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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/07/2025, n. 2222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2222 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Caroppoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5046/2013 R.G.A.C. ed avente ad oggetto “Altri istituti in materia di diritti reali, possesso e trascrizioni”
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Erminio Schiavone (C.F. ) e Simone Valentino (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori sito in Casal di C.F._3
Principe (CE) alla via Del Pozzo n. 8/10 (pec: Email_1
Email_2
ATTORE
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui all'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal
Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ai fini della decisione è sufficiente ricordare che proponeva, ex art. 703, comma Parte_1
4 c.p.c., istanza di prosecuzione del giudizio possessorio recante numero di R.G. 2540/2012, incardinato contro e conclusosi con ordinanza di rigetto depositata in Cancelleria Controparte_1 il 05.08.2013, chiedendo all'adito Tribunale la fissazione dell'udienza della fase di merito e contestando il reso provvedimento cautelare, non reclamato. Il ricorrente, a fondamento della propria domanda, riportandosi alla ricostruzione dei fatti esposta in sede di procedimento sommario, assumeva di essere comproprietario pro indiviso, unitamente al padre e ai germani RS
, , Maria, e di un complesso immobiliare composto da CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_1
n. 4 unità abitative sito in San Marcellino (CE) alla via G. Sagliano n. 33, pervenutogli iure hereditatis dalla di lui madre, deceduta in data 09.05.2000; che tutti i citati Persona_2
coeredi, a seguito del decesso della de cuius, si erano accordati per una divisione di fatto del compendio ereditario in virtù della quale l'odierno attore “abitava l'appartamento sito al piano 2, lato nord”; che, a far data dal mese di aprile 2012, constatava cheil resistente gli Controparte_1 aveva impedito l'accesso al complesso immobiliare mediante sostituzione di tutte le serrature dei cancelli di accesso al compendio. Adduceva ancora l'istante di essere proprietario esclusivo di una porzione di terreno, anch'esso sito nel tenimento di San Marcellino, in forza di contratto di compravendita stipulato in data 03.11.2006, sul quale erano custodite autovetture d'epoca pure di sua esclusiva proprietà, al quale pure il NO gli aveva impedito l'accesso mediante CP_1
sostituzione dei lucchetti del cancello di ingresso.
Per i fatti de quibus il ricorrente sporgeva denuncia nei confronti del fratello . CP_1
Verificata dall'allora Magistrato la regolarità della notifica dell'istanza di prosecuzione presentata e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, e stante la mancata costituzione in giudizio del convenuto , il Tribunale concedeva all'istante i termini di cui all'art. Controparte_1
183, comma 6, c.p. Il giudizio, pertanto, veniva istruito mediante autorizzazione della parte istante all'acquisizione di copia conforme degli atti del procedimento penale RGNR n. 19245/2012 presso il Tribunale di S. Maria C.V. ed escussione dei testimoni indicati dall'attore. Così conclusa la fase istruttoria, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo diversi rinvii per carico di ruolo e la sostituzione del Magistrato assegnatario a partire dal 20.3.2025, all'udienza dell'08.05.2025 la causa veniva trattata in presenza e, dopo ampia discussione orale, rinviata per la decisione in modalità cartolare all'udienza del dì 01.07.2025 e, in tale sede, decisa all'esito della camera di consiglio. Tanto premesso, occorre riepilogare i principi di diritto applicabili alla questione portata all'attenzione dell'odierno giudicante, evidenziando sin d'ora che la valutazione del materiale probatorio raccolto va effettuata sulla base dei fatti dedotti e delle allegazioni delle parti. preliminarmente giova ricordare che la struttura del procedimento possessorio, disciplinato dagli artt. 703 e ss. c.p.c., è caratterizzato da una duplice fase: la prima, di natura sommaria, che si conclude con l'ordinanza con cui vengono disposti i provvedimenti immediati;
la seconda, eventuale, a cognizione piena, avente ad oggetto il merito della pretesa possessoria da concludersi con sentenza, soggetta alle impugnazioni ordinarie (art. 703, comma 4, c.p.c.). In sede di legittimità,
è stato costantemente affermato che la fase sommaria “deve essere necessariamente rapida e sommaria […] il che comporta che solo nel giudizio di merito dovrà eseguirsi una valutazione meditata ed approfondita degli elementi probatori acquisiti nella fase interdittale e di quelli che le parti abbiano offerto in un secondo momento” (così Cass. Civ., S.U. n. 1984/98).
Nel giudizio di merito il giudice, essendo non vincolato alla decisione assunta nella fase sommaria, deve valutare a cognizione piena il merito della pretesa possessoria, in primo luogo il tipo di pretesa azionata in concreto dal ricorrente-attore, rammentando tuttavia che quanto raccolto in generale e, in particolare, “le dichiarazioni rese dagli informatori nella fase a cognizione sommaria del giudizio possessorio sono comunque idonee a fornire, in sede di decisione di merito, elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice, cui lo stesso può validamente fare ricorso per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Civ., Sez. II, 09/09/2021, n.24377).
Se quello appena ricostruito è l'ambito normativo e giurisprudenziale entro cui ricondurre la fattispecie concreta portata all'attenzione del Tribunale, occorre innanzitutto ricordare come il ricorrente ha proposto azione di reintegra nel possesso deducendo di essere comproprietario pro indiviso e possessore esclusivo dell'appartamento facente parte del compendio immobiliare familiare e da lui utilizzato, unitamente alla propria famiglia, in occasione delle festività: in particolare, adduceva fin dal giudizio possessorio di ritornare a San Marcellino Parte_1
per le vacanze e di alloggiare, con i propri familiari, nel suddetto appartamento. Da tanto discende che il ricorrente, odierno attore, avrebbe dovuto fornire valida, puntuale ed incontrovertibile prova sia dell'animus possidendi sia delle circostanze atte a qualificare e supportare tale peculiare rapporto con la res in questione, tanto da evidenziare la particolarità della condizione dedotta rispetto agli altri comproprietari. E tale esigenza probatoria appare tanto più imprescindibile se, come nel caso di specie, il possesso esclusivo è vantato da un soggetto che, in maniera pacifica, non si trova a diretto e materiale contatto con la res: il ricorrente, odierno attore, vive in altra regione rispetto a quella in cui si trova l'appartamento de quo;
non ne fa, quindi, un uso quotidiano e non può, per ovvie ragioni, esercitare sul bene una signoria fattuale continuata e costante. Al contrario, da quanto emerso sia nella fase sommaria che nella fase a cognizione piena, il NO vive stabilmente sui luoghi di causa e ha con gli stessi una frequentazione e un CP_1
contatto praticamente quotidiani (oltre ad essere anche egli stesso comproprietario pro indiviso).
Inoltre, attese le risultanze processuali di cui alla fase sommaria, l'attore avrebbe Parte_1 dovuto fornire elementi probatori atti a chiarire il ruolo, nell'intera vicenda de qua, del NO
: non può, infatti, tacersi della circostanza per cui, sempre nella fase sommaria, è Persona_3
stato da più parti evocato il ruolo del NO , quasi concorrente rispetto a quello vantato CP_4
da , di possessore esclusivo, occupante da data ben anteriore, utilizzatore con Parte_1
disponibilità delle relative chiavi, del medesimo appartamento oggetto dello spoglio lamentato dal fratello . Orbene, nel giudizio a cognizione piena l'attore avrebbe dovuto fornire al Parte_1
Tribunale argomenti utili non solo a provare il proprio possesso esclusivo sulla cosa ma anche idonei a fugare dubbi su condizioni concorrenti e, perciò, non favorevoli alle ragioni addotte: al contrario, alcun capo di prova è stato formulato in tal senso in vista della prova testimoniale da raccogliere.
Anche con riguardo all'appezzamento di terreno di cui il si è dichiarato Parte_1
proprietario esclusivo, e del quale ha parimenti lamentato lo spoglio, non sono state fornite prove né documentali né testimoniali a sostegno di quanto asserito: e ciò sia in ordine al dies a quo sia in ordine alle modalità con cui si sarebbe effettivamente consumato il presunto spoglio.
D'altronde, non può sfuggire come manchi agli atti di causa la produzione di parte dell'allora ricorrente. Alla stessa e, in particolare, alla documentazione allegata in sede sommaria, l'odierno attore fa costante riferimento senza, tuttavia, verificarne e curarne l'effettivo deposito (in formato cartaceo e/o digitale), risultato non effettuato già all'udienza di raccoglimento della prova del
22.06.2017 e mai sanato.
Tale carenza allegatoria non consente l'esame della documentazione asserita come fondante delle ragioni attoree e la verifica della sussistenza di eventuali elementi di prova a sostegno delle doglianze sollevate con la proposizione dell'azione.
