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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 20/12/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa IA Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RGC 283/2025, trattenuta in decisione in data 25.11.2025, avente ad oggetto: Separazione giudiziale
T R A
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IA D'TI – giusta procura in atti -
Ricorrente
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
Nonché
PM – sede
Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato l'11.3.2025, la ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente in data 21.7.2012 e che dall'unione nasceva un figlio,
(cl. 2014) - chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, Persona_1 per i motivi meglio indicati in ricorso, oltre alle statuizioni accessorie riguardo alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici con la prole (affidamento condiviso della prole con collocazione presso la madre, esercizio esclusivo sulla gestione ordinaria del
Pag. 1 di 4 minore – atteso lo stato detentivo del convenuto;
assegnazione al resistente della casa coniugale;
mantenimento ordinario per il figlio a carico del padre nella misura di € 100,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie).
Fissata l'udienza di prima comparizione dinanzi al Giudice relatore - ritualmente comunicata al PM – non si costituiva il resistente, pertanto, sulla verificata regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia;
sentita la ricorrente e autorizzata la discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di riferire al
Collegio.
Motivi della decisione
1. Sullo status
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 C. C. la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi.
L'istituto della separazione giudiziale conserva, infatti, il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile, come chiarito dalla Suprema Corte, “...a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola della partì” (ex multis Cass. sez. I,
10.6.1992, n. 7148), il che nel caso di specie è desumibile dal disinteresse alla declaratoria ex adverso invocata.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi ex art 151 co 1 cc.
2. Sull'affidamento e collocamento del figlio
La ricorrente, seppur chiede l'affido condiviso del figlio , insiste nella Persona_1 necessità del riconoscimento di poteri più ampi onde garantire la gestione ordinaria del ragazzo, attesa la difficoltà a reperire con celerità il consenso del padre che attualmente si trova detenuto presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia e dovrà scontare una pena ancora lunga.
Ritiene il Collegio che, non ravvisandosi serie ragioni per derogare al regime dell'affidamento condiviso, che il legislatore indica come scelta prioritaria e derogabile solo in gravi ipotesi non ricorrenti nel caso di specie, il minore può essere affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
mentre, a causa delle restrizioni anzidette a carico del convenuto, sono evidenti le difficoltà a cui va incontro la ricorrente nella gestione ordinaria del minore tutte le volte in cui è richiesto, anche con celerità, l'autorizzazione/sottoscrizione del padre e a cui può
Pag. 2 di 4 sopperirsi riconoscendo in capo alla ricorrente autonomia decisionale esclusiva su questioni ordinarie involgenti la vita quotidiana e relazionale del figlio.
Ritiene il Collegio, pertanto, di poter accogliere la domanda e, pertanto, autorizzare ex art 337 ter co. 3 cc la ricorrente ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione (esemplificativamente: autorizzazioni per attività ordinarie o già in corso, visite mediche e trattamenti sanitari di routine, autorizzazioni scolastiche ed uscite didattiche;
iscrizioni a corsi sportivi, partecipazione a gare;
richiesta e rilascio documenti presso enti pubblici etc.).
In considerazione dell'attuale stato detentivo del il rapporti padre\figli CP_1 saranno coltivati mediante visita del minore presso la Casa circondariale accompagnato dalla madre nei giorni e negli orari consentiti;
in aggiunta o in alternativa mediante video chiamate nei limiti e modalità di cui all'ordinamento penitenziario.
3. Sul contributo al mantenimento per il figlio
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento di un assegno di mantenimento ordinario a carico del resistente e a favore del figlio nella misura complessiva di € 100,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ritiene il Tribunale che, in considerazione delle limitate potenzialità occupazionali anche in ambiente carcerario da parte del convenuto in vinculis, appare congruo determinare la misura del contributo nella misura richiesta, oltre rivalutazione monetaria e al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo Tribunale/COA di VV.
4. Sull'assegnazione della casa familiare
Nulla si dispone in merito in assenza di domanda della ricorrente la quale ha dichiarato di essersi trasferita, unitamente al figlio, presso l'abitazione dei propri genitori.
5. Sulle spese di lite
Nulla va disposto per le spese stante la natura del giudizio e la sostanziale non contestazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando in primo grado nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
– smg -; Controparte_1
B. Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocazione presso la madre, la quale eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
Pag. 3 di 4 C. Riconosce al padre la facoltà di vedere il figlio minore secondo le Persona_1 modalità riportate in parte motiva;
D. Obbliga il resistente a corrispondere alla ricorrente – a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio – la somma complessiva € 100,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT/Foi, da corrispondere entro il giorno
5 di ogni mese con modalità tracciabile, nonché il 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo Tribunale/COA Vibo Valentia;
E. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Pizzo (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ord. dello Stato Civile) (R.A.M. Anno 2012, Parte II, Serie A, Atto n. 22);
