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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/12/2025, n. 2371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2371 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito del deposito di note scritte e conclusioni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 4658/2022 R.G. Lavoro
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. GUASTAFIERRO Parte_1 PASQUALE, unitamente al quale elettivamente domicilia,
RICORRENTE CONTRO
Controparte_1 [...]
, in persona del pro tempore, e rappresentato e Controparte_2 CP_3 CP_4 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria alla Via A. Diaz n. 11 RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 30/08/2022, il ricorrente, premesso di aver prestato servizio in virtù di una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso presso l' Controparte_5
ubicato in Torre Annunziata (NA), per il periodo dal 01.07.2001 al 31.08.2018 senza
[...] soluzione di continuità, svolgendo attività di fatto di assistente amministrativo, e di essere stato immesso in ruolo in data 01.09.2018 all'esito della procedura selettiva indetta ai sensi dell'art. 1 commi 619-621 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (cd. stabilizzazione dei co.co.co.), adiva questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere, previa declaratoria di illegittimità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato, l'accertamento della sussistenza, nel periodo dal 01.07.2001 al 31.08.2018, di un rapporto di lavoro subordinato a termine, e per l'effetto accertare e dichiarare il suo diritto a percepire i dovuti scatti di anzianità le differenze retributive, e condannare il , in persona del al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione CP_6 CP_7 dell'anzianità di servizio, nella misura di euro 29.774,29 o in quella ritenuta di giustizia, con vittoria di spese. CP_ Il si costituiva ed eccepiva in via preliminare la prescrizione quinquennale delle differenze retributive richieste, e chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza attesa l'assenza di prova della subordinazione e comunque l'avvenuta stabilizzazione, con vittoria di spese. All'odierna udienza cartolare, le parti depositavano note di trattazione scritta, rinnovando le loro richieste. La causa veniva decisa con la presente sentenza.
*** Il ricorrente è stato destinatario di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (cd. co.co.co.) ex d. lgs 81/2000, per lavori socialmente utili, dal 2001 al 2018 quando è intervenuta la stabilizzazione ed è stato assunto con contratto a tempo indeterminato. I lavori socialmente utili non sono rapporti di lavoro subordinato, in quanto “ai sensi del D. Lgs. n. 468 del 1997, art.
8- poi riprodotto dal D. Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, art.
4- l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione e l'ente previdenziale erogatore dell'assegno o di altro trattamento previdenziale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione (Cass. n. 2887 del 2008, n. 2605 del 2013, n. 22287 del 2014, n 6155/2018)” (Cass 5045/2020). Preliminarmente va precisato che le domande del ricorrente, ex art. 2126 cc, presuppongono l'accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo. Tale onere spetta al ricorrente secondo il principio di cui all'art. 2697 cc, e va verificato secondo i criteri dettati dal codice e dalla giurisprudenza. In mancanza di prova, il rapporto lavorativo va ritenuto di natura autonoma, con la conseguenza che non possono essere invocati il riconoscimento dell'anzianità di servizio e delle differenze retributive. Cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/05/2018, n.10951.Cfr anche Cass n. 6129/22:
1 “In tema di pubblico impiego privatizzato, qualora la pubblica amministrazione faccia ricorso a successivi contratti formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa e il lavoratore ne alleghi l'illegittimità anche sotto il profilo del carattere abusivo della reiterazione del termine, il giudice è tenuto ad accertare se di fatto si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a riconoscere al lavoratore, in assenza dei presupposti richiesti dalla legge per la reiterazione, il risarcimento del danno, alle condizioni e nei limiti necessari a conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea.” Cassazione civile sez. lav., 08/05/2018, n.10951
Il ricorrente non ha chiesto prova per testi;
pertanto, la valutazione va compiuta sulla base della documentazione agli atti. Il ricorrente ha allegato che:
- “svolgeva incarico di “collaborazione di supporto nell'ambito della predisposizione di atti amministrativi nell'ufficio didattico, nonché della gestione della documentazione cartacea e delle banche dati informatici”. Dalla semplice lettura dei contratti di lavoro in questione, emerge dunque, che non sussisteva alcun “progetto specifico” al quale era adibito il ricorrente, al quale era, invece, affidata una parte del complesso delle attività amministrative che normalmente si svolgevano nel plesso scolastico.
