manduria.
Con il quarto motivo ha sostenuto la disparità di trattamento sotto altro profilo, essendo stati trasferiti altri militari anche in soprannumero nella Provincia di CC.
Con il quinto motivo ha lamentato la sproporzione del trasferimento in una sede molto lontana rispetto alla esigenza, ristretta alla Stazione di appartenenza, di evitare lo scavalcamento, e comunque senza tenere conto della situazione familiare.
Con ordinanza cautelare n. 262 del 7 maggio 2021 la Sezione di CC del TAR Puglia ha accolto la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.
In esecuzione dell’ordinanza cautelare, con provvedimento del 27 maggio 2021, il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, Ufficio personale marescialli, ha disposto il “reimpiego temporaneo” presso il Nucleo Comando del Gruppo forestale di CC.
Con la sentenza n.-OMISSIS- la Sezione di CC ha accolto il ricorso per la carente ed illogica motivazione nonché per la violazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza dell’azione amministrativa, non essendo state accolte né la proposta del Comando di vertice né le osservazioni dell’interessato, senza un adeguato percorso argomentativo; inoltre, essendo stato disposto il trasferimento fuori regione con misura sproporzionata ed irragionevole rispetto alla esigenza di evitare lo scavalcamento presso la Stazione di CC.
Avverso tale sentenza il Ministero della Difesa ha proposto il presente appello, contestando la violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, deducendo la sussistenza di una situazione di incompatibilità ambientale riferibile al maresciallo -OMISSIS- e richiamando l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nella valutazione delle relative circostanze e dei presupposti del trasferimento per incompatibilità ambientale. Ha dedotto, altresì, che lo scavalcamento avrebbe comportato l’inversione della gerarchia militare, in violazione degli artt. 626, 854 e 1346 del codice dell’ordinamento militare; con riguardo ai pareri espressi dal Comando delle Unità forestali ha sostenuto che essi assolvono ad una funzione di carattere conoscitivo e istruttorio, mentre la decisione circa i trasferimenti del personale forestale è di competenza esclusiva del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, quale unico organo in possesso di una visione d’insieme necessaria per contemperare gli interessi pubblici e privati coinvolti.
Si è costituito nel presente giudizio il maresciallo -OMISSIS- che, in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per la genericità dei motivi. Ha poi sostenuto l’infondatezza dell’appello deducendo che, nel caso di specie, non sussiste alcuna incompatibilità ambientale, ma una incompatibilità solo funzionale dovuta ai rapporti gerarchici all’interno della Stazione di CC, evidenziando che nel procedimento era stata la stessa Amministrazione a richiedere il gradimento del militare sulle sedi indicate; inoltre il lungo lasso temporale del procedimento dimostrerebbe come non vi fosse alcuna effettiva ragione di incompatibilità ambientale; in ogni caso poi il Comando generale dell’Arma dei carabinieri non aveva seguito i pareri della scala gerarchica del militare e del Comando Unità e forestali, ambientali e agroalimentari, senza alcuna specifica motivazione sul punto; contestava, altresì, le argomentazioni contenute nell’appello relative alla conoscenza da parte del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri della completa visione dell’organizzazione del personale, deducendo che era stata estesa anche al Comandante di tali Unità la delega per i trasferimenti del personale all’interno della regione. Riproponeva quindi i motivi non esaminati dal giudice di primo grado.
Con ordinanza n. 2416 del 25 maggio 2022 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare di sospensione della sentenza di primo grado per la mancanza del presupposto del periculum in mora.
Con provvedimento del 1° luglio 2022 il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, Ufficio personale marescialli ha annullato il provvedimento del 25 gennaio 2021 e ha disposto il trasferimento “con riserva” del maresciallo -OMISSIS- al Nucleo Comando del Gruppo forestale di CC quale Comandante, dando espressamente atto che la “ soluzione individuata costituisce un adeguato bilanciamento tra il prevalente interesse pubblico e le pur recessive esigenze personali ”.
La parte appellata il 5 marzo 2025 ha depositato in giudizio il provvedimento di trasferimento del 1° luglio 2025 e il 14 marzo 2025 ha presentato memoria, insistendo per l’infondatezza dell’appello, dal momento che l’Amministrazione appellante non ha espressamente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse a seguito del provvedimento del 1° luglio 2022.
All’udienza del 15 aprile 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposta dalla difesa appellata.
L’eccezione è infondata in relazione al consolidato orientamento giurisprudenziale, per cui, pur se il principio di specificità dei motivi di impugnazione, posto dall’ art. 101, comma 1, c.p.a., impone che sia rivolta una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, l’appello è, comunque, da ritenersi ammissibile quando i vizi non risultano scanditi in specifici ordini di censure, se dal corpo dell’atto sia possibile desumere quali siano le argomentazioni critiche fatte valere da chi ha proposto l’impugnazione in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza impugnata ovvero quando sia rivolta una diretta critica alle argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata, che consenta al giudice di appello di comprendere con chiarezza i principi, le norme e le ragioni per cui il primo giudice avrebbe dovuto decidere diversamente (cfr. Consiglio di Stato Sez. II 23 marzo 2022, n. 2349; Sez. VI, 3 febbraio 2020, n. 857; Sez. VI, 20 agosto 2019, n. 5761; Sez. IV, 28 giugno 2018, n. 3980).
Applicando tali coordinate giurisprudenziali al caso di specie si deve ritenere che l’appello, pur non contenendo singoli motivi di censura alla sentenza impugnata, introduca comunque, nel complesso delle tesi difensive, critiche alle argomentazioni della sentenza di primo grado, che conducono ad un giudizio di ammissibilità dello stesso.
Con riguardo all’interesse attuale e concreto alla decisione del presente appello, si deve osservare che il provvedimento del 1° luglio 2022 appare espressione della volontà dell’Amministrazione di rinnovare totalmente il procedimento. Infatti nella motivazione del provvedimento - pronunciato successivamente alla ordinanza cautelare del giudice d’appello di reiezione della domanda di sospensione della sentenza di primo grado- si dà atto di avere compiuto un’autonoma valutazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, facendo espresso riferimento ad un loro contemperamento al fine di disporre il trasferimento presso il Nucleo Comando Gruppo Carabinieri forestali di CC come Comandante. Sulla base di tale motivazione sembra che sia stata rivalutata totalmente la situazione di fatto e di diritto, posta a base del provvedimento impugnato nel presente giudizio, da cui dovrebbe derivare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse all’appello. Peraltro, poiché il trasferimento risulta disposto “ con riserva ” e facendo riferimento alla “ necessità di dare esecuzione alle pronunce giurisdizionali ”, inoltre l’Amministrazione non ha depositato una apposita dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, si prescinde dall’esame della sussistenza dell’attualità dell’interesse alla decisione, in relazione alla manifesta infondatezza nel merito dell’appello.
Ritiene, in primo luogo, il Collegio di richiamare la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio in materia di trasferimento per incompatibilità ambientale, non senza osservare le particolari circostanze di fatto del trasferimento impugnato.
Come è noto, i provvedimenti di trasferimento di autorità dei militari sono qualificabili come “ordini”, rispetto ai quali l’interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto. In quanto provvedimenti strettamente connessi alle esigenze organizzative dell’Amministrazione ed alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale, sono, quindi, sottratti all’applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo, in conformità di quanto ora testualmente dispone l'art. 1349, comma 3, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, per cui “ agli ordini militari non si applicano i capi I, III e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 ”. Ne consegue che i provvedimenti di trasferimento non richiedono una particolare motivazione, atteso che l’interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del militare (cfr. Cons. Stato Sez. II, 17 ottobre 2022, n. 8797; Sez. II, 26 maggio 2021, n. 4071; Sez. II, 8 marzo 2021, n. 1910; Sez. IV, 8 aprile 2019, n. 2267). Le esigenze organizzative dell’Amministrazione militare sono poi connotate da ampia discrezionalità sì che la censurabilità delle scelte operate dall'Amministrazione militare può avvenire solo nei limiti della manifesta illogicità o irrazionalità delle stesse (Consiglio di Stato, Sez. II 19 gennaio 2024 n. 642; Sez. II, 3 marzo 2021, n. 1796).
