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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/07/2025, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 842/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione Specializzata Imprese
In composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Giudici;
Dott.ssa Gabriella Pompetti Presidente rel./est.
Dott.ssa Maria Federica Minervini Giudice
Dott. Andrea Marani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in primo grado al n. RG 842/2023, trattenuta in decisione all'udienza del
30/01/2025, scaduti (in data 22/04/2025) i termini di cui agli artt. 190-281 quinquies c.p.c. (ante riforma
Cartabia), e promossa da:
Fall. Nr. 19/'20 del Tribunale di Viterbo) – P. iva Parte_1
, in persona del Curatore Dott. a ciò autorizzato giusta P.IVA_1 Parte_2
provvedimento del Giudice del 14/06/'22 e successiva conferma del 06/02/'23 (doc. nr. 1),
rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Cardoni (Cod. Fisc. ) ed elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliata presso il suo studio in Viterbo alla via Igino Garbini nr. 59 giusta procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 comma 3° cod. proc. Civ., convertita in formato digitale ed asseverata conforme all'originale con firma digitale del difensore da considerarsi estesa in calce all'atto di citazione notificato in data e depositato in data 14/02/2023;
-attore-
pagina 1 di 31 CONTRO
nato a [...] il [...] (Cod. fisc. ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Marcianise (CE), alla via Novelli n.71, presso lo studio dell'Avv.
Domenico Tartaglione (cod. fisc. ), che lo rappresenta e difende giusta procura C.F._3
speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07/05/2024;
-convenuto-
CONTRO
, nato a [...] il [...] e residente a in Ascoli Piceno, CF Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Morganti (CF C.F._4 C.F._5
del Foro di Ascoli Piceno ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio legale in Ascoli Piceno
Piazza Roma 3, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni al numero fax
0736/343525 e all'indirizzo PEC per procura convertita in formato Email_1
digitale ed asseverata conforme all'originale, da considerarsi in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31/05/2023;
-convenuto-chiamante-
CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
(C.F. , con sede legale in AN NE (TV), Via Controparte_3 P.IVA_2
Marocchesa 14 - partita I.V.A. , , in persona dei sig.ri dott. P.IVA_2 Controparte_4
Amministratore Delegato, dott. , direttore generale, rappresentata e difesa in forza Controparte_5
di procura generale alle liti giusta atto a rogito Notaio in Treviso del Persona_1
18.12.2014 rep. 186905 racc. 30367, dall'avv. Massimo Coliva del foro di Bologna, (c.f. C.F._6
), con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, Via Galliera n. 19 (comunicazioni a
[...]
mezzo fax al n. 051-225793 e a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo coma da comparsa depositata in data 27/10/2023; Email_2
-terzo chiamato in causa-
OGGETTO: “azione di risarcimento del danno ex art. 146 L.F., art. 2476 c.c. e art. 2043 c.c.”
CONCLUSIONI
Alla udienza del 30/01/2025 i procuratori delle parti presenti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale di udienza da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto. pagina 2 di 31 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 14/02/2023 il Curatore del Fallimento della società
[...]
(di seguito solo dichiarato con sentenza del Tribunale di Viterbo nr. 19 Controparte_6 Pt_1
del 28/09/2020) ha convenuto in giudizio il sig. – nella veste di amministratore della Controparte_1
predetta società dal 26/10/2016 (data della costituzione della stessa) al 23/07/2019 e il sig. CP_7
– nella veste di professionista che aveva apposto il visto di conformità sulla dichiarazione
[...]
IVA 2019 (per l'anno 2018) della suddetta società- rassegnando le seguenti e testuali conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - accertata e dichiarata la responsabilità del Sig. CP
, ex art. 2476 cod. civ., per atti di cattiva gestione societaria per violazione degli obblighi imposti dalla
[...]
legge in ordine all'esatta e veritiera gestione della fiscalità sociale della in bonis come sopra Parte_1
meglio dedotto;
- accertata e dichiarata altresì la responsabilità professionale del Dott. in Controparte_2
relazione all'incarico assunto di certificazione della dichiarazione IVA 2019, il tutto come meglio descritto in
parte narrativa, - condannare il Sig. ed il Dott. in solido tra loro ovvero in Controparte_1 Controparte_2
via alternativa, ciascuno per il rispettivo titolo di responsabilità, al pagamento, in favore della Pt_1 [...]
della somma complessiva di €. 487.410,99 di cui €. 179.830,71 per le sanzioni ed Parte_1
interessi richiesti da in sede di ammissione al passivo del Controparte_8 [...]
a seguito dei controlli effettuati sulla Dichiarazione IVA 2017 e 2018, ed €. 307.580,28 per la Parte_1
sanzione irrogata da ai sensi dell'art. 13 comma 5 del D.Lgs. nr. 471/1997: ovvero nella Controparte_8
diversa, maggiore o minore, somma che sarà provata in corso di causa o ritenuta comunque di giustizia in ogni
caso con vittoria di spese e compenso professionale, oltre accessori di legge” (cfr. conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, confermate e non modificate nella memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1
c.p.c. e ribadite alla udienza di p.c. del 30/01/2025).
In sintesi, e per quanto d'interesse, la difesa di parte attrice deduceva che:
- quando la società era in bonis, l'A.U. Sig. si era reso responsabile, ex art. 2476 Controparte_1
cod. civ., di atti di cattiva gestione societaria per la violazione degli obblighi imposti dalla legge in ordine all'esatta e corretta tenuta della fiscalità sociale, avendo presentato modelli IVA
2018 e 2019 riportanti dati non veritieri e versamenti periodici del tutto inesistenti;
-tali condotte avevano determinato un danno per la società in termini di sanzioni ed interessi irrogati dall secondo la quantificazione indicata nelle conclusioni.di tali Controparte_8
danni doveva essere ritenuto responsabile anche il dott. Commercialista in Controparte_2
ragione dell'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA 2019 (anno di imposta pagina 3 di 31 2018), tramite il quale la società aveva potuto utilizzare (per la compensazione) un credito di imposta in realtà inesistente (vedi atto di citazione al quale si rinvia integralmente).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31/05/2023 si costituiva in giudizio il convenuto il quale rassegnava le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Controparte_2
Tribunale di Ancona Sezione Specializzata in Materia di Imprese adito, contrariis reiectis, previo
differimento della prima udienza e autorizzazione alla chiamata in causa della : 1)rigettare CP_3
integralmente la domanda della Curatela del Fallimento in quanto infondata Controparte_6
in fatto e in diritto per tutto quanto esposto in narrativa;
2)in subordine voglia accertare e dichiarare che al
Dott. il ha addebitato nell'atto di citazione soltanto la condotta riferibile CP_2 Parte_1
all'utilizzo in compensazione del credito IVA 2018, che ha generato sanzioni ed interessi per un totale di €
70.987,38 per cui, nella denegata ipotesi dovesse ritenere sussistente l'addebito contestato dall'Ufficio e
dall'attrice, voglia condannarlo in solido con il Sig. al pagamento unicamente di tale somma o alla CP
somma maggiore o minore che dovesse risultare accertata per le condotte contestate;
3)nelle denegata ipotesi
di condanna del Commercialista convenuto, voglia accertare e dichiarare tenuta la Compagnia di
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in AN Controparte_9
NE (TV Via Marocchesa 14 (PI a manlevare e tenere indenne il Dott. P.IVA_2 Controparte_2
da tutto quanto, a qualsiasi titolo, la stessa sarà condannata a risarcire alla Curatela attrice, in virtù della
Polizza RC in vigore tra le parti;
4)con il favore delle spese e competenze di giudizio, come per legge” (cfr.
conclusioni rassegnate alla pag. 6 della citata comparsa riformulate nella memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. nel modo seguente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ancona Sezione
Specializzata in Materia di Imprese adito, contrariis reiectis: 1)rigettare integralmente la domanda della
nei confronti del convenuto Dott. in quanto Parte_3 CP_2
infondata in fatto e in diritto per tutto quanto esposto in narrativa;
2)in subordine voglia accertare e
dichiarare che al Dott. il ha addebitato nell'atto di citazione soltanto la CP_2 Parte_1
condotta riferibile all'utilizzo in compensazione del credito IVA 2018, che ha generato sanzioni ed interessi
per un totale di € 70.987,38 per cui, nella denegata ipotesi dovesse ritenere sussistente l'addebito contestato
dall'Ufficio e dall'attrice, voglia condannarlo in solido con il Sig. al pagamento unicamente di tale CP
somma o alla somma maggiore o minore che dovesse risultare accertata per le condotte contestate;
3)nelle
denegata ipotesi di condanna del Commercialista convenuto, voglia accertare e dichiarare tenuta la
Compagnia di , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale Controparte_9
in AN NE (TV Via Marocchesa 14 (PI ) a manlevare e tenere indenne il Dott. P.IVA_2 pagina 4 di 31 da tutto quanto, a qualsiasi titolo, la stessa sarà condannata a risarcire alla Curatela Controparte_2
attrice, in virtù della Polizza RC in vigore tra le parti;
4) in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto
di regresso del Dott. nei confronti della Compagnia di Assicurazioni per quanto lo CP_2 CP_3
stesso fosse tenuto a risarcire e/o pagare in favore dell'attrice. 5)con il favore delle spese e competenze di
giudizio, come per legge”; a queste la difesa ha espressamente fatto riferimento alla udienza di p.c.).
Con decreto del 05/06/2023 il G.I. autorizzava la chiamata in causa della Compagnia di Assicurazioni
indicata nella citata comparsa di costituzione;
fissava quale nuova prima udienza quella del
16/11/2023 ore 9,30 al fine di consentire la chiamata in causa del terzo nel rispetto dei termini a comparire ex art. 163 bis c.p.c. (nella versione vigente ante riforma Cartabia).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27/10/2023 si costituiva in giudizio la rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, Controparte_3
rigettare ogni domanda svolta nei confronti della conchiudente siccome infondata in fatto e in diritto, tenuto
conto di tutte le limitazioni ed esclusioni della denegata obbligazione assicurativa come previste e pattuite nel
contratto. Col favore delle spese” (cfr. conclusioni rassegnate nella citata comparsa di costituzione e risposta, confermate e non modificate nella memoria depositata ex art. 183 c.p.c. comma 1 e richiamate alla udienza di p.c.).
Con ordinanza emessa in data 27/11/2023 (a scioglimento della riserva assunta alla udienza del
16/11/2023) il G.I. – accertata la nullità della notifica dell'atto di citazione (per tutte le ragioni illustrate nella relativa parte motiva- ordinava a parte attrice di rinotificare nelle forme ordinarie di cui agli artt.
137 e ss c.p.c. al convenuto l'atto di citazione, il verbale di udienza del 16/11/2023 e la Controparte_1
presente ordinanza entro il 29/12/2023 (termine perentorio) e rinviava alla udienza del 09/05/2024.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata (tardivamente) in data 07/05/2024 si costituiva in giudizio il convenuto rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “conclude per il Controparte_1
rigetto della domanda così come formulata nei suoi confronti. Dichiararsi che la responsabilità dei fatti per cui è
causa è ascrivibile al convenuto e, per l'effetto condannarlo in solido con la chiamata in Controparte_2
causa al pagamento delle somme pretese dalla Controparte_9 Parte_1
Vinte le spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione allo scrivente procuratore
[...]
anticipatario. In via istruttoria chiede fin d'ora disporsi CTU contabile per l'accertamento non solo delle reali
somme eventualmente dovute nonché per la individuazione delle specifiche responsabilità per la causazione dei
fatti oggetto di causa” (conclusioni mai modificate;
la difesa del citato convenuto non ha depositato la memoria di cui all'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., non è comparso alla udienza di p.c. pur avendo pagina 5 di 31 depositato in data 28/01/2025 note scritte non autorizzate e non ha depositato né la comparsa conclusionale né la memoria di replica).
Alla su citata prima udienza venivano assegnati – come richiesto- i termini di cui all'art. 183 comma
VI c.p.c.
Con ordinanza del 04/10/2024 il GI non ammetteva la CTU sul quesito formulato dalla difesa del convenuto (unica richiesta istruttoria avanzata) in quanto non necessaria né utile per la CP
decisione della presente controversia;
fissava quindi per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
30/01/2025 (ordinanza che il Tribunale conferma integralmente).
A questa udienza i procuratori presenti precisavano le rispettive conclusioni come da relativo verbale;
venivano quindi concessi i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. (anteriforma Cartabia) (la difesa dei convenuti e non hanno depositato né la comparsa conclusionale né la memoria di CP CP_2
replica; vi hanno invece provveduto le restanti due parti).
All'esito il GI riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Orbene ciò sinteticamente riportato e passando all'esame del merito il Tribunale ritiene che le domande avanzate dalla attrice siano fondate e come tali vanno integralmente accolte. Pt_1
Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni di fatto e di diritto che si vanno ad illustrare.
In primo luogo, merita integrale accoglimento la domanda avanzata nei confronti del convenuto essendo stata accertata la responsabilità di quest'ultimo ai sensi dell'art. 2476 c.c. Controparte_1
Infatti, dalla documentazione depositata (mai contestata) dalla difesa della Curatela attrice e sulle circostanze in fatto pacifiche (perché anch'esse non contestate) risulta accertato in fatto che:
- è stato amministratore della società (dichiarata Controparte_1 Controparte_6
fallita con sentenza del Tribunale di Viterbo nr. 19 del 28/09/2020) dal 26/10/2016 (data della costituzione della stessa) al 23/07/2019;
- in tale veste ha presentato la dichiarazione IVA 2018 della citata società indicando crediti per versamenti periodici dell'anno 2017, pari a €. 279.366,00, corrispondenti a quanto risultante dal quadro VH della dichiarazione dal quale si evince che la avrebbe maturato la Pt_1
somma di €. 216.770,00 quale IVA del I trimestre 2017, e di €. 62.595,00 quale IVA del II
trimestre 2017 in realtà non esistenti non avendo la società provveduto ai pagamenti dell'imposta dovuti (circostanza accertata anche da con comunicazioni Controparte_8
relative ai due trimestri in esame;
doc. nr. 5; la difesa della curatela ha altresì precisato che i dati contenuti nella dichiarazione IVA 2018 non collimano con le liquidazioni IVA periodiche pagina 6 di 31 trasmesse all poiché, sulla base di queste, la avrebbe dovuto Controparte_8 Pt_1
versare (ma non ha versato) rispettivamente €. 122.234,79 per il I trimestre 2017 ed €. 62.595,48
per il II trimestre 2017; circostanza non contestata);
- il mancato versamento, da parte di in bonis, dell'IVA dovuta ha comportato Pt_1
l'accertamento da parte di di: i) un debito di €. 184.830,27 per IVA Controparte_8
dichiarata e non versata relativa al I e II trimestre 2017 (€. 122.234,79 + €. 62.595,48), oltre sanzioni (€. 55.449,08) ed interessi (€. 22.344,71) per complessivi €. 77.939,79. Tali importi sono stati iscritti a ruolo (doc. nr. 6) e sono stati oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte di in data 14/10/'20 (doc. nr. 7), credito poi ammesso Controparte_8
all'udienza di verifica del 14/01/'21 con verbale dichiarato esecutivo in pari data (doc. nr. 8); ii)
un debito di €. 94.535,21 per IVA non versata relativa al I trimestre 2017 (€. 216.770,00 – €.
122.234,79) oltre sanzioni e interessi per complessivi €. 30.339,32. Tali importi sono stati iscritti a ruolo (doc. nr. 9) e sono stati oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte di in data 22/09/21 (doc. nr. 10), credito poi ammesso CP_8 Controparte_8
all'udienza di verifica del 10/03/'22 con verbale dichiarato esecutivo in pari data (doc. nr.11).
iii) un debito di €. 2.213,00 per minore credito IVA rispetto al dichiarato, oltre sanzioni ed interessi per complessivi €. 710,22. Tali importi sono stati iscritti a ruolo (cfr. doc. nr. 9) e sono stati oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte di Controparte_8
in data 22/09/'21 (cfr. doc. nr. 10), credito poi ammesso all'udienza di verifica del
[...]
10/03/'22 con verbale dichiarato esecutivo in pari data (cfr. doc. nr. 11; le suddette circostanze e la richiamata documentazione depositata dalla Curatela non è stata fatta oggetto di specifica contestazione da parte dei convenuti e della terza chiamata).
- Il ha presentato il modello IVA 2019 (per l'anno 2018) riportando un credito IVA di €. CP
323.369,00 asseritamente maturato negli anni precedenti ma in vero non esistente (doc. n. 12);
- Tale dichiarazione ha ricevuto il visto di conformità da parte del Dott. (va Controparte_2
evidenziato che per l'anno di imposta 2018 (dichiarazione IVA 2019) la società Parte_1
ha provveduto a presentare all'Agenzia delle Entrate n. 2 dichiarazioni: - la prima, in data
29/04/2019, tramite dell'intermediario Dott. (doc. nr. 24), senza visto di Persona_2
conformità; - la seconda, in data 7/05/2019, tramite il Dott. (versata in atti), con visto di CP_2
conformità applicato);
pagina 7 di 31 - In base a quanto ivi dichiarato, il predetto credito sarebbe derivato da:
1. Credito anno precedente (cfr. dichiarazione iva 2017) €. 184.145,00 2. Utilizzo credito anno precedente €. -
4.399,00 3. Eccedenza credito precedente ancora da utilizzare (rigo VL25) €. 179.746,00 4.
Credito per versamenti periodici dell'anno 2018 €. 176.789,00 5. Imposta dovuta per l'anno
2018 €. - 33.166,00 6. Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali €. 0,00 7. Credito finale (3 + 4 -
5 - 6) €. 323.369,00;
- Per effetto del predetto visto di conformità apposto dal Dott. quasi l'intero credito di CP_2
cui sopra è stato utilizzato dalla società per compensare propri crediti e precisamente: a)
quanto ad €. 298.564,49, in favore di terzi per il pagamento di altrui debiti tributari;
b) quanto ad €. 1.572,47 per compensare propri debiti tributari, il tutto come attestato dai modelli F24
prodotti (vedi doc. nr. 13). Sennonché, atteso che nell'anno 2018 non è stato eseguito alcun versamento di IVA a debito (doc. nr. 14), il credito derivante dai versamenti periodici IVA
dell'anno 2018 (riportato in €. 176.789,00) risultava fittizio, tanto che l Controparte_8
riscontrava tale irregolarità a seguito del controllo della dichiarazione IVA 2019 ex art. 36 bis del d.P.R. nr. 600/1973 – con avviso notificato alla Curatela del in data Parte_1
23/04/2021 (doc. nr. 15). L' presentava, pertanto, sulla scorta Controparte_8
dell'anzidetto accertamento, ulteriore istanza di ammissione al passivo (doc. nr. 16), che veniva ammessa all'udienza di verifica del 17/11/'21, per i mancati versamenti relativi a Febbraio 2018
(€. 15.847,68), (€. 13.957,97), Maggio 2018 (€. 3.705,58), Giugno 2018 (€. 130.301,08), Parte_4
Agosto 2018 (€. 12.976,42) (doc. nr. 17), per un totale di complessivi €. 247.776,38 (€. 176.789,00
+ 70.987,38) di cui €. 53.036,70 per sanzioni ed €. 17.950,68 per interessi (documentazione e circostanze mai contestate);
- L'utilizzo in compensazione dell'inesistente credito IVA 2018 per estinguere un debito d'imposta altrui è stato infatti oggetto di contestazione da parte di che, Controparte_8
con Atto nr. TKLCOT100017 2022, ha irrogato nei confronti di ai sensi dell'art. 13 Pt_1
comma 5 del D.Lgs. nr. 471/1997, la sanzione (nell'importo minimo) di €. 307.580,28 (doc. nr.
