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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/10/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 106/2025
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott.ssa VI TA IO Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Federico Ria Consigliere rel.est. ha emesso il seguente
DECRETO nella causa civile in grado di reclamo iscritta al n. 106/2025 R.V.G.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 - Assume parte reclamante che il decreto di rigetto della domanda di esdebitazione depositata da esso il 19.2.2025 e relativa al Fallimento n° 3711/2001 della Parte_1 [...] sarebbe errato e viziato e, per tali ragioni, dovrebbe Controparte_1 essere riformato, previa rimessione sul ruolo del ricorso e conseguente accoglimento della domanda, in quanto emesso in violazione del principio del contraddittorio e contra legem .
Nelle conclusioni qui formulata si chiede in particolare a questa Corte che “ in riforma del decreto di rigetto della domanda di esdebitazione , impugnato e reclamato , emesso il 7.3.2025 dal Tribunale di Pescara , depositato il 10.3.2025 e comunicato il 10.3.2025 , in contrasto con la ratio ed il disposto dell'istituto previsto dagli artt. 142 L.F. e 280 CCII, voglia dichiarare l'inesigibilità dei debiti concorsuali nei confronti di ”. Parte_1
Oggetto del presente reclamo, ex artt. 143 e 26 legge fallimentare, è quindi il decreto datato 7.3.2025 relativo al Fallimento n° 3711/2001 della Controparte_1
[...]
Dal contenuto dell'atto di reclamo si evince che prima del decreto del 7.3.2025 (notificato il 10.3.2025) il Tribunale di Pescara, con un primo decreto del 4.3.2025, avesse scisso l'unica domanda proposta dal reclamante fissando l'udienza del 7.4.2025 per la discussione del ricorso sul fallimento della n° 3712/01 (all.6), mentre con altro decreto – Parte_2 quello qui reclamato – avesse rigettato quello del (all.7) socio della n° Pt_1 Controparte_1 3711/2001, poiché “deve essere depositato il riparto finale (annotazione sul ricorso all.1)”.
2.Assume parte reclamante che il suddetto Il decreto di rigetto della domanda di esdebitazione depositata da il 19.2.2025 e relativa al Fallimento n° 3711/2001 della Parte_1 [...]
oltre che privo di adeguata motivazione, sarebbe Controparte_1 errato e viziato e come tale debba essere riformato, previa rimessione sul ruolo del ricorso e conseguente accoglimento della domanda, in quanto emesso in violazione del principio del contraddittorio e contra legem , in quanto gli artt. 142 e 143 L.F. prevedono che a seguito del deposito del ricorso venga fissata un'udienza di discussione del ricorso che invece non c'è stata nel fallimento n° 3711/2001; normativa – a suo dire - tanto più applicabile in costanza di vigenza del CCII.
Assume ancora il reclamante come la domanda fosse tempestiva, in quanto depositata in pendenza del fallimento e sarebbe valutabile con un giudizio prognostico sulla percentuale di pagamento ai creditori a seguito del deposito del rendiconto.
3.Il reclamo è infondato
3.1L'art. 279 c.c.i.i., prevede effettivamente che il debitore meritevole ha diritto a conseguire l'esdebitazione “decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente”.
La disposizione normativa, da un lato, - come fa osservare la migliore dottrina - è sicuramente innovativa perché introduce un momento temporale nuovo che consente al debitore di accedere al beneficio dell'esdebitazione anticipatamente rispetto alla previgente normativa, ovvero quando la procedura di liquidazione giudiziale è ancora aperta. L'anticipazione temporale della possibilità di avvalersi dell'esdebitazione consente al debitore di ricorrere al fresh start senza attendere la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale. La durata spesso eccessiva di quest'ultima può rappresentare una limitazione per il debitore a porre in essere una nuova attività economica, precludendogli così il ritorno nel mercato, quanto meno nel lungo periodo.
La previsione mira ad un tempestivo reinserimento del debitore nel mondo economico, recuperandolo nel circuito economico grazie alla definitiva liberazione dai debiti pregressi, anche in una prospettiva di politica sociale che permea la formulazione dei principi di legge delega in materia di esdebitazione.
Invero, la legge delega, alla luce della quale è stato redatto il c.c.i.i., formula i principi in materia di esdebitazione avvalendosi delle coordinate europee;
in particolare della Raccomandazione 2014/135/UE, la quale evidenzia come “gli imprenditori dichiarati falliti hanno maggiori probabilità di avere successo una seconda volta” e, per l'effetto, sottolinea la necessità – fermi i dovuti controlli finalizzati ad evitare ricorsi abusivi al premio – di “adoperarsi per ridurre gli effetti negativi del fallimento sugli imprenditori, prevedendo la completa liberazione dei debiti dopo un lasso di tempo massimo”
Allo stesso modo l'art. 281 del codice prescrive ancora che 1. Il tribunale, su istanza del debitore, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, salvo il disposto di cui all'articolo 280, comma 1, lettera a), secondo periodo, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti. L'istanza del debitore è comunicata a cura del curatore ai creditori ammessi al passivo i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni.
