CA
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 12/11/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 365/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere rel. ha pronunciato in data odierna, all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter
c.p.c. e 35 del D.lgs. n. 149/2022, la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 4/2022 del ruolo generale appelli lavoro e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., parte Parte_1 rappresentata e difesa come in atti dagli Avv.ti Lucia Fiorillo e Marco Forlenza, elettivamente domiciliata come da pec;
PARTE APPELLANTE
E
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
parti rappresentate e difese come in atti dall'Avv. Massimiliano Giordano ed
[...] elettivamente domiciliate in , alla Via A. Rotunno, n. 43; Pt_1
NONCHE' in persona del Controparte_4 legale rappresentante p.t., parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Stefano Salimbene, elettivamente domiciliata in , alla Via Nizza, n. 134; Pt_1
PARTI APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2276/2021 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data
23.12.2021.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 29.07.2016 , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 adivano il Tribunale di Salerno, in funzione di g.l., al fine di sentir dichiarare
[...]
l'illegittimità della deliberazione del Direttore Generale n. 1135 del 2 dicembre 2014 CP_5 nella parte in cui non riconosceva la corresponsione dell'indennità mensile per oneri tecnici ed economici correlati alla trasmissione in via telematica delle ricette mediche ai sanitari che vi provvedevano in misura inferiore all'80% ed altresì nella parte in cui, in detti casi, prevedeva una decurtazione del trattamento economico complessivo pari all'1,15%.
I ricorrenti, pertanto, chiedevano la restituzione delle somme trattenute nelle buste paga dei mesi di gennaio-febbraio-marzo 2015 a titolo di sanzione per il mancato invio delle ricette telematiche nella percentuale soprarichiamata nonché il pagamento dell'indennità de qua per i mesi in cui non era stata erogata, attesa in ogni caso la mancanza di prova dell'inadempienza degli stessi nel raggiungimento dell'obiettivo dell'80% nel periodo settembre 2013 – dicembre 2014 e l'evidente Pa malfunzionamento della piattaforma nel periodo indicato.
L , cui il ricorso veniva regolarmente notificato, si costituiva in giudizio chiedendo il CP_5 rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
Interveniva altresì lo l fine di sostenere le ragioni dei ricorrenti. CP_4
Con sentenza n. 2276/2021 il Tribunale di Salerno accoglieva il ricorso e, per l'effetto, dichiarata l'illegittimità della delibera del Direttore Generale n. 1135 del 2 dicembre 2014 in CP_5 parte qua, condannava l' a restituire quanto indebitamente trattenuto e a Parte_1 corrispondere le somme richieste dagli istanti con il ricorso introduttivo, oltre che al pagamento delle spese di lite.
Il giudicante, in particolare, riteneva che l'indennità fosse dovuta nella sua interezza anche in caso di mancato raggiungimento, da parte del medico, della sopracitata percentuale dell'80%, trovando applicazione, in tale specifica ipotesi, la sola sanzione della riduzione del trattamento economico;
secondo la prospettazione del primo giudice, infatti, diversamente argomentando si sarebbe finito per introdurre un doppio regime sanzionatorio, non previsto dalle fonti normative regolanti la materia.
Tanto chiarito, il Tribunale, sulla base delle risultanze della c.t.u. disposta in corso di causa, rilevava che nel caso di specie non poteva applicarsi neppure la sanzione della riduzione mensile del trattamento economico pari al 1,15%, tenuto conto del malfunzionamento, nel periodo indicato
(settembre 2013-dicembre 2014), della piattaforma TS utilizzata per l'invio delle ricette in via telematica, dell'inattendibilità e contraddittorietà dei dati forniti dal sistema informatico del distretto sanitario e, pertanto, della non rimproverabilità ai ricorrenti della mancata consapevolezza che l'invio dei dati non fosse corretto, atteso che gli istanti non erano stati messi in condizione di poter adeguatamente verificare l'esattezza dell'invio dei dati richiesti al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni.