18), credito fatto oggetto di altra domanda di ammissione al passivo (doc. nr. 19).
- Ciò sul presupposto che: a) nel periodo intercorrente tra il 14 maggio 2019 e il Parte_1 dell'accollato non può, in nessun caso, essere effettuato attraverso la compensazione di crediti
dell'accollante, fossero anche esistenti ed esigibili. Tale principio è attualmente codificato nel diritto
positivo (Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, articolo 1, applicabile dal 27 ottobre 2019).
Precedentemente al 2019, l' era già intervenuta con un documento di prassi (risoluzione n. CP_8
140/2019) nella quale aveva negato l'applicabilità dell'istituto della compensazione all'accollo del debito
altrui, precisando che la compensazione trova applicazione solo per i debiti (e i contrapposti crediti) in
essere tra i medesimi soggetti e non tra soggetti diversi. Con l'accollo infatti, il soggetto accollante non
assume la medesima posizione del debitore tributario nei confronti dell'erario” ; b) i crediti utilizzati per
la compensazione erano risultati del tutto inesistenti (e ciò era già stato accertato dal Curatore a seguito delle verifiche fatte nel cassetto fiscale) “come esaurientemente descritto nel processo
verbale di constatazione redatto dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Viterbo e negli avvisi di
accertamento n. TKL03T100047/2022 e TKL03T100049/2022, tutti notificati alla parte”;
- Il ha – quindi- comunicato (nelle liquidazioni periodiche IVA) e indicato (nelle CP
dichiarazioni IVA 2018 e 2019) importi di cui non sono stati rinvenuti i relativi versamenti nel cassetto fiscale di creando di conseguenza fittizi crediti IVA. Pt_1
Pertanto, risulta accertato che il si è reso responsabile, ex art. 2476 cod. civ., di atti di cattiva CP
gestione societaria per la violazione degli obblighi imposti dalla legge in ordine all'esatta e veritiera tenuta della fiscalità sociale, avendo presentato modelli IVA 2018 e 2019 riportanti dati non veritieri e versamenti periodici del tutto inesistenti.
Trattasi di inequivoche violazioni di legge e, in particolare, nel caso di specie di gravi violazione di norme tributarie fonte di responsabilità (anche penale) dell'amministratore (cfr. sul punto fra le tante anche in motivazione Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 8069 del 25/03/2024 ) e di gravi violazioni dei doveri che incombono sull'amministratore di società anche in vista della conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.
Alla luce di quanto sopra appare evidente come il credito IVA dichiarato nel modello 2019 e parte di quello dichiarato nel modello 2018 fosse stato artificiosamente creato dall'amministratore unico all'epoca in carica Sig. , che ha comunicato (nelle liquidazioni periodiche IVA) e Controparte_1
indicato (nelle dichiarazioni IVA) debiti di cui non sono stati rinvenuti i relativi versamenti nel cassetto fiscale di e che, ciononostante, sono stati compensati con crediti IVA, con il Pt_1
conseguente risultato di dichiarare un saldo attivo fittizio.
pagina 9 di 31 La condotta illecita tenuta dal Sig. , responsabile, ex art. 2476 cod. civ., di atti di cattiva gestione CP
societaria per la violazione degli obblighi imposti dalla legge in ordine all'esatta e veritiera tenuta della fiscalità sociale, rileva dunque sotto un duplice profilo: a) in relazione alla presentazione della dichiarazione IVA 2018, nella quale i crediti per versamenti periodici dell'anno 2017, pari a €.
279.366,00, sono fittizi non avendo la società provveduto ai pagamenti dell'imposta dovuti;
b) con riguardo alla presentazione del modello IVA 2019, nel quale è stato riportato un credito IVA fittizio di
€. 323.369,00 asseritamente maturato nell'anno 2018 e utilizzato per la compensazione di crediti nel modo accertato dall' (va evidenziato che la difesa del convenuto non solo non ha Controparte_8
mai contestato i fatti e la documentazione depositata dalla difesa attorea ma non ha allegato né
dimostrato nulla a sua discolpa. Mentre è assolutamente destituita di fondamento -perché
documentalmente smentita- l'allegazione secondo cui la colpa sarebbe attribuibile in via esclusiva al convenuto in quanto il si sarebbe limitato a sottoscrivere atti e documenti formati dal CP_2 CP
professionista incaricato. Inoltre, in merito, la giurisprudenza ha chiaramente precisato che il legale rappresentante di una società non possa dedurre di “… essersi affidato per tale adempimento ad un
consulente esterno, non essendo l'amministratore esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte
dai delegati…" (Trib. Roma già cit.) e che l'obbligo di corretta tenuta delle scritture contabili non viene meno, come non vengono meno le relative responsabilità in caso di riscontrate irregolarità, per il caso in cui l'attività in questione venga demandata a terzi, non potendo gli amministratori “… confidare
acriticamente nell'operato di terzi, sulla cui attività sono anzi tenuti a vigilare, anche quando gli adempimenti
demandati a tali soggetti trovino giustificazione nel possesso di particolari competenze tecniche (cfr. Cass., Sez.
I, 11 luglio 2008, n. 19235)”; Cass.. Civ. sent. 9193 del 07/05/2015).
La responsabilità dell'amministratore per omesso pagamento delle imposte costituisce una tipica ipotesi di responsabilità per fatto proprio, che trova la sua fonte immediata nella violazione dei doveri comportamentali fissati dalle disposizioni di legge, che pongono a carico diretto degli amministratori uno specifico obbligo nei confronti del fisco, avente quale contenuto il provvedere, nella loro qualità,
al pagamento delle imposte con l'attivo sociale. Nel caso in cui la società – quando l'amministratore ha omesso il pagamento del dovuto all'erario era in bonis, avendo liquidità ed essendo in grado di pagare (come è nel caso in esame non avendo nulla eccepito e dimostrato il convenuto) i debiti erariali, l'amministratore inadempiente risponde dei danni procurati alla società in misura pari alle sanzioni, interessi ed aggi addebitati dall'erario alla società stessa, come liquidati nel relativo accertamento tributario ovvero nella cartella esattoriale. pagina 10 di 31 Accertata la responsabilità ex art. 2476 c.c. del convenuto , alla luce di quanto pacificamente CP
riconosciuto dalla giurisprudenza (secondo la quale il danno derivante dal mancato pagamento delle imposte dovute dalla società fallita, concretamente riferibile alla condotta (nel caso in esame gravemente) colposa dell'amministratore, non coincide con l'importo dell'imposta il cui pagamento sia stato omesso ma può essere ravvisato esclusivamente nelle sanzioni e negli interessi irrogati alla società a seguito dell'accertamento fiscale compiuto dagli enti competenti ) deve quindi ritenersi che il danno subito dalla società deve essere così quantificato nella somma di interessi e sanzioni irrogate a seguito del controllo dell'Ufficio ed è pari a complessivi €. 487.410,99 (come quantificato dalla
Curatela attrice sulla base della documentazione depositata e mai contestata da nessuno dei convenuti. Trattandosi di fattispecie di responsabilità contrattuale, il fallimento attore è tenuto ad allegare il mancato rispetto da parte dell'amministratore sociale all'obbligazione di pagamento del fisco e ad adempiere all'onere della prova producendo le cartelle esattoriali notificate alla società e le relative domande di insinuazione al passivo, onere di allegazione e dimostrazione soddisfatto nel caso di specie. Il convenuto è tenuto a dimostrare l'adempimento o la non imputabilità ex art 1218 c.c. per essersi trovata la società nell'impossibilità di versare i tributi dovuti per incapienza patrimoniale o incapacità finanziaria, con ciò escludendo una sua responsabilità per omissione. Nel caso in esame il convenuto nulla ha dedotto e/o dimostrato). CP
Per cui il convenuto va condannato al pagamento in favore della attrice – a titolo CP Pt_1
risarcitorio- della citata somma complessiva di E. 487.410,99 di cui €. 179.830,71 per le sanzioni ed interessi richiesti da in sede di ammissione al passivo del Controparte_8
a seguito dei controlli effettuati sulle Dichiarazioni IVA 2017 e 2018, ed €. Parte_1
307.580,28 per la sanzione irrogata da , ai sensi dell'art. 13 comma 5 del D.Lgs. Controparte_8
nr. 471/1997, oltre interessi e rivalutazione come si dirà meglio infra.
Sussiste altresì la responsabilità ex artt. 2043-2055 c.c. del convenuto CP_2
Al predetto professionista la Curatela attrice ha addebitato di aver apposto il visto di conformità in occasione della presentazione del modello IVA 2019 non avendo verificato, quantomeno per negligenza, né che il credito IVA di €. 323.369,00 fosse reale né che i dati contabili dell'annualità
precedente fossero corretti né che vi fosse corrispondenza tra dati contabili e versamenti eseguiti così
consentendo l'utilizzo, tramite la cessione a terzi, di crediti che invece non potevano essere utilizzati perché inesistenti (come puntualmente accertato da che, in ragione di ciò, ha Controparte_8
pagina 11 di 31 irrogato, ai sensi dell'art. 13 comma 5 del D.Lgs. nr. 471/1997, la sanzione di €. 307.580,28) concorrendo in tal modo nell'illecito commesso dall'amministratore.
L'assunto è fondato.
Ritiene il Collegio che il professionista debba effettivamente rispondere del predetto illecito CP_2
avendo con la propria condotta – quanto meno colposa- concorso, rendendolo possibile, nell'illecito
(consistito nell'utilizzo – tramite compensazione neppure consentita- di crediti Iva inesistenti) posto in essere dall'organo amministrativo.
Con riferimento al professionista incaricato dalla società della materiale trasmissione della dichiarazione IVA, lo stesso può concorrere nell'illecito dell'amministratore nel caso in cui sia consapevole dell'inesistenza del credito attestato o nel caso in cui, in presenza di circostanze tali da concretizzare seri indizi di insussistenza delle operazioni dichiarate, non abbia colpevolmente rilevato tale inesistenza, pertanto, nell'ipotesi in cui la propria condotta, quantomeno colposa, abbia concorso
– rendendola possibile – all'operazione illecita posta in essere dall'organi amministrativo (cfr. sul punto la Sentenza del Tribunale di Brescia del 5 luglio 2023, n. 1687).
Ciò in considerazione del fatto che, l'apposizione del visto di conformità e l'accertamento demandato al professionista ai sensi dell'art. 35 d. lgs. n. 241/1997 non può avere carattere meramente formale –
pena lo svuotamento delle norme in esame e la completa inutilità del controllo richiesto finalizzato a semplificare le procedure legate alla richiesta dei rimborsi IVA e ad agevolare l'amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare – implicando lo stesso la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto, della corrispondenza dei dati esposti nelle dichiarazioni alle risultanze di tali scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.
Infatti, il visto di conformità o “visto leggero”, introdotto dal DLgs n. 241 del 9 luglio 1997, è uno strumento dell'attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie che il legislatore ha attribuito a soggetti estranei all'amministrazione finanziaria.
Il visto di conformità si concretizza nell'attestazione dell'esecuzione dei controlli indicati dall'art. 2 del decreto n. 164 del 1999.
pagina 12 di 31 L'art. 2 del DM del 1999 n. 164 (all'epoca vigente) recita: 1. Il rilascio del visto di conformità di cui
all'articolo 35, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, implica il riscontro della
corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle
disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle
ritenute d'acconto.
2. Il rilascio del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, implica, inoltre: a) la verifica della regolare tenuta e conservazione delle
scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto;
b) la verifica
della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime
alla relativa documentazione”.
Il soggetto autorizzato al rilascio del visto è tenuto, quindi, a:
1. predisporre la dichiarazione fiscale,
2. attestare di aver eseguito i necessari controlli mediante sottoscrizione della stessa
3. trasmetterla all . Controparte_8
L'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni:
• garantisce ai contribuenti assistiti il corretto adempimento di alcuni obblighi tributari;
• agevola l'Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell'esecuzione dei controlli di propria competenza;
• è strumento di contrasto al fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti;
• semplifica le procedure legate alla richiesta dei rimborsi IVA.
A tal riguardo la S.C. (sia civile che penale) è conforme nel ritenere che “il visto di conformità è “un controllo attribuito dal legislatore a soggetti estranei all'amministrazione finanziaria - professionisti abilitati iscritti negli appositi Albi -per la corretta applicazione delle norme tributarie [e] l'apposizione del visto di conformità implica che il professionista riscontri la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti di imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto, i versamenti” (sulla base dei su citati la S.C. Sez. pen con la sentenza del 2022 n. 30329 ha affermato che di conseguenza “il professionista che rilascia un mendace visto di conformità, leggero o pesante, o un'infedele
asseverazione dei dati, ai fini degli studi di settore, risulta esposto anche a sanzioni penali in ragione
dell'espressa previsione di cui all'art. 39 d.lgs. n. 241 del 1997 e del meccanismo del concorso nel reato di cui
all'art. 110 cod. pen. in quanto crea un mezzo fraudolento idoneo ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in
errore l'amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi pagina 13 di 31 per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi”; vedasi anche
Sentenza della sezione 3^ penale, n. 19672/2019 emessa in data 13.03.2019 con la quale si afferma che l'apposizione di un visto mendace costituisce un mezzo fraudolento idoneo ad ostacolare l'accertamento, inducendo in errore l'Amministrazione finanziaria a fronte dell'indicazione, nelle prescritte dichiarazioni dei redditi, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, integrando così la fattispecie di reato di cui all'articolo
3 D.Lgs. 74/2000; vedi anche Cass. civ. del 2025 n. 7154, Cass. 2024 n. 11660 secondo cui “La
responsabilità, prevista dall'art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del d.lgs. n. 241 del 1997 (ratione
temporis applicabile), dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedeli, relativamente
alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 del d.m. n. 164 del 1999, ha una
funzione anche punitiva”..omissis).
Nel caso in esame risulta che il ha trasmesso in data 07/05/2019 la dichiarazione Iva 2019 CP_2
(anno di imposta 2018, cfr. doc. n. 12 fasc. att.) apponendovi il visto di conformità (la difesa attorea ha altresì dimostrato, come già detto, che per l'anno di imposta 2018 (dichiarazione IVA 2019) la società
ha provveduto a presentare all'Agenzia delle Entrate n. 2 dichiarazioni: - la prima, in Parte_1
data 29/04/2019, tramite dell'intermediario Dott. (doc. nr. 24), senza visto di conformità Persona_2
e la seconda quella del 7/05/2019, tramite il Dott. con visto di conformità applicato. Il contratto CP_2
depositato dalla difesa del sub doc. n. 1 non risulta sottoscritto dalla e CP_2 Controparte_10
di conseguenza le relative pattuizioni non sono opponibili alla curatela).
Il citato Visto è stato apposto ai sensi dell'art. 35 del DLgs.9 luglio 1997 n. 241 e presupponeva la verifica della corrispondenza dei dati delle dichiarazioni predisposte alla documentazione e alle risultanze delle scritture contabili nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile (cfr.
primo comma lett. a); il rilascio del visto di conformità, effettuato in mancanza della verifica dei dati dichiarati, espone il professionista alle sanzioni previste dall'art. 39, comma 1, lettera a), del Decreto
Legislativo 241 del 1997).
Nella fattispecie in esame, diversamente da quanto dedotto dalla difesa del convenuto, il non CP_2
solo non ha verificato la regolarità (quanto meno) formale dei documenti sulla base dei quali ha emesso il visto di conformità, atteso che le fatture ed il registro IVA sono risultati inesistenti,
incompleti e non definitivi ma non ha neppure verificato la sussistenza dei modelli F24 a riscontro del credito Iva.
Infatti, dalla documentazione (fatture e registro IVA) depositati dalla difesa del emerge che: CP_2 pagina 14 di 31 • le fatture non sono prodotte;
• i registri iva (acquisti, vendita, eventuali corrispettivi e liquidazione periodica), che dovrebbero avere ciascuno una numerazione consequenziale, risultano invece ripartire dal n. 1 per ciascun periodo. Ciò è indice del fatto che tali documenti non costituiscono una stampa definitiva del relativo registro fiscale, ma una mera stampa provvisoria e, come tale, anche modificabile nel tempo sino a che non intervenga la stampa definitiva.
• i registri iva (in stampa provvisoria come sopra indicato e con numerazione che ricomincia per ogni periodo dal n. 1) relativi ad acquisti e vendite risultano allegati sino al mese di settembre 2018. Per il periodo ottobre – dicembre 2018 (cfr. pag. 29 e seguenti del doc. 3 depositato dal Dott. con la CP_2
comparsa di costituzione) non vengono prodotti i registri relativi agli acquisti e vendite. La
produzione è limitata ai soli prospetti di liquidazione IVA che evidenziano una numerazione non continuativa che inizia dal n. 20 (20 ottobre, 22 novembre, 24 dicembre, 25 riepilogo annuale). Quindi
non sono stati prodotti i relativi registri iva acquisti e vendite, nonostante che per tutto il periodo ottobre – dicembre 2018 detti prospetti di liquidazione riportino sia operazioni di acquisto che di vendita (per importi rilevanti).
• I mod. F24 – debitamente quietanzati – attestanti l'avvenuto versamento dell'IVA a debito riconosciuta nelle scritture cantabili non sono presenti.
Da quanto sopra accertato, è evidente che il controllo formale effettuato dal Dott. teso a CP_2
verificare la riconciliazione tra il credito IVA emergente dal Modello Unico della in Parte_1
bonis e le risultanze contabili della stessa, si sia focalizzato su di una documentazione non ufficiale e del tutto insufficiente, mancando la prova dell'effettivo versamento delle somme riconosciute a debito
(si rammenta che per attestare lo svolgimento dei controlli previsti, il soggetto che appone il visto deve conservare copia della documentazione controllata).
Essa, quindi, era certamente inidonea a prospettare credibilmente le operazioni soggette a IVA
compiute nel periodo di riferimento e quindi, per quel che qui rileva, non consentiva di ritenere concluso con esito positivo il controllo formale che il asserisce di aver operato. CP_2
A fronte della incompletezza e provvisorietà dei documenti contabili forniti dalla società, quindi, il
Dott. non avrebbe potuto (e dovuto) rilasciare il visto di conformità sulla dichiarazione IVA CP_2
2019; e ciò a prescindere da qualunque controllo e/o valutazione di merito, non richiesta e qui non in contestazione. Né il Dott. può invocare, a propria discolpa, come fa al penultimo capoverso di CP_2
pag. 4 della comparsa di costituzione, il fatto di non poter accedere ai dati dell e, Controparte_8 pagina 15 di 31 di conseguenza, di trovarsi nell'impossibilità di conoscere la circostanza che nell'anno 2018 la in bonis non avesse effettuato i dovuti versamenti: omissione di cui, a detta del Parte_1
professionista convenuto, sarebbe stato tenuto all'oscuro dall'Amministratore unico ( CP
) della Società.
[...]