F. nulla per le spese.
Così deciso nella C.C. telematica del 28.11.2025
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa IA Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RGC 283/2025, trattenuta in decisione in data 25.11.2025, avente ad oggetto: Separazione giudiziale
T R A
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IA D'TI – giusta procura in atti -
Ricorrente
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
Nonché
PM – sede
Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato l'11.3.2025, la ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente in data 21.7.2012 e che dall'unione nasceva un figlio,
(cl. 2014) - chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, Persona_1 per i motivi meglio indicati in ricorso, oltre alle statuizioni accessorie riguardo alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici con la prole (affidamento condiviso della prole con collocazione presso la madre, esercizio esclusivo sulla gestione ordinaria del
Pag. 1 di 4 minore – atteso lo stato detentivo del convenuto;
assegnazione al resistente della casa coniugale;
mantenimento ordinario per il figlio a carico del padre nella misura di € 100,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie).
Fissata l'udienza di prima comparizione dinanzi al Giudice relatore - ritualmente comunicata al PM – non si costituiva il resistente, pertanto, sulla verificata regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia;
sentita la ricorrente e autorizzata la discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di riferire al
Collegio.
Motivi della decisione
1. Sullo status
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 C. C. la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi.
L'istituto della separazione giudiziale conserva, infatti, il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile, come chiarito dalla Suprema Corte, “...a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola della partì” (ex multis Cass. sez. I,
10.6.1992, n. 7148), il che nel caso di specie è desumibile dal disinteresse alla declaratoria ex adverso invocata.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi ex art 151 co 1 cc.
2. Sull'affidamento e collocamento del figlio
La ricorrente, seppur chiede l'affido condiviso del figlio , insiste nella Persona_1 necessità del riconoscimento di poteri più ampi onde garantire la gestione ordinaria del ragazzo, attesa la difficoltà a reperire con celerità il consenso del padre che attualmente si trova detenuto presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia e dovrà scontare una pena ancora lunga.
Ritiene il Collegio che, non ravvisandosi serie ragioni per derogare al regime dell'affidamento condiviso, che il legislatore indica come scelta prioritaria e derogabile solo in gravi ipotesi non ricorrenti nel caso di specie, il minore può essere affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
mentre, a causa delle restrizioni anzidette a carico del convenuto, sono evidenti le difficoltà a cui va incontro la ricorrente nella gestione ordinaria del minore tutte le volte in cui è richiesto, anche con celerità, l'autorizzazione/sottoscrizione del padre e a cui può
Pag. 2 di 4 sopperirsi riconoscendo in capo alla ricorrente autonomia decisionale esclusiva su questioni ordinarie involgenti la vita quotidiana e relazionale del figlio.
Ritiene il Collegio, pertanto, di poter accogliere la domanda e, pertanto, autorizzare ex art 337 ter co. 3 cc la ricorrente ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione (esemplificativamente: autorizzazioni per attività ordinarie o già in corso, visite mediche e trattamenti sanitari di routine, autorizzazioni scolastiche ed uscite didattiche;
iscrizioni a corsi sportivi, partecipazione a gare;
richiesta e rilascio documenti presso enti pubblici etc.).
In considerazione dell'attuale stato detentivo del il rapporti padre\figli CP_1 saranno coltivati mediante visita del minore presso la Casa circondariale accompagnato dalla madre nei giorni e negli orari consentiti;
in aggiunta o in alternativa mediante video chiamate nei limiti e modalità di cui all'ordinamento penitenziario.
3. Sul contributo al mantenimento per il figlio
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento di un assegno di mantenimento ordinario a carico del resistente e a favore del figlio nella misura complessiva di € 100,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ritiene il Tribunale che, in considerazione delle limitate potenzialità occupazionali anche in ambiente carcerario da parte del convenuto in vinculis, appare congruo determinare la misura del contributo nella misura richiesta, oltre rivalutazione monetaria e al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo Tribunale/COA di VV.
4. Sull'assegnazione della casa familiare
Nulla si dispone in merito in assenza di domanda della ricorrente la quale ha dichiarato di essersi trasferita, unitamente al figlio, presso l'abitazione dei propri genitori.
5. Sulle spese di lite
Nulla va disposto per le spese stante la natura del giudizio e la sostanziale non contestazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando in primo grado nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
– smg -; Controparte_1
B. Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocazione presso la madre, la quale eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
Pag. 3 di 4 C. Riconosce al padre la facoltà di vedere il figlio minore secondo le Persona_1 modalità riportate in parte motiva;
D. Obbliga il resistente a corrispondere alla ricorrente – a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio – la somma complessiva € 100,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT/Foi, da corrispondere entro il giorno
5 di ogni mese con modalità tracciabile, nonché il 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo Tribunale/COA Vibo Valentia;
E. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Pizzo (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ord. dello Stato Civile) (R.A.M. Anno 2012, Parte II, Serie A, Atto n. 22);
F. nulla per le spese.
Così deciso nella C.C. telematica del 28.11.2025
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
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