- Che nel periodo suddetto (luglio 2001/agosto 2018) osservava un orario di lavoro fisso. Il Sig. , infatti, lavorava Pt_1 dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle ore 14:00, per un totale di 36 ore settimanali.
- che il rapporto di lavoro de quo, sebbene formalmente di natura autonoma, in realtà era caratterizzato dal vincolo della subordinazione. Ed invero, il ricorrente per tutto il periodo su indicato, era sottoposto al potere direttivo e di controllo del Dirigente Scolastico dell'Istituto , al quale, ad esempio, doveva comunicare i periodi di malattia e CP_5 rivolgere le richieste di ferie e permessi (cfr. richieste ferie indirizzate e concesse dal Dirigente Scolastico – All. 4). Tanto denota il pieno e stabile inserimento del ricorrente nell'organizzazione dell'Istituto, lo svolgimento dell'attività lavorativa secondo modalità del tutto identiche a quelle del personale ATA con rapporto di lavoro subordinato, l'assoggettamento a poteri direttivi e di controllo, tali da travalicare i limiti imposti dalle esigenze di un mero coordinamento tra prestatore di lavoro e struttura nell'ambito della quale la prestazione deve essere resa.”
Si legge nei contratti di assunzione:
- che essi sono stati stipulati sulla base del D.M. n. 66 del , che ha stabilito di affidare in forma P.IVA_1 esternalizzata a decorrere dal 1° luglio 2001, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma I del D. Lgs. n. 81/2000, l'effettuazione di servizi, riconducibili in parte a funzione di assistente amministrativo o tecnico nelle istituzioni scolastiche statali, finora assicurati mediante il ricorso a L.S.U.;
- che in data 30/9/2002 risulta sottoscritta tra il e le Controparte_8 Parte_2
di categoria e della scuola l'intesa per la regolamentazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
[...] (nella quale si è ribadita la previsione di contratti di collaborazione coordinata e continuata per lo svolgimento delle attività amministrative all'interno delle sedi scolastiche, disciplinando vari aspetti, tra cui la retribuzione, l'autonomia e anche il diritto a godere di periodo di assenza per recupero psico-fisico);
- che il Collaboratore risulta già iscritto negli elenchi dei soggetti impegnati nelle attività socialmente utili, con mansioni riconducibili alle funzioni di cui al precedente punto a) (assistente amministrativo o tecnico nelle istituzioni scolastiche). Nei contratti è indicato che i rapporti non hanno vincolo di subordinazione, che i collaboratori sono autonomi nella gestione degli orari e che non fanno parte dell'organico dell'amministrazioni; le mansioni sono indicate come di
“attività amministrativa, finalizzata all'archiviazione, protocollo, redazione certificati, compilazione modulistica, tenuta registri, rapporti con l'utenza”. A fronte di un testo dei contratti espressamente volto ad instaurare un rapporto autonomo, ma non quello subordinato, supportato da una serie di previsioni normative e contrattuali in sede sindacale, per sostenere l'esistenza di subordinazione occorre una prova specifica.
Agli atti, oltre ai contratti cococo e al contratto a tempo indeterminato, vi sono le richieste di ferie per gli anni dal 2001 al 2017, le buste paga mensili come co.co.co per 30 giorni mensili e 36 ore/36, i cud, la diffida e i conteggi.
Ritiene il Tribunale che dalla documentazione agli atti non emerge la prova certa della subordinazione. Non vi è prova né del potere gerarchico, direttivo e disciplinare del datore di lavoro né degli indizi rilevati dalla giurisprudenza. Non vi è prova dell'obbligo di rispettare un orario di lavoro predeterminato e fisso come allegato in ricorso, né vi sono ordini di servizio in atti o altri documenti che provino il potere direttivo del datore di lavoro;
non vi sono documenti probanti l'onere di chiedere i permessi per malattia, né relativi al potere disciplinare;
le buste paga sono relative ad un rapporto di lavoro autonomo. In concreto, non vi è prova delle modalità di espletamento delle mansioni demandate al ricorrente né il suo pieno inserimento nell'organizzazione scolastica. La collocazione lavorativa del collaboratore entro l'attività degli istituti scolastici è ammessa dalle predette fonti senza alcun divieto ed è compatibile con una utilizzazione funzionale del collaboratore, ma non prova un inserimento stabile e organico nella P.A.
