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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/08/2025, n. 1857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1857 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 932 del R.G. relativo all'anno 2019 riservato per la decisione all'udienza del 26.02.2025, con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., promosso
D A
, nato a [...] il [...], CF: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Domenico Miccolis (cod. fisc. ed elettivamente domiciliato, come da C.F._2
mandato in calce alla costituzione di nuovo difensore, presso lo studio dello stesso sito in Massafra (TA) al
Corso Roma n. 82;
ricorrente
E
nata a [...] il [...], CF: , rappresentata e Controparte_1 C.F._3 difesa in proprio e dall'Avv. Paola Antonia Donvito (C.F ed elettivamente domiciliata, C.F._4
come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso lo studio della stessa sito in
Massafra al Corso Regina Margherita, n.7;
resistente
Avv. (C.F. ), nata a Taranto il [...], in [...] curatore Controparte_2 C.F._5
speciale della minore , nata ad [...] il [...]; Persona_1
intervenuta
1 nonché con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Taranto
intervenuto ex lege
avente ad oggetto “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
CONCLUSIONI
Per le parti come da verbale di udienza del 26.02.2025 e per il PM con visto del 31.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.02.2019 , premesso di aver contratto in data 31.12.2004 Parte_1 matrimonio concordatario in Castellaneta, con esponeva che dalla loro unione era nata Controparte_1
una IG, il 22.12.2007; che il Tribunale di Taranto, con decreto di Omologa n. 27.05.2013 aveva Per_1
pronunciato la separazione dei coniugi e che da allora non c'era stata più alcuna riconciliazione con la moglie.
Chiedeva quindi pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con _1
, alle seguenti condizioni: 1) Disporre Affido condiviso nell'interesse della minore , con
[...] Per_1
permanenza stabile di quest'ultima presso la casa di proprietà esclusiva della minore sita in Palagiano alla
Via Scarcella dove continuerà a convivere con la madre;
2) Disporre che Il padre mantenga il più ampio diritto di incontrare liberamente la IG e di tenerla con se durante la settimana, in giorni che concorderà direttamente con la minore, dalla fine dell'orario scolastico, e compatibilmente con gli impegni scolastici, con possibilità di pernotto presso la sua residenza;
3) disporsi il mantenimento diretto della minore , con Per_1
onere per entrambi i genitori di provvedere a quanto di necessità della minore in via ordinaria, e per Per_1
le ragioni meglio sopra argomentate, nonché alla corresponsione delle spese straordinarie nella misura del
50% come per Legge;
4) disporsi che la sig.ra in quanto convivente con la minore in _1 Per_1 immobile di esclusiva proprietà della minore, provveda inoltre al versamento della somma di € 350,00 mensili con cadenza ogni 15 del mese, a titolo di uso abitativo da versarsi su libretto postale e/o fondi pensionistici,
e tanto nell'interesse esclusivo della minore;
5) Disporsi che la sig.ra provveda, inoltre e stante l'uso _1
esclusivo dell' immobile a volturare le utenze tutte ad oggi intestate al sig. e dallo stesso pagate fino CP_3
al Settembre 2018; 6) disporre che la sig.ra provveda inoltre al pagamento di tutte le spese _1
straordinarie ed ordinarie dell'immobile di Via Scarcella 7/A e di esclusiva proprietà della IG . In Per_1
subordine: …. 1) Disporsi l'affido condiviso della minore alle condizioni minime meglio di seguito Per_1 descritte,: a) disporre che il sig. possa trattenere con se la minore a giorni alterni in settimana, previo Parte_1 accordi con la minore, e nel rispetto dei propri impegni scolastici, nonché di tenerla con sé a settimane alterne,
2 dal sabato alle 10.00 circa, alla domenica sera alle 20,00. b) Disporre che Per le festività natalizie la minore possa trascorrere con il padre dal 23/12 al 30/12 e l'anno successivo dal 31/12 al 06/01 dalle ore 9,00 alle ore
20 del giorno di scadenza. Per il periodo Pasquale ad anni alterni potrà trascorrere il giorno di Pasqua Per_1 con il padre dalle ore 9,00 alle ore 20,00 e l'anno successivo il Lunedi dell'angelo sempre dalle ore 9 alle ore
20. c) Disporre che il sig. per il periodo estivo possa inoltre, trascorrere con la minore 15 Parte_1 Per_1
giorni con il padre, comunicando il periodo scelto alla madre entro il mese di Giugno di ogni anno;
2) Disporre la corresponsione a carico del sig. della somma di € 200,00 a titolo di mantenimento della minore Parte_1
, con rivalutazione Istat come per legge, nonché la corresponsione delle spese straordinarie tutte Per_1
preventivamente concordate e documentate, e come per Legge;
3) disporsi che la sig.ra in quanto _1 convivente con la minore in immobile di sua esclusiva propriet, provveda inoltre al versamento della Per_1 somma di € 350,00 mensili con cadenza ogni 15 del mese, a titolo di uso abitativo da versarsi su libretto postale e/o fondi pensionistici, e tanto nell'interesse esclusivo della minore;
4) disporsi che la sig.ra _1
provveda, inoltre e stante l'uso esclusivo dell'immobile a volturare le utenze tutte ad oggi intestate al sig.
e dallo stesso pagate fino al Settembre 2018; 5) disporre che la sig.ra provveda inoltre al Parte_1 _1
pagamento di tutte le spese straordinarie ed ordinarie dell'immobile di Via Scarcella 7/A e di esclusiva proprietà della IG . Per_1
si costituiva in giudizio con comparsa del 30.09.2019 non opponendosi alla domanda di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, domandava l'affido condiviso della IG minore con collocazione prevalente presso la casa coniugale già abitata da lei e dalla minore e regolamentazione del diritto di visita del padre, con conferma dell'assegno di mantenimento in favore della IG , da parte Per_1
del padre, nella misura di euro 550,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come per legge, in riconvenzionale domandava la previsione di un assegno divorzile in suo favore di euro 150,00 mensili.
