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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/12/2025, n. 2056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2056 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nella causa civile in primo grado iscritta al n. 918 del R.G. 2024, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615,
2° comma c.p.c.) mobiliare, promossa dalla elettivamente Parte_1
domiciliata presso l'avv. Attilio Camodeca, dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato allegato all'atto di citazione –ATTRICE–
CONTRO
elettivamente Controparte_1
domiciliata presso l'avv. Eleonora Perugini, dalla quale è rappresentata e difesa, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
–CONVENUTA–
E
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI COSENZA. –CONVENUTA CONTUMACE–
NONCHE'
Controparte_2
e
[...] [...]
. Controparte_3
–TERZI CHIAMATI CONTUMACI–
All'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 15.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le proprie conclusioni,
1 riportandosi a quelle già rassegnate in atti, e discusso la causa.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto, rispettivamente, dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
1. Con atto di citazione notificato alle controparti entro il termine perentorio assegnato dal Giudice dell'Esecuzione all'esito della fase sommaria, la quale debitrice esecutata, ha Parte_1
introdotto la fase di merito dell'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 615, co.
2 c.p.c., avverso l'esecuzione esattoriale intrapresa da Controparte_1
presso la terza Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
[...]
Agricoltura di Cosenza sino alla concorrenza dell'importo di € 8.267,04, deducendo: a) che l'atto di pignoramento si fonda sulle cartelle nn.
03420140011240590000 (relativa, tra l'altro, a contributi richiesti dal per le Controparte_2
annualità 2007 e 2008, limitatamente ai quali è stata avviata l'azione esecutiva), 03420150005162522000 (relativa a contributi richiesti dal per Controparte_3
l'annualità 2013) e 03420150031131455000 (relativa a contributi richiesti dal per Controparte_3
l'annualità 2014), tutte annullate, rispettivamente, dalle sentenze passate in giudicato della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza nn.
6405/2019, 5529/2018 e 732/2020; b) di aver presentato invano diverse istanze di annullamento in autotutela sia in seguito alla notifica della intimazione di pagamento che ha preceduto la notifica del pignoramento sia in
2 seguito alla notifica del pignoramento stesso;
c) che solo in seguito all'introduzione della fase sommaria del giudizio di opposizione all'esecuzione la somma inizialmente richiesta subiva uno sgravio parziale;
d) che, tuttavia, il residuo importo non oggetto di sgravio, pari a € 6.102,24, veniva nel frattempo pagato dal terzo pignorato in favore di
[...]
; e) di avere quindi diritto al pagamento, da parte Controparte_1
dell'agente della riscossione, della somma da quest'ultimo incamerata in sede esecutiva e ciò ai sensi dell'art. 2033 c.c., a titolo di indebito oggettivo, ovvero ai sensi degli artt. 96, co. 2 c.p.c., 2043 c.c. e 59 D.P.R. n. 602/1973, a titolo di risarcimento del danno.
La opponente ha quindi concluso, chiedendo, testualmente, quanto segue:
“Voglia il Tribunale di Castrovillari, contrariis rejectis, in accoglimento della presente opposizione all'esecuzione esattoriale, 1) dichiarare nel merito
l'inesistenza del diritto dell' a procedere Controparte_4
alla riscossione esattoriale tramite il pignoramento verso terzi n.
03484202300002043001 e l'illegittimità della stessa esecuzione esattoriale avviata ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973 con ordine di pagamento diretto, rivolto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura di Cosenza, delle somme vantate dalla società attrice per il complessivo importo di euro 8.267,04 per tutte le ragioni e i motivi esposti nel presente atto;
2) in particolare, accertare e dichiarare l'assenza dei presupposti dell'esecuzione esattoriale e l'inefficacia e la nullità del pignoramento presso terzi in quanto basato su sottostanti crediti tributati portati da cartelle di pagamento annullate con sentenze passate in giudicato dal competente Giudice Tributario, secondo quanto indicato in narrativa;
3) per l'effetto accertare la responsabilità risarcitoria, ai sensi dell'art. art. 96, comma 2, c.p.c., dei principi generali in materia di risarcimento del danno e di ripetizione dell'indebito e dell'art. 59 del D.P.R. n. 602 del 1973,
3 dell'Agente della riscossione convenuto opposto nei confronti dell'attrice opponente e condannare l alla restituzione Controparte_4
e al pagamento in favore della società agricola Parte_1
della somma di euro 6.102,24 indebitamente percepita;
5)
[...]
accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la responsabilità aggravata dell , che ha promosso e proseguito la Controparte_4
procedura esecutiva esattoriale pur essendo a conoscenza dell'annullamento delle sottostanti cartelle di pagamento da parte di sentenze del Giudice tributario passate in giudicato, in conseguenza dell'invio delle istanze in autotutela in data 23/02/2023 e in data 17/08/2023 e della notifica del ricorso tributario avverso intimazione di pagamento in data 13/04/2023; 6) condannare pertanto l' al pagamento delle Controparte_4
spese e delle competenze di lite del giudizio, determinate con considerazione della responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da distrarre in favore del sottoscritto procuratore”.
2. si è costituita in giudizio, sostenendo Controparte_1
l'infondatezza della domanda e chiedendo, inoltre, di essere autorizzata alla chiamata in causa degli enti impositori, vale a dire il
[...]
e il Controparte_2 [...]
