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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/11/2025, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 123/2023 R.G. promossa da
- nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
), rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avvocato Deborah Di Marco,
[...]
elettivamente domiciliata nel suo studio, in Catania, via Vittorio Emanuele Orlando
n. 150
APPELLANTE
CONTRO
- (C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato Gaetana Maria
Musumeci, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Comunale, in
Catania, Via Umberto n. 151
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 2874/2022 pubblicata il 22.6.2022, resa nel procedimento n. 18214/2017 R.G., definitivamente pronunciando, rigettava la domanda proposta da avente ad oggetto risarcimento del danno Parte_1
ex art. 2051 c.c. e la condannava a rifondere il delle spese di lite Controparte_1
e pagare quelle di CTU.
Ha proposto appello con atto di citazione notificato il Parte_1
22.1.2023. Si è costituito in giudizio il ed ha concluso per il Controparte_1
rigetto dell'appello.
All'udienza del 20.10.2025 la causa è stata posta in decisione, senza termini,
comparse conclusionali e memorie di replica già depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha interpretato la prospettazione dei fatti relativi alla domanda.
Contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, l'appellante ritiene che la prospettazione dei fatti sia stata chiara e sufficiente quanto alla causa della caduta (il tombino in sé e/o le grate rotte) ed alla mancanza di visibilità e segnalazione del tombino e/o delle due grate rotte.
L'appellante sostiene anche di avere più che sufficientemente chiarito la dinamica di produzione dell'evento e deduce inoltre che le foto sono state prodotte nei termini,
coerentemente al codice di rito ed alla prospettazione dei fatti indicati in citazione.
Sostiene invero di avere specificamente indicato a p. 1 dell'atto introduttivo Pt_1
la causa della caduta in strada (cadeva rovinosamente a terra a causa della presenza sul manto stradale di un tombino con grate rotte, non visibile né segnalato) ed a
2 pagina 3 (rectius p. 2) ha dedotto che la presenza sul manto stradale del tombino con grate rotte non segnalato né visibile, ha cagionato in maniera esclusiva la verificazione del sinistro.
Dunque, prosegue l'appellante, non è dato ravvisare alcun “deficit di prospettazione”, che invece ha trovato puntuale riscontro in fase istruttoria: le foto prodotte bene rappresentano il tombino con grate rotte causa della caduta dell'attrice e sconfessano (in particolare la terza foto in basso a sinistra) l'assunto del Tribunale
a mente del quale il dislivello delle grate mancanti sarebbe colmato da terra compatta e quindi il calpestio del tombino risulta persino più agevole.
Le prove orali, prosegue , non contengono affatto “valutazioni personali” dei Pt_1
testi, in quanto essi hanno riferito ciò che in loro presenza è accaduto e che ha costituito oggetto di loro diretta ed oggettiva percezione sensoriale, ovvero la caduta dell'attrice in corrispondenza del tombino con grata rotta.
Inoltre, la CTU a p. 6 ha confermato la compatibilità delle lesioni con la dinamica riferita in citazione.
Deduce poi l'appellante, richiamando giurisprudenza, che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, anche in via presuntiva, salva la ricorrenza del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale: è
sufficiente per il danneggiato provare il danno e la condizione potenzialmente lesiva della cosa, mentre ai fini della sua responsabilità occorre che la relativa condotta sia non solo negligente, distratta, imperita, imprudente ma anche non prevedibile e non prevenibile, circostanze che non possono certo sostenersi, occorrendo invece che
3 l'agire del danneggiato abbia efficacia causale esclusiva rispetto a quella dello stato della res.
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, nella strada in questione non risultano esservi buche, disconnessioni e dislivelli rilevanti, tali da costituire insidia o trabocchetto: invero, dalle foto, in particolare da quelle a colori prodotte dalla stessa appellante si evince l'esistenza di un visibilissimo tombino,
colmo di terra, con due grate rotte che determinano, proprio a cagione della presenza di terra per tutta la sua altezza, un modestissimo dislivello, irrilevante rispetto al piano “regolare” del tombino (livello superiore delle grate).
Ragionevolmente il primo giudice ha ritenuto che, in ogni caso, siffatto stato dei luoghi non costituisse né insidia né trabocchetto e quindi che non sussistesse il necessario rapporto causale (tra altre Cass., III, 09/03/2020, n. 6651).
Ancora, prosegue la Corte, deve essere evidenziato che, sempre secondo quanto risulta dalle foto in atti, l'incidente poteva essere evitato trattandosi di “anomalia”
(mancanza di due grate) contenuta nei limiti fisiologici, ben visibile, senza che fosse ipotizzabile una situazione di obiettiva pericolosità (in fattispecie analoga, Cass., III,
28/06/2016 n. 13260): ciò, a maggior ragione, in considerazione della circostanza che il tombino era del tutto intasato da terra, così colmando praticamente del tuto il disliverro: né è dato sapere se la è inciampata e caduta a causa delle grate Pt_1
rotte ovvero del tombino in sé, ovvero mettendo i piedi tra lo spazio delle grate integre.
