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Sentenza 27 settembre 2024
Sentenza 27 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 27/09/2024, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 738/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 738/2023
tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 27 settembre 2024 ad ore 12,01 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, sono comparsi:
Per l'avv. GREGIS MARCO oggi sostituito dall'avv. Nora Bertolotti. Parte_1 Per l'avv. GIGLIOTTI PIER FRANCO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive che costituiscono parte integrante dello stesso verbale.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 14,55.
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 738/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GREGIS MARCO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DEI CARROZZAI, 4/C 24122 BERGAMO presso il difensore avv.
GREGIS MARCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIGLIOTTI PIER FRANCO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA CIALDINI, 19 10138 TORINO presso il difensore avv. GIGLIOTTI
PIER FRANCO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive. Per l'attore: In via principale e di merito
- Accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la piena operatività del contratto di assicurazione stipulato in Tortona, in data 04.05.2010, assicurazione denominata “formula casa più”, n. polizza 3302693, tra la compagnia Lloyd Italico, oggi , e il sig. essendo lo Controparte_1 Parte_1 stesso, per i motivi esposti in atti, civilmente responsabile del cane di cui era proprietario, cane Parte_2 che ha aggredito il sig. in data 04.09.2014 provocandogli lesioni personali oggetto di Parte_3 risarcimento come meglio specificato in narrativa;
- Per l'effetto, condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore del sig. , della somma di € 50.020,59 o nella somma minore o maggiore Parte_1 accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi se dovuti, dal dovuto al saldo;
In via subordinata e di merito
- Nell'ipotesi di ritenuta interpretazione della polizza nel senso di mancanza di copertura per il caso dedotto in giudizio, accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la nullità e/o inefficacia della clausola sfavorevole all'assicurato per violazione degli art. 1341-1342 c.c. e 166 d. lgs. n. 209/2005;
- Per l'effetto, condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore del sig. , della somma di € 50.020,59 o nella somma minore o maggiore Parte_1 accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi se dovuti, dal dovuto al saldo;
- Per l'effetto, accertare e dichiarare altresì la violazione da parte di dell'art. 166 d. Controparte_1 lgs. n. 209/2005 e per essa dell'art. 1337 c.c., e condannare , in persona del legale Controparte_1
pagina 2 di 6 rappresentante pro tempore, alla rifusione dei premi versati dal sig. dal momento della stipula Parte_1 del contratto in data 04.05.2010 ad oggi, pari a € 752,96, comprensivi di interessi legali dalla medesima data al saldo, o in quella diversa somma ritenuta di giustizia in applicazione dell'art. 1226 c.c. In via ulteriormente subordinata e di merito
- Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse comunque inoperativa la polizza oggetto di giudizio, accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la violazione da parte di Controparte_1
dell'art. 166 d. lgs. n. 209/2005 e per essa dell'art. 1337 c.c., e condannare , in
[...] Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione dei premi versati dal sig. dal Parte_1 momento della stipula del contratto in data 04.05.2010 ad oggi, pari a € 752,96, comprensivi di interessi legali dalla medesima data al saldo, o in quella diversa somma ritenuta di giustizia in applicazione dell'art. 1226 c.c.
In ogni caso Con integrale rifusione del compenso professionale, maggiorato ai sensi dell'art. 4 comma 1bis DM 55/2014, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Per il convenuto:
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare prescritto il diritto fatto valere dal signor per le motivazioni de-dotte in narrativa nonché l'inadempimento contrattuale alla Parte_1 polizza de qua, ed in ogni caso assolvere la conchiudente da ogni domanda.