Anche il trasferimento per incompatibilità ambientale viene ricondotto alla categoria degli ordini, strettamente connessi alle esigenze organizzative dell’Amministrazione ed alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale. Ne deriva che anche tali provvedimenti non richiedono ordinariamente una particolare motivazione, considerato che essi non hanno carattere sanzionatorio, ma sono preordinati a ovviare alla situazione d'incompatibilità ambientale determinatasi, a prescindere da ogni giudizio di rimproverabilità della condotta dell'interessato. Peraltro, con specifico riferimento ai trasferimenti per incompatibilità ambientale la giurisprudenza di questo Consiglio ritiene anche che, pur essendo qualificabili come “ordini”, il giudice debba procedere alla verifica della effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità riscontrata dall’Amministrazione, costituente il presupposto del provvedimento, e della proporzionalità del rimedio adottato dall'Amministrazione stessa per rimuoverla; tale riscontro può condurre all'annullamento dell’atto quando sia accertato il concreto difetto dei presupposti fattuali allegati dall’Amministrazione o la sproporzione nella individuazione della sede di destinazione (cfr. Cons. Stato, Sez. II 11 ottobre 2021, n. 6787; Sez. II, 30 giugno 2021, n. 4993; Sez. IV, 8 febbraio 2021, n. 1173; 18 ottobre 2019, n. 7088; 30 novembre 2020, n. 7562).
Ciò in quanto la discrezionalità deve essere funzionale alle esigenze poste a base del trasferimento per incompatibilità ambientale, teso di norma ad evitare la percezione nella popolazione, nei colleghi e negli operatori della sicurezza che possa esistere una situazione che potenzialmente possa condurre a una non imparziale e leale azione dell'interessato, con conseguente pregiudizio per il prestigio delle istituzioni (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 22 luglio 2022, n. 6470; 21 giugno 2022, n. 5116). Anche nell'individuare la sede ad quem l’Amministrazione incontra il limite concettuale interno, derivante dalla funzione dell’istituto, che è costituito dal non poter assumere il trasferimento connotazioni sanzionatorie, essendo le stesse estranee alla sua ratio , in particolare quando la sede di destinazione sia così lontana dal luogo di residenza da non trovare alcun collegamento con l’oggettiva incompatibilità - che costituisce il presupposto del trasferimento e dell’esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione - dando corso, quindi, nella sostanza ad un trasferimento sanzionatorio o comunque vessatorio (cfr. Cons. Stato Sez. II 6 dicembre 2021, n. 8150; Sez. II, 28 ottobre 2021, n. 7238; Sez. IV, 14 maggio 2021, n. 3819).
Inoltre, si deve rilevare che la giurisprudenza di questo Consiglio ha anche affermato che l’ordinamento militare, per quanto caratterizzato per sua natura da uno speciale rapporto di gerarchia si conforma anch’esso allo spirito democratico della Repubblica, con conseguente necessità, anche per l’Amministrazione della difesa, di osservare i principi e criteri che segnano il modo d’essere di tutti i rapporti tra Stato - apparato e cittadini, essenziali per la stessa concezione di uno Stato democratico, ricavando dai principi di pubblicità, che sovraintendono all’intera attività amministrativa - in quanto diretti ad attuare sia i canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.) sia la tutela di altri interessi costituzionalmente protetti, come il diritto di difesa nei confronti della stessa amministrazione - anche un obbligo di motivazione in alcune specifiche ipotesi, ad esempio quando la stessa Amministrazione militare sia vincolata con atti interni a seguire un determinato procedimento o in caso di ragioni discriminatorie o vessatorie, con la conseguenza che un obbligo di motivazione può sussistere anche per tale Amministrazione in relazione alla particolarità di alcune situazioni di fatto (cfr. Consiglio di Stato, Sezione II, 8 marzo 2021, n. 1910; Sezione II, 11 ottobre 2021, n. 6787).
Nel caso di specie, si deve considerare che il trasferimento del maresciallo -OMISSIS- è stato disposto non in relazione ad una incompatibilità con un particolare ambito geografico di riferimento (città o provincia di CC o altro ambito di riferimento) ma per la esigenza di evitare una disfunzione di carattere organizzativo strettamente interna all’Ufficio di servizio (Comando della Stazione forestale di CC), costituita dallo “scavalmento” quale Comandante della Stazione dei Carabinieri forestali di CC da parte di un altro militare della medesima Stazione. Infatti, le vicende penali, che hanno interessato il maresciallo -OMISSIS-, sono rimaste sullo sfondo in tutto il corso del procedimento amministrativo, essendo state richiamate solo quale antefatto storico del suo mancato avanzamento (essendo stato sospeso il relativo giudizio ai sensi dell’art. 1051 del codice dell’ordinamento militare) e del conseguente “scavalcamento”.
L’incompatibilità riguardava, dunque, solo un aspetto organizzativo dell’Ufficio in questione e non si estendeva ad altre sedi della stessa città o Provincia.