4 Osserva ancora la Corte, deve essere tenuto conto che l'attraversamento della strada
è avvenuto, peraltro trasversalmente rispetto all'asse della strada, al di fuori delle vicine strisce pedonali, poste a distanza del tutto ragionevole (tra 10 e 25 metri), non superiore a 100 metri.
Inoltre, l'incidente è avvenuto in pieno giorno (ore 13) e la , per quanto è dato Pt_1
vedere dalle foto dalla medesima prodotte, indossava scarpe da “ballerina”, quindi con una suoletta molto bassa, certamente non adatta ad una camminata né
confortevole né stabile, a maggio ragione se si tien conto del periodo invernale durante il quale è avvenuto il fatto.
Tenuto conto di tutto ciò, prosegue ancora la Corte, si imponeva al danneggiato la diligenza ordinaria e la necessaria attenzione al fine di prevedere e prevenire le modestissime disconnessioni, quasi impercettibili, come detto dianzi, atteso l'intasamento del tombino con terra (tra altre Cass., VI, 14/06/2016, n.12174 e
15375/2011).
Sempre la Suprema Corte, confermando un consolidato orientamento, ha avuto modo di considerare che ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., ai fini della verifica del contributo causale, o concausale, dello stesso soggetto danneggiato nella verificazione dell'evento dannoso, è sufficiente che la condotta tenuta da costui abbia carattere colposo, non richiedendosi, invece, che essa si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (tra altre, Cass., III, 16/10/2024,
n.26895 e 24/1/2024, n. 2376).
Le stesse considerazioni di cui sopra valgono ad escludere la responsabilità
dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 2043 c.c.
5 Invero, in casi analoghi la Suprema Corte ha affermato che la presunzione di colpa della p.a. può essere superata dimostrando la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia (Cass., III,
05/11/2024 n. 28495).
Analogamente i giudici della legittimità hanno statuito nel senso che, pur a fronte di una qualche anomalia della sede stradale, si supera la presunzione di colpa sol che si dimostri che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, il giudice di merito dovrà considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest'ultimo. (Cass. III, 13/07/2011, n.15375).
La Corte osserva quanto sopra nell'alveo della più generale considerazione della
Suprema Corte in “subiecta materia”, la quale ha avuto modo di ritenere che il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ.
(ex multis, Cass., III, 20/1/2014, n.999 e 13/7/2011, n.15375).
6 Nel caso a mani, atteso nel complesso quanto più sopra considerato, risulta evidente che la poteva e doveva evitare la caduta adoperando l'ordinaria diligenza ed Pt_1
ogni opportuna cautela correlata alle circostanze in concreto emergenti.
Con il secondo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha disposto sulle spese di lite, CTU compresa, ponendole a carico dell'odierna appellante.
L'appellante chiede che venga riformata la sentenza di primo grado in punto di spese, anche di CTU, atteso che l'esito avrebbe dovuto essere opposto e quindi che vengano disposte in suo favore quelle del primo e del presente grado.
Il detto motivo è assorbito, atteso il rigetto dell'appello.
*****
Rimangono, infine, da regolare le spese del presente grado di giudizio che, tenuto conto del principio di soccombenza, la Corte pone a carico di Parte_1
ed a favore del Controparte_1
I compensi difensivi si determinano ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e s.m.i.,
poiché l'attività difensiva si è esaurita nella sua vigenza, valore compreso tra euro
5.201,00 ed euro 26.000,00, importi minimi, atteso il valore in atti indicato (euro
7.643,29) si attesta a ridosso di quello minimo di fascia e la non complessità della causa , tenuto conto dell'attività svolta.
Pertanto, le spese di questo grado di giudizio si liquidano in complessivi euro
2.906,00 di cui euro 567,00 per la fase di studio, euro 461,00 per quella introduttiva,
euro 922,00 per quella di trattazione/istruttoria ed euro 956,00 per quella decisionale
7 (sola comparsa conclusionale) oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed
IVA come per legge.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, dell'art. 13, commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catania, n. 2874/2022 pubblicata il
[...]
22.6.2022.
Condanna al pagamento delle spese di lite di questo grado di Parte_1
giudizio in favore del sopra quantificate in complessivi euro Controparte_1
2.906,00 oltre il rimborso per spese generali, CPA ed IVA,s e dovuta, come per legge.
Sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, dell'art. 13,
commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
Così deciso in Catania, il 30 ottobre 2025, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello tenutasi a mezzo di applicativo Teams.