Con il favore di spese ed onorari di causa oltre rimborso forfetario 15%, Iva e CPA.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art 702 bis cpc il sig. evocava in giudizio la propria compagnia assicurativa Parte_1
per essere manlevato delle conseguenze del sinistro occorso in data 04.09.2014 al terzo Controparte_1 sig. , ed in particolare causato dal morso del cane di proprietà del cane affidato alle Parte_3 Pt_1 cure del Pt_3
2. si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, contestando il ricorso;
Controparte_1
3. in data 27.06.2023 si svolgeva la prima udienza in cui le parti insistevano nelle proprie istanze ed il
Giudice si riservava;
con provvedimento del 20.08.2023 mutava il rito in rito ordinario, fissando udienza per il successivo 11.10.2023;
4. a seguito di rinvio d'ufficio l'udienza si teneva in data 15.12.2023 in trattazione scritta, le parti chiedevano concedersi termini ex art 183, comma 6, c.p.c. che il Giudice concedeva;
5. seguiva il deposito di memoria n. 1 per memoria n. 2 per e memoria n. 3 per Pt_1 CP_1 Pt_1
6. all'udienza del 19.04.2024, rilevata la mancanza di ulteriori richieste istruttorie, il Giudice rinviava per discussione orale ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna del 27.09.2024, concedendo termine di 10 giorni prima per note conclusive.
§
Le domande attoree andranno rigettate per i motivi che seguono.
Il signor ha convenuto in giudizio il proprio assicuratore chiedendo che venisse Parte_1 Controparte_1 accertata l'operatività della garanzia assicurativa della polizza per la R.C. stipulata e che conseguentemente fosse condannata al pagamento della somma di euro 50.020,90 (come liquidati dal tribunale Controparte_1
in primo grado) corrispondente ai danni subiti dal signor - al quale il cane era stato affidato Parte_3
per tenerlo in pensione e preavvertendolo della pericolosità del cane dobermann -, poi infine aggredito dal cane di proprietà attorea.
Risulta infatti che il danneggiato chiedeva il risarcimento dei danni e successivamente Parte_3 radicava il relativo giudizio avanti al Tribunale, il quale nel 2021 ne accoglieva le domande. A seguito di pagina 3 di 6 appello proposto dal la Corte di Appello riformava parzialmente nel 2022 la sentenza di prime cure, Pt_1 riconoscendo infine una corresponsabilità ex art. 1227 c.c. paritaria dello stesso e dimezzando Pt_3
l'entità del risarcimento per equivalente.
Va innanzitutto affrontata l'eccezione di prescrizione ex art. 2952 c.c. sollevata sin dal primo atto introduttivo dalla compagnia assicurativa.
L'eccezione è fondata ed è assorbente di ogni altro motivo.
Nel giudizio l'attore ha prodotto una denuncia di sinistro (doc. 4 attoreo) definita “cautelativa”, in quanto non preceduta né seguita da una richiesta di risarcimento da parte del danneggiato, alla quale ha fatto riscontro una risposta negativa da parte della compagnia assicurativa, quanto all'applicabilità della polizza
(doc. 5 attoreo).
L'attore ha precisato che è stata poi inviata la richiesta di risarcimento direttamente dal sig. Pt_3
(danneggiato) tramite il proprio legale in data 26.09.2014, sicchè questa è la data in cui il corso della prescrizione sarebbe stato sospeso.
Se nonché risulta per tabulas che tale presunta “richiesta di risarcimento”, apparentemente sottoscritta dalla parte danneggiata personalmente, risulta essere stata destinata ad “AltaBroker” che però non è affatto la compagnia assicurativa ma appunto il broker ed è comunque privo di prova quanto sia all'invio che alla ricezione, non risultando essere stato inviato per PEC o tramite le cartoline per racc. a/r, sicchè appare del tutto inidoneo a rappresentare un atto interruttivo della prescrizione.
Come noto infatti il broker assicurativo o consulente assicurativo (Insurance Broker in inglese) è
un professionista indipendente il cui compito è quello di cercare la soluzione migliore per il cliente,
individuando nel mercato assicurativo la combinazione più adatta in termini di qualità/prezzo. Non può
dunque sostituire le funzioni della compagnia assicurativa, alla quale va denunciata la richiesta del risarcimento del danno.
Peraltro la compagnia assicurativa deve essere messa sin dall'inizio nelle condizioni di poter gestire al meglio il sinistro, dunque anche in condizioni di pieno contraddittorio in un giudizio.