2 Unico elemento indiziante è l'esistenza delle richieste di ferie che però da solo non può costituire prova della subordinazione, atteso che ben può essere espressione del coordinamento tipico del lavoro autonomo. I contratti di co. co. co. reiterati sono astrattamente giustificati dalla normativa volta alla creazione di opportunità occupazionali a favore dei lavoratori socialmente utili. Si aggiunge che “la tesi, volta a sostenere una divergenza tra lo schema formale del rapporto di lavoro utilizzato dall'Amministrazione e il reale svolgimento della prestazione, è sicuramente fondata su una pretesa violazione delle norme in materia di utilizzazione del personale inserito nei progetti di utilità che, per espresso dato normativo, non possono essere considerati dipendenti dell'utilizzatore. (Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con la sentenza n. CP_ 981/2022, versata in atti dal . In definitiva, atteso che qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria il Giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (Cass. N. 21028/2006), la domanda va rigettata.
Per quanto riguarda l'illegittimità dei contratti, fermo quanto sopra rilevato, va evidenziato che la Corte Costituzionale ha affermato che la normativa sopravvenuta (in specie la legge n. 107/2015, mentre nel caso che oggi occupa viene in rilievo, come si è detto, la legge n. 205/2017 che ha previsto la stabilizzazione), “incide sull'illecito “cancellandolo” (par. 79 C.G.U.E. " ")". Per_1 Ebbene, atteso che la stessa C.G.U.E. aveva ritenuto sufficiente l'adozione di “una" delle misure riparatorie (la cui totale mancanza dava luogo invece all'incompatibilità della normativa interna con quella unionistica), la stabilizzazione dei precari è strumento di tacitazione delle relative pretese, in quanto considerata misura idonea "a cancellare le conseguenze della violazione". In proposito, la Corte di Cassazione ha affermato che "Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, comma 1, ..., deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata L. n. 107 del 2015" (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 22552/2016; nonché le sentenze da 22553 a 22557 in data 18.10.2016 e n. 3742/2020), salvo danni ulteriori e diversi che spetta al ricorrente allegare e provare. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va rigettato. La complessità delle questioni trattate integra il carattere di eccezionalità, di cui all'art.92 cpc per la compensazione delle spese tra le parti.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese di giudizio.
Torre Annunziata, data del deposito
Il giudice dott.ssa Cristina Giusti
3
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito del deposito di note scritte e conclusioni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 4658/2022 R.G. Lavoro
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. GUASTAFIERRO Parte_1 PASQUALE, unitamente al quale elettivamente domicilia,
RICORRENTE CONTRO
Controparte_1 [...]
, in persona del pro tempore, e rappresentato e Controparte_2 CP_3 CP_4 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria alla Via A. Diaz n. 11 RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 30/08/2022, il ricorrente, premesso di aver prestato servizio in virtù di una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso presso l' Controparte_5
ubicato in Torre Annunziata (NA), per il periodo dal 01.07.2001 al 31.08.2018 senza
[...] soluzione di continuità, svolgendo attività di fatto di assistente amministrativo, e di essere stato immesso in ruolo in data 01.09.2018 all'esito della procedura selettiva indetta ai sensi dell'art. 1 commi 619-621 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (cd. stabilizzazione dei co.co.co.), adiva questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere, previa declaratoria di illegittimità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato, l'accertamento della sussistenza, nel periodo dal 01.07.2001 al 31.08.2018, di un rapporto di lavoro subordinato a termine, e per l'effetto accertare e dichiarare il suo diritto a percepire i dovuti scatti di anzianità le differenze retributive, e condannare il , in persona del al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione CP_6 CP_7 dell'anzianità di servizio, nella misura di euro 29.774,29 o in quella ritenuta di giustizia, con vittoria di spese. CP_ Il si costituiva ed eccepiva in via preliminare la prescrizione quinquennale delle differenze retributive richieste, e chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza attesa l'assenza di prova della subordinazione e comunque l'avvenuta stabilizzazione, con vittoria di spese. All'odierna udienza cartolare, le parti depositavano note di trattazione scritta, rinnovando le loro richieste. La causa veniva decisa con la presente sentenza.
*** Il ricorrente è stato destinatario di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (cd. co.co.co.) ex d. lgs 81/2000, per lavori socialmente utili, dal 2001 al 2018 quando è intervenuta la stabilizzazione ed è stato assunto con contratto a tempo indeterminato. I lavori socialmente utili non sono rapporti di lavoro subordinato, in quanto “ai sensi del D. Lgs. n. 468 del 1997, art.