All'udienza presidenziale del 01.10.2019 e comparivano dinanzi Giudice Controparte_1 Parte_1
Delegato dal Presidente del Tribunale di Taranto, il quale esperito, invano, il tentativo di conciliazione, confermava i provvedimenti della separazione ad eccezione della disciplina del diritto dovere di visita da parte del padre nei confronti della minore, disponendo che stesso “potrà incontrarsi con il martedi e Per_1
il giovedi dall'uscita di scuola sino alle ore 19,00 della domenica, nonché le festività natalizie la minore trascorrerà con il padre dalle ore 10:00 del 24 dicembre alle ore 19:00 del 30 per il ricorrente anno e negli anni pari, dalle ore 10:00 del 31 dicembre alle ore 19:00 del 6 gennaio per gli ulteriori periodi (festività pasquali e vacanze estive) si provvederà nel corso del giudizio.”
All'udienza del 25.11.2020 le parti precisavano le conclusioni sullo status e, all'esito, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc, la causa veniva riservata per la decisione;
in pendenza dei ridetti termini il , Parte_1
instaurava un sub procedimento con il quale invocava ex art 709 ter cpc la modifica dei provvedimenti provvisori in punto di collocamento della minore. Assumeva il ricorrente di essere impossibilitato ad
3 intrattenersi con la IG a causa dei comportamenti ostruzionistici della madre e chiedeva il collocamento della minore presso di sé, oltre alla condanna ad una sanzione amministrativa previo ammonimento e condanna delle spese di giudizio a carico della Con Ordinanza del 24.05.2022 emesso a _1 scioglimento della riserva assunta il 20.10.2021, il Tribunale rigettava il ricorso ex art. 709 ter cpc proposto dal e confermava i provvedimenti provvisori già adottati. Parte_1
Con sentenza parziale n. 2374/2021, depositata in data 19.10.2021, il Collegio dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi. Con separata ordinanza, la causa veniva rimessa innanzi al Giudice Istruttore. Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. VI comma, le parti formulavano le richieste istruttorie, in ordine alle domande accessorie.
Con provvedimento del 03.03.2023 reso a scioglimento di riserva del 05.02.2023, il GI disponeva procedersi all'ascolto della minore e alla nomina del curatore speciale per la stessa, nella persona dell'avv.
[...]
All'esito dell'ascolto della minore, in modifica dei provvedimenti provvisori, veniva disposta la CP_2
sospensione degli incontri tra ed il padre, per le ragioni di cui al summenzionato provvedimento, da Per_1
intendersi qui richiamato e recepito.
Nelle more a fronte delle numerose denunce sporte dal nei confronti della per violazione Parte_1 _1
dell'art. 388 cp, dovuta all'inottemperanza del diritto di visita a lui spettante, la resistente depositava in data
29.03.2023, istanza ex art. 709 c.p.c. con la quale chiedeva disporsi incontri protetti tra padre e IG, al fine di verificare la correttezza delle condotte materne ed evitare il proliferare di denunce ai danni della madre.
Il con memoria depositata in data 6.04.2023, si opponeva agli incontri protetti. A scioglimento di Parte_1
riserva, il Giudice disponeva incontri protetti padre-IG e incaricava il Consultorio Familiare e i Servizi Sociali territorialmente competenti per l'avvio degli stessi da tenersi almeno una volta a settimana. Detti incontri non si svolgevano per espressa volontà della minore. Con provvedimento del 04.10.2023 il GI affidava al servizio di psicologia clinica di Taranto il compito di svolgere attività di indagine sulla minore , al fine Per_1 di verificarne le condizioni psicologiche e valutare la possibilità di una ripresa dei contatti con il padre.
Con istanza del 21.02.2025 parte ricorrente domandava la revoca degli incontri protetti padre IG e domandava la ripresa degli incontri liberi.
Esperita la prova testimoniale, all'udienza del 26.02.2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e chiedevano definirsi il giudizio. In sede di precisazione delle conclusioni parte resistente domandava l'assegnazione della casa coniugale ove conviveva con la IG, l'affido esclusivo a sé della minore , Per_1
con percezione del 100% dell'assegno unico, nonché la previsione di un assegno divorzile in suo favore nella misura di euro 200,00 mensili. La causa veniva quindi rimessa al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., avendone le parti fatta richiesta.
**********
4 Le domande su cui il Collegio deve pronunciarsi, in seguito alla sentenza parziale sullo status, sono quelle concernenti l'affido della IG minore , la collocazione della stessa , l' assegnazione alla stessa della Per_1 casa coniugale, nonché determinazione del contributo paterno al suo mantenimento, disposto in sede di separazione nella misura di euro 550,00 mensili, annualmente rivalutati ai sensi degli indici di adeguamento
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Deve inoltre decidersi in merito alla richiesta della resistente di riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile. In sede di separazione non veniva previsto alcun mantenimento in favore della alla quale veniva assegnata la casa coniugale in ragione della collocazione presso di lei della IG _1
minore, affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori.
*********
Tanto premesso in fatto, venendo al merito del giudizio, per quanto concerne le disposizioni in ordine all'affidamento della IG , ritiene il Collegio debba essere confermato anche in questa sede l'affido Per_1
condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione della stessa presso la madre. Tale decisione appare opportuna sia in un'ottica di responsabilizzazione di entrambe le figure genitoriali, sia in ragione delle conclusioni in tal senso rassegnate dalla Curatrice Speciale della minore Avv. che qui CP_2
interamente si richiamano.
Conseguentemente alla collocazione della minore presso la madre deve essere confermata l'assegnazione della casa coniugale alla stessa , divenuta di proprietà esclusiva della minore in forza di una donazione.
