Art. 12.
L' articolo 21 della legge 28 marzo 1979, n. 88 , e' sostituito dal seguente:
"Ai sensi dell' articolo 10, secondo comma, della legge 23 dicembre 1975, n. 698 , il fondo speciale da ripartire tra le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonche' tra le province di Trento e Bolzano per il trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia e' stabilito, per l'anno finanziario 1979, in lire 90.163.000.000, di cui lire 20 miliardi destinati alla regione Campania per interventi urgenti aventi per scopo la realizzazione di misure nel settore dell'igiene pubblica, con particolare riferimento alla prevenzione delle malattie dell'infanzia nonche' per la concessione di contributi ai comuni della regione Campania per l'acquisto di alloggi destinati ad abitazioni civili da assegnare a famiglie di senza tetto e lire 70.163.000.000 da ripartire secondo i criteri stabiliti nel predetto articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 ".
L' articolo 21 della legge 28 marzo 1979, n. 88 , e' sostituito dal seguente:
"Ai sensi dell' articolo 10, secondo comma, della legge 23 dicembre 1975, n. 698 , il fondo speciale da ripartire tra le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonche' tra le province di Trento e Bolzano per il trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia e' stabilito, per l'anno finanziario 1979, in lire 90.163.000.000, di cui lire 20 miliardi destinati alla regione Campania per interventi urgenti aventi per scopo la realizzazione di misure nel settore dell'igiene pubblica, con particolare riferimento alla prevenzione delle malattie dell'infanzia nonche' per la concessione di contributi ai comuni della regione Campania per l'acquisto di alloggi destinati ad abitazioni civili da assegnare a famiglie di senza tetto e lire 70.163.000.000 da ripartire secondo i criteri stabiliti nel predetto articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 ".