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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/04/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 706/2025
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 05/02/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 706/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. CERLIANI MARTA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
15/06/1989, con il patrocinio dell'avv. BRUNI MARINA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE che l'On.le Tribunale adito in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti voglia fissare la trattazione sostitutiva ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza con il deposito di note scritte e, verificate le condizioni di legge:
I) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato nel Comune di Longone al Segrino (CO), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Longone al Segrino al n. 1, anno 2016, parte II, serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Longone al Segrino di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza. II) confermare l'affidamento di il suo mantenimento e la regolamentazione dei rapporti Per_1 anche patrimoniali tra i coniugi e il figlio, secondo le condizioni ivi previste e di seguito pedissequamente riportate:
- i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
- il figlio minore resterà affidato, con modalità condivise, ad entrambi i Per_1 genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione della mamma e con tempi di permanenza anche presso il padre, come di seguito specificato e con diritto da parte di entrambi i genitori di prendere parte a tutte le decisioni rilevanti relative a cura, istruzione ed ogni aspetto della vita del minore.
- In ordine ai tempi di permanenza Il Sig. terrà con sé il minore con le seguenti modalità: Pt_1
- a week-end alternati, dal sabato dalle ore 10:00 sino al lunedì mattina con riaccompagno a scuola;
- un giorno infrasettimanale, il mercoledì, dalla uscita da scuola con accompagnamento a scuola il giorno successivo con l'impegno di mantenere tale giorno fisso ove possibile, salvo eccezioni dovute ai turni della mamma o impegni lavorativi del padre;
- il tutto, fatti salvi diversi e migliori accordi.
- Durante le vacanze scolastiche della S. Pasqua: il periodo di vacanza verrà diviso a metà così che trascorrerà, ad anni alterni la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Per_1
Sicché, a partire dall'anno 2025, trascorrerà dalla fine della scuola a Pasqua con il papà e Per_1 dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa scolastica con la mamma e così via negli anni addivenire.
- Durante le vacanze scolastiche del S. Natale: verranno suddivise in due periodi uguali alternati ogni anno fra i genitori, dalla fine della scuola sino al 30/12 e dal 30/12 sera al rientro a scuola, precisando che il giorno di Santo Stefano verrà trascorso dal minore col genitore che non lo tiene per il primo periodo (Natale);
- Festa della Mamma e del Papà con i rispettivi genitori;
- compleanno di insieme se possibile o, diversamente, ad anni alterni;
Per_1
- Le festività civili del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre verranno trascorse da alternativamente con ciascun genitore e ad anni alterni. Sicché, a partire dal Per_1
2025 trascorrerà con la mamma il periodo di festività del 25 aprile (ed eventualmente il Per_1 ponte) e dell'8 dicembre (ed eventualmente il ponte), mentre trascorrerà con il papà la festività del 1° maggio (ed il relativo ponte), del 2 giugno (ed eventualmente il ponte) e del 1° novembre (ed eventualmente il ponte), e così via negli anni addivenire. Analogamente avverrà per le varie festività civili e/o ponti scolastici, da intendersi sempre in via alternata con ciascun genitore.
- Durante le vacanze estive: trascorrerà le vacanze scolastiche estive con ciascun genitore Per_1 per quindici giorni, anche consecutive. Il periodo andrà comunicato entro il 31 maggio di ogni anno e i genitori si obbligano a comunicare il luogo di villeggiatura e a consentire videochiamate con l'altro genitore durante il periodo di vacanza. ln riferimento a tutte le condizioni di visita su esposte, sono sempre fatti salvi diversi accordi tra i coniugi, tenuto conto delle reciproche esigenze lavorative e personali. I genitori collaboreranno altresì tra loro per eventuali recuperi di giornate con perse a causa di impegni di lavoro. Per_1
III In ordine agli aspetti economici
- Il sig. verserà a titolo di mantenimento del figlio la somma mensile di € 350,00 (oltre Pt_1 ad adeguamento annuale ISTAT) entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario con decorrenza dal mese di febbraio 2025. I coniugi sosterranno altresì le spese straordinarie relative al figlio, in misura del 50%, come da Protocollo d'intesa del Tribunale di Monza del
07.05.2018. Eventuali spese anticipate per intero da un genitore saranno dall'altro rimborsate, entro 15 giorni, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa;
- L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra ; CP_1
- Il sig. orrisponderà la somma di € 345,00 dovuta a titolo di rivalutazioni Istat arretrate Pt_1 in cinque rate mensili di € 69,00 ciascuna, unitamente all'assegno di mantenimento di marzo del 2025 e così nei mesi addivenire. - le parti dichiarano di aver integralmente tacitato ad oggi ogni reciproco rapporto debitorio pregresso fatta eccezione per quanto stabilito al punto precedente,
e di non avere, ad oggi, null'altro reciprocamente a pretendere per i fatti pregressi. Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale tramite accordo di negoziazione assistita ratificata dalla Procura della Repubblica di Monza in data 26.11.2021.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (28.11.2018) e, per le restanti Per_1 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, con ricorso depositato in data 05/02/2025, così provvede: Controparte_1
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
a Longone al Segrino (CO) in data 24/06/2016 (atto n.1, Parte II, Controparte_1
Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Longone al Segrino (CO)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Longone al Segrino (CO) affinchè sia annotata ai sensi degli artt.
