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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/10/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 419/2025 RGA avverso la sentenza n. 108/2025 del Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 172/2024, pubblicata in data 06.05.2025, notificata il 22/05/2025; avente ad oggetto: licenziamento individuale per giusta causa;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 02.10.2025; promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, dall'avv. Carlo Parte_1 CodiceFiscale_1
Chiadini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del nominato procuratore, sito in Forlì, via dei
Filergiti n. 10, come da procura in atti;
Appellante; contro
(C.F. e P.I.: ), in persona del suo l.r.p.t. Sig. Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall' Avv. Matteo Belletti, con domicilio eletto presso Controparte_2 lo studio del suo procuratore, sito in Cesena (FC) Via Roverella n°23;
- Appellato;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., adiva il Tribunale di Forlì, in funzione di Parte_1 giudice del lavoro, al fine ottenere tutela reale deducendo l'illegittimità del licenziamento per giusta causa che gli era stato inflitto in via disciplinare in data 28/6/2023 per asserite assenze ingiustificate, deducendo l'insussistenza dei fatti allo stesso ascritti in via disciplinare.
Al fine di ottenere l'invocata tutela, premesso di essere stato assunto dalla società “ Controparte_1 dal 19/09/2019 come responsabile di magazzino e poi nominato (da settembre 2022) direttore della filiale di Cesena con inquadramento al 1° livello CCNL logistica, deduceva di avere ricevuto due contestazioni disciplinari il 15/06/2023: la prima per assenze dal lavoro senza autorizzazione nei giorni
2, 3, 4 giugno 2023 e pomeriggi del 14 e 15 giugno 2023; la seconda, per spese anomale con carta carburante aziendale.
Proseguiva l'esposizione dei fatti deducendo che ne seguivano due licenziamenti, entrambi datati
28/06/2023, inviati con due distinte lettere a mezzo posta ma dallo stesso non ricevute in quanto in da quella data si trovava ristretto in carcere (a seguito di provvedimento del magistrato di sorveglianza di sospensione dell'affidamento in prova ai servizi sociali); precisava comunque che le due lettere di licenziamento erano state inviate a mezzo “pec” al suo difensore in data 3/07/2023 e che questi provvedeva a consegnargliele brevi manu in data 4.7.2023 presso la Casa Circondariale di Forlì ove si trovava ristretto.
Chiariva, poi, di avere provveduto all'impugnazione stragiudiziale di entrambi i licenziamenti con unico atto del 4/09/2023. Il giudice di I grado - nella resistenza della società convenuta ed istruita anche oralmente la causa - rigettava l'eccezione preliminare svolta dalla convenuta (di tardività dell'impugnazione stragiudiziale, diniego motivato in ragione dell'applicabilità della sospensione dei termini di cui all'art. 2
D.L. 61/2023, normativa urgente per fronteggiare gli alluvionati del luglio 2023) e definiva il giudizio respingendo le domande di parte ricorrente per difetto di concreto interesse ad agire;
ciò in ragione dell'impugnazione, in sede giudiziale, solo del licenziamento afferente alle assenze ingiustificate, precisando che se anche tale licenziamento fosse stato dichiarato illegittimo, il secondo – afferente al dedotto uso anomalo della carta carburante aziendale – in quanto non impugnato giudizialmente, avrebbe comunque esplicato i suoi effetti risolutivi sul rapporto di lavoro dedotto in causa giacché valido ed efficace. Cionondimeno, quanto alla regolamentazione delle spese, il Tribunale riteneva di procedeva alla loro compensazione ai sensi dell'art 92 c.p.c., stante la particolarità della vicenda trattata.
Il lavoratore soccombente proponeva appello formulando 3 motivi di gravame.
Con il primo motivo di gravame deduceva l'erroneità della sentenza nella parte relativa alla declaratoria di difetto di interesse ad agire.
2 Premetteva l'appellante, in punto di fatto, che i due licenziamenti gli sarebbero stati trasmessi tramite posta, seppur lo stesso giorno (28.6.2023), in due momenti distinti e ciò avendo riguardo alla data di consegna dei due plichi all'ufficio postale: segnatamente, quanto al licenziamento per assenze ingiustificate, alle ore 15:15 e, quanto al licenziamento per uso anomalo carta carburante, alle ore 15:17.