Con ricorso depositato in data 07.01.2022 la parte soccombente proponeva appello avverso la sopracitata sentenza, dolendosi dell'esito del giudizio e concludendo per la integrale riforma della stessa, con vittoria di spese del doppio grado.
L'appellante, in particolare, contestava la valutazione del compendio probatorio effettuata dal primo giudice ed eccepiva, altresì, l'errata interpretazione dei presupposti normativi, contrattuali (ACN), endoprocedimentali e del DCA della Regione Campania con riferimento alla deliberazione n.
1135/2014.
Instauratosi nuovamente il contraddittorio, si costituivano nel presente grado di giudizio gli appellati, resistendo sulla base di articolate argomentazioni all'avverso gravame e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
Con memoria depositata in data 10.02.2023 provvedeva a costituirsi altresì lo il quale CP_4 chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 22.09.2025, all'esito della discussione ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e 35 del
D.Lgs. n. 149/2022, previo deposito di note difensive di trattazione scritta ad opera delle parti, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
L'appello è solo parzialmente fondato in ragione di quanto si dirà.
L'art. 59 ter dell'ACN così recita: “
1. Dal momento dell'avvio a regime da parte della Regione o
Provincia Autonoma di appartenenza, del progetto Tessera Sanitaria – collegamento in rete dei medici – ricetta elettronica, formalizzato dalla normativa nazionale e dagli accordi tra lo Stato e la singola regione, il medico prescrittore in rapporto di convenzione con il SSN è tenuto al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al DPCM 26 marzo 2008 così come definito ai sensi dell'art. 13 bis, comma 5.
2. In caso di inadempienza il medico di cui al precedente comma è soggetto alla riduzione del trattamento economico complessivo in misura pari al 1,15% su base annua.”
L'art. 7 comma 9 dell'AIR (Accordo integrativo regionale) al punto 9 così afferma: “Per tutti quanti gli oneri tecnici ed economici derivanti dall'applicazione del presente articolo nonché quelli previsti dall'art. 13 bis, comma 5 ed ai processi di dematerializzazione di cui al DM 2 novembre Parte_ 2011 secondo le modalità concordate tra Ministero dell'economia e Regione, al viene riconosciuta una indennità pari a 73,72 euro al mese”. Successivamente, con il DM 21 febbraio 2011 pubblicato il 5.03.2011 è stato decretato che: “1. Con riferimento all'attuazione in ambito regionale delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, concernenti la trasmissione telematica dei dati delle ricette a carico del S.S.N. da parte dei medici prescrittori, è definito il seguente programma di avvio a regime: a) regione Valle d'Aosta, dal 1° aprile 2011; b) regione Emilia-Romagna, dal 1° maggio
2011; c) regioni Abruzzo, Campania, Molise e Piemonte e la provincia autonoma di Bolzano, dal
1° luglio 2011; d) regioni Calabria e Liguria, dal 1° settembre 2011; e) regione Basilicata, dal 1° ottobre 2011. 2. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dagli accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionati con il siglati il 27 maggio 2009, richiamati nelle premesse, i CP_6 quali prevedono, tra l'altro, che, dal momento dell'avvio a regime del sistema tessera sanitaria- collegamento in rete dei medici-ricetta elettronica, il medico in rapporto di convenzione con il
è tenuto al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al citato decreto del Presidente del CP_6
Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, in fase di prima applicazione, nelle regioni di cui al comma
1, tale inadempienza si intende verificata nel caso in cui le ricette prescritte e trasmesse telematicamente a partire dalle date di cui al comma 1, siano, su base mensile, inferiori all'80% del totale delle ricette compilate dal medesimo medico, per le quali risultano al Sistema tessera sanitaria erogate le relative prestazioni di farmaceutica e specialistica ambulatoriale.”
Dal combinato disposto sopra citato si evince chiaramente che la sanzione della decurtazione dell'1,15% si applica ai sanitari che, su base mensile, trasmettono le ricette in via telematica in misura inferiore all'80% e che tuttavia il mancato raggiungimento di tale soglia non incide sull'erogazione dell'indennità, dovuta in ogni caso per l'impiego delle nuove modalità di trasmissione e tanto al fine di consentire ai suddetti sanitari l'approntamento dei mezzi tecnici finalizzati alle metodologie da ultimo adottate.
