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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/10/2025, n. 13614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13614 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott.ssa MA ZI Presidente dott.ssa NA BA Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
N O N D E F I N I T I V A nella causa civile in primo grado iscritta al n. RGAC 45557/2024, rimessa in decisione sullo status in data 23.09.2025 vertente t r a
- , nata a [...] l'[...] Parte_1 ( , rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Stivali, giusta procura in C.F._1 atti;
RICORRENTE
c o n t r o
- , nato a [...] l'[...] ( ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cristina Avolio, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
* * * * *
Visto il ricorso depositato e ritualmente notificato, con il quale parte ricorrente ha chiesto che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con parte resistente in Roma in data 27.07.2018 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma anno 2018, atto n. 00689, p. 2, s. A03); vista la costituzione in giudizio di parte resistente;
considerato che
dalle dichiarazioni delle parti e dalla documentazione prodotta è emerso che i coniugi vivono ininterrottamente separati in forza di sentenza n. 4351/2024 pubbl. il 08/03/2024 RG n. 39156/2023 del Tribunale di Roma, e che da tale epoca non vi è stata ripresa della convivenza coniugale.
Accertato quindi il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970, il Collegio deve ritenere definitivamente cessata ogni comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare e conseguentemente dovuta la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Considerato che il giudizio deve proseguire sulle ulteriori questioni proposte dalle parti;
visti gli artt. 4 e 23 della legge 898/1970;
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, con l'intervento del Pubblico Ministero così decide, ferme restando le condizioni della separazione vigenti:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 27.07.2018 tra , nata a [...] l'[...] Parte_1 ( , e , nato a [...] l'[...] C.F._1 CP_1
( ); C.F._2
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Roma di annotare la presente sentenza sul registro degli atti dello stato civile (anno 2018, atto n. 00689, p. 2, s. A03);
- dispone la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni come da separata ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile, il giorno 25.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
NA BA MA ZI