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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/06/2025, n. 2222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2222 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Federico Bressan Presidente rel./est. dott.ssa Lucia Dall'Armellina ConSIliere dott. Francesco Petrucco Toffolo ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di revocazione ex art. 395, co. 1, n. 4, c.p.c., n. 424/2023 R.G., promossa con atto di citazione in revocazione notificato il 21.2.2023, vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Michela Lupi jr, con domicilio eletto presso il difensore, in Abano terme, Via Santuario
n. 39, attrice in revocazione
E
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Ernesto Chirico, con domicilio eletto presso il difensore, in Selvazzano Dentro (PD), via Euganea n. 6/A, convenuto in revocazione avente ad oggetto: revocazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia,
Seconda Sezione civile, n. 1747/2022, del 22.7.2022, con la quale la Corte ha respinto l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1056/2021 Parte_1 del Tribunale di Padova, pubblicata il 19 maggio 2021; causa trattenuta in decisione in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
➢ conclusioni di parte attrice in revocazione, : Parte_1
1 “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis rejectis, così giudicare: - revocare l'impugnata sentenza n. 1747/2022 - R.G. 1373/2021, pronunciata dalla
Corte d'Appello di Venezia in data 22.07.2022, resa nel giudizio inter partes ai sensi
e per gli effetti dell'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. anche in riforma della sentenza n. 1056/2021, R.G. n. 8018/2018 emessa dal Tribunale Ordinario di
Padova, per tutte le ragioni esposte in atti;
- per l'effetto, accertato che la SInora
, nata a [...], il [...], residente in [...](Svizzera), Parte_1
Via Pietane n. 17, C.F. , nonché i Suoi danti causa, ha avuto il C.F._1 possesso continuato ed ininterrotto ultraventennale della porzione del bagno, meglio descritto in punto di fatto, sito in Abano Terme (PD), Via Tito Livio n. 67/A, dichiarare la medesima SInora, , proprietaria per intervenuta usucapione Parte_1 ventennale della suddetta porzione di bagno, posta al piano terra, di cui all'immobile, sito in Abano Terme (PD), Via Tito Livio n. 67/A, meglio descritto in atti;
- in via istruttoria, per scrupolo defensionale, si rinnovano le istanze svolte in giudizio, e dunque disporre l'ammissione dell'interrogatorio formale del convenuto, nonché prova per testi sui paragrafi, di cui alla narrativa dell'atto introduttivo del presente gravame, da qui intendersi integralmente trascritti preceduti dalla locuzione “Vero è che”. Si indicano in qualità di testimoni: SInor , residente in [...]
(Svizzera), Via Pietane n. 17; SInor , residente in [...]
(Svizzera), Via Pietane n. 17; SInora , residente in [...]
(Svizzera), Via Pietane n. 17; SInora , residente in [...]
(PD). - Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova di controparte che, se del caso, verranno ammessi. - Con il favore delle spese e competenze professionali tutte di causa, oltre il rimborso forfettario 15%, IVA e
CPA.”;
➢ conclusioni di parte convenuta in revocazione, : Controparte_1
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, Nel merito, in via principale: per tutti i motivi in atti esposti: accertata l'infondatezza dei motivi proposti da controparte, dichiarare inammissibile e/o improcedibile e, pertanto, rigettare integralmente l'impugnazione in revocazione ex art. 395, comma 1°, n. 4, c.p.c., promossa dalla SI.ra avverso la Sentenza della Corte d'Appello di Parte_1
Venezia n. 1747/2022, R.G. n. 1373/2021, pubblicata il 22.07.2022, anche in riforma della Sentenza n. 1056/2021, R.G. n. 8018/2018, del Tribunale di Padova. Con integrale conferma della Sentenza impugnata n. 1747/2022, R.G. n. 1373/2021, della
Corte d'Appello di Venezia, e della Sentenza n. 1056/2021, R.G. n. 8018/2018, del
2 Tribunale di Padova. Con conferma, altresì, della condanna di parte attrice alla rifusione integrale delle spese di lite di tutti i precedenti gradi di giudizio e con vittoria dell'odierno convenuto delle spese di lite del presente giudizio. Si chiede che la condotta della SI.ra venga dall'Ill.ma Corte d'Appello Adita Parte_1 valutata anche ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c., per lite temeraria, alla luce dell'infondatezza dell'impugnazione per revocazione promossa. In ogni caso, rigettarsi in toto le domande formulate da parte attrice, perché infondate in fatto ed in diritto. In subordine, in via istruttoria: ammettersi le istanze istruttorie già formulate dal patrocinio del SI. nel primo grado di giudizio (R.G. Controparte_1
n. 8018/18 – Tribunale di Padova), nelle proprie memorie ex art. 183, VI comma,
c.p.c., nn. 2 e 3, depositate in data 06.12.2019 e 18.12.2019, alle quali ci si riporta integralmente”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. , attuale attrice in revocazione, con atto di citazione notificato Parte_1 il 9.10.2018, premesso di essere diventata (dal 2013) piena proprietaria, per intervenuto accrescimento, di un immobile sito in Abano Terme (PD), Via Tito Livio
n. 67/A, e che una porzione di un bagno della sua abitazione (in tesi realizzato nel
1989) insisteva sulla proprietà di terzi (e segnatamente su quella di tale Per_1
), conveniva in giudizio quest'ultima avanti al Tribunale di Padova chiedendo
[...] accertarsi in capo a sé quale titolare del descritto immobile l'intervenuta usucapione ventennale della porzione di riferimento, e cioè della parte del bagno non interamente ricadente nella sua proprietà.
Si costituiva in giudizio la convenuta eccependo la propria carenza di Persona_1 legittimazione passiva in favore del compagno, SI. , fratello Controparte_1 dell'attrice, contrastando comunque nel merito la domanda attorea.
Evocato in giudizio in qualità di proprietario dell'immobile; Controparte_1 scambiate le memorie integrative ed istruttorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.; espletata
C.T.U.; rigettate le ulteriori istanze istruttorie, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva la discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. e quindi provvedeva con sentenza n. 1056/2021 – R.G. 8018/2018, pubblicata in data
19.5.2021, con la quale, definitivamente provvedendo: a) dichiarava la carenza di legittimazione passiva di , compensando le spese tra le parti;
b) Persona_1 respingeva la domanda attorea e l'attrice a imborsare a le spese Controparte_1 del grado.
3 2. Proponeva appello deducendo tre motivi di impugnazione, Parte_1 nello specifico attinenti ai seguenti profili: i) intervenuta usucapione da parte della SI.ra della porzione immobiliare di riferimento;
errata, illogica e Parte_1 contraddittoria valutazione dei requisiti previsti ex lege”; ii) insussistenza di una mera condizione di tolleranza da parte di;
iii) condanna alle spese di Controparte_1 lite”. Chiedeva altresì la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, istanza che la Corte respingeva per carenza dei presupposti di fumus e periculum.
3. Si costituiva in causa contestando nel merito le ragioni Controparte_1 dell'impugnazione e chiedendone il rigetto con conferma della sentenza appellata.
4. la reiezione dell'impugnazione e la conferma dell'appellata sentenza.
5. La Corte d'Appello, definitivamente provvedendo con sentenza n. 1747/2022
R.G., rigettava l'appello, così argomentando la decisione: “(omissis)
6.1 Il primo motivo di appello è infondato. Nelle proprie conclusioni il C.T.U. ha dichiarato che non vi è certezza sulla data di costruzione del bagno e pertanto anche della porzione dello stesso realizzata nella proprietà di , anche se è probabile che sia Controparte_1 stato costruito tra gli anni 1990 e 2002 (vedi pag. 10 Relazione C.T.U.). Nel caso dell'usucapione è determinante la certezza dell'inizio del possesso, pacifico, pubblico
e uti dominus;
nel caso di specie è incerta la data di costruzione del bagno. Ma questo non basta. Come diremo nella valutazione del secondo motivo di appello, quando anche si fosse arrivati all'esatta determinazione dell'anno di costruzione del bagno, tuttavia questo accertamento non basterebbe ai fini dell'usucapione, non bastando questo fatto materiale a dare la prova del possesso uti dominus della porzione di proprietà del convenuto che si vuole usucapire. La OR è Parte_1 divenuta piena proprietaria dell'immobile nel 2013 e pretende di ave usucapito la porzione di bagno in contestazione sostenendone il possesso utile ai fini dell'usucapione, ma già dagli anni '70 si era trasferita a vivere in Svizzera e fino al
3013 non ha avuto il possesso materiale dell'immobile, bagno compreso. Risulta agli atti che invece il SInor ha abitato, prima coi genitori, e poi con Controparte_1 moglie e figli negli immobili comprensivi dell'autorimessa e della porzione di bagno in contestazione. Il motivo di appello deve pertanto essere respinto, perché quanto dedotto dall'attrice in primo grado e odierna appellante, è insufficiente a determinare la prova del possesso ventennale uti dominus in capo a parte attrice. Anche il secondo motivo di appello deve essere respinto. Parte attrice è divenuta piena proprietaria nel
2013, alla morte della madre, ultima usufruttuaria. Il nudo proprietario non può
4 usucapire proprio perché non ha il possesso del bene, che rimane all'usufruttuario fino alla cessazione del suo diritto. Si può ritenere che il fratello convenuto abbia tollerato la detenzione del bagno finché sono stati vivi i genitori usufruttuari, cioè fino al 2013 anno della morte dell'ultima usufruttuaria;
infatti, agli atti vi sono missive tra
e dove il primo intima alla sorella di restituirgli la porzione di proprietà CP_1 Pt_1 usurpata e tali missive sono posteriori alla morte della madre. La Suprema Corte ha affermato che gli atti di tolleranza, fra parenti stretti, possono essere prolungati anche oltre la normale consuetudine, ma rimangono sempre atti di tolleranza, tali da escludere il possesso utile ai fini dell'usucapione. Ove su di un immobile coesistano il diritto del nudo proprietario e quello dell'usufruttuario, il possesso che acquista rilievo ai fini dell'usucapione è, in primo luogo, configurabile a favore dell'usufruttuario, con la conseguenza che egli può usucapirne la proprietà solo ponendo in essere un atto
d'interversione del possesso, esteriorizzato in maniera inequivocabile e riconoscibile,
Vale a dire attraverso un'attività durevole, contrastante e incompatibile con il possesso altrui. Tale prova non risulta data dall'attrice odierna appellante, ma risulta invece che il SInor ha abitato, prima coi genitori usufruendo Controparte_1 dell'intero bagno, compresa la porzione in contestazione ubicata nell'autorimessa, e poi con la propria famiglia ha abitato negli immobili comprensivi dell'autorimessa e della porzione di bagno in contestazione, tenendo una condotta incompatibile con
l'inerzia e il disinteresse, ma consentendo ai propri genitori l'utilizzo della porzione di bagno, per spirito di tolleranza e ragioni di parentela.