, al fine di essere Controparte_3
tenuta indenne in caso di accoglimento dalle pretese restitutorie e risarcitorie di parte attrice.
La convenuta ha dunque rassegnato le seguenti testuali conclusioni: “a) in via preliminare, fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo;
b) nel merito in via principale: -rigettare la domanda attrice perché inammissibile ed infondata;
-accertare e dichiarare
l'assoluta carenza di legittimazione passiva ovvero di responsabilità dell'Agente della Riscossione e la correttezza della sua condotta, tenendola
4 indenne da ogni conseguenza pregiudizievole;
c) nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare che i terzi chiamati – Controparte_2
della o, con denominazione alternativa, Commissario Controparte_2
Straordinario Regione Calabria Consorzio AR AT e
[...]
- sono tenuti a Controparte_3
manlevare da ogni pretesa attorea, condannandoli a rifondere ad CP_5
quanto sarà eventualmente tenuto a pagare all'attore; con vittoria di CP_5
spese e competenze di lite”.
3. Autorizzata la convenuta alla chiamata in causa dei predetti terzi, all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 15.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti, e discusso la causa.
4. Tanto premesso in fatto, va preliminarmente dichiarata la contumacia della convenuta Controparte_6
e dei terzi chiamati
[...] Controparte_2
e il
[...] Controparte_3
, i quali, sebbene ritualmente citati, non
[...]
hanno inteso costituirsi in giudizio.
5. Passando ora alla trattazione del merito, si osserva che, come agevolmente desumibile dalla documentazione in atti, le cartelle di pagamento poste a fondamento del pignoramento sono state tutte annullate prima dell'avvio dell'azione esecutiva con sentenze del giudice tributario passate in giudicato.
In particolare: i) la cartella n. 03420140011240590000, relativa, tra l'altro, a contributi richiesti dal e della Controparte_2
per le annualità 2007 e 2008, è stata annullata, Controparte_2
limitatamente a tali crediti, dalla sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale di Cosenza n. 6405/2019; ii) la cartella n.
5 03420150005162522000, relativa a contributi richiesti dal
[...]
per l'annualità 2013, Controparte_3
è stata annullata dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di
Cosenza n. 5529/2018; iii) la cartella n. 03420150031131455000, relativa a contributi richiesti dal Controparte_3
per l'annualità 2014, è stata annullata dalla
[...]
sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza n. 732/2020.
È quindi indubitabile che il credito posto a fondamento del pignoramento fosse inesistente già al momento dell'avvio dell'azione esecutiva e che l'attrice, ai sensi dell'art. 2033 c.c., abbia diritto alla restituzione della somma, pari a € 6.102,24, indebitamente incamerata da Controparte_1
nel corso dell'esecuzione esattoriale da quest'ultima intrapresa
[...]
presso la terza Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Cosenza.
Nessun dubbio, peraltro, che l'azione in questione sia stata correttamente proposta nei confronti dell'agente della riscossione e non dell'ente impositore, dovendo trovare applicazione, sul punto, il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel caso in cui, dopo l'esecuzione dell'ordine di pagamento diretto al terzo ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del
1973, la somma pagata risulti non dovuta, unico legittimato passivo dell'azione di ripetizione dell'indebito esercitata dal contribuente è l'agente della riscossione, dal momento che l'azione restitutoria ex art. 2033 c.c., avendo carattere personale, può essere esperita solo nei rapporti fra il solvens e il destinatario del pagamento che abbia incassato, personalmente o per mezzo di terzi, la somma non dovuta” (Cass, Civ., Sez. III, Ordinanza n.
27421 del 26.09.2023).
Né, peraltro, sussistono i presupposti affinché l'agente della riscossione possa essere manlevato dai terzi chiamati in causa, non essendovi alcuna prova che
6 le somme incamerate dal primo in sede esecutiva siano state effettivamente riversate ai secondi.
6. In ossequio al principio della soccombenza, Controparte_1
va condannata al pagamento, nei confronti dell'attrice e con
[...]
distrazione in favore dell'avv. Attilio Camodeca, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite, che, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche e di fatto affrontate e dell'entità della somma oggetto di ripetizione, si liquidano, come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.201.00 e
€ 26.000,00.
7. Va invece disattesa l'istanza, avanzata dall'attrice, di condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi mala fede o colpa grave nella condotta processuale da quest'ultima assunta nel presente giudizio, nell'ambito del quale ha sostanzialmente confermato la bontà delle difese avversarie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia della convenuta
[...]
e dei terzi chiamati Controparte_6 [...]
e della e Controparte_2 Controparte_2 [...]
; Controparte_3
2) in accoglimento dell'opposizione, dichiara l'inesistenza dei crediti portati dalle cartelle nn. 03420140011240590000, 03420150005162522000 e
03420150031131455000, poste a fondamento del pignoramento n.
03484202300002043001 dell'11.08.2023;
7 3) condanna al pagamento, in favore della Controparte_1
dell'importo di € 6.102,24, oltre Parte_1
interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo;
4) condanna alla rifusione, nei confronti Controparte_1
della delle spese di lite, che si Parte_1
liquidano in € 2.540,00, oltre r.s.g. 15%, c.p.a. e i.v.a., da distrarre in favore dell'avv. Attilio Camodeca;
5) rigetta la domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata proposta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dalla Parte_1
ei confronti di .
[...] Controparte_1
Così deciso in Castrovillari, il 16.12.2025
Il Giudice
dott. Alessandro Paone
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