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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 13/06/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 363/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott Cinzia CALEFFI - Consigliere
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
ha pronunciato ex art.281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 363 del Ruolo Generale dell'anno 2024
promossa da:
con sede in Milano (P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in Catania, presso lo studio dell'Avv. Tito Monterosso che la rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce all'atto di citazione in appello.
- appellante -
contro
dott. (C.F. ), elettivamente domiciliato in Tempio Controparte_1 C.F._1
Pausania, presso lo studio dell'Avv. Marcella Muzzu che lo rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e contro
(P.I. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Arzachena presso lo studio dell'Avv. Patrizia
Fazzi che la rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione.
- appellati -
in punto a: opposizione a decreto di liquidazione compensi C.T.U.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 25 luglio 2016, la società Controparte_2
(infra " ") aveva convenuto in giudizio nanti il Tribunale di Tempio Pisania il CP_2 Controparte_3
poi divenuto infra " ") domandando l'accertamento della nullità
[...] Parte_1 Parte_1
totale e/o parziale dei rapporti contrattuali intercorsi (conto corrente, mutuo ipotecario e finanziamento chirografario) e la ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla convenuta.
La causa era stata iscritta al n. 1654/2016 R.G.
Nella resistenza della convenuta, il Tribunale aveva disposto CTU contabile sui rapporti oggetto di causa e nominato quale Ausiliare il Dott. il quale, depositata la relazione, aveva presentato Controparte_1
istanza di liquidazione dei compensi, assumendo quale valore di riferimento per la "base di calcolo"
l'importo di euro 9.525.636,60.
All'esito, il Tribunale aveva emesso decreto di liquidazione quantificando i compensi in € 7.686,35 oltre oneri di legge, che aveva posto a carico delle parti in lite in solido tra loro.
Avverso tale decreto di liquidazione, ha proposto opposizione con la quale ha lamentato CP_2
l'erroneità del provvedimento posto che il Tribunale non avrebbe dovuto utilizzare quale base di calcolo per la quantificazione dei consumi l'importo di euro 9.525.636,60 (formato dalla sommatoria dei movimenti di conto corrente dal 2005, dell'importo del mutuo e del finanziamento) ma l'importo di € 35.509,12, pari alla somma dei costi e degli interessi come contestati nell'atto introduttivo.
Ha, pertanto, quantificato in € 1650,34 il compenso dovuto all'Ausiliare.
Il a dichiarato di aderire alle contestazioni della , chiedendo la liquidazione Parte_1 CP_2
dei compensi nella (minor) misura di € 1.394,92, o comunque in una misura congrua e/o equa nel rispetto del D.M. n. 182/2002.
Il Dott. ha resistito all'opposizione contestando le avverse domande, deducendo che Controparte_1
1) il valore della domanda doveva individuarsi in conformità al D.M. 30 maggio 2002; 2) la complessità dell'intera attività derivava dalla necessità di procedere alla disamina di una pluralità di quesiti relativi al conto corrente, al mutuo ed al finanziamento;
3) quanto liquidato era pari ai valori medi di cui alle tabelle del D.M. 30 maggio 2002.
Il Tribunale di Tempio Pausania, con ordinanza del 12 settembre 2024, ha rigettato l'opposizione proposta da e condannato le parti soccombenti al pagamento delle spese di lite. CP_2
Il Giudice - premesso che A) la causa originaria era stata iscritta con valore indeterminato;
B) la stessa aveva richiesto il ricalcolo complessivo dei rapporti di dare-avere tra le parti;
C) la consulenza tecnica in
2 materia bancaria aveva carattere complesso presupponendo conoscenze giuridiche e tecniche bancarie specifiche;
D) l'Ausiliare aveva dovuto esaminare una pluralità di rapporti, ciascuno di carattere autonomo
- ha ritenuto congruo il compenso liquidato dal primo giudicante, determinato secondo il valore medio dello scaglione di riferimento ed ha condannato e , in solido tra loro, al pagamento delle CP_2 Parte_1
spese legali in favore dello . CP_1
Avverso tale ordinanza ha interposto appello il dolendosi 1) dell'erroneità della decisione Parte_1
avuto riguardo alla determinazione del valore della domanda al quale ancorare i compensi per l'attività resa dall'Ausiliare; 2) dell'erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto le operazioni svolte dal
CTU come attività di particolare complessità; 3) dell'erroneità della statuizione in punto di governo delle spese di lite.