6.3. Il terzo motivo di appello deve essere respinto in conseguenza della soccombenza di parte appellante nei primi due.
7. La Corte ritiene pertanto che l'appello sia infondato e che vada respinto, confermando in toto la sentenza appellata. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/14 e novellazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando ogni altra domanda ed eccezione reietta, rigetta l'appello e conferma in toto l'appellata sentenza. Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado che vengono liquidate in euro 2.500 oltre spese generali 15%, CPA 4% ed IVA di legge. Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co.
1-quater, d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appello principale”.
6. Con atto di citazione in revocazione notificato il 21.2.2023, Parte_1 ha convenuto in giudizio , proponendo impugnazione per Controparte_1 revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. della sentenza della C.A. (n.
1747/2022, R.G. n. 1373/2021), lamentando l'essersi deciso sulla base di un errore
5 di fatto risultante dagli atti e documenti di causa, in quanto se la Corte d'Appello avesse correttamente inteso le risultanze degli atti di causa, attribuendo il corretto SInificato alle produzioni documentali, avrebbe certamente accertato che la SInora
aveva il legittimo possesso della porzione dell'immobile (porzione Parte_1 bagno) sin dal lontano 1989, ovvero dal 1995, tale essendo la data confessata da
, il quale avrebbe chiaramente affermato che la porzione di bagno Controparte_1 per il quale è stata chiesta la declaratoria di usucapione era stata costruita nel 1995, motivazioni e fatti che renderebbero di per sé assolutamente pacifica la revocazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. della sentenza n.
1747/2022 della Corte di Appello.
7. si è costituito nel presente grado con comparsa di risposta Controparte_1 depositata in pct il 13.3.2023 contestando quanto dedotto dall'attrice e chiedendo quindi il rigetto della domanda di revocazione.
8. Precisate le conclusioni nei termini sopra trascritti e depositati gli scritti conclusivi, la causa è stata riservata in decisione e quindi decisa nei termini di seguito esposti.
II
Ragioni della decisione.
9. L'attrice propone impugnazione per revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4,
c.p.c., avverso la sentenza n. 1747/2022 di questa Corte d'Appello sostenendo l'esistenza di un errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte.
10. Ritiene il Collegio che non sussistano le condizioni normativamente previste per la proposizione dell'azione di revocazione in concreto proposta, che deve ritenersi pertanto inammissibile.
10.1 Va in proposito ricordato che:
a) l'azione giudiziale di revocazione della sentenza ex art. 395, co. 1, n. 4, c.p.c., presuppone necessariamente la sussistenza di un errore di fatto in cui sia incorso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, costituito da una falsa percezione della realtà, una svista, obiettivamente ed immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare l'esistenza, o l'inesistenza, di un fatto decisivo incontestabilmente escluso o accertato dagli atti e documenti di causa: in sostanza, deve trattarsi di un errore nella percezione (errore meramente percettivo) e non di un errore di valutazione;
6 b) deve trattarsi di un errore facilmente, immediatamente e chiaramente rilevabile con evidenza assoluta dal semplice raffronto tra la sentenza impugnata e i documenti del giudizio;
c) al fine di riscontrare tale errore, non si deve in alcun modo ricorrere all'utilizzo di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti o documenti di causa;
d) l'errore deve ricadere su un fatto decisivo per le sorti della causa: nella sostanza, tra l'erronea percezione del giudice e la pronuncia che lo stesso ha emesso deve sussistere un rapporto causale tale che, senza l'errore, la pronuncia medesima sarebbe stata diversa;
pertanto, non può essere revocata una sentenza, fondata su più ragioni concorrenti qualora una sola di esse venga censurata per errore di fatto.
In ogni caso tale fatto decisivo non deve essere stato un punto controverso, non deve essere stato materia del dibattito processuale su cui la pronuncia impugnata ha statuito, sostanzialmente, deve trattarsi di errore su un fatto/su un punto non controverso.
La giurisprudenza di legittimità è chiara in tal senso laddove precisa che: “L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali;
il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o
l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa. (Nella specie, la S.C. ha affermato il principio escludendo il vizio revocatorio in un giudizio per cassazione nel quale era stato omesso il rilievo che il controricorso era stato notificato alla parte personalmente, anziché al procuratore nel domicilio eletto)” (cfr. Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16439 del 10.6.2021 – Rv. 661483 – 01).
Nel caso di specie difettano i suddetti requisiti di legge per la promozione del giudizio di revocazione della sentenza.
10.2 Nello specifico:
7 A) quanto all'insussistenza del requisito dell'errore di fatto meramente percettivo.
a) La relazione del C.T.U., geom. . Persona_2
La Corte d'Appello non è incorsa in alcun errore di "percezione" dei fatti così come rappresentati nella relazione del C.T.U., né in alcuna palese, ed immediatamente percepibile, "svista", avendo in realtà esaminato e valutato attentamente la relazione peritale, dando chiara contezza del percorso logico-giuridico e del ragionamento effettuato, posto poi a base della decisione finale, circostanza, questa, facilmente evincibile dal raffronto tra il testo della C.T.U. e quello della sentenza. In particolare:
- il C.T.U., all'esito dell'indagine peritale ha così concluso: “(omissis) In relazione al quesito posto dall'Ill.mo Giudice il sottoscritto c.t.u. riassume quanto segue: a) Il
c.t.u., dalle ricerche e indagini effettuate, non ha reperito particolari elementi probanti che possano attestare una data certa di realizzazione del bagno esistente oggetto di contestazione;
b) Sono emersi però, come sopra specificato, documenti
(fotografie del 2002) ed elementi (finiture interne, tipologia del serramento, cassetta idrica) che fanno ipotizzare la realizzazione del bagno tra gli anni 1990 e 2002” (pag.
10 della Relazione). “Il C.T.U., in considerazione delle osservazioni dei due C.T.P. conferma quanto già enunciato nelle conclusioni di pag. 10 stimando la data di realizzazione del bagno compresa tra l'anno 1990 e il 2002 e probabilmente tra il
1990 e il 1995" (pag. 19 della Relazione);
- la Corte, in sentenza, al punto 6, ha così affermato: “
6. La Corte esamina i motivi di appello.
6.1. Il primo motivo di appello è infondato. Nelle proprie conclusioni il CTU ha dichiarato che non vi è certezza sulla data di costruzione del bagno e pertanto anche della porzione dello stesso realizzata nella proprietà di
[...]
, anche se è probabile che sia stato costruito tra gli anni 1990 e 2002 (vedi CP_1 pag.10 Relazione CTU). Nel caso dell'usucapione è determinante la certezza dell'inizio del possesso, pacifico, pubblico e uti dominus;
nel caso di specie è incerta la data di costruzione del bagno. Ma questo non basta. Come diremo nella valutazione del secondo motivo di appello, quando anche si fosse arrivati all'esatta determinazione dell'anno di costruzione del bagno;
tuttavia, questo accertamento non basterebbe ai fini dell'usucapione, non bastando questo fatto materiale a dare la prova del possesso uti dominus della porzione di proprietà del convenuto che si vuole usucapire” (cfr. sentenza 1747/2022, pag. 4-5).
Appare evidente dall'esame congiunto della Relazione di C.T.U. e della sentenza come la Corte d'Appello non sia incorsa in alcuna “svista” o “errore materiale” circa la data
8 di costruzione del bagno riportata nella relazione peritale, esaminando e trattando dettagliatamente la questione della data, fornendo una chiara spiegazione del perché
l'anno di costruzione del bagno indicato in via ipotetica dal C.T.U. non potesse avere alcuna valenza probatoria ai fini della determinazione della durata del possesso utile all'usucapione del bene oggetto della domanda attorea: il C.T.U. ha invero espressamente dichiarato che non vi è certezza circa la data di costruzione del bagno e che una data di edificazione può essere in ogni caso solo "ipotizzata"; la Corte ha quindi spiegato che, stante la mancata "certezza" della data di realizzazione del bagno risultante dalla C.T.U. e alla luce del fatto che il perito ha potuto solo
"ipotizzare" una data di costruzione, non si può attribuire certezza a una data di inizio del possesso utile ai fini dell'usucapione, certezza che è invece indispensabile per il prodursi dell'effetto acquisitivo. Non solo, il Collegio ha altresì, dato atto che anche a poter individuare una data certa di costruzione del bagno, in ogni caso la data di costruzione dello stesso non sarebbe stata sufficiente a dimostrare che proprio da quella data di edificazione sia incominciato a decorrere il tempo del possesso utile all'usucapione, atteso che la data di "costruzione" non si identifica necessariamente con quella del "possesso".
b) Gli atti difensivi delle parti.
La Corte (come, ancor prima, il giudice di primo grado) non ha tenuto in alcun conto
– e non ha, correttamente, valorizzato – la frase contenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata dal convenuto nel primo grado Controparte_1 di giudizio (R.G. n. 8018/2018 Tribunale Padova), che riporta genericamente l'anno
"1995" quale presunto anno di costruzione del bagno de quo, e ciò sul presupposto, ritenuto pacifico, che le affermazioni contenute negli atti processuali provenienti dal legale della parte non hanno valore confessorio (cfr. Cass. civ. n. 9864/2014; Cass. civ. n. 7015/2012), a meno che il relativo atto non sia stato personalmente sottoscritto dalla stessa parte con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli contenute nell'atto, circostanza nella specie non ricorrente, non essendo comunque idonea a tale scopo la sottoscrizione della procura scritta a margine, o in calce, che, anche quando riportata nel medesimo foglio in cui è inserita la dichiarazione ammissiva, costituisce atto giuridicamente distinto, benché collegato (cfr. Cass. civ. n. 26686/2005).
In ogni caso, ciò che risulta riportato nell'atto è solamente una presunta data di edificazione del bagno e, come la Corte ha ben spiegato, la data di costruzione non ha alcuna rilevanza probatoria ai fini della decorrenza del possesso ad usucapionem.
