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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 06/12/2024, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2361/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2361/2024 promosso da: nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Marina Magistrelli;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Federica Parte_2
Negretti.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, potendo gli stessi fissare la propria dimora ove lo ritengono più opportuno, dandosene reciproca ed immediata comunicazione da recapitarsi alla residenza dell'altro coniuge entro 7 (sette) giorni a mezzo raccomandata ar dell'avvenuta variazione.
2. La casa coniugale sita in Castelplanio via Massimo D'Azeglio n. 1 di proprietà della sig.ra madre della sig.ra verrà assegnata a quest'ultima che vi Parte_3 Pt_1
abiterà unitamente al minore;
3. il figlio minore sarà affidato congiuntamente ai genitori con collocamento Persona_1
dello stesso presso la madre ove ha la residenza: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni,
- 1 - capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
4. per ciò che concerne la regolamentazione del diritto di visita del padre le parti si accordano secondo quanto segue:
a) dall'introduzione del presente procedimento sino al compimento dei tre anni e mezzo di il signor potrà tenere con sé il figlio minore a settimane alterne: Per_1 Parte_2
- una settimana il martedì e il giovedì dalle ore 16,30 sino alle ore 20,30 (cena inclusa) quando il padre riaccompagnerà il minore presso la casa materna;
- la settimana successiva il martedì e il giovedì dalle ore 16,30 alle ore 20,30 (cena inclusa)
e in accordo con la madre o il sabato pomeriggio dalle 16,30 alle 19,30 o la domenica mattina dalle ore 10.30 alle ore 14.00 (pranzo incluso).
b) Dal compimento dei tre anni e mezzo il padre trascorrerà con il minore:
- una settimana il martedì e il giovedì dalle ore 16,30 alle ore 20,30 (cena inclusa);
- la settimana successiva il martedì e il giovedì dalle ore 16,30 alle 20,30 (cena inclusa) e sabato pomeriggio dalle 16,30 con pernotto sino alla domenica alle ore 14.00 (pranzo incluso).
c) Per le festività i genitori si organizzeranno come segue sino al compimento del minore dei quattro anni di età:
• il padre trascorrerà con il minore un giorno intero tra il 24, 25 e 26 dicembre previo accordo tra i genitori sulla scelta del giorno;
• il padre trascorrerà con il minore ad anni alterni con la madre il 31 dicembre ed un giorno stabilito tra genitori tra il 1° ed il 6 gennaio sempre previo accordo tra genitori sulla scelta del giorno.
• il padre trascorrerà con il minore tra Pasqua e il Lunedì dell'Angelo in accordo con la madre un'intera giornata;
d) per il periodo estivo il padre potrà stare con il minore:
- nell'anno 2024 sette giorni non consecutivi, previo accordo tra genitori;
- nell'anno 2025 tre giorni consecutivi e gli altri 4 non consecutivi previo accordo tra i genitori;
- nell'anno 2026 sette giorni consecutivi previo accordo tra i genitori;
Fermo restando quanto convenuto nei punti di cui sopra, dal compimento dei 4 anni di età del minore e previo accordo tra le parti, nel periodo natalizio e nel periodo estivo potrà
- 2 - essere introdotto con la dovuta gradualità imposta dall'età e dalle abitudini del minore, qualche giorno consecutivo in più rispetto a quelli di cui ai punti c) e d).
5. Il signor corrisponderà alla signora a titolo di concorso per Parte_2 Parte_1
il mantenimento del minore la somma mensile di euro 300,00 sino al mese di luglio Per_1
2024. Dal predetto mese di luglio 2024 il signor verserà una somma mensile pari ad Pt_2
€400,00, rivalutabile annualmente su base Istat da corrispondersi entro il 20 di ogni mese mediante versamento sul conto corrente intestato alla stessa, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Ancona già in possesso dalle parti;
6. Il Sig. dichiara di rinunciare all'Assegno Unico e/o ad ogni altro Pt_2
beneficio/riconoscimento economico di sorta, presente e/o futuro, proveniente da Enti statali e/o parastatali, ecc. che, di conseguenza verrà fruito, in maniera esclusiva, dalla Sig.ra
Pt_1
7. Le parti essendo economicamente indipendenti non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento e, pertanto, rinunciano all'assegno e/o ad ogni altra indennità e/o emolumento economico.
8. I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli.
9. I coniugi s'impegnano a reciproche e tempestive comunicazioni relative alle questioni attinenti al minore”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , che si sono sposati Parte_1 Parte_2
a Castelplanio (AN) il 01/08/2015, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c. il quale in data 12/06/2024 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
- 3 - Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dell'unico figlio , nato il [...]. Per_1
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, considerata la sua età e posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno contatto Parte_1 Parte_2
matrimonio a Castelplanio (AN) il 01/08/2015, trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di Castelplanio (AN) al n. 3, parte 2, serie A, ufficio 1 dell'anno 2015; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castelplanio (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 4.12.2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2361/2024 promosso da: nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Marina Magistrelli;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Federica Parte_2
Negretti.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, potendo gli stessi fissare la propria dimora ove lo ritengono più opportuno, dandosene reciproca ed immediata comunicazione da recapitarsi alla residenza dell'altro coniuge entro 7 (sette) giorni a mezzo raccomandata ar dell'avvenuta variazione.