Devono invece essere rigettate le domande formulate da parte ricorrente inerenti tale immobile sito
Palagiano Via Scarcella 7/A, ritenendosi assorbite dall'assegnazione della casa familiare alla sig.ra in ragione della collocazione presso di lei della IG minore. _1
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre nei confronti della minore, deve prendersi atto dell'impraticabilità dei richiesti incontri liberi e anche di quelli protetti , in ragione del rifiuto di incontrare il padre più volte manifestato da , ormai prossima al compimento del diciottesimo anno di età, sia Per_1 in sede di ascolto dinanzi al Giudice Istruttore, sia negli incontri presso i Servizi Sociali ed il Consultorio familiare. Da ultimo i Servizi aditi ed il Consultorio hanno così relazionato: “I servizi sociali scriventi, sentito il Consultorio Familiare, hanno convocato la minore per informarla del contenuto del decreto e della Per_1
possibilità di incontrare il padre in forma assistita. La risposta di è stata di netto rifiuto ad incontrare Per_1
il padre. I servizi sociali hanno spiegato e valorizzato il diritto di visita del genitore collocatario e, quindi, il diritto a mantenere un legame con la propria IG. Inoltre è stato riferito alla minore che incontrare il padre in uno spazio neutro poteva rappresentare un opportunità poiché, avvalendosi dell'aiuto di operatori specializzati, avrebbe potuto esternare eventuali disagi e, quindi, le veniva offerto sostegno ad aprirsi e a chiarire eventuali criticità. è stata ascoltata dalla scrivente e dalla psicologa del servizio Caf, Per_1
5 dott.ssa , la quale, affiancata dall'educatore, avrebbe calendarizzato e osservato gli incontri Per_2
padre/IG. Nonostante il netto rifiuto la minore è stata comunque invitata ad incontrare il padre, anche per pochi minuti, stabilendo una data. I servizi hanno rassicurato e invitato la minore a voler riflettere sull'importanza della figura genitoriale non collocataria, che attendeva con ansia di vedere la propria IG.
Un'ora prima dell'incontro padre-IG programmato dal servizio CAF la minore si è presentata ai servizi sociali per confermare di non volerlo incontrare. La minore per giustificare la sua posizione ha riferito che il padre tenderebbe ad avere un atteggiamento svalutante e critico nei confronti della madre. A fronte del netto rifiuto della minore i servizi sociali non potevano non valorizzare l'interesse della minore e, quindi, a rispettare le sue esigenze personali e sociali. Probabilmente ha bisogno di più tempo per maturare Per_1 la decisione spontanea di riavvicinamento al padre. Inoltre presenta una chiusura nel raccontarsi, per cui sarebbe auspicabile un supporto psicologico per aiutarla ad elaborare la separazione dei genitori. Si allega, alla presente, relazione della dott.ssa , in qualità di psicologa del servizio CAF designata Per_2
all'attivazione dello spazio neutro.”
Appare invece importante , alla luce della relazione del Servizio di Psicologia Clinica, che qui integralmente si richiama, che la minore prosegua il percorso presso detto Centro di Psicologia, soprattutto al fine di approfondire ed elaborare il suo doloroso vissuto attinente alla separazione estremamente conflittuale dei genitori ed alla critica relazione con il padre, anche nell'ottica di una pacificazione con tale figura genitoriale e ad una ripresa degli incontri ove la stessa, in merito ai quali divenuta tra pochi mesi maggiorenne potrà liberamente determinarsi.
In merito al mantenimento di , attualmente di anni diciassette che risulta convivere con la madre Per_1
presso la casa coniugale, di proprietà della minore in quanto donata alla stessa dalla nonna paterna, del quale il ricorrente ha chiesto la riduzione in euro duecento mensili, proprio in ragione del suddetto atto, ritiene il Collegio debbano essere confermati i provvedimenti provvisori assunti in merito.
Tanto sia in ragione delle accresciute esigenze di vita di rispetto al giudizio di separazione, essendo Per_1
trascorsi diversi anni ed essendo la stessa prossima al compimento della maggiore età, sia in ragione dello squilibrio economico esistente tra le parti a favore del . In relazione all'assegno unico appare Parte_1
opportuno che lo stesso sia percepito interamente dalla in ragione dei tempi di permanenza _1
esclusiva della minore con la madre.
Tale statuizione trova conforto nella recente giurisprudenza della Corte di Cassazione che, in tema di assegno unico universale, ha ritenuto – alla luce del tenore letterale dell'art. 6 co.4 D.Lgs. 230/2021 - di prendere le mosse dalla Circolare dell'Inps, n. 23/22, la quale specifica che “qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il
6 pagamento al 100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero,
in aggiunta all'assegno di mantenimento”.
Si legge nel recente provvedimento della Suprema Corte in materia ( cfr Cass. civ., Sez. I, Ord., 22/02/2025,
n. 4672) : “Il Collegio ha ritenuto di condividere la suddetta interpretazione - che proviene dall'organo preposto al pagamento dell'assegno in questione – in quanto conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale della stessa. Al riguardo, ha osservato che la norma in questione, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza dell'accordo tra i genitori del minore, ex coniugi, l'assegno vada attributo al genitore affidatario,
è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore;
la norma in esame, dunque, contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini,
l'immediato pagamento dell'assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori,non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all'Inps. Tale norma della Circolare non pone una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso. Invero, il giudice del merito ha correttamente ritenuto che l'assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo. Giova al riguardo, rilevare che l'assegno in questione- che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita- è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall'Inps “.
Deve dunque prevedersi che il padre provveda al mantenimento della IG nei termini suindicati con previsione della percezione dell'assegno unico per intero in capo alla resistente.
Quanto alla domanda riconvenzionale di riconoscimento di un assegno divorzile proposta dalla resistente, della quale il ricorrente ha chiesto il rigetto, il Collegio ritiene che debba essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che i presupposti del riconoscimento dell'assegno divorzile, individuati nella triplice funzione assistenziale (tenuto conto delle condizioni economiche e personali dei coniugi), risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione) e compensativa (avuto riguardo all'impegno profuso da ciascuno dei coniugi nella formazione del patrimonio comune e nella gestione familiare), sono stati innovativamente reinterpretati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 11504 del 10.5.2017, che, valorizzando il principio di autoresponsabilità economica, ha ricollegato il riconoscimento dell'assegno alla accertata inadeguatezza
7 dei mezzi economici del coniuge richiedente ed alla oggettiva impossibilità di procurarseli (criterio attributivo-assistenziale), svincolandolo dal riferimento al tenore di vita goduto nel corso del matrimonio.