L’incompatibilità neppure coinvolgeva direttamente la persona del maresciallo -OMISSIS-, essendo appunto riferita alla funzionalità dell’Ufficio di appartenenza (Stazione Carabinieri forestali di CC), come risulta dalla circostanza che la stessa Amministrazione aveva avviato in un primo tempo il procedimento di trasferimento del maresciallo -OMISSIS-, successivamente non portato a termine, a seguito delle osservazioni dell’interessato, il quale non aveva espresso alcun gradimento per le sedi offerte dall’ Amministrazione, rappresentando che non sussistessero motivi per un trasferimento in una sede distante, così come peraltro ha fatto successivamente anche il mar. -OMISSIS-.
Si deve anche osservare che le esigenze di evitare lo “scavalcamento” - effettivamente apprezzabili dall’Amministrazione, ai sensi delle norme del c.o.m. citate dalla difesa appellante (articoli 626, 854, 1346 che regolano la gerarchia militare) - erano state valutate diversamente dalla scala gerarchica e dal Comando delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari, che avevano ritenuto non necessario allontanare il maresciallo -OMISSIS- dalla sede di CC, essendosi espressi per il trasferimento presso il Comando Nucleo Gruppo forestale di CC o comunque presso la Stazione di Manduria, molto meno distante (50 km circa da CC) rispetto a quella di GL (MT), posta addirittura fuori regione e comunque a più di duecento chilometri da CC, inoltre in notoria carenza di mezzi pubblici di trasporto tra le due sedi.
Inoltre, come correttamente rilevato dalla sentenza di primo grado, lo stesso Comando generale dell’Arma dei Carabinieri aveva avviato un procedimento in contraddittorio offrendo, prima al -OMISSIS-, e poi al -OMISSIS-, specifiche sedi per esprimere il proprio gradimento, senza poi tenere conto né di quanto emerso dalle osservazioni dell’interessato né da quanto comunicato dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, anche in ordine ai procedimenti di trasferimento in corso dal Nucleo Comando Gruppo forestale di CC ad altri reparti, mentre lo stesso provvedimento del 1° luglio 2022, pur disponendo il trasferimento con riserva, ha fatto riferimento ad una “posizione di impiego disponibile” nel ruolo marescialli presso il Nucleo Comando Gruppo forestale di CC.
Ne deriva che, nel caso di specie, la pur ampia discrezionalità della Amministrazione appare esercitata in maniera sproporzionata rispetto ai presupposti di fatto, per cui è attribuito tale potere discrezionale, in relazione alla individuazione di una sede di servizio particolarmente distante rispetto a quella in cui si sono verificate le problematiche organizzative, anche tenuto conto dell’autolimitazione che la stessa Amministrazione si era posta, raccogliendo le osservazioni dell’interessato rispetto alle sedi proposte, senza poi tenere conto né di tali osservazioni né del diverso avviso del Comando delle Unità forestali, senza alcuna specifica motivazione sul punto.
Quanto alla circostanza, dedotta dall’Amministrazione appellante, che solo il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri avrebbe una visione di insieme dell’organizzazione del personale, per cui non era tenuta ad alcuna considerazione delle indicazioni rese dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, incaricata solo della raccolta di elementi istruttori e conoscitivi, è sufficiente richiamare le specificità organizzative dei Carabinieri forestali, per cui, ai sensi dell’art. 174 bis del codice dell’ordinamento militare, inserito dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177 (“Riorganizzazione dell'Arma dei carabinieri in conseguenza dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato”), nel testo vigente all’epoca di adozione del provvedimento impugnato, “1. l’organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attività di elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale”.
In base al successivo comma 2 , “l’organizzazione di cui al comma 1, si articola in:
a) Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, che, …. è retto da generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti…;
b) CO, retti da generale di divisione o di brigata, che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti” .
Ne deriva che, pur essendo competente all’adozione dei provvedimenti finali il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, le specificità organizzative dei Carabinieri forestali ben potevano essere oggetto di valutazione anche da parte del Comando di vertice di riferimento (Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari) e, sotto tale profilo, dovevano essere esaminate dal Comando generale al momento dell’emanazione del provvedimento di trasferimento.
In conclusione l’appello è infondato e deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in complessive euro 4000,00 (quattromila,00) oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese del presente grado di giudizio pari a complessivi euro 4000,00 (quattromila,00) oltre accessori di legge in favore della parte appellata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cecilia Altavista | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.