2. La casa coniugale sita in Castelplanio via Massimo D'Azeglio n. 1 di proprietà della sig.ra madre della sig.ra verrà assegnata a quest'ultima che vi Parte_3 Pt_1
abiterà unitamente al minore;
3. il figlio minore sarà affidato congiuntamente ai genitori con collocamento Persona_1
dello stesso presso la madre ove ha la residenza: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni,
- 1 - capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
4. per ciò che concerne la regolamentazione del diritto di visita del padre le parti si accordano secondo quanto segue:
a) dall'introduzione del presente procedimento sino al compimento dei tre anni e mezzo di il signor potrà tenere con sé il figlio minore a settimane alterne: Per_1 Parte_2
- una settimana il martedì e il giovedì dalle ore 16,30 sino alle ore 20,30 (cena inclusa) quando il padre riaccompagnerà il minore presso la casa materna;
- la settimana successiva il martedì e il giovedì dalle ore 16,30 alle ore 20,30 (cena inclusa)
e in accordo con la madre o il sabato pomeriggio dalle 16,30 alle 19,30 o la domenica mattina dalle ore 10.30 alle ore 14.00 (pranzo incluso).
b) Dal compimento dei tre anni e mezzo il padre trascorrerà con il minore:
- una settimana il martedì e il giovedì dalle ore 16,30 alle ore 20,30 (cena inclusa);
- la settimana successiva il martedì e il giovedì dalle ore 16,30 alle 20,30 (cena inclusa) e sabato pomeriggio dalle 16,30 con pernotto sino alla domenica alle ore 14.00 (pranzo incluso).
c) Per le festività i genitori si organizzeranno come segue sino al compimento del minore dei quattro anni di età:
• il padre trascorrerà con il minore un giorno intero tra il 24, 25 e 26 dicembre previo accordo tra i genitori sulla scelta del giorno;
• il padre trascorrerà con il minore ad anni alterni con la madre il 31 dicembre ed un giorno stabilito tra genitori tra il 1° ed il 6 gennaio sempre previo accordo tra genitori sulla scelta del giorno.
• il padre trascorrerà con il minore tra Pasqua e il Lunedì dell'Angelo in accordo con la madre un'intera giornata;
d) per il periodo estivo il padre potrà stare con il minore:
- nell'anno 2024 sette giorni non consecutivi, previo accordo tra genitori;
- nell'anno 2025 tre giorni consecutivi e gli altri 4 non consecutivi previo accordo tra i genitori;
- nell'anno 2026 sette giorni consecutivi previo accordo tra i genitori;
Fermo restando quanto convenuto nei punti di cui sopra, dal compimento dei 4 anni di età del minore e previo accordo tra le parti, nel periodo natalizio e nel periodo estivo potrà
- 2 - essere introdotto con la dovuta gradualità imposta dall'età e dalle abitudini del minore, qualche giorno consecutivo in più rispetto a quelli di cui ai punti c) e d).
5. Il signor corrisponderà alla signora a titolo di concorso per Parte_2 Parte_1
il mantenimento del minore la somma mensile di euro 300,00 sino al mese di luglio Per_1
2024. Dal predetto mese di luglio 2024 il signor verserà una somma mensile pari ad Pt_2
€400,00, rivalutabile annualmente su base Istat da corrispondersi entro il 20 di ogni mese mediante versamento sul conto corrente intestato alla stessa, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Ancona già in possesso dalle parti;
6. Il Sig. dichiara di rinunciare all'Assegno Unico e/o ad ogni altro Pt_2
beneficio/riconoscimento economico di sorta, presente e/o futuro, proveniente da Enti statali e/o parastatali, ecc. che, di conseguenza verrà fruito, in maniera esclusiva, dalla Sig.ra
Pt_1
7. Le parti essendo economicamente indipendenti non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento e, pertanto, rinunciano all'assegno e/o ad ogni altra indennità e/o emolumento economico.
8. I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli.
9. I coniugi s'impegnano a reciproche e tempestive comunicazioni relative alle questioni attinenti al minore”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , che si sono sposati Parte_1 Parte_2
a Castelplanio (AN) il 01/08/2015, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c. il quale in data 12/06/2024 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
- 3 - Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dell'unico figlio , nato il [...]. Per_1
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, considerata la sua età e posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno contatto Parte_1 Parte_2
matrimonio a Castelplanio (AN) il 01/08/2015, trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di Castelplanio (AN) al n. 3, parte 2, serie A, ufficio 1 dell'anno 2015; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castelplanio (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 4.12.2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 4 -