Come già correttamente rilevato dal primo giudice, dunque, deve considerarsi illegittima la delibera del Direttore Generale n. 1135 del 2 dicembre 2014 dell' , la quale, nel prevedere che CP_5
“da settembre 2013 deve essere corrisposta la citata indennità, se la percentuale di invio mensile non è inferiore all'80% del totale delle ricette prescritte dal medico, in alternativa deve essere applicata la riduzione mensile del trattamento economico pari a 1,15% su base annuale” introduce di fatto una duplicazione del trattamento sanzionatorio non prevista dalla disposizione in esame.
Per quanto appena esposto l'indennità di cui all'art. 7 comma 9 dell' deve quindi essere Pt_4 corrisposta agli originari ricorrenti per i mesi in cui non è stata erogata nella misura indicata nel ricorso introduttivo e non contestata dall'azienda sanitaria. Tanto chiarito, risultano invece meritevoli di accoglimento le ulteriori censure sollevate dall'appellante anche con riferimento alla c.t.u. disposta ed espletata nel corso del giudizio di primo grado.
Invero, risulta pacifico e incontestato tra le parti che i dottori e non CP_1 CP_2 CP_3 abbiano raggiunto il sopramenzionato target dell'80% nel periodo che qui ci occupa. Del pari non Cont specificamente contestata è la circostanza dedotta dalla secondo cui solo 3 sanitari su un totale di più di 990 non avrebbero raggiunto l'obiettivo di cui sopra.
Con il ricorso introduttivo di primo grado gli originari istanti hanno dedotto la loro impossibilità di Cont dare prova delle mancanze poste in essere dalla nella predisposizione dei mezzi tecnici finalizzati all'attuazione degli invii telematici in questione, sottolineando “la contraddittorietà dei dati forniti dal sistema informatico del distretto sanitario” (cfr. pag. 12 e 13 del ricorso di primo grado); i ricorrenti hanno dunque invocato, pertanto, l'applicazione dell'art. 59 ter dell'ACN che al comma 5 così prevede: “la riduzione non è applicata in casi in cui l'inadempienza dipenda da cause tecniche non legate alla responsabilità del medico e valutate tramite le verifiche disposte dal
Sistema Tessera Sanitaria”.
A tal riguardo, hanno prodotto una consulenza tecnica di parte, la quale, nelle conclusioni, ipotizza Cont che i dati forniti dall' non siano stati estratti dal sistema ST a causa di una discrepanza dei Cont numeri totali su base mensile (“i dati forniti dall' sembrano non provenire dal sistema ST a causa delle differenza su base mensile, pertanto, in mancanza dei protocolli SAC, la fonte di provenienza non può essere ritenuta attendibile”).
Preso atto della genericità di tale prospettazione, giova ricordare al riguardo che i ricorrenti sono tenuti ad effettuare una valida allegazione dei fatti controversi, non potendo gli stessi sottrarsi a siffatto onere come anche all'ulteriore onere probatorio di cui sono gravati ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. e che di regola non può essere invertito in danno dell' . Parte_1
L'onere di allegazione può dirsi correttamente adempiuto solo nel momento in cui la parte ricorrente abbia compiutamente e dettagliatamente esposto le ragioni per le quali la decurtazione operata sul trattamento economico sia illegittima, e ciò sia individuando le norme violate sia selezionando quei fatti concreti che si pongono in violazione di quelle specifiche disposizioni. In caso contrario, la consulenza tecnica è da intendersi meramente esplorativa e quindi inammissibile, per omessa corretta allegazione del fatto.
Si parla invero di c.t.u. esplorativa allorquando essa non è finalizzata a fornire al giudice uno strumento di valutazione dei fatti ma a determinare l'ingresso nel processo di nuovi e/o ulteriori fatti che le parti avrebbero dovuto invece dedurre e provare. La c.t.u. esplorativa è perciò vietata in quanto finalizzata ad aggirare l'onere della prova. E' stato di recente ribadito (Cass. Civ., sez. III, ordinanza 18 settembre 2020, n. 1963) che la c.t.u. non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio e che la nomina del consulente, pertanto, deve essere disposta non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 06/12/2019, n. 31886).