Tanto precisato, richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui sono da ritenersi ammissibili plurimi licenziamenti solo in caso di fatti diversi e sopravvenuti o comunque per fatti pervenuti nella conoscenza del datore di lavoro in momenti successivi (cfr. Cass. nn. 106/2013, 1244/2011, 2274/2024), sosteneva l'appellante che il secondo licenziamento sarebbe stato da qualificare come tamquam non esset perché fondato su fatti già noti al datore al momento del primo licenziamento, come reso palese dalla contestazione disciplinare avvenuta lo stesso giorno (il 15/06/2023) ancorché non contestualmente, rispetto ai fatti di cui al I licenziamento.
In conclusione, con riguardo a tale motivo, posta l'inesistenza del II° licenziamento, secondo la prospettazione di parte appellante, il giudice avrebbe errato nel ritenere insussistente, nel caso di specie,
l'interesse in concreto ad agire;
comunque - proseguiva l'appellante - che anche in ipotesi di ritenuta validità del secondo licenziamento, il Tribunale si sarebbe dovuto pronunciare sul primo licenziamento, stante l'interesse ad ottenere la tutela indennitaria in ipotesi di annullamento per avere, , optato Pt_1 per la tutela indennitaria sin dal giudizio di I grado.
Con il secondo motivo, l'appellante reiterava la domanda di illegittimità del licenziamento per le stesse motivazioni già dedotte nel giudizio di I grado, ossia per insussistenza del fatto storico giacché le assenze contestate sarebbero state tutte giustificate, come emergente dalle stesse buste paga redatte dal datore di lavoro (n.d.r.: 2 giugno: festività nazionale;
3-4 giugno: giorni di riposo;
12 giugno: lavoro regolare per 8 ore;
14-15 giugno: pomeriggi, 4 ore/giorno di ROL).
Con il terzo motivo, parte appellante invocava, in caso di accoglimento del gravame proposto, la tutela reale, invero avversata da controparte, deducendo che la società avrebbe avuto, al momento del licenziamento, 17 dipendenti.
Tanto premesso, l'appellante chiedeva, previa riforma della sentenza, l'annullamento del licenziamento impugnato in via giudiziale - indicato quale primo fra i due licenziamenti intimati - e la conseguente reintegra nel posto di lavoro oltre all'indennità risarcitoria fino a 12 mensilità; in via subordinata, se riconosciuta l'efficacia del secondo licenziamento, posta l'opzione per indennità sostitutiva ex art. 2 comma 3 D.lgs. 23/2015, chiedeva il pagamento delle competenze di fine rapporto residue, il tutto con rifusione delle spese anche del I grado di giudizio.
L'appellato si costituiva ritualmente contestando puntualmente i motivi di appello, in particolare ritenendo corretta la valutazione in rito del giudice di prime cure e comunque veicolando, nel merito, le deduzioni già svolte in I grado, il tutto col favore delle spese anche del I grado.
3 La Corte, alla luce delle allegazioni e della documentazione in atti, perviene al rigetto dell'appello stante l'infondatezza del I motivo di appello, cui segue l'assorbimento degli ulteriori due motivi.
A tale conclusione si perviene considerando che i due licenziamenti che hanno attinto l'odierno appellante - seppur distinti – devono ritenersi contestuali, non potendosi quindi dare applicazione ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dall'appellante a sostegno delle proprie argomentazioni (come sopra riportata) giacché inconferente, in quanto riferita ad ipotesi di licenziamenti tra loro successivi (c.d."licenziamenti a catena").