Ha concluso per riforma dell'ordinanza impugnata e per la liquidazione del compenso in misura pari a €
euro 1.394,92, vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.
All'atto della sua costituzione in giudizio ha dichiarato di Controparte_2
aderire alle difese del . Parte_1
Il Dott. , regolarmente costituito, ha resistito al gravame. Controparte_1
All'udienza del 16 maggio 2025 il ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio e chiesto la Parte_1
compensazione delle spese;
ha chiesto che venisse dichiarata Controparte_2
la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese;
il dott. ha Controparte_1
concluso per l'inammissibilità dell'appello con vittoria di spese.
*
Va dichiarata l'inammissibilità dell'introdotto appello.
A norma dell'art.168 del D.P.R. 115/2002 la liquidazione delle spettanze agli Ausiliari del Magistrato è
effettuata con decreto di pagamento, motivato, del Magistrato che procede.
Dispone l'art.170, DPR cit. che “avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato […] il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'art.15 del decreto legislativo 1 settembre 2011 n.150”.
Orbene, a norma dell'art.15, u.c. del cit. D.Lvo il provvedimento che definisce il giudizio non è appellabile.
Portato di quanto precede è che deve affermarsi la inammissibilità del proposto appello posto che il provvedimento gravato deve ritenersi assoggettabile esclusivamente a ricorso per cassazione.
Deve, pertanto, pronunciarsi in conformità.
3 Le spese di lite del grado tra l'appellante e l'appellato seguono la soccombenza e sono CP_1
liquidate come da dispositivo (in applicazione, attesa la semplicità delle questioni in disamina, dei parametri minimi del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa).
Per contro, attesa la posizione sostanzialmente identica tra l'appellante e la società appellata, le spese di lite devono intendersi integralmente compensate.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da essi proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato che Controparte_1
liquida in € 2906,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese del giudizio tra l'appellante e la società appellata;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott Cinzia CALEFFI - Consigliere
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
ha pronunciato ex art.281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 363 del Ruolo Generale dell'anno 2024
promossa da:
con sede in Milano (P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in Catania, presso lo studio dell'Avv. Tito Monterosso che la rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce all'atto di citazione in appello.
- appellante -
contro
dott. (C.F. ), elettivamente domiciliato in Tempio Controparte_1 C.F._1
Pausania, presso lo studio dell'Avv. Marcella Muzzu che lo rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e contro
(P.I. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Arzachena presso lo studio dell'Avv. Patrizia
Fazzi che la rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione.
- appellati -
in punto a: opposizione a decreto di liquidazione compensi C.T.U.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 25 luglio 2016, la società Controparte_2
(infra " ") aveva convenuto in giudizio nanti il Tribunale di Tempio Pisania il CP_2 Controparte_3
poi divenuto infra " ") domandando l'accertamento della nullità
[...] Parte_1 Parte_1
totale e/o parziale dei rapporti contrattuali intercorsi (conto corrente, mutuo ipotecario e finanziamento chirografario) e la ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla convenuta.
La causa era stata iscritta al n. 1654/2016 R.G.
Nella resistenza della convenuta, il Tribunale aveva disposto CTU contabile sui rapporti oggetto di causa e nominato quale Ausiliare il Dott. il quale, depositata la relazione, aveva presentato Controparte_1
istanza di liquidazione dei compensi, assumendo quale valore di riferimento per la "base di calcolo"
l'importo di euro 9.525.636,60.
All'esito, il Tribunale aveva emesso decreto di liquidazione quantificando i compensi in € 7.686,35 oltre oneri di legge, che aveva posto a carico delle parti in lite in solido tra loro.
Avverso tale decreto di liquidazione, ha proposto opposizione con la quale ha lamentato CP_2
l'erroneità del provvedimento posto che il Tribunale non avrebbe dovuto utilizzare quale base di calcolo per la quantificazione dei consumi l'importo di euro 9.525.636,60 (formato dalla sommatoria dei movimenti di conto corrente dal 2005, dell'importo del mutuo e del finanziamento) ma l'importo di € 35.509,12, pari alla somma dei costi e degli interessi come contestati nell'atto introduttivo.
