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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/04/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
n. 8348/2018 R.G
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico deSInato, dott. Luca Sforza, ha pronunciato la seguente,
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8348/2018 R.G., avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali),
vertente tra
elettivamente domiciliato in Bari, alla Via Imbriani n. 121, presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Ebe Antonia A.M. Guerra, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione notificato il 25.05.2018,
- ATTORE -
contro
, , elettivamente domiciliate Controparte_1 Controparte_2 in Monopoli, alla Via Roma n. 136, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Ciaccia, dal quale sono rappresentate e difese, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, depositata in Cancelleria il 16.10.2018,
- CONVENUTE -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.12.2024, celebrata mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 1 c.p.c.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con atto di citazione del 25.04.2018, ritualmente notificato in data 25-26.05.2018, Parte_1 conveniva innanzi a questo Tribunale e Controparte_1 Controparte_2 chiedendo di accertare e dichiarare le convenute responsabili, in solido tra loro, del danno ingiusto patrimoniale e non patrimoniale, subito dall'attore in seguito alle espressioni pubblicate sulla bacheca Facebook della SI.ra in data 10.01.2018 e, per l'effetto, condannare le stesse convenute, in solido tra loro, al Parte_2 risarcimento dei danni subiti, con vittoria di spese e competenze di lite.
In particolare, parte attrice deduceva che “1) Sin dal 2016, il SI. (in arte detto è Parte_1 Per_1
Direttore Artistico della stagione di prosa del Teatro Duse di Bari, ove oltre ad ideare ed organizzare la
1 Dott. Luca Sforza
n. 8348/2018 R.G stagione artistica del Teatro (del 2016/2017 e del 2017/2018) ed il relativo cartellone di prosa per incarico della Associazione Culturale “Codice Arte” (…), sovrintende al corretto svolgimento degli spettacoli, alla loro rispondenza allo spirito ed ai propositi che, quale Direttore Artistico, si è prefissato (…). 2) È in tale contesto, dunque, che – ancora oggi – inspiegabilmente per l'attore, il medesimo ha subito un violento, inusitato e provocatorio attacco denigratorio, offensivo e lesivo, per i toni usati, le considerazioni svolte, e gli esiti sortiti, oltre che della propria reputazione, nome, onore ed immagine artistica, anche del proprio ruolo nella prefata qualità. Tanto è avvenuto, principalmente, ad opera di due attrici, una delle quali in cartellone della stagione 2017/2018, ovvero le SIg.re e 3) Il giorno 10 gennaio CP_1 Controparte_2
2018, alle ore 16.30 circa, il SI. riceveva una telefonata dal figliolo, , il quale, Parte_3 Persona_2 allarmato, lo avvertiva che sulla bacheca Facebook della SI.ra (attrice) a seguito di un “post” Parte_2 pubblicato dalla medesima, si era dato avvio ad una serie di commenti, contenenti valutazioni e considerazioni di carattere gravemente lesivo, offensivo e denigratorio, sul conto dell'istante. In particolare, il SI. Per_2
era stato avvertito di tali gravi offese rivolte al padre, a mezzo del noto social network, dall'artista di
[...] origini tarantine, che collegatosi a Fb ed “amico” della SI.ra , aveva avuto Parte_4 Parte_2 modo di seguire il concitato vespaio di accuse, ingiurie, offese, denigrazioni rivolte, inequivocabilmente, al SI. (detto . Nella immediatezza del fatto, il SI. egli stesso leggendo Pt_1 Per_1 Per_2 Persona_2
i contenuti della animata conversazione pubblica, provvedeva ad effettuare gli screen shot della stessa (…).