5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 marzo 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 05/02/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 706/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. CERLIANI MARTA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
15/06/1989, con il patrocinio dell'avv. BRUNI MARINA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE che l'On.le Tribunale adito in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti voglia fissare la trattazione sostitutiva ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza con il deposito di note scritte e, verificate le condizioni di legge:
I) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato nel Comune di Longone al Segrino (CO), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Longone al Segrino al n. 1, anno 2016, parte II, serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Longone al Segrino di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza. II) confermare l'affidamento di il suo mantenimento e la regolamentazione dei rapporti Per_1 anche patrimoniali tra i coniugi e il figlio, secondo le condizioni ivi previste e di seguito pedissequamente riportate:
- i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
- il figlio minore resterà affidato, con modalità condivise, ad entrambi i Per_1 genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione della mamma e con tempi di permanenza anche presso il padre, come di seguito specificato e con diritto da parte di entrambi i genitori di prendere parte a tutte le decisioni rilevanti relative a cura, istruzione ed ogni aspetto della vita del minore.
- In ordine ai tempi di permanenza Il Sig. terrà con sé il minore con le seguenti modalità: Pt_1
- a week-end alternati, dal sabato dalle ore 10:00 sino al lunedì mattina con riaccompagno a scuola;
- un giorno infrasettimanale, il mercoledì, dalla uscita da scuola con accompagnamento a scuola il giorno successivo con l'impegno di mantenere tale giorno fisso ove possibile, salvo eccezioni dovute ai turni della mamma o impegni lavorativi del padre;
- il tutto, fatti salvi diversi e migliori accordi.
- Durante le vacanze scolastiche della S. Pasqua: il periodo di vacanza verrà diviso a metà così che trascorrerà, ad anni alterni la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Per_1
Sicché, a partire dall'anno 2025, trascorrerà dalla fine della scuola a Pasqua con il papà e Per_1 dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa scolastica con la mamma e così via negli anni addivenire.
- Durante le vacanze scolastiche del S. Natale: verranno suddivise in due periodi uguali alternati ogni anno fra i genitori, dalla fine della scuola sino al 30/12 e dal 30/12 sera al rientro a scuola, precisando che il giorno di Santo Stefano verrà trascorso dal minore col genitore che non lo tiene per il primo periodo (Natale);
- Festa della Mamma e del Papà con i rispettivi genitori;
- compleanno di insieme se possibile o, diversamente, ad anni alterni;
Per_1
- Le festività civili del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre verranno trascorse da alternativamente con ciascun genitore e ad anni alterni. Sicché, a partire dal Per_1
2025 trascorrerà con la mamma il periodo di festività del 25 aprile (ed eventualmente il Per_1 ponte) e dell'8 dicembre (ed eventualmente il ponte), mentre trascorrerà con il papà la festività del 1° maggio (ed il relativo ponte), del 2 giugno (ed eventualmente il ponte) e del 1° novembre (ed eventualmente il ponte), e così via negli anni addivenire. Analogamente avverrà per le varie festività civili e/o ponti scolastici, da intendersi sempre in via alternata con ciascun genitore.
- Durante le vacanze estive: trascorrerà le vacanze scolastiche estive con ciascun genitore Per_1 per quindici giorni, anche consecutive. Il periodo andrà comunicato entro il 31 maggio di ogni anno e i genitori si obbligano a comunicare il luogo di villeggiatura e a consentire videochiamate con l'altro genitore durante il periodo di vacanza. ln riferimento a tutte le condizioni di visita su esposte, sono sempre fatti salvi diversi accordi tra i coniugi, tenuto conto delle reciproche esigenze lavorative e personali. I genitori collaboreranno altresì tra loro per eventuali recuperi di giornate con perse a causa di impegni di lavoro. Per_1
III In ordine agli aspetti economici
- Il sig. verserà a titolo di mantenimento del figlio la somma mensile di € 350,00 (oltre Pt_1 ad adeguamento annuale ISTAT) entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario con decorrenza dal mese di febbraio 2025. I coniugi sosterranno altresì le spese straordinarie relative al figlio, in misura del 50%, come da Protocollo d'intesa del Tribunale di Monza del
07.05.2018. Eventuali spese anticipate per intero da un genitore saranno dall'altro rimborsate, entro 15 giorni, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa;
- L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra ; CP_1
- Il sig. orrisponderà la somma di € 345,00 dovuta a titolo di rivalutazioni Istat arretrate Pt_1 in cinque rate mensili di € 69,00 ciascuna, unitamente all'assegno di mantenimento di marzo del 2025 e così nei mesi addivenire. - le parti dichiarano di aver integralmente tacitato ad oggi ogni reciproco rapporto debitorio pregresso fatta eccezione per quanto stabilito al punto precedente,
e di non avere, ad oggi, null'altro reciprocamente a pretendere per i fatti pregressi. Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale tramite accordo di negoziazione assistita ratificata dalla Procura della Repubblica di Monza in data 26.11.2021.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (28.11.2018) e, per le restanti Per_1 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, con ricorso depositato in data 05/02/2025, così provvede: Controparte_1
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
a Longone al Segrino (CO) in data 24/06/2016 (atto n.1, Parte II, Controparte_1
Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Longone al Segrino (CO)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Longone al Segrino (CO) affinchè sia annotata ai sensi degli artt.
5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 marzo 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona