TRIB
Sentenza 24 gennaio 2024
Sentenza 24 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 24/01/2024, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al numero 1836/2021
Avente ad OGGETTO: Promessa di pagamento - Ricognizione di debito
Promossa da: Parte 1 -appellante-
Rappresentato e difeso dall'Avv. Edoardo Truppa
Contro
CP_1 -appellato-
Rappresentato e difeso dall'Avv. Renato Filizola
Conclusioni:
Per parte attrice:
"Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa istanza disattesa, in riforma della sentenza impugnata, previo espletamento della prova testimoniale richiesta e non ammessa dal Giudice di prima istanza, dichiarare creditore nei confronti di CP 2 della somma di euro 3.800,00 eParte 1
per l'effetto condannarlo a pagare la suindicata somma, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'obbligazione al saldo, oltre spese e competenze del giudizio, in subordine nelle denegata ipotesi in cui ritenesse la domanda non provata, accertato che la perdita della scrittura contenente l'obbligazione non è riconducibile a colpa dell'attore ma a negligenza e imperizia di terzi, respingere la domanda compensando integralmente le spese del giudizio".
Per parte convenuta:
"Voglia l'Ecc.mo Tribunale della Spezia, contrariis reiectis, respingere perché infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto contro la sentenza n. 188/2021 del Giudice di Pace della Spezia confermando integralmente la decisione impugnata.
Vinte in ogni caso le spese e competenze di lite". FATTO E DIRITTO
Parte 1 citava CP 1 a comparire dinnanzi al Giudice Nel giudizio di primo grado di Pace della Spezia chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ill.mo
Giudice di Pace, disattesa ogni contraria istanza, accertare e dichiarare il Sig. Parte 1
CP_2 a restituirecreditore della somma di euro 3.800,00 e per l'effetto condannare il Sig. tale somma oltre interessi, con vittoria di spese e competenze di giudizio".
A sostegno della propria domanda formulata nel primo grado di giudizio Parte 1 ufficiale di marina, affermava che in data 10.02.2011, durante un imbarco sulla nave Org_1
consegnava la somma di euro 3.800,00 -a titolo di prestito personale (doc.1 fascicolo di primo il quale si impegnava a restituire tale somma entro il grado) al suo collega CP_1
05.09.2011. Parte 1 deduceva altresì che, nonostante il sollecito di pagamento inviato mediante raccomandata a/r in data 05.04.2017 (doc. 2 fascicolo di primo grado) e il tentativo di instaurare la procedura di negoziazione assistita, l'odierno appellato non adempieva al proprio obbligo di restituzione.
CP 1Si costituiva in tale giudizio disconoscendo ex art. 2719 c.c.: la conformità
all'originale della fotocopia della scrittura privata prodotta dall'attore nonché il relativo contenuto;
l'autenticità della predetta scrittura e la sottoscrizione attribuitegli.
La difesa dell'odierno appellato deduceva l'inesistenza di alcun asserito prestito personale nonché la falsità della scrittura prodotta in copia da Parte 1 precisando che la vertenza in essere fosse il frutto di "astiosità (derivante da precedenti rapporti professionali), peraltro comunque ingiustificata, provata dall'attore nei confronti del convenuto".
CP 1 chiedeva quindi il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto.
Nella fase istruttoria del giudizio di primo grado il Giudice di Pace ordinava (su istanza di parte attrice) al ex art 210 c.p.c., di depositare l'originale dellaParte_2
scrittura privata oggetto di giudizio -atteso che la stessa recava la sua intestazione- tuttavia l'ordine di esibizione riceveva risposta negativa, con la precisazione che la suddetta scrittura non fosse in alcun modo riconducibile a documentazione ufficiale del Parte 2
Con sentenza n. 188/2021, pubblicata in data 29.04.2021, Il Giudice di Pace rigettava la domanda di parte attrice condannando quest'ultima al pagamento delle spese processuali. Parte 1 dunque, impugnava la sopracitata sentenza chiedendo, in riforma della stessa, previo espletamento della prova testimoniale non ammessa nel giudizio di primo grado, la condanna
CP 1 alla restituzione della somma, pari ad euro 3.800,00, versata a titolo di prestito di personale. Si costituiva in giudizio CP 1 chiedendo il rigetto dell'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto.
