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Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 07/05/2024, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1682/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1682 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da:
(p.i. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Sassari, elettivamente domiciliata in Sassari
presso lo studio degli avv.ti Maria Giovanna Pirisinu e Alessandro Spano che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti;
appellante
contro
( ), residente in [...], Largo Pazzola n. 1, Controparte_1 C.F._1
contumace in primo grado;
appellata contumace
La causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'appellante: come da atto di citazione in appello;
nell'interesse della appellata: nessuna, essendo rimasta contumace.
pagina 1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Sassari n. 684/2021 del 17.11.2021, resa nella causa iscritta al r.g. 6/2020,
con la quale è stata rigettata la domanda di condanna di di pagare Controparte_1
all'appellante la somma di €. 2.770,00, previo accertamento dell'avvenuto conferimento, da parte della all'Agenzia, dell'incarico di occuparsi della tumulazione della Controparte_1
salma della figlia (o in via subordinata della somma dovuta quale erede pro quota pari Per_1
a €. 1.385,00), condannandola altresì pagamento delle spese del giudizio.
La convenuta in primo grado è rimasta contumace.
Istruita la causa con produzioni documentali, interrogatorio formale e prova per testimoni il
Giudice di Pace, con l'impugnata sentenza, ha rigettato la domanda.
A sostegno dell'impugnazione l' ha proposto due motivi: il Parte_1
primo relativo alla non corretta valutazione delle prove assunte in ordine all'effettivo decesso di e all'effettuazione del servizio funebre, che il Giudice di Pace ha Persona_2
ritenuto non provati.
è nuovamente rimasta contumace. Controparte_1
La causa, senza ulteriore istruzione rispetto al giudizio di primo grado, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni contenute nell'atto introduttivo e negli scritti conclusionali.
***
Costituiscono fatti emergenti dalla documentazione ritualmente acquisita dal giudizio di primo grado:
a) che è deceduta in seguito ad incidente stradale nel marzo 2018 – oltre Persona_2
all'articolo di stampa vi è anche la circostanza che la convenuta non avrebbe avuto motivo di recarsi dall'Agenzia funebre ”; Parte_1
b) che sia intercorso tra e l' almeno un contatto per la Controparte_1 Pt_1
pagina 2 di 5 predisposizione del servizio funebre per la ragazza, il documento in atti del 16.3.2018 (che sia preventivo o che sia contratto non ha grande rilevanza, potendo essere l'accordo avvenuto anche verbalmente), non è comunque mai stato contestato dalla convenuta che è
sempre rimasta contumace. Ebbene, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., comma 1, n. 1) “se la parte alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale la scrittura è prodotta, è contumace”, la scrittura privata prodotta in giudizio “si ha per riconosciuta”. Ne discende che il documento in esame costituisce prova dell'avvenuto conferimento di incarico all'Agenzia appellante;
c) ciò è ulteriormente confermato dalla circostanza che non si sia presentata Controparte_1
per rendere interrogatorio, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., i fatti dedotti nello stesso possono ritenersi come ammessi, essendovi peraltro altri elementi di prova che ne avvalorano la verità e non essendovi elementi di segno contrario.
d) Ebbene, tali elementi consistono nelle testimonianze rese dai testi e che Tes_1 CP_2
hanno confermato integralmente la ricostruzione della vicenda data dall'Agenzia. Ora non vi sono profili che inducano a sospettare la non veridicità delle dichiarazioni rese, inoltre la circostanza che essi siano meri dipendenti dell'Agenzia, in primo luogo non costituisce causa di incapacità a testimoniare, in secondo luogo, come condivisibilmente rilevato nell'atto di appello, essendo lavoratori a stipendio fisso non è dimostrato che siano portatori di interesse a effettuare un servizio funebre in più o in meno.
e) Quanto, da ultimo, alla domanda di tumulazione, a parte la circostanza che reca l'indicazione della tumulazione da parte del Direttore del Servizio cimiteriale di Sassari e anche la quietanza di pagamento rilasciata dalla Tesorieria, vi è da osservare che appare francamente inverosimile che il Servizio cimiteriale abbia lavorato la pratica in assenza di documentazione attestante la morte e il rapporto di parentela con la richiedente, come pare ancora più inverosimile che la madre – una volta ricevuto l'atto di citazione per la morte della figlia e anche la figlia stessa se ancora viva -, non si sia costituita in giudizio, tenendo pagina 3 di 5 conto delle conseguenze che una errata dichiarazione di morte possono comportare, stante l'impossibilità di svolgere qualunque attività richieda di identificarsi.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che i motivi di parte appellante siano fondati. La motivazione del Giudice di Pace risulta completamente irrazionale, illogica ed è errata l'applicazione delle norme in tema di prova, come sopra sinteticamente indicato. Dovendo, inoltre, ritenersi provata la stipulazione di un accordo per i servizi di tumulazione tra l'Agenzia e CP_1
, ella deve ritenersi obbligata a corrispondere quanto dovuto per l'intero.
[...]
In conclusione, l'appello deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere integralmente riformata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 nello scaglione di valore fino a euro 5.200, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per quella decisoria e nulla per quella istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sassari n. 684 del Parte_1
17.11.2021, lo accoglie e per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza:
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
di €. 2.770,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al
[...]
saldo;
- condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano per il primo grado in €. 1.265,00 per compensi, oltre spese generali,
iva e cpa e per il secondo grado in €. 1.701,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa,
come per legge.