Va, inoltre, rilevato come parte attrice sia stata autorizzata, con l'ordinanza di scioglimento della riserva relativa all'ammissione dei mezzi istruttori richiesti del 06.04.2016, ad acquisire copia conforme degli atti del procedimento penale instauratori in seguito alla denuncia-querela sporta da nei confronti dei germani e per i fatti de quibus. Parte_1 CP_1 CP_4
Tale autorizzazione non risulta aver avuto seguito, né l'attore ha dimostrato di aver coltivato la detta incombenza o fornito elementi in ordine allo svolgersi dell'invocato procedimento penale.
Infine, l'odierno Giudicante, invero, non può che stigmatizzare le rilevanti ed evidenti discrepanze emerse tra le dichiarazioni rese dagli informatori della prima fase e quelle rese dai testimoni escussi nel presente giudizio, discrepanze che non consentono, alla luce del dettato di cui all'art. 2697 c.c., di ritenere debitamente provate le ragioni dell'odierno attore. Le circostanze narrate dai testimoni escussi non fugano i numerosi dubbi emersi nel corso dell'intera vicenda de qua, dimostratasi fortemente polarizzata nonostante l'appartenenza dei suoi protagonisti alla stessa famiglia d'origine.
Alla luce delle contraddizioni rilevate, che non consentono di ritenere dimostrata la situazione di fatto avente i caratteri esteriori della proprietà o di un altro diritto reale (quale appunto il possesso invocato dall'istante), e del comportamento processuale dell'attore in termini di allegazioni probatorie, la domanda proposta da non può trovare accoglimento e va rigettata. Parte_1
La natura delle questioni affrontate e, al contempo, la contumacia del convenuto giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria Caroppoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1
- per tutte le ragioni esposte, rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
e, per l'effetto, conferma l'ordinanza di rigetto emessa dal Tribunale di S. Maria Controparte_1
C.V. – ex articolazione territoriale di Aversa e depositata in Cancelleria il 05.08.2013 a conclusione del procedimento n. 2540/2012;
- compensa integralmente le spese di lite.
, 02.07.2025. Il G.U. CP_5
Dott.ssa Maria Caroppoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Caroppoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5046/2013 R.G.A.C. ed avente ad oggetto “Altri istituti in materia di diritti reali, possesso e trascrizioni”
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Erminio Schiavone (C.F. ) e Simone Valentino (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori sito in Casal di C.F._3
Principe (CE) alla via Del Pozzo n. 8/10 (pec: Email_1
Email_2
ATTORE
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui all'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal
Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ai fini della decisione è sufficiente ricordare che proponeva, ex art. 703, comma Parte_1
4 c.p.c., istanza di prosecuzione del giudizio possessorio recante numero di R.G. 2540/2012, incardinato contro e conclusosi con ordinanza di rigetto depositata in Cancelleria Controparte_1 il 05.08.2013, chiedendo all'adito Tribunale la fissazione dell'udienza della fase di merito e contestando il reso provvedimento cautelare, non reclamato. Il ricorrente, a fondamento della propria domanda, riportandosi alla ricostruzione dei fatti esposta in sede di procedimento sommario, assumeva di essere comproprietario pro indiviso, unitamente al padre e ai germani RS
, , Maria, e di un complesso immobiliare composto da CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_1
n. 4 unità abitative sito in San Marcellino (CE) alla via G. Sagliano n. 33, pervenutogli iure hereditatis dalla di lui madre, deceduta in data 09.05.2000; che tutti i citati Persona_2
coeredi, a seguito del decesso della de cuius, si erano accordati per una divisione di fatto del compendio ereditario in virtù della quale l'odierno attore “abitava l'appartamento sito al piano 2, lato nord”; che, a far data dal mese di aprile 2012, constatava cheil resistente gli Controparte_1 aveva impedito l'accesso al complesso immobiliare mediante sostituzione di tutte le serrature dei cancelli di accesso al compendio. Adduceva ancora l'istante di essere proprietario esclusivo di una porzione di terreno, anch'esso sito nel tenimento di San Marcellino, in forza di contratto di compravendita stipulato in data 03.11.2006, sul quale erano custodite autovetture d'epoca pure di sua esclusiva proprietà, al quale pure il NO gli aveva impedito l'accesso mediante CP_1
sostituzione dei lucchetti del cancello di ingresso.