Successivamente con sentenza n. 18287 dell'11.07.2018, le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in seguito a questo nuovo indirizzo interpretativo, chiarendo che l'assegno divorzile ha una funzione assistenziale, ma anche ed in pari misura compensativa e perequativa, dovendosi, ai fini del suo riconoscimento, procedere alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di quello personale dell'altro coniuge, nonché alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. L'affermazione di tali principi, espressivi del canone costituzionale della solidarietà, importa che anche quando ognuno degli ex coniugi sia in grado di mantenersi autonomamente, l'assegno va riconosciuto in favore di quello economicamente più debole in una funzione riequilibratrice, non più finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma volta a consentirgli il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare, dovendosi tener conto, in particolare, se, per realizzare i bisogni della famiglia, questi, anche in ragione dell'età raggiunta e della durata del matrimonio, abbia rinunciato (alle) o sacrificato le proprie personali aspirazioni e aspettative professionali (cfr., ex plurimis, Cass. n. 18287/2019 e 5603/2020, Cass.
n. 18697/2022).
In sostanza qualora vi sia uno squilibrio effettivo e di non modesta entità, tra le condizioni economico- patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due. Inoltre laddove risulti che l'intero patrimonio dell'ex coniuge richiedente sia stato formato, durante il matrimonio, con il solo apporto dei beni dell'altro, si deve ritenere che sia stato già riconosciuto il ruolo endofamiliare dallo stesso svolto e - tenuto conto della composizione, dell'entità e dell'attitudine all'accrescimento di tale patrimonio , sia stato già compensato il sacrificio delle aspettative professionali, oltre che realizzata con tali attribuzioni l'esigenza perequativa, per cui non è dovuto, in tali peculiari condizioni, l'assegno di divorzio" (cfr. anche Cass. 15773/2020; Cass. 4215/2021).
In conclusione, deve ritenersi in aderenza all'indirizzo interpretativo della Suprema Corte che in linea di principio sciolto il vincolo coniugale ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento. Tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa. Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni
8 professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale"
(cfr. Cass. 24250/2021ed anche Cass. 23583/2022).
Tanto premesso in diritto, deve considerarsi che la resistente a sostegno della richiesta di assegno di divorzio ha dedotto di versare in difficoltà economiche e di aver sacrificato la propria attività di avvocato a vantaggio della famiglia e soprattutto del marito, dipendente del Ministero della Difesa.
Ha riferito altresì di aver dovuto rinunciare a progredire nella propria carriera professionale, chiudendo lo studio professionale per dedicarsi alla difesa dai numerosissimi procedimenti penali ed esposti presso l'ordine degli avvocati, instaurati dal ai suoi danni , che tra l'altro le impedirebbero anche la Parte_1 partecipazione a concorsi pubblici.
Parte resistente ha inteso provare dette circostanze tramite l'audizione della teste Avv. Maria De Carlo che ha dichiarato “Confermo la circostanza sub 4 con riferimento a quanto mi consta direttamente e cioè che
l'avv. circa un paio di anni fa, ma non ricordo con precisione, mi chiese di collaborare nella mia _1
attività professionale anche con mansioni di segretaria in studio o quale collaboratrice per le attività di cancelleria.”.
Il è dipendente della Marina Militare ed ha percepito redditi annui pari ad euro 39.036,00 Parte_1
(730/2024) ed euro 40.548,00 (730/2023), mentre la ha percepito redditi pari ad euro 3.421,00 _1
(730/2024), euro 30.567,00 (730/2023) ed euro 3.338,00 (730/2022).
Deve ritenersi sussistente una indubbia capacità lavorativa di che continua a svolgere Controparte_1
l'attività di avvocato, pur avendo conseguito in alcuni anni (confr. 2024 e 2022) redditi esigui e a tali considerazioni deve sommarsi il tempo trascorso dalla separazione, oltre dodici anni, (all'epoca della quale la resistente aveva appena quarant'anni), ove la resistente ha continuato a mantenersi autonomamente e la mancata convincente dimostrazione della ricorrenza di motivi oggettivi ostativi allo svolgimento della sua attività , non risultando sufficiente a giustificare tanto la pendenza di procedimenti penali istaurati a suo carico su impulso dell'ex coniuge.
Gli assunti formulati dalla resistente basati sul divario economico tra le parti, non appaiono sufficiente per accogliere la sua richiesta , in quanto, l'entità del reddito dell'altro coniuge non giustifica, ex se, la corresponsione di un assegno in proporzione alle sue sostanze (Cass. n. 21234 2019).
Tanto è stato confermato anche da una recente sentenza della Cassazione, “A giustificare l'attribuzione dell'assegno divorzile al coniuge richiedente non è, di per sé, lo squilibrio o il divario tra le condizioni reddituali delle parti, all'epoca del divorzio, né il peggioramento delle condizioni del coniuge richiedente
l'assegno rispetto alla situazione (o al tenore) di vita matrimoniale, ma la mancanza della “indipendenza o
9 autosufficienza economica” di uno dei coniugi, intesa come impossibilità di condurre, con i propri mezzi, un'esistenza economicamente autonoma e dignitosa.”
(Cassazione civile sez. I, 09/08/2021, n.22499).
Tanto premesso, in considerazione dell'età della richiedente assegno (cinquantadue anni), dello svolgimento di un'attività lavorativa altamente professionalizzata (avvocato), dell'assenza di prova in ordine alla rinuncia ad occasioni lavorative , concordata con il marito durante il matrimonio, ritiene il
Collegio che non sussistano i presupposti per il riconoscimento in favore di di un Controparte_1
assegno divorzile.
In considerazione della natura e dell'esito del giudizio, debbono ritenersi sussistenti giustificati motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando nel giudizio instaurato da , nei Parte_1
confronti di ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede;
Controparte_1
- conferma l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione presso la madre;
- conferma l'assegnazione della casa familiare a ove la stessa convive Controparte_1 con la IG minore;
- demanda al Servizio di Psicologia Clinica dell'età evolutiva della la CP_4 prosecuzione dell'attività già assegnata con provvedimento del 17.11.2023;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di Parte_1 Controparte_1
contributo per il mantenimento della IG minore , la somma mensile di euro 550,00, oltre Per_1 rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, a far data dalla separazione, nonché il 50% delle spese straordinarie previamente concordate e/o documentate;
- dispone che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla sig.ra Controparte_1
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da di riconoscimento di un assegno Controparte_1
divorzile in suo favore;
- rigetta le restanti domande formulate dal ricorrente.