La prova dell'avvenuto versamento delle imposte risultanti a debito (nel caso specifico IVA periodica)
non avrebbe infatti richiesto alcun accesso riservato alle banche dati dell' , ben Controparte_8
potendo essere riscontrato mediante la semplice richiesta, da parte del professionista, e la dovuta esibizione, da parte del cliente, del modello F24 con prova di quietanza, documento che ogni titolare di partita iva è tenuto a conservare per il periodo di 10 anni;
la mancata produzione di tali documenti avrebbe dovuto spingere il professionista ad astenersi dal rilasciare il visto di conformità, la cui apposizione configura appieno la sua responsabilità.
Ciò è ancor più vero ove si consideri che i prospetti di liquidazione periodica, nel caso in cui risulti
IVA a debito nel periodo di riferimento, riportano accanto all'importo da versare all'erario anche l'indicazione della modalità di versamento seguita;
tutto ciò non è però presente nel caso di specie,
visto che le liquidazioni periodiche IVA relative ai mesi di febbraio, aprile, maggio, giugno e agosto, a fronte di un importo IVA da versare all'Erario, non indicano la relativa data di versamento.
Infine, per completezza espositiva, si evidenzia che la somma degli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche di cui sopra è pari a €. 176.788,73 e corrisponde perfettamente a quanto indicato nel rigo VL30 (iva periodica dovuta e versata) della dichiarazione IVA attestata dal Dott.
essa è esattamente l'importo il cui mancato versamento è stato contestato e sanzionato CP_2
dall . Controparte_8
Il fatto che le liquidazioni IVA periodiche non riportassero la data di versamento del tributo, così
come la mancanza dei relativi modelli F24 quietanzati, avrebbe dovuto allertare il professionista che,
in ragione di ciò, avrebbe dovuto richiedere la prova del versamento dell'IVA (ove avvenuta) e solo dopo, in caso di riscontro positivo, accertare la regolarità contabile ed apporre il visto di conformità
(vedasi la responsabilità, prevista dall'art. 39, del d.lgs. n. 241 del 1997, ratione temporis vigente e le sanzioni previste a carico del professionista).
Né vi è prova (di cui era onerata la difesa del del fatto che il visto infedele sia stato indotto CP_2
dalla condotta dolosa o gravemente colposa del (circostanza invero neppure allegata). CP
pagina 16 di 31 A supporto delle proprie ragioni il Dott. ha prodotto la richiesta di archiviazione formulata in CP_2
data 09/05/2023 dal P.M. Dott. nell'ambito del procedimento 1342/2023 RGNR (cfr. Doc. nr. 5 Per_3
poi riprodotto sub doc. 6 mentre non è stato mai prodotto il decreto del GIP di Viterbo) aperto dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo che, a suo avviso, confermerebbe la correttezza del suo operato (la difesa ha depositato il decreto di archiviazione del Gip del Tribunale di
Ascoli Piceno che tuttavia è ivi del tutto irrilevante non riguardano la fattispecie in esame;
così come è
irrilevante il doc. n. 8).
L'assunto non ha pregio.
In primo luogo, la suddetta richiesta non ha alcuna valenza probatoria (è pacifico nella giurisprudenza della S.C. che neppure il decreto di archiviazione ha alcuna valenza preclusiva nel giudizio civile;
cfr. ad esempio fra le tante Cass. 2015 n. 21089 ove si afferma che
“l'intervenuto decreto di archiviazione perché il fatto non sussiste non impedisce al giudice civile di valutare se
per i medesimi fatti, sottoposti al suo vaglio per fini risarcitori, siano ravvisabili gli estremi del reato, trattandosi
di provvedimento che ha come presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo a preclusioni di alcun
genere”).
In secondo luogo – come puntualizzato anche dalla difesa attorea- leggendo la motivazione della richiesta di archiviazione, emerge la palese non pertinenza ed irrilevanza per l'ipotesi che ci occupa del richiamo operato al procedimento penale nel quale il convenuto risultava indagato per il reato di cui all'art. 10-quater del D.lgs. nr. 74/2000.
Nella motivazione del citato provvedimento, infatti, si legge che “il visto da lui apposto è quello che viene
definito cd. leggero che si caratterizza per richiedere il mero riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella
dichiarazione dei redditi alle risultanze della relativa documentazione: tutti riscontri che, secondo specifiche
disposizioni dell' debbono essere fatti su base meramente documentale in ordine Controparte_8
all'ammontare dei componenti positivi e negativi relativi all'attività d'impresa esercitata e non comportanti
nessuna valutazione di merito. Dunque, tanto i mezzi a sua disposizione quanto la specifica incombenza a lui
richiesta nella precipua veste professionale non consentivano all'indagato (e da lui neanche esigevano)
l'accertamento dell'eventuale falsità di fatture, da cui sarebbero in seguito potuti scaturire crediti d'imposta
inesistenti”.
Come si evince da quanto sopra riportato, il Pubblico Ministero evidenzia solamente come il Dott.
stante la natura formale dei controlli finalizzati al rilascio del visto di conformità, non fosse CP_2
tenuto a verificare anche l'eventuale falsità delle fatture da cui si sarebbero potuti originare i crediti pagina 17 di 31 d'imposta inesistenti. Ma tale circostanza non è qui in contestazione ed il fondamento dell'addebito ivi mosso al professionista ha alcun collegamento con eventuali fatture false;
esso, infatti, è stato causato dall'indicazione, come eseguiti, di versamenti di imposta IVA, in realtà mai effettuati, e che il professionista ha attestato (e certificato) come effettivamente eseguiti. La responsabilità del Dott.
quindi, lo si ripete, sta nell'aver apposto il visto di conformità sulla dichiarazione IVA 2019 CP_2
senza aver effettuato correttamente i dovuti controlli formali sulla documentazione contabile, come richiesto invece dalla natura e dalla finalità del visto.
Era onere del professionista di verificare la sussistenza del credito IVA e le condizioni legittimanti la spettanza dello stesso a fini compensativi.
Come, infatti, già dedotto e documentato nell'atto di citazione: a) per l'anno 2017 la dichiarazione IVA
2018 indica al quadro VL 30 versamenti di imposta per €. 279.366,00 corrispondenti all'IVA a debito maturata nel primo (€. 216.770,00) e secondo (€. 62.595,00) trimestre 2017. Sulla scorta di ciò, la dichiarazione IVA 2018 presentava un credito di €. 184.145,00. Invero, come già esposto, la società non ha mai versato l'importo di €. 279.366,00 e, per effetto di ciò, sono state irrogate sanzioni ed interessi per €. 108.843,33 (mancato versamento e accertamento di un credito minore rispetto a quello dichiarato). b) Nell'anno 2018 la situazione è del tutto similare in quanto, per effetto del mancato versamento dell'importo di €. 176.789,00, sono state irrogate sanzioni ed interessi per €. 70.987,38 con l'aggravante che, per effetto del visto di conformità applicato, sono stati effettuati utilizzi di tale credito inesistente per €. 307.580,28, che hanno comportato una sanzione di pari importo.
Pertanto, le somme oggi richieste dalla Curatela attrice ai convenuti non dipendono da crediti per fatture false, ma scaturiscono, invece, da crediti inesistenti, in quanto riportati contabilmente ed utilizzati per future compensazioni in mancanza del versamento che avrebbe dato luogo alla loro formazione.
Onere del convenuto era controllare – peraltro con la normale diligenza senza necessariamente pretendere quella qualificata, peraltro richiesta al professionista – la genesi dei crediti, richiedendo all'Amministratore della in bonis copia dei versamenti eseguiti a mezzo F24 e le Parte_1
relative quietanze (non risulta che il ne abbia mai fatto espressa richiesta alla società; né CP_2
risulta che il professionista abba mai presentato una dichiarazione fiscale correttiva/integrativa, come pure previsto).Il professionista convenuto avrebbe dovuto riscontrare che l'iva a debito mensile riportata in alcuni mesi del 2018 non indicava la data di versamento;
egli avrebbe dovuto quindi verificare l'effettivo versamento dei tributi (attraverso le quietanze F24) prima di procedere con il pagina 18 di 31 rilascio del visto di conformità (Le liquidazioni iva relative a febbraio 2018 (pag. 5 doc. nr. 3 , CP_2
aprile 2018 (pag. 12 doc. nr. 3 , maggio 2018 (pag. 15 doc. nr. 3 , giugno 2018 (pag. 19 CP_2 CP_2
doc. nr. 3 , agosto 2018 (pag. 15 doc. nr. 3 riportano l'indicazione di iva mensile a CP_2 CP_2
debito con a fianco annotazione priva della data di versamento).
Ciò conferma che, diversamente da quanto sostenuto dal convenuto e dalla sua assicurazione, il professionista non abbia eseguito neanche il mero controllo formale al quale era invece tenuto considerato che non ha riscontrato: a) il carattere provvisorio delle stampe dei registri iva sino al mese di settembre 2018; b) l'assenza nella documentazione delle stampe dei registri iva (acquisti e vendite)
dei mesi di ottobre, novembre e dicembre;
c) l'assenza di indicazione della data di versamento dell'iva mensile a debito maturata.
L'avvenuta attestazione di conformità di crediti iva riportati nelle scritture contabili non supportati a fronte di versamenti mai eseguiti ha invece finito per determinare un credito iva di fatto inesistente.
Non è pertanto condivisibile l'assunto della Compagnia di Assicurazione secondo cui non vi era alcuna discrasia tra credito iva risultante nel modello unico e risultanze contabili atteso che già la sola mancata indicazione della data di pagamento dell'imposta a debito (che lasciava facilmente intendere la sua mancata corresponsione) determinava una evidente incongruenza tra gli elementi “a credito”
riportati in dichiarazione e la contabilità aziendale.
Allo stesso modo non è corretto quanto riferito da che, in merito al versamento delle imposte, CP_3
afferma che ”...di tale omissione (versamento iva a debito n.d.r.) deve essere chiamato a rispondere il solo
amministratore e non certo professionista, che non aveva accesso alle informazioni e ai dati dell' CP_8
.
[...]
Si è già sopra precisato che il versamento delle imposte mediante modello F24 genera sempre una ricevuta che funge da quietanza di pagamento;
tali ricevute costituiscono documenti contabili che vengono conservati da ciascun imprenditore ai fini della prova del versamento in caso di futuri controlli da parte dell'amministrazione finanziaria.
La società pertanto, poteva agevolmente reperire le quietanze di versamento e doveva Pt_1
fornirle al dott. che da parte sua – e qui risiede la fonte della sua responsabilità – ne avrebbe CP_2
dovuto pretendere l'esibizione, al fine di verificare l'effettivo pagamento del tributo, astenendosi, in difetto, dal rilascio del visto.
pagina 19 di 31 Tutto questo non è accaduto quindi il mancato controllo del dott. ha comportato l'utilizzo a CP_2
credito di versamenti mai eseguiti, circostanza peraltro già agevolmente rilevabile dalla documentazione contabile consegnata allo stesso professionista (la responsabilità del professionista poteva essere esclusa solamente qualora i dati dichiarati trovavano corrispondenza nella documentazione acquisita in sede di apposizione del visto;
ma ciò non è avvenuto nel caso in esame,
come sopra accertato).
La domanda avanzata in via subordinata dal Dott. tesa a limitare la propria responsabilità CP_2
alla condotta riferibile all'utilizzo in compensazione del credito IVA 2018 (richiesta avanzata anche dalla difesa della compagnia di assicurazioni), che ha generato sanzioni e interessi per un totale di €
70.987,38, è infondata, poiché non correttamente quantificata.
Anche se la sua responsabilità è limitata esclusivamente a quanto non versato nell'anno 2018, il danno non può essere quantificato in soli €. 70.987,38 pari alle sanzioni ed agli interessi calcolati dall
[...]
per quella annualità in ragione del mancato versamento dell'IVA periodica. Con il CP_8
proprio comportamento e con l'apposizione del visto di conformità, infatti, il Dott. ha CP_2
consentito un utilizzo del credito IVA (inesistente) accertato dall in €. Controparte_8
307.580,28, provocando l'irrogazione di una sanzione pari al 100% dell'imposta indebitamente compensata (a nulla rilevando che l abbia contestualmente rilevato che fra Controparte_8
l'altro il credito – inesistente- era stato utilizzato anche per eseguire compensazioni – non consentite-
in favore di soggetti terzi).
Qualora il visto c.d. leggero non fosse stato apposto, tale importo non avrebbe potuto essere compensato e quindi l non avrebbe irrogato la predetta sanzione ai sensi Controparte_8
dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471 del 1997 (che concerne le ipotesi nelle quali siano offerti in compensazione crediti inesistenti).
La sua responsabilità, quindi, non può non ricomprendere anche tale importo considerando che il visto di conformità dei dati riportati in dichiarazione alla relativa documentazione deve essere obbligatoriamente richiesto dai contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA
per importi superiori a 5.000 euro annui e per ottenere l'esecuzione dei rimborsi dei crediti IVA di ammontare superiore a 30.000 euro senza la necessità, per l'avente diritto al rimborso, di prestare la prescritta garanzia a tutela dell'Erario (vedasi anche l'art. 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, essendo obbligatoria la prestazione di una polizza assicurativa). pagina 20 di 31 Il professionista chiamato all'apposizione del visto di conformità sa bene, dunque, che detto visto è
finalizzato unicamente ed esclusivamente alla richiesta di rimborso da parte dell'amministrazione finanziaria o della compensazione orizzontale. Il dott. non poteva non sapere che il Parte_5
credito derivante dalla dichiarazione IVA 2019 sarebbe stato utilizzato per compensare crediti di natura diversa dall'iva, indipendentemente dal fatto che ad essere compensati potessero essere stati crediti propri della società o di terzi.
Pertanto, nel caso di specie, sussiste la responsabilità solidale del e del in relazione ai CP CP_2
fatti posti a fondamento delle sanzioni e degli interessi addebitati dall alla Controparte_8
società Parte_1
Il mancato controllo da parte del dott. ha quindi consentito l'utilizzo di tutto il credito CP_2
indicato nella dichiarazione (e quindi pari ad €. 323.369,00) indipendentemente dalla sua formazione e dal periodo della sua genesi, il che ha cagionato un danno alla società quantificabile, come da domanda attorea, nelle sanzioni e interessi applicati dall'amministrazione finanziaria.
La unicità della operazione fa quindi escludere che la responsabilità del professionista possa essere contenuta al minor importo indicato dal convenuto e dalla compagnia di assicurazioni chiamata in causa.
Come è noto, per la responsabilità solidale prevista dall'art. 2055 c.c. non è necessario che più soggetti concorrano nell'unica azione od omissione, in caso di pluralità di azioni o omissioni -pur se autonome e temporalmente distinte- essendo sufficiente che ciascuno di essi abbia concorso in maniera causalmente efficiente a produrre l'evento ovvero l'unico danno (v., fra le tante, Cass., 13/11/2002, n.
15930; Cass., 27/1/1997, n. 814. E già Cass., Sez. Un., 28/5/1975, n. 2156).
E' l'unicità del fatto dannoso che rileva, non già l'identità delle condotte lesive, che ben possono essere non solo diverse tra loro, ma altresì prive di collegamento psicologico (Cass. 18899/ 2015).
L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art.2055 c.c., per la legittima predicabilità di una responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito deve essere intesa in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, ricorrendo, perciò, tale forma di responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più
azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, sempreché le singole azioni od omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno (cfr. ex multis Cass. 8.8.2007, n. 17397; Cass. 9.8.2007, n. 17475; Cass. 6.7.2004, n. 12329; Cass. 2019 n. 1070 ove si ribadisce che: “per la responsabilità solidale dei danneggianti, l'art. 2055, comma 1, c.c. richiede solo che il
fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi pagina 21 di 31 siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone ed anche nel caso in cui siano configurabili titoli di
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma
suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da
essi violate.").
Quindi ed in conclusione i convenuti vanno entrambi condannati – in via solidale (ed in egual misura nei loro rapporti interni ex art. 2055 c.c.) al pagamento in favore della Curatela attrice a titolo di risarcimento del danno (il ex art. 2476 c.c. e il ex art. 2043 c.c.) alla somma complessiva CP Per_4
di E. 487.410,99; la predetta somma va rivalutata dal 28/09/2020 (data di dichiarazione del fallimento della società che è stata dichiarata fallita con sentenza n. 19/2020 del 15/04/2010 del Tribunale di
Viterbo depositata in data;
cfr. doc. n. 3 fasc. att.) alla data della presente sentenza (22/04/2025; data in cui sono scaduti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.); sulla somma così rivalutata sono dovuti gli interessi legali dalla presente sentenza (15/07/2025) fino all'effettivo pagamento in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).
Merita accoglimento la domanda di manleva avanzata dal convenuto nei confronti della CP_2
chiamata in causa (mentre è inammissibile la richiesta di regresso formulata per la Controparte_3
prima volta dalla difesa del nella memoria depositata ex art. 1813 comma VI n. 1 c.p.c. nei CP_2
confronti della compagnia di assicurazioni come efficacemente eccepito dalla difesa di quest'ultima).
Vanno infatti disattese le eccezioni e le richieste avanzate da quest'ultima.
assicurava la responsabilità civile del dr. in forza della Controparte_3 Controparte_2
polizza Generali (Mod. R50/04) R.C. Professionale Dottore Commercialista n. 380360654, con effetto dal 18.12.2018 sino al 18.12.2022, data alla quale il contratto è cessato essendo giunto a naturale scadenza.
La citata polizza è stata rilasciata anche con specifico riferimento all'attività di rilascio del visto di conformità.
Infatti, i professionisti per ottenere l'iscrizione nell'elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità o dell'asseverazione, devono inviare un'apposita comunicazione preventiva della volontà di esercitare tale facoltà alla Direzione regionale dell Controparte_8
competente in ragione del domicilio fiscale del richiedente, allegando la necessaria documentazione.
Fra la documentazione richiesta vi è la polizza assicurativa sulla responsabilità civile, in originale o copia conforme, di cui all'articolo 22 del decreto n. 164 del 1999, la quale deve prevedere una pagina 22 di 31 autonoma copertura assicurativa che garantisca il risarcimento dei danni eventualmente provocati ai propri clienti dall'attività prestata per l'assistenza fiscale, il visto di conformità, l'asseverazione e l'eventuale certificazione tributaria (cosiddetto visto pesante), con un massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a € 3.000.000 , ai sensi dell'art. 6, comma 2,
lettera b del decreto legislativo del 21 novembre 2014, n. 175, entrato in vigore il 13 dicembre 2014.
I soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità sono tenuti ad adeguare il massimale della polizza prima dell'apposizione del visto, anche nell'ipotesi in cui la stessa non sia ancora scaduta alla data di entrata in vigore del decreto semplificazioni.
Per poter essere abilitati ad apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni 730, è necessario che la polizza preveda esplicitamente la copertura del rischio relativo al rilascio di visto infedele, di cui all'art. 39 del decreto legislativo n. 241 del 1997, in modo da garantire al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme che sono tenuti a pagare gli stessi professionisti. In assenza di tale integrazione, l'abilitazione non contemplerà l'apposizione del visto su tale modello di dichiarazione.
Orbene la polizza depositata (vedasi sia doc. n. 4 depositato dal che le condizioni generali CP_2
prodotte dalla sub doc. n. 1) costituisce (anche) polizza autonoma espressamente rilasciata in CP_3
forza della normativa appena sopra richiamata e soggetta alle condizioni proprie per essa stabilite (cfr.
pag. 12 della polizza sotto “condizioni particolari” si legge testualmente “APPOSIZIONE DEL VISTO
DI CONFORMITA' ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241 del 09/07/1997, D.M. 164/99, Legge n. 102 del 3
Agosto 2009 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto - legge 1 Luglio 2009, n. 78, Legge di Stabilità
147/2013 art. 1 comma 574 e con modificazioni del decreto d.lgs n.175 del 21 novembre del 2014 - Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in Legge 1 dicembre 2016, n.
225, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili - D.L.
24/04/2017 n. 50 Disposizioni urgenti in materia finanziaria”).
La citata polizza prevede le seguenti e testuali condizioni: “A complemento di quanto previsto in atti, la
Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente
responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente
cagionate a terzi in conseguenza di errori personalmente commessi nell'espletamento dell'attività di apposizione
del visto di conformità nonché asseverazioni, prestazione dell'assistenza fiscale mediante apposizione del visto di
conformità sulle dichiarazioni fiscali ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241 del 09/07/1997. La presente garanzia è
operante subordinatamente al possesso da parte dell'Assicurato Dott. dei requisiti previsti Controparte_2 pagina 23 di 31 dalle norme vigenti per lo svolgimento dell'attività per la quale è prestata la presente Assicurazione. La presente
estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento, per ogni sinistro e per
anno assicurativo, pari ad EURO 3.000.000; massimale che costituisce copertura assicurativa autonoma per
l'esercizio dell'attività sopra individuata. L'Assicurato dichiara e la Società ne prende atto che il massimale è
adeguato al numero dei contribuenti assistiti ed al numero dei visti di conformità e delle asseverazioni rilasciati.
Ad ogni scadenza annuale del contratto, la Società si riserva la facoltà , su richiesta dell'Assicurato ed a
condizioni da determinarsi, di adeguare il massimale di polizza come da indicazioni dell'Assicurato stesso.
L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all' durante il Parte_6
periodo di efficacia dell'assicurazione sempreché originate da fatti posti in essere durante il medesimo periodo e
denunciate nei termini previsti dall' Art.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Sezione I - Norme che
regolano il contratto. In caso di cessazione della polizza l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento
occasionate da fatti posti in essere dall' durante il periodo di efficacia della garanzia e pervenute per la Parte_6
prima volta all' , od ai suoi aventi diritto, nei cinque anni successivi alla cessazione del contratto Parte_6
stesso, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo, sempreché
denunciate alla Società nei modi, limiti e termini previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione - Sezione I
- Norme che regolano il contratto. Relativamente alla presente estensione di garanzia, il massimale ivi previsto
rappresenta anche il limite di esposizione della Società per sinistro ed anno assicurativo successivo alla
cessazione del contratto. Qualora il sinistro si realizzi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto
nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Resta tra le parti convenuto che il risarcimento del
danno se spettante a termini di polizza, verrà corrisposto al terzo danneggiato per intero e la Compagnia
recupererà la franchigia e/o lo scoperto previsti in polizza direttamente dall'Assicurato”.
Orbene, in primo luogo, va evidenziato che nel caso di specie è pacifico che il avesse – alla CP_2
data di presentazione del visto di conformità per cui è causa (maggio 2019) i requisiti di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, del citato DM 164/1999.
Infatti – diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della nella presente vicenda non è CP_3
oggetto di contestazione né motivo di responsabilità l'effettivo possesso (o meglio, la prova dell'effettivo possesso) dei requisiti necessari al rilascio del visto da parte del professionista (infatti nessun rilievo è stato fatto sul punto dall;
come è noto l' apposizione del visto di Controparte_8
conformità da parte di soggetti non abilitati comporta il “recupero”, da parte dell'Ufficio, del credito utilizzato unitamente a sanzioni e interessi. La mancanza dei requisiti soggettivi, previsti dall'art. 8,
comma 1 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, determina – inoltre- l'applicazione delle pagina 24 di 31 sanzioni di cui all'art. 25 del citato decreto n. 164 del 1999, consistenti nella sospensione cautelare dell'attività di assistenza fiscale, nella revoca dell'abitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e nella comunicazione agli Ordini professionali per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti. Si sottolinea, infine, che le imprese di assicurazione hanno l'onere di dare immediata comunicazione all' di ogni circostanza che comporti il venir meno della garanzia Controparte_8
assicurativa ex art. 22 del decreto del 31 maggio 1999, n. 164. In tal caso non risulta nessuna comunicazione da parte della . CP_3
Pertanto – sotto tale profilo- non può dubitarsi della piena operatività della copertura assicurativa.
Come è noto il professionista abilitato ed autorizzato all'apposizione del visto di conformità è
obbligato al rilascio di una polizza.
In particolare, in merito alla polizza assicurativa l'articolo 22 del decreto del Ministero dell'Economia
31 maggio 1999 n. 164, al primo comma, prevede che 'I professionisti ed i certificatori stipulano una polizza
di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché
al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non
inferiore a tre milioni di euro, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente
provocati dall'attività prestata e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'art. 39,
comma 1, lettera a) Dlgs n. 241/1997”.
Essa, quindi, copre i danni patrimoniali causati a terzi (ad esempio, il contribuente, l'erario) a seguito di errori o omissioni relativamente alla apposizione dei visti di conformità.
La polizza RC professionale copre – secondo la normativa sopra richiamata- la quota di responsabilità
del professionista assicurato, anche se questa è solidale con altri soggetti.
L'assicuratore è tenuto a risarcire il danno fino al massimale previsto dalla polizza, e poi si potrà
rivalere (se possibile) sugli altri co-responsabili.
La polizza di assicurazione della responsabilità civile – in forza della relativa normativa- deve – in particolare- specificare le seguenti informazioni:
• la copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell'assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, (ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 9 luglio
1997, n. 241) senza alcuna limitazione della garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione;
• il massimale della polizza non deve essere inferiore a euro 3.000.000 e deve essere adeguato al numero: pagina 25 di 31 o dei contribuenti assistiti o dei visti di conformità
o delle asseverazioni o delle certificazioni tributarie rilasciate
• la copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti. Tali esenzioni, infatti, non garantiscono la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente. Scoperti o franchigie sono ammessi alla sola condizione che la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull'assicurato per l'importo rientrante in franchigia;
• la polizza assicurativa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo.
• Nel caso in cui il visto venga apposto sui modelli 730, la polizza deve garantire le somme di cui all'art. 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a condizione che l'errore che ha generato le maggiori imposte non sia imputabile a condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. I professionisti che intendono apporre il visto sui modelli 730, sono tenuti ad integrare la polizza con la previsione esplicita della copertura per questo particolare rischio ossia per condotta dolosa o gravemente dolosa.
Si specifica che il professionista già in possesso di idonea garanzia assicurativa per i rischi professionali può utilizzare tale polizza integrata da una specifica copertura assicurativa, con la previsione di un massimale dedicato esclusivamente all'assistenza fiscale, di importo non inferiore a
3.000.000 di euro e, comunque, adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati, che garantisca il risarcimento dei danni eventualmente provocati nell'esercizio dell'attività di assistenza fiscale prestata.
La polizza assicurativa deve essere rinnovata alla scadenza, garantendone la continuità.
Il professionista è tenuto a verificare che la data di validità del rinnovo o la stipula del nuovo contratto assicurativo coincidano con il giorno di scadenza del contratto precedente ed è tenuto a trasmettere alla Direzione Regionale competente, entro 30 giorni dal rinnovo o dalla firma di una nuova polizza copia del contratto assicurativo (oppure, se la polizza è sempre la stessa, copia della pagina 26 di 31 quietanza di pagamento) unitamente all'attestazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante la permanenza dei requisiti richiesti.
Nel caso in cui il professionista non trasmetta il rinnovo della polizza o copia delle quietanze di pagamento, la Direzione Regionale provvede a richiederne l'invio al fine di aggiornarne la posizione.
Nel caso in cui il professionista non provveda egli non è più legittimato ad apporre il visto dalla data di scadenza della polizza (nel caso in esame nulla è stato dedotto e/o provato al riguardo da parte della Compagnia di assicurazione onerata della relativa prova stante l'assenza di qualsivoglia contestazione e/o rilievo da parte dell nei confronti del con riferimento Controparte_8 CP_2
al visto oggetto di causa. Pertanto, anche sotto tale aspetto nessun dubbio può esserci sulla operatività
della polizza ivi azionata dal professionista convenuto).
Inoltre – diversamente da quanto eccepito dalla difesa della terza chiamata- nel caso di specie non opera l'esclusione della polizza prevista dall'art. 9 (il citato art. 9 “Pluralità di assicurati –
responsabilità solidale” dispone che, nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati, l'assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all'assicurato, in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà) sia perché espressamente ed esclusivamente riferita alla polizza assicurativa per i rischi professionali (infatti non viene richiamata nella polizza rilasciata per il visto di conformità le cui clausole corrispondono al contenuto nella normativa specifica fra l'altro espressamente richiamata nella intestazione) sia perché comunque affetta da nullità in quanto in contrasto con le condizioni espressamente richieste dalla normativa sopra richiamata e con le finalità delle stesse previsioni a contenuto obbligato per i contraenti (ossia quelle di garantire al danneggiato il risarcimento integrale del danno subito a causa ed in conseguenza della condotta del professionista che ha apposto un visto di conformità in violazione della relativa normativa anche nelle ipotesi di concorso con il cliente).
Quindi alla luce della su citata normativa (che espressamente prevede l'ipotesi di una responsabilità
solidale del professionista con lo stesso cliente) la polizza di responsabilità civile professionale prevista ex lege per il rilascio del visto di conformità non può essere esclusa in caso di responsabilità solidale dell'assicurato e pertanto sarebbe affetta da nullità e comunque non opponibile al terzo danneggiato (a tutela del quale il legislatore ha previsto l'obbligatorietà della relativa polizza).
pagina 27 di 31 Ne consegue l'accoglimento della domanda di manleva formulata da convenuto nei confronti della
Compagnia Assicurativa.
Le spese – quanto ai rapporti fra l'attore, il convenuto e la terza chiamata- seguono la soccombenza di questi ultimi e si liquidano in favore dello Stato ex art. 133 TUSG (posto che vi è il provvedimento di attestazione di assenza di fondi del GD emesso ex art. 144 Dm 55/2002) come da dispositivo ex Dm
55/2014 così come aggiornato dal Dm 147/2022 (valori medi) tenuto conto del valore della controversia
(pari alla somma richiesta ed ivi accertata come dovuta) e alle attività processuali effettivamente svolte (per cui in assenza di attività istruttoria, l'importo della fase “trattazione -istruzione viene ridotta del 50%; si richiamano sul punto fra le tante Cass. n. 136 del 2020; Cass. 2018 n. 22017; Cass.
11590 del 2019 con le quali la S.C. ha affermato che: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora
risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è
tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115
del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo
d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello
Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal
modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri
soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al
singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al
funzionamento del sistema nella sua globalità”).
Quanto ai rapporti fra il convenuto e la terza chiamata seguono la soccombenza della CP1
e si liquidano come da dispositivo ex Dm 55/2014 (valori minimi) e in via equitativa in
[...]
assenza di nota spese tenuto conto del valore della controversia (pari alla somma ivi accertata come dovuta) e alle attività processuali svolte (per cui l'importo relativo alla fase alla fase “trattazione-
istruzione” e quello relativo alla decisoria non viene liquidato in assenza della relativa attività).
L'assicurato ha diritto al rimborso delle sole spese di lite relative alla chiamata in causa, in forza della soccombenza della compagnia in ordine alla questione della operatività della garanzia. Tali spese vanno liquidate – quanto ai compensi – nella misura minima, tenendo conto che gli stessi devono intendersi riferiti alle sole difese svolte in ordine alla operatività della polizza (cfr. pe tutte Cass. Sez. 3
- , Ordinanza n. 4275 del 16/02/2024 che ha affermato: “L'assicurato che, convenuto in giudizio dal terzo
danneggiato, chiami in causa il proprio assicuratore per essere tenuto indenne, vanta nei confronti
dell'assicuratore tre distinte ragioni di credito: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la pagina 28 di 31 chiamata in causa;
questo credito scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale
dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, ex art. 91 c.p.c.; b) il diritto alla rifusione delle spese di resistenza
(cioè quelle sostenute per contrastare l'iniziativa del terzo); questo credito scaturisce dal contratto di
assicurazione ed incontra il limite del quarto della somma assicurata, in eccedenza al massimale, ex art. 1917,
comma terzo, c.c.; c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza (cioè quelle che l'assicurato è condannato
a pagare al terzo vittorioso); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del
massimale, ex art. 1917, comma primo, c.c. I tre crediti, vertendosi in materia di diritti eterodeterminati,
debbono costituire oggetto di altrettante domande, e ben chiare ed univocamente formulate, con specifica
indicazione anche della rispettiva causa petendi. In particolare, la domanda di condanna alla rifusione delle spese
sub (a) non comporta la possibilità per il giudice di condannare l'assicuratore anche alle spese sub (b). I due
crediti e quindi le due condanne, infatti, come già detto hanno fonti e presupposti diversi” nel caso di specie l'assicurato aveva precisato in I grado le conclusioni nei confronti della Assicurazione chiedendo che l'assicuratore fosse condannato a tenerlo indenne “da ogni pronuncia e da ogni condanna”, aggiungendo:
“in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”, senza ulteriori precisazioni. Ad avviso della Suprema Corte, “questa domanda correttamente è stata interpretata dalla Corte d'appello come una
domanda di condanna alla rifusione delle spese di chiamata in causa, ma non delle spese sostenute per resistere
alla domanda del danneggiato (spese di resistenza). Infatti: a) la richiesta di essere tenuto indenne “da ogni
pronuncia e da ogni condanna” non poteva essere riferita alle spese di resistenza ex art. 1917, terzo comma, c.c.,
perché l'obbligo dell'assicuratore di rifusione delle suddette spese prescinde da una pronuncia di condanna
dell'assicurato nei confronti del terzo e scaturisce dal contratto: l'assicurato infatti avrebbe diritto alla rifusione
delle spese di resistenza da parte dell'assicuratore anche nel caso di vittoria in giudizio nei confronti del terzo -
salvi naturalmente gli effetti della compensatio lucri cum damno, se quelle spese gli siano state già versate dal
terzo - o di compensazione giudiziale delle spese;
b) la generica domanda dell'assicurato di condanna
dell'assicuratore alla rifusione “di spese, diritti ed onorari di giudizio”, in mancanza di ulteriori precisazioni,
non poteva che riferirsi alle spese di chiamata in causa, non alle spese di resistenza”).
Nella specie la difesa del convenuto ha domandato (in atto di citazione e nei successivi scritti, CP_2
come sopra riportati) che “3)nelle denegata ipotesi di condanna del Commercialista convenuto, voglia
accertare e dichiarare tenuta la Compagnia di , in persona del legale rappresentante Controparte_9
pro-tempore, con sede legale in AN NE (TV Via Marocchesa 14 (PI a manlevare e tenere P.IVA_2
indenne il Dott. da tutto quanto, a qualsiasi titolo, la stessa sarà condannata a risarcire alla Controparte_2
Curatela attrice, in virtù della Polizza RC in vigore tra le parti;
4)con il favore delle spese e competenze di pagina 29 di 31 giudizio, come per legge” (si è già detto della inammissibilità della domanda di regresso formulata nella prima memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.).
Ne discende -quindi- in forza dei principi sopra espressi che l'assicurato ha diritto al rimborso delle sole spese di lite relative alla chiamata in causa, in forza della soccombenza della compagnia in ordine alla questione della operatività della garanzia.
Infine, va rilevato che -ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59, comma 1, lett. d) del d.P.R. 26
aprile 1986, n. 131 e dell'art. 60 del d.P.R. n. 131 del 1986- l'imposta di registro prenotata a debito grava esclusivamente sui soggetti condannati al risarcimento del danno (ovvero e e in CP CP_2
via solidale sulla terza chiamata con conseguente esclusione della solidarietà del attore dal Parte_1
pagamento della imposta di registro (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. V, 22.1.20, n. 1296 secondo cui
“l'articolo 59, comma 1, lett. d) del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, deve essere inteso in senso ampio
«in modo tale da comprendere tutti quei fatti che possono ''astrattamente'' configurare ipotesi di reato, non
richiedendosi che le sentenze siano pronunziate solo a seguito di un giudizio penale o che si tratti di fattispecie
che abbiano dato origine in concreto ad un procedimento penale», essendo sufficiente, ai fini della sua
applicazione, che i fatti posti a fondamento dell'azione risarcitoria siano riconducibili a fattispecie di reato”;
principio ribadito dalla S.C. nell'ordinanza del 13 aprile del 2021, n. 9618 ove si precisa che:
“Conseguentemente, si è ritenuto che il fatto possa essere apprezzato anche nell'ambito di una sentenza di
condanna emessa in esito a un giudizio civile, senza che siano, in tal caso, necessarie l'imputazione in sede
penale o la contestuale trasmissione degli atti alla procura della Repubblica per l'esercizio della relativa azione
(Cass., Sez. 5, n. 5952 del 2007; Sez. 5, n. 24096 del 2014; Sez. 5, n. 1296 del 2020, Rv. 65667101)''.
Pertanto, prosegue la Suprema Corte «per determinare la prenotazione a debito,
è sufficiente che vi siano fatti obiettivamente rilevanti penalmente. In questo modo si evita che il danneggiato
venga chiamato a pagare, in virtù del vincolo di solidarietà, l'imposta di registro ...''; cfr.
anche ordinanza 15 novembre 2021, n. 34245, in merito alla registrazione di una sentenza civile di con danna sull'azione di responsabilità civile degli amministratori ex articolo 146 del R.D. 16 marzo 1942,
n. 267).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata di Impresa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG 832/2023, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
ACCERTA
E dichiara la responsabilità dei convenuti per i titoli e per le causali di cui in motivazione;
pagina 30 di 31 per l'effetto,
CONDANNA
i convenuti, in solido fra loro (ed in egual misura nei loro rapporti interni), al pagamento in favore della attrice, a titolo di risarcimento del danno, della somma di E. 487.410,99; la predetta Pt_1
somma va rivalutata – per le causali di cui in motivazione- dal 28/09/2020 al 22/04/2025; sulla somma così rivalutata sono dovuti gli interessi legali dalla presente sentenza (15/07/2025) fino all'effettivo pagamento in quanto somma convertitasi in debito di valuta;
CONDANNA
La terza chiamata in causa a manlevare il convenuto di tutto quanto questi è tenuto a CP_2
corrispondere alla Curatela attrice a titolo risarcitorio, in virtù del capo di dispositivo che precede;
RIGETTA
Ogni altra domanda e/o eccezione;
CONDANNA
I convenuti e la terza chiamata – in solido fra loro- al pagamento in favore dello Stato ex art. 133 Dm
115/2002 delle spese del presente giudizio, che liquida– per le causali di cui in motivazione- in E.
17.251,50 a titolo di compenso professionale, oltre alle spese prenotate e/o prenotande a debito, oltre al
15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, come per legge.
CONDANNA
La terza chiamata al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite che si liquidano – CP_2
per le causali di cui in motivazione- in E. 2941,00 a titolo di compenso professionale, oltre oltre al 15%
a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 15/07/2025
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Gabriella Pompetti
pagina 31 di 31 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
31 luglio 2019, aveva effettuato numerosi versamenti F24 a mezzo dei quali aveva estinto, in qualità di accollante, debiti di altri contribuenti attraverso la compensazione del credito Iva
relativo al periodo d'imposta 2018 precisando testualmente che “il pagamento di debiti pagina 8 di 31
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione Specializzata Imprese
In composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Giudici;
Dott.ssa Gabriella Pompetti Presidente rel./est.
