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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/11/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1656 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2025
TRA
, nata in [...] il [...], C.F.: Parte_1
C.F._1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GIUFFRE' FRANCESCA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 20/05/2025 i coniugi
[...]
[...] , nata in [...] il [...], e Parte_3 [...]
, nato a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio a ES (Romania) il 12/11/2008, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Messina al n. 61, parte
2, serie C, mandamento 64, anno 2009;
- che dall'unione era nato il [...] il figlio;
Persona_1
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 19961/2015 del 17/10/2015;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
“1) I ricorrenti si danno reciproca autorizzazione a vivere separati e a stabilire ove vogliano il loro domicilio o residenza comunicandolo l'uno all'altro; 2) i ricorrenti convengono che il figlio minore sia affidato condivisamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione del padre, con obbligo di entrambi a provvedere di comune accordo sia al suo mantenimento che alla sua istruzione, educazione ed all'adozione di tutte le decisioni di maggior interesse. Per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la potestà separatamente secondo la permanenza della minore presso ciascuno di essi, previa comunicazione all'altro coniuge. In ordine alle visite del figlio, entrambi i ricorrenti avranno cura di rispettare la volontà ed i desideri dello
2 stesso senza atti di imposizione nei confronti delle visite assumendo comportamenti propositivi e collaborativi in direzione di un sano e doveroso recupero necessario anche alla crescita equilibrata del minore. Anche in ragione dell'età del figlio, la signora potrà vedere il figlio previo Pt_1
accordo diretto con lo stesso pur sempre nel rispetto della sua volontà, degli impegni scolastici ed extrascolastici nonché gli impegni lavorativi dei genitori. Il figlio trascorrerà inoltre il Natale con un genitore ed il Capodanno con l'altro, ad anni alterni, così come trascorrerà la Pasqua alternativamente, un anno con il padre e un anno con la madre;
per il periodo di estivo (luglio-
Agosto), il minore resterà nel mese di luglio con la madre e nel mese di agosto con il padre, previo accordo tra le parti medesime, precisando, infine che nel mese estivo in cui il minore resterà con la madre potrà trascorrere i fine settimana con il padre. 3) Il signor ad oggi risulta disoccupato, Pt_2
mentre a signora è titolare della ditta individuale di pulizie Pt_1
denominata “bollicine”, pertanto, quest'ultima verserà quale assegno alimentare e quale contributo al mantenimento del figlio, la somma di €
150,00 mensili che corrisponderà al signor entro il 5 di ogni mese;
Pt_2
mediante bonifico sull' IBAN: [...], intestato al medesimo. I genitori si divideranno in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie ed imprevedibili, quali mediche, scolastiche, ricreative, sportive e viaggi relative al figlio, che comunque dovranno essere concordate tra le parti anticipatamente. L'importo sarà rivalutato di anno in anno in proporzione all'aumento del costo della vita, come risultante dagli indici
Istat. 4)I ricorrenti nulla hanno a pretendere l'un dall'altro, a titolo di assegno di mantenimento e/ o a qualsiasi titolo avendo regolato ogni loro rapporto”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e
3 disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 06/08/2025.
Alla suddetta udienza del 19/11/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 19961/2015 del 17/10/2015, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 20/05/2025, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a
ES (Romania) il 12/11/2008, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Messina al n. 61, parte 2, serie C, mandamento 64, anno 2009, tra , nata in [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], alle Parte_2
condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 20/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1656 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2025
TRA
, nata in [...] il [...], C.F.: Parte_1
C.F._1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GIUFFRE' FRANCESCA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 20/05/2025 i coniugi
[...]
[...] , nata in [...] il [...], e Parte_3 [...]
, nato a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio a ES (Romania) il 12/11/2008, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Messina al n. 61, parte
2, serie C, mandamento 64, anno 2009;
- che dall'unione era nato il [...] il figlio;
Persona_1
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 19961/2015 del 17/10/2015;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
“1) I ricorrenti si danno reciproca autorizzazione a vivere separati e a stabilire ove vogliano il loro domicilio o residenza comunicandolo l'uno all'altro; 2) i ricorrenti convengono che il figlio minore sia affidato condivisamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione del padre, con obbligo di entrambi a provvedere di comune accordo sia al suo mantenimento che alla sua istruzione, educazione ed all'adozione di tutte le decisioni di maggior interesse. Per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la potestà separatamente secondo la permanenza della minore presso ciascuno di essi, previa comunicazione all'altro coniuge. In ordine alle visite del figlio, entrambi i ricorrenti avranno cura di rispettare la volontà ed i desideri dello
2 stesso senza atti di imposizione nei confronti delle visite assumendo comportamenti propositivi e collaborativi in direzione di un sano e doveroso recupero necessario anche alla crescita equilibrata del minore. Anche in ragione dell'età del figlio, la signora potrà vedere il figlio previo Pt_1
accordo diretto con lo stesso pur sempre nel rispetto della sua volontà, degli impegni scolastici ed extrascolastici nonché gli impegni lavorativi dei genitori. Il figlio trascorrerà inoltre il Natale con un genitore ed il Capodanno con l'altro, ad anni alterni, così come trascorrerà la Pasqua alternativamente, un anno con il padre e un anno con la madre;
per il periodo di estivo (luglio-
Agosto), il minore resterà nel mese di luglio con la madre e nel mese di agosto con il padre, previo accordo tra le parti medesime, precisando, infine che nel mese estivo in cui il minore resterà con la madre potrà trascorrere i fine settimana con il padre. 3) Il signor ad oggi risulta disoccupato, Pt_2
mentre a signora è titolare della ditta individuale di pulizie Pt_1
denominata “bollicine”, pertanto, quest'ultima verserà quale assegno alimentare e quale contributo al mantenimento del figlio, la somma di €
150,00 mensili che corrisponderà al signor entro il 5 di ogni mese;
Pt_2
mediante bonifico sull' IBAN: [...], intestato al medesimo. I genitori si divideranno in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie ed imprevedibili, quali mediche, scolastiche, ricreative, sportive e viaggi relative al figlio, che comunque dovranno essere concordate tra le parti anticipatamente. L'importo sarà rivalutato di anno in anno in proporzione all'aumento del costo della vita, come risultante dagli indici
Istat. 4)I ricorrenti nulla hanno a pretendere l'un dall'altro, a titolo di assegno di mantenimento e/ o a qualsiasi titolo avendo regolato ogni loro rapporto”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e
3 disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 06/08/2025.
Alla suddetta udienza del 19/11/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 19961/2015 del 17/10/2015, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 20/05/2025, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a
ES (Romania) il 12/11/2008, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Messina al n. 61, parte 2, serie C, mandamento 64, anno 2009, tra , nata in [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], alle Parte_2
condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 20/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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