Con riferimento, dunque, al caso di specie risulta esplorativa una consulenza tecnica che non sia preceduta da una compiuta allegazione del fatto, non essendo a tal fine sufficiente una generica lamentela riguardo l'inattendibilità dei dati e non potendo in ogni caso le parti rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente.
Tanto chiarito, non avendo gli originari istanti adempiuto all'onere assertivo e probatorio gravante sugli stessi e risultando comunque non contestato per il periodo in questione il mancato raggiungimento della percentuale degli invii telematici per il periodo considerato in ricorso, deve ritenersi corretta l'applicazione agli stessi della sanzione prevista dall'art. 59 ter dell'ACN.
Si evidenzia, a fortiori, che lo stesso consulente tecnico nominato nel precedente grado, nel rispondere al quesito posto dal giudice, aveva inizialmente affermato che “sulla base delle osservazioni e delle motivazioni argomentate nella presente relazione tecnica, i dati allegati alle buste paga risultano conformi con i dati recuperati tramite specifiche operazioni di estrazione dal database del SW “Sistema TS” di ”, specificando in ogni caso che: “Il CTU, in Parte_5 riferimento alle osservazioni finali esposte a pagina 9 del suo documento dal CTP Ing. , Per_1 fa notare che nel quesito suddetto postogli in sede di nomina di CTU, non era incluso un parere riguardo le possibili e probabili difficoltà incontrate nel 2013-2014 da parte dei medici nell'usare il software, nel trasmettere o nel verificare nei tempi dovuti la correttezza o la sufficienza numerica dei loro dati”; difficoltà, le suddette, neanche specificamente dedotte dagli istanti nel ricorso introduttivo e tantomeno adeguatamente provate dagli stessi, il tutto tenendosi in ogni caso presente il principio di cui all'art. 1218 c.c. in base al quale il debitore deve provare che l'inadempimento. E, quanto a quest'ultimo profilo, va in ogni caso valorizzata in senso sfavorevole agli originari Cont ricorrenti la già richiamata circostanza, dedotta dalla e non specificamente contestata dagli istanti, secondo cui solo 3 sanitari non hanno rispettato la procedura mentre per altri 990 non è stato rilevato alcun vizio della suddetta procedura.
Per tutto quanto esposto deve dunque riformarsi, nei limiti di cui sopra, la sentenza impugnata.
Per quel che attiene, infine, la regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che in virtù della parziale e reciproca soccombenza, le stesse possano essere integralmente compensate tra le parti. Atteso il contenuto della presente decisione, va dichiarata la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 7.1.2022 da Parte_6
in persona del legale rappresentante p.t. nei confronti di
[...] Controparte_1 [...]
, nonché in Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4 persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 2276/2021 del Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello della ed in parziale riforma della sentenza CP_5 impugnata, che per il resto conferma, a) accerta e dichiara l'illegittimità della deliberazione del
Direttore Generale n. 1135 del 2 dicembre 2014, ad oggetto “DPCM del 26.03.2008” CP_5 nella parte in cui non prevede il riconoscimento dell'indennità mensile di cui all'art. 7 comma 9 dell' nell'ipotesi in cui il medico provveda all'invio delle ricette telematiche in misura Pt_4 inferiore all'80%; b) accerta e dichiara l'illegittimità del conseguente provvedimento applicativo in parte qua agli originari ricorrenti della suddetta delibera;
c) per l'effetto, condanna l' , CP_5 in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento della indennità di cui all'art. 7 comma 9 dell' in favore degli originari ricorrenti, per i mesi in cui non è stata erogata, nella Pt_4 seguente misura: per il Dr. di € 73,72, per la Dr.ssa di € Controparte_1 Controparte_2
663,48, per il Dr. di € 516,04; Controparte_3 compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
dichiara la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 22.9.2025
Il CONS. EST.(Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE (Dott. Maura Stassano)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere rel. ha pronunciato in data odierna, all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter
c.p.c. e 35 del D.lgs. n. 149/2022, la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 4/2022 del ruolo generale appelli lavoro e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., parte Parte_1 rappresentata e difesa come in atti dagli Avv.ti Lucia Fiorillo e Marco Forlenza, elettivamente domiciliata come da pec;
PARTE APPELLANTE
E
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
parti rappresentate e difese come in atti dall'Avv. Massimiliano Giordano ed
[...] elettivamente domiciliate in , alla Via A. Rotunno, n. 43; Pt_1
NONCHE' in persona del Controparte_4 legale rappresentante p.t., parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Stefano Salimbene, elettivamente domiciliata in , alla Via Nizza, n. 134; Pt_1
PARTI APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2276/2021 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data
23.12.2021.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 29.07.2016 , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 adivano il Tribunale di Salerno, in funzione di g.l., al fine di sentir dichiarare
[...]