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, addì 04.08.2025
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
10 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 932 del R.G. relativo all'anno 2019 riservato per la decisione all'udienza del 26.02.2025, con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., promosso
D A
, nato a [...] il [...], CF: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Domenico Miccolis (cod. fisc. ed elettivamente domiciliato, come da C.F._2
mandato in calce alla costituzione di nuovo difensore, presso lo studio dello stesso sito in Massafra (TA) al
Corso Roma n. 82;
ricorrente
E
nata a [...] il [...], CF: , rappresentata e Controparte_1 C.F._3 difesa in proprio e dall'Avv. Paola Antonia Donvito (C.F ed elettivamente domiciliata, C.F._4
come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso lo studio della stessa sito in
Massafra al Corso Regina Margherita, n.7;
resistente
Avv. (C.F. ), nata a Taranto il [...], in [...] curatore Controparte_2 C.F._5
speciale della minore , nata ad [...] il [...]; Persona_1
intervenuta
1 nonché con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Taranto
intervenuto ex lege
avente ad oggetto “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
CONCLUSIONI
Per le parti come da verbale di udienza del 26.02.2025 e per il PM con visto del 31.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.02.2019 , premesso di aver contratto in data 31.12.2004 Parte_1 matrimonio concordatario in Castellaneta, con esponeva che dalla loro unione era nata Controparte_1
una IG, il 22.12.2007; che il Tribunale di Taranto, con decreto di Omologa n. 27.05.2013 aveva Per_1
pronunciato la separazione dei coniugi e che da allora non c'era stata più alcuna riconciliazione con la moglie.
Chiedeva quindi pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con _1
, alle seguenti condizioni: 1) Disporre Affido condiviso nell'interesse della minore , con
[...] Per_1
permanenza stabile di quest'ultima presso la casa di proprietà esclusiva della minore sita in Palagiano alla
Via Scarcella dove continuerà a convivere con la madre;
2) Disporre che Il padre mantenga il più ampio diritto di incontrare liberamente la IG e di tenerla con se durante la settimana, in giorni che concorderà direttamente con la minore, dalla fine dell'orario scolastico, e compatibilmente con gli impegni scolastici, con possibilità di pernotto presso la sua residenza;
3) disporsi il mantenimento diretto della minore , con Per_1
onere per entrambi i genitori di provvedere a quanto di necessità della minore in via ordinaria, e per Per_1
le ragioni meglio sopra argomentate, nonché alla corresponsione delle spese straordinarie nella misura del
50% come per Legge;
4) disporsi che la sig.ra in quanto convivente con la minore in _1 Per_1 immobile di esclusiva proprietà della minore, provveda inoltre al versamento della somma di € 350,00 mensili con cadenza ogni 15 del mese, a titolo di uso abitativo da versarsi su libretto postale e/o fondi pensionistici,
e tanto nell'interesse esclusivo della minore;
5) Disporsi che la sig.ra provveda, inoltre e stante l'uso _1
esclusivo dell' immobile a volturare le utenze tutte ad oggi intestate al sig. e dallo stesso pagate fino CP_3
al Settembre 2018; 6) disporre che la sig.ra provveda inoltre al pagamento di tutte le spese _1
straordinarie ed ordinarie dell'immobile di Via Scarcella 7/A e di esclusiva proprietà della IG . In Per_1
subordine: …. 1) Disporsi l'affido condiviso della minore alle condizioni minime meglio di seguito Per_1 descritte,: a) disporre che il sig. possa trattenere con se la minore a giorni alterni in settimana, previo Parte_1 accordi con la minore, e nel rispetto dei propri impegni scolastici, nonché di tenerla con sé a settimane alterne,
2 dal sabato alle 10.00 circa, alla domenica sera alle 20,00. b) Disporre che Per le festività natalizie la minore possa trascorrere con il padre dal 23/12 al 30/12 e l'anno successivo dal 31/12 al 06/01 dalle ore 9,00 alle ore
20 del giorno di scadenza. Per il periodo Pasquale ad anni alterni potrà trascorrere il giorno di Pasqua Per_1 con il padre dalle ore 9,00 alle ore 20,00 e l'anno successivo il Lunedi dell'angelo sempre dalle ore 9 alle ore
20. c) Disporre che il sig. per il periodo estivo possa inoltre, trascorrere con la minore 15 Parte_1 Per_1
giorni con il padre, comunicando il periodo scelto alla madre entro il mese di Giugno di ogni anno;
2) Disporre la corresponsione a carico del sig. della somma di € 200,00 a titolo di mantenimento della minore Parte_1
, con rivalutazione Istat come per legge, nonché la corresponsione delle spese straordinarie tutte Per_1
preventivamente concordate e documentate, e come per Legge;
3) disporsi che la sig.ra in quanto _1 convivente con la minore in immobile di sua esclusiva propriet, provveda inoltre al versamento della Per_1 somma di € 350,00 mensili con cadenza ogni 15 del mese, a titolo di uso abitativo da versarsi su libretto postale e/o fondi pensionistici, e tanto nell'interesse esclusivo della minore;
4) disporsi che la sig.ra _1
provveda, inoltre e stante l'uso esclusivo dell'immobile a volturare le utenze tutte ad oggi intestate al sig.
e dallo stesso pagate fino al Settembre 2018; 5) disporre che la sig.ra provveda inoltre al Parte_1 _1
pagamento di tutte le spese straordinarie ed ordinarie dell'immobile di Via Scarcella 7/A e di esclusiva proprietà della IG . Per_1
si costituiva in giudizio con comparsa del 30.09.2019 non opponendosi alla domanda di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, domandava l'affido condiviso della IG minore con collocazione prevalente presso la casa coniugale già abitata da lei e dalla minore e regolamentazione del diritto di visita del padre, con conferma dell'assegno di mantenimento in favore della IG , da parte Per_1
del padre, nella misura di euro 550,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come per legge, in riconvenzionale domandava la previsione di un assegno divorzile in suo favore di euro 150,00 mensili.