Dott.ssa Maria Federica Minervini Giudice
Dott. Andrea Marani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in primo grado al n. RG 842/2023, trattenuta in decisione all'udienza del
30/01/2025, scaduti (in data 22/04/2025) i termini di cui agli artt. 190-281 quinquies c.p.c. (ante riforma
Cartabia), e promossa da:
Fall. Nr. 19/'20 del Tribunale di Viterbo) – P. iva Parte_1
, in persona del Curatore Dott. a ciò autorizzato giusta P.IVA_1 Parte_2
provvedimento del Giudice del 14/06/'22 e successiva conferma del 06/02/'23 (doc. nr. 1),
rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Cardoni (Cod. Fisc. ) ed elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliata presso il suo studio in Viterbo alla via Igino Garbini nr. 59 giusta procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 comma 3° cod. proc. Civ., convertita in formato digitale ed asseverata conforme all'originale con firma digitale del difensore da considerarsi estesa in calce all'atto di citazione notificato in data e depositato in data 14/02/2023;
-attore-
pagina 1 di 31 CONTRO
nato a [...] il [...] (Cod. fisc. ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Marcianise (CE), alla via Novelli n.71, presso lo studio dell'Avv.
Domenico Tartaglione (cod. fisc. ), che lo rappresenta e difende giusta procura C.F._3
speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07/05/2024;
-convenuto-
CONTRO
, nato a [...] il [...] e residente a in Ascoli Piceno, CF Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Morganti (CF C.F._4 C.F._5
del Foro di Ascoli Piceno ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio legale in Ascoli Piceno
Piazza Roma 3, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni al numero fax
0736/343525 e all'indirizzo PEC per procura convertita in formato Email_1
digitale ed asseverata conforme all'originale, da considerarsi in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31/05/2023;
-convenuto-chiamante-
CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
(C.F. , con sede legale in AN NE (TV), Via Controparte_3 P.IVA_2
Marocchesa 14 - partita I.V.A. , , in persona dei sig.ri dott. P.IVA_2 Controparte_4
Amministratore Delegato, dott. , direttore generale, rappresentata e difesa in forza Controparte_5
di procura generale alle liti giusta atto a rogito Notaio in Treviso del Persona_1
18.12.2014 rep. 186905 racc. 30367, dall'avv. Massimo Coliva del foro di Bologna, (c.f. C.F._6
), con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, Via Galliera n. 19 (comunicazioni a
[...]
mezzo fax al n. 051-225793 e a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo coma da comparsa depositata in data 27/10/2023; Email_2
-terzo chiamato in causa-
OGGETTO: “azione di risarcimento del danno ex art. 146 L.F., art. 2476 c.c. e art. 2043 c.c.”
CONCLUSIONI
Alla udienza del 30/01/2025 i procuratori delle parti presenti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale di udienza da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto. pagina 2 di 31 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 14/02/2023 il Curatore del Fallimento della società
[...]
(di seguito solo dichiarato con sentenza del Tribunale di Viterbo nr. 19 Controparte_6 Pt_1
del 28/09/2020) ha convenuto in giudizio il sig. – nella veste di amministratore della Controparte_1
predetta società dal 26/10/2016 (data della costituzione della stessa) al 23/07/2019 e il sig. CP_7
– nella veste di professionista che aveva apposto il visto di conformità sulla dichiarazione
[...]
IVA 2019 (per l'anno 2018) della suddetta società- rassegnando le seguenti e testuali conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - accertata e dichiarata la responsabilità del Sig. CP
, ex art. 2476 cod. civ., per atti di cattiva gestione societaria per violazione degli obblighi imposti dalla
[...]
legge in ordine all'esatta e veritiera gestione della fiscalità sociale della in bonis come sopra Parte_1
meglio dedotto;
- accertata e dichiarata altresì la responsabilità professionale del Dott. in Controparte_2
relazione all'incarico assunto di certificazione della dichiarazione IVA 2019, il tutto come meglio descritto in
parte narrativa, - condannare il Sig. ed il Dott. in solido tra loro ovvero in Controparte_1 Controparte_2
via alternativa, ciascuno per il rispettivo titolo di responsabilità, al pagamento, in favore della Pt_1 [...]
della somma complessiva di €. 487.410,99 di cui €. 179.830,71 per le sanzioni ed Parte_1
interessi richiesti da in sede di ammissione al passivo del Controparte_8 [...]
a seguito dei controlli effettuati sulla Dichiarazione IVA 2017 e 2018, ed €. 307.580,28 per la Parte_1
sanzione irrogata da ai sensi dell'art. 13 comma 5 del D.Lgs. nr. 471/1997: ovvero nella Controparte_8
diversa, maggiore o minore, somma che sarà provata in corso di causa o ritenuta comunque di giustizia in ogni
caso con vittoria di spese e compenso professionale, oltre accessori di legge” (cfr. conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, confermate e non modificate nella memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1
c.p.c. e ribadite alla udienza di p.c. del 30/01/2025).
In sintesi, e per quanto d'interesse, la difesa di parte attrice deduceva che:
- quando la società era in bonis, l'A.U. Sig. si era reso responsabile, ex art. 2476 Controparte_1
cod. civ., di atti di cattiva gestione societaria per la violazione degli obblighi imposti dalla legge in ordine all'esatta e corretta tenuta della fiscalità sociale, avendo presentato modelli IVA
2018 e 2019 riportanti dati non veritieri e versamenti periodici del tutto inesistenti;
-tali condotte avevano determinato un danno per la società in termini di sanzioni ed interessi irrogati dall secondo la quantificazione indicata nelle conclusioni.di tali Controparte_8
danni doveva essere ritenuto responsabile anche il dott. Commercialista in Controparte_2
ragione dell'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA 2019 (anno di imposta pagina 3 di 31 2018), tramite il quale la società aveva potuto utilizzare (per la compensazione) un credito di imposta in realtà inesistente (vedi atto di citazione al quale si rinvia integralmente).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31/05/2023 si costituiva in giudizio il convenuto il quale rassegnava le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Controparte_2
Tribunale di Ancona Sezione Specializzata in Materia di Imprese adito, contrariis reiectis, previo
differimento della prima udienza e autorizzazione alla chiamata in causa della : 1)rigettare CP_3
integralmente la domanda della Curatela del Fallimento in quanto infondata Controparte_6
in fatto e in diritto per tutto quanto esposto in narrativa;
2)in subordine voglia accertare e dichiarare che al
Dott. il ha addebitato nell'atto di citazione soltanto la condotta riferibile CP_2 Parte_1
all'utilizzo in compensazione del credito IVA 2018, che ha generato sanzioni ed interessi per un totale di €
70.987,38 per cui, nella denegata ipotesi dovesse ritenere sussistente l'addebito contestato dall'Ufficio e
dall'attrice, voglia condannarlo in solido con il Sig. al pagamento unicamente di tale somma o alla CP
somma maggiore o minore che dovesse risultare accertata per le condotte contestate;
3)nelle denegata ipotesi
di condanna del Commercialista convenuto, voglia accertare e dichiarare tenuta la Compagnia di
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in AN Controparte_9
NE (TV Via Marocchesa 14 (PI a manlevare e tenere indenne il Dott. P.IVA_2 Controparte_2
da tutto quanto, a qualsiasi titolo, la stessa sarà condannata a risarcire alla Curatela attrice, in virtù della
Polizza RC in vigore tra le parti;
4)con il favore delle spese e competenze di giudizio, come per legge” (cfr.
conclusioni rassegnate alla pag. 6 della citata comparsa riformulate nella memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. nel modo seguente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ancona Sezione
Specializzata in Materia di Imprese adito, contrariis reiectis: 1)rigettare integralmente la domanda della
nei confronti del convenuto Dott. in quanto Parte_3 CP_2
infondata in fatto e in diritto per tutto quanto esposto in narrativa;
2)in subordine voglia accertare e
dichiarare che al Dott. il ha addebitato nell'atto di citazione soltanto la CP_2 Parte_1
condotta riferibile all'utilizzo in compensazione del credito IVA 2018, che ha generato sanzioni ed interessi
per un totale di € 70.987,38 per cui, nella denegata ipotesi dovesse ritenere sussistente l'addebito contestato
dall'Ufficio e dall'attrice, voglia condannarlo in solido con il Sig. al pagamento unicamente di tale CP
somma o alla somma maggiore o minore che dovesse risultare accertata per le condotte contestate;
3)nelle
denegata ipotesi di condanna del Commercialista convenuto, voglia accertare e dichiarare tenuta la
Compagnia di , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale Controparte_9
in AN NE (TV Via Marocchesa 14 (PI ) a manlevare e tenere indenne il Dott. P.IVA_2 pagina 4 di 31 da tutto quanto, a qualsiasi titolo, la stessa sarà condannata a risarcire alla Curatela Controparte_2
attrice, in virtù della Polizza RC in vigore tra le parti;
4) in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto
di regresso del Dott. nei confronti della Compagnia di Assicurazioni per quanto lo CP_2 CP_3
stesso fosse tenuto a risarcire e/o pagare in favore dell'attrice. 5)con il favore delle spese e competenze di
giudizio, come per legge”; a queste la difesa ha espressamente fatto riferimento alla udienza di p.c.).
Con decreto del 05/06/2023 il G.I. autorizzava la chiamata in causa della Compagnia di Assicurazioni
indicata nella citata comparsa di costituzione;
fissava quale nuova prima udienza quella del
16/11/2023 ore 9,30 al fine di consentire la chiamata in causa del terzo nel rispetto dei termini a comparire ex art. 163 bis c.p.c. (nella versione vigente ante riforma Cartabia).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27/10/2023 si costituiva in giudizio la rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, Controparte_3
rigettare ogni domanda svolta nei confronti della conchiudente siccome infondata in fatto e in diritto, tenuto
conto di tutte le limitazioni ed esclusioni della denegata obbligazione assicurativa come previste e pattuite nel
contratto. Col favore delle spese” (cfr. conclusioni rassegnate nella citata comparsa di costituzione e risposta, confermate e non modificate nella memoria depositata ex art. 183 c.p.c. comma 1 e richiamate alla udienza di p.c.).
Con ordinanza emessa in data 27/11/2023 (a scioglimento della riserva assunta alla udienza del
16/11/2023) il G.I. – accertata la nullità della notifica dell'atto di citazione (per tutte le ragioni illustrate nella relativa parte motiva- ordinava a parte attrice di rinotificare nelle forme ordinarie di cui agli artt.
137 e ss c.p.c. al convenuto l'atto di citazione, il verbale di udienza del 16/11/2023 e la Controparte_1
presente ordinanza entro il 29/12/2023 (termine perentorio) e rinviava alla udienza del 09/05/2024.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata (tardivamente) in data 07/05/2024 si costituiva in giudizio il convenuto rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “conclude per il Controparte_1
rigetto della domanda così come formulata nei suoi confronti. Dichiararsi che la responsabilità dei fatti per cui è
causa è ascrivibile al convenuto e, per l'effetto condannarlo in solido con la chiamata in Controparte_2
causa al pagamento delle somme pretese dalla Controparte_9 Parte_1
Vinte le spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione allo scrivente procuratore
[...]
anticipatario. In via istruttoria chiede fin d'ora disporsi CTU contabile per l'accertamento non solo delle reali
somme eventualmente dovute nonché per la individuazione delle specifiche responsabilità per la causazione dei
fatti oggetto di causa” (conclusioni mai modificate;
la difesa del citato convenuto non ha depositato la memoria di cui all'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., non è comparso alla udienza di p.c. pur avendo pagina 5 di 31 depositato in data 28/01/2025 note scritte non autorizzate e non ha depositato né la comparsa conclusionale né la memoria di replica).
Alla su citata prima udienza venivano assegnati – come richiesto- i termini di cui all'art. 183 comma
VI c.p.c.
Con ordinanza del 04/10/2024 il GI non ammetteva la CTU sul quesito formulato dalla difesa del convenuto (unica richiesta istruttoria avanzata) in quanto non necessaria né utile per la CP
decisione della presente controversia;
fissava quindi per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
30/01/2025 (ordinanza che il Tribunale conferma integralmente).
A questa udienza i procuratori presenti precisavano le rispettive conclusioni come da relativo verbale;
venivano quindi concessi i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. (anteriforma Cartabia) (la difesa dei convenuti e non hanno depositato né la comparsa conclusionale né la memoria di CP CP_2
replica; vi hanno invece provveduto le restanti due parti).
All'esito il GI riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Orbene ciò sinteticamente riportato e passando all'esame del merito il Tribunale ritiene che le domande avanzate dalla attrice siano fondate e come tali vanno integralmente accolte. Pt_1
Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni di fatto e di diritto che si vanno ad illustrare.
In primo luogo, merita integrale accoglimento la domanda avanzata nei confronti del convenuto essendo stata accertata la responsabilità di quest'ultimo ai sensi dell'art. 2476 c.c. Controparte_1
Infatti, dalla documentazione depositata (mai contestata) dalla difesa della Curatela attrice e sulle circostanze in fatto pacifiche (perché anch'esse non contestate) risulta accertato in fatto che:
- è stato amministratore della società (dichiarata Controparte_1 Controparte_6
fallita con sentenza del Tribunale di Viterbo nr. 19 del 28/09/2020) dal 26/10/2016 (data della costituzione della stessa) al 23/07/2019;
- in tale veste ha presentato la dichiarazione IVA 2018 della citata società indicando crediti per versamenti periodici dell'anno 2017, pari a €. 279.366,00, corrispondenti a quanto risultante dal quadro VH della dichiarazione dal quale si evince che la avrebbe maturato la Pt_1
somma di €. 216.770,00 quale IVA del I trimestre 2017, e di €. 62.595,00 quale IVA del II
trimestre 2017 in realtà non esistenti non avendo la società provveduto ai pagamenti dell'imposta dovuti (circostanza accertata anche da con comunicazioni Controparte_8
relative ai due trimestri in esame;
doc. nr. 5; la difesa della curatela ha altresì precisato che i dati contenuti nella dichiarazione IVA 2018 non collimano con le liquidazioni IVA periodiche pagina 6 di 31 trasmesse all poiché, sulla base di queste, la avrebbe dovuto Controparte_8 Pt_1
versare (ma non ha versato) rispettivamente €. 122.234,79 per il I trimestre 2017 ed €. 62.595,48
per il II trimestre 2017; circostanza non contestata);
- il mancato versamento, da parte di in bonis, dell'IVA dovuta ha comportato Pt_1
l'accertamento da parte di di: i) un debito di €. 184.830,27 per IVA Controparte_8
dichiarata e non versata relativa al I e II trimestre 2017 (€. 122.234,79 + €. 62.595,48), oltre sanzioni (€. 55.449,08) ed interessi (€. 22.344,71) per complessivi €. 77.939,79. Tali importi sono stati iscritti a ruolo (doc. nr. 6) e sono stati oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte di in data 14/10/'20 (doc. nr. 7), credito poi ammesso Controparte_8
all'udienza di verifica del 14/01/'21 con verbale dichiarato esecutivo in pari data (doc. nr. 8); ii)
un debito di €. 94.535,21 per IVA non versata relativa al I trimestre 2017 (€. 216.770,00 – €.
122.234,79) oltre sanzioni e interessi per complessivi €. 30.339,32. Tali importi sono stati iscritti a ruolo (doc. nr. 9) e sono stati oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte di in data 22/09/21 (doc. nr. 10), credito poi ammesso CP_8 Controparte_8
all'udienza di verifica del 10/03/'22 con verbale dichiarato esecutivo in pari data (doc. nr.11).
iii) un debito di €. 2.213,00 per minore credito IVA rispetto al dichiarato, oltre sanzioni ed interessi per complessivi €. 710,22. Tali importi sono stati iscritti a ruolo (cfr. doc. nr. 9) e sono stati oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte di Controparte_8
in data 22/09/'21 (cfr. doc. nr. 10), credito poi ammesso all'udienza di verifica del
[...]
10/03/'22 con verbale dichiarato esecutivo in pari data (cfr. doc. nr. 11; le suddette circostanze e la richiamata documentazione depositata dalla Curatela non è stata fatta oggetto di specifica contestazione da parte dei convenuti e della terza chiamata).
- Il ha presentato il modello IVA 2019 (per l'anno 2018) riportando un credito IVA di €. CP
323.369,00 asseritamente maturato negli anni precedenti ma in vero non esistente (doc. n. 12);
- Tale dichiarazione ha ricevuto il visto di conformità da parte del Dott. (va Controparte_2
evidenziato che per l'anno di imposta 2018 (dichiarazione IVA 2019) la società Parte_1
ha provveduto a presentare all'Agenzia delle Entrate n. 2 dichiarazioni: - la prima, in data
29/04/2019, tramite dell'intermediario Dott. (doc. nr. 24), senza visto di Persona_2
conformità; - la seconda, in data 7/05/2019, tramite il Dott. (versata in atti), con visto di CP_2
conformità applicato);
pagina 7 di 31 - In base a quanto ivi dichiarato, il predetto credito sarebbe derivato da:
1. Credito anno precedente (cfr. dichiarazione iva 2017) €. 184.145,00 2. Utilizzo credito anno precedente €. -
4.399,00 3. Eccedenza credito precedente ancora da utilizzare (rigo VL25) €. 179.746,00 4.
Credito per versamenti periodici dell'anno 2018 €. 176.789,00 5. Imposta dovuta per l'anno
2018 €. - 33.166,00 6. Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali €. 0,00 7. Credito finale (3 + 4 -
5 - 6) €. 323.369,00;
- Per effetto del predetto visto di conformità apposto dal Dott. quasi l'intero credito di CP_2
cui sopra è stato utilizzato dalla società per compensare propri crediti e precisamente: a)
quanto ad €. 298.564,49, in favore di terzi per il pagamento di altrui debiti tributari;
b) quanto ad €. 1.572,47 per compensare propri debiti tributari, il tutto come attestato dai modelli F24
prodotti (vedi doc. nr. 13). Sennonché, atteso che nell'anno 2018 non è stato eseguito alcun versamento di IVA a debito (doc. nr. 14), il credito derivante dai versamenti periodici IVA
dell'anno 2018 (riportato in €. 176.789,00) risultava fittizio, tanto che l Controparte_8
riscontrava tale irregolarità a seguito del controllo della dichiarazione IVA 2019 ex art. 36 bis del d.P.R. nr. 600/1973 – con avviso notificato alla Curatela del in data Parte_1
23/04/2021 (doc. nr. 15). L' presentava, pertanto, sulla scorta Controparte_8
dell'anzidetto accertamento, ulteriore istanza di ammissione al passivo (doc. nr. 16), che veniva ammessa all'udienza di verifica del 17/11/'21, per i mancati versamenti relativi a Febbraio 2018
(€. 15.847,68), (€. 13.957,97), Maggio 2018 (€. 3.705,58), Giugno 2018 (€. 130.301,08), Parte_4
Agosto 2018 (€. 12.976,42) (doc. nr. 17), per un totale di complessivi €. 247.776,38 (€. 176.789,00
+ 70.987,38) di cui €. 53.036,70 per sanzioni ed €. 17.950,68 per interessi (documentazione e circostanze mai contestate);
- L'utilizzo in compensazione dell'inesistente credito IVA 2018 per estinguere un debito d'imposta altrui è stato infatti oggetto di contestazione da parte di che, Controparte_8
con Atto nr. TKLCOT100017 2022, ha irrogato nei confronti di ai sensi dell'art. 13 Pt_1
comma 5 del D.Lgs. nr. 471/1997, la sanzione (nell'importo minimo) di €. 307.580,28 (doc. nr.