9 La Corte ha dato contezza anche dell'esame effettuato sugli atti difensivi delle parti e sulla documentazione prodotta in giudizio, da cui ha desunto la mancanza di prova circa l'usucapione del bene da parte della SI.ra , ed anzi come dagli Parte_1 atti di causa e dalla documentazione allegata fosse riscontrabile un possesso continuato del bene da parte, non dell'attrice, ma del convenuto Controparte_1
(“La OR è divenuta piena proprietaria dell'immobile nel 2013 Parte_1
e pretende di aver usucapito la porzione di bagno in contestazione sostenendone il possesso utile ai fini dell'usucapione, ma già dagli anni 70 si era trasferita a vivere in
Svizzera e fino al 2013 non ha avuto il possesso materiale dell'immobile, bagno compreso. Risulta agli atti che invece il OR ha abitato, prima Controparte_1 coi genitori, e poi con moglie e figli negli immobili comprensivi dell'autorimessa e della porzione di bagno in contestazione. Il motivo di appello deve pertanto essere respinto, perché quanto dedotto dall'attrice in primo grado e odierna appellante, è insufficiente a determinare la prova del possesso ventennale uti dominus in capo a parte attrice” (cfr. sentenza, pag. 5). "(omissis) infatti, agli atti vi sono missive tra
e dove il primo intima alla sorella di restituirgli la porzione di proprietà CP_1 Pt_1 usurpata e tali missive sono posteriori alla morte della madre. La Suprema Corte ha affermato che gli atti di tolleranza, fra parenti stretti, possono essere prolungati anche oltre la normale consuetudine, ma rimangono sempre atti di tolleranza, tali da escludere il possesso utile ai fini dell'usucapione” (cfr. sentenza, pag. 5-6). “(omissis)
Tale prova non risulta data dall'attrice odierna appellante, ma risulta invece che il
OR ha abitato, prima coi genitori usufruendo dell'intero bagno, Controparte_1 compresa la porzione in contestazione ubicata nell'autorimessa, e poi con la propria famiglia ha abitato negli immobili comprensivi dell'autorimessa e della porzione di bagno in contestazione, tenendo una condotta incompatibile con l'inerzia e il disinteresse, ma consentendo ai propri genitori l'utilizzo della porzione di bagno, per spirito di tolleranza e ragioni di parentela” (cfr. sentenza, pag. 6).
La documentazione prodotta dall'attrice avente ad oggetto gli atti di donazione delle porzioni immobiliari da parte del padre, , ai figli e Controparte_2 Pt_1 [...]
(v. atti di donazione del 23.9.1989), non è stata, quindi, erroneamente CP_1 esaminata dai giudici dei precedenti gradi di giudizio. Dagli atti di donazione emerge, invero, che la donazione ai figli ha avuto ad oggetto le nude proprietà degli immobili e che vi è stata riserva del diritto di usufrutto "vita natural durante" a favore di
[...]
e della moglie, SI.ra , usufrutto che è durato fino al 2013, CP_2 CP_3
e cioè fino al momento del decesso della SI.ra , sicché solo dal 2013 la CP_3
10 SI.ra ha avuto la piena proprietà dell'immobile, posto che Parte_1 fintantoché perdurava l'usufrutto dei genitori la stessa non poteva certamente avere il possesso del bene, e senza il possesso ventennale non vi può essere usucapione, come ha sottolineato la Corte affermando: “Parte attrice è divenuta piena proprietaria nel 2013, alla morte della madre, ultima usufruttuaria. Il nudo proprietario non può usucapire proprio perché non ha il possesso del bene, che rimane all'usufruttuario fino alla cessazione del suo diritto” (cfr. sentenza 1747/2022, pag. 5).
In definitiva, va riconosciuto come la Corte d'Appello abbia correttamente esaminato, inteso e valutato i fatti di causa descritti negli atti difensivi alla luce della documentazione prodotta e della Relazione del C.T.U. e li abbia adeguatamente rapportati alle norme di legge in materia di usucapione, dando spiegazione del ragionamento e del percorso logico-giuridico posto a fondamento della decisione finale. Risulta, per contro, errata la tesi attorea secondo cui la Corte sarebbe incorsa in una "errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio", in quanto “indubbia è la circostanza per cui la porzione di bagno oggetto di causa fosse già stata edificata, e quindi certamente esistente nell'anno 1995, così come del resto accertato dalla stessa C.T.U. espletata nel corso del primo grado di giudizio e «confessato» da controparte”. Invero:
i) non corrisponde al vero che il C.T.U. abbia indicato una data "certa" di costruzione del bagno, essendosi piuttosto limitato a riportare gli anni dal 1990 al
2002 e dal 1990 al 1995 come date "probabili" ed "ipotetiche" ("In relazione al quesito posto dall'Ill.mo Giudice il sottoscritto c.t.u. riassume quanto segue: a) Il c.t.u., dalle ricerche e indagini effettuate, non ha reperito particolari elementi probanti che possano attestare una data certa di realizzazione del bagno esistente oggetto di contestazione;
b) Sono emersi però, come sopra specificato, documenti (fotografie del 2002) ed elementi (finiture interne, tipologia del serramento, cassetta idrica) che fanno ipotizzare la realizzazione del bagno tra gli anni 1990 e 2002"; "Il c.t.u. in considerazione alle osservazioni dei due c.t.p. conferma quanto già enunciato nelle
CONCLUSIONI di pag. 10 stimando la data di realizzazione del bagno compresa tra
l'anno 1990 e il 2002 e probabilmente tra il 1990 e il 1995" – pagg. 10 e 19 della
Relazione di C.T.U.);
ii) non corrisponde al vero che il C.T.U. abbia scritto che dal 1992 esiste il bagno, avendo semplicemente riportato che da documentazione del 2002 risulta che vi sia la fotografia di una finestra;
11 iii) non ha rilevanza la data di presunta costruzione del bagno riportata in uno scritto difensivo sottoscritto dal solo difensore del convenuto, non assumendo valore probatorio, né confessorio, in mancanza di sottoscrizione della parte personalmente;
iv) la data di costruzione del bagno è in ogni caso irrilevante ai fini della determinazione del possesso utile all'usucapione.
Così stando le cose, difetta, pertanto, il requisito presupposto della revocazione, costituito da un errore materiale di "percezione" o "svista" di fatti oggettivi risultanti dalla C.T.U. o dalla documentazione di causa.
B) Quanto all'insussistenza del requisito dell'errore su un fatto che non sia controverso e sul quale non vi sia stato un dibattito processuale e che non abbia implicato una valutazione da parte del giudice.
La Sentenza, nel descrivere gli atti e le posizioni difensive delle parti del processo, specifica, nei punti 1 e 2: “
1. La SInora , divenuta piena proprietaria Parte_1 di un immobile sito in Abano Terme in seguito alla morte della madre usufruttuaria avvenuta nel 2013, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova con atto di citazione notificato il 9 ottobre 2018, il fratello proprietario della Controparte_1 confinante autorimessa, per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione ventennale della proprietà di una parte del proprio bagno costruita dentro l'autorimessa del fratello, nella proprietà di quest'ultimo.
2. Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo la reiezione della domanda di parte attrice, sostenendo che la medesima non aveva a proprio favore il decorso ventennale del possesso della porzione di servizio igienico costruita abusivamente sulla proprietà pervenuta al convenuto in seguito alla morte dei genitori” (cfr. sentenza, pag. 3-4).
La questione della decorrenza iniziale e del decorso del periodo di tempo utile all'usucapione della porzione di bagno ha, quindi, chiaramente formato oggetto del dibattito processuale tra le parti in causa. Da una parte, infatti, ha Parte_1 sostenuto che il bagno fosse stato costruito negli anni 1990/1995, ritendo ciò dimostrato sulla base della Relazione del C.T.U. e dalla menzione dell'anno "1995" contenuta nello scritto difensivo di parte convenuta , chiedendo Controparte_1 che in virtù di tali date di costruzione venisse riconosciuta in proprio favore l'intervenuta usucapione (tra l'altro, dedicando ampia illustrazione circa la data di costruzione del bagno nei propri scritti difensivi del 1° e del 2° grado di giudizio); dall'altra, ha eccepito che non erano decorsi i 20 anni di possesso Controparte_1 utili ai fini dell'usucapione, poiché solo dal 2013, al momento del decesso dell'ultima usufruttuaria (e cioè della madre), la sorella aveva avuto il possesso della sua Pt_1
12 porzione di immobile, specificando, altresì, che la data di costruzione del bagno
(qualunque essa fosse) non valeva a SInificare che da quella data decorresse il possesso “uti dominus”. Ma non solo: il convenuto ha anche aggiunto che, semmai, in quegli anni, e per quella durata temporale, egli aveva tenuto atti di tolleranza tra parenti incompatibili con il possesso uti dominus da parte della sorella e che Pt_1 aveva inviato missive alla sorella incompatibili con un proprio stato di inerzia o disinteresse nei confronti del bene.
Su tale punto controverso la Corte si è quindi così pronunciata: “Nelle proprie conclusioni il CTU ha dichiarato che non vi è certezza sulla data di costruzione del bagno e pertanto anche della porzione dello stesso realizzata nella proprietà di
, anche se è probabile che sia stato costruito tra gli anni 1990 e Controparte_1
2002 (vedi pag. 10 Relazione C.T.U.)” (cfr. sentenza, pag. 4-5). “(omissis) quando anche si fosse arrivati all'esatta determinazione dell'anno di costruzione del bagno;
tuttavia, questo accertamento non basterebbe ai fini dell'usucapione, non bastando questo fatto materiale a dare la prova del possesso uti dominus della porzione di proprietà del convenuto che si vuole usucapire. La OR è Parte_1 divenuta piena proprietaria dell'immobile nel 2013 e pretende di aver usucapito la porzione di bagno in contestazione sostenendone il possesso utile ai fini dell'usucapione, ma già dagli anni 70 si era trasferita a vivere in Svizzera e fino al
2013 non ha avuto il possesso materiale dell'immobile, bagno compreso” (cfr. sentenza, pag. 5). “(omissis) quanto dedotto dall'attrice in primo grado e odierna appellante, è insufficiente a determinare la prova del possesso ventennale uti dominus in capo a parte attrice” (cfr. sentenza, pag. 5). “(omissis) Parte attrice è divenuta piena proprietaria nel 2013, alla morte della madre, ultima usufruttuaria. Il nudo proprietario non può usucapire proprio perché non ha il possesso del bene, che rimane all'usufruttuario fino alla cessazione del suo diritto. Si può ritenere che il fratello convenuto abbia tollerato la detenzione del bagno finchè sono stati vivi i genitori usufruttuari, cioè fino al 2013 anno della morte dell'ultima usufruttuaria;
infatti, agli atti vi sono missive tra e dove il primo intima alla sorella CP_1 Pt_1 di restituirgli la porzione di proprietà usurpata e tali missive sono posteriori alla morte della madre” (pag. 5 sent. n. 1747/22). “(omissis”) Tale prova non risulta data dall'attrice odierna appellante, ma risulta invece che il OR ha Controparte_1 abitato, prima coi genitori usufruendo dell'intero bagno, compresa la porzione in contestazione ubicata nell'autorimessa, e poi con la propria famiglia ha abitato negli immobili comprensivi dell'autorimessa e della porzione di bagno in contestazione,
13 tenendo una condotta incompatibile con l'inerzia e il disinteresse, ma consentendo ai propri genitori l'utilizzo della porzione di bagno, per spirito di tolleranza e ragioni di parentela” (pag. 6 sent. n. 1747/22).
Così stando le cose, appare evidente che la questione relativa alla decorrenza iniziale ed al trascorrere del periodo di tempo utile all'usucapione (cioè il presunto possesso uti dominus per 20 anni da parte della SI.ra ) sia stata oggetto di Parte_1 dibattito e discussione tra le parti (punto, tra l'altro, fortemente controverso), sulla quale i giudici della Corte si sono espressamente pronunciati, dopo aver dato atto delle proprie valutazioni nelle motivazioni della sentenza impugnata.