Così deciso in Sassari, in data 7 maggio 2024.
pagina 4 di 5 Il Giudice
Ilaria Bradamante
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1682 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da:
(p.i. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Sassari, elettivamente domiciliata in Sassari
presso lo studio degli avv.ti Maria Giovanna Pirisinu e Alessandro Spano che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti;
appellante
contro
( ), residente in [...], Largo Pazzola n. 1, Controparte_1 C.F._1
contumace in primo grado;
appellata contumace
La causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'appellante: come da atto di citazione in appello;
nell'interesse della appellata: nessuna, essendo rimasta contumace.
pagina 1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Sassari n. 684/2021 del 17.11.2021, resa nella causa iscritta al r.g. 6/2020,
con la quale è stata rigettata la domanda di condanna di di pagare Controparte_1
all'appellante la somma di €. 2.770,00, previo accertamento dell'avvenuto conferimento, da parte della all'Agenzia, dell'incarico di occuparsi della tumulazione della Controparte_1
salma della figlia (o in via subordinata della somma dovuta quale erede pro quota pari Per_1
a €. 1.385,00), condannandola altresì pagamento delle spese del giudizio.
La convenuta in primo grado è rimasta contumace.
Istruita la causa con produzioni documentali, interrogatorio formale e prova per testimoni il
Giudice di Pace, con l'impugnata sentenza, ha rigettato la domanda.
A sostegno dell'impugnazione l' ha proposto due motivi: il Parte_1
primo relativo alla non corretta valutazione delle prove assunte in ordine all'effettivo decesso di e all'effettuazione del servizio funebre, che il Giudice di Pace ha Persona_2
ritenuto non provati.
è nuovamente rimasta contumace. Controparte_1
La causa, senza ulteriore istruzione rispetto al giudizio di primo grado, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni contenute nell'atto introduttivo e negli scritti conclusionali.
***
Costituiscono fatti emergenti dalla documentazione ritualmente acquisita dal giudizio di primo grado:
a) che è deceduta in seguito ad incidente stradale nel marzo 2018 – oltre Persona_2
all'articolo di stampa vi è anche la circostanza che la convenuta non avrebbe avuto motivo di recarsi dall'Agenzia funebre ”; Parte_1
b) che sia intercorso tra e l' almeno un contatto per la Controparte_1 Pt_1
pagina 2 di 5 predisposizione del servizio funebre per la ragazza, il documento in atti del 16.3.2018 (che sia preventivo o che sia contratto non ha grande rilevanza, potendo essere l'accordo avvenuto anche verbalmente), non è comunque mai stato contestato dalla convenuta che è
sempre rimasta contumace. Ebbene, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., comma 1, n. 1) “se la parte alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale la scrittura è prodotta, è contumace”, la scrittura privata prodotta in giudizio “si ha per riconosciuta”. Ne discende che il documento in esame costituisce prova dell'avvenuto conferimento di incarico all'Agenzia appellante;
c) ciò è ulteriormente confermato dalla circostanza che non si sia presentata Controparte_1
per rendere interrogatorio, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., i fatti dedotti nello stesso possono ritenersi come ammessi, essendovi peraltro altri elementi di prova che ne avvalorano la verità e non essendovi elementi di segno contrario.
d) Ebbene, tali elementi consistono nelle testimonianze rese dai testi e che Tes_1 CP_2
hanno confermato integralmente la ricostruzione della vicenda data dall'Agenzia. Ora non vi sono profili che inducano a sospettare la non veridicità delle dichiarazioni rese, inoltre la circostanza che essi siano meri dipendenti dell'Agenzia, in primo luogo non costituisce causa di incapacità a testimoniare, in secondo luogo, come condivisibilmente rilevato nell'atto di appello, essendo lavoratori a stipendio fisso non è dimostrato che siano portatori di interesse a effettuare un servizio funebre in più o in meno.
e) Quanto, da ultimo, alla domanda di tumulazione, a parte la circostanza che reca l'indicazione della tumulazione da parte del Direttore del Servizio cimiteriale di Sassari e anche la quietanza di pagamento rilasciata dalla Tesorieria, vi è da osservare che appare francamente inverosimile che il Servizio cimiteriale abbia lavorato la pratica in assenza di documentazione attestante la morte e il rapporto di parentela con la richiedente, come pare ancora più inverosimile che la madre – una volta ricevuto l'atto di citazione per la morte della figlia e anche la figlia stessa se ancora viva -, non si sia costituita in giudizio, tenendo pagina 3 di 5 conto delle conseguenze che una errata dichiarazione di morte possono comportare, stante l'impossibilità di svolgere qualunque attività richieda di identificarsi.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che i motivi di parte appellante siano fondati. La motivazione del Giudice di Pace risulta completamente irrazionale, illogica ed è errata l'applicazione delle norme in tema di prova, come sopra sinteticamente indicato. Dovendo, inoltre, ritenersi provata la stipulazione di un accordo per i servizi di tumulazione tra l'Agenzia e CP_1
, ella deve ritenersi obbligata a corrispondere quanto dovuto per l'intero.
[...]
In conclusione, l'appello deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere integralmente riformata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 nello scaglione di valore fino a euro 5.200, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per quella decisoria e nulla per quella istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sassari n. 684 del Parte_1
17.11.2021, lo accoglie e per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza:
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
di €. 2.770,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al
[...]
saldo;
- condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano per il primo grado in €. 1.265,00 per compensi, oltre spese generali,
iva e cpa e per il secondo grado in €. 1.701,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa,
come per legge.
Così deciso in Sassari, in data 7 maggio 2024.
pagina 4 di 5 Il Giudice
Ilaria Bradamante
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