Ha, pertanto, quantificato in € 1650,34 il compenso dovuto all'Ausiliare.
Il a dichiarato di aderire alle contestazioni della , chiedendo la liquidazione Parte_1 CP_2
dei compensi nella (minor) misura di € 1.394,92, o comunque in una misura congrua e/o equa nel rispetto del D.M. n. 182/2002.
Il Dott. ha resistito all'opposizione contestando le avverse domande, deducendo che Controparte_1
1) il valore della domanda doveva individuarsi in conformità al D.M. 30 maggio 2002; 2) la complessità dell'intera attività derivava dalla necessità di procedere alla disamina di una pluralità di quesiti relativi al conto corrente, al mutuo ed al finanziamento;
3) quanto liquidato era pari ai valori medi di cui alle tabelle del D.M. 30 maggio 2002.
Il Tribunale di Tempio Pausania, con ordinanza del 12 settembre 2024, ha rigettato l'opposizione proposta da e condannato le parti soccombenti al pagamento delle spese di lite. CP_2
Il Giudice - premesso che A) la causa originaria era stata iscritta con valore indeterminato;
B) la stessa aveva richiesto il ricalcolo complessivo dei rapporti di dare-avere tra le parti;
C) la consulenza tecnica in
2 materia bancaria aveva carattere complesso presupponendo conoscenze giuridiche e tecniche bancarie specifiche;
D) l'Ausiliare aveva dovuto esaminare una pluralità di rapporti, ciascuno di carattere autonomo
- ha ritenuto congruo il compenso liquidato dal primo giudicante, determinato secondo il valore medio dello scaglione di riferimento ed ha condannato e , in solido tra loro, al pagamento delle CP_2 Parte_1
spese legali in favore dello . CP_1
Avverso tale ordinanza ha interposto appello il dolendosi 1) dell'erroneità della decisione Parte_1
avuto riguardo alla determinazione del valore della domanda al quale ancorare i compensi per l'attività resa dall'Ausiliare; 2) dell'erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto le operazioni svolte dal
CTU come attività di particolare complessità; 3) dell'erroneità della statuizione in punto di governo delle spese di lite.
Ha concluso per riforma dell'ordinanza impugnata e per la liquidazione del compenso in misura pari a €
euro 1.394,92, vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.
All'atto della sua costituzione in giudizio ha dichiarato di Controparte_2
aderire alle difese del . Parte_1
Il Dott. , regolarmente costituito, ha resistito al gravame. Controparte_1
All'udienza del 16 maggio 2025 il ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio e chiesto la Parte_1
compensazione delle spese;
ha chiesto che venisse dichiarata Controparte_2
la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese;
il dott. ha Controparte_1
concluso per l'inammissibilità dell'appello con vittoria di spese.
*
Va dichiarata l'inammissibilità dell'introdotto appello.
A norma dell'art.168 del D.P.R. 115/2002 la liquidazione delle spettanze agli Ausiliari del Magistrato è
effettuata con decreto di pagamento, motivato, del Magistrato che procede.
Dispone l'art.170, DPR cit. che “avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato […] il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'art.15 del decreto legislativo 1 settembre 2011 n.150”.
Orbene, a norma dell'art.15, u.c. del cit. D.Lvo il provvedimento che definisce il giudizio non è appellabile.
Portato di quanto precede è che deve affermarsi la inammissibilità del proposto appello posto che il provvedimento gravato deve ritenersi assoggettabile esclusivamente a ricorso per cassazione.
Deve, pertanto, pronunciarsi in conformità.
3 Le spese di lite del grado tra l'appellante e l'appellato seguono la soccombenza e sono CP_1
liquidate come da dispositivo (in applicazione, attesa la semplicità delle questioni in disamina, dei parametri minimi del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa).
Per contro, attesa la posizione sostanzialmente identica tra l'appellante e la società appellata, le spese di lite devono intendersi integralmente compensate.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da essi proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato che Controparte_1
liquida in € 2906,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese del giudizio tra l'appellante e la società appellata;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
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