Per l'effetto, trattandosi di un fatto che è stato in concreto controverso tra le parti in causa ed è stato oggetto di valutazione (e decisione) da parte del giudice, non può essere motivo di impugnazione per revocazione, e questo a prescindere da ogni valutazione che possa farsi in merito alla correttezza della decisione assunta in parte qua.
Come noto, infatti, “L'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso
e non attenga a un'errata valutazione delle risultanze processuali” (Cass. civ. n.
26890/2019).
In questi termini è il costante insegnamento della S.C., secondo cui l'errore di fatto revocatorio non deve riguardare una questione che sia stata oggetto di contestazione tra le parti e non deve essere stato frutto di una valutazione e di un giudizio operato dal giudice. “Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta
l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. Tale genere di errore presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti” (cfr. Cass. civ. n. 26890/2019; ex multis, Cass. civ.
SS.UU. n. 5303 del 1997; Cass. SS.UU. n. 561 del 2000; Cass. SS.UU. n. 15979 del
2001; Cass. SS.UU. n. 23856 del 2008; Cass. SS.UU. n. 4413 del 2016). Inoltre,
“non è idoneo ad integrare errore revocatorio l'ipotizzato travisamento di dati
14 giuridico-fattuali acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l'interpretazione dei contenuti espositivi degli atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale – quand'anche risulti errata – di revocazione” (Cass. 10 luglio 2016, n. 14108; Cass. 28 maggio 2013, n. 13181; ed ancora, nello stesso senso, Cass. 22 ottobre 2019, n. 26890; Cass. 30 ottobre 2018, n. 2750; Cass. 5 aprile 2017, n. 8828). Ed ancora: “la revocazione ex art. 395, n. 4 c.p.c. non può investire un vizio del ragionamento del giudice nella sua funzione di dimostrazione del percorso logico attraverso il quale si configura come credibile e accettabile la decisione resa” (cfr. Cass. civ. n. 9505/02).
In definitiva, l'attrice erra nell'assumere (al punto "b" dell'atto di citazione in revocazione) che l'errore della Corte attenga ad “un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato”. In verità, la questione della data di costruzione del bagno e della decorrenza del periodo di tempo utile al possesso ad usucapionem è stata oggetto di contestazione e discussione tra le parti e su di essa la Corte ha statuito, spiegando perché la data di costruzione del bagno
(certa o incerta che sia) non possa assumere rilevanza probatoria ai fini della determinazione del decorso del tempo del possesso utile all'usucapione. Mancando, pertanto, il requisito per la revocazione costituito da un errore su un fatto non controverso e trattandosi di un fatto sul quale il giudice si è pronunciato, illustrando le proprie valutazioni ed i propri ragionamenti sottesi alla decisione, l'impugnazione non può, anche per questo motivo, trovare accoglimento.
C) Quanto all'insussistenza del requisito dell'errore su un fatto decisivo quando ci sono più ragioni che hanno determinato l'esito della causa.
L'errore di fatto deve ricadere su un fatto decisivo per le sorti della causa, nel senso che tra l'erronea percezione del Giudice e la pronuncia che lo stesso ha emesso deve sussistere un rapporto causale tale che, senza quell'errore, la sentenza sarebbe stata diversa, cosicché non può essere oggetto di revocazione una sentenza fondata su più ragioni, qualora una sola di esse venga censurata per errore di fatto.
Nel caso di specie, anche a voler ritenere che i giudici abbiano commesso un errore di fatto nella lettura e nella valutazione della relazione del C.T.U. e degli atti difensivi
(ma come si è detto, così non è), in ogni caso, essi hanno giudicato non usucapibile il bagno da parte della SI.ra in virtù di altri elementi, che Parte_1 prescindono dai contenuti della C.T.U. e dall'indicazione in essa riportata dell'anno di costruzione del bagno, ossia: “nel caso di specie è incerta la data di costruzione del bagno. Ma questo non basta. Come diremo nella valutazione del secondo motivo di
15 appello, quando anche si fosse arrivati all'esatta determinazione dell'anno di costruzione del bagno;
tuttavia, questo accertamento non basterebbe ai fini dell'usucapione, non bastando questo fatto materiale a dare la prova del possesso uti dominus della porzione di proprietà del convenuto che si vuole usucapire” (cfr. sentenza, pag. 5). “Parte attrice è divenuta piena proprietaria nel 2013, alla morte della madre, ultima usufruttuaria. Il nudo proprietario non può usucapire proprio perché non ha il possesso del bene, che rimane all'usufruttuario fino alla cessazione del suo diritto. Si può ritenere che il fratello convenuto abbia tollerato la detenzione del bagno finchè sono stati vivi i genitori usufruttuari, cioè fino al 2013 anno della morte dell'ultima usufruttuaria;
infatti, agli atti vi sono missive tra e CP_1 Pt_1 dove il primo intima alla sorella di restituirgli la porzione di proprietà usurpata e tali missive sono posteriori alla morte della madre. La Suprema Corte ha affermato che gli atti di tolleranza, fra parenti stretti, possono essere prolungati anche oltre la normale consuetudine, ma rimangono sempre atti di tolleranza, tali da escludere il possesso utile ai fini dell'usucapione. Ove su di un immobile coesistano il diritto del nudo proprietario e quello dell'usufruttuario, il possesso che acquista rilievo ai fini dell'usucapione è, in primo luogo, configurabile a favore dell'usufruttuario, con la conseguenza che egli può usucapirne la proprietà solo ponendo in essere un atto
d'interversione del possesso, esteriorizzato in maniera inequivocabile e riconoscibile, vale a dire attraverso un'attività durevole, contrastante e incompatibile con il possesso altrui. Tale prova non risulta data dall'attrice odierna appellante, ma risulta invece che il OR ha abitato, prima coi genitori usufruendo Controparte_1 dell'intero bagno, compresa la porzione in contestazione ubicata nell'autorimessa, e poi con la propria famiglia ha abitato negli immobili comprensivi dell'autorimessa e della porzione di bagno in contestazione, tenendo una condotta incompatibile con
l'inerzia e il disinteresse, ma consentendo ai propri genitori l'utilizzo della porzione di bagno, per spirito di tolleranza e ragioni di parentela” (sentenza, pagg. 5-6).
Dal testo della sentenza risulta, quindi, chiaramente che i giudici della Corte hanno elaborato il giudizio finale sulla base, “non” della data di costruzione del bagno riportata nella relazione del C.T.U., o in qualsivoglia altro documento, ma in base ad altri elementi emersi nel giudizio, quali: la presenza di un usufruttuario sino all'anno
2013, fatto impediente che il nudo proprietario possa avere un possesso uti dominus finché perdura l'usufrutto; le missive inviate da alla sorella Controparte_1 Pt_1 ed il fatto che il fratello abbia sempre abitato nell'immobile, a dimostrazione CP_1 del fatto che non vi era stato disinteresse o inerzia da parte sua, nonchè il fatto che,
16 trattandosi di parenti stretti, costui abbia tenuto atti di tolleranza fintantoché erano in vita i genitori (ovvero fino al 2013).
In altri termini, considerato che la decisione di rigettare la domanda di usucapione del bagno avanzata da non è dipesa dalla data di costruzione del Parte_1 bagno riportata dal C.T.U. nella sua relazione tecnica e/o dalle parti negli scritti difensivi, anche qualora i giudici avessero dichiarato in sentenza che il bagno era stato costruito nell'anno 1990, o nell'anno 1995, non avrebbero comunque accolto la domanda di usucapione attorea, considerata l'assenza dei presupposti di legge perché possa aversi usucapione, e quindi: assenza del possesso ventennale uti dominus da parte della SI.ra , stante la presenza di un diritto di usufrutto sino Parte_1 all'anno 2013; mancanza di inerzia/disinteresse da parte del SI. ; Controparte_1 atti di tolleranza da parte di quest'ultimo nei confronti dei parenti stretti incompatibili con l'inerzia; continua abitazione da parte del medesimo Controparte_1 nell'immobile comprensivo del bagno;
trasferimento della SI.ra a Parte_1 vivere in Svizzera sin dagli anni '70, tutti elementi che sono stati espressamente enucleati dalla Corte nella sentenza impugnata, precisando che anche qualora si fosse giunti a una data certa di costruzione del bagno, ciò non sarebbe comunque bastato per potersi dichiarare l'usucapione del bagno da parte della SI.ra Parte_1
(cfr. sentenza, pag. 5: “(omissis) nel caso di specie è incerta la data di costruzione del bagno. Ma questo non basta ... quando anche si fosse arrivati all'esatta determinazione dell'anno di costruzione del bagno;
tuttavia, questo accertamento non basterebbe ai fini dell'usucapione, non bastando questo fatto materiale a dare la prova del possesso uti dominus”). Pertanto, anche a poter ritenere che i giudici abbiano commesso un errore di fatto o una "svista" circa la data di costruzione del bagno riportata nella relazione peritale, tale elemento non sarebbe stato comunque decisivo, in quanto non avrebbe, esso solo, determinato un esito differente della vertenza giudiziale de quo.
In definitiva, l'attrice erra nel ritenere (al punto "c" dell'atto di citazione in revocazione) che l'errore dei giudici sia caduto su "un elemento decisivo della decisione da revocare". In realtà, come si è esposto, la data di costruzione del bagno, anche se fosse stata considerata come una data "certa", non avrebbe comunque mutato la decisione finale, in quanto la data di edificazione del bagno non sarebbe stata sufficiente a dare prova della decorrenza e della durata del possesso utile all'usucapione da parte dell'attrice. In mancanza del requisito per la revocazione
17 costituito da un errore su un fatto decisivo che, se non commesso, avrebbe mutato le sorti della causa giudiziale, l'impugnazione in esame non può trovare accoglimento.
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del presente giudizio di revocazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico di e a favore di Parte_1 Controparte_1 con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle prime tre fasi
(di studio, di introduzione, di trattazione) e quello minimo per la fase decisoria, stante, quanto a quest'ultima, la mera riproduzione negli scritti conclusivi delle medesime considerazioni già svolte in precedenza, nell'ambito dello scaglione “causa di valore indeterminabile di complessità bassa”.
Poiché l'impugnazione è stata proposta successivamente al 30 gennaio 2013 ed è integralmente rigettata, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa n. 424/2023 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta la domanda di revocazione per le ragioni di cui in motivazione;
b) condanna l'attrice in revocazione, SI.ra , a rimborsare al Parte_1 convenuto, SI. , le spese di lite del presente giudizio di Controparte_1 revocazione, che liquida, per compensi, in € 5.211, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
c) dà atto della sussistenza a carico dell'attrice in revocazione, SI.ra Parte_1
, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n.
[...]