18), credito fatto oggetto di altra domanda di ammissione al passivo (doc. nr. 19).
- Ciò sul presupposto che: a) nel periodo intercorrente tra il 14 maggio 2019 e il Parte_1 dell'accollato non può, in nessun caso, essere effettuato attraverso la compensazione di crediti
dell'accollante, fossero anche esistenti ed esigibili. Tale principio è attualmente codificato nel diritto
positivo (Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, articolo 1, applicabile dal 27 ottobre 2019).
Precedentemente al 2019, l' era già intervenuta con un documento di prassi (risoluzione n. CP_8
140/2019) nella quale aveva negato l'applicabilità dell'istituto della compensazione all'accollo del debito
altrui, precisando che la compensazione trova applicazione solo per i debiti (e i contrapposti crediti) in
essere tra i medesimi soggetti e non tra soggetti diversi. Con l'accollo infatti, il soggetto accollante non
assume la medesima posizione del debitore tributario nei confronti dell'erario” ; b) i crediti utilizzati per
la compensazione erano risultati del tutto inesistenti (e ciò era già stato accertato dal Curatore a seguito delle verifiche fatte nel cassetto fiscale) “come esaurientemente descritto nel processo
verbale di constatazione redatto dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Viterbo e negli avvisi di
accertamento n. TKL03T100047/2022 e TKL03T100049/2022, tutti notificati alla parte”;
- Il ha – quindi- comunicato (nelle liquidazioni periodiche IVA) e indicato (nelle CP
dichiarazioni IVA 2018 e 2019) importi di cui non sono stati rinvenuti i relativi versamenti nel cassetto fiscale di creando di conseguenza fittizi crediti IVA. Pt_1
Pertanto, risulta accertato che il si è reso responsabile, ex art. 2476 cod. civ., di atti di cattiva CP
gestione societaria per la violazione degli obblighi imposti dalla legge in ordine all'esatta e veritiera tenuta della fiscalità sociale, avendo presentato modelli IVA 2018 e 2019 riportanti dati non veritieri e versamenti periodici del tutto inesistenti.
Trattasi di inequivoche violazioni di legge e, in particolare, nel caso di specie di gravi violazione di norme tributarie fonte di responsabilità (anche penale) dell'amministratore (cfr. sul punto fra le tante anche in motivazione Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 8069 del 25/03/2024 ) e di gravi violazioni dei doveri che incombono sull'amministratore di società anche in vista della conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.
Alla luce di quanto sopra appare evidente come il credito IVA dichiarato nel modello 2019 e parte di quello dichiarato nel modello 2018 fosse stato artificiosamente creato dall'amministratore unico all'epoca in carica Sig. , che ha comunicato (nelle liquidazioni periodiche IVA) e Controparte_1
indicato (nelle dichiarazioni IVA) debiti di cui non sono stati rinvenuti i relativi versamenti nel cassetto fiscale di e che, ciononostante, sono stati compensati con crediti IVA, con il Pt_1
conseguente risultato di dichiarare un saldo attivo fittizio.
pagina 9 di 31 La condotta illecita tenuta dal Sig. , responsabile, ex art. 2476 cod. civ., di atti di cattiva gestione CP
societaria per la violazione degli obblighi imposti dalla legge in ordine all'esatta e veritiera tenuta della fiscalità sociale, rileva dunque sotto un duplice profilo: a) in relazione alla presentazione della dichiarazione IVA 2018, nella quale i crediti per versamenti periodici dell'anno 2017, pari a €.
279.366,00, sono fittizi non avendo la società provveduto ai pagamenti dell'imposta dovuti;
b) con riguardo alla presentazione del modello IVA 2019, nel quale è stato riportato un credito IVA fittizio di
€. 323.369,00 asseritamente maturato nell'anno 2018 e utilizzato per la compensazione di crediti nel modo accertato dall' (va evidenziato che la difesa del convenuto non solo non ha Controparte_8
mai contestato i fatti e la documentazione depositata dalla difesa attorea ma non ha allegato né
dimostrato nulla a sua discolpa. Mentre è assolutamente destituita di fondamento -perché
documentalmente smentita- l'allegazione secondo cui la colpa sarebbe attribuibile in via esclusiva al convenuto in quanto il si sarebbe limitato a sottoscrivere atti e documenti formati dal CP_2 CP
professionista incaricato. Inoltre, in merito, la giurisprudenza ha chiaramente precisato che il legale rappresentante di una società non possa dedurre di “… essersi affidato per tale adempimento ad un
consulente esterno, non essendo l'amministratore esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte
dai delegati…" (Trib. Roma già cit.) e che l'obbligo di corretta tenuta delle scritture contabili non viene meno, come non vengono meno le relative responsabilità in caso di riscontrate irregolarità, per il caso in cui l'attività in questione venga demandata a terzi, non potendo gli amministratori “… confidare
acriticamente nell'operato di terzi, sulla cui attività sono anzi tenuti a vigilare, anche quando gli adempimenti
demandati a tali soggetti trovino giustificazione nel possesso di particolari competenze tecniche (cfr. Cass., Sez.
I, 11 luglio 2008, n. 19235)”; Cass.. Civ. sent. 9193 del 07/05/2015).
La responsabilità dell'amministratore per omesso pagamento delle imposte costituisce una tipica ipotesi di responsabilità per fatto proprio, che trova la sua fonte immediata nella violazione dei doveri comportamentali fissati dalle disposizioni di legge, che pongono a carico diretto degli amministratori uno specifico obbligo nei confronti del fisco, avente quale contenuto il provvedere, nella loro qualità,
al pagamento delle imposte con l'attivo sociale. Nel caso in cui la società – quando l'amministratore ha omesso il pagamento del dovuto all'erario era in bonis, avendo liquidità ed essendo in grado di pagare (come è nel caso in esame non avendo nulla eccepito e dimostrato il convenuto) i debiti erariali, l'amministratore inadempiente risponde dei danni procurati alla società in misura pari alle sanzioni, interessi ed aggi addebitati dall'erario alla società stessa, come liquidati nel relativo accertamento tributario ovvero nella cartella esattoriale. pagina 10 di 31 Accertata la responsabilità ex art. 2476 c.c. del convenuto , alla luce di quanto pacificamente CP
riconosciuto dalla giurisprudenza (secondo la quale il danno derivante dal mancato pagamento delle imposte dovute dalla società fallita, concretamente riferibile alla condotta (nel caso in esame gravemente) colposa dell'amministratore, non coincide con l'importo dell'imposta il cui pagamento sia stato omesso ma può essere ravvisato esclusivamente nelle sanzioni e negli interessi irrogati alla società a seguito dell'accertamento fiscale compiuto dagli enti competenti ) deve quindi ritenersi che il danno subito dalla società deve essere così quantificato nella somma di interessi e sanzioni irrogate a seguito del controllo dell'Ufficio ed è pari a complessivi €. 487.410,99 (come quantificato dalla
Curatela attrice sulla base della documentazione depositata e mai contestata da nessuno dei convenuti. Trattandosi di fattispecie di responsabilità contrattuale, il fallimento attore è tenuto ad allegare il mancato rispetto da parte dell'amministratore sociale all'obbligazione di pagamento del fisco e ad adempiere all'onere della prova producendo le cartelle esattoriali notificate alla società e le relative domande di insinuazione al passivo, onere di allegazione e dimostrazione soddisfatto nel caso di specie. Il convenuto è tenuto a dimostrare l'adempimento o la non imputabilità ex art 1218 c.c. per essersi trovata la società nell'impossibilità di versare i tributi dovuti per incapienza patrimoniale o incapacità finanziaria, con ciò escludendo una sua responsabilità per omissione. Nel caso in esame il convenuto nulla ha dedotto e/o dimostrato). CP
Per cui il convenuto va condannato al pagamento in favore della attrice – a titolo CP Pt_1
risarcitorio- della citata somma complessiva di E. 487.410,99 di cui €. 179.830,71 per le sanzioni ed interessi richiesti da in sede di ammissione al passivo del Controparte_8
a seguito dei controlli effettuati sulle Dichiarazioni IVA 2017 e 2018, ed €. Parte_1
307.580,28 per la sanzione irrogata da , ai sensi dell'art. 13 comma 5 del D.Lgs. Controparte_8
nr. 471/1997, oltre interessi e rivalutazione come si dirà meglio infra.
Sussiste altresì la responsabilità ex artt. 2043-2055 c.c. del convenuto CP_2
Al predetto professionista la Curatela attrice ha addebitato di aver apposto il visto di conformità in occasione della presentazione del modello IVA 2019 non avendo verificato, quantomeno per negligenza, né che il credito IVA di €. 323.369,00 fosse reale né che i dati contabili dell'annualità
precedente fossero corretti né che vi fosse corrispondenza tra dati contabili e versamenti eseguiti così
consentendo l'utilizzo, tramite la cessione a terzi, di crediti che invece non potevano essere utilizzati perché inesistenti (come puntualmente accertato da che, in ragione di ciò, ha Controparte_8
pagina 11 di 31 irrogato, ai sensi dell'art. 13 comma 5 del D.Lgs. nr. 471/1997, la sanzione di €. 307.580,28) concorrendo in tal modo nell'illecito commesso dall'amministratore.
L'assunto è fondato.
Ritiene il Collegio che il professionista debba effettivamente rispondere del predetto illecito CP_2
avendo con la propria condotta – quanto meno colposa- concorso, rendendolo possibile, nell'illecito
(consistito nell'utilizzo – tramite compensazione neppure consentita- di crediti Iva inesistenti) posto in essere dall'organo amministrativo.
Con riferimento al professionista incaricato dalla società della materiale trasmissione della dichiarazione IVA, lo stesso può concorrere nell'illecito dell'amministratore nel caso in cui sia consapevole dell'inesistenza del credito attestato o nel caso in cui, in presenza di circostanze tali da concretizzare seri indizi di insussistenza delle operazioni dichiarate, non abbia colpevolmente rilevato tale inesistenza, pertanto, nell'ipotesi in cui la propria condotta, quantomeno colposa, abbia concorso
– rendendola possibile – all'operazione illecita posta in essere dall'organi amministrativo (cfr. sul punto la Sentenza del Tribunale di Brescia del 5 luglio 2023, n. 1687).
Ciò in considerazione del fatto che, l'apposizione del visto di conformità e l'accertamento demandato al professionista ai sensi dell'art. 35 d. lgs. n. 241/1997 non può avere carattere meramente formale –
pena lo svuotamento delle norme in esame e la completa inutilità del controllo richiesto finalizzato a semplificare le procedure legate alla richiesta dei rimborsi IVA e ad agevolare l'amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare – implicando lo stesso la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto, della corrispondenza dei dati esposti nelle dichiarazioni alle risultanze di tali scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.
Infatti, il visto di conformità o “visto leggero”, introdotto dal DLgs n. 241 del 9 luglio 1997, è uno strumento dell'attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie che il legislatore ha attribuito a soggetti estranei all'amministrazione finanziaria.
Il visto di conformità si concretizza nell'attestazione dell'esecuzione dei controlli indicati dall'art. 2 del decreto n. 164 del 1999.
pagina 12 di 31 L'art. 2 del DM del 1999 n. 164 (all'epoca vigente) recita: 1. Il rilascio del visto di conformità di cui
all'articolo 35, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, implica il riscontro della
corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle
disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle
ritenute d'acconto.
2. Il rilascio del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, implica, inoltre: a) la verifica della regolare tenuta e conservazione delle
scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto;
b) la verifica
della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime
alla relativa documentazione”.
Il soggetto autorizzato al rilascio del visto è tenuto, quindi, a:
1. predisporre la dichiarazione fiscale,
2. attestare di aver eseguito i necessari controlli mediante sottoscrizione della stessa
3. trasmetterla all . Controparte_8
L'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni:
• garantisce ai contribuenti assistiti il corretto adempimento di alcuni obblighi tributari;
• agevola l'Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell'esecuzione dei controlli di propria competenza;
• è strumento di contrasto al fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti;
• semplifica le procedure legate alla richiesta dei rimborsi IVA.
A tal riguardo la S.C. (sia civile che penale) è conforme nel ritenere che “il visto di conformità è “un controllo attribuito dal legislatore a soggetti estranei all'amministrazione finanziaria - professionisti abilitati iscritti negli appositi Albi -per la corretta applicazione delle norme tributarie [e] l'apposizione del visto di conformità implica che il professionista riscontri la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti di imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto, i versamenti” (sulla base dei su citati la S.C. Sez. pen con la sentenza del 2022 n. 30329 ha affermato che di conseguenza “il professionista che rilascia un mendace visto di conformità, leggero o pesante, o un'infedele
asseverazione dei dati, ai fini degli studi di settore, risulta esposto anche a sanzioni penali in ragione
dell'espressa previsione di cui all'art. 39 d.lgs. n. 241 del 1997 e del meccanismo del concorso nel reato di cui
all'art. 110 cod. pen. in quanto crea un mezzo fraudolento idoneo ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in
errore l'amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi pagina 13 di 31 per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi”; vedasi anche
Sentenza della sezione 3^ penale, n. 19672/2019 emessa in data 13.03.2019 con la quale si afferma che l'apposizione di un visto mendace costituisce un mezzo fraudolento idoneo ad ostacolare l'accertamento, inducendo in errore l'Amministrazione finanziaria a fronte dell'indicazione, nelle prescritte dichiarazioni dei redditi, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, integrando così la fattispecie di reato di cui all'articolo
3 D.Lgs. 74/2000; vedi anche Cass. civ. del 2025 n. 7154, Cass. 2024 n. 11660 secondo cui “La
responsabilità, prevista dall'art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del d.lgs. n. 241 del 1997 (ratione
temporis applicabile), dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedeli, relativamente
alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 del d.m. n. 164 del 1999, ha una
funzione anche punitiva”..omissis).
Nel caso in esame risulta che il ha trasmesso in data 07/05/2019 la dichiarazione Iva 2019 CP_2
(anno di imposta 2018, cfr. doc. n. 12 fasc. att.) apponendovi il visto di conformità (la difesa attorea ha altresì dimostrato, come già detto, che per l'anno di imposta 2018 (dichiarazione IVA 2019) la società
ha provveduto a presentare all'Agenzia delle Entrate n. 2 dichiarazioni: - la prima, in Parte_1
data 29/04/2019, tramite dell'intermediario Dott. (doc. nr. 24), senza visto di conformità Persona_2
e la seconda quella del 7/05/2019, tramite il Dott. con visto di conformità applicato. Il contratto CP_2
depositato dalla difesa del sub doc. n. 1 non risulta sottoscritto dalla e CP_2 Controparte_10
di conseguenza le relative pattuizioni non sono opponibili alla curatela).
Il citato Visto è stato apposto ai sensi dell'art. 35 del DLgs.9 luglio 1997 n. 241 e presupponeva la verifica della corrispondenza dei dati delle dichiarazioni predisposte alla documentazione e alle risultanze delle scritture contabili nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile (cfr.
primo comma lett. a); il rilascio del visto di conformità, effettuato in mancanza della verifica dei dati dichiarati, espone il professionista alle sanzioni previste dall'art. 39, comma 1, lettera a), del Decreto
Legislativo 241 del 1997).
Nella fattispecie in esame, diversamente da quanto dedotto dalla difesa del convenuto, il non CP_2
solo non ha verificato la regolarità (quanto meno) formale dei documenti sulla base dei quali ha emesso il visto di conformità, atteso che le fatture ed il registro IVA sono risultati inesistenti,
incompleti e non definitivi ma non ha neppure verificato la sussistenza dei modelli F24 a riscontro del credito Iva.
Infatti, dalla documentazione (fatture e registro IVA) depositati dalla difesa del emerge che: CP_2 pagina 14 di 31 • le fatture non sono prodotte;
• i registri iva (acquisti, vendita, eventuali corrispettivi e liquidazione periodica), che dovrebbero avere ciascuno una numerazione consequenziale, risultano invece ripartire dal n. 1 per ciascun periodo. Ciò è indice del fatto che tali documenti non costituiscono una stampa definitiva del relativo registro fiscale, ma una mera stampa provvisoria e, come tale, anche modificabile nel tempo sino a che non intervenga la stampa definitiva.
• i registri iva (in stampa provvisoria come sopra indicato e con numerazione che ricomincia per ogni periodo dal n. 1) relativi ad acquisti e vendite risultano allegati sino al mese di settembre 2018. Per il periodo ottobre – dicembre 2018 (cfr. pag. 29 e seguenti del doc. 3 depositato dal Dott. con la CP_2
comparsa di costituzione) non vengono prodotti i registri relativi agli acquisti e vendite. La
produzione è limitata ai soli prospetti di liquidazione IVA che evidenziano una numerazione non continuativa che inizia dal n. 20 (20 ottobre, 22 novembre, 24 dicembre, 25 riepilogo annuale). Quindi
non sono stati prodotti i relativi registri iva acquisti e vendite, nonostante che per tutto il periodo ottobre – dicembre 2018 detti prospetti di liquidazione riportino sia operazioni di acquisto che di vendita (per importi rilevanti).
• I mod. F24 – debitamente quietanzati – attestanti l'avvenuto versamento dell'IVA a debito riconosciuta nelle scritture cantabili non sono presenti.
Da quanto sopra accertato, è evidente che il controllo formale effettuato dal Dott. teso a CP_2
verificare la riconciliazione tra il credito IVA emergente dal Modello Unico della in Parte_1
bonis e le risultanze contabili della stessa, si sia focalizzato su di una documentazione non ufficiale e del tutto insufficiente, mancando la prova dell'effettivo versamento delle somme riconosciute a debito
(si rammenta che per attestare lo svolgimento dei controlli previsti, il soggetto che appone il visto deve conservare copia della documentazione controllata).
Essa, quindi, era certamente inidonea a prospettare credibilmente le operazioni soggette a IVA
compiute nel periodo di riferimento e quindi, per quel che qui rileva, non consentiva di ritenere concluso con esito positivo il controllo formale che il asserisce di aver operato. CP_2
A fronte della incompletezza e provvisorietà dei documenti contabili forniti dalla società, quindi, il
Dott. non avrebbe potuto (e dovuto) rilasciare il visto di conformità sulla dichiarazione IVA CP_2
2019; e ciò a prescindere da qualunque controllo e/o valutazione di merito, non richiesta e qui non in contestazione. Né il Dott. può invocare, a propria discolpa, come fa al penultimo capoverso di CP_2
pag. 4 della comparsa di costituzione, il fatto di non poter accedere ai dati dell e, Controparte_8 pagina 15 di 31 di conseguenza, di trovarsi nell'impossibilità di conoscere la circostanza che nell'anno 2018 la in bonis non avesse effettuato i dovuti versamenti: omissione di cui, a detta del Parte_1
professionista convenuto, sarebbe stato tenuto all'oscuro dall'Amministratore unico ( CP
) della Società.
[...]