2. Allo stesso modo il tribunale provvede quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto da ultimo (con l'art. 42, comma 4, lettera a)) la modifica dell'art. 281, comma 1; (con l'art. 42, comma 4, lettera b)) la modifica dell'art. 281, comma 2; (con l'art. 42, comma 4, lettera c)) la modifica dell'art. 281, comma 3; (con l'art. 42, comma 4, lettera d)) la modifica dell'art. 281, comma 4 e l'iniziale modifica sopra riprodotta.
A norma tuttavia dell'art. 390 secondo comma dello stesso codice della crisi, le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, quale quello in oggetto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
Ciò che determina l'inapplicabilità alla fattispecie al vaglio della Corte della disciplina sin qui esposta e l'applicabilità invece del degli artt. 142 e 143 legge fallimentare che pongono la chiusura del fallimento quale presupposto per la proponibilità della domanda di esdebitazione.
Nei termini sin qui esposti, sulla inapplicabilità in particolare ai fallimenti pendenti delle nuove disposizioni in materia di esdebitazione, si veda, tra gli altri, Decreto Corte d'Appello Bologna 27.1.2023 est. De Cristofaro, anche sulla inconfigurabilità di alcuna disparità di trattamento tra soggetti sottoposti alla previgente disciplina fallimentare e soggetti incisi dalla nuova Liquidazione giudiziale, in ragione della diversità ontologica degli istituti fallimentari e di Liquidazione.
La pronuncia infine di rigetto con decreto, vertendosi in ipotesi di richiesta manifestamente inammissibile, deve ritenersi praticabile proprio perché, a tutela dello stesso istante, volta ad evitare che questi venisse condannato alle spese derivanti dall'inutile instaurazione del contraddittorio con la controparte.
Analogamente nella presente sede si è omessa ogni ulteriore verifica sulla individuazione di effettivi controinteressati ex art. 26 cit.
L'esito del reclamo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
respinge il reclamo;
si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 8.10.2025
IL PRESIDENTE
VI TA IO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott.ssa VI TA IO Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Federico Ria Consigliere rel.est. ha emesso il seguente
DECRETO nella causa civile in grado di reclamo iscritta al n. 106/2025 R.V.G.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 - Assume parte reclamante che il decreto di rigetto della domanda di esdebitazione depositata da esso il 19.2.2025 e relativa al Fallimento n° 3711/2001 della Parte_1 [...] sarebbe errato e viziato e, per tali ragioni, dovrebbe Controparte_1 essere riformato, previa rimessione sul ruolo del ricorso e conseguente accoglimento della domanda, in quanto emesso in violazione del principio del contraddittorio e contra legem .
Nelle conclusioni qui formulata si chiede in particolare a questa Corte che “ in riforma del decreto di rigetto della domanda di esdebitazione , impugnato e reclamato , emesso il 7.3.2025 dal Tribunale di Pescara , depositato il 10.3.2025 e comunicato il 10.3.2025 , in contrasto con la ratio ed il disposto dell'istituto previsto dagli artt. 142 L.F. e 280 CCII, voglia dichiarare l'inesigibilità dei debiti concorsuali nei confronti di ”. Parte_1
Oggetto del presente reclamo, ex artt. 143 e 26 legge fallimentare, è quindi il decreto datato 7.3.2025 relativo al Fallimento n° 3711/2001 della Controparte_1
[...]
Dal contenuto dell'atto di reclamo si evince che prima del decreto del 7.3.2025 (notificato il 10.3.2025) il Tribunale di Pescara, con un primo decreto del 4.3.2025, avesse scisso l'unica domanda proposta dal reclamante fissando l'udienza del 7.4.2025 per la discussione del ricorso sul fallimento della n° 3712/01 (all.6), mentre con altro decreto – Parte_2 quello qui reclamato – avesse rigettato quello del (all.7) socio della n° Pt_1 Controparte_1 3711/2001, poiché “deve essere depositato il riparto finale (annotazione sul ricorso all.1)”.