Si precisa che per ritenere la contestualità dei due licenziamenti a carico di occorre avere Pt_1 riguardo - diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dello stesso - non al momento di consegna dei due plichi contenenti le lettere di contestazione disciplinare (stesso giorno - 28.6.2023 - orari diversi:
15:15 quanto al licenziamento per assenze ingiustificate;
15:17 per uso anomalo della carta carburante aziendale) bensì, trattandosi di atti unilaterali ricettizi, al momento in cui sono pervenuti nella sfera di conoscenza del lavoratore, da individuarsi – pacificamente, alla luce delle stesse allegazioni di parte ricorrente come sopra riportate – nella data del 4.7.2023, in corrispondenza del momento di consegna delle due lettere di licenziamento effettuata al dal suo difensore quando il primo si trovava Pt_1 ristretto in carcere.
V'è peraltro da porre in evidenzia come la contestualità dei due licenziamenti emerga pacificamente anche dalla documentazione prodotta dal , segnatamente dovendosi avere riguardo a tal fine al Pt_1 doc. 6 prodotto in I grado dal medesimo: si tratta dell'impugnazione stragiudiziale di entrambi i licenziamenti effettuata dalla parte lavoratrice e riferita – a significarne la contestualità – all'unica data del 28.6.2023, senza alcuna distinzione di orario.
Comunque, quand'anche si volesse ritenere che si tratti di licenziamenti tra loro successivi, il
- come correttamente posto in evidenza dalla difesa della società - avrebbe dovuto provare Pt_1 quale dei due gli era stato consegnato per primo: onere non osservato nel caso di specie dovendosi rilevare come il ricorrente in I grado avesse, invero, solo tentato di assolverlo, formulando istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto la produzione, da parte di controparte, della email del
3.7.2023 ore 13.59 in formato "EML" con cui le due lettere erano state trasmessi al difensore di
, richiesta correttamente respinta in I grado in quanto evidentemente (ancorché non esplicitato Pt_1 dal giudice) superflua e comunque non reiterata in sede d'appello.
E' peraltro di tutta evidenza che il - per farne dichiarare l'inefficacia – avrebbe dovuto Pt_1 impugnare anche giudizialmente, così come effettuato stragiudizialmente (cfr. doc. 6 parte ricorrente I grado, cit.), il licenziamento che riteneva essergli pervenuto come secondo, afferente all'uso anomalo della carta carburante al fine di farne dichiarare l'inefficacia: ebbene, la mancata impugnazione di tale licenziamento lo ha fatto divenire definitivo ed efficace per decorso dei 180 giorni dall'impugnazione stragiudiziale (ex art. 6 co. 2 L. 604/1966), come correttamente dichiarato dal giudice di I grado che ha, 4 in tal modo, coerentemente accolto la domanda svolta in via riconvenzionale dalla società resistente
(riproposta in sede di appello) cosi statuendo: “Per tale motivo, difetta in capo al ricorrente l'interesse ad agire per ottenere una pronuncia circa la legittimità o meno del licenziamento impugnato posto che, anche qualora ne venisse accertata l'illegittimità, risulterebbe comunque tutt'ora valido ed efficace e produttivo di effetti risolutivi sul rapporto di lavoro il licenziamento intimato dall'azienda in ragione del contestato errato, ingiustificato ed anomalo utilizzo della tessera carburante aziendale, in quanto mai impugnato giudizialmente dal ricorrente e pertanto da considerarsi definitivo - così come richiesto da parte resistente - a seguito della sola impugnazione stragiudiziale del 4.09.2023".
Alla luce di quanto esposto e ritenuti assorbiti, in quanto ultronei, gli ulteriori motivi di appello, si perviene al rigetto integrale dell'appello.
Quanto alle spese, occorre precisare che la domanda svolta da parte appellata finalizzata ad ottenere il riconoscimento delle spese del I grado di giudizio, non è suscettibile di esame perché non veicolata con appello incidentale.
Tanto chiarito, le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono pertanto poste a carico di parte appellante, così come liquidate in dispositivo avendo riguardo ai criteri ed ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenendo in considerazione il valore della causa e la bassa complessità della controversia, oltre al mancato svolgimento di incombenti istruttori.