l'illegittimità della deliberazione del Direttore Generale n. 1135 del 2 dicembre 2014 CP_5 nella parte in cui non riconosceva la corresponsione dell'indennità mensile per oneri tecnici ed economici correlati alla trasmissione in via telematica delle ricette mediche ai sanitari che vi provvedevano in misura inferiore all'80% ed altresì nella parte in cui, in detti casi, prevedeva una decurtazione del trattamento economico complessivo pari all'1,15%.
I ricorrenti, pertanto, chiedevano la restituzione delle somme trattenute nelle buste paga dei mesi di gennaio-febbraio-marzo 2015 a titolo di sanzione per il mancato invio delle ricette telematiche nella percentuale soprarichiamata nonché il pagamento dell'indennità de qua per i mesi in cui non era stata erogata, attesa in ogni caso la mancanza di prova dell'inadempienza degli stessi nel raggiungimento dell'obiettivo dell'80% nel periodo settembre 2013 – dicembre 2014 e l'evidente Pa malfunzionamento della piattaforma nel periodo indicato.
L , cui il ricorso veniva regolarmente notificato, si costituiva in giudizio chiedendo il CP_5 rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
Interveniva altresì lo l fine di sostenere le ragioni dei ricorrenti. CP_4
Con sentenza n. 2276/2021 il Tribunale di Salerno accoglieva il ricorso e, per l'effetto, dichiarata l'illegittimità della delibera del Direttore Generale n. 1135 del 2 dicembre 2014 in CP_5 parte qua, condannava l' a restituire quanto indebitamente trattenuto e a Parte_1 corrispondere le somme richieste dagli istanti con il ricorso introduttivo, oltre che al pagamento delle spese di lite.
Il giudicante, in particolare, riteneva che l'indennità fosse dovuta nella sua interezza anche in caso di mancato raggiungimento, da parte del medico, della sopracitata percentuale dell'80%, trovando applicazione, in tale specifica ipotesi, la sola sanzione della riduzione del trattamento economico;
secondo la prospettazione del primo giudice, infatti, diversamente argomentando si sarebbe finito per introdurre un doppio regime sanzionatorio, non previsto dalle fonti normative regolanti la materia.
Tanto chiarito, il Tribunale, sulla base delle risultanze della c.t.u. disposta in corso di causa, rilevava che nel caso di specie non poteva applicarsi neppure la sanzione della riduzione mensile del trattamento economico pari al 1,15%, tenuto conto del malfunzionamento, nel periodo indicato
(settembre 2013-dicembre 2014), della piattaforma TS utilizzata per l'invio delle ricette in via telematica, dell'inattendibilità e contraddittorietà dei dati forniti dal sistema informatico del distretto sanitario e, pertanto, della non rimproverabilità ai ricorrenti della mancata consapevolezza che l'invio dei dati non fosse corretto, atteso che gli istanti non erano stati messi in condizione di poter adeguatamente verificare l'esattezza dell'invio dei dati richiesti al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni.
Con ricorso depositato in data 07.01.2022 la parte soccombente proponeva appello avverso la sopracitata sentenza, dolendosi dell'esito del giudizio e concludendo per la integrale riforma della stessa, con vittoria di spese del doppio grado.