All'udienza presidenziale del 01.10.2019 e comparivano dinanzi Giudice Controparte_1 Parte_1
Delegato dal Presidente del Tribunale di Taranto, il quale esperito, invano, il tentativo di conciliazione, confermava i provvedimenti della separazione ad eccezione della disciplina del diritto dovere di visita da parte del padre nei confronti della minore, disponendo che stesso “potrà incontrarsi con il martedi e Per_1
il giovedi dall'uscita di scuola sino alle ore 19,00 della domenica, nonché le festività natalizie la minore trascorrerà con il padre dalle ore 10:00 del 24 dicembre alle ore 19:00 del 30 per il ricorrente anno e negli anni pari, dalle ore 10:00 del 31 dicembre alle ore 19:00 del 6 gennaio per gli ulteriori periodi (festività pasquali e vacanze estive) si provvederà nel corso del giudizio.”
All'udienza del 25.11.2020 le parti precisavano le conclusioni sullo status e, all'esito, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc, la causa veniva riservata per la decisione;
in pendenza dei ridetti termini il , Parte_1
instaurava un sub procedimento con il quale invocava ex art 709 ter cpc la modifica dei provvedimenti provvisori in punto di collocamento della minore. Assumeva il ricorrente di essere impossibilitato ad
3 intrattenersi con la IG a causa dei comportamenti ostruzionistici della madre e chiedeva il collocamento della minore presso di sé, oltre alla condanna ad una sanzione amministrativa previo ammonimento e condanna delle spese di giudizio a carico della Con Ordinanza del 24.05.2022 emesso a _1 scioglimento della riserva assunta il 20.10.2021, il Tribunale rigettava il ricorso ex art. 709 ter cpc proposto dal e confermava i provvedimenti provvisori già adottati. Parte_1
Con sentenza parziale n. 2374/2021, depositata in data 19.10.2021, il Collegio dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi. Con separata ordinanza, la causa veniva rimessa innanzi al Giudice Istruttore. Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. VI comma, le parti formulavano le richieste istruttorie, in ordine alle domande accessorie.
Con provvedimento del 03.03.2023 reso a scioglimento di riserva del 05.02.2023, il GI disponeva procedersi all'ascolto della minore e alla nomina del curatore speciale per la stessa, nella persona dell'avv.
[...]
All'esito dell'ascolto della minore, in modifica dei provvedimenti provvisori, veniva disposta la CP_2
sospensione degli incontri tra ed il padre, per le ragioni di cui al summenzionato provvedimento, da Per_1
intendersi qui richiamato e recepito.
Nelle more a fronte delle numerose denunce sporte dal nei confronti della per violazione Parte_1 _1
dell'art. 388 cp, dovuta all'inottemperanza del diritto di visita a lui spettante, la resistente depositava in data
29.03.2023, istanza ex art. 709 c.p.c. con la quale chiedeva disporsi incontri protetti tra padre e IG, al fine di verificare la correttezza delle condotte materne ed evitare il proliferare di denunce ai danni della madre.
Il con memoria depositata in data 6.04.2023, si opponeva agli incontri protetti. A scioglimento di Parte_1
riserva, il Giudice disponeva incontri protetti padre-IG e incaricava il Consultorio Familiare e i Servizi Sociali territorialmente competenti per l'avvio degli stessi da tenersi almeno una volta a settimana. Detti incontri non si svolgevano per espressa volontà della minore. Con provvedimento del 04.10.2023 il GI affidava al servizio di psicologia clinica di Taranto il compito di svolgere attività di indagine sulla minore , al fine Per_1 di verificarne le condizioni psicologiche e valutare la possibilità di una ripresa dei contatti con il padre.
Con istanza del 21.02.2025 parte ricorrente domandava la revoca degli incontri protetti padre IG e domandava la ripresa degli incontri liberi.
Esperita la prova testimoniale, all'udienza del 26.02.2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e chiedevano definirsi il giudizio. In sede di precisazione delle conclusioni parte resistente domandava l'assegnazione della casa coniugale ove conviveva con la IG, l'affido esclusivo a sé della minore , Per_1
con percezione del 100% dell'assegno unico, nonché la previsione di un assegno divorzile in suo favore nella misura di euro 200,00 mensili. La causa veniva quindi rimessa al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., avendone le parti fatta richiesta.
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4 Le domande su cui il Collegio deve pronunciarsi, in seguito alla sentenza parziale sullo status, sono quelle concernenti l'affido della IG minore , la collocazione della stessa , l' assegnazione alla stessa della Per_1 casa coniugale, nonché determinazione del contributo paterno al suo mantenimento, disposto in sede di separazione nella misura di euro 550,00 mensili, annualmente rivalutati ai sensi degli indici di adeguamento
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Deve inoltre decidersi in merito alla richiesta della resistente di riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile. In sede di separazione non veniva previsto alcun mantenimento in favore della alla quale veniva assegnata la casa coniugale in ragione della collocazione presso di lei della IG _1
minore, affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori.
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Tanto premesso in fatto, venendo al merito del giudizio, per quanto concerne le disposizioni in ordine all'affidamento della IG , ritiene il Collegio debba essere confermato anche in questa sede l'affido Per_1
condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione della stessa presso la madre. Tale decisione appare opportuna sia in un'ottica di responsabilizzazione di entrambe le figure genitoriali, sia in ragione delle conclusioni in tal senso rassegnate dalla Curatrice Speciale della minore Avv. che qui CP_2
interamente si richiamano.
Conseguentemente alla collocazione della minore presso la madre deve essere confermata l'assegnazione della casa coniugale alla stessa , divenuta di proprietà esclusiva della minore in forza di una donazione.
