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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/07/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 196 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 196 / 2025 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi
TRA
nata il [...] a [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
O, come da procura in atti RICORRENTE E
) nato il [...] a [...], con l'Avv. FEDERICA GIGLI CP_1 C.F._2
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 16.07.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale da Parte_1
in relazione al matrimonio celebrato in Tuscania il 13.09.2008, atto trascritto nei CP_1 registri dello stato civile del Comune di Tuscania al n. 31 P. 2 S. A. Anno 2008.Tanto alla luce del venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso della prima udienza le parti, insistendo nella richiesta di separazione personale, quanto alle altre questioni, dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa del Giudice che era stata così formulata:
“1. assegnare la casa familiare sita in a Tuscania alla ricorrente che ivi potrà vivere unitamente ai tre figli;
2. affidare i minori congiuntamente ai genitori con permanenza presso la madre, con facoltà per il padre di vedere e avere con sé ogni qualvolta i figli minori quando lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà vedere e tenere con sé i figli a settimane alterne al mese, dall'uscita di scuola del venerdi alle ore 20,30 alla domenica quando li riaccompagnerà a scuola ed ogni settimana dall'uscita di scuola del martedì a quando il mercoledi li riaccompagnerà a scuola. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente, vale a dire dalle ore 14,00 del 24 alle ore 20,30 del 30 dicembre con un genitore e dalle ore 14,00 del 31 dicembre alle ore 20,30 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro ad iniziare dalla madre;
durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto i minori trascorreranno venti giorni anche continuativi con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno.
3. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di CP_1 Eu itolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre al 60% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo, oltre al 100% dell'AU attualmente ad euro 600 mensili complessivi
4. spese compensate rinuncia all'impugnazione.
Tutto ciò premesso, il Tribunale: preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto la domanda essere accolta previa trasformazione del rito rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
1. Omologa l'accordo di separazione personale tra e in Parte_1 CP_1 relazione al matrimonio celebrato in Tuscania il 13.09.2008, atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Tuscania con atto n. 31 P. 2 S. A. Anno 2008, ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione.
3. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 16/07/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 196 / 2025 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi
TRA
nata il [...] a [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
O, come da procura in atti RICORRENTE E
) nato il [...] a [...], con l'Avv. FEDERICA GIGLI CP_1 C.F._2
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 16.07.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale da Parte_1
in relazione al matrimonio celebrato in Tuscania il 13.09.2008, atto trascritto nei CP_1 registri dello stato civile del Comune di Tuscania al n. 31 P. 2 S. A. Anno 2008.Tanto alla luce del venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso della prima udienza le parti, insistendo nella richiesta di separazione personale, quanto alle altre questioni, dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa del Giudice che era stata così formulata:
“1. assegnare la casa familiare sita in a Tuscania alla ricorrente che ivi potrà vivere unitamente ai tre figli;
2. affidare i minori congiuntamente ai genitori con permanenza presso la madre, con facoltà per il padre di vedere e avere con sé ogni qualvolta i figli minori quando lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà vedere e tenere con sé i figli a settimane alterne al mese, dall'uscita di scuola del venerdi alle ore 20,30 alla domenica quando li riaccompagnerà a scuola ed ogni settimana dall'uscita di scuola del martedì a quando il mercoledi li riaccompagnerà a scuola. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente, vale a dire dalle ore 14,00 del 24 alle ore 20,30 del 30 dicembre con un genitore e dalle ore 14,00 del 31 dicembre alle ore 20,30 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro ad iniziare dalla madre;
durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto i minori trascorreranno venti giorni anche continuativi con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno.
3. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di CP_1 Eu itolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre al 60% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo, oltre al 100% dell'AU attualmente ad euro 600 mensili complessivi
4. spese compensate rinuncia all'impugnazione.
Tutto ciò premesso, il Tribunale: preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto la domanda essere accolta previa trasformazione del rito rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
1. Omologa l'accordo di separazione personale tra e in Parte_1 CP_1 relazione al matrimonio celebrato in Tuscania il 13.09.2008, atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Tuscania con atto n. 31 P. 2 S. A. Anno 2008, ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione.
3. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 16/07/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco