Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 23/03/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. 69/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per la regione Puglia in composizione monocratica in persona del Giudice AO SS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 37977 proposto da XX, nato a [...] il XX (C.F. XX), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Claudio Fatta (C.f.: [...]– pec: claudiofatta@pec.it) e Alessandro Avagliano (C.f. [...]– pec: alessandroavagliano@ordineavvocatiroma.org) elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Ferrero di Cambiano n.82
CONTRO
I.N.P.S. in persona del legale rappresentante p.t.,
Visto il codice di giustizia contabile;
Constatata l’assenza delle parti all’udienza del 17 marzo 2025
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente depositava ricorso per accertare e dichiarare il suo diritto alla liquidazione della pensione privilegiata diretta secondo il sistema percentualista ex comma 2 art.67 DPR n.1092/73 e con il beneficio dell’aumento del proprio trattamento privilegiato dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile ai sensi del comma 3 dell’art.67 del DPR n.1092/73;, con condanna della amministrazione convenuta alla corresponsione in loro favore delle somme eventualmente maturate e non percepite e/o percipiende maggiorate dagli interessi e rivalutazione.
All’udienza del 17 marzo 2026 parte attrice non presenziava all’udienza pubblica.
Osserva il giudicante che nel caso in questione non vi è la prova della valida costituzione del rapporto processuale, in considerazione della mancata prova della notificazione del ricorso ad opera del ricorrente nei confronti dell’amministrazione evocata ed in assenza di sua formale costituzione.
I legali del ricorrente si sono limitati a depositare presso la segreteria di questa Corte il ricorso introduttivo e successivamente non hanno allegato o fornito alcuna prova della rituale notificazione del ricorso, unitamente al decreto di fissazione udienza, ai sensi dell’art. 155, quinto comma c.g.c..
La notifica in questione costituisce onere essenziale per l’instaurazione del contraddittorio tra le parti ai sensi dell’art. 111 Cost., come riformato dalla l.cost. n. 1/1999, ove si sancisce il principio che ogni processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti.
Va rilevato che anche l’art. 101 del c.p.c., sulla necessità di una corretta instaurazione del contraddittorio, rientra tra le norme richiamate dall’art. 7 del c.g.c., in quanto espressione di principio generale.
Sussistono quindi le condizioni per dover dichiarare l’irricevibilità del ricorso (Cass. nn. 2005/2015, 21587/2008 e 7586/2007) che, come è noto non esclude la riproponibilità dello stesso nel rispetto delle forme previste dal codice di giustizia contabile.
Non essendosi instaurato alcun rapporto processuale non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, dichiara irricevibile il ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 17 marzo 2026.
Il Giudice monocratico
AO SS
Depositata in segreteria il 23/03/2026 L’ Assistente Amministrativo Dott.ssa Caterina Di Palma
F.to digitalmente
Il giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.
Depositata in segreteria il 23/03/2026 IL GIUDICE L’Assistente Amministrativo AO SS Dott.ssa Caterina Di Palma F.to digitalmente
F.to digitalmente
In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell’art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.
Bari, 23/03/2026 L’Assistente Amministrativo dott.ssa Caterina Di Palma
F.to digitalmente