L'appellante, in particolare, contestava la valutazione del compendio probatorio effettuata dal primo giudice ed eccepiva, altresì, l'errata interpretazione dei presupposti normativi, contrattuali (ACN), endoprocedimentali e del DCA della Regione Campania con riferimento alla deliberazione n.
1135/2014.
Instauratosi nuovamente il contraddittorio, si costituivano nel presente grado di giudizio gli appellati, resistendo sulla base di articolate argomentazioni all'avverso gravame e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
Con memoria depositata in data 10.02.2023 provvedeva a costituirsi altresì lo il quale CP_4 chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 22.09.2025, all'esito della discussione ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e 35 del
D.Lgs. n. 149/2022, previo deposito di note difensive di trattazione scritta ad opera delle parti, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
L'appello è solo parzialmente fondato in ragione di quanto si dirà.
L'art. 59 ter dell'ACN così recita: “
1. Dal momento dell'avvio a regime da parte della Regione o
Provincia Autonoma di appartenenza, del progetto Tessera Sanitaria – collegamento in rete dei medici – ricetta elettronica, formalizzato dalla normativa nazionale e dagli accordi tra lo Stato e la singola regione, il medico prescrittore in rapporto di convenzione con il SSN è tenuto al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al DPCM 26 marzo 2008 così come definito ai sensi dell'art. 13 bis, comma 5.
2. In caso di inadempienza il medico di cui al precedente comma è soggetto alla riduzione del trattamento economico complessivo in misura pari al 1,15% su base annua.”
L'art. 7 comma 9 dell'AIR (Accordo integrativo regionale) al punto 9 così afferma: “Per tutti quanti gli oneri tecnici ed economici derivanti dall'applicazione del presente articolo nonché quelli previsti dall'art. 13 bis, comma 5 ed ai processi di dematerializzazione di cui al DM 2 novembre Parte_ 2011 secondo le modalità concordate tra Ministero dell'economia e Regione, al viene riconosciuta una indennità pari a 73,72 euro al mese”. Successivamente, con il DM 21 febbraio 2011 pubblicato il 5.03.2011 è stato decretato che: “1. Con riferimento all'attuazione in ambito regionale delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, concernenti la trasmissione telematica dei dati delle ricette a carico del S.S.N. da parte dei medici prescrittori, è definito il seguente programma di avvio a regime: a) regione Valle d'Aosta, dal 1° aprile 2011; b) regione Emilia-Romagna, dal 1° maggio
2011; c) regioni Abruzzo, Campania, Molise e Piemonte e la provincia autonoma di Bolzano, dal
1° luglio 2011; d) regioni Calabria e Liguria, dal 1° settembre 2011; e) regione Basilicata, dal 1° ottobre 2011. 2. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dagli accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionati con il siglati il 27 maggio 2009, richiamati nelle premesse, i CP_6 quali prevedono, tra l'altro, che, dal momento dell'avvio a regime del sistema tessera sanitaria- collegamento in rete dei medici-ricetta elettronica, il medico in rapporto di convenzione con il
è tenuto al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al citato decreto del Presidente del CP_6
Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, in fase di prima applicazione, nelle regioni di cui al comma
1, tale inadempienza si intende verificata nel caso in cui le ricette prescritte e trasmesse telematicamente a partire dalle date di cui al comma 1, siano, su base mensile, inferiori all'80% del totale delle ricette compilate dal medesimo medico, per le quali risultano al Sistema tessera sanitaria erogate le relative prestazioni di farmaceutica e specialistica ambulatoriale.”
Dal combinato disposto sopra citato si evince chiaramente che la sanzione della decurtazione dell'1,15% si applica ai sanitari che, su base mensile, trasmettono le ricette in via telematica in misura inferiore all'80% e che tuttavia il mancato raggiungimento di tale soglia non incide sull'erogazione dell'indennità, dovuta in ogni caso per l'impiego delle nuove modalità di trasmissione e tanto al fine di consentire ai suddetti sanitari l'approntamento dei mezzi tecnici finalizzati alle metodologie da ultimo adottate.