Per i fatti de quibus il ricorrente sporgeva denuncia nei confronti del fratello . CP_1
Verificata dall'allora Magistrato la regolarità della notifica dell'istanza di prosecuzione presentata e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, e stante la mancata costituzione in giudizio del convenuto , il Tribunale concedeva all'istante i termini di cui all'art. Controparte_1
183, comma 6, c.p. Il giudizio, pertanto, veniva istruito mediante autorizzazione della parte istante all'acquisizione di copia conforme degli atti del procedimento penale RGNR n. 19245/2012 presso il Tribunale di S. Maria C.V. ed escussione dei testimoni indicati dall'attore. Così conclusa la fase istruttoria, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo diversi rinvii per carico di ruolo e la sostituzione del Magistrato assegnatario a partire dal 20.3.2025, all'udienza dell'08.05.2025 la causa veniva trattata in presenza e, dopo ampia discussione orale, rinviata per la decisione in modalità cartolare all'udienza del dì 01.07.2025 e, in tale sede, decisa all'esito della camera di consiglio. Tanto premesso, occorre riepilogare i principi di diritto applicabili alla questione portata all'attenzione dell'odierno giudicante, evidenziando sin d'ora che la valutazione del materiale probatorio raccolto va effettuata sulla base dei fatti dedotti e delle allegazioni delle parti. preliminarmente giova ricordare che la struttura del procedimento possessorio, disciplinato dagli artt. 703 e ss. c.p.c., è caratterizzato da una duplice fase: la prima, di natura sommaria, che si conclude con l'ordinanza con cui vengono disposti i provvedimenti immediati;
la seconda, eventuale, a cognizione piena, avente ad oggetto il merito della pretesa possessoria da concludersi con sentenza, soggetta alle impugnazioni ordinarie (art. 703, comma 4, c.p.c.). In sede di legittimità,
è stato costantemente affermato che la fase sommaria “deve essere necessariamente rapida e sommaria […] il che comporta che solo nel giudizio di merito dovrà eseguirsi una valutazione meditata ed approfondita degli elementi probatori acquisiti nella fase interdittale e di quelli che le parti abbiano offerto in un secondo momento” (così Cass. Civ., S.U. n. 1984/98).
Nel giudizio di merito il giudice, essendo non vincolato alla decisione assunta nella fase sommaria, deve valutare a cognizione piena il merito della pretesa possessoria, in primo luogo il tipo di pretesa azionata in concreto dal ricorrente-attore, rammentando tuttavia che quanto raccolto in generale e, in particolare, “le dichiarazioni rese dagli informatori nella fase a cognizione sommaria del giudizio possessorio sono comunque idonee a fornire, in sede di decisione di merito, elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice, cui lo stesso può validamente fare ricorso per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Civ., Sez. II, 09/09/2021, n.24377).
Se quello appena ricostruito è l'ambito normativo e giurisprudenziale entro cui ricondurre la fattispecie concreta portata all'attenzione del Tribunale, occorre innanzitutto ricordare come il ricorrente ha proposto azione di reintegra nel possesso deducendo di essere comproprietario pro indiviso e possessore esclusivo dell'appartamento facente parte del compendio immobiliare familiare e da lui utilizzato, unitamente alla propria famiglia, in occasione delle festività: in particolare, adduceva fin dal giudizio possessorio di ritornare a San Marcellino Parte_1
per le vacanze e di alloggiare, con i propri familiari, nel suddetto appartamento. Da tanto discende che il ricorrente, odierno attore, avrebbe dovuto fornire valida, puntuale ed incontrovertibile prova sia dell'animus possidendi sia delle circostanze atte a qualificare e supportare tale peculiare rapporto con la res in questione, tanto da evidenziare la particolarità della condizione dedotta rispetto agli altri comproprietari. E tale esigenza probatoria appare tanto più imprescindibile se, come nel caso di specie, il possesso esclusivo è vantato da un soggetto che, in maniera pacifica, non si trova a diretto e materiale contatto con la res: il ricorrente, odierno attore, vive in altra regione rispetto a quella in cui si trova l'appartamento de quo;
non ne fa, quindi, un uso quotidiano e non può, per ovvie ragioni, esercitare sul bene una signoria fattuale continuata e costante. Al contrario, da quanto emerso sia nella fase sommaria che nella fase a cognizione piena, il NO vive stabilmente sui luoghi di causa e ha con gli stessi una frequentazione e un CP_1
contatto praticamente quotidiani (oltre ad essere anche egli stesso comproprietario pro indiviso).