Questo giudicante con ordinanza istruttoria del 24.02.2022, che deve essere qui integralmente confermata, rigettava l'istanza di ammissione delle prove testimoniali (non ammesse dal giudice di pace) - formulata dall'appellante- ritenendo le stesse generiche e irrilevanti, nonché inammissibili i nuovi capitoli di prova in quanto tardivamente dedotti.
Nel merito
Sul motivo di impugnazione
Parte appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui i Giudice di Pace dà atto che l'attore non ha prodotto l'originale del documento -rendendo quindi impossibile la verificazione della sottoscrizione disconosciuta e sostiene altresì che non è stato fornito in giudizio altro mezzo di prova idoneo a dimostrare l'autenticità della firma. In particolare, Parte 1 invoca
l'applicazione dell'art. 2724 n. 3 c.c. -chiedendo quindi di essere ammesso alla prova per testi- dal momento che la copia originale della scrittura privata oggetto di giudizio sarebbe stata smarrita dal personale addetto al Fondo di Reparto della Nave Vespucci.
Tale motivo risulta infondato.
Occorre preliminarmente segnalare che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2724 n.3 c.c., è necessario e sufficiente che la perdita del documento sia avvenuta ad opera del terzo consegnatario del documento medesimo e che la condotta dell'interessato, rapportata alle particolari circostanze e ragioni dell'affidamento al terzo, appaia immune da imprudenza o negligenza (caratterizzata dall'adozione di ogni ragionevole cautela rapportata alle particolarità del caso). La mancanza di colpa, infatti, deve riferirsi al contraente che invoca il contenuto del documento e non al comportamento del terzo che lo abbia smarrito, in base peraltro ad una valutazione della
-
condotta non già ex post, ma all'atto dell'affidamento della scrittura al consegnatario ( Si veda
Cass. Civ. Sent. n. 25603/2011).
Nel caso di specie Parte 1 ha depositato in giudizio una scrittura privata olografa posta in calce ad un documento relativo alla ricevuta di un fondo cassa alimentato da tutto il personale della nave della Si deve precisare che il suddetto fondo Organizzazione_2 Org_1
cassa costituiva una mera consuetudine -non contemplata quindi in alcun regolamento interno- secondo cui, ciascun membro dell'equipaggio impiegato a bordo, versava una somma di denaro ad un consegnatario (anch'egli membro dell'equipaggio), appositamente nominato, per far fronte a spese e necessità dell'equipaggio medesimo (sul punto si veda la deposizione resa da Tes 1
[...] in sede di sommarie informazioni, di cui al fascicolo di primo grado). Si deve quindi ritenere che l'odierno appellante, atteso il carattere non ufficiale del fondo cassa, per il quale peraltro non è previsto un obbligo di rendicontazione- avrebbe dovuto esimersi dall'apporre il contenuto del proprio diritto di credito (afferente quindi ad un interesse esclusivamente personale) in calce ad un documento per il quale non sussiste alcun obbligo
"ufficiale" di conservazione.
A conferma di quanto appena esposto occorre segnalare che nel giudizio di primo grado il a giustificazione della mancata esibizione del documentoParte 2 originale (come richiesto ex. art 210 c.p.c), ha precisato che il predetto documento "pur munito di
Parte 2 non era un documento emblema della Repubblica e intestazione riconducibile al Parte 2
Tanto premesso, si deve ritenere che, nel caso de quo, la consegna dell'asserito documento originale
-contenente la scrittura privata oggetto di giudizio- ad un soggetto terzo, in assenza di qualsivoglia garanzia di conservazione, costituisce una condotta priva dei requisiti di diligenza e prudenza richiesti ai fini dell'applicazione dell'art 2724 n.3 c.c. A ciò si deve aggiungere che l'appellante avrebbe dovuto quantomeno richiedere il rilascio dell'originale del documento non appena fossero venute meno le esigenze relative alla gestione del fondo cassa (ossia alla fine del periodo di imbarco sulla nave) e non pretendere la consegna dello stesso a distanza di anni, visto l'interesse esclusivamente personale del rapporto dedotto nella scrittura privata.
