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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/05/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Antonino Fichera consigliere relatore
Enrico Rao consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 842/2020 R.G. promossa da:
p. iva , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
GIOVANNI IACHELLA, c.f. ; C.F._1
Appellante contro
, CF. quale erede di CP_1 C.F._2 Persona_1
), rappresentato e difeso, dall'avv. FILIPPO GIOVANNI ROSSO, C.F._3
C.F._4
Appellato-Appellante incidentale
, CF. rappresentato e difeso, dall'avv. Davide CP_1 C.F._2
Tripodi;
Appellato
- 1 - °°° All'udienza del 29.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva posta in decisione assegnando i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
La otteneva l'emissione di ingiunzione di Parte_2
pagamento nei confronti di e , quali eredi di CP_1 Persona_1 Per_2
per il pagamento della somma di euro 123.504,07 ciascuno.
[...]
Il credito azionato trovava titolo nel saldo passivo del conto corrente bancario n. 631464
(così rinominato a far data dal 30.6.2013 ed in precedenza individuato dal n. 11826) intestato a deceduto il 10 maggio 2015. Persona_2
I debitori ingiunti proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Catania, istruita la causa mediante consulenza tecnica, con sentenza n.
2027/20, dichiarava il difetto di legittimazione passiva di (avendo questi CP_1 rinunziato all'eredità paterna), rideterminava il saldo del conto corrente e condannava al pagamento della somma di euro 69.719,42. Persona_1
cessionario del credito della , Parte_1 Parte_2
proponeva appello avverso i capi della statuizione riguardanti;
prestava, Persona_1
invece, acquiescenza alla statuizione di rigetto della domanda proposta nei confronti di che veniva citato nel presente giudizio solo quale litisconsorte processuale. CP_1
Si costituivano in giudizio e domandando la prima il rigetto Persona_1 CP_1 dell'appello ed il secondo la condanna alle spese di per averlo citato Parte_1
senza ragione alcuna.
Nella pendenza del giudizio decedeva ed il processo veniva interrotto. Persona_1
Riassunto il processo, si costituiva, quale erede di , Persona_1 CP_1
All'udienza del 29.11.2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva posta in decisione.
In diritto
- 2 - L'appellante lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice accertando l'illegittima applicazione di tassi di interesse diversi rispetto al tasso convenuto nel contratto di conto corrente, in ragione del fatto che la banca non aveva provato il legittimo esercizio dello ius variandi dimostrando l'avvenuta comunicazione al correntista delle variazioni delle condizioni economiche da applicarsi al rapporto di conto.
La statuizione è censurata sotto un duplice profilo: a) l'assenza di tale questione tra i motivi proposti a fondamento dell'opposizione a decreto ingiuntivo;
b) il legittimo esercizio dello ius variandi poiché le variazioni delle condizioni applicabili al rapporto erano via via indicate negli estratti conto recapitati al correntista e ciò assolveva all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 118 TULB.
Entrambi i motivi sono fondati ma il primo (sub a) riveste valenza assorbente.
La banca ha provato il credito vantato nei confronti di producendo il contratto Persona_1
di conto corrente e gli estratti conto.
L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da non contiene alcun motivo Persona_1 volto a far valere l'esercizio illegittimo della variazione delle condizioni economiche applicate al rapporto di conto corrente (cd ius variandi) e tale tema, a ben vedere, è del tutto assente dall'opposizione a decreto ingiuntivo.
Il tribunale ha, pertanto, rilevato la questione d'ufficio violando – come lamentato con il motivo di gravame ora in esame – il principio della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunziato.
L'accertamento del saldo del conto deve, pertanto, tenere conto delle variazioni del tasso di interesse avvenute durante lo svolgimento del rapporto di conto corrente come documentate e risultanti dagli estratti conto.
Sotto diverso profilo, anch'esso oggetto della domanda dell'appellante (cfr. p. 12 atto di appello), la corretta determinazione del saldo richiede che dallo stesso vengano espunti gli interessi prodotti dall'addebito sul conto corrente di “commissioni sull'accordato” (o
“corrispettivo sull'accordato”, così indicato alla p. 3, punto c) della sentenza di primo grado) che lo stesso creditore aveva espunto volontariamente nel determinare il credito poi oggetto dell'ingiunzione di pagamento.
- 3 - Le questioni sopra evidenziate hanno richiesto il richiamo del c.t.u. per rideterminare “ … il saldo del conto corrente per cui è causa applicando il tasso di interesse stabilito tra le parti nel contratto di conto corrente e le successive variazioni dello stesso intervenute durante lo svolgimento del rapporto (in applicazione dello ius variandi); ritenuto che nel determinare il saldo del conto corrente andranno espunti sia gli importi derivanti da
“commissioni sull'accordato” (che, tuttavia, come rilevato nella sentenza di primo grado la banca aveva già espunto nel determinare il credito vantato), sia gli interessi che gli addebiti a titolo di commissioni sull'accordato hanno generato” (così il mandato conferito con ordinanza del 05.07.204).
Il c.t.u. ha accertato che il conto corrente presenta un saldo a debito del correntista pari ad euro 217.761,43 e, dunque, la metà di tale somma, pari ad euro 108.880,71, è dovuta da quale erede di , oltre interessi al tasso legale a far data dalla CP_1 Persona_1
chiusura del conto avventa il 21.11.2015 (a fronte di un accertamento del saldo operato dal giudice di primo grado pari ad euro 139.438,85 con condanna di al Persona_1
pagamento di euro 69.719,42).
La relazione di consulenza integrativa appare alla corte meritevole di condivisione in quando fondata su una corretta esecuzione del mandato conferito ed immune da vizi tecnici e logico-argomentativi. Le parti non hanno sollevato contestazioni alla relazione di consulenza.
°°°°
L'appello incidentale proposto da quale erede di , sul capo di CP_1 Persona_1
statuizione relativo al riparto delle spese processuali rimane assorbito nella parziale riforma della sentenza di primo grado che implica una nuova pronunzia sulle spese che tenga conto del complessivo esito delle due fasi del giudizio.
°°°
Nulla deve statuirsi sulle spese del presente giudizio tra (in proprio) e CP_1
l'appellante principale, atteso che quest'ultima nessuna domanda ha Parte_1
proposto nei confronti di citandolo solo come litisconsorte processuale e CP_1
non potendosi, dunque, rinvenire alcun rapporto di causalità e soccombenza.
- 4 - Le spese del doppio grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, tenuto conto del suo complessivo esito, vanno compensate per 1/5 e poste a carico di quale CP_1
erede di , per la quota residua. Persona_1
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, definitivamente pronunziando sulla causa n. 842/20 R.G., in parziale riforma della sentenza n. 266/2020 emessa dal Tribunale di Ragusa, condanna quale erede di , al pagamento in favore di CP_1 Persona_1 Parte_1
[...
quale cessionario del credito di , della somma di Parte_2
euro 108.880,71 oltre interessi al tasso legale dal 21.11.2015; liquida le spese del giudizio di primo grado in euro 8.600,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa e quelle del presente giudizio in euro 8.000,00 e condanna quale erede di CP_1
, al pagamento dei 4/5 delle spese liquidate compensandole per la quota Persona_1 residua;
pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate nei relativi decreti, a carico di nella misura del 75% ed a carico di nella CP_1 Controparte_2
misura del 25%.
Così deciso in Catania il 07.05.2025
Il consigliere est. Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
- 5 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Antonino Fichera consigliere relatore
Enrico Rao consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 842/2020 R.G. promossa da:
p. iva , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
GIOVANNI IACHELLA, c.f. ; C.F._1
Appellante contro
, CF. quale erede di CP_1 C.F._2 Persona_1
), rappresentato e difeso, dall'avv. FILIPPO GIOVANNI ROSSO, C.F._3
C.F._4
Appellato-Appellante incidentale
, CF. rappresentato e difeso, dall'avv. Davide CP_1 C.F._2
Tripodi;
Appellato
- 1 - °°° All'udienza del 29.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva posta in decisione assegnando i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
La otteneva l'emissione di ingiunzione di Parte_2
pagamento nei confronti di e , quali eredi di CP_1 Persona_1 Per_2
per il pagamento della somma di euro 123.504,07 ciascuno.
[...]
Il credito azionato trovava titolo nel saldo passivo del conto corrente bancario n. 631464
(così rinominato a far data dal 30.6.2013 ed in precedenza individuato dal n. 11826) intestato a deceduto il 10 maggio 2015. Persona_2
I debitori ingiunti proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Catania, istruita la causa mediante consulenza tecnica, con sentenza n.
2027/20, dichiarava il difetto di legittimazione passiva di (avendo questi CP_1 rinunziato all'eredità paterna), rideterminava il saldo del conto corrente e condannava al pagamento della somma di euro 69.719,42. Persona_1
cessionario del credito della , Parte_1 Parte_2
proponeva appello avverso i capi della statuizione riguardanti;
prestava, Persona_1
invece, acquiescenza alla statuizione di rigetto della domanda proposta nei confronti di che veniva citato nel presente giudizio solo quale litisconsorte processuale. CP_1
Si costituivano in giudizio e domandando la prima il rigetto Persona_1 CP_1 dell'appello ed il secondo la condanna alle spese di per averlo citato Parte_1
senza ragione alcuna.
Nella pendenza del giudizio decedeva ed il processo veniva interrotto. Persona_1
Riassunto il processo, si costituiva, quale erede di , Persona_1 CP_1
All'udienza del 29.11.2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva posta in decisione.
In diritto
- 2 - L'appellante lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice accertando l'illegittima applicazione di tassi di interesse diversi rispetto al tasso convenuto nel contratto di conto corrente, in ragione del fatto che la banca non aveva provato il legittimo esercizio dello ius variandi dimostrando l'avvenuta comunicazione al correntista delle variazioni delle condizioni economiche da applicarsi al rapporto di conto.
La statuizione è censurata sotto un duplice profilo: a) l'assenza di tale questione tra i motivi proposti a fondamento dell'opposizione a decreto ingiuntivo;
b) il legittimo esercizio dello ius variandi poiché le variazioni delle condizioni applicabili al rapporto erano via via indicate negli estratti conto recapitati al correntista e ciò assolveva all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 118 TULB.
Entrambi i motivi sono fondati ma il primo (sub a) riveste valenza assorbente.
La banca ha provato il credito vantato nei confronti di producendo il contratto Persona_1
di conto corrente e gli estratti conto.
L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da non contiene alcun motivo Persona_1 volto a far valere l'esercizio illegittimo della variazione delle condizioni economiche applicate al rapporto di conto corrente (cd ius variandi) e tale tema, a ben vedere, è del tutto assente dall'opposizione a decreto ingiuntivo.
Il tribunale ha, pertanto, rilevato la questione d'ufficio violando – come lamentato con il motivo di gravame ora in esame – il principio della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunziato.
L'accertamento del saldo del conto deve, pertanto, tenere conto delle variazioni del tasso di interesse avvenute durante lo svolgimento del rapporto di conto corrente come documentate e risultanti dagli estratti conto.
Sotto diverso profilo, anch'esso oggetto della domanda dell'appellante (cfr. p. 12 atto di appello), la corretta determinazione del saldo richiede che dallo stesso vengano espunti gli interessi prodotti dall'addebito sul conto corrente di “commissioni sull'accordato” (o
“corrispettivo sull'accordato”, così indicato alla p. 3, punto c) della sentenza di primo grado) che lo stesso creditore aveva espunto volontariamente nel determinare il credito poi oggetto dell'ingiunzione di pagamento.
- 3 - Le questioni sopra evidenziate hanno richiesto il richiamo del c.t.u. per rideterminare “ … il saldo del conto corrente per cui è causa applicando il tasso di interesse stabilito tra le parti nel contratto di conto corrente e le successive variazioni dello stesso intervenute durante lo svolgimento del rapporto (in applicazione dello ius variandi); ritenuto che nel determinare il saldo del conto corrente andranno espunti sia gli importi derivanti da
“commissioni sull'accordato” (che, tuttavia, come rilevato nella sentenza di primo grado la banca aveva già espunto nel determinare il credito vantato), sia gli interessi che gli addebiti a titolo di commissioni sull'accordato hanno generato” (così il mandato conferito con ordinanza del 05.07.204).
Il c.t.u. ha accertato che il conto corrente presenta un saldo a debito del correntista pari ad euro 217.761,43 e, dunque, la metà di tale somma, pari ad euro 108.880,71, è dovuta da quale erede di , oltre interessi al tasso legale a far data dalla CP_1 Persona_1
chiusura del conto avventa il 21.11.2015 (a fronte di un accertamento del saldo operato dal giudice di primo grado pari ad euro 139.438,85 con condanna di al Persona_1
pagamento di euro 69.719,42).
La relazione di consulenza integrativa appare alla corte meritevole di condivisione in quando fondata su una corretta esecuzione del mandato conferito ed immune da vizi tecnici e logico-argomentativi. Le parti non hanno sollevato contestazioni alla relazione di consulenza.
°°°°
L'appello incidentale proposto da quale erede di , sul capo di CP_1 Persona_1
statuizione relativo al riparto delle spese processuali rimane assorbito nella parziale riforma della sentenza di primo grado che implica una nuova pronunzia sulle spese che tenga conto del complessivo esito delle due fasi del giudizio.
°°°
Nulla deve statuirsi sulle spese del presente giudizio tra (in proprio) e CP_1
l'appellante principale, atteso che quest'ultima nessuna domanda ha Parte_1
proposto nei confronti di citandolo solo come litisconsorte processuale e CP_1
non potendosi, dunque, rinvenire alcun rapporto di causalità e soccombenza.
- 4 - Le spese del doppio grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, tenuto conto del suo complessivo esito, vanno compensate per 1/5 e poste a carico di quale CP_1
erede di , per la quota residua. Persona_1
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, definitivamente pronunziando sulla causa n. 842/20 R.G., in parziale riforma della sentenza n. 266/2020 emessa dal Tribunale di Ragusa, condanna quale erede di , al pagamento in favore di CP_1 Persona_1 Parte_1
[...
quale cessionario del credito di , della somma di Parte_2
euro 108.880,71 oltre interessi al tasso legale dal 21.11.2015; liquida le spese del giudizio di primo grado in euro 8.600,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa e quelle del presente giudizio in euro 8.000,00 e condanna quale erede di CP_1
, al pagamento dei 4/5 delle spese liquidate compensandole per la quota Persona_1 residua;
pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate nei relativi decreti, a carico di nella misura del 75% ed a carico di nella CP_1 Controparte_2
misura del 25%.
Così deciso in Catania il 07.05.2025
Il consigliere est. Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
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