Devono invece essere rigettate le domande formulate da parte ricorrente inerenti tale immobile sito
Palagiano Via Scarcella 7/A, ritenendosi assorbite dall'assegnazione della casa familiare alla sig.ra in ragione della collocazione presso di lei della IG minore. _1
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre nei confronti della minore, deve prendersi atto dell'impraticabilità dei richiesti incontri liberi e anche di quelli protetti , in ragione del rifiuto di incontrare il padre più volte manifestato da , ormai prossima al compimento del diciottesimo anno di età, sia Per_1 in sede di ascolto dinanzi al Giudice Istruttore, sia negli incontri presso i Servizi Sociali ed il Consultorio familiare. Da ultimo i Servizi aditi ed il Consultorio hanno così relazionato: “I servizi sociali scriventi, sentito il Consultorio Familiare, hanno convocato la minore per informarla del contenuto del decreto e della Per_1
possibilità di incontrare il padre in forma assistita. La risposta di è stata di netto rifiuto ad incontrare Per_1
il padre. I servizi sociali hanno spiegato e valorizzato il diritto di visita del genitore collocatario e, quindi, il diritto a mantenere un legame con la propria IG. Inoltre è stato riferito alla minore che incontrare il padre in uno spazio neutro poteva rappresentare un opportunità poiché, avvalendosi dell'aiuto di operatori specializzati, avrebbe potuto esternare eventuali disagi e, quindi, le veniva offerto sostegno ad aprirsi e a chiarire eventuali criticità. è stata ascoltata dalla scrivente e dalla psicologa del servizio Caf, Per_1
5 dott.ssa , la quale, affiancata dall'educatore, avrebbe calendarizzato e osservato gli incontri Per_2
padre/IG. Nonostante il netto rifiuto la minore è stata comunque invitata ad incontrare il padre, anche per pochi minuti, stabilendo una data. I servizi hanno rassicurato e invitato la minore a voler riflettere sull'importanza della figura genitoriale non collocataria, che attendeva con ansia di vedere la propria IG.
Un'ora prima dell'incontro padre-IG programmato dal servizio CAF la minore si è presentata ai servizi sociali per confermare di non volerlo incontrare. La minore per giustificare la sua posizione ha riferito che il padre tenderebbe ad avere un atteggiamento svalutante e critico nei confronti della madre. A fronte del netto rifiuto della minore i servizi sociali non potevano non valorizzare l'interesse della minore e, quindi, a rispettare le sue esigenze personali e sociali. Probabilmente ha bisogno di più tempo per maturare Per_1 la decisione spontanea di riavvicinamento al padre. Inoltre presenta una chiusura nel raccontarsi, per cui sarebbe auspicabile un supporto psicologico per aiutarla ad elaborare la separazione dei genitori. Si allega, alla presente, relazione della dott.ssa , in qualità di psicologa del servizio CAF designata Per_2
all'attivazione dello spazio neutro.”
Appare invece importante , alla luce della relazione del Servizio di Psicologia Clinica, che qui integralmente si richiama, che la minore prosegua il percorso presso detto Centro di Psicologia, soprattutto al fine di approfondire ed elaborare il suo doloroso vissuto attinente alla separazione estremamente conflittuale dei genitori ed alla critica relazione con il padre, anche nell'ottica di una pacificazione con tale figura genitoriale e ad una ripresa degli incontri ove la stessa, in merito ai quali divenuta tra pochi mesi maggiorenne potrà liberamente determinarsi.
In merito al mantenimento di , attualmente di anni diciassette che risulta convivere con la madre Per_1
presso la casa coniugale, di proprietà della minore in quanto donata alla stessa dalla nonna paterna, del quale il ricorrente ha chiesto la riduzione in euro duecento mensili, proprio in ragione del suddetto atto, ritiene il Collegio debbano essere confermati i provvedimenti provvisori assunti in merito.
Tanto sia in ragione delle accresciute esigenze di vita di rispetto al giudizio di separazione, essendo Per_1
trascorsi diversi anni ed essendo la stessa prossima al compimento della maggiore età, sia in ragione dello squilibrio economico esistente tra le parti a favore del . In relazione all'assegno unico appare Parte_1
opportuno che lo stesso sia percepito interamente dalla in ragione dei tempi di permanenza _1
esclusiva della minore con la madre.
Tale statuizione trova conforto nella recente giurisprudenza della Corte di Cassazione che, in tema di assegno unico universale, ha ritenuto – alla luce del tenore letterale dell'art. 6 co.4 D.Lgs. 230/2021 - di prendere le mosse dalla Circolare dell'Inps, n. 23/22, la quale specifica che “qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il
6 pagamento al 100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero,
in aggiunta all'assegno di mantenimento”.
Si legge nel recente provvedimento della Suprema Corte in materia ( cfr Cass. civ., Sez. I, Ord., 22/02/2025,
n. 4672) : “Il Collegio ha ritenuto di condividere la suddetta interpretazione - che proviene dall'organo preposto al pagamento dell'assegno in questione – in quanto conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale della stessa. Al riguardo, ha osservato che la norma in questione, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza dell'accordo tra i genitori del minore, ex coniugi, l'assegno vada attributo al genitore affidatario,
è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore;
la norma in esame, dunque, contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini,
l'immediato pagamento dell'assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori,non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all'Inps. Tale norma della Circolare non pone una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso. Invero, il giudice del merito ha correttamente ritenuto che l'assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo. Giova al riguardo, rilevare che l'assegno in questione- che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita- è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall'Inps “.
Deve dunque prevedersi che il padre provveda al mantenimento della IG nei termini suindicati con previsione della percezione dell'assegno unico per intero in capo alla resistente.
Quanto alla domanda riconvenzionale di riconoscimento di un assegno divorzile proposta dalla resistente, della quale il ricorrente ha chiesto il rigetto, il Collegio ritiene che debba essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che i presupposti del riconoscimento dell'assegno divorzile, individuati nella triplice funzione assistenziale (tenuto conto delle condizioni economiche e personali dei coniugi), risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione) e compensativa (avuto riguardo all'impegno profuso da ciascuno dei coniugi nella formazione del patrimonio comune e nella gestione familiare), sono stati innovativamente reinterpretati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 11504 del 10.5.2017, che, valorizzando il principio di autoresponsabilità economica, ha ricollegato il riconoscimento dell'assegno alla accertata inadeguatezza
7 dei mezzi economici del coniuge richiedente ed alla oggettiva impossibilità di procurarseli (criterio attributivo-assistenziale), svincolandolo dal riferimento al tenore di vita goduto nel corso del matrimonio.