Di poi, una serie di attori amici del SI. e di suoi estimatori, chiamavano il medesimo per notiziarlo su Per_2 quanto si leggeva sulla bacheca della SI.ra . Tanto si ripeteva nei giorni seguenti e per circa Parte_2
15 gg., allorquando la SI.ra a quanto consta- provvedeva ad eliminare i contenuti denigratori sul Pt_2 conto del SI. , dal proprio profilo Fb. Nella sostanza e di fatto, il SI. ha potuto con Per_2 Parte_1 sgomento e stupore, leggere che, nell'ambito di tale bacheca/profilo Fb della detta SI.ra Parte_2
(attrice) ed a seguito del detto post, veniva pesantemente dileggiato, fatto oggetto di gratuite accuse, posto al centro di valutazioni e commenti fortemente lesivi del proprio nome, della propria immagine di artista. I commenti ingiuriosi e denigratori erano rivolti al SI. , sia in qualità di attore, sia di Direttore artistico Per_2 del Teatro “Duse” di Bari laddove vieppiù lo stesso veniva screditato, con veri e propri insulti, anche e soprattutto nella sua identità di showman conosciuto in ambito televisivo nazionale (e non solo locale). Oltre
a ciò, alcuni dei detti commenti/post hanno, vieppiù, colpito l'onore, la reputazione e la stessa dignità di uomo, prima ancora che di artista, del SI. . 4) Come detto, autrici e animatrici di tale pubblico dibattito Per_2 involgente in maniera violenza e senza mezzi termini l'istante, sono state principalmente le SIg.re
[...]
(…) e (…), le quali non hanno esitato, per motivi intuibili dal tenore della Parte_5 Parte_6 conversazione, ad operare un vero e proprio processo mediatico (considerando che la SI.ra Parte_2 vanta ben oltre 1.300 amici, molti dei quali artisti, attori, registi, impresari, ecc.), con quello che viene dichiarato a chiare lettere, con coscienza e volontà, un'azione “di denuncia” pubblica dell'allora ignaro SI.
. (…). (…). 6) Già solo le frasi riportate (ben 32), dunque, costituiscono un vero e proprio esercizio di Per_2 lapidazione morale e personale dell'attore, tanto più gravi se considerate nell'insieme e sotto diversi profili.
La gravità e l'antigiuridicità del comportamento tenuto dalle SIg.re e CP_1 Controparte_2 tuttavia, va rimarcata sotto il duplice profilo della singola lesività di ciascuna frase offensiva rivolta al SI.
2 Dott. Luca Sforza
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, ma anche e ancor più, alla stregua del disegno di natura oggettivamente infamante, per il quale le Per_2 dette “dichiarazioni” restituiscono a chi legge, l'idea che sia considerabile artisticamente Parte_3 come una sorta di “bluff”, laddove si riportano fatti tanto più gravi, in quanto palesemente smentiti dal lungo cursus honorum del medesimo (…). Ma, ancor più, il SI. veniva screditato nella sua funzione di Per_2
“Direttore artistico” del Teatro Duse di Bari. Vi sono nella bacheca riportata dagli screen shoot dei commenti chiaramente lesivi della reputazione del SI. (a tacere come persona), nella qualità e nel ruolo Parte_3 rivestito al momento dei fatti (Direttore artistico), oltre che come attore e showman noto a livello nazionale.
7) All'esito di quanto accaduto e della assurda provocatorietà delle espressioni usate dalle convenute e dai loro solidali, il SI. ha ricevuto numerose telefonate da parte di colleghi e appartenenti al proprio Per_2 ambito lavorativo che, dunque hanno letto o appreso delle ingiuste espressioni e considerazioni svolte in suo danno. 8) (…). (…) con nota racc.ta a.r. dello scrivente difensore del 18.01.2018 si è provveduto a contestare
l'accaduto alle SIg.re e . 9) Con nota del Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
24.01.2018 a ministero dell'avv. Italia Mendicini per la SI.ra , quest'ultima dichiarava di aver Parte_2 mai fatto “alcuna affermazione, anche solo astrattamente diffamatoria”, cui faceva seguito nota a firma autografa della SI.ra , seguito dal riconoscimento del contenuto di quanto pubblicato sulla detta Pt_2 bacheca, precisandosi, altresì, che “ho immediatamente preso le distanze da quei commenti, che sin da subito ho considerato fuori luogo, scrivendo di essere in totale disaccordo. Conosco, infatti, il SI. , e nutro Per_2 nei suoi confronti una sincera stima professionale. Tra noi non c'è mai stato alcun contrasto o dissapore”.
Pertanto, a fronte di quanto dedotto in fatto, parte attrice ha chiesto la condanna delle convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale, pari a complessivi €. 23.000,00 (per la cessazione del rapporto di collaborazione con il Teatro Duse e per il mancato rinnovo dell'incarico di Direttore Artistico per la stagione
2018/2019), e del danno non patrimoniale, pari ad €. 50.000,00 (per la lesione della reputazione, del nome, dell'immagine e dell'onore).
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in Cancelleria in data 16.10.2018, si costituivano in giudizio e le quali, in via preliminare, Controparte_1 Controparte_2 chiedevano disporsi la sospensione necessaria della causa ex art. 295 c.p.c., stante la pregiudizialità del presente procedimento con la querela proposta da sui medesimi fatti;
nel merito, chiedevano Controparte_1 di accertare e dichiarare la condotta delle odierne convenute quale reazione estemporanea, nello stato d'ira, alle provocazioni ingiustamente subite dal SI. e per l'effetto rigettare tutte le richieste di parte attrice Per_2 in quanto infondate, in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di giudizio.
La causa è stata istruita esclusivamente a mezzo di produzione documentale, essendo state rigettate dal precedente GOP deSInato, le richieste di prova costituenda avanzate dalla difesa di parte convenuta, ed è stata successivamente più volte rinviata per la precisazione delle conclusioni, stante il gravoso carico del ruolo, sino all'udienza del 5.12.2024, celebrata mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie in aula di Tribunale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente, e con la concessione dei termini ridotti ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 1 c.p.c.
3 Dott. Luca Sforza
n. 8348/2018 R.G La domanda attorea è parzialmente fondata e deve essere, pertanto, parzialmente accolta nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, le manifestazioni del pensiero tramite internet, attraverso post o commenti pubblicati su facebook, sono da ricomprendere nell'espressione “altro mezzo di pubblicità” di cui all'art. 595, co. 3, c.p. e possono, dunque, integrare la condotta tipica del reato di diffamazione tramite il menzionato social network, in considerazione dell'attitudine delle espressioni lesive della reputazione a raggiungere un numero tendenzialmente indeterminato di persone.
La Suprema Corte, infatti, ha recentemente evidenziato che: “La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca “facebook” integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art.
595, comma terzo, cod. pen., sotto il profilo dell'offesa arrecata “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità” diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone” (cfr. Cass. civ., n.
13979/2021).
Può ritenersi, infatti, che la pubblicazione di un “post” sulla propria bacheca Facebook determini la diffusione del suo contenuto presso tutti i soggetti che hanno accesso al profilo dell'utente al precipuo scopo di condividere e diffondere presso cerchie ampie di interlocutori virtuali il proprio pensiero, che, come per la pubblicazione stampata, è potenzialmente destinato a rimanere cristallizzato e a disposizione anche di futuri e sempre nuovi gruppi di interlocutori dell'utente autore del “post” (cfr. Corte Appello Roma, sentenza n.
5591/2024).
Alla stregua di tale orientamento, la pubblicazione tramite Facebook di frasi offensive della reputazione o dell'immagine di un individuo, integra, almeno astrattamente, la fattispecie aggravata di cui all'art. 595, co. 3,
c.p..
Ebbene, nel caso di specie, le convenute non hanno contestato di aver pubblicato i commenti per cui è causa, ritenendo, tuttavia, sussistente l'esimente della provocazione, contemplata all'art. 599 co. 2 c.p., ai sensi del quale “Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 595 nello stato
d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso”.
Le stesse, infatti, hanno dedotto che “La verità è che il SI. – per ragioni sconosciute e Per_2 arbitrariamente – ha ritenuto di estromettere dal Teatro locale e di perseguitare la famiglia poiché CP_2 questa non ha accettato i “desiderata” del SI. . Sicché è di tutta evidenza che quanto accaduto è stato Per_2 provocato dal comportamento dell'odierno attore, che ha cercato in tutti i modi di screditare e “rovinare” la reputazione e la carriera artistica delle SIg.re peraltro in un momento particolare della loro vita CP_2 funestato dalla mestizia per la malattia mortale del proprio padre, il SI. (…). Gli stessi Persona_3 commenti delle convenute sono reazioni a quanto da tempo era avvenuto tra il SI. e la famiglia Per_2
I commenti appaiono come reazioni alle continue provocazioni, minacce e ingiurie subite (…)” (cfr. CP_2 pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta).
Tali argomentazioni, tuttavia, non assumono specifica rilevanza nel caso di specie ai fini dell'asserita esimente.
4 Dott. Luca Sforza
n. 8348/2018 R.G Ed invero – in disparte ogni valutazione sulla sussistenza nel caso di specie degli estremi della presunta
“provocazione” – secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, “l'esimente della provocazione di cui all'art. 599, ultimo coma, del c.p. esclude la punibilità dei reati di ingiuria e di diffamazione, non anche la natura di illecito civile del fatto e la conseguente obbligazione risarcitoria del danno subito dal soggetto leso” (cfr., tra le tante, Cass., sez. 3, 15.12.2004, n. 23366, rv. 579084, Cass., sez. 3, 18.10.2005, n. 20137, m.
585229).
In altri termini, in tema di diffamazione, la causa di non punibilità della provocazione non ha natura di scriminante ma di scusante idonea ad eliminare solo la rimproverabilità della condotta dell'autore in ragione delle motivazioni del suo agire, ferma restando l'illiceità del fatto, imputabile a titolo di dolo, e la conseguente obbligazione risarcitoria nei confronti del soggetto leso.
Sul punto, la Suprema Corte ha statuito, infatti, che “la provocazione di cui all'art. 599, comma 2,c.p., escludendo la punibilità del reato di diffamazione ma non anche la natura di illecito civile del fatto, né la conseguente obbligazione risarcitoria del danno subito dal soggetto leso, si configura non tanto come esimente ma quale scusante, idonea ad eliminare solo la rimproverabilità della condotta dell'autore del fatto in ragione delle motivazioni del suo agire, pur restando il fatto imputabile a titolo di dolo e, dunque, illecito” (cfr. Cass. civ., sez. 1, 4.02.2016, n. 2197).
Nel caso di specie, pertanto, la questione da dirimere risulta essere se, e in quale misura, il contenuto dei commenti pubblicati su Facebook dalle odierne convenute possa o meno considerarsi offensivo della reputazione dell'attore, anche in relazione alla scriminante di cui all'art. 51 c.p., ed in particolare all'esercizio del diritto di critica.
Ed infatti, l'esposizione di un pensiero personale in siffatti contesti, proprio per la capacità amplificativa del mezzo adoperato, richiede comunque il rispetto dei parametri di verità e continenza propri del diritto di critica.
Ebbene, l'esercizio di tale diritto è idoneo a escludere la condotta diffamatoria solo se, ai fini risarcitori, i fatti storici su cui si basa l'argomentazione critica siano veri e fermo restando, in ogni caso, il rispetto della dignità della persona quale limite invalicabile dell'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, non potendo in alcun caso la critica trasmodare in un'occasione di immotivata aggressione alla sfera personale del terzo (cfr. Cass. pen., n 11087/2017).
Sul punto, la Suprema Corte, ha precisato che, per riconoscere efficacia esimente all'esercizio del diritto di
“critica”, in relazione alla divulgazione di una notizia avente potenzialità diffamatoria, è necessario che vi sia non solo corrispondenza tra la narrazione e quanto realmente accaduto ma che i fatti narrati, seppur veri, non vengano strumentalmente travisati o manipolati e che l'esposizione dei fatti avvenga nei limiti della continenza, intesa come corretta manifestazione delle proprie opinioni in modo tale da evitare che l'accostamento allusivo di fatti a quest'ultime alteri la portata ed il SInificato della notizia al solo fine di rafforzare in modo ambiguo e ingannevole l'opinione espressa.
L'esercizio del diritto di critica non può essere illimitato, in quanto la libertà di diffondere valutazioni ed opinioni personali, al pari dell'attività di divulgazione di conoscenze oggettive, è strumentale alla costruzione
5 Dott. Luca Sforza
n. 8348/2018 R.G della coscienza sociale e della pubblica opinione e non può quindi esaurirsi in un attacco personale ed immotivato, dovendo mantenersi nei limiti di una ragionata ponderazione delle situazioni oggetto di critica.
Delineato così il panorama giurisprudenziale di riferimento, al fine di verificare il carattere diffamatorio dei commenti pubblicati dalle odierne convenute sotto il post di del 10 gennaio 2018, occorre Parte_2 richiamare il contenuto di alcuni di essi, avente il seguente tenore letterale:
- “Tu vuoi parlare con gli ignoranti di deontologia? Che si improvvisano direttori Controparte_1 artistici e fanno le scelte dettate da motivi avulsi al teatro? Io non ho problemi a dire le cose, sopratt. quando sono vere, al Duse sei preso solo se sei simpatico/a all'attuale, ridicolo direttore artistico
! che a me ha detto per telefono che il padrone è lui. e si fa quello che dice lui. a Parte_3 prescindere da ciò che è scritto sul cartellone. è inutile nascondere le cose. questo accade quanto si dà troppa importanza a uno che fa il divo a bari, senza tener conto che fuori regione è stato trombato sia da che da . Lui non è né né Bisogna riflettere sulle Per_4 Pt_7 Parte_8 Parte_9 cose, nn si è grandi xkè si è andato una volta da o dal Pippo nazionale o ci vai sempre come Pt_7 altri o è meglio non andarci proprio. Si ha troppa paura a Bari di parlare con chiarezza. ma vogliamo anche parlare dei suoi spettacoli? non fa altro che riproporre quelli fatti 30 anni fa all' . Pt_10
Dai……abbiamo 3000anni di teatro! io ho una totale disistima di questo tizio (che fa paura a tutti, tranne a me) e mi dissocio completamente dalla pseudo politica culturale del Duse. Questo sia chiaro
a tutti”;
- “e dico queste cose non xkè lui mi detesta ma perché non sopporto l'arroganza, la Controparte_1 furbizia, la slealtà con cui si opera al Duse pur di tenere questa persona. Non è che si può chiudere gli occhi sempre su tutto (…)”;
- “ma considera che il cartellone lui lo aveva approvato da settembre. quindi o dici Controparte_1 subito che non ti va o niente. Poi, cosa contesti gli attori che fanno spettacoli fuori dalla tua produzione? e per di più attori che lavorano da anni al Duse, e che il pubblico è contento di vedere sul palco. che logica è? se poi vuole negare anche questo (con me l'ha fatto), allora non sei un professionista. semplice!”;
- “(…). Nessuno ha il diritto di lavarsi di bocca sul conto della gente come fa lui. per Controparte_1
cui io mi sento più che autorizzata a dire ciò che dico. Però bisogna anche denunciare perché uno fa queste cose. lui non ha peli sulla lingua con nessuno e non vedo xkè gli altri poi debbano farsi insultare da lui. le cose ke dice su molti sono pesanti e gratuite. e non c'è nessuno che riesca a tenerlo a freno.
Questa arroganza ha scocciato. Ciò che dico, non è pettegolezzo, assolutamente no. né vendicarmi di qualcosa, non mi interessa. ma non bisogna neanche permettere che questo sputi sulla dignità e sensibilità del prossimo. questa è un'altra cosa non è pettegolezzo”;
- “(…) Un direttore artistico serio non può promuovere pubblicamente un cartellone Controparte_1
e poi brigare contro per motivi personali (inserendosi con l'arroganza e ricattando i registi su cast e su spettacoli che nn sono neanche di sua produzione) anche a dispetto del pubblico”;
- “Queste cose in questa città non devono più esistere e la cosa non è stata fatta solo a Controparte_1 me. soggetti come questi non vanno messi alle redini di un teatro, te lo distruggono in tutti i sensi”;
6 Dott. Luca Sforza
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- “Queste cose vanno dette xké io stavo in programmazione con leo lestingi dal 1 al 18 Controparte_1 maggio, nero su bianco sul cartellone. Io, in modo subdolo e meschino sono stata fatta fuori dal direttore artistico (l'unico a detta sua). il 1 maggio può dire tranquillamente che Parte_3
si è rifiutata di fare lo spettacolo, non si è presentata, perché è una cialtrona e non è Controparte_1 una professionista e se uno non sa, ovviamente dice che lui ha ragione. Capito il giochetto? e che crede ca so fess!!”;
- “Questo dipende anche da chi accetta il ricatto. Presentarsi al Duse con un altro CP_2 spettacolo il 1 maggio, senza in cartellone, è accettare il ricatto e prostrarsi al suo Controparte_1 subdolo gioco. (…)”;
- “è facile puntare il dito solo su “delirio” . Bisogna farlo anche su chi CP_2 Per_1 Per_2 gli consente di perpetrare il male”;
- “Perché tutta questa sporca storia è solo partorita dal Male e chi si rende complice CP_2 lo commette allo stesso modo. Ne è complice”.