Il giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 123/2023 R.G. promossa da
- nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
), rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avvocato Deborah Di Marco,
[...]
elettivamente domiciliata nel suo studio, in Catania, via Vittorio Emanuele Orlando
n. 150
APPELLANTE
CONTRO
- (C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato Gaetana Maria
Musumeci, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Comunale, in
Catania, Via Umberto n. 151
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 2874/2022 pubblicata il 22.6.2022, resa nel procedimento n. 18214/2017 R.G., definitivamente pronunciando, rigettava la domanda proposta da avente ad oggetto risarcimento del danno Parte_1
ex art. 2051 c.c. e la condannava a rifondere il delle spese di lite Controparte_1
e pagare quelle di CTU.
Ha proposto appello con atto di citazione notificato il Parte_1
22.1.2023. Si è costituito in giudizio il ed ha concluso per il Controparte_1
rigetto dell'appello.
All'udienza del 20.10.2025 la causa è stata posta in decisione, senza termini,
comparse conclusionali e memorie di replica già depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha interpretato la prospettazione dei fatti relativi alla domanda.
Contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, l'appellante ritiene che la prospettazione dei fatti sia stata chiara e sufficiente quanto alla causa della caduta (il tombino in sé e/o le grate rotte) ed alla mancanza di visibilità e segnalazione del tombino e/o delle due grate rotte.
L'appellante sostiene anche di avere più che sufficientemente chiarito la dinamica di produzione dell'evento e deduce inoltre che le foto sono state prodotte nei termini,
coerentemente al codice di rito ed alla prospettazione dei fatti indicati in citazione.
Sostiene invero di avere specificamente indicato a p. 1 dell'atto introduttivo Pt_1
la causa della caduta in strada (cadeva rovinosamente a terra a causa della presenza sul manto stradale di un tombino con grate rotte, non visibile né segnalato) ed a
2 pagina 3 (rectius p. 2) ha dedotto che la presenza sul manto stradale del tombino con grate rotte non segnalato né visibile, ha cagionato in maniera esclusiva la verificazione del sinistro.
Dunque, prosegue l'appellante, non è dato ravvisare alcun “deficit di prospettazione”, che invece ha trovato puntuale riscontro in fase istruttoria: le foto prodotte bene rappresentano il tombino con grate rotte causa della caduta dell'attrice e sconfessano (in particolare la terza foto in basso a sinistra) l'assunto del Tribunale
a mente del quale il dislivello delle grate mancanti sarebbe colmato da terra compatta e quindi il calpestio del tombino risulta persino più agevole.
Le prove orali, prosegue , non contengono affatto “valutazioni personali” dei Pt_1
testi, in quanto essi hanno riferito ciò che in loro presenza è accaduto e che ha costituito oggetto di loro diretta ed oggettiva percezione sensoriale, ovvero la caduta dell'attrice in corrispondenza del tombino con grata rotta.
Inoltre, la CTU a p. 6 ha confermato la compatibilità delle lesioni con la dinamica riferita in citazione.
Deduce poi l'appellante, richiamando giurisprudenza, che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, anche in via presuntiva, salva la ricorrenza del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale: è
sufficiente per il danneggiato provare il danno e la condizione potenzialmente lesiva della cosa, mentre ai fini della sua responsabilità occorre che la relativa condotta sia non solo negligente, distratta, imperita, imprudente ma anche non prevedibile e non prevenibile, circostanze che non possono certo sostenersi, occorrendo invece che
3 l'agire del danneggiato abbia efficacia causale esclusiva rispetto a quella dello stato della res.
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, nella strada in questione non risultano esservi buche, disconnessioni e dislivelli rilevanti, tali da costituire insidia o trabocchetto: invero, dalle foto, in particolare da quelle a colori prodotte dalla stessa appellante si evince l'esistenza di un visibilissimo tombino,
colmo di terra, con due grate rotte che determinano, proprio a cagione della presenza di terra per tutta la sua altezza, un modestissimo dislivello, irrilevante rispetto al piano “regolare” del tombino (livello superiore delle grate).
Ragionevolmente il primo giudice ha ritenuto che, in ogni caso, siffatto stato dei luoghi non costituisse né insidia né trabocchetto e quindi che non sussistesse il necessario rapporto causale (tra altre Cass., III, 09/03/2020, n. 6651).
Ancora, prosegue la Corte, deve essere evidenziato che, sempre secondo quanto risulta dalle foto in atti, l'incidente poteva essere evitato trattandosi di “anomalia”
(mancanza di due grate) contenuta nei limiti fisiologici, ben visibile, senza che fosse ipotizzabile una situazione di obiettiva pericolosità (in fattispecie analoga, Cass., III,
28/06/2016 n. 13260): ciò, a maggior ragione, in considerazione della circostanza che il tombino era del tutto intasato da terra, così colmando praticamente del tuto il disliverro: né è dato sapere se la è inciampata e caduta a causa delle grate Pt_1
rotte ovvero del tombino in sé, ovvero mettendo i piedi tra lo spazio delle grate integre.