Successivamente con sentenza n. 18287 dell'11.07.2018, le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in seguito a questo nuovo indirizzo interpretativo, chiarendo che l'assegno divorzile ha una funzione assistenziale, ma anche ed in pari misura compensativa e perequativa, dovendosi, ai fini del suo riconoscimento, procedere alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di quello personale dell'altro coniuge, nonché alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. L'affermazione di tali principi, espressivi del canone costituzionale della solidarietà, importa che anche quando ognuno degli ex coniugi sia in grado di mantenersi autonomamente, l'assegno va riconosciuto in favore di quello economicamente più debole in una funzione riequilibratrice, non più finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma volta a consentirgli il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare, dovendosi tener conto, in particolare, se, per realizzare i bisogni della famiglia, questi, anche in ragione dell'età raggiunta e della durata del matrimonio, abbia rinunciato (alle) o sacrificato le proprie personali aspirazioni e aspettative professionali (cfr., ex plurimis, Cass. n. 18287/2019 e 5603/2020, Cass.
n. 18697/2022).
In sostanza qualora vi sia uno squilibrio effettivo e di non modesta entità, tra le condizioni economico- patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due. Inoltre laddove risulti che l'intero patrimonio dell'ex coniuge richiedente sia stato formato, durante il matrimonio, con il solo apporto dei beni dell'altro, si deve ritenere che sia stato già riconosciuto il ruolo endofamiliare dallo stesso svolto e - tenuto conto della composizione, dell'entità e dell'attitudine all'accrescimento di tale patrimonio , sia stato già compensato il sacrificio delle aspettative professionali, oltre che realizzata con tali attribuzioni l'esigenza perequativa, per cui non è dovuto, in tali peculiari condizioni, l'assegno di divorzio" (cfr. anche Cass. 15773/2020; Cass. 4215/2021).
In conclusione, deve ritenersi in aderenza all'indirizzo interpretativo della Suprema Corte che in linea di principio sciolto il vincolo coniugale ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento. Tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa. Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni
8 professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale"
(cfr. Cass. 24250/2021ed anche Cass. 23583/2022).
Tanto premesso in diritto, deve considerarsi che la resistente a sostegno della richiesta di assegno di divorzio ha dedotto di versare in difficoltà economiche e di aver sacrificato la propria attività di avvocato a vantaggio della famiglia e soprattutto del marito, dipendente del Ministero della Difesa.
Ha riferito altresì di aver dovuto rinunciare a progredire nella propria carriera professionale, chiudendo lo studio professionale per dedicarsi alla difesa dai numerosissimi procedimenti penali ed esposti presso l'ordine degli avvocati, instaurati dal ai suoi danni , che tra l'altro le impedirebbero anche la Parte_1 partecipazione a concorsi pubblici.
Parte resistente ha inteso provare dette circostanze tramite l'audizione della teste Avv. Maria De Carlo che ha dichiarato “Confermo la circostanza sub 4 con riferimento a quanto mi consta direttamente e cioè che
l'avv. circa un paio di anni fa, ma non ricordo con precisione, mi chiese di collaborare nella mia _1
attività professionale anche con mansioni di segretaria in studio o quale collaboratrice per le attività di cancelleria.”.
Il è dipendente della Marina Militare ed ha percepito redditi annui pari ad euro 39.036,00 Parte_1
(730/2024) ed euro 40.548,00 (730/2023), mentre la ha percepito redditi pari ad euro 3.421,00 _1
(730/2024), euro 30.567,00 (730/2023) ed euro 3.338,00 (730/2022).
Deve ritenersi sussistente una indubbia capacità lavorativa di che continua a svolgere Controparte_1
l'attività di avvocato, pur avendo conseguito in alcuni anni (confr. 2024 e 2022) redditi esigui e a tali considerazioni deve sommarsi il tempo trascorso dalla separazione, oltre dodici anni, (all'epoca della quale la resistente aveva appena quarant'anni), ove la resistente ha continuato a mantenersi autonomamente e la mancata convincente dimostrazione della ricorrenza di motivi oggettivi ostativi allo svolgimento della sua attività , non risultando sufficiente a giustificare tanto la pendenza di procedimenti penali istaurati a suo carico su impulso dell'ex coniuge.
Gli assunti formulati dalla resistente basati sul divario economico tra le parti, non appaiono sufficiente per accogliere la sua richiesta , in quanto, l'entità del reddito dell'altro coniuge non giustifica, ex se, la corresponsione di un assegno in proporzione alle sue sostanze (Cass. n. 21234 2019).
Tanto è stato confermato anche da una recente sentenza della Cassazione, “A giustificare l'attribuzione dell'assegno divorzile al coniuge richiedente non è, di per sé, lo squilibrio o il divario tra le condizioni reddituali delle parti, all'epoca del divorzio, né il peggioramento delle condizioni del coniuge richiedente
l'assegno rispetto alla situazione (o al tenore) di vita matrimoniale, ma la mancanza della “indipendenza o
9 autosufficienza economica” di uno dei coniugi, intesa come impossibilità di condurre, con i propri mezzi, un'esistenza economicamente autonoma e dignitosa.”
(Cassazione civile sez. I, 09/08/2021, n.22499).
Tanto premesso, in considerazione dell'età della richiedente assegno (cinquantadue anni), dello svolgimento di un'attività lavorativa altamente professionalizzata (avvocato), dell'assenza di prova in ordine alla rinuncia ad occasioni lavorative , concordata con il marito durante il matrimonio, ritiene il
Collegio che non sussistano i presupposti per il riconoscimento in favore di di un Controparte_1
assegno divorzile.
In considerazione della natura e dell'esito del giudizio, debbono ritenersi sussistenti giustificati motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando nel giudizio instaurato da , nei Parte_1
confronti di ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede;
Controparte_1
- conferma l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione presso la madre;
- conferma l'assegnazione della casa familiare a ove la stessa convive Controparte_1 con la IG minore;
- demanda al Servizio di Psicologia Clinica dell'età evolutiva della la CP_4 prosecuzione dell'attività già assegnata con provvedimento del 17.11.2023;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di Parte_1 Controparte_1
contributo per il mantenimento della IG minore , la somma mensile di euro 550,00, oltre Per_1 rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, a far data dalla separazione, nonché il 50% delle spese straordinarie previamente concordate e/o documentate;
- dispone che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla sig.ra Controparte_1
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da di riconoscimento di un assegno Controparte_1
divorzile in suo favore;
- rigetta le restanti domande formulate dal ricorrente.
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, addì 04.08.2025
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
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