115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di conSIlio del 19 giugno 2025
Il Presidente est.
dott. Federico Bressan
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Federico Bressan Presidente rel./est. dott.ssa Lucia Dall'Armellina ConSIliere dott. Francesco Petrucco Toffolo ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di revocazione ex art. 395, co. 1, n. 4, c.p.c., n. 424/2023 R.G., promossa con atto di citazione in revocazione notificato il 21.2.2023, vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Michela Lupi jr, con domicilio eletto presso il difensore, in Abano terme, Via Santuario
n. 39, attrice in revocazione
E
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Ernesto Chirico, con domicilio eletto presso il difensore, in Selvazzano Dentro (PD), via Euganea n. 6/A, convenuto in revocazione avente ad oggetto: revocazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia,
Seconda Sezione civile, n. 1747/2022, del 22.7.2022, con la quale la Corte ha respinto l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1056/2021 Parte_1 del Tribunale di Padova, pubblicata il 19 maggio 2021; causa trattenuta in decisione in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
➢ conclusioni di parte attrice in revocazione, : Parte_1
1 “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis rejectis, così giudicare: - revocare l'impugnata sentenza n. 1747/2022 - R.G. 1373/2021, pronunciata dalla
Corte d'Appello di Venezia in data 22.07.2022, resa nel giudizio inter partes ai sensi
e per gli effetti dell'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. anche in riforma della sentenza n. 1056/2021, R.G. n. 8018/2018 emessa dal Tribunale Ordinario di
Padova, per tutte le ragioni esposte in atti;
- per l'effetto, accertato che la SInora
, nata a [...], il [...], residente in [...](Svizzera), Parte_1
Via Pietane n. 17, C.F. , nonché i Suoi danti causa, ha avuto il C.F._1 possesso continuato ed ininterrotto ultraventennale della porzione del bagno, meglio descritto in punto di fatto, sito in Abano Terme (PD), Via Tito Livio n. 67/A, dichiarare la medesima SInora, , proprietaria per intervenuta usucapione Parte_1 ventennale della suddetta porzione di bagno, posta al piano terra, di cui all'immobile, sito in Abano Terme (PD), Via Tito Livio n. 67/A, meglio descritto in atti;
- in via istruttoria, per scrupolo defensionale, si rinnovano le istanze svolte in giudizio, e dunque disporre l'ammissione dell'interrogatorio formale del convenuto, nonché prova per testi sui paragrafi, di cui alla narrativa dell'atto introduttivo del presente gravame, da qui intendersi integralmente trascritti preceduti dalla locuzione “Vero è che”. Si indicano in qualità di testimoni: SInor , residente in [...]
(Svizzera), Via Pietane n. 17; SInor , residente in [...]
(Svizzera), Via Pietane n. 17; SInora , residente in [...]
(Svizzera), Via Pietane n. 17; SInora , residente in [...]
(PD). - Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova di controparte che, se del caso, verranno ammessi. - Con il favore delle spese e competenze professionali tutte di causa, oltre il rimborso forfettario 15%, IVA e
CPA.”;
➢ conclusioni di parte convenuta in revocazione, : Controparte_1
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, Nel merito, in via principale: per tutti i motivi in atti esposti: accertata l'infondatezza dei motivi proposti da controparte, dichiarare inammissibile e/o improcedibile e, pertanto, rigettare integralmente l'impugnazione in revocazione ex art. 395, comma 1°, n. 4, c.p.c., promossa dalla SI.ra avverso la Sentenza della Corte d'Appello di Parte_1
Venezia n. 1747/2022, R.G. n. 1373/2021, pubblicata il 22.07.2022, anche in riforma della Sentenza n. 1056/2021, R.G. n. 8018/2018, del Tribunale di Padova. Con integrale conferma della Sentenza impugnata n. 1747/2022, R.G. n. 1373/2021, della
Corte d'Appello di Venezia, e della Sentenza n. 1056/2021, R.G. n. 8018/2018, del
2 Tribunale di Padova. Con conferma, altresì, della condanna di parte attrice alla rifusione integrale delle spese di lite di tutti i precedenti gradi di giudizio e con vittoria dell'odierno convenuto delle spese di lite del presente giudizio. Si chiede che la condotta della SI.ra venga dall'Ill.ma Corte d'Appello Adita Parte_1 valutata anche ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c., per lite temeraria, alla luce dell'infondatezza dell'impugnazione per revocazione promossa. In ogni caso, rigettarsi in toto le domande formulate da parte attrice, perché infondate in fatto ed in diritto. In subordine, in via istruttoria: ammettersi le istanze istruttorie già formulate dal patrocinio del SI. nel primo grado di giudizio (R.G. Controparte_1
n. 8018/18 – Tribunale di Padova), nelle proprie memorie ex art. 183, VI comma,
c.p.c., nn. 2 e 3, depositate in data 06.12.2019 e 18.12.2019, alle quali ci si riporta integralmente”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. , attuale attrice in revocazione, con atto di citazione notificato Parte_1 il 9.10.2018, premesso di essere diventata (dal 2013) piena proprietaria, per intervenuto accrescimento, di un immobile sito in Abano Terme (PD), Via Tito Livio
n. 67/A, e che una porzione di un bagno della sua abitazione (in tesi realizzato nel
1989) insisteva sulla proprietà di terzi (e segnatamente su quella di tale Per_1
), conveniva in giudizio quest'ultima avanti al Tribunale di Padova chiedendo
[...] accertarsi in capo a sé quale titolare del descritto immobile l'intervenuta usucapione ventennale della porzione di riferimento, e cioè della parte del bagno non interamente ricadente nella sua proprietà.
Si costituiva in giudizio la convenuta eccependo la propria carenza di Persona_1 legittimazione passiva in favore del compagno, SI. , fratello Controparte_1 dell'attrice, contrastando comunque nel merito la domanda attorea.
Evocato in giudizio in qualità di proprietario dell'immobile; Controparte_1 scambiate le memorie integrative ed istruttorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.; espletata
C.T.U.; rigettate le ulteriori istanze istruttorie, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva la discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. e quindi provvedeva con sentenza n. 1056/2021 – R.G. 8018/2018, pubblicata in data
19.5.2021, con la quale, definitivamente provvedendo: a) dichiarava la carenza di legittimazione passiva di , compensando le spese tra le parti;
b) Persona_1 respingeva la domanda attorea e l'attrice a imborsare a le spese Controparte_1 del grado.
3 2. Proponeva appello deducendo tre motivi di impugnazione, Parte_1 nello specifico attinenti ai seguenti profili: i) intervenuta usucapione da parte della SI.ra della porzione immobiliare di riferimento;
errata, illogica e Parte_1 contraddittoria valutazione dei requisiti previsti ex lege”; ii) insussistenza di una mera condizione di tolleranza da parte di;
iii) condanna alle spese di Controparte_1 lite”. Chiedeva altresì la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, istanza che la Corte respingeva per carenza dei presupposti di fumus e periculum.
3. Si costituiva in causa contestando nel merito le ragioni Controparte_1 dell'impugnazione e chiedendone il rigetto con conferma della sentenza appellata.
4. la reiezione dell'impugnazione e la conferma dell'appellata sentenza.
5. La Corte d'Appello, definitivamente provvedendo con sentenza n. 1747/2022
R.G., rigettava l'appello, così argomentando la decisione: “(omissis)
6.1 Il primo motivo di appello è infondato. Nelle proprie conclusioni il C.T.U. ha dichiarato che non vi è certezza sulla data di costruzione del bagno e pertanto anche della porzione dello stesso realizzata nella proprietà di , anche se è probabile che sia Controparte_1 stato costruito tra gli anni 1990 e 2002 (vedi pag. 10 Relazione C.T.U.). Nel caso dell'usucapione è determinante la certezza dell'inizio del possesso, pacifico, pubblico
e uti dominus;
nel caso di specie è incerta la data di costruzione del bagno. Ma questo non basta. Come diremo nella valutazione del secondo motivo di appello, quando anche si fosse arrivati all'esatta determinazione dell'anno di costruzione del bagno, tuttavia questo accertamento non basterebbe ai fini dell'usucapione, non bastando questo fatto materiale a dare la prova del possesso uti dominus della porzione di proprietà del convenuto che si vuole usucapire. La OR è Parte_1 divenuta piena proprietaria dell'immobile nel 2013 e pretende di ave usucapito la porzione di bagno in contestazione sostenendone il possesso utile ai fini dell'usucapione, ma già dagli anni '70 si era trasferita a vivere in Svizzera e fino al
3013 non ha avuto il possesso materiale dell'immobile, bagno compreso. Risulta agli atti che invece il SInor ha abitato, prima coi genitori, e poi con Controparte_1 moglie e figli negli immobili comprensivi dell'autorimessa e della porzione di bagno in contestazione. Il motivo di appello deve pertanto essere respinto, perché quanto dedotto dall'attrice in primo grado e odierna appellante, è insufficiente a determinare la prova del possesso ventennale uti dominus in capo a parte attrice. Anche il secondo motivo di appello deve essere respinto. Parte attrice è divenuta piena proprietaria nel
2013, alla morte della madre, ultima usufruttuaria. Il nudo proprietario non può
4 usucapire proprio perché non ha il possesso del bene, che rimane all'usufruttuario fino alla cessazione del suo diritto. Si può ritenere che il fratello convenuto abbia tollerato la detenzione del bagno finché sono stati vivi i genitori usufruttuari, cioè fino al 2013 anno della morte dell'ultima usufruttuaria;
infatti, agli atti vi sono missive tra
e dove il primo intima alla sorella di restituirgli la porzione di proprietà CP_1 Pt_1 usurpata e tali missive sono posteriori alla morte della madre. La Suprema Corte ha affermato che gli atti di tolleranza, fra parenti stretti, possono essere prolungati anche oltre la normale consuetudine, ma rimangono sempre atti di tolleranza, tali da escludere il possesso utile ai fini dell'usucapione. Ove su di un immobile coesistano il diritto del nudo proprietario e quello dell'usufruttuario, il possesso che acquista rilievo ai fini dell'usucapione è, in primo luogo, configurabile a favore dell'usufruttuario, con la conseguenza che egli può usucapirne la proprietà solo ponendo in essere un atto
d'interversione del possesso, esteriorizzato in maniera inequivocabile e riconoscibile,
Vale a dire attraverso un'attività durevole, contrastante e incompatibile con il possesso altrui. Tale prova non risulta data dall'attrice odierna appellante, ma risulta invece che il SInor ha abitato, prima coi genitori usufruendo Controparte_1 dell'intero bagno, compresa la porzione in contestazione ubicata nell'autorimessa, e poi con la propria famiglia ha abitato negli immobili comprensivi dell'autorimessa e della porzione di bagno in contestazione, tenendo una condotta incompatibile con
l'inerzia e il disinteresse, ma consentendo ai propri genitori l'utilizzo della porzione di bagno, per spirito di tolleranza e ragioni di parentela.
