Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 15/12/2025, n. 3587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3587 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03587/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00347/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 347 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Sirugo e Antonio Cappello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, n. 149;
nei confronti
per l’annullamento
del D.D.S. n. -OMISSIS-del 10 dicembre 2019, con cui il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha intimato il pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa UE CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’odierno ricorso, ritualmente notificato e depositato, la sig.ra -OMISSIS- impugna il D.D.S. n. -OMISSIS-del 10 dicembre 2019, notificato dal Comune di -OMISSIS-, secondo le procedure di cui agli artt. 139 e 140 c.p.c., in data 29 novembre 2023, con cui il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana le intima il pagamento della somma di € 5.969,67, quale sanzione pecuniaria per la costruzione, in assenza di autorizzazione paesaggistica, dell’“ appartamento al primo piano ” del fabbricato di civile abitazione, composto da tre piani fuori terra, sito in -OMISSIS-, -OMISSIS- ( ex -OMISSIS-).
La ricorrente censura il provvedimento impugnato per i seguenti motivi:
- violazione delle garanzie partecipative;
- intervenuta prescrizione della sanzione.
Resistono al ricorso l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS-, depositando documentazione.
All’udienza pubblica del 4 dicembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Con riguardo alla pretesa ex art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, secondo condiviso orientamento giurisprudenziale, anche di questo Tribunale, “ il dies a quo della decorrenza della prescrizione deve ritenersi coincidente con l’atto che fa cessare nel tempo l’illiceità del comportamento edilizio, ossia la concessione in sanatoria, la quale appunto rimuove ogni ragione di incompatibilità dell’opera con gli assetti urbanistici e territoriali e fa venire meno la permanente illiceità che l’accompagnava dall’atto della sua realizzazione (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 6 ottobre 2023, nn. 2907 e 2908; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 26 luglio 2023, n. 2341; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 20 novembre 2022, n. 3011; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 31 ottobre 2022, n. 2852; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 11 agosto 2022, n. 2262; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 30 giugno 2022, n. 1759) ” (T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. I, 5 gennaio 2024, n. 92; cfr. anche Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., Sez. Riun., 27 giugno 2022, n. 364).
Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, deve ritenersi che la pretesa dell’Amministrazione Regionale resistente sia prescritta.
Invero:
- l’istanza di condono (prot. n. 464/1994) è stata esitata favorevolmente con rilascio della concessione edilizia in sanatoria in data 13 novembre 2007;
- dal rilascio del titolo edilizio in sanatoria al momento dell’emanazione (in data 10 dicembre 2019) e della notificazione (in data 29 novembre 2023) del provvedimento determinativo e quantificatorio della sanzione ex art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 sono trascorsi oltre cinque.
Per tale assorbente ragione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità di parte ricorrente e ogni soggetto citato.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
PP LE, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
UE CA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UE CA | PP LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.