Infine, si dà atto della sussistenza dei presupposti applicativi dell'innovato disposto di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 108/2025 del Tribunale di Forlì resa e pubblicata il giorno 06/05/2025, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso per spese forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1
– quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Bologna, 2/10/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 419/2025 RGA avverso la sentenza n. 108/2025 del Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 172/2024, pubblicata in data 06.05.2025, notificata il 22/05/2025; avente ad oggetto: licenziamento individuale per giusta causa;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 02.10.2025; promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, dall'avv. Carlo Parte_1 CodiceFiscale_1
Chiadini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del nominato procuratore, sito in Forlì, via dei
Filergiti n. 10, come da procura in atti;
Appellante; contro
(C.F. e P.I.: ), in persona del suo l.r.p.t. Sig. Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall' Avv. Matteo Belletti, con domicilio eletto presso Controparte_2 lo studio del suo procuratore, sito in Cesena (FC) Via Roverella n°23;
- Appellato;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., adiva il Tribunale di Forlì, in funzione di Parte_1 giudice del lavoro, al fine ottenere tutela reale deducendo l'illegittimità del licenziamento per giusta causa che gli era stato inflitto in via disciplinare in data 28/6/2023 per asserite assenze ingiustificate, deducendo l'insussistenza dei fatti allo stesso ascritti in via disciplinare.
Al fine di ottenere l'invocata tutela, premesso di essere stato assunto dalla società “ Controparte_1 dal 19/09/2019 come responsabile di magazzino e poi nominato (da settembre 2022) direttore della filiale di Cesena con inquadramento al 1° livello CCNL logistica, deduceva di avere ricevuto due contestazioni disciplinari il 15/06/2023: la prima per assenze dal lavoro senza autorizzazione nei giorni
2, 3, 4 giugno 2023 e pomeriggi del 14 e 15 giugno 2023; la seconda, per spese anomale con carta carburante aziendale.
Proseguiva l'esposizione dei fatti deducendo che ne seguivano due licenziamenti, entrambi datati
28/06/2023, inviati con due distinte lettere a mezzo posta ma dallo stesso non ricevute in quanto in da quella data si trovava ristretto in carcere (a seguito di provvedimento del magistrato di sorveglianza di sospensione dell'affidamento in prova ai servizi sociali); precisava comunque che le due lettere di licenziamento erano state inviate a mezzo “pec” al suo difensore in data 3/07/2023 e che questi provvedeva a consegnargliele brevi manu in data 4.7.2023 presso la Casa Circondariale di Forlì ove si trovava ristretto.
Chiariva, poi, di avere provveduto all'impugnazione stragiudiziale di entrambi i licenziamenti con unico atto del 4/09/2023. Il giudice di I grado - nella resistenza della società convenuta ed istruita anche oralmente la causa - rigettava l'eccezione preliminare svolta dalla convenuta (di tardività dell'impugnazione stragiudiziale, diniego motivato in ragione dell'applicabilità della sospensione dei termini di cui all'art. 2
D.L. 61/2023, normativa urgente per fronteggiare gli alluvionati del luglio 2023) e definiva il giudizio respingendo le domande di parte ricorrente per difetto di concreto interesse ad agire;
ciò in ragione dell'impugnazione, in sede giudiziale, solo del licenziamento afferente alle assenze ingiustificate, precisando che se anche tale licenziamento fosse stato dichiarato illegittimo, il secondo – afferente al dedotto uso anomalo della carta carburante aziendale – in quanto non impugnato giudizialmente, avrebbe comunque esplicato i suoi effetti risolutivi sul rapporto di lavoro dedotto in causa giacché valido ed efficace. Cionondimeno, quanto alla regolamentazione delle spese, il Tribunale riteneva di procedeva alla loro compensazione ai sensi dell'art 92 c.p.c., stante la particolarità della vicenda trattata.
Il lavoratore soccombente proponeva appello formulando 3 motivi di gravame.
Con il primo motivo di gravame deduceva l'erroneità della sentenza nella parte relativa alla declaratoria di difetto di interesse ad agire.
2 Premetteva l'appellante, in punto di fatto, che i due licenziamenti gli sarebbero stati trasmessi tramite posta, seppur lo stesso giorno (28.6.2023), in due momenti distinti e ciò avendo riguardo alla data di consegna dei due plichi all'ufficio postale: segnatamente, quanto al licenziamento per assenze ingiustificate, alle ore 15:15 e, quanto al licenziamento per uso anomalo carta carburante, alle ore 15:17.
Tanto precisato, richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui sono da ritenersi ammissibili plurimi licenziamenti solo in caso di fatti diversi e sopravvenuti o comunque per fatti pervenuti nella conoscenza del datore di lavoro in momenti successivi (cfr. Cass. nn. 106/2013, 1244/2011, 2274/2024), sosteneva l'appellante che il secondo licenziamento sarebbe stato da qualificare come tamquam non esset perché fondato su fatti già noti al datore al momento del primo licenziamento, come reso palese dalla contestazione disciplinare avvenuta lo stesso giorno (il 15/06/2023) ancorché non contestualmente, rispetto ai fatti di cui al I licenziamento.
In conclusione, con riguardo a tale motivo, posta l'inesistenza del II° licenziamento, secondo la prospettazione di parte appellante, il giudice avrebbe errato nel ritenere insussistente, nel caso di specie,
l'interesse in concreto ad agire;
comunque - proseguiva l'appellante - che anche in ipotesi di ritenuta validità del secondo licenziamento, il Tribunale si sarebbe dovuto pronunciare sul primo licenziamento, stante l'interesse ad ottenere la tutela indennitaria in ipotesi di annullamento per avere, , optato Pt_1 per la tutela indennitaria sin dal giudizio di I grado.
Con il secondo motivo, l'appellante reiterava la domanda di illegittimità del licenziamento per le stesse motivazioni già dedotte nel giudizio di I grado, ossia per insussistenza del fatto storico giacché le assenze contestate sarebbero state tutte giustificate, come emergente dalle stesse buste paga redatte dal datore di lavoro (n.d.r.: 2 giugno: festività nazionale;
3-4 giugno: giorni di riposo;
12 giugno: lavoro regolare per 8 ore;
14-15 giugno: pomeriggi, 4 ore/giorno di ROL).
Con il terzo motivo, parte appellante invocava, in caso di accoglimento del gravame proposto, la tutela reale, invero avversata da controparte, deducendo che la società avrebbe avuto, al momento del licenziamento, 17 dipendenti.
Tanto premesso, l'appellante chiedeva, previa riforma della sentenza, l'annullamento del licenziamento impugnato in via giudiziale - indicato quale primo fra i due licenziamenti intimati - e la conseguente reintegra nel posto di lavoro oltre all'indennità risarcitoria fino a 12 mensilità; in via subordinata, se riconosciuta l'efficacia del secondo licenziamento, posta l'opzione per indennità sostitutiva ex art. 2 comma 3 D.lgs. 23/2015, chiedeva il pagamento delle competenze di fine rapporto residue, il tutto con rifusione delle spese anche del I grado di giudizio.
L'appellato si costituiva ritualmente contestando puntualmente i motivi di appello, in particolare ritenendo corretta la valutazione in rito del giudice di prime cure e comunque veicolando, nel merito, le deduzioni già svolte in I grado, il tutto col favore delle spese anche del I grado.
3 La Corte, alla luce delle allegazioni e della documentazione in atti, perviene al rigetto dell'appello stante l'infondatezza del I motivo di appello, cui segue l'assorbimento degli ulteriori due motivi.
A tale conclusione si perviene considerando che i due licenziamenti che hanno attinto l'odierno appellante - seppur distinti – devono ritenersi contestuali, non potendosi quindi dare applicazione ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dall'appellante a sostegno delle proprie argomentazioni (come sopra riportata) giacché inconferente, in quanto riferita ad ipotesi di licenziamenti tra loro successivi (c.d."licenziamenti a catena").
Si precisa che per ritenere la contestualità dei due licenziamenti a carico di occorre avere Pt_1 riguardo - diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dello stesso - non al momento di consegna dei due plichi contenenti le lettere di contestazione disciplinare (stesso giorno - 28.6.2023 - orari diversi:
15:15 quanto al licenziamento per assenze ingiustificate;
15:17 per uso anomalo della carta carburante aziendale) bensì, trattandosi di atti unilaterali ricettizi, al momento in cui sono pervenuti nella sfera di conoscenza del lavoratore, da individuarsi – pacificamente, alla luce delle stesse allegazioni di parte ricorrente come sopra riportate – nella data del 4.7.2023, in corrispondenza del momento di consegna delle due lettere di licenziamento effettuata al dal suo difensore quando il primo si trovava Pt_1 ristretto in carcere.
V'è peraltro da porre in evidenzia come la contestualità dei due licenziamenti emerga pacificamente anche dalla documentazione prodotta dal , segnatamente dovendosi avere riguardo a tal fine al Pt_1 doc. 6 prodotto in I grado dal medesimo: si tratta dell'impugnazione stragiudiziale di entrambi i licenziamenti effettuata dalla parte lavoratrice e riferita – a significarne la contestualità – all'unica data del 28.6.2023, senza alcuna distinzione di orario.
Comunque, quand'anche si volesse ritenere che si tratti di licenziamenti tra loro successivi, il
- come correttamente posto in evidenza dalla difesa della società - avrebbe dovuto provare Pt_1 quale dei due gli era stato consegnato per primo: onere non osservato nel caso di specie dovendosi rilevare come il ricorrente in I grado avesse, invero, solo tentato di assolverlo, formulando istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto la produzione, da parte di controparte, della email del
3.7.2023 ore 13.59 in formato "EML" con cui le due lettere erano state trasmessi al difensore di
, richiesta correttamente respinta in I grado in quanto evidentemente (ancorché non esplicitato Pt_1 dal giudice) superflua e comunque non reiterata in sede d'appello.
E' peraltro di tutta evidenza che il - per farne dichiarare l'inefficacia – avrebbe dovuto Pt_1 impugnare anche giudizialmente, così come effettuato stragiudizialmente (cfr. doc. 6 parte ricorrente I grado, cit.), il licenziamento che riteneva essergli pervenuto come secondo, afferente all'uso anomalo della carta carburante al fine di farne dichiarare l'inefficacia: ebbene, la mancata impugnazione di tale licenziamento lo ha fatto divenire definitivo ed efficace per decorso dei 180 giorni dall'impugnazione stragiudiziale (ex art. 6 co. 2 L. 604/1966), come correttamente dichiarato dal giudice di I grado che ha, 4 in tal modo, coerentemente accolto la domanda svolta in via riconvenzionale dalla società resistente
(riproposta in sede di appello) cosi statuendo: “Per tale motivo, difetta in capo al ricorrente l'interesse ad agire per ottenere una pronuncia circa la legittimità o meno del licenziamento impugnato posto che, anche qualora ne venisse accertata l'illegittimità, risulterebbe comunque tutt'ora valido ed efficace e produttivo di effetti risolutivi sul rapporto di lavoro il licenziamento intimato dall'azienda in ragione del contestato errato, ingiustificato ed anomalo utilizzo della tessera carburante aziendale, in quanto mai impugnato giudizialmente dal ricorrente e pertanto da considerarsi definitivo - così come richiesto da parte resistente - a seguito della sola impugnazione stragiudiziale del 4.09.2023".
Alla luce di quanto esposto e ritenuti assorbiti, in quanto ultronei, gli ulteriori motivi di appello, si perviene al rigetto integrale dell'appello.
Quanto alle spese, occorre precisare che la domanda svolta da parte appellata finalizzata ad ottenere il riconoscimento delle spese del I grado di giudizio, non è suscettibile di esame perché non veicolata con appello incidentale.
Tanto chiarito, le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono pertanto poste a carico di parte appellante, così come liquidate in dispositivo avendo riguardo ai criteri ed ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenendo in considerazione il valore della causa e la bassa complessità della controversia, oltre al mancato svolgimento di incombenti istruttori.
Infine, si dà atto della sussistenza dei presupposti applicativi dell'innovato disposto di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 108/2025 del Tribunale di Forlì resa e pubblicata il giorno 06/05/2025, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso per spese forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1
– quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Bologna, 2/10/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini 5