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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/06/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 27/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 proprio ex art. 86 c. p.c. con domicilio eletto presso il proprio studio in Rimini alla Via Alessandro Serpieri, 20 - PEC: Email_1
- OPPONENTE -
CONTRO
( Controparte_1 C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore con sede a P.IVA_1 Roma in Via E. Q. Visconti n. 8 ; rappresentata e difesa dall'Avvocato Chiara Rigosi del Foro di Bologna ( ed Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dall'avv. Eleonora Pinna ( sito a Rimini in Corso Giovanni XXIII Email_3 n. 80, Rimini
- OPPOSTA -
Avente ad oggetto
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI
Per la parte opponente :
Revocare l'opposto decreto monitorio n. 841/2023 emesso in data 9.10.2023 e notificato in data 5.12.223 siccome del tutto infondato ed erroneo e, per l'effetto,
1 rigettare, la domanda avanzata da , così Parte_2 come proposta con ricorso per decreto ingiuntivo del 6.10.2023, in quanto infondata ed inammissibile, accertando: - la intervenuta prescrizione quinquennale relativamente alle annualità contributive dal 1998 al 2006; - la intervenuta prescrizione decennale relativamente alla annualità contributiva del 2007; - la maturata la prescrizione decennale limitatamente al contributo soggettivo minimo, contributo di maternità, sanzioni ed interessi relativi all'anno 2009; - la maturata prescrizione decennale limitatamente al contributo soggettivo minimo, contributo modulare minimo, contributo di maternità, sanzioni ed interessi relativi all'anno 2010; - la maturata prescrizione decennale limitatamente al contributo soggettivo minimo, contributo modulare minimo, contributo di maternità, sanzioni ed interessi relativi all'anno 2010.
Dichiarare conseguentemente che nessuna somma è dovuta dall'opponente per contributi relativi alle suddette annualità ed anche a fronte delle sanzioni per omesso versamento ed interessi residuando in capo alla creditrice opposta un minor credito di €. 59.928,34 o in, caso di contestazione, in quell'altra somma di giustizia da accertarsi in corso di causa.
Sempre ed in ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre spese generali ed accessori come per legge.
Per la parte opposta :
Respingere il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo promosso dall'Avv. per tutte le ragioni esposte in atti e le domande tutte in esso Parte_1 contenute;
Confermare il decreto ingiuntivo n. 251/2023 emesso dal Tribunale di Rimini, in Funzione di Giudice del Lavoro, in data 10/10/2023, in ogni sua parte.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ritualmente depositato in data 11\01\2024 l'avv. , Parte_1 iscritto all'Albo professionale dal 1980 ed alla Cassa Forense dal 1998 , si è opposto al Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 251/2023 emesso dal Giudice del Lavoro in SEDE in data 09\10\2023 (notificato in data 04\12\2023) con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore della della Controparte_1 somma complessiva di €. 100.052,79 essendo emerse irregolarità contributive e dichiarative contestate all'ingiunto con le raccomandate a/r di seguito indicate : prot. 2022/26187 del 02/02/2022, ricevuta in data 28.02.2022 (contribuzione minima e di maternità per gli anni dal 1998 al 2013 e contribuzione soggettiva
2 dovuta in eccedenza rispetto al minimo per gli anni dal 2004 al 2010 e 2012, dovuta seguito di iscrizione d'ufficio) ; prot. 2019/124055 del 20.06.2019
ricevuta in data 06.08.2019 (contribuzione integrativa dovuta in eccedenza rispetto al minimo per l'anno 2007) ; prot. n. 2019/184751 del 25 09.2019
ricevuta in data 16.10.2019 (contribuzione integrativa dovuta in eccedenza rispetto al minimo per l'anno 2008) ; prot. n 2020/242811 del 28.07.2020
ricevuta in data 08.09.2020 (contribuzione integrativa dovuta in eccedenza rispetto al minimo per l'anno 2009) ; prot. n. 2021/131456 del 20.05.2021
ricevuta in data 30.06.2021 (contribuzione integrativa dovuta in eccedenza rispetto al minimo per l'anno 2010) ; prot. 2021/144942 del 03.06.2021 ricevuta in data 13.07.2021 (sanzione dichiarativa anno 2019)
A tale riguardo nel Decreto Ingiuntivo veniva evidenziato come gli accertamenti della erano divenuti definitivi stante l'inutile decorso del termine di 60 CP_1 giorni di cui all'art. 74 comma 4 del Regolamento Unico della Previdenza e che l'attestazione del credito da parte della costituiva idonea prova ai fini della CP_1 emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, secondo comma, cpc (Cass. Sez. L, Sentenza n. 25888 del 28/10/2008 Rv. 605189) essendo il credito vantato da certificato ai sensi dell'art. 635 c.p.c.. CP_1
Nell'atto introduttivo del giudizio l'avv. ha eccepito la maturata Pt_1 prescrizione quinquennale delle annualità contributive dal 1998 al 2006, la maturata prescrizione decennale della annualità contributiva 2007 nonché del contributo soggettivo minimo, del contributo di maternità, delle sanzioni e degli interessi relativi all'anno 2009 e del contributo soggettivo minimo, del contributo modulare minimo, del contributo di maternità, sanzioni e degli interessi relativi all'anno 2010.
Il giudice , ritenuto sussistenti le condizioni previste dall'art. 649 CPC , concedeva la sospensione inaudita altera parte della esecuzione provvisoria del Decreto Ingiuntivo opposto n. 251\2023 .
Si costituiva ritualmente in giudizio la che contestava le argomentazioni CP_1 del e chiedeva il rigetto della opposizione . Pt_1
La causa , rinviata per documentati impedimenti professionali dell'avv. Pt_1 e per la sua richiesta di concessione di un termine per esperire il tentativo di conciliazione (che non è stato peraltro mai effettivamente coltivato) , veniva infine discussa e decisa nelle forme della udienza cartolare ex art. 127 ter cpc .
Così sintetizzata la presente vicenda processuale , l'opposizione proposta dall'avv. risultata destituita di fondamento . Pt_1
In materia di prescrizione viene in rilievo l'art. 19 della L. n. 576\1980 a norma della quale : “ La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo CP_1
3 accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, le sanzioni e gli accessori dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della CP_1 dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23”.
L'art. 3 della Legge n. 335\1995 ha ridotto il termine prescrizionale dei contributi da 10 a 5 anni e la costante giurisprudenza di legittimità ha ritenuto tale normativa applicabile anche alla sostenendo che la summenzionata CP_1 legge n. 335\1995 abbia implicitamente abolito il primo comma dell'art. 19 della legge n. 576\1980, restando, invece, salvo il secondo comma che fissa il dies a quo alla data in cui l'avvocato provvede a comunicare i redditi prodotti alla
CP_1
Al riguardo la Cassazione con sentenza n. 5622\2006 ha espressamente affermato che “la riduzione del termine prescrizionale non modifica la restante disciplina della legge speciale sulla previdenza forense, ossia la L. n. 576 del 1980, la quale all'art. 19, comma 2, fa decorrere la prescrizione dalla data in cui il professionista comunica alla l'ammontare dei redditi”. CP_1
Successivamente l'art. 66 della L. 247\2012 ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione prevedendo che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995 n. 335 non si applica alle contribuzioni dovute alla Controparte_1
”.
[...]
Detta norma, pertanto, avendo stabilito l'inapplicabilità dell'art. 3 della Legge n. 335\1995 alla ha fatto rivivere il primo comma dell'art. 19 della Legge n. CP_1 576\1980 che, come sopra precisato, fissa in 10 anni il termine prescrizionale per i contributi ed ogni relativo accessorio dovuti dagli avvocati alla CP_1
Con riferimento alla problematica dell'applicabilità del termine decennale di prescrizione anche con riguardo alla contribuzione precedente all'entrata in vigore della legge n. 247\2012 si è, peraltro, pronunciata la Cassazione con sentenza n. 6729\2013 che ha sancito come “la nuova disciplina di cui all'art. 66 L. n. 247\2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”, ribadendo il principio secondo il quale la nuova normativa - in particolare il nuovo termine di prescrizione in essa previsto - deve trovare applicazione a tutte le fattispecie non esaurite al momento della sua entrata in vigore, ossia, nello specifico, a tutti i casi in cui non si sia compiuta la prescrizione dei contributi per il mancato decorso del termine prescrizionale previsto dalla precedente normativa.
4 In senso conforme si è pronunciata, successivamente, sempre la Cassazione con la sentenza n. 18953\2014 ove, analizzando la problematica della prescrizione relativamente ad una contribuzione del 1990, ha precisato che è inapplicabile quanto disposto dalla L. 247\2012 all'art. 66 , in vigore dal 2/02/2013, non potendo la novella incidere su prescrizioni già perfezionatesi, confermando, pertanto, quanto già statuito dalla precedente decisione sopra citata, in ordine all'applicabilità della prescrizione decennale a tutti i contributi per i quali non sia maturato il termine quinquennale alla data di entrata in vigore della normativa de qua.
Sulla stessa linea Cass. Sez. L. n. 35873 in data 22/11/2021 che in materia di prescrizione dei contributi e dei crediti conseguenti a sanzioni della Cassa Nazionale forense, ha affermato che l'art. 19 della Legge 20\09\1980 n. 576 individua un distinto regime di prescrizione a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato (in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23), sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero : infatti nel primo caso si configura l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre nel secondo caso il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione.
Tanto premesso, per quanto concerne la contribuzione degli anni dal 1998 al 2019 va rilevato come non sia maturata alcuna prescrizione al momento dell'entrata in vigore della L. n. 247\2012 in ragione del mancato decorso del dies a quo .
Infatti l'avv. non ha mai pacificamente provveduto a trasmettere la Pt_1 dichiarazione reddituale relativa ai predetti anni , avendo la acquisito i CP_1 relativi dati reddituali solo nell'anno 2016 a seguito della sottoscrizione della convenzione con l'Anagrafe Tributaria per l'accesso ai dati reddituali .
Il termine di prescrizione applicabile è infatti quello decennale di cui alla L. n. 247\2012 e tale termine , decorrente si ripete dal 2016 , non è quindi evidentemente trascorso alla data della notificazione del Decreto Ingiuntivo opposto .
Va rimarcato come nessun termine di prescrizione risulta decorso con riferimento alla contribuzione dovuta per iscrizione d'ufficio per gli anni fino al 2019 di cui all'accertamento comunicato con nota pec prot. n. 26187/2022, nonché per quanto riguarda la contribuzione integrativa dovuta per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, di cui agli accertamenti comunicati con note pec prot. n. 124055/2019, n. 182751/2019, n. 242811/2020 e n. 131456/2021 ; dovendosi ulteriormente considerare per quanto riguarda la contribuzione minima e di maternità dovuta per gli anni dal 2013 al 2019 che trattandosi di contribuzione i
5 cui termini di scadenza di pagamento erano tutti successivi al 28 febbraio dell'anno di rispettiva competenza e quindi successivi all'entrata in vigore della legge n. 247/12, non sarebbe decorso, comunque, alcun termine di prescrizione alla data di ricezione della detta nota (28.02.2022) .
Con riguardo infine alla sanzione dichiarativa dell'anno 2019 (mod. 5/2020) da inviare entro il 31/12/2020 (giusta delibera di proroga del Consiglio di amministrazione della del 02/04/2020), non risulta ancora decorso il CP_1 termine di prescrizione quinquennale applicabile alla fattispecie delle sanzioni dichiarative − che inizia a decorrere dalla scadenza del termine per l'invio della comunicazione circa i redditi (30 giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi) – avendo la interrotto il decorso CP_1 del termine con la nota pacificamente ricevuta dall'interessato il 23.05.2019 (doc. 11 allegato alla memoria della . CP_1
Non può infine trovare accoglimento la richiesta della parte opponente di recuperare l'importo di € 9.457,71 versato alla gestione separata CP_2 trattandosi di contribuzioni aventi diverso titolo e fondamento giuridico.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro visto l'art. 429 c.p.c.;
pronunziando in via definitiva sulla opposizione proposta da Parte_1 con ricorso depositato in data 11\01\2024 , disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con
[...]
: Controparte_1
1) Rigetta l'opposizione e , per l'effetto , dichiara l'esecutorietà del Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 251/2023 emesso dal Giudice del Lavoro in SEDE in data 09\10\2023 (notificato in data 04\12\2023) con il quale è stato ingiunto a il pagamento in favore della della Parte_1 CP_1 somma complessiva di €. 100.052,79 oltre interessi ed accessori .
2) Condanna alla rifusione in favore della delle spese Parte_1 CP_1 processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 si liquidano in complessivi euro 4.600,00 ( di cui euro 600,00 a titolo di rimborso spese forfettarie ), oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.
Così deciso in Rimini all'udienza del giorno 12\06\2025.
6 Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'
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