La prova dell'avvenuto versamento delle imposte risultanti a debito (nel caso specifico IVA periodica)
non avrebbe infatti richiesto alcun accesso riservato alle banche dati dell' , ben Controparte_8
potendo essere riscontrato mediante la semplice richiesta, da parte del professionista, e la dovuta esibizione, da parte del cliente, del modello F24 con prova di quietanza, documento che ogni titolare di partita iva è tenuto a conservare per il periodo di 10 anni;
la mancata produzione di tali documenti avrebbe dovuto spingere il professionista ad astenersi dal rilasciare il visto di conformità, la cui apposizione configura appieno la sua responsabilità.
Ciò è ancor più vero ove si consideri che i prospetti di liquidazione periodica, nel caso in cui risulti
IVA a debito nel periodo di riferimento, riportano accanto all'importo da versare all'erario anche l'indicazione della modalità di versamento seguita;
tutto ciò non è però presente nel caso di specie,
visto che le liquidazioni periodiche IVA relative ai mesi di febbraio, aprile, maggio, giugno e agosto, a fronte di un importo IVA da versare all'Erario, non indicano la relativa data di versamento.
Infine, per completezza espositiva, si evidenzia che la somma degli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche di cui sopra è pari a €. 176.788,73 e corrisponde perfettamente a quanto indicato nel rigo VL30 (iva periodica dovuta e versata) della dichiarazione IVA attestata dal Dott.
essa è esattamente l'importo il cui mancato versamento è stato contestato e sanzionato CP_2
dall . Controparte_8
Il fatto che le liquidazioni IVA periodiche non riportassero la data di versamento del tributo, così
come la mancanza dei relativi modelli F24 quietanzati, avrebbe dovuto allertare il professionista che,
in ragione di ciò, avrebbe dovuto richiedere la prova del versamento dell'IVA (ove avvenuta) e solo dopo, in caso di riscontro positivo, accertare la regolarità contabile ed apporre il visto di conformità
(vedasi la responsabilità, prevista dall'art. 39, del d.lgs. n. 241 del 1997, ratione temporis vigente e le sanzioni previste a carico del professionista).
Né vi è prova (di cui era onerata la difesa del del fatto che il visto infedele sia stato indotto CP_2
dalla condotta dolosa o gravemente colposa del (circostanza invero neppure allegata). CP
pagina 16 di 31 A supporto delle proprie ragioni il Dott. ha prodotto la richiesta di archiviazione formulata in CP_2
data 09/05/2023 dal P.M. Dott. nell'ambito del procedimento 1342/2023 RGNR (cfr. Doc. nr. 5 Per_3
poi riprodotto sub doc. 6 mentre non è stato mai prodotto il decreto del GIP di Viterbo) aperto dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo che, a suo avviso, confermerebbe la correttezza del suo operato (la difesa ha depositato il decreto di archiviazione del Gip del Tribunale di
Ascoli Piceno che tuttavia è ivi del tutto irrilevante non riguardano la fattispecie in esame;
così come è
irrilevante il doc. n. 8).
L'assunto non ha pregio.
In primo luogo, la suddetta richiesta non ha alcuna valenza probatoria (è pacifico nella giurisprudenza della S.C. che neppure il decreto di archiviazione ha alcuna valenza preclusiva nel giudizio civile;
cfr. ad esempio fra le tante Cass. 2015 n. 21089 ove si afferma che
“l'intervenuto decreto di archiviazione perché il fatto non sussiste non impedisce al giudice civile di valutare se
per i medesimi fatti, sottoposti al suo vaglio per fini risarcitori, siano ravvisabili gli estremi del reato, trattandosi
di provvedimento che ha come presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo a preclusioni di alcun
genere”).
In secondo luogo – come puntualizzato anche dalla difesa attorea- leggendo la motivazione della richiesta di archiviazione, emerge la palese non pertinenza ed irrilevanza per l'ipotesi che ci occupa del richiamo operato al procedimento penale nel quale il convenuto risultava indagato per il reato di cui all'art. 10-quater del D.lgs. nr. 74/2000.
Nella motivazione del citato provvedimento, infatti, si legge che “il visto da lui apposto è quello che viene
definito cd. leggero che si caratterizza per richiedere il mero riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella
dichiarazione dei redditi alle risultanze della relativa documentazione: tutti riscontri che, secondo specifiche
disposizioni dell' debbono essere fatti su base meramente documentale in ordine Controparte_8
all'ammontare dei componenti positivi e negativi relativi all'attività d'impresa esercitata e non comportanti
nessuna valutazione di merito. Dunque, tanto i mezzi a sua disposizione quanto la specifica incombenza a lui
richiesta nella precipua veste professionale non consentivano all'indagato (e da lui neanche esigevano)
l'accertamento dell'eventuale falsità di fatture, da cui sarebbero in seguito potuti scaturire crediti d'imposta
inesistenti”.
Come si evince da quanto sopra riportato, il Pubblico Ministero evidenzia solamente come il Dott.
stante la natura formale dei controlli finalizzati al rilascio del visto di conformità, non fosse CP_2
tenuto a verificare anche l'eventuale falsità delle fatture da cui si sarebbero potuti originare i crediti pagina 17 di 31 d'imposta inesistenti. Ma tale circostanza non è qui in contestazione ed il fondamento dell'addebito ivi mosso al professionista ha alcun collegamento con eventuali fatture false;
esso, infatti, è stato causato dall'indicazione, come eseguiti, di versamenti di imposta IVA, in realtà mai effettuati, e che il professionista ha attestato (e certificato) come effettivamente eseguiti. La responsabilità del Dott.
quindi, lo si ripete, sta nell'aver apposto il visto di conformità sulla dichiarazione IVA 2019 CP_2
senza aver effettuato correttamente i dovuti controlli formali sulla documentazione contabile, come richiesto invece dalla natura e dalla finalità del visto.
Era onere del professionista di verificare la sussistenza del credito IVA e le condizioni legittimanti la spettanza dello stesso a fini compensativi.
Come, infatti, già dedotto e documentato nell'atto di citazione: a) per l'anno 2017 la dichiarazione IVA
2018 indica al quadro VL 30 versamenti di imposta per €. 279.366,00 corrispondenti all'IVA a debito maturata nel primo (€. 216.770,00) e secondo (€. 62.595,00) trimestre 2017. Sulla scorta di ciò, la dichiarazione IVA 2018 presentava un credito di €. 184.145,00. Invero, come già esposto, la società non ha mai versato l'importo di €. 279.366,00 e, per effetto di ciò, sono state irrogate sanzioni ed interessi per €. 108.843,33 (mancato versamento e accertamento di un credito minore rispetto a quello dichiarato). b) Nell'anno 2018 la situazione è del tutto similare in quanto, per effetto del mancato versamento dell'importo di €. 176.789,00, sono state irrogate sanzioni ed interessi per €. 70.987,38 con l'aggravante che, per effetto del visto di conformità applicato, sono stati effettuati utilizzi di tale credito inesistente per €. 307.580,28, che hanno comportato una sanzione di pari importo.
Pertanto, le somme oggi richieste dalla Curatela attrice ai convenuti non dipendono da crediti per fatture false, ma scaturiscono, invece, da crediti inesistenti, in quanto riportati contabilmente ed utilizzati per future compensazioni in mancanza del versamento che avrebbe dato luogo alla loro formazione.
Onere del convenuto era controllare – peraltro con la normale diligenza senza necessariamente pretendere quella qualificata, peraltro richiesta al professionista – la genesi dei crediti, richiedendo all'Amministratore della in bonis copia dei versamenti eseguiti a mezzo F24 e le Parte_1
relative quietanze (non risulta che il ne abbia mai fatto espressa richiesta alla società; né CP_2
risulta che il professionista abba mai presentato una dichiarazione fiscale correttiva/integrativa, come pure previsto).Il professionista convenuto avrebbe dovuto riscontrare che l'iva a debito mensile riportata in alcuni mesi del 2018 non indicava la data di versamento;
egli avrebbe dovuto quindi verificare l'effettivo versamento dei tributi (attraverso le quietanze F24) prima di procedere con il pagina 18 di 31 rilascio del visto di conformità (Le liquidazioni iva relative a febbraio 2018 (pag. 5 doc. nr. 3 , CP_2
aprile 2018 (pag. 12 doc. nr. 3 , maggio 2018 (pag. 15 doc. nr. 3 , giugno 2018 (pag. 19 CP_2 CP_2
doc. nr. 3 , agosto 2018 (pag. 15 doc. nr. 3 riportano l'indicazione di iva mensile a CP_2 CP_2
debito con a fianco annotazione priva della data di versamento).
Ciò conferma che, diversamente da quanto sostenuto dal convenuto e dalla sua assicurazione, il professionista non abbia eseguito neanche il mero controllo formale al quale era invece tenuto considerato che non ha riscontrato: a) il carattere provvisorio delle stampe dei registri iva sino al mese di settembre 2018; b) l'assenza nella documentazione delle stampe dei registri iva (acquisti e vendite)
dei mesi di ottobre, novembre e dicembre;
c) l'assenza di indicazione della data di versamento dell'iva mensile a debito maturata.
L'avvenuta attestazione di conformità di crediti iva riportati nelle scritture contabili non supportati a fronte di versamenti mai eseguiti ha invece finito per determinare un credito iva di fatto inesistente.
Non è pertanto condivisibile l'assunto della Compagnia di Assicurazione secondo cui non vi era alcuna discrasia tra credito iva risultante nel modello unico e risultanze contabili atteso che già la sola mancata indicazione della data di pagamento dell'imposta a debito (che lasciava facilmente intendere la sua mancata corresponsione) determinava una evidente incongruenza tra gli elementi “a credito”
riportati in dichiarazione e la contabilità aziendale.
Allo stesso modo non è corretto quanto riferito da che, in merito al versamento delle imposte, CP_3
afferma che ”...di tale omissione (versamento iva a debito n.d.r.) deve essere chiamato a rispondere il solo
amministratore e non certo professionista, che non aveva accesso alle informazioni e ai dati dell' CP_8
.
[...]
Si è già sopra precisato che il versamento delle imposte mediante modello F24 genera sempre una ricevuta che funge da quietanza di pagamento;
tali ricevute costituiscono documenti contabili che vengono conservati da ciascun imprenditore ai fini della prova del versamento in caso di futuri controlli da parte dell'amministrazione finanziaria.
La società pertanto, poteva agevolmente reperire le quietanze di versamento e doveva Pt_1
fornirle al dott. che da parte sua – e qui risiede la fonte della sua responsabilità – ne avrebbe CP_2
dovuto pretendere l'esibizione, al fine di verificare l'effettivo pagamento del tributo, astenendosi, in difetto, dal rilascio del visto.
pagina 19 di 31 Tutto questo non è accaduto quindi il mancato controllo del dott. ha comportato l'utilizzo a CP_2
credito di versamenti mai eseguiti, circostanza peraltro già agevolmente rilevabile dalla documentazione contabile consegnata allo stesso professionista (la responsabilità del professionista poteva essere esclusa solamente qualora i dati dichiarati trovavano corrispondenza nella documentazione acquisita in sede di apposizione del visto;
ma ciò non è avvenuto nel caso in esame,
come sopra accertato).
La domanda avanzata in via subordinata dal Dott. tesa a limitare la propria responsabilità CP_2
alla condotta riferibile all'utilizzo in compensazione del credito IVA 2018 (richiesta avanzata anche dalla difesa della compagnia di assicurazioni), che ha generato sanzioni e interessi per un totale di €
70.987,38, è infondata, poiché non correttamente quantificata.
Anche se la sua responsabilità è limitata esclusivamente a quanto non versato nell'anno 2018, il danno non può essere quantificato in soli €. 70.987,38 pari alle sanzioni ed agli interessi calcolati dall
[...]
per quella annualità in ragione del mancato versamento dell'IVA periodica. Con il CP_8
proprio comportamento e con l'apposizione del visto di conformità, infatti, il Dott. ha CP_2
consentito un utilizzo del credito IVA (inesistente) accertato dall in €. Controparte_8
307.580,28, provocando l'irrogazione di una sanzione pari al 100% dell'imposta indebitamente compensata (a nulla rilevando che l abbia contestualmente rilevato che fra Controparte_8
l'altro il credito – inesistente- era stato utilizzato anche per eseguire compensazioni – non consentite-
in favore di soggetti terzi).
Qualora il visto c.d. leggero non fosse stato apposto, tale importo non avrebbe potuto essere compensato e quindi l non avrebbe irrogato la predetta sanzione ai sensi Controparte_8
dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471 del 1997 (che concerne le ipotesi nelle quali siano offerti in compensazione crediti inesistenti).
La sua responsabilità, quindi, non può non ricomprendere anche tale importo considerando che il visto di conformità dei dati riportati in dichiarazione alla relativa documentazione deve essere obbligatoriamente richiesto dai contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA
per importi superiori a 5.000 euro annui e per ottenere l'esecuzione dei rimborsi dei crediti IVA di ammontare superiore a 30.000 euro senza la necessità, per l'avente diritto al rimborso, di prestare la prescritta garanzia a tutela dell'Erario (vedasi anche l'art. 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, essendo obbligatoria la prestazione di una polizza assicurativa). pagina 20 di 31 Il professionista chiamato all'apposizione del visto di conformità sa bene, dunque, che detto visto è
finalizzato unicamente ed esclusivamente alla richiesta di rimborso da parte dell'amministrazione finanziaria o della compensazione orizzontale. Il dott. non poteva non sapere che il Parte_5
credito derivante dalla dichiarazione IVA 2019 sarebbe stato utilizzato per compensare crediti di natura diversa dall'iva, indipendentemente dal fatto che ad essere compensati potessero essere stati crediti propri della società o di terzi.
Pertanto, nel caso di specie, sussiste la responsabilità solidale del e del in relazione ai CP CP_2
fatti posti a fondamento delle sanzioni e degli interessi addebitati dall alla Controparte_8
società Parte_1
Il mancato controllo da parte del dott. ha quindi consentito l'utilizzo di tutto il credito CP_2
indicato nella dichiarazione (e quindi pari ad €. 323.369,00) indipendentemente dalla sua formazione e dal periodo della sua genesi, il che ha cagionato un danno alla società quantificabile, come da domanda attorea, nelle sanzioni e interessi applicati dall'amministrazione finanziaria.
La unicità della operazione fa quindi escludere che la responsabilità del professionista possa essere contenuta al minor importo indicato dal convenuto e dalla compagnia di assicurazioni chiamata in causa.
Come è noto, per la responsabilità solidale prevista dall'art. 2055 c.c. non è necessario che più soggetti concorrano nell'unica azione od omissione, in caso di pluralità di azioni o omissioni -pur se autonome e temporalmente distinte- essendo sufficiente che ciascuno di essi abbia concorso in maniera causalmente efficiente a produrre l'evento ovvero l'unico danno (v., fra le tante, Cass., 13/11/2002, n.
15930; Cass., 27/1/1997, n. 814. E già Cass., Sez. Un., 28/5/1975, n. 2156).
E' l'unicità del fatto dannoso che rileva, non già l'identità delle condotte lesive, che ben possono essere non solo diverse tra loro, ma altresì prive di collegamento psicologico (Cass. 18899/ 2015).
L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art.2055 c.c., per la legittima predicabilità di una responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito deve essere intesa in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, ricorrendo, perciò, tale forma di responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più
azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, sempreché le singole azioni od omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno (cfr. ex multis Cass. 8.8.2007, n. 17397; Cass. 9.8.2007, n. 17475; Cass. 6.7.2004, n. 12329; Cass. 2019 n. 1070 ove si ribadisce che: “per la responsabilità solidale dei danneggianti, l'art. 2055, comma 1, c.c. richiede solo che il
fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi pagina 21 di 31 siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone ed anche nel caso in cui siano configurabili titoli di
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma
suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da
essi violate.").
Quindi ed in conclusione i convenuti vanno entrambi condannati – in via solidale (ed in egual misura nei loro rapporti interni ex art. 2055 c.c.) al pagamento in favore della Curatela attrice a titolo di risarcimento del danno (il ex art. 2476 c.c. e il ex art. 2043 c.c.) alla somma complessiva CP Per_4
di E. 487.410,99; la predetta somma va rivalutata dal 28/09/2020 (data di dichiarazione del fallimento della società che è stata dichiarata fallita con sentenza n. 19/2020 del 15/04/2010 del Tribunale di
Viterbo depositata in data;
cfr. doc. n. 3 fasc. att.) alla data della presente sentenza (22/04/2025; data in cui sono scaduti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.); sulla somma così rivalutata sono dovuti gli interessi legali dalla presente sentenza (15/07/2025) fino all'effettivo pagamento in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).
Merita accoglimento la domanda di manleva avanzata dal convenuto nei confronti della CP_2
chiamata in causa (mentre è inammissibile la richiesta di regresso formulata per la Controparte_3
prima volta dalla difesa del nella memoria depositata ex art. 1813 comma VI n. 1 c.p.c. nei CP_2
confronti della compagnia di assicurazioni come efficacemente eccepito dalla difesa di quest'ultima).
Vanno infatti disattese le eccezioni e le richieste avanzate da quest'ultima.
assicurava la responsabilità civile del dr. in forza della Controparte_3 Controparte_2
polizza Generali (Mod. R50/04) R.C. Professionale Dottore Commercialista n. 380360654, con effetto dal 18.12.2018 sino al 18.12.2022, data alla quale il contratto è cessato essendo giunto a naturale scadenza.
La citata polizza è stata rilasciata anche con specifico riferimento all'attività di rilascio del visto di conformità.
Infatti, i professionisti per ottenere l'iscrizione nell'elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità o dell'asseverazione, devono inviare un'apposita comunicazione preventiva della volontà di esercitare tale facoltà alla Direzione regionale dell Controparte_8
competente in ragione del domicilio fiscale del richiedente, allegando la necessaria documentazione.
Fra la documentazione richiesta vi è la polizza assicurativa sulla responsabilità civile, in originale o copia conforme, di cui all'articolo 22 del decreto n. 164 del 1999, la quale deve prevedere una pagina 22 di 31 autonoma copertura assicurativa che garantisca il risarcimento dei danni eventualmente provocati ai propri clienti dall'attività prestata per l'assistenza fiscale, il visto di conformità, l'asseverazione e l'eventuale certificazione tributaria (cosiddetto visto pesante), con un massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a € 3.000.000 , ai sensi dell'art. 6, comma 2,
lettera b del decreto legislativo del 21 novembre 2014, n. 175, entrato in vigore il 13 dicembre 2014.
I soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità sono tenuti ad adeguare il massimale della polizza prima dell'apposizione del visto, anche nell'ipotesi in cui la stessa non sia ancora scaduta alla data di entrata in vigore del decreto semplificazioni.
Per poter essere abilitati ad apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni 730, è necessario che la polizza preveda esplicitamente la copertura del rischio relativo al rilascio di visto infedele, di cui all'art. 39 del decreto legislativo n. 241 del 1997, in modo da garantire al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme che sono tenuti a pagare gli stessi professionisti. In assenza di tale integrazione, l'abilitazione non contemplerà l'apposizione del visto su tale modello di dichiarazione.
Orbene la polizza depositata (vedasi sia doc. n. 4 depositato dal che le condizioni generali CP_2
prodotte dalla sub doc. n. 1) costituisce (anche) polizza autonoma espressamente rilasciata in CP_3
forza della normativa appena sopra richiamata e soggetta alle condizioni proprie per essa stabilite (cfr.
pag. 12 della polizza sotto “condizioni particolari” si legge testualmente “APPOSIZIONE DEL VISTO
DI CONFORMITA' ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241 del 09/07/1997, D.M. 164/99, Legge n. 102 del 3
Agosto 2009 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto - legge 1 Luglio 2009, n. 78, Legge di Stabilità
147/2013 art. 1 comma 574 e con modificazioni del decreto d.lgs n.175 del 21 novembre del 2014 - Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in Legge 1 dicembre 2016, n.
225, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili - D.L.
24/04/2017 n. 50 Disposizioni urgenti in materia finanziaria”).
La citata polizza prevede le seguenti e testuali condizioni: “A complemento di quanto previsto in atti, la
Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente
responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente
cagionate a terzi in conseguenza di errori personalmente commessi nell'espletamento dell'attività di apposizione
del visto di conformità nonché asseverazioni, prestazione dell'assistenza fiscale mediante apposizione del visto di
conformità sulle dichiarazioni fiscali ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241 del 09/07/1997. La presente garanzia è
operante subordinatamente al possesso da parte dell'Assicurato Dott. dei requisiti previsti Controparte_2 pagina 23 di 31 dalle norme vigenti per lo svolgimento dell'attività per la quale è prestata la presente Assicurazione. La presente
estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento, per ogni sinistro e per
anno assicurativo, pari ad EURO 3.000.000; massimale che costituisce copertura assicurativa autonoma per
l'esercizio dell'attività sopra individuata. L'Assicurato dichiara e la Società ne prende atto che il massimale è
adeguato al numero dei contribuenti assistiti ed al numero dei visti di conformità e delle asseverazioni rilasciati.
Ad ogni scadenza annuale del contratto, la Società si riserva la facoltà , su richiesta dell'Assicurato ed a
condizioni da determinarsi, di adeguare il massimale di polizza come da indicazioni dell'Assicurato stesso.
L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all' durante il Parte_6
periodo di efficacia dell'assicurazione sempreché originate da fatti posti in essere durante il medesimo periodo e
denunciate nei termini previsti dall' Art.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Sezione I - Norme che
regolano il contratto. In caso di cessazione della polizza l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento
occasionate da fatti posti in essere dall' durante il periodo di efficacia della garanzia e pervenute per la Parte_6
prima volta all' , od ai suoi aventi diritto, nei cinque anni successivi alla cessazione del contratto Parte_6
stesso, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo, sempreché
denunciate alla Società nei modi, limiti e termini previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione - Sezione I
- Norme che regolano il contratto. Relativamente alla presente estensione di garanzia, il massimale ivi previsto
rappresenta anche il limite di esposizione della Società per sinistro ed anno assicurativo successivo alla
cessazione del contratto. Qualora il sinistro si realizzi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto
nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Resta tra le parti convenuto che il risarcimento del
danno se spettante a termini di polizza, verrà corrisposto al terzo danneggiato per intero e la Compagnia
recupererà la franchigia e/o lo scoperto previsti in polizza direttamente dall'Assicurato”.
Orbene, in primo luogo, va evidenziato che nel caso di specie è pacifico che il avesse – alla CP_2
data di presentazione del visto di conformità per cui è causa (maggio 2019) i requisiti di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, del citato DM 164/1999.
Infatti – diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della nella presente vicenda non è CP_3
oggetto di contestazione né motivo di responsabilità l'effettivo possesso (o meglio, la prova dell'effettivo possesso) dei requisiti necessari al rilascio del visto da parte del professionista (infatti nessun rilievo è stato fatto sul punto dall;
come è noto l' apposizione del visto di Controparte_8
conformità da parte di soggetti non abilitati comporta il “recupero”, da parte dell'Ufficio, del credito utilizzato unitamente a sanzioni e interessi. La mancanza dei requisiti soggettivi, previsti dall'art. 8,
comma 1 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, determina – inoltre- l'applicazione delle pagina 24 di 31 sanzioni di cui all'art. 25 del citato decreto n. 164 del 1999, consistenti nella sospensione cautelare dell'attività di assistenza fiscale, nella revoca dell'abitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e nella comunicazione agli Ordini professionali per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti. Si sottolinea, infine, che le imprese di assicurazione hanno l'onere di dare immediata comunicazione all' di ogni circostanza che comporti il venir meno della garanzia Controparte_8
assicurativa ex art. 22 del decreto del 31 maggio 1999, n. 164. In tal caso non risulta nessuna comunicazione da parte della . CP_3
Pertanto – sotto tale profilo- non può dubitarsi della piena operatività della copertura assicurativa.
Come è noto il professionista abilitato ed autorizzato all'apposizione del visto di conformità è
obbligato al rilascio di una polizza.
In particolare, in merito alla polizza assicurativa l'articolo 22 del decreto del Ministero dell'Economia
31 maggio 1999 n. 164, al primo comma, prevede che 'I professionisti ed i certificatori stipulano una polizza
di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché
al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non
inferiore a tre milioni di euro, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente
provocati dall'attività prestata e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'art. 39,
comma 1, lettera a) Dlgs n. 241/1997”.
Essa, quindi, copre i danni patrimoniali causati a terzi (ad esempio, il contribuente, l'erario) a seguito di errori o omissioni relativamente alla apposizione dei visti di conformità.
La polizza RC professionale copre – secondo la normativa sopra richiamata- la quota di responsabilità
del professionista assicurato, anche se questa è solidale con altri soggetti.
L'assicuratore è tenuto a risarcire il danno fino al massimale previsto dalla polizza, e poi si potrà
rivalere (se possibile) sugli altri co-responsabili.
La polizza di assicurazione della responsabilità civile – in forza della relativa normativa- deve – in particolare- specificare le seguenti informazioni:
• la copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell'assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, (ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 9 luglio
1997, n. 241) senza alcuna limitazione della garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione;
• il massimale della polizza non deve essere inferiore a euro 3.000.000 e deve essere adeguato al numero: pagina 25 di 31 o dei contribuenti assistiti o dei visti di conformità
o delle asseverazioni o delle certificazioni tributarie rilasciate
• la copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti. Tali esenzioni, infatti, non garantiscono la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente. Scoperti o franchigie sono ammessi alla sola condizione che la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull'assicurato per l'importo rientrante in franchigia;
• la polizza assicurativa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo.
• Nel caso in cui il visto venga apposto sui modelli 730, la polizza deve garantire le somme di cui all'art. 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a condizione che l'errore che ha generato le maggiori imposte non sia imputabile a condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. I professionisti che intendono apporre il visto sui modelli 730, sono tenuti ad integrare la polizza con la previsione esplicita della copertura per questo particolare rischio ossia per condotta dolosa o gravemente dolosa.
Si specifica che il professionista già in possesso di idonea garanzia assicurativa per i rischi professionali può utilizzare tale polizza integrata da una specifica copertura assicurativa, con la previsione di un massimale dedicato esclusivamente all'assistenza fiscale, di importo non inferiore a
3.000.000 di euro e, comunque, adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati, che garantisca il risarcimento dei danni eventualmente provocati nell'esercizio dell'attività di assistenza fiscale prestata.
La polizza assicurativa deve essere rinnovata alla scadenza, garantendone la continuità.
Il professionista è tenuto a verificare che la data di validità del rinnovo o la stipula del nuovo contratto assicurativo coincidano con il giorno di scadenza del contratto precedente ed è tenuto a trasmettere alla Direzione Regionale competente, entro 30 giorni dal rinnovo o dalla firma di una nuova polizza copia del contratto assicurativo (oppure, se la polizza è sempre la stessa, copia della pagina 26 di 31 quietanza di pagamento) unitamente all'attestazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante la permanenza dei requisiti richiesti.
Nel caso in cui il professionista non trasmetta il rinnovo della polizza o copia delle quietanze di pagamento, la Direzione Regionale provvede a richiederne l'invio al fine di aggiornarne la posizione.
Nel caso in cui il professionista non provveda egli non è più legittimato ad apporre il visto dalla data di scadenza della polizza (nel caso in esame nulla è stato dedotto e/o provato al riguardo da parte della Compagnia di assicurazione onerata della relativa prova stante l'assenza di qualsivoglia contestazione e/o rilievo da parte dell nei confronti del con riferimento Controparte_8 CP_2
al visto oggetto di causa. Pertanto, anche sotto tale aspetto nessun dubbio può esserci sulla operatività
della polizza ivi azionata dal professionista convenuto).
Inoltre – diversamente da quanto eccepito dalla difesa della terza chiamata- nel caso di specie non opera l'esclusione della polizza prevista dall'art. 9 (il citato art. 9 “Pluralità di assicurati –
responsabilità solidale” dispone che, nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati, l'assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all'assicurato, in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà) sia perché espressamente ed esclusivamente riferita alla polizza assicurativa per i rischi professionali (infatti non viene richiamata nella polizza rilasciata per il visto di conformità le cui clausole corrispondono al contenuto nella normativa specifica fra l'altro espressamente richiamata nella intestazione) sia perché comunque affetta da nullità in quanto in contrasto con le condizioni espressamente richieste dalla normativa sopra richiamata e con le finalità delle stesse previsioni a contenuto obbligato per i contraenti (ossia quelle di garantire al danneggiato il risarcimento integrale del danno subito a causa ed in conseguenza della condotta del professionista che ha apposto un visto di conformità in violazione della relativa normativa anche nelle ipotesi di concorso con il cliente).
Quindi alla luce della su citata normativa (che espressamente prevede l'ipotesi di una responsabilità
solidale del professionista con lo stesso cliente) la polizza di responsabilità civile professionale prevista ex lege per il rilascio del visto di conformità non può essere esclusa in caso di responsabilità solidale dell'assicurato e pertanto sarebbe affetta da nullità e comunque non opponibile al terzo danneggiato (a tutela del quale il legislatore ha previsto l'obbligatorietà della relativa polizza).
pagina 27 di 31 Ne consegue l'accoglimento della domanda di manleva formulata da convenuto nei confronti della
Compagnia Assicurativa.
Le spese – quanto ai rapporti fra l'attore, il convenuto e la terza chiamata- seguono la soccombenza di questi ultimi e si liquidano in favore dello Stato ex art. 133 TUSG (posto che vi è il provvedimento di attestazione di assenza di fondi del GD emesso ex art. 144 Dm 55/2002) come da dispositivo ex Dm
55/2014 così come aggiornato dal Dm 147/2022 (valori medi) tenuto conto del valore della controversia
(pari alla somma richiesta ed ivi accertata come dovuta) e alle attività processuali effettivamente svolte (per cui in assenza di attività istruttoria, l'importo della fase “trattazione -istruzione viene ridotta del 50%; si richiamano sul punto fra le tante Cass. n. 136 del 2020; Cass. 2018 n. 22017; Cass.
11590 del 2019 con le quali la S.C. ha affermato che: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora
risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è
tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115
del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo
d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello
Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal
modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri
soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al
singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al
funzionamento del sistema nella sua globalità”).
Quanto ai rapporti fra il convenuto e la terza chiamata seguono la soccombenza della CP1
e si liquidano come da dispositivo ex Dm 55/2014 (valori minimi) e in via equitativa in
[...]
assenza di nota spese tenuto conto del valore della controversia (pari alla somma ivi accertata come dovuta) e alle attività processuali svolte (per cui l'importo relativo alla fase alla fase “trattazione-
istruzione” e quello relativo alla decisoria non viene liquidato in assenza della relativa attività).
L'assicurato ha diritto al rimborso delle sole spese di lite relative alla chiamata in causa, in forza della soccombenza della compagnia in ordine alla questione della operatività della garanzia. Tali spese vanno liquidate – quanto ai compensi – nella misura minima, tenendo conto che gli stessi devono intendersi riferiti alle sole difese svolte in ordine alla operatività della polizza (cfr. pe tutte Cass. Sez. 3
- , Ordinanza n. 4275 del 16/02/2024 che ha affermato: “L'assicurato che, convenuto in giudizio dal terzo
danneggiato, chiami in causa il proprio assicuratore per essere tenuto indenne, vanta nei confronti
dell'assicuratore tre distinte ragioni di credito: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la pagina 28 di 31 chiamata in causa;
questo credito scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale
dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, ex art. 91 c.p.c.; b) il diritto alla rifusione delle spese di resistenza
(cioè quelle sostenute per contrastare l'iniziativa del terzo); questo credito scaturisce dal contratto di
assicurazione ed incontra il limite del quarto della somma assicurata, in eccedenza al massimale, ex art. 1917,
comma terzo, c.c.; c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza (cioè quelle che l'assicurato è condannato
a pagare al terzo vittorioso); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del
massimale, ex art. 1917, comma primo, c.c. I tre crediti, vertendosi in materia di diritti eterodeterminati,
debbono costituire oggetto di altrettante domande, e ben chiare ed univocamente formulate, con specifica
indicazione anche della rispettiva causa petendi. In particolare, la domanda di condanna alla rifusione delle spese
sub (a) non comporta la possibilità per il giudice di condannare l'assicuratore anche alle spese sub (b). I due
crediti e quindi le due condanne, infatti, come già detto hanno fonti e presupposti diversi” nel caso di specie l'assicurato aveva precisato in I grado le conclusioni nei confronti della Assicurazione chiedendo che l'assicuratore fosse condannato a tenerlo indenne “da ogni pronuncia e da ogni condanna”, aggiungendo:
“in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”, senza ulteriori precisazioni. Ad avviso della Suprema Corte, “questa domanda correttamente è stata interpretata dalla Corte d'appello come una
domanda di condanna alla rifusione delle spese di chiamata in causa, ma non delle spese sostenute per resistere
alla domanda del danneggiato (spese di resistenza). Infatti: a) la richiesta di essere tenuto indenne “da ogni
pronuncia e da ogni condanna” non poteva essere riferita alle spese di resistenza ex art. 1917, terzo comma, c.c.,
perché l'obbligo dell'assicuratore di rifusione delle suddette spese prescinde da una pronuncia di condanna
dell'assicurato nei confronti del terzo e scaturisce dal contratto: l'assicurato infatti avrebbe diritto alla rifusione
delle spese di resistenza da parte dell'assicuratore anche nel caso di vittoria in giudizio nei confronti del terzo -
salvi naturalmente gli effetti della compensatio lucri cum damno, se quelle spese gli siano state già versate dal
terzo - o di compensazione giudiziale delle spese;
b) la generica domanda dell'assicurato di condanna
dell'assicuratore alla rifusione “di spese, diritti ed onorari di giudizio”, in mancanza di ulteriori precisazioni,
non poteva che riferirsi alle spese di chiamata in causa, non alle spese di resistenza”).
Nella specie la difesa del convenuto ha domandato (in atto di citazione e nei successivi scritti, CP_2
come sopra riportati) che “3)nelle denegata ipotesi di condanna del Commercialista convenuto, voglia
accertare e dichiarare tenuta la Compagnia di , in persona del legale rappresentante Controparte_9
pro-tempore, con sede legale in AN NE (TV Via Marocchesa 14 (PI a manlevare e tenere P.IVA_2
indenne il Dott. da tutto quanto, a qualsiasi titolo, la stessa sarà condannata a risarcire alla Controparte_2
Curatela attrice, in virtù della Polizza RC in vigore tra le parti;
4)con il favore delle spese e competenze di pagina 29 di 31 giudizio, come per legge” (si è già detto della inammissibilità della domanda di regresso formulata nella prima memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.).
Ne discende -quindi- in forza dei principi sopra espressi che l'assicurato ha diritto al rimborso delle sole spese di lite relative alla chiamata in causa, in forza della soccombenza della compagnia in ordine alla questione della operatività della garanzia.
Infine, va rilevato che -ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59, comma 1, lett. d) del d.P.R. 26
aprile 1986, n. 131 e dell'art. 60 del d.P.R. n. 131 del 1986- l'imposta di registro prenotata a debito grava esclusivamente sui soggetti condannati al risarcimento del danno (ovvero e e in CP CP_2
via solidale sulla terza chiamata con conseguente esclusione della solidarietà del attore dal Parte_1
pagamento della imposta di registro (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. V, 22.1.20, n. 1296 secondo cui
“l'articolo 59, comma 1, lett. d) del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, deve essere inteso in senso ampio
«in modo tale da comprendere tutti quei fatti che possono ''astrattamente'' configurare ipotesi di reato, non
richiedendosi che le sentenze siano pronunziate solo a seguito di un giudizio penale o che si tratti di fattispecie
che abbiano dato origine in concreto ad un procedimento penale», essendo sufficiente, ai fini della sua
applicazione, che i fatti posti a fondamento dell'azione risarcitoria siano riconducibili a fattispecie di reato”;
principio ribadito dalla S.C. nell'ordinanza del 13 aprile del 2021, n. 9618 ove si precisa che:
“Conseguentemente, si è ritenuto che il fatto possa essere apprezzato anche nell'ambito di una sentenza di
condanna emessa in esito a un giudizio civile, senza che siano, in tal caso, necessarie l'imputazione in sede
penale o la contestuale trasmissione degli atti alla procura della Repubblica per l'esercizio della relativa azione
(Cass., Sez. 5, n. 5952 del 2007; Sez. 5, n. 24096 del 2014; Sez. 5, n. 1296 del 2020, Rv. 65667101)''.
Pertanto, prosegue la Suprema Corte «per determinare la prenotazione a debito,
è sufficiente che vi siano fatti obiettivamente rilevanti penalmente. In questo modo si evita che il danneggiato
venga chiamato a pagare, in virtù del vincolo di solidarietà, l'imposta di registro ...''; cfr.
anche ordinanza 15 novembre 2021, n. 34245, in merito alla registrazione di una sentenza civile di con danna sull'azione di responsabilità civile degli amministratori ex articolo 146 del R.D. 16 marzo 1942,
n. 267).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata di Impresa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG 832/2023, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
ACCERTA
E dichiara la responsabilità dei convenuti per i titoli e per le causali di cui in motivazione;
pagina 30 di 31 per l'effetto,
CONDANNA
i convenuti, in solido fra loro (ed in egual misura nei loro rapporti interni), al pagamento in favore della attrice, a titolo di risarcimento del danno, della somma di E. 487.410,99; la predetta Pt_1
somma va rivalutata – per le causali di cui in motivazione- dal 28/09/2020 al 22/04/2025; sulla somma così rivalutata sono dovuti gli interessi legali dalla presente sentenza (15/07/2025) fino all'effettivo pagamento in quanto somma convertitasi in debito di valuta;
CONDANNA
La terza chiamata in causa a manlevare il convenuto di tutto quanto questi è tenuto a CP_2
corrispondere alla Curatela attrice a titolo risarcitorio, in virtù del capo di dispositivo che precede;
RIGETTA
Ogni altra domanda e/o eccezione;
CONDANNA
I convenuti e la terza chiamata – in solido fra loro- al pagamento in favore dello Stato ex art. 133 Dm
115/2002 delle spese del presente giudizio, che liquida– per le causali di cui in motivazione- in E.
17.251,50 a titolo di compenso professionale, oltre alle spese prenotate e/o prenotande a debito, oltre al
15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, come per legge.
CONDANNA
La terza chiamata al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite che si liquidano – CP_2
per le causali di cui in motivazione- in E. 2941,00 a titolo di compenso professionale, oltre oltre al 15%
a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 15/07/2025
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Gabriella Pompetti
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31 luglio 2019, aveva effettuato numerosi versamenti F24 a mezzo dei quali aveva estinto, in qualità di accollante, debiti di altri contribuenti attraverso la compensazione del credito Iva
relativo al periodo d'imposta 2018 precisando testualmente che “il pagamento di debiti pagina 8 di 31