- “(…) Diranno certamente che certe cose vanno dette in faccia… più in faccia di così CP_2 si muore … queste cose vanno dette in pubblica piazza, il pubblico deve sapere la verità, altrimenti il
Duse e le sue “dive” troveranno scuse denigratorie. In faccia! Quando mai hanno avuto le palle di affrontarci loro a viso scoperto (…). In faccia! Hanno dichiarato una guerra assurda, gratuita e cattiva, tutto perché non sanno accettare il confronto con gli altri. (…)”;
- “(…) la cosa è seria e in un altro contesto il direttore artistico pagava la penale”; Controparte_1
- “È terribile sapere che siamo, immeritatamente, nel mirino di un folle-delirante acuto CP_2
e nessuno dice nulla. Almeno noi ci difendiamo con onore e dignità”;
- “(…) Mai sarei voluta arrivare a scrivere le cose che ho scritto e si sappia anke che Controparte_1 con il direttore artistico, io ho tentato di aggiustare la situazione con civiltà (malgrado i suoi tentativi di rissa telefonica) evitando situazioni imbarazzanti x tutti. ma mi ha costretta. (…)”;
- “Dopo 11 anni di vessazioni ad un certo punto una persona non ne può più! Bisogna CP_2 denunciare pubblicamente questo, non tutti quelli che ascoltano sono intelligenti e potrebbero credere alle sue nefandezze”.
Ebbene, nel caso di specie, dal contenuto dei commenti sopra evidenziati, non risulta essere stato rispettato il parametro della continenza, in quanto la critica delle SIg.re trasmoda nell'attacco personale o, CP_2 comunque, in una vis polemica non coerente con gli obiettivi di una critica seria e costruttiva.
Anzitutto, sul piano del linguaggio e della terminologia, si evidenzia l'utilizzo di formule e vocaboli gergali ed offensivi, secondo una valutazione basata sulla comune esperienza, nei confronti dell'attore, che viene descritto quale soggetto ignorante, incompetente, folle, delirante, ridicolo, arrogante, che ricatta i registi su cast e spettacoli.
L'uso di tali espressioni è da considerarsi inappropriato e non proporzionato, soprattutto se rivolto a professionisti che svolgono il proprio lavoro;
criticare la qualità del lavoro di un direttore artistico di un teatro
è legittimo, ma farlo in tali termini non aggiunge valore al dibattito e tende a svilire la discussione, trasformandola in un attacco personale piuttosto che in una critica costruttiva. Ed infatti, la libertà di
7 Dott. Luca Sforza
n. 8348/2018 R.G espressione è un diritto fondamentale, tuttavia essa deve essere bilanciata con il diritto alla reputazione e all'onore delle persone, di talché le critiche, per quanto severe, devono essere formulate in modo rispettoso e professionale, soprattutto nel caso in cui, come nella specie, provengano da soggetti che operano nello stesso ambito professionale della persona che s'intende criticare professionalmente (cfr. Trib. Verbania, ord. del
6.07.2024).
Ebbene, le espressioni utilizzate, sebbene non siano volgari in senso stretto, non solo descrivono una mancanza di qualità e competenza nel lavoro svolto dall'attore, ma hanno anche un effetto denigratorio personale, idoneo ad influenzare negativamente l'opinione pubblica sulla capacità e l'integrità professionale dello stesso, minando la sua credibilità e la sua reputazione nel settore.
L'attore, infatti, viene descritto come il “Male” nel teatro, come un soggetto “aggressivo”, come un soggetto che “sputa” sulla dignità e sulla sensibilità delle persone, come un soggetto che “ricatta” i registi sul cast e su spettacoli che non sono neppure di sua produzione;
in definitiva, vengono addebitate al condotte Per_2 pesantemente dispregiative che addirittura sfiorano l'illecito, e che lo stesso avrebbe perpetrato in qualità di direttore artistico.
Dunque, mentre è legittimo criticare le scelte di un direttore artistico, utilizzare termini volgari e dispregiativi va oltre la critica e si avvicina all'offesa personale;
la critica, infatti, deve essere mirata a migliorare e a stimolare un dibattito sano, non a denigrare l'individuo come persona o nelle sue qualità professionali;
anche se un'espressione è di uso comune, il modo e il contesto in cui viene usata possono renderla evidentemente diffamatoria.
In questo caso, le diverse affermazioni non si limitano a criticare singole scelte artistiche, ma suggeriscono uno schema lavorativo, un modus operandi caratterizzato da incompetenza e arroganza, insensibilità e prevaricazione sugli artisti addetti ai lavori, il che risulta all'evidenza lesivo per la reputazione dell'odierno attore, considerando, altresì, la sua notorietà a livello locale.