6.3. Il terzo motivo di appello deve essere respinto in conseguenza della soccombenza di parte appellante nei primi due.
7. La Corte ritiene pertanto che l'appello sia infondato e che vada respinto, confermando in toto la sentenza appellata. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/14 e novellazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando ogni altra domanda ed eccezione reietta, rigetta l'appello e conferma in toto l'appellata sentenza. Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado che vengono liquidate in euro 2.500 oltre spese generali 15%, CPA 4% ed IVA di legge. Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co.
1-quater, d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appello principale”.
6. Con atto di citazione in revocazione notificato il 21.2.2023, Parte_1 ha convenuto in giudizio , proponendo impugnazione per Controparte_1 revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. della sentenza della C.A. (n.
1747/2022, R.G. n. 1373/2021), lamentando l'essersi deciso sulla base di un errore
5 di fatto risultante dagli atti e documenti di causa, in quanto se la Corte d'Appello avesse correttamente inteso le risultanze degli atti di causa, attribuendo il corretto SInificato alle produzioni documentali, avrebbe certamente accertato che la SInora
aveva il legittimo possesso della porzione dell'immobile (porzione Parte_1 bagno) sin dal lontano 1989, ovvero dal 1995, tale essendo la data confessata da
, il quale avrebbe chiaramente affermato che la porzione di bagno Controparte_1 per il quale è stata chiesta la declaratoria di usucapione era stata costruita nel 1995, motivazioni e fatti che renderebbero di per sé assolutamente pacifica la revocazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. della sentenza n.
1747/2022 della Corte di Appello.
7. si è costituito nel presente grado con comparsa di risposta Controparte_1 depositata in pct il 13.3.2023 contestando quanto dedotto dall'attrice e chiedendo quindi il rigetto della domanda di revocazione.
8. Precisate le conclusioni nei termini sopra trascritti e depositati gli scritti conclusivi, la causa è stata riservata in decisione e quindi decisa nei termini di seguito esposti.
II
Ragioni della decisione.
9. L'attrice propone impugnazione per revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4,
c.p.c., avverso la sentenza n. 1747/2022 di questa Corte d'Appello sostenendo l'esistenza di un errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte.
10. Ritiene il Collegio che non sussistano le condizioni normativamente previste per la proposizione dell'azione di revocazione in concreto proposta, che deve ritenersi pertanto inammissibile.
10.1 Va in proposito ricordato che:
a) l'azione giudiziale di revocazione della sentenza ex art. 395, co. 1, n. 4, c.p.c., presuppone necessariamente la sussistenza di un errore di fatto in cui sia incorso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, costituito da una falsa percezione della realtà, una svista, obiettivamente ed immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare l'esistenza, o l'inesistenza, di un fatto decisivo incontestabilmente escluso o accertato dagli atti e documenti di causa: in sostanza, deve trattarsi di un errore nella percezione (errore meramente percettivo) e non di un errore di valutazione;
6 b) deve trattarsi di un errore facilmente, immediatamente e chiaramente rilevabile con evidenza assoluta dal semplice raffronto tra la sentenza impugnata e i documenti del giudizio;
c) al fine di riscontrare tale errore, non si deve in alcun modo ricorrere all'utilizzo di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti o documenti di causa;
d) l'errore deve ricadere su un fatto decisivo per le sorti della causa: nella sostanza, tra l'erronea percezione del giudice e la pronuncia che lo stesso ha emesso deve sussistere un rapporto causale tale che, senza l'errore, la pronuncia medesima sarebbe stata diversa;
pertanto, non può essere revocata una sentenza, fondata su più ragioni concorrenti qualora una sola di esse venga censurata per errore di fatto.
In ogni caso tale fatto decisivo non deve essere stato un punto controverso, non deve essere stato materia del dibattito processuale su cui la pronuncia impugnata ha statuito, sostanzialmente, deve trattarsi di errore su un fatto/su un punto non controverso.
La giurisprudenza di legittimità è chiara in tal senso laddove precisa che: “L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali;
il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o
l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa. (Nella specie, la S.C. ha affermato il principio escludendo il vizio revocatorio in un giudizio per cassazione nel quale era stato omesso il rilievo che il controricorso era stato notificato alla parte personalmente, anziché al procuratore nel domicilio eletto)” (cfr. Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16439 del 10.6.2021 – Rv. 661483 – 01).
Nel caso di specie difettano i suddetti requisiti di legge per la promozione del giudizio di revocazione della sentenza.
10.2 Nello specifico:
7 A) quanto all'insussistenza del requisito dell'errore di fatto meramente percettivo.
a) La relazione del C.T.U., geom. . Persona_2
La Corte d'Appello non è incorsa in alcun errore di "percezione" dei fatti così come rappresentati nella relazione del C.T.U., né in alcuna palese, ed immediatamente percepibile, "svista", avendo in realtà esaminato e valutato attentamente la relazione peritale, dando chiara contezza del percorso logico-giuridico e del ragionamento effettuato, posto poi a base della decisione finale, circostanza, questa, facilmente evincibile dal raffronto tra il testo della C.T.U. e quello della sentenza. In particolare:
- il C.T.U., all'esito dell'indagine peritale ha così concluso: “(omissis) In relazione al quesito posto dall'Ill.mo Giudice il sottoscritto c.t.u. riassume quanto segue: a) Il
c.t.u., dalle ricerche e indagini effettuate, non ha reperito particolari elementi probanti che possano attestare una data certa di realizzazione del bagno esistente oggetto di contestazione;
b) Sono emersi però, come sopra specificato, documenti
(fotografie del 2002) ed elementi (finiture interne, tipologia del serramento, cassetta idrica) che fanno ipotizzare la realizzazione del bagno tra gli anni 1990 e 2002” (pag.
10 della Relazione). “Il C.T.U., in considerazione delle osservazioni dei due C.T.P. conferma quanto già enunciato nelle conclusioni di pag. 10 stimando la data di realizzazione del bagno compresa tra l'anno 1990 e il 2002 e probabilmente tra il
1990 e il 1995" (pag. 19 della Relazione);
- la Corte, in sentenza, al punto 6, ha così affermato: “
6. La Corte esamina i motivi di appello.
6.1. Il primo motivo di appello è infondato. Nelle proprie conclusioni il CTU ha dichiarato che non vi è certezza sulla data di costruzione del bagno e pertanto anche della porzione dello stesso realizzata nella proprietà di
[...]
, anche se è probabile che sia stato costruito tra gli anni 1990 e 2002 (vedi CP_1 pag.10 Relazione CTU). Nel caso dell'usucapione è determinante la certezza dell'inizio del possesso, pacifico, pubblico e uti dominus;
nel caso di specie è incerta la data di costruzione del bagno. Ma questo non basta. Come diremo nella valutazione del secondo motivo di appello, quando anche si fosse arrivati all'esatta determinazione dell'anno di costruzione del bagno;
tuttavia, questo accertamento non basterebbe ai fini dell'usucapione, non bastando questo fatto materiale a dare la prova del possesso uti dominus della porzione di proprietà del convenuto che si vuole usucapire” (cfr. sentenza 1747/2022, pag. 4-5).
Appare evidente dall'esame congiunto della Relazione di C.T.U. e della sentenza come la Corte d'Appello non sia incorsa in alcuna “svista” o “errore materiale” circa la data
8 di costruzione del bagno riportata nella relazione peritale, esaminando e trattando dettagliatamente la questione della data, fornendo una chiara spiegazione del perché
l'anno di costruzione del bagno indicato in via ipotetica dal C.T.U. non potesse avere alcuna valenza probatoria ai fini della determinazione della durata del possesso utile all'usucapione del bene oggetto della domanda attorea: il C.T.U. ha invero espressamente dichiarato che non vi è certezza circa la data di costruzione del bagno e che una data di edificazione può essere in ogni caso solo "ipotizzata"; la Corte ha quindi spiegato che, stante la mancata "certezza" della data di realizzazione del bagno risultante dalla C.T.U. e alla luce del fatto che il perito ha potuto solo
"ipotizzare" una data di costruzione, non si può attribuire certezza a una data di inizio del possesso utile ai fini dell'usucapione, certezza che è invece indispensabile per il prodursi dell'effetto acquisitivo. Non solo, il Collegio ha altresì, dato atto che anche a poter individuare una data certa di costruzione del bagno, in ogni caso la data di costruzione dello stesso non sarebbe stata sufficiente a dimostrare che proprio da quella data di edificazione sia incominciato a decorrere il tempo del possesso utile all'usucapione, atteso che la data di "costruzione" non si identifica necessariamente con quella del "possesso".
b) Gli atti difensivi delle parti.
La Corte (come, ancor prima, il giudice di primo grado) non ha tenuto in alcun conto
– e non ha, correttamente, valorizzato – la frase contenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata dal convenuto nel primo grado Controparte_1 di giudizio (R.G. n. 8018/2018 Tribunale Padova), che riporta genericamente l'anno
"1995" quale presunto anno di costruzione del bagno de quo, e ciò sul presupposto, ritenuto pacifico, che le affermazioni contenute negli atti processuali provenienti dal legale della parte non hanno valore confessorio (cfr. Cass. civ. n. 9864/2014; Cass. civ. n. 7015/2012), a meno che il relativo atto non sia stato personalmente sottoscritto dalla stessa parte con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli contenute nell'atto, circostanza nella specie non ricorrente, non essendo comunque idonea a tale scopo la sottoscrizione della procura scritta a margine, o in calce, che, anche quando riportata nel medesimo foglio in cui è inserita la dichiarazione ammissiva, costituisce atto giuridicamente distinto, benché collegato (cfr. Cass. civ. n. 26686/2005).
In ogni caso, ciò che risulta riportato nell'atto è solamente una presunta data di edificazione del bagno e, come la Corte ha ben spiegato, la data di costruzione non ha alcuna rilevanza probatoria ai fini della decorrenza del possesso ad usucapionem.