4 Osserva ancora la Corte, deve essere tenuto conto che l'attraversamento della strada
è avvenuto, peraltro trasversalmente rispetto all'asse della strada, al di fuori delle vicine strisce pedonali, poste a distanza del tutto ragionevole (tra 10 e 25 metri), non superiore a 100 metri.
Inoltre, l'incidente è avvenuto in pieno giorno (ore 13) e la , per quanto è dato Pt_1
vedere dalle foto dalla medesima prodotte, indossava scarpe da “ballerina”, quindi con una suoletta molto bassa, certamente non adatta ad una camminata né
confortevole né stabile, a maggio ragione se si tien conto del periodo invernale durante il quale è avvenuto il fatto.
Tenuto conto di tutto ciò, prosegue ancora la Corte, si imponeva al danneggiato la diligenza ordinaria e la necessaria attenzione al fine di prevedere e prevenire le modestissime disconnessioni, quasi impercettibili, come detto dianzi, atteso l'intasamento del tombino con terra (tra altre Cass., VI, 14/06/2016, n.12174 e
15375/2011).
Sempre la Suprema Corte, confermando un consolidato orientamento, ha avuto modo di considerare che ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., ai fini della verifica del contributo causale, o concausale, dello stesso soggetto danneggiato nella verificazione dell'evento dannoso, è sufficiente che la condotta tenuta da costui abbia carattere colposo, non richiedendosi, invece, che essa si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (tra altre, Cass., III, 16/10/2024,
n.26895 e 24/1/2024, n. 2376).
Le stesse considerazioni di cui sopra valgono ad escludere la responsabilità
dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 2043 c.c.
5 Invero, in casi analoghi la Suprema Corte ha affermato che la presunzione di colpa della p.a. può essere superata dimostrando la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia (Cass., III,
05/11/2024 n. 28495).
Analogamente i giudici della legittimità hanno statuito nel senso che, pur a fronte di una qualche anomalia della sede stradale, si supera la presunzione di colpa sol che si dimostri che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, il giudice di merito dovrà considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest'ultimo. (Cass. III, 13/07/2011, n.15375).
La Corte osserva quanto sopra nell'alveo della più generale considerazione della
Suprema Corte in “subiecta materia”, la quale ha avuto modo di ritenere che il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ.
(ex multis, Cass., III, 20/1/2014, n.999 e 13/7/2011, n.15375).
6 Nel caso a mani, atteso nel complesso quanto più sopra considerato, risulta evidente che la poteva e doveva evitare la caduta adoperando l'ordinaria diligenza ed Pt_1
ogni opportuna cautela correlata alle circostanze in concreto emergenti.
Con il secondo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha disposto sulle spese di lite, CTU compresa, ponendole a carico dell'odierna appellante.
L'appellante chiede che venga riformata la sentenza di primo grado in punto di spese, anche di CTU, atteso che l'esito avrebbe dovuto essere opposto e quindi che vengano disposte in suo favore quelle del primo e del presente grado.
Il detto motivo è assorbito, atteso il rigetto dell'appello.
*****
Rimangono, infine, da regolare le spese del presente grado di giudizio che, tenuto conto del principio di soccombenza, la Corte pone a carico di Parte_1
ed a favore del Controparte_1
I compensi difensivi si determinano ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e s.m.i.,
poiché l'attività difensiva si è esaurita nella sua vigenza, valore compreso tra euro
5.201,00 ed euro 26.000,00, importi minimi, atteso il valore in atti indicato (euro
7.643,29) si attesta a ridosso di quello minimo di fascia e la non complessità della causa , tenuto conto dell'attività svolta.
Pertanto, le spese di questo grado di giudizio si liquidano in complessivi euro
2.906,00 di cui euro 567,00 per la fase di studio, euro 461,00 per quella introduttiva,
euro 922,00 per quella di trattazione/istruttoria ed euro 956,00 per quella decisionale
7 (sola comparsa conclusionale) oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed
IVA come per legge.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, dell'art. 13, commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catania, n. 2874/2022 pubblicata il
[...]
22.6.2022.
Condanna al pagamento delle spese di lite di questo grado di Parte_1
giudizio in favore del sopra quantificate in complessivi euro Controparte_1
2.906,00 oltre il rimborso per spese generali, CPA ed IVA,s e dovuta, come per legge.
Sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, dell'art. 13,
commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
Così deciso in Catania, il 30 ottobre 2025, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello tenutasi a mezzo di applicativo Teams.
Il giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
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