Ed invero, la valutazione di “lesività diffamatoria” del materiale versato in giudizio deve essere formulata rispetto al complesso delle emergenze istruttorie e non certamente in maniera “atomistica”, essendo erroneo un approccio valutativo che tenga conto dei singoli commenti, i quali, isolatamente considerati, potrebbero anche non assumere adeguata valenza offensiva (cfr., recentemente, Trib. Bari sentenza n. 2216/2022).
Del resto, stabilire se un'espressione, uno scritto, un documento, siano effettivamente lesivi dell'onore e della reputazione altrui costituisce un accertamento in fatto da svolgersi tenendo conto di allegazioni e della prova, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, della diffusione dello scritto, della rilevanza dell'offesa e della posizione sociale della vittima.
In ragione di quanto sinora esposto, risulta pertanto violato il principio di continenza.
Ciò detto nell'an, occorre soffermarsi sul danno non patrimoniale, così come richiesto dall'odierno attore in termini di lesione della reputazione, del nome, dell'immagine e dell'onore.
Sul punto, deve rilevarsi che il danno all'immagine ed alla reputazione inteso come “danno conseguenza”, non sussiste “in re ipsa”, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento.
Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente
8 Dott. Luca Sforza
n. 8348/2018 R.G patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (cfr. Cass. civ., n. 4005/2020).
A tal fine, il giudice può avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sé (cfr. Cass. civ., ord. n. 19434/2019).
Nel caso della diffamazione i danni non patrimoniali derivanti consistono nella lesione dell'onore, della reputazione e dell'immagine e il diritto al risarcimento si fonda sul combinato disposto degli artt. 595 co. 3 e
185 c.p. nonché sulla lesione di valori costituzionalmente garantiti dall'art. 2 Cost..
Ebbene, allorquando il pregiudizio arrecato attiene ad interessi di natura non economica aventi rilevanza sociale, la prova del danno si risolve nella dimostrazione di due condizioni: l'esistenza di un fatto produttivo di conseguenze pregiudizievoli e l'idoneità del medesimo ad ingenerare una ripercussione “dolorosa” nella sfera personale del soggetto leso. Tale secondo presupposto può ritenersi integrato, come detto, anche sulla base di presunzioni semplici. Ed infatti, attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri
(cfr., tra le tante, Cass. civ., nn. 8827 e 8828/2003; e Cass. civ., n. 16004/2003).
Dunque, il giudizio sulla capacità lesiva delle condotte in esame, capace di arrecare conseguenze dannose alla persona del danneggiato, tiene conto di tutte le circostanze allegate ai fini della valutazione del danno morale derivato dall'illecito, con un ragionamento inevitabilmente presuntivo, data la impalpabilità del danno reputazionale, desumibile non solo dal ruolo sociale della vittima della diffamazione, ma da altri rilevanti elementi, come il tenore delle numerose espressioni utilizzate e l'utilizzo di un social network con grande capacità diffusiva.
Nel caso di specie, il danno all'immagine e alla reputazione, pur non essendo in re ipsa, può essere desunto dalle circostanze del caso concreto, considerando la professionalità e la notorietà dell'attore e l'impatto negativo che un post diffamatorio su un social network, come quelli innanzi rimarcati, può avere sulla sua immagine pubblica.
Con riferimento al quantum debeatur, il danno non patrimoniale, va tuttavia sensibilmente ridimensionato rispetto alle istanze avanzate nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Ed invero, per la quantificazione, “non avendo il danaro la funzione di corrispettivo del bene perduto, bensì quella di un mezzo per ottenere soddisfazioni in sostituzione del dolore ingiustamente provato, a lenimento e compenso di sofferenze, il giudice di merito dovrà tener conto di tutte le circostanze accertate, in modo da adeguare l'indennizzo al caso particolare” (cfr. Corte Appello Bari, sentenza n. 1035/2020).
A tal proposito, il danno morale subito dal non può essere provato nel suo preciso ammontare e, per Per_2 la sua liquidazione, non può che farsi ricorso ai criteri equitativi offerti dalle c.d. tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale.
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n. 8348/2018 R.G È dunque possibile utilizzare, quale parametro di riferimento, i “criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa o con altri mezzi di comunicazione di massa” dell'Osservatorio di
Milano, Edizione 2024, che discriminano il risarcimento a seconda della gravità dell'offesa.
Ebbene, valutando complessivamente le circostanze di fatto oggetto di giudizio, si deve giungere a inquadrare l'ipotesi di diffamazione per cui è giudizio in termini di tenue gravità (danno liquidabile nell'importo da € 1.175,00 ad €. 11.750,00), considerando le seguenti circostanze: limitata/assente notorietà del diffamante, tenuità dell'offesa (come anche riconosciuto in sede penale, stante la richiesta di archiviazione in data 18.12.2018 per particolare tenuità del fatto, allegata alla memoria n. 2 ex art. 183 co. 6 c.p.c. di parte convenuta), limitata diffusione della notizia diffamatoria e unicità dell'evento diffamatorio verificatosi in un circoscritto arco temporale (il 10.01.2018), assente risonanza mediatica, limitata persistenza del post su
Facebook (stante la sua cancellazione dopo 15 giorni).
In ragione di quanto esposto, viene ritenuto equo liquidare il danno non patrimoniale subito dall'attore nella somma di €. 5.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Deve, invece, essere rigettata la domanda relativa al risarcimento del danno patrimoniale, “da determinarsi quale danno conseguenza della cessazione del rapporto di collaborazione con il Teatro Duse e per il mancato rinnovo dell'incarico di Direttore Artistico per la stagione 2018/2019”.
Sul punto, deve rilevarsi che non vi è alcuna prova, neppure ricorrendo a presunzioni semplici, che il mancato rinnovo dell'incarico sia conseguito ai commenti pubblicati dalle convenute su Facebook. Inoltre, parte attrice non ha allegato alcun concreto ed effettivo pregiudizio sofferto, valutabile in termini di danno- conseguenza, derivante dalla predetta condotta.
Deve ritenersi, pertanto, che non sia stato allegato né provato alcun danno patrimoniale concretamente sofferto dall'attore nella fattispecie in esame, riconducibile con un certo grado di probabilità, alla condotta diffamatoria delle convenute.
Alla luce di quanto detto, la domanda va, quindi, parzialmente accolta solo con riguardo al danno non patrimoniale subito dall'odierno attore.
Resta assorbita ogni ulteriore questione, domanda ed eccezione formulata dalle parti.
In ordine alla regolamentazione delle spese del presente procedimento, il ridotto accoglimento nel quantum della domanda avanzata (da intendersi quale soccombenza parziale, si veda sul punto Cass. civ., ord. n.
22381/2009), giustifica la compensazione in misura di ½ ex art. 92, comma 2 c.p.c. ponendo il restante ½ delle spese processuali sostenute dall'attore a carico delle convenute, in solido tra loro, secondo soccombenza, nella misura liquidata come in dispositivo, in base ai parametri per la liquidazione dei compensi di cui al D.M. n.
55/2014, come modificato ed integrato dal D.M. n. 37/2018, e da ultimo dal D.M. n. 147/2022, con valore individuato in base al decisum, prevalente sul disputatum (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 11 settembre 2007, n.
19014), tabella n. 2, seconda colonna, D.M. citato (scaglione di riferimento ricompreso tra €. 1.100,01 ed €.
5.200,00), tenendo conto dei compensi medi previsti per ciascuna fase (cfr. sulla debenza dei compensi previsti per la fase istruttoria e/o di trattazione, Cass. civ., sez. 2, ord. 27.03.2023, n. 8561; Cass. civ., sez. 3, ord.
13.10.2023, n. 28627).
P.Q.M.
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n. 8348/2018 R.G Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla domanda avanzata da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 8348/2018, ogni contraria istanza, Controparte_2 eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna Controparte_1
e in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...] Controparte_2 Parte_1 della somma complessiva di €. 5.000,00, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
2) compensa per ½ le spese processuali del presente giudizio e condanna Controparte_1
e in solido tra loro, al pagamento del restante ½ delle spese
[...] Controparte_2 sostenute da che liquida in complessivi €. 2.078,86, di cui €. 802,86 per esborsi, Parte_1 ed €. 1.276,00 per compensi professionali (già decurtati di ½ delle spese compensate), oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), IVA e CNPA come per legge.
Così deciso in Bari, il 22.04.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679
del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
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