9 La Corte ha dato contezza anche dell'esame effettuato sugli atti difensivi delle parti e sulla documentazione prodotta in giudizio, da cui ha desunto la mancanza di prova circa l'usucapione del bene da parte della SI.ra , ed anzi come dagli Parte_1 atti di causa e dalla documentazione allegata fosse riscontrabile un possesso continuato del bene da parte, non dell'attrice, ma del convenuto Controparte_1
(“La OR è divenuta piena proprietaria dell'immobile nel 2013 Parte_1
e pretende di aver usucapito la porzione di bagno in contestazione sostenendone il possesso utile ai fini dell'usucapione, ma già dagli anni 70 si era trasferita a vivere in
Svizzera e fino al 2013 non ha avuto il possesso materiale dell'immobile, bagno compreso. Risulta agli atti che invece il OR ha abitato, prima Controparte_1 coi genitori, e poi con moglie e figli negli immobili comprensivi dell'autorimessa e della porzione di bagno in contestazione. Il motivo di appello deve pertanto essere respinto, perché quanto dedotto dall'attrice in primo grado e odierna appellante, è insufficiente a determinare la prova del possesso ventennale uti dominus in capo a parte attrice” (cfr. sentenza, pag. 5). "(omissis) infatti, agli atti vi sono missive tra
e dove il primo intima alla sorella di restituirgli la porzione di proprietà CP_1 Pt_1 usurpata e tali missive sono posteriori alla morte della madre. La Suprema Corte ha affermato che gli atti di tolleranza, fra parenti stretti, possono essere prolungati anche oltre la normale consuetudine, ma rimangono sempre atti di tolleranza, tali da escludere il possesso utile ai fini dell'usucapione” (cfr. sentenza, pag. 5-6). “(omissis)
Tale prova non risulta data dall'attrice odierna appellante, ma risulta invece che il
OR ha abitato, prima coi genitori usufruendo dell'intero bagno, Controparte_1 compresa la porzione in contestazione ubicata nell'autorimessa, e poi con la propria famiglia ha abitato negli immobili comprensivi dell'autorimessa e della porzione di bagno in contestazione, tenendo una condotta incompatibile con l'inerzia e il disinteresse, ma consentendo ai propri genitori l'utilizzo della porzione di bagno, per spirito di tolleranza e ragioni di parentela” (cfr. sentenza, pag. 6).
La documentazione prodotta dall'attrice avente ad oggetto gli atti di donazione delle porzioni immobiliari da parte del padre, , ai figli e Controparte_2 Pt_1 [...]
(v. atti di donazione del 23.9.1989), non è stata, quindi, erroneamente CP_1 esaminata dai giudici dei precedenti gradi di giudizio. Dagli atti di donazione emerge, invero, che la donazione ai figli ha avuto ad oggetto le nude proprietà degli immobili e che vi è stata riserva del diritto di usufrutto "vita natural durante" a favore di
[...]
e della moglie, SI.ra , usufrutto che è durato fino al 2013, CP_2 CP_3
e cioè fino al momento del decesso della SI.ra , sicché solo dal 2013 la CP_3
10 SI.ra ha avuto la piena proprietà dell'immobile, posto che Parte_1 fintantoché perdurava l'usufrutto dei genitori la stessa non poteva certamente avere il possesso del bene, e senza il possesso ventennale non vi può essere usucapione, come ha sottolineato la Corte affermando: “Parte attrice è divenuta piena proprietaria nel 2013, alla morte della madre, ultima usufruttuaria. Il nudo proprietario non può usucapire proprio perché non ha il possesso del bene, che rimane all'usufruttuario fino alla cessazione del suo diritto” (cfr. sentenza 1747/2022, pag. 5).
In definitiva, va riconosciuto come la Corte d'Appello abbia correttamente esaminato, inteso e valutato i fatti di causa descritti negli atti difensivi alla luce della documentazione prodotta e della Relazione del C.T.U. e li abbia adeguatamente rapportati alle norme di legge in materia di usucapione, dando spiegazione del ragionamento e del percorso logico-giuridico posto a fondamento della decisione finale. Risulta, per contro, errata la tesi attorea secondo cui la Corte sarebbe incorsa in una "errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio", in quanto “indubbia è la circostanza per cui la porzione di bagno oggetto di causa fosse già stata edificata, e quindi certamente esistente nell'anno 1995, così come del resto accertato dalla stessa C.T.U. espletata nel corso del primo grado di giudizio e «confessato» da controparte”. Invero:
i) non corrisponde al vero che il C.T.U. abbia indicato una data "certa" di costruzione del bagno, essendosi piuttosto limitato a riportare gli anni dal 1990 al
2002 e dal 1990 al 1995 come date "probabili" ed "ipotetiche" ("In relazione al quesito posto dall'Ill.mo Giudice il sottoscritto c.t.u. riassume quanto segue: a) Il c.t.u., dalle ricerche e indagini effettuate, non ha reperito particolari elementi probanti che possano attestare una data certa di realizzazione del bagno esistente oggetto di contestazione;
b) Sono emersi però, come sopra specificato, documenti (fotografie del 2002) ed elementi (finiture interne, tipologia del serramento, cassetta idrica) che fanno ipotizzare la realizzazione del bagno tra gli anni 1990 e 2002"; "Il c.t.u. in considerazione alle osservazioni dei due c.t.p. conferma quanto già enunciato nelle
CONCLUSIONI di pag. 10 stimando la data di realizzazione del bagno compresa tra
l'anno 1990 e il 2002 e probabilmente tra il 1990 e il 1995" – pagg. 10 e 19 della
Relazione di C.T.U.);
ii) non corrisponde al vero che il C.T.U. abbia scritto che dal 1992 esiste il bagno, avendo semplicemente riportato che da documentazione del 2002 risulta che vi sia la fotografia di una finestra;
11 iii) non ha rilevanza la data di presunta costruzione del bagno riportata in uno scritto difensivo sottoscritto dal solo difensore del convenuto, non assumendo valore probatorio, né confessorio, in mancanza di sottoscrizione della parte personalmente;
iv) la data di costruzione del bagno è in ogni caso irrilevante ai fini della determinazione del possesso utile all'usucapione.
Così stando le cose, difetta, pertanto, il requisito presupposto della revocazione, costituito da un errore materiale di "percezione" o "svista" di fatti oggettivi risultanti dalla C.T.U. o dalla documentazione di causa.
B) Quanto all'insussistenza del requisito dell'errore su un fatto che non sia controverso e sul quale non vi sia stato un dibattito processuale e che non abbia implicato una valutazione da parte del giudice.
La Sentenza, nel descrivere gli atti e le posizioni difensive delle parti del processo, specifica, nei punti 1 e 2: “
1. La SInora , divenuta piena proprietaria Parte_1 di un immobile sito in Abano Terme in seguito alla morte della madre usufruttuaria avvenuta nel 2013, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova con atto di citazione notificato il 9 ottobre 2018, il fratello proprietario della Controparte_1 confinante autorimessa, per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione ventennale della proprietà di una parte del proprio bagno costruita dentro l'autorimessa del fratello, nella proprietà di quest'ultimo.
2. Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo la reiezione della domanda di parte attrice, sostenendo che la medesima non aveva a proprio favore il decorso ventennale del possesso della porzione di servizio igienico costruita abusivamente sulla proprietà pervenuta al convenuto in seguito alla morte dei genitori” (cfr. sentenza, pag. 3-4).
La questione della decorrenza iniziale e del decorso del periodo di tempo utile all'usucapione della porzione di bagno ha, quindi, chiaramente formato oggetto del dibattito processuale tra le parti in causa. Da una parte, infatti, ha Parte_1 sostenuto che il bagno fosse stato costruito negli anni 1990/1995, ritendo ciò dimostrato sulla base della Relazione del C.T.U. e dalla menzione dell'anno "1995" contenuta nello scritto difensivo di parte convenuta , chiedendo Controparte_1 che in virtù di tali date di costruzione venisse riconosciuta in proprio favore l'intervenuta usucapione (tra l'altro, dedicando ampia illustrazione circa la data di costruzione del bagno nei propri scritti difensivi del 1° e del 2° grado di giudizio); dall'altra, ha eccepito che non erano decorsi i 20 anni di possesso Controparte_1 utili ai fini dell'usucapione, poiché solo dal 2013, al momento del decesso dell'ultima usufruttuaria (e cioè della madre), la sorella aveva avuto il possesso della sua Pt_1
12 porzione di immobile, specificando, altresì, che la data di costruzione del bagno
(qualunque essa fosse) non valeva a SInificare che da quella data decorresse il possesso “uti dominus”. Ma non solo: il convenuto ha anche aggiunto che, semmai, in quegli anni, e per quella durata temporale, egli aveva tenuto atti di tolleranza tra parenti incompatibili con il possesso uti dominus da parte della sorella e che Pt_1 aveva inviato missive alla sorella incompatibili con un proprio stato di inerzia o disinteresse nei confronti del bene.
Su tale punto controverso la Corte si è quindi così pronunciata: “Nelle proprie conclusioni il CTU ha dichiarato che non vi è certezza sulla data di costruzione del bagno e pertanto anche della porzione dello stesso realizzata nella proprietà di
, anche se è probabile che sia stato costruito tra gli anni 1990 e Controparte_1
2002 (vedi pag. 10 Relazione C.T.U.)” (cfr. sentenza, pag. 4-5). “(omissis) quando anche si fosse arrivati all'esatta determinazione dell'anno di costruzione del bagno;
tuttavia, questo accertamento non basterebbe ai fini dell'usucapione, non bastando questo fatto materiale a dare la prova del possesso uti dominus della porzione di proprietà del convenuto che si vuole usucapire. La OR è Parte_1 divenuta piena proprietaria dell'immobile nel 2013 e pretende di aver usucapito la porzione di bagno in contestazione sostenendone il possesso utile ai fini dell'usucapione, ma già dagli anni 70 si era trasferita a vivere in Svizzera e fino al
2013 non ha avuto il possesso materiale dell'immobile, bagno compreso” (cfr. sentenza, pag. 5). “(omissis) quanto dedotto dall'attrice in primo grado e odierna appellante, è insufficiente a determinare la prova del possesso ventennale uti dominus in capo a parte attrice” (cfr. sentenza, pag. 5). “(omissis) Parte attrice è divenuta piena proprietaria nel 2013, alla morte della madre, ultima usufruttuaria. Il nudo proprietario non può usucapire proprio perché non ha il possesso del bene, che rimane all'usufruttuario fino alla cessazione del suo diritto. Si può ritenere che il fratello convenuto abbia tollerato la detenzione del bagno finchè sono stati vivi i genitori usufruttuari, cioè fino al 2013 anno della morte dell'ultima usufruttuaria;
infatti, agli atti vi sono missive tra e dove il primo intima alla sorella CP_1 Pt_1 di restituirgli la porzione di proprietà usurpata e tali missive sono posteriori alla morte della madre” (pag. 5 sent. n. 1747/22). “(omissis”) Tale prova non risulta data dall'attrice odierna appellante, ma risulta invece che il OR ha Controparte_1 abitato, prima coi genitori usufruendo dell'intero bagno, compresa la porzione in contestazione ubicata nell'autorimessa, e poi con la propria famiglia ha abitato negli immobili comprensivi dell'autorimessa e della porzione di bagno in contestazione,
13 tenendo una condotta incompatibile con l'inerzia e il disinteresse, ma consentendo ai propri genitori l'utilizzo della porzione di bagno, per spirito di tolleranza e ragioni di parentela” (pag. 6 sent. n. 1747/22).
Così stando le cose, appare evidente che la questione relativa alla decorrenza iniziale ed al trascorrere del periodo di tempo utile all'usucapione (cioè il presunto possesso uti dominus per 20 anni da parte della SI.ra ) sia stata oggetto di Parte_1 dibattito e discussione tra le parti (punto, tra l'altro, fortemente controverso), sulla quale i giudici della Corte si sono espressamente pronunciati, dopo aver dato atto delle proprie valutazioni nelle motivazioni della sentenza impugnata.