Come già correttamente rilevato dal primo giudice, dunque, deve considerarsi illegittima la delibera del Direttore Generale n. 1135 del 2 dicembre 2014 dell' , la quale, nel prevedere che CP_5
“da settembre 2013 deve essere corrisposta la citata indennità, se la percentuale di invio mensile non è inferiore all'80% del totale delle ricette prescritte dal medico, in alternativa deve essere applicata la riduzione mensile del trattamento economico pari a 1,15% su base annuale” introduce di fatto una duplicazione del trattamento sanzionatorio non prevista dalla disposizione in esame.
Per quanto appena esposto l'indennità di cui all'art. 7 comma 9 dell' deve quindi essere Pt_4 corrisposta agli originari ricorrenti per i mesi in cui non è stata erogata nella misura indicata nel ricorso introduttivo e non contestata dall'azienda sanitaria. Tanto chiarito, risultano invece meritevoli di accoglimento le ulteriori censure sollevate dall'appellante anche con riferimento alla c.t.u. disposta ed espletata nel corso del giudizio di primo grado.
Invero, risulta pacifico e incontestato tra le parti che i dottori e non CP_1 CP_2 CP_3 abbiano raggiunto il sopramenzionato target dell'80% nel periodo che qui ci occupa. Del pari non Cont specificamente contestata è la circostanza dedotta dalla secondo cui solo 3 sanitari su un totale di più di 990 non avrebbero raggiunto l'obiettivo di cui sopra.
Con il ricorso introduttivo di primo grado gli originari istanti hanno dedotto la loro impossibilità di Cont dare prova delle mancanze poste in essere dalla nella predisposizione dei mezzi tecnici finalizzati all'attuazione degli invii telematici in questione, sottolineando “la contraddittorietà dei dati forniti dal sistema informatico del distretto sanitario” (cfr. pag. 12 e 13 del ricorso di primo grado); i ricorrenti hanno dunque invocato, pertanto, l'applicazione dell'art. 59 ter dell'ACN che al comma 5 così prevede: “la riduzione non è applicata in casi in cui l'inadempienza dipenda da cause tecniche non legate alla responsabilità del medico e valutate tramite le verifiche disposte dal
Sistema Tessera Sanitaria”.
A tal riguardo, hanno prodotto una consulenza tecnica di parte, la quale, nelle conclusioni, ipotizza Cont che i dati forniti dall' non siano stati estratti dal sistema ST a causa di una discrepanza dei Cont numeri totali su base mensile (“i dati forniti dall' sembrano non provenire dal sistema ST a causa delle differenza su base mensile, pertanto, in mancanza dei protocolli SAC, la fonte di provenienza non può essere ritenuta attendibile”).
Preso atto della genericità di tale prospettazione, giova ricordare al riguardo che i ricorrenti sono tenuti ad effettuare una valida allegazione dei fatti controversi, non potendo gli stessi sottrarsi a siffatto onere come anche all'ulteriore onere probatorio di cui sono gravati ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. e che di regola non può essere invertito in danno dell' . Parte_1
L'onere di allegazione può dirsi correttamente adempiuto solo nel momento in cui la parte ricorrente abbia compiutamente e dettagliatamente esposto le ragioni per le quali la decurtazione operata sul trattamento economico sia illegittima, e ciò sia individuando le norme violate sia selezionando quei fatti concreti che si pongono in violazione di quelle specifiche disposizioni. In caso contrario, la consulenza tecnica è da intendersi meramente esplorativa e quindi inammissibile, per omessa corretta allegazione del fatto.
Si parla invero di c.t.u. esplorativa allorquando essa non è finalizzata a fornire al giudice uno strumento di valutazione dei fatti ma a determinare l'ingresso nel processo di nuovi e/o ulteriori fatti che le parti avrebbero dovuto invece dedurre e provare. La c.t.u. esplorativa è perciò vietata in quanto finalizzata ad aggirare l'onere della prova. E' stato di recente ribadito (Cass. Civ., sez. III, ordinanza 18 settembre 2020, n. 1963) che la c.t.u. non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio e che la nomina del consulente, pertanto, deve essere disposta non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 06/12/2019, n. 31886).