Inoltre, attese le risultanze processuali di cui alla fase sommaria, l'attore avrebbe Parte_1 dovuto fornire elementi probatori atti a chiarire il ruolo, nell'intera vicenda de qua, del NO
: non può, infatti, tacersi della circostanza per cui, sempre nella fase sommaria, è Persona_3
stato da più parti evocato il ruolo del NO , quasi concorrente rispetto a quello vantato CP_4
da , di possessore esclusivo, occupante da data ben anteriore, utilizzatore con Parte_1
disponibilità delle relative chiavi, del medesimo appartamento oggetto dello spoglio lamentato dal fratello . Orbene, nel giudizio a cognizione piena l'attore avrebbe dovuto fornire al Parte_1
Tribunale argomenti utili non solo a provare il proprio possesso esclusivo sulla cosa ma anche idonei a fugare dubbi su condizioni concorrenti e, perciò, non favorevoli alle ragioni addotte: al contrario, alcun capo di prova è stato formulato in tal senso in vista della prova testimoniale da raccogliere.
Anche con riguardo all'appezzamento di terreno di cui il si è dichiarato Parte_1
proprietario esclusivo, e del quale ha parimenti lamentato lo spoglio, non sono state fornite prove né documentali né testimoniali a sostegno di quanto asserito: e ciò sia in ordine al dies a quo sia in ordine alle modalità con cui si sarebbe effettivamente consumato il presunto spoglio.
D'altronde, non può sfuggire come manchi agli atti di causa la produzione di parte dell'allora ricorrente. Alla stessa e, in particolare, alla documentazione allegata in sede sommaria, l'odierno attore fa costante riferimento senza, tuttavia, verificarne e curarne l'effettivo deposito (in formato cartaceo e/o digitale), risultato non effettuato già all'udienza di raccoglimento della prova del
22.06.2017 e mai sanato.
Tale carenza allegatoria non consente l'esame della documentazione asserita come fondante delle ragioni attoree e la verifica della sussistenza di eventuali elementi di prova a sostegno delle doglianze sollevate con la proposizione dell'azione.
Va, inoltre, rilevato come parte attrice sia stata autorizzata, con l'ordinanza di scioglimento della riserva relativa all'ammissione dei mezzi istruttori richiesti del 06.04.2016, ad acquisire copia conforme degli atti del procedimento penale instauratori in seguito alla denuncia-querela sporta da nei confronti dei germani e per i fatti de quibus. Parte_1 CP_1 CP_4
Tale autorizzazione non risulta aver avuto seguito, né l'attore ha dimostrato di aver coltivato la detta incombenza o fornito elementi in ordine allo svolgersi dell'invocato procedimento penale.
Infine, l'odierno Giudicante, invero, non può che stigmatizzare le rilevanti ed evidenti discrepanze emerse tra le dichiarazioni rese dagli informatori della prima fase e quelle rese dai testimoni escussi nel presente giudizio, discrepanze che non consentono, alla luce del dettato di cui all'art. 2697 c.c., di ritenere debitamente provate le ragioni dell'odierno attore. Le circostanze narrate dai testimoni escussi non fugano i numerosi dubbi emersi nel corso dell'intera vicenda de qua, dimostratasi fortemente polarizzata nonostante l'appartenenza dei suoi protagonisti alla stessa famiglia d'origine.
Alla luce delle contraddizioni rilevate, che non consentono di ritenere dimostrata la situazione di fatto avente i caratteri esteriori della proprietà o di un altro diritto reale (quale appunto il possesso invocato dall'istante), e del comportamento processuale dell'attore in termini di allegazioni probatorie, la domanda proposta da non può trovare accoglimento e va rigettata. Parte_1
La natura delle questioni affrontate e, al contempo, la contumacia del convenuto giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria Caroppoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1
- per tutte le ragioni esposte, rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
e, per l'effetto, conferma l'ordinanza di rigetto emessa dal Tribunale di S. Maria Controparte_1
C.V. – ex articolazione territoriale di Aversa e depositata in Cancelleria il 05.08.2013 a conclusione del procedimento n. 2540/2012;
- compensa integralmente le spese di lite.
, 02.07.2025. Il G.U. CP_5
Dott.ssa Maria Caroppoli