8- poi riprodotto dal D. Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, art.
4- l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione e l'ente previdenziale erogatore dell'assegno o di altro trattamento previdenziale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione (Cass. n. 2887 del 2008, n. 2605 del 2013, n. 22287 del 2014, n 6155/2018)” (Cass 5045/2020). Preliminarmente va precisato che le domande del ricorrente, ex art. 2126 cc, presuppongono l'accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo. Tale onere spetta al ricorrente secondo il principio di cui all'art. 2697 cc, e va verificato secondo i criteri dettati dal codice e dalla giurisprudenza. In mancanza di prova, il rapporto lavorativo va ritenuto di natura autonoma, con la conseguenza che non possono essere invocati il riconoscimento dell'anzianità di servizio e delle differenze retributive. Cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/05/2018, n.10951.Cfr anche Cass n. 6129/22:
1 “In tema di pubblico impiego privatizzato, qualora la pubblica amministrazione faccia ricorso a successivi contratti formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa e il lavoratore ne alleghi l'illegittimità anche sotto il profilo del carattere abusivo della reiterazione del termine, il giudice è tenuto ad accertare se di fatto si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a riconoscere al lavoratore, in assenza dei presupposti richiesti dalla legge per la reiterazione, il risarcimento del danno, alle condizioni e nei limiti necessari a conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea.” Cassazione civile sez. lav., 08/05/2018, n.10951
Il ricorrente non ha chiesto prova per testi;
pertanto, la valutazione va compiuta sulla base della documentazione agli atti. Il ricorrente ha allegato che:
- “svolgeva incarico di “collaborazione di supporto nell'ambito della predisposizione di atti amministrativi nell'ufficio didattico, nonché della gestione della documentazione cartacea e delle banche dati informatici”. Dalla semplice lettura dei contratti di lavoro in questione, emerge dunque, che non sussisteva alcun “progetto specifico” al quale era adibito il ricorrente, al quale era, invece, affidata una parte del complesso delle attività amministrative che normalmente si svolgevano nel plesso scolastico.
- Che nel periodo suddetto (luglio 2001/agosto 2018) osservava un orario di lavoro fisso. Il Sig. , infatti, lavorava Pt_1 dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle ore 14:00, per un totale di 36 ore settimanali.
- che il rapporto di lavoro de quo, sebbene formalmente di natura autonoma, in realtà era caratterizzato dal vincolo della subordinazione. Ed invero, il ricorrente per tutto il periodo su indicato, era sottoposto al potere direttivo e di controllo del Dirigente Scolastico dell'Istituto , al quale, ad esempio, doveva comunicare i periodi di malattia e CP_5 rivolgere le richieste di ferie e permessi (cfr. richieste ferie indirizzate e concesse dal Dirigente Scolastico – All. 4). Tanto denota il pieno e stabile inserimento del ricorrente nell'organizzazione dell'Istituto, lo svolgimento dell'attività lavorativa secondo modalità del tutto identiche a quelle del personale ATA con rapporto di lavoro subordinato, l'assoggettamento a poteri direttivi e di controllo, tali da travalicare i limiti imposti dalle esigenze di un mero coordinamento tra prestatore di lavoro e struttura nell'ambito della quale la prestazione deve essere resa.”
Si legge nei contratti di assunzione:
- che essi sono stati stipulati sulla base del D.M. n. 66 del , che ha stabilito di affidare in forma P.IVA_1 esternalizzata a decorrere dal 1° luglio 2001, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma I del D. Lgs. n. 81/2000, l'effettuazione di servizi, riconducibili in parte a funzione di assistente amministrativo o tecnico nelle istituzioni scolastiche statali, finora assicurati mediante il ricorso a L.S.U.;
- che in data 30/9/2002 risulta sottoscritta tra il e le Controparte_8 Parte_2
di categoria e della scuola l'intesa per la regolamentazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
[...] (nella quale si è ribadita la previsione di contratti di collaborazione coordinata e continuata per lo svolgimento delle attività amministrative all'interno delle sedi scolastiche, disciplinando vari aspetti, tra cui la retribuzione, l'autonomia e anche il diritto a godere di periodo di assenza per recupero psico-fisico);
- che il Collaboratore risulta già iscritto negli elenchi dei soggetti impegnati nelle attività socialmente utili, con mansioni riconducibili alle funzioni di cui al precedente punto a) (assistente amministrativo o tecnico nelle istituzioni scolastiche). Nei contratti è indicato che i rapporti non hanno vincolo di subordinazione, che i collaboratori sono autonomi nella gestione degli orari e che non fanno parte dell'organico dell'amministrazioni; le mansioni sono indicate come di
“attività amministrativa, finalizzata all'archiviazione, protocollo, redazione certificati, compilazione modulistica, tenuta registri, rapporti con l'utenza”. A fronte di un testo dei contratti espressamente volto ad instaurare un rapporto autonomo, ma non quello subordinato, supportato da una serie di previsioni normative e contrattuali in sede sindacale, per sostenere l'esistenza di subordinazione occorre una prova specifica.
Agli atti, oltre ai contratti cococo e al contratto a tempo indeterminato, vi sono le richieste di ferie per gli anni dal 2001 al 2017, le buste paga mensili come co.co.co per 30 giorni mensili e 36 ore/36, i cud, la diffida e i conteggi.
Ritiene il Tribunale che dalla documentazione agli atti non emerge la prova certa della subordinazione. Non vi è prova né del potere gerarchico, direttivo e disciplinare del datore di lavoro né degli indizi rilevati dalla giurisprudenza. Non vi è prova dell'obbligo di rispettare un orario di lavoro predeterminato e fisso come allegato in ricorso, né vi sono ordini di servizio in atti o altri documenti che provino il potere direttivo del datore di lavoro;
non vi sono documenti probanti l'onere di chiedere i permessi per malattia, né relativi al potere disciplinare;
le buste paga sono relative ad un rapporto di lavoro autonomo. In concreto, non vi è prova delle modalità di espletamento delle mansioni demandate al ricorrente né il suo pieno inserimento nell'organizzazione scolastica. La collocazione lavorativa del collaboratore entro l'attività degli istituti scolastici è ammessa dalle predette fonti senza alcun divieto ed è compatibile con una utilizzazione funzionale del collaboratore, ma non prova un inserimento stabile e organico nella P.A.
2 Unico elemento indiziante è l'esistenza delle richieste di ferie che però da solo non può costituire prova della subordinazione, atteso che ben può essere espressione del coordinamento tipico del lavoro autonomo. I contratti di co. co. co. reiterati sono astrattamente giustificati dalla normativa volta alla creazione di opportunità occupazionali a favore dei lavoratori socialmente utili. Si aggiunge che “la tesi, volta a sostenere una divergenza tra lo schema formale del rapporto di lavoro utilizzato dall'Amministrazione e il reale svolgimento della prestazione, è sicuramente fondata su una pretesa violazione delle norme in materia di utilizzazione del personale inserito nei progetti di utilità che, per espresso dato normativo, non possono essere considerati dipendenti dell'utilizzatore. (Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con la sentenza n. CP_ 981/2022, versata in atti dal . In definitiva, atteso che qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria il Giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (Cass. N. 21028/2006), la domanda va rigettata.
Per quanto riguarda l'illegittimità dei contratti, fermo quanto sopra rilevato, va evidenziato che la Corte Costituzionale ha affermato che la normativa sopravvenuta (in specie la legge n. 107/2015, mentre nel caso che oggi occupa viene in rilievo, come si è detto, la legge n. 205/2017 che ha previsto la stabilizzazione), “incide sull'illecito “cancellandolo” (par. 79 C.G.U.E. " ")". Per_1 Ebbene, atteso che la stessa C.G.U.E. aveva ritenuto sufficiente l'adozione di “una" delle misure riparatorie (la cui totale mancanza dava luogo invece all'incompatibilità della normativa interna con quella unionistica), la stabilizzazione dei precari è strumento di tacitazione delle relative pretese, in quanto considerata misura idonea "a cancellare le conseguenze della violazione". In proposito, la Corte di Cassazione ha affermato che "Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, comma 1, ..., deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata L. n. 107 del 2015" (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 22552/2016; nonché le sentenze da 22553 a 22557 in data 18.10.2016 e n. 3742/2020), salvo danni ulteriori e diversi che spetta al ricorrente allegare e provare. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va rigettato. La complessità delle questioni trattate integra il carattere di eccezionalità, di cui all'art.92 cpc per la compensazione delle spese tra le parti.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese di giudizio.
Torre Annunziata, data del deposito
Il giudice dott.ssa Cristina Giusti
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