2.Assume parte reclamante che il suddetto Il decreto di rigetto della domanda di esdebitazione depositata da il 19.2.2025 e relativa al Fallimento n° 3711/2001 della Parte_1 [...]
oltre che privo di adeguata motivazione, sarebbe Controparte_1 errato e viziato e come tale debba essere riformato, previa rimessione sul ruolo del ricorso e conseguente accoglimento della domanda, in quanto emesso in violazione del principio del contraddittorio e contra legem , in quanto gli artt. 142 e 143 L.F. prevedono che a seguito del deposito del ricorso venga fissata un'udienza di discussione del ricorso che invece non c'è stata nel fallimento n° 3711/2001; normativa – a suo dire - tanto più applicabile in costanza di vigenza del CCII.
Assume ancora il reclamante come la domanda fosse tempestiva, in quanto depositata in pendenza del fallimento e sarebbe valutabile con un giudizio prognostico sulla percentuale di pagamento ai creditori a seguito del deposito del rendiconto.
3.Il reclamo è infondato
3.1L'art. 279 c.c.i.i., prevede effettivamente che il debitore meritevole ha diritto a conseguire l'esdebitazione “decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente”.
La disposizione normativa, da un lato, - come fa osservare la migliore dottrina - è sicuramente innovativa perché introduce un momento temporale nuovo che consente al debitore di accedere al beneficio dell'esdebitazione anticipatamente rispetto alla previgente normativa, ovvero quando la procedura di liquidazione giudiziale è ancora aperta. L'anticipazione temporale della possibilità di avvalersi dell'esdebitazione consente al debitore di ricorrere al fresh start senza attendere la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale. La durata spesso eccessiva di quest'ultima può rappresentare una limitazione per il debitore a porre in essere una nuova attività economica, precludendogli così il ritorno nel mercato, quanto meno nel lungo periodo.
La previsione mira ad un tempestivo reinserimento del debitore nel mondo economico, recuperandolo nel circuito economico grazie alla definitiva liberazione dai debiti pregressi, anche in una prospettiva di politica sociale che permea la formulazione dei principi di legge delega in materia di esdebitazione.
Invero, la legge delega, alla luce della quale è stato redatto il c.c.i.i., formula i principi in materia di esdebitazione avvalendosi delle coordinate europee;
in particolare della Raccomandazione 2014/135/UE, la quale evidenzia come “gli imprenditori dichiarati falliti hanno maggiori probabilità di avere successo una seconda volta” e, per l'effetto, sottolinea la necessità – fermi i dovuti controlli finalizzati ad evitare ricorsi abusivi al premio – di “adoperarsi per ridurre gli effetti negativi del fallimento sugli imprenditori, prevedendo la completa liberazione dei debiti dopo un lasso di tempo massimo”
Allo stesso modo l'art. 281 del codice prescrive ancora che 1. Il tribunale, su istanza del debitore, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, salvo il disposto di cui all'articolo 280, comma 1, lettera a), secondo periodo, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti. L'istanza del debitore è comunicata a cura del curatore ai creditori ammessi al passivo i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni.
2. Allo stesso modo il tribunale provvede quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto da ultimo (con l'art. 42, comma 4, lettera a)) la modifica dell'art. 281, comma 1; (con l'art. 42, comma 4, lettera b)) la modifica dell'art. 281, comma 2; (con l'art. 42, comma 4, lettera c)) la modifica dell'art. 281, comma 3; (con l'art. 42, comma 4, lettera d)) la modifica dell'art. 281, comma 4 e l'iniziale modifica sopra riprodotta.
A norma tuttavia dell'art. 390 secondo comma dello stesso codice della crisi, le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, quale quello in oggetto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
Ciò che determina l'inapplicabilità alla fattispecie al vaglio della Corte della disciplina sin qui esposta e l'applicabilità invece del degli artt. 142 e 143 legge fallimentare che pongono la chiusura del fallimento quale presupposto per la proponibilità della domanda di esdebitazione.
Nei termini sin qui esposti, sulla inapplicabilità in particolare ai fallimenti pendenti delle nuove disposizioni in materia di esdebitazione, si veda, tra gli altri, Decreto Corte d'Appello Bologna 27.1.2023 est. De Cristofaro, anche sulla inconfigurabilità di alcuna disparità di trattamento tra soggetti sottoposti alla previgente disciplina fallimentare e soggetti incisi dalla nuova Liquidazione giudiziale, in ragione della diversità ontologica degli istituti fallimentari e di Liquidazione.
La pronuncia infine di rigetto con decreto, vertendosi in ipotesi di richiesta manifestamente inammissibile, deve ritenersi praticabile proprio perché, a tutela dello stesso istante, volta ad evitare che questi venisse condannato alle spese derivanti dall'inutile instaurazione del contraddittorio con la controparte.
Analogamente nella presente sede si è omessa ogni ulteriore verifica sulla individuazione di effettivi controinteressati ex art. 26 cit.
L'esito del reclamo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
respinge il reclamo;
si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 8.10.2025
IL PRESIDENTE
VI TA IO