Invero in tema di assicurazione, alla norma generale dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2935 c.c.,
secondo cui la prescrizione stessa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere,
viene apportata deroga dalla norma di cui all'art. 2952, comma 4, c.c., la quale, regolando in ogni suo aspetto il rapporto tra assicurato e assicuratore, detta, altresì, la disciplina speciale della sospensione del termine di prescrizione sino alla definitiva liquidità ed esigibilità del credito del terzo danneggiato;
tale sospensione si verifica non già con la denuncia del sinistro, bensì con la comunicazione, efficace anche se proveniente dallo stesso danneggiato o da un terzo, all'assicuratore, della richiesta di risarcimento
proposta dal danneggiato.
pagina 4 di 6 Infatti, ancora nel 2018 il Giudice di legittimità, ricordava il summenzionato principio già consolidato: “si basa su un presupposto giuridicamente erroneo - come detto – anche l'affermazione contenuta nella
Con sentenza impugnata e secondo cui la condotta tenuta dall'Avv. nel giudizio in cui ebbe ad assistere la
Con P. ed il non avrebbe comportato la perdita del diritto degli stessi ad essere garantiti dalla loro
compagnia assicuratrice. Assume, infatti, la Corte felsinea che la denuncia di sinistro, fatta da costoro al
proprio assicuratore, si porrebbe come atto idoneo a sospendere il corso della prescrizione del diritto ai medesimi spettante verso di esso, a norma del citato art. 2952 c.c., comma 4. E' stato, per contro,
ripetutamente affermato da questa Corte che in tema di assicurazione, "alla norma generale dettata, in
tema di prescrizione, dall'art. 2935 c.c. (secondo la quale la prescrizione stessa comincia a decorrere dal
giorno in cui il diritto può essere fatto valere), viene apportata deroga dalla norma di cui all'art. 2952 c.c.,
comma 4, la quale, regolando in ogni suo aspetto il rapporto tra assicurato e assicuratore, detta, altresì, la
disciplina speciale della sospensione del termine di prescrizione sino alla definitiva liquidità ed esigibilità
del credito del terzo danneggiato;
tale sospensione si verifica non già con la denuncia del sinistro, bensì con la comunicazione, efficace anche se proveniente dallo stesso danneggiato o da un terzo,
all'assicuratore, della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato" (Cass. Sez. 3, sent. 22 agosto
2007, n. 17834, Rv. 598803-01; in senso conforme Cass. Sez. Lav., sent. 28 febbraio 2012, n. 3042, Rv.
621198-01; Cass. Sez. 3, sent. 26 febbraio 2024, Rv. 630123-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 24 febbraio 2016, n.
3568, Rv. 63888501). Orbene, poichè - come sopra già illustrato - il giudizio risarcitorio a carico della P. e Con del stato incardinato con atto di citazione di notificato il 12 gennaio 2001, in assenza di chiamata in
causa della , ovvero di altri atti idonei a sospendere il corso della prescrizione dei diritti che gli Parte_4 odierni ricorrenti avrebbero potuto far valere nei confronti del proprio assicuratore (della cui esistenza la
sentenza impugnata non dà conto), la prescrizione risulta essersi maturata il 12 gennaio 2002, essendo
all'epoca il termine prescrizionale di durata annuale (e non biennale, come da modifica apportata dal D.L.
28 agosto 2008, n. 134, art. 3, comma 2 ter, convertito nella L. 27 ottobre 2008, n. 166).” (Cass., Sez. III,
Pres. TRAVAGLINO, rel. GUIZZI, Ord. 31/01/2018, n. 2322).
L'eccezione andrà dunque accolta con il conseguente rigetto delle domande attoree.
In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., l'attore deve essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare al convenuto le spese processuali, e tenendo conto della particolarità delle questioni trattate e della fase istruttoria ridotta, si ritiene equo liquidare i compensi in misura tra il minimo ed il medio, tenendo conto del valore della domanda proposta dall'attore. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, della natura e del valore dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati come da D.M. applicabile per lo scaglione di riferimento e così per i seguenti pagina 5 di 6 importi: € 5.000 per compenso, oltre alle spese forfettarie del 15%, CPA ed IVA se dovuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta le domande di Parte_1
Condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 5.000 per compenso, oltre alle spese forfettarie del 15%, CPA ed IVA se dovuta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Alessandria, 27 settembre 2024
Il Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 738/2023
tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 27 settembre 2024 ad ore 12,01 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, sono comparsi:
Per l'avv. GREGIS MARCO oggi sostituito dall'avv. Nora Bertolotti. Parte_1 Per l'avv. GIGLIOTTI PIER FRANCO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive che costituiscono parte integrante dello stesso verbale.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 14,55.
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 738/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GREGIS MARCO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DEI CARROZZAI, 4/C 24122 BERGAMO presso il difensore avv.
GREGIS MARCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIGLIOTTI PIER FRANCO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA CIALDINI, 19 10138 TORINO presso il difensore avv. GIGLIOTTI
PIER FRANCO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive. Per l'attore: In via principale e di merito
- Accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la piena operatività del contratto di assicurazione stipulato in Tortona, in data 04.05.2010, assicurazione denominata “formula casa più”, n. polizza 3302693, tra la compagnia Lloyd Italico, oggi , e il sig. essendo lo Controparte_1 Parte_1 stesso, per i motivi esposti in atti, civilmente responsabile del cane di cui era proprietario, cane Parte_2 che ha aggredito il sig. in data 04.09.2014 provocandogli lesioni personali oggetto di Parte_3 risarcimento come meglio specificato in narrativa;
- Per l'effetto, condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore del sig. , della somma di € 50.020,59 o nella somma minore o maggiore Parte_1 accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi se dovuti, dal dovuto al saldo;
In via subordinata e di merito
- Nell'ipotesi di ritenuta interpretazione della polizza nel senso di mancanza di copertura per il caso dedotto in giudizio, accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la nullità e/o inefficacia della clausola sfavorevole all'assicurato per violazione degli art. 1341-1342 c.c. e 166 d. lgs. n. 209/2005;
- Per l'effetto, condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore del sig. , della somma di € 50.020,59 o nella somma minore o maggiore Parte_1 accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi se dovuti, dal dovuto al saldo;
- Per l'effetto, accertare e dichiarare altresì la violazione da parte di dell'art. 166 d. Controparte_1 lgs. n. 209/2005 e per essa dell'art. 1337 c.c., e condannare , in persona del legale Controparte_1
pagina 2 di 6 rappresentante pro tempore, alla rifusione dei premi versati dal sig. dal momento della stipula Parte_1 del contratto in data 04.05.2010 ad oggi, pari a € 752,96, comprensivi di interessi legali dalla medesima data al saldo, o in quella diversa somma ritenuta di giustizia in applicazione dell'art. 1226 c.c. In via ulteriormente subordinata e di merito
- Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse comunque inoperativa la polizza oggetto di giudizio, accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la violazione da parte di Controparte_1
dell'art. 166 d. lgs. n. 209/2005 e per essa dell'art. 1337 c.c., e condannare , in
[...] Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione dei premi versati dal sig. dal Parte_1 momento della stipula del contratto in data 04.05.2010 ad oggi, pari a € 752,96, comprensivi di interessi legali dalla medesima data al saldo, o in quella diversa somma ritenuta di giustizia in applicazione dell'art. 1226 c.c.
In ogni caso Con integrale rifusione del compenso professionale, maggiorato ai sensi dell'art. 4 comma 1bis DM 55/2014, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Per il convenuto:
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare prescritto il diritto fatto valere dal signor per le motivazioni de-dotte in narrativa nonché l'inadempimento contrattuale alla Parte_1 polizza de qua, ed in ogni caso assolvere la conchiudente da ogni domanda.
Con il favore di spese ed onorari di causa oltre rimborso forfetario 15%, Iva e CPA.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art 702 bis cpc il sig. evocava in giudizio la propria compagnia assicurativa Parte_1
per essere manlevato delle conseguenze del sinistro occorso in data 04.09.2014 al terzo Controparte_1 sig. , ed in particolare causato dal morso del cane di proprietà del cane affidato alle Parte_3 Pt_1 cure del Pt_3
2. si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, contestando il ricorso;
Controparte_1
3. in data 27.06.2023 si svolgeva la prima udienza in cui le parti insistevano nelle proprie istanze ed il
Giudice si riservava;
con provvedimento del 20.08.2023 mutava il rito in rito ordinario, fissando udienza per il successivo 11.10.2023;
4. a seguito di rinvio d'ufficio l'udienza si teneva in data 15.12.2023 in trattazione scritta, le parti chiedevano concedersi termini ex art 183, comma 6, c.p.c. che il Giudice concedeva;
5. seguiva il deposito di memoria n. 1 per memoria n. 2 per e memoria n. 3 per Pt_1 CP_1 Pt_1
6. all'udienza del 19.04.2024, rilevata la mancanza di ulteriori richieste istruttorie, il Giudice rinviava per discussione orale ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna del 27.09.2024, concedendo termine di 10 giorni prima per note conclusive.
§
Le domande attoree andranno rigettate per i motivi che seguono.
Il signor ha convenuto in giudizio il proprio assicuratore chiedendo che venisse Parte_1 Controparte_1 accertata l'operatività della garanzia assicurativa della polizza per la R.C. stipulata e che conseguentemente fosse condannata al pagamento della somma di euro 50.020,90 (come liquidati dal tribunale Controparte_1
in primo grado) corrispondente ai danni subiti dal signor - al quale il cane era stato affidato Parte_3
per tenerlo in pensione e preavvertendolo della pericolosità del cane dobermann -, poi infine aggredito dal cane di proprietà attorea.
Risulta infatti che il danneggiato chiedeva il risarcimento dei danni e successivamente Parte_3 radicava il relativo giudizio avanti al Tribunale, il quale nel 2021 ne accoglieva le domande. A seguito di pagina 3 di 6 appello proposto dal la Corte di Appello riformava parzialmente nel 2022 la sentenza di prime cure, Pt_1 riconoscendo infine una corresponsabilità ex art. 1227 c.c. paritaria dello stesso e dimezzando Pt_3
l'entità del risarcimento per equivalente.
Va innanzitutto affrontata l'eccezione di prescrizione ex art. 2952 c.c. sollevata sin dal primo atto introduttivo dalla compagnia assicurativa.
L'eccezione è fondata ed è assorbente di ogni altro motivo.
Nel giudizio l'attore ha prodotto una denuncia di sinistro (doc. 4 attoreo) definita “cautelativa”, in quanto non preceduta né seguita da una richiesta di risarcimento da parte del danneggiato, alla quale ha fatto riscontro una risposta negativa da parte della compagnia assicurativa, quanto all'applicabilità della polizza
(doc. 5 attoreo).
L'attore ha precisato che è stata poi inviata la richiesta di risarcimento direttamente dal sig. Pt_3
(danneggiato) tramite il proprio legale in data 26.09.2014, sicchè questa è la data in cui il corso della prescrizione sarebbe stato sospeso.
Se nonché risulta per tabulas che tale presunta “richiesta di risarcimento”, apparentemente sottoscritta dalla parte danneggiata personalmente, risulta essere stata destinata ad “AltaBroker” che però non è affatto la compagnia assicurativa ma appunto il broker ed è comunque privo di prova quanto sia all'invio che alla ricezione, non risultando essere stato inviato per PEC o tramite le cartoline per racc. a/r, sicchè appare del tutto inidoneo a rappresentare un atto interruttivo della prescrizione.
Come noto infatti il broker assicurativo o consulente assicurativo (Insurance Broker in inglese) è
un professionista indipendente il cui compito è quello di cercare la soluzione migliore per il cliente,
individuando nel mercato assicurativo la combinazione più adatta in termini di qualità/prezzo. Non può
dunque sostituire le funzioni della compagnia assicurativa, alla quale va denunciata la richiesta del risarcimento del danno.
Peraltro la compagnia assicurativa deve essere messa sin dall'inizio nelle condizioni di poter gestire al meglio il sinistro, dunque anche in condizioni di pieno contraddittorio in un giudizio.
Invero in tema di assicurazione, alla norma generale dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2935 c.c.,
secondo cui la prescrizione stessa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere,
viene apportata deroga dalla norma di cui all'art. 2952, comma 4, c.c., la quale, regolando in ogni suo aspetto il rapporto tra assicurato e assicuratore, detta, altresì, la disciplina speciale della sospensione del termine di prescrizione sino alla definitiva liquidità ed esigibilità del credito del terzo danneggiato;
tale sospensione si verifica non già con la denuncia del sinistro, bensì con la comunicazione, efficace anche se proveniente dallo stesso danneggiato o da un terzo, all'assicuratore, della richiesta di risarcimento
proposta dal danneggiato.
pagina 4 di 6 Infatti, ancora nel 2018 il Giudice di legittimità, ricordava il summenzionato principio già consolidato: “si basa su un presupposto giuridicamente erroneo - come detto – anche l'affermazione contenuta nella
Con sentenza impugnata e secondo cui la condotta tenuta dall'Avv. nel giudizio in cui ebbe ad assistere la
Con P. ed il non avrebbe comportato la perdita del diritto degli stessi ad essere garantiti dalla loro
compagnia assicuratrice. Assume, infatti, la Corte felsinea che la denuncia di sinistro, fatta da costoro al
proprio assicuratore, si porrebbe come atto idoneo a sospendere il corso della prescrizione del diritto ai medesimi spettante verso di esso, a norma del citato art. 2952 c.c., comma 4. E' stato, per contro,
ripetutamente affermato da questa Corte che in tema di assicurazione, "alla norma generale dettata, in
tema di prescrizione, dall'art. 2935 c.c. (secondo la quale la prescrizione stessa comincia a decorrere dal
giorno in cui il diritto può essere fatto valere), viene apportata deroga dalla norma di cui all'art. 2952 c.c.,
comma 4, la quale, regolando in ogni suo aspetto il rapporto tra assicurato e assicuratore, detta, altresì, la
disciplina speciale della sospensione del termine di prescrizione sino alla definitiva liquidità ed esigibilità
del credito del terzo danneggiato;
tale sospensione si verifica non già con la denuncia del sinistro, bensì con la comunicazione, efficace anche se proveniente dallo stesso danneggiato o da un terzo,
all'assicuratore, della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato" (Cass. Sez. 3, sent. 22 agosto
2007, n. 17834, Rv. 598803-01; in senso conforme Cass. Sez. Lav., sent. 28 febbraio 2012, n. 3042, Rv.
621198-01; Cass. Sez. 3, sent. 26 febbraio 2024, Rv. 630123-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 24 febbraio 2016, n.
3568, Rv. 63888501). Orbene, poichè - come sopra già illustrato - il giudizio risarcitorio a carico della P. e Con del stato incardinato con atto di citazione di notificato il 12 gennaio 2001, in assenza di chiamata in
causa della , ovvero di altri atti idonei a sospendere il corso della prescrizione dei diritti che gli Parte_4 odierni ricorrenti avrebbero potuto far valere nei confronti del proprio assicuratore (della cui esistenza la
sentenza impugnata non dà conto), la prescrizione risulta essersi maturata il 12 gennaio 2002, essendo
all'epoca il termine prescrizionale di durata annuale (e non biennale, come da modifica apportata dal D.L.
28 agosto 2008, n. 134, art. 3, comma 2 ter, convertito nella L. 27 ottobre 2008, n. 166).” (Cass., Sez. III,
Pres. TRAVAGLINO, rel. GUIZZI, Ord. 31/01/2018, n. 2322).
L'eccezione andrà dunque accolta con il conseguente rigetto delle domande attoree.
In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., l'attore deve essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare al convenuto le spese processuali, e tenendo conto della particolarità delle questioni trattate e della fase istruttoria ridotta, si ritiene equo liquidare i compensi in misura tra il minimo ed il medio, tenendo conto del valore della domanda proposta dall'attore. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, della natura e del valore dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati come da D.M. applicabile per lo scaglione di riferimento e così per i seguenti pagina 5 di 6 importi: € 5.000 per compenso, oltre alle spese forfettarie del 15%, CPA ed IVA se dovuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta le domande di Parte_1
Condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 5.000 per compenso, oltre alle spese forfettarie del 15%, CPA ed IVA se dovuta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Alessandria, 27 settembre 2024
Il Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola
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