Testimone_1 (quale militare incaricato dellaOccorre infine segnalare che l'assunzione del teste gestione del fondo ), come richiesto da parte attrice -nonostante l'inapplicabilità dell'art 2724 n.3
c.c. per le ragioni sin qui delineate- non avrebbe in alcun modo influito sull'esito della decisione. Testimone 1 infatti, in sede di sommarie informazioni rese nell'ambito del procedimento penale nr 4335/17 RGNR e 423/19 Rg. Dib., utilizzabili in sede civile alla stregua di prove atipiche, in relazione al documento oggetto del presente giudizio, ha dichiarato quanto segue: "disconosco invece la parte manoscritta sottostante, dove noto il nome del Capo di 1^ Classe Zilli e del [...]
CP_1, con i quali ero imbarcato sulla Org_1 all'epoca dei fatti. In altri termini, sulla copia trattenuta presso la segreteria di bordo, non mi risulta fosse stata apposta successivamente tale annotazione".
Alla luce di quanto esposto, attesa l'insussistenza dei presupposti ai fini dell'applicazione dell'art. 2724 n.3 c.c., si deve ritenere che, a conferma della sentenza di primo grado, il diritto di credito asseritamente vantato dall'appellante nei confronti dell'appellato non sia stato sufficientemente provato in giudizio.
Si ritiene altresì che nessun rilievo a fini probatori possa attribuirsi alla sentenza emessa dal
Tribunale penale della Spezia quale giudice di primo grado, sia in relazione al suo contenuto, poiché nulla accerta in merito all'esistenza del documento e neppure del diritto di credito, sia in quanto ad oggi non passata in giudicato.
L'appello deve pertanto essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Le spese seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Non si ravvisano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., come richiesto da parte appellata.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
-rigetta l'appello
E per l'effetto
-conferma la sentenza n. 188/2021 emessa dal Giudice di Pace della Spezia;
Parte 1 al pagamento, a favore di CP_1 delle spese del
-condanna presente procedimento che liquida in complessivi € 1701,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Sussistono i presupposti per la richiesta del versamento del doppio del contributo unificato.
La Spezia, 24/1/2024
Il Giudice
Adriana Gherardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al numero 1836/2021
Avente ad OGGETTO: Promessa di pagamento - Ricognizione di debito
Promossa da: Parte 1 -appellante-
Rappresentato e difeso dall'Avv. Edoardo Truppa
Contro
CP_1 -appellato-
Rappresentato e difeso dall'Avv. Renato Filizola
Conclusioni:
Per parte attrice:
"Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa istanza disattesa, in riforma della sentenza impugnata, previo espletamento della prova testimoniale richiesta e non ammessa dal Giudice di prima istanza, dichiarare creditore nei confronti di CP 2 della somma di euro 3.800,00 eParte 1
per l'effetto condannarlo a pagare la suindicata somma, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'obbligazione al saldo, oltre spese e competenze del giudizio, in subordine nelle denegata ipotesi in cui ritenesse la domanda non provata, accertato che la perdita della scrittura contenente l'obbligazione non è riconducibile a colpa dell'attore ma a negligenza e imperizia di terzi, respingere la domanda compensando integralmente le spese del giudizio".
Per parte convenuta:
"Voglia l'Ecc.mo Tribunale della Spezia, contrariis reiectis, respingere perché infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto contro la sentenza n. 188/2021 del Giudice di Pace della Spezia confermando integralmente la decisione impugnata.
Vinte in ogni caso le spese e competenze di lite". FATTO E DIRITTO
Parte 1 citava CP 1 a comparire dinnanzi al Giudice Nel giudizio di primo grado di Pace della Spezia chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ill.mo
Giudice di Pace, disattesa ogni contraria istanza, accertare e dichiarare il Sig. Parte 1
CP_2 a restituirecreditore della somma di euro 3.800,00 e per l'effetto condannare il Sig. tale somma oltre interessi, con vittoria di spese e competenze di giudizio".
A sostegno della propria domanda formulata nel primo grado di giudizio Parte 1 ufficiale di marina, affermava che in data 10.02.2011, durante un imbarco sulla nave Org_1
consegnava la somma di euro 3.800,00 -a titolo di prestito personale (doc.1 fascicolo di primo il quale si impegnava a restituire tale somma entro il grado) al suo collega CP_1
05.09.2011. Parte 1 deduceva altresì che, nonostante il sollecito di pagamento inviato mediante raccomandata a/r in data 05.04.2017 (doc. 2 fascicolo di primo grado) e il tentativo di instaurare la procedura di negoziazione assistita, l'odierno appellato non adempieva al proprio obbligo di restituzione.
CP 1Si costituiva in tale giudizio disconoscendo ex art. 2719 c.c.: la conformità
all'originale della fotocopia della scrittura privata prodotta dall'attore nonché il relativo contenuto;
l'autenticità della predetta scrittura e la sottoscrizione attribuitegli.
La difesa dell'odierno appellato deduceva l'inesistenza di alcun asserito prestito personale nonché la falsità della scrittura prodotta in copia da Parte 1 precisando che la vertenza in essere fosse il frutto di "astiosità (derivante da precedenti rapporti professionali), peraltro comunque ingiustificata, provata dall'attore nei confronti del convenuto".
CP 1 chiedeva quindi il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto.
Nella fase istruttoria del giudizio di primo grado il Giudice di Pace ordinava (su istanza di parte attrice) al ex art 210 c.p.c., di depositare l'originale dellaParte_2
scrittura privata oggetto di giudizio -atteso che la stessa recava la sua intestazione- tuttavia l'ordine di esibizione riceveva risposta negativa, con la precisazione che la suddetta scrittura non fosse in alcun modo riconducibile a documentazione ufficiale del Parte 2
Con sentenza n. 188/2021, pubblicata in data 29.04.2021, Il Giudice di Pace rigettava la domanda di parte attrice condannando quest'ultima al pagamento delle spese processuali. Parte 1 dunque, impugnava la sopracitata sentenza chiedendo, in riforma della stessa, previo espletamento della prova testimoniale non ammessa nel giudizio di primo grado, la condanna
CP 1 alla restituzione della somma, pari ad euro 3.800,00, versata a titolo di prestito di personale. Si costituiva in giudizio CP 1 chiedendo il rigetto dell'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto.
Questo giudicante con ordinanza istruttoria del 24.02.2022, che deve essere qui integralmente confermata, rigettava l'istanza di ammissione delle prove testimoniali (non ammesse dal giudice di pace) - formulata dall'appellante- ritenendo le stesse generiche e irrilevanti, nonché inammissibili i nuovi capitoli di prova in quanto tardivamente dedotti.
Nel merito
Sul motivo di impugnazione
Parte appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui i Giudice di Pace dà atto che l'attore non ha prodotto l'originale del documento -rendendo quindi impossibile la verificazione della sottoscrizione disconosciuta e sostiene altresì che non è stato fornito in giudizio altro mezzo di prova idoneo a dimostrare l'autenticità della firma. In particolare, Parte 1 invoca
l'applicazione dell'art. 2724 n. 3 c.c. -chiedendo quindi di essere ammesso alla prova per testi- dal momento che la copia originale della scrittura privata oggetto di giudizio sarebbe stata smarrita dal personale addetto al Fondo di Reparto della Nave Vespucci.
Tale motivo risulta infondato.
Occorre preliminarmente segnalare che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2724 n.3 c.c., è necessario e sufficiente che la perdita del documento sia avvenuta ad opera del terzo consegnatario del documento medesimo e che la condotta dell'interessato, rapportata alle particolari circostanze e ragioni dell'affidamento al terzo, appaia immune da imprudenza o negligenza (caratterizzata dall'adozione di ogni ragionevole cautela rapportata alle particolarità del caso). La mancanza di colpa, infatti, deve riferirsi al contraente che invoca il contenuto del documento e non al comportamento del terzo che lo abbia smarrito, in base peraltro ad una valutazione della
-
condotta non già ex post, ma all'atto dell'affidamento della scrittura al consegnatario ( Si veda
Cass. Civ. Sent. n. 25603/2011).
Nel caso di specie Parte 1 ha depositato in giudizio una scrittura privata olografa posta in calce ad un documento relativo alla ricevuta di un fondo cassa alimentato da tutto il personale della nave della Si deve precisare che il suddetto fondo Organizzazione_2 Org_1
cassa costituiva una mera consuetudine -non contemplata quindi in alcun regolamento interno- secondo cui, ciascun membro dell'equipaggio impiegato a bordo, versava una somma di denaro ad un consegnatario (anch'egli membro dell'equipaggio), appositamente nominato, per far fronte a spese e necessità dell'equipaggio medesimo (sul punto si veda la deposizione resa da Tes 1
[...] in sede di sommarie informazioni, di cui al fascicolo di primo grado). Si deve quindi ritenere che l'odierno appellante, atteso il carattere non ufficiale del fondo cassa, per il quale peraltro non è previsto un obbligo di rendicontazione- avrebbe dovuto esimersi dall'apporre il contenuto del proprio diritto di credito (afferente quindi ad un interesse esclusivamente personale) in calce ad un documento per il quale non sussiste alcun obbligo
"ufficiale" di conservazione.
A conferma di quanto appena esposto occorre segnalare che nel giudizio di primo grado il a giustificazione della mancata esibizione del documentoParte 2 originale (come richiesto ex. art 210 c.p.c), ha precisato che il predetto documento "pur munito di
Parte 2 non era un documento emblema della Repubblica e intestazione riconducibile al Parte 2
Tanto premesso, si deve ritenere che, nel caso de quo, la consegna dell'asserito documento originale
-contenente la scrittura privata oggetto di giudizio- ad un soggetto terzo, in assenza di qualsivoglia garanzia di conservazione, costituisce una condotta priva dei requisiti di diligenza e prudenza richiesti ai fini dell'applicazione dell'art 2724 n.3 c.c. A ciò si deve aggiungere che l'appellante avrebbe dovuto quantomeno richiedere il rilascio dell'originale del documento non appena fossero venute meno le esigenze relative alla gestione del fondo cassa (ossia alla fine del periodo di imbarco sulla nave) e non pretendere la consegna dello stesso a distanza di anni, visto l'interesse esclusivamente personale del rapporto dedotto nella scrittura privata.
Testimone_1 (quale militare incaricato dellaOccorre infine segnalare che l'assunzione del teste gestione del fondo ), come richiesto da parte attrice -nonostante l'inapplicabilità dell'art 2724 n.3
c.c. per le ragioni sin qui delineate- non avrebbe in alcun modo influito sull'esito della decisione. Testimone 1 infatti, in sede di sommarie informazioni rese nell'ambito del procedimento penale nr 4335/17 RGNR e 423/19 Rg. Dib., utilizzabili in sede civile alla stregua di prove atipiche, in relazione al documento oggetto del presente giudizio, ha dichiarato quanto segue: "disconosco invece la parte manoscritta sottostante, dove noto il nome del Capo di 1^ Classe Zilli e del [...]
CP_1, con i quali ero imbarcato sulla Org_1 all'epoca dei fatti. In altri termini, sulla copia trattenuta presso la segreteria di bordo, non mi risulta fosse stata apposta successivamente tale annotazione".
Alla luce di quanto esposto, attesa l'insussistenza dei presupposti ai fini dell'applicazione dell'art. 2724 n.3 c.c., si deve ritenere che, a conferma della sentenza di primo grado, il diritto di credito asseritamente vantato dall'appellante nei confronti dell'appellato non sia stato sufficientemente provato in giudizio.
Si ritiene altresì che nessun rilievo a fini probatori possa attribuirsi alla sentenza emessa dal
Tribunale penale della Spezia quale giudice di primo grado, sia in relazione al suo contenuto, poiché nulla accerta in merito all'esistenza del documento e neppure del diritto di credito, sia in quanto ad oggi non passata in giudicato.
L'appello deve pertanto essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Le spese seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Non si ravvisano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., come richiesto da parte appellata.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
-rigetta l'appello
E per l'effetto
-conferma la sentenza n. 188/2021 emessa dal Giudice di Pace della Spezia;
Parte 1 al pagamento, a favore di CP_1 delle spese del
-condanna presente procedimento che liquida in complessivi € 1701,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Sussistono i presupposti per la richiesta del versamento del doppio del contributo unificato.
La Spezia, 24/1/2024
Il Giudice
Adriana Gherardi