Per l'effetto, trattandosi di un fatto che è stato in concreto controverso tra le parti in causa ed è stato oggetto di valutazione (e decisione) da parte del giudice, non può essere motivo di impugnazione per revocazione, e questo a prescindere da ogni valutazione che possa farsi in merito alla correttezza della decisione assunta in parte qua.
Come noto, infatti, “L'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso
e non attenga a un'errata valutazione delle risultanze processuali” (Cass. civ. n.
26890/2019).
In questi termini è il costante insegnamento della S.C., secondo cui l'errore di fatto revocatorio non deve riguardare una questione che sia stata oggetto di contestazione tra le parti e non deve essere stato frutto di una valutazione e di un giudizio operato dal giudice. “Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta
l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. Tale genere di errore presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti” (cfr. Cass. civ. n. 26890/2019; ex multis, Cass. civ.
SS.UU. n. 5303 del 1997; Cass. SS.UU. n. 561 del 2000; Cass. SS.UU. n. 15979 del
2001; Cass. SS.UU. n. 23856 del 2008; Cass. SS.UU. n. 4413 del 2016). Inoltre,
“non è idoneo ad integrare errore revocatorio l'ipotizzato travisamento di dati
14 giuridico-fattuali acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l'interpretazione dei contenuti espositivi degli atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale – quand'anche risulti errata – di revocazione” (Cass. 10 luglio 2016, n. 14108; Cass. 28 maggio 2013, n. 13181; ed ancora, nello stesso senso, Cass. 22 ottobre 2019, n. 26890; Cass. 30 ottobre 2018, n. 2750; Cass. 5 aprile 2017, n. 8828). Ed ancora: “la revocazione ex art. 395, n. 4 c.p.c. non può investire un vizio del ragionamento del giudice nella sua funzione di dimostrazione del percorso logico attraverso il quale si configura come credibile e accettabile la decisione resa” (cfr. Cass. civ. n. 9505/02).
In definitiva, l'attrice erra nell'assumere (al punto "b" dell'atto di citazione in revocazione) che l'errore della Corte attenga ad “un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato”. In verità, la questione della data di costruzione del bagno e della decorrenza del periodo di tempo utile al possesso ad usucapionem è stata oggetto di contestazione e discussione tra le parti e su di essa la Corte ha statuito, spiegando perché la data di costruzione del bagno
(certa o incerta che sia) non possa assumere rilevanza probatoria ai fini della determinazione del decorso del tempo del possesso utile all'usucapione. Mancando, pertanto, il requisito per la revocazione costituito da un errore su un fatto non controverso e trattandosi di un fatto sul quale il giudice si è pronunciato, illustrando le proprie valutazioni ed i propri ragionamenti sottesi alla decisione, l'impugnazione non può, anche per questo motivo, trovare accoglimento.
C) Quanto all'insussistenza del requisito dell'errore su un fatto decisivo quando ci sono più ragioni che hanno determinato l'esito della causa.
L'errore di fatto deve ricadere su un fatto decisivo per le sorti della causa, nel senso che tra l'erronea percezione del Giudice e la pronuncia che lo stesso ha emesso deve sussistere un rapporto causale tale che, senza quell'errore, la sentenza sarebbe stata diversa, cosicché non può essere oggetto di revocazione una sentenza fondata su più ragioni, qualora una sola di esse venga censurata per errore di fatto.
Nel caso di specie, anche a voler ritenere che i giudici abbiano commesso un errore di fatto nella lettura e nella valutazione della relazione del C.T.U. e degli atti difensivi
(ma come si è detto, così non è), in ogni caso, essi hanno giudicato non usucapibile il bagno da parte della SI.ra in virtù di altri elementi, che Parte_1 prescindono dai contenuti della C.T.U. e dall'indicazione in essa riportata dell'anno di costruzione del bagno, ossia: “nel caso di specie è incerta la data di costruzione del bagno. Ma questo non basta. Come diremo nella valutazione del secondo motivo di
15 appello, quando anche si fosse arrivati all'esatta determinazione dell'anno di costruzione del bagno;
tuttavia, questo accertamento non basterebbe ai fini dell'usucapione, non bastando questo fatto materiale a dare la prova del possesso uti dominus della porzione di proprietà del convenuto che si vuole usucapire” (cfr. sentenza, pag. 5). “Parte attrice è divenuta piena proprietaria nel 2013, alla morte della madre, ultima usufruttuaria. Il nudo proprietario non può usucapire proprio perché non ha il possesso del bene, che rimane all'usufruttuario fino alla cessazione del suo diritto. Si può ritenere che il fratello convenuto abbia tollerato la detenzione del bagno finchè sono stati vivi i genitori usufruttuari, cioè fino al 2013 anno della morte dell'ultima usufruttuaria;
infatti, agli atti vi sono missive tra e CP_1 Pt_1 dove il primo intima alla sorella di restituirgli la porzione di proprietà usurpata e tali missive sono posteriori alla morte della madre. La Suprema Corte ha affermato che gli atti di tolleranza, fra parenti stretti, possono essere prolungati anche oltre la normale consuetudine, ma rimangono sempre atti di tolleranza, tali da escludere il possesso utile ai fini dell'usucapione. Ove su di un immobile coesistano il diritto del nudo proprietario e quello dell'usufruttuario, il possesso che acquista rilievo ai fini dell'usucapione è, in primo luogo, configurabile a favore dell'usufruttuario, con la conseguenza che egli può usucapirne la proprietà solo ponendo in essere un atto
d'interversione del possesso, esteriorizzato in maniera inequivocabile e riconoscibile, vale a dire attraverso un'attività durevole, contrastante e incompatibile con il possesso altrui. Tale prova non risulta data dall'attrice odierna appellante, ma risulta invece che il OR ha abitato, prima coi genitori usufruendo Controparte_1 dell'intero bagno, compresa la porzione in contestazione ubicata nell'autorimessa, e poi con la propria famiglia ha abitato negli immobili comprensivi dell'autorimessa e della porzione di bagno in contestazione, tenendo una condotta incompatibile con
l'inerzia e il disinteresse, ma consentendo ai propri genitori l'utilizzo della porzione di bagno, per spirito di tolleranza e ragioni di parentela” (sentenza, pagg. 5-6).
Dal testo della sentenza risulta, quindi, chiaramente che i giudici della Corte hanno elaborato il giudizio finale sulla base, “non” della data di costruzione del bagno riportata nella relazione del C.T.U., o in qualsivoglia altro documento, ma in base ad altri elementi emersi nel giudizio, quali: la presenza di un usufruttuario sino all'anno
2013, fatto impediente che il nudo proprietario possa avere un possesso uti dominus finché perdura l'usufrutto; le missive inviate da alla sorella Controparte_1 Pt_1 ed il fatto che il fratello abbia sempre abitato nell'immobile, a dimostrazione CP_1 del fatto che non vi era stato disinteresse o inerzia da parte sua, nonchè il fatto che,
16 trattandosi di parenti stretti, costui abbia tenuto atti di tolleranza fintantoché erano in vita i genitori (ovvero fino al 2013).
In altri termini, considerato che la decisione di rigettare la domanda di usucapione del bagno avanzata da non è dipesa dalla data di costruzione del Parte_1 bagno riportata dal C.T.U. nella sua relazione tecnica e/o dalle parti negli scritti difensivi, anche qualora i giudici avessero dichiarato in sentenza che il bagno era stato costruito nell'anno 1990, o nell'anno 1995, non avrebbero comunque accolto la domanda di usucapione attorea, considerata l'assenza dei presupposti di legge perché possa aversi usucapione, e quindi: assenza del possesso ventennale uti dominus da parte della SI.ra , stante la presenza di un diritto di usufrutto sino Parte_1 all'anno 2013; mancanza di inerzia/disinteresse da parte del SI. ; Controparte_1 atti di tolleranza da parte di quest'ultimo nei confronti dei parenti stretti incompatibili con l'inerzia; continua abitazione da parte del medesimo Controparte_1 nell'immobile comprensivo del bagno;
trasferimento della SI.ra a Parte_1 vivere in Svizzera sin dagli anni '70, tutti elementi che sono stati espressamente enucleati dalla Corte nella sentenza impugnata, precisando che anche qualora si fosse giunti a una data certa di costruzione del bagno, ciò non sarebbe comunque bastato per potersi dichiarare l'usucapione del bagno da parte della SI.ra Parte_1
(cfr. sentenza, pag. 5: “(omissis) nel caso di specie è incerta la data di costruzione del bagno. Ma questo non basta ... quando anche si fosse arrivati all'esatta determinazione dell'anno di costruzione del bagno;
tuttavia, questo accertamento non basterebbe ai fini dell'usucapione, non bastando questo fatto materiale a dare la prova del possesso uti dominus”). Pertanto, anche a poter ritenere che i giudici abbiano commesso un errore di fatto o una "svista" circa la data di costruzione del bagno riportata nella relazione peritale, tale elemento non sarebbe stato comunque decisivo, in quanto non avrebbe, esso solo, determinato un esito differente della vertenza giudiziale de quo.
In definitiva, l'attrice erra nel ritenere (al punto "c" dell'atto di citazione in revocazione) che l'errore dei giudici sia caduto su "un elemento decisivo della decisione da revocare". In realtà, come si è esposto, la data di costruzione del bagno, anche se fosse stata considerata come una data "certa", non avrebbe comunque mutato la decisione finale, in quanto la data di edificazione del bagno non sarebbe stata sufficiente a dare prova della decorrenza e della durata del possesso utile all'usucapione da parte dell'attrice. In mancanza del requisito per la revocazione
17 costituito da un errore su un fatto decisivo che, se non commesso, avrebbe mutato le sorti della causa giudiziale, l'impugnazione in esame non può trovare accoglimento.
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del presente giudizio di revocazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico di e a favore di Parte_1 Controparte_1 con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle prime tre fasi
(di studio, di introduzione, di trattazione) e quello minimo per la fase decisoria, stante, quanto a quest'ultima, la mera riproduzione negli scritti conclusivi delle medesime considerazioni già svolte in precedenza, nell'ambito dello scaglione “causa di valore indeterminabile di complessità bassa”.
Poiché l'impugnazione è stata proposta successivamente al 30 gennaio 2013 ed è integralmente rigettata, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa n. 424/2023 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta la domanda di revocazione per le ragioni di cui in motivazione;
b) condanna l'attrice in revocazione, SI.ra , a rimborsare al Parte_1 convenuto, SI. , le spese di lite del presente giudizio di Controparte_1 revocazione, che liquida, per compensi, in € 5.211, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
c) dà atto della sussistenza a carico dell'attrice in revocazione, SI.ra Parte_1
, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n.
[...]
115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di conSIlio del 19 giugno 2025
Il Presidente est.
dott. Federico Bressan
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