Con riferimento, dunque, al caso di specie risulta esplorativa una consulenza tecnica che non sia preceduta da una compiuta allegazione del fatto, non essendo a tal fine sufficiente una generica lamentela riguardo l'inattendibilità dei dati e non potendo in ogni caso le parti rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente.
Tanto chiarito, non avendo gli originari istanti adempiuto all'onere assertivo e probatorio gravante sugli stessi e risultando comunque non contestato per il periodo in questione il mancato raggiungimento della percentuale degli invii telematici per il periodo considerato in ricorso, deve ritenersi corretta l'applicazione agli stessi della sanzione prevista dall'art. 59 ter dell'ACN.
Si evidenzia, a fortiori, che lo stesso consulente tecnico nominato nel precedente grado, nel rispondere al quesito posto dal giudice, aveva inizialmente affermato che “sulla base delle osservazioni e delle motivazioni argomentate nella presente relazione tecnica, i dati allegati alle buste paga risultano conformi con i dati recuperati tramite specifiche operazioni di estrazione dal database del SW “Sistema TS” di ”, specificando in ogni caso che: “Il CTU, in Parte_5 riferimento alle osservazioni finali esposte a pagina 9 del suo documento dal CTP Ing. , Per_1 fa notare che nel quesito suddetto postogli in sede di nomina di CTU, non era incluso un parere riguardo le possibili e probabili difficoltà incontrate nel 2013-2014 da parte dei medici nell'usare il software, nel trasmettere o nel verificare nei tempi dovuti la correttezza o la sufficienza numerica dei loro dati”; difficoltà, le suddette, neanche specificamente dedotte dagli istanti nel ricorso introduttivo e tantomeno adeguatamente provate dagli stessi, il tutto tenendosi in ogni caso presente il principio di cui all'art. 1218 c.c. in base al quale il debitore deve provare che l'inadempimento. E, quanto a quest'ultimo profilo, va in ogni caso valorizzata in senso sfavorevole agli originari Cont ricorrenti la già richiamata circostanza, dedotta dalla e non specificamente contestata dagli istanti, secondo cui solo 3 sanitari non hanno rispettato la procedura mentre per altri 990 non è stato rilevato alcun vizio della suddetta procedura.
Per tutto quanto esposto deve dunque riformarsi, nei limiti di cui sopra, la sentenza impugnata.
Per quel che attiene, infine, la regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che in virtù della parziale e reciproca soccombenza, le stesse possano essere integralmente compensate tra le parti. Atteso il contenuto della presente decisione, va dichiarata la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 7.1.2022 da Parte_6
in persona del legale rappresentante p.t. nei confronti di
[...] Controparte_1 [...]
, nonché in Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4 persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 2276/2021 del Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello della ed in parziale riforma della sentenza CP_5 impugnata, che per il resto conferma, a) accerta e dichiara l'illegittimità della deliberazione del
Direttore Generale n. 1135 del 2 dicembre 2014, ad oggetto “DPCM del 26.03.2008” CP_5 nella parte in cui non prevede il riconoscimento dell'indennità mensile di cui all'art. 7 comma 9 dell' nell'ipotesi in cui il medico provveda all'invio delle ricette telematiche in misura Pt_4 inferiore all'80%; b) accerta e dichiara l'illegittimità del conseguente provvedimento applicativo in parte qua agli originari ricorrenti della suddetta delibera;
c) per l'effetto, condanna l' , CP_5 in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento della indennità di cui all'art. 7 comma 9 dell' in favore degli originari ricorrenti, per i mesi in cui non è stata erogata, nella Pt_4 seguente misura: per il Dr. di € 73,72, per la Dr.ssa di € Controparte_1 Controparte_2
663,48, per il Dr. di € 516,04; Controparte_3 compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
dichiara la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 22.9.2025
Il CONS. EST.(Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE (Dott. Maura Stassano)