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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 29/03/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:
Dott. Paolo Vadalà Presidente rel. ed est. Dott.ssa Alessandra Canullo Giudice
Dott. Anna Wegher Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA all'esito dell'udienza del 26/3/2025 nel procedimento iscritto al n. r.g. 480/2024
promosso da:
, C.F. n. a SAN SEVERINO MARCHE (MC) il Parte_1 C.F._1
26/07/1993; rappresentato e difeso dall'avv. SARTORI GIOVANNA, elett.te dom.to in Via Le Mosse, 61 62032 CAMERINO, presso il difensore;
contro
, C.F. , n. a CAMERINO (MC) il 28/10/1983 Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. ABRUZZO GIUSEPPE, elett.te dom.to in Muccia, via Montecavallo n. 2, presso il difensore;
nonché
PUBBLICO MINISTERO in sede;
parte necessaria
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni della ricorrente:
1)- in via principale, disporre l'affido esclusivo del minore alla madre Persona_1
, con conseguente collocazione del predetto minore presso la residenza della Parte_1 madre in Valfornace, Loc. Sant'Andrea, con ogni conseguente regolamentazione;
- pagina 1 di 6 2)- in via alternativa subordinata, disporre l'affido condiviso del minore
[...]
nelle forme della c.d. frequentazione “limitata” secondo le condizioni delineate Persona_1 in parte motiva del ricorso introduttivo e riportate nel piano genitoriale al predetto allegato, che per precisione di seguito si riportano, e con collocazione del minore presso la residenza della madre in Valfornace, Loc. Sant'Andrea:
il diritto di visita e la frequentazione del con il figlio devono Persona_1 Per_1 assolutamente garantire lo sviluppo del loro rapporto padre-figlio, ma nell'esclusivo interesse di quest'ultimo, allo stato, non si può prevedere il pernotto e la permanenza nelle ore notturne;
coabitazione del figlio minore con la madre nell'attuale casa di residenza in Per_1
Valfornace, e diritto di frequentazione/visita del padre che, allo stato, potrà tenere con sé il figlio minore per un pomeriggio infrasettimanale, individuato nel venerdì dalle ore 15.30 Per_1 alle ore 17.30, in quanto non ha il rientro scolastico e due sabato pomeriggio al mese Per_1 in senso alternato, dalle ore 16.30 (dopo l'uscita dal catechismo) alle ore 19, in senso alternato, con l'espresso divieto di trascorrere detto tempo in bar o in locali ove avviene la somministrazione di bevande alcoliche, encomunicazione alla del luogo in cui verrà Parte_1 trascorso detto tempo;
durante le vacanze estive (periodo coincidente con le vacanze scolastiche), il padre potrà tenere con sé il figlio per 5 giorni consecutivi, sempre e solo in orario diurno;
durante le vacanze di Natale (periodo coincidente con le vacanze scolastiche) il padre potrà tenere con sé il figlio per 3 giorni consecutivi, sempre e solo in orario diurno, in senso alternato per ciascun anno con la madre Parte_1
Inoltre il figlio potrà trascorrere con il padre, sempre con le indicate limitazioni, gli altri giorni festivi ricadenti durante l'anno in senso alternato con la Parte_1
entrambi i genitori parteciperanno agli eventi ed alle attività del figlio (scuola, sport ed eventi extracurriculari);
il minore proseguirà nel suo percorso psicoterapeutico con la D.ssa Per_1 Controparte_2
[...]
tutte le comunicazioni riguardanti il minore devono avvenire tra genitori;
Per_1
per la sicurezza del minore non potranno essere consumate bevande alcoliche sin dalle 24 ore prima dell'incontro con il minore e per tutto la permanenza di con il genitore;
Per_1
assegno mensile di mantenimento a carico del pari alla somma di Euro 300,00 da Persona_1 rivalutare in base agli indici ISTAT, e pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate, come da protocollo in vigore presso questo Tribunale che qui si intende integralmente richiamato e trascritto.
Conclusioni del resistente:
“Piaccia all'onorevole Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta e disattesa,
- disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, Persona_1 nelle forme della c.d. frequentazione “limitata”, con abitazione con la madre presso la sua residenza, alle seguenti condizioni:
1. il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con abitazione Per_1 prevalente presso la madre;
2. il diritto di visita e la frequentazione del padre con il figlio deve garantire lo Per_1 sviluppo armonico del loro rapporto;
il minore di regola soggiornerà e pernotterà con la madre;
- pagina 2 di 6
3. il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, senza turbare le normali abitudini del figlio, previ accordi con la madre, potrà tenerlo con sé nelle ore pomeridiane infrasettimanali, ma anche per la cena purché lo riaccompagni a casa della madre entro le ore 20,45; il minore trascorrerà due sabati pomeriggio alternativamente con ciascun genitore;
in dette occasioni il padre preleverà il minore all'uscita di scuola, lo accompagnerà a catechismo o agli altri impegni extrascolastici, tenendolo con sé fino alle ore
20,45; a settimane alterne il padre terrà con sé il minore la domenica dalle ore 10 alle ore 19; nei periodi delle vacanze scolastiche estive, natalizie e pasquali, previ accordi tra i genitori, il minore trascorrerà il maggior tempo possibile con il padre;
l'eventuale allontanamento del minore dal luogo di residenza o di permanenza con il padre dovrà essere preventivamente comunicato all'altro genitore;
i genitori si impegnano a garantire il diritto di frequenza e di visita del minore ai nonni materni e paterni;
4. entrambi i genitori parteciperanno agli eventi ed alle attività scolastiche, extrascolastiche e ludiche del figlio;
5. il minore proseguirà nel suo percorso psicoterapeutico con la d.ssa Per_1 [...]
Controparte_2
6. tutte le comunicazioni inerenti il figlio minore dovranno avvenire fra i genitori che si impegnano a collaborare nella educazione del figlio;
7. il signor corrisponderà mensilmente alla signora quale contributo Persona_1 Parte_1 al mantenimento ordinario del figlio minorenne la somma di euro 300,00 da Per_1 rivalutare annualmente in base agli indici Istat;
concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie di studio, ludiche e sanitarie documentate secondo il protocollo in uso presso questo Tribunale;
8. il minore sarà fiscalmente a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% e conseguentemente ciascuno dichiarerà all'Erario le rispettive detrazioni e percepirà i relativi benefici di legge;
- con compensazione delle spese e compensi di lite.”.
PREMESSO IN FATTO
ha richiesto a questo Tribunale la regolamentazione della responsabilità Parte_1 genitoriale nei confronti di con il quale dall'anno 2011 all'anno 2015 aveva Controparte_1 intrattenuto una convivenza more uxorio successivamente cessata, da cui il 24.12.2012 era nato il figlio minorenne e convivente attualmente con la madre in Comune di Valfornace. Persona_1
Assumeva la ricorrente che la regolamentazione dell'affido condiviso attuata concordemente tra le parti, con la scrittura privata da loro sottoscritta il 22.12.2015, era stata superata per i continui inadempimenti del rispetto alle condizioni economiche pattuite in quella scrittura, oltre che Persona_1 per le violazioni dell'art. 5 in essa contenuto, laddove il resistente frequentava sistematicamente bar e locali notturni e faceva abuso di sostanze alcoliche, indirettamente coinvolgendo anche il proprio figlio durante gli incontri stabiliti.
Al proposito, citava due episodi, verificatisi rispettivamente l'11.11.2023 e il 24.11.2023 (quest'ultimo fatto oggetto di denuncia penale presso i carabinieri di Camerino), quando in compagnia del figlio il resistente era stato colto dalla ricorrente in evidