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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/12/2025, n. 1849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1849 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. GI D'NI Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. NA CA NC Consigliere rel.
All'udienza del 17 dicembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato mediante lettura la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1899/2022 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
IN PP. E N.Q. TITOLARE Parte_1 Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI SALVO ANTONINO C.F._1
PE PEC: Email_1 appellante contro
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO, PEC:
Email_2 appellato
Conclusioni: per l'appellante: come da verbale del 17 dicembre 2025
Per l'appellato: come da verbale del 17 dicembre 2025
Pag. 1 di 4
In fatto e in diritto
1. Con sentenza n. 1777/2022 del 27/04/2022 il Tribunale di Palermo rigettava l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione emessa Parte_1 dall' n. 183 del 5.1.2021 notificata il 21.1.2021 Controparte_2
con la quale è stata comminata la sanzione di € 20.000 per la violazione di cui all'art.7 comma 3 quater del D. L. 158/2012, convertito in legge 189 dell'8.11.2012.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello Parte_1
chiedendone la riforma con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
3. A sostegno del gravame – dopo aver premesso che in data 16.10.2018 militari della Guardia della Finanza accedevano presso il suo esercizio e che veniva rilevata la presenza di personal computer mediante i quali gli utenti potevano accedere, tramite navigazione web, a siti di gioco non autorizzati – ha censurato la sentenza per aver ritenuto sussistente la violazione contestata.
4. Ha dedotto, in dettaglio, di esercitare attività di “internet point” del tutto lecita e di punto di ricarica di Poker & Bet s.r.l. (concessionario dei Monopoli di Stato), ha quindi rilevato che eventuali attività di gioco on line, tramite i computer messi a disposizione dei clienti, sono imputabili esclusivamente agli stessi.
5. Si è costituita l' instando per il rigetto del Controparte_2
gravame.
6. Con memoria depositata il 14/10/2025 l Controparte_2
ha allegato copia della sentenza n. 104/25 della Corte Costituzionale e provvedimento del 13.10.25 di annullamento in autotutela dell'ordinanza- ingiunzione n. 183 del 5.1.2021, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite.
7. All'udienza del 17 dicembre 2025, all'esito della discussione delle parti, la
Corte ha deciso la causa mediante lettura e deposito della presente sentenza.
8. Tanto premesso, va rilevato che, come accennato, nelle more del giudizio, la norma sottesa all'ordinanza-ingiunzione opposta dal è stata dichiarata Pt_1
incostituzionale. Ed invero, con sentenza del 10/7/2025, n. 104, la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3-quater, Pag. 2 di 4 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, in riferimento agli artt. 3, 41, 42,
117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU e agli artt. 16 e 17 CDFUE. Consequenzialmente, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale anche della disposizione contenuta nell'art. 1, comma 923, primo periodo, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui stabilisce la sanzione amministrativa di ventimila euro per la violazione dell'art. 7, comma 3-quater, del d.l.
n. 158 del 2012, come convertito.
9. Sulla base di tale declaratoria di illegittimità costituzionale l'Amministrazione appellata ha provveduto, in autotutela, ad annullare l'ordinanza ingiunzione con la conseguenza che, in questa sede, non residua altra pronuncia che la cessazione della materia del contendere, invocata da entrambe le parti.
10. Quanto alle spese, avuto riguardo al dibattito giurisprudenziale e dottrinale sotteso alla questione, poi sfociato nella citata pronuncia della Corte Costituzionale, sussistono gravi e giustificati motivi per disporne l'integrale compensazione, avuto riguardo anche all'accordo, sul punto, delle parti.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- Dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'appello spiegato da
, in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale Parte_1
“ , avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1777/2022 CP_1
del 27/04/2022;
- dichiara le spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 17 dicembre 2025
Il Consigliere est.
NA CA NC
Il Presidente
GI D'NI
Pag. 3 di 4 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. GI D'NI e dal Consigliere relatore NA CA NC, in conformità alle prescrizioni dell'art. 196quinquies disp. att.c.p.c.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. GI D'NI Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. NA CA NC Consigliere rel.
All'udienza del 17 dicembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato mediante lettura la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1899/2022 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
IN PP. E N.Q. TITOLARE Parte_1 Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI SALVO ANTONINO C.F._1
PE PEC: Email_1 appellante contro
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO, PEC:
Email_2 appellato
Conclusioni: per l'appellante: come da verbale del 17 dicembre 2025
Per l'appellato: come da verbale del 17 dicembre 2025
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In fatto e in diritto
1. Con sentenza n. 1777/2022 del 27/04/2022 il Tribunale di Palermo rigettava l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione emessa Parte_1 dall' n. 183 del 5.1.2021 notificata il 21.1.2021 Controparte_2
con la quale è stata comminata la sanzione di € 20.000 per la violazione di cui all'art.7 comma 3 quater del D. L. 158/2012, convertito in legge 189 dell'8.11.2012.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello Parte_1
chiedendone la riforma con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
3. A sostegno del gravame – dopo aver premesso che in data 16.10.2018 militari della Guardia della Finanza accedevano presso il suo esercizio e che veniva rilevata la presenza di personal computer mediante i quali gli utenti potevano accedere, tramite navigazione web, a siti di gioco non autorizzati – ha censurato la sentenza per aver ritenuto sussistente la violazione contestata.
4. Ha dedotto, in dettaglio, di esercitare attività di “internet point” del tutto lecita e di punto di ricarica di Poker & Bet s.r.l. (concessionario dei Monopoli di Stato), ha quindi rilevato che eventuali attività di gioco on line, tramite i computer messi a disposizione dei clienti, sono imputabili esclusivamente agli stessi.
5. Si è costituita l' instando per il rigetto del Controparte_2
gravame.
6. Con memoria depositata il 14/10/2025 l Controparte_2
ha allegato copia della sentenza n. 104/25 della Corte Costituzionale e provvedimento del 13.10.25 di annullamento in autotutela dell'ordinanza- ingiunzione n. 183 del 5.1.2021, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite.
7. All'udienza del 17 dicembre 2025, all'esito della discussione delle parti, la
Corte ha deciso la causa mediante lettura e deposito della presente sentenza.
8. Tanto premesso, va rilevato che, come accennato, nelle more del giudizio, la norma sottesa all'ordinanza-ingiunzione opposta dal è stata dichiarata Pt_1
incostituzionale. Ed invero, con sentenza del 10/7/2025, n. 104, la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3-quater, Pag. 2 di 4 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, in riferimento agli artt. 3, 41, 42,
117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU e agli artt. 16 e 17 CDFUE. Consequenzialmente, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale anche della disposizione contenuta nell'art. 1, comma 923, primo periodo, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui stabilisce la sanzione amministrativa di ventimila euro per la violazione dell'art. 7, comma 3-quater, del d.l.
n. 158 del 2012, come convertito.
9. Sulla base di tale declaratoria di illegittimità costituzionale l'Amministrazione appellata ha provveduto, in autotutela, ad annullare l'ordinanza ingiunzione con la conseguenza che, in questa sede, non residua altra pronuncia che la cessazione della materia del contendere, invocata da entrambe le parti.
10. Quanto alle spese, avuto riguardo al dibattito giurisprudenziale e dottrinale sotteso alla questione, poi sfociato nella citata pronuncia della Corte Costituzionale, sussistono gravi e giustificati motivi per disporne l'integrale compensazione, avuto riguardo anche all'accordo, sul punto, delle parti.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- Dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'appello spiegato da
, in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale Parte_1
“ , avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1777/2022 CP_1
del 27/04/2022;
- dichiara le spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 17 dicembre 2025
Il Consigliere est.
NA CA NC
Il Presidente
GI D'NI
Pag. 3 di 4 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. GI D'NI e dal Consigliere relatore NA CA NC, in conformità alle prescrizioni dell'art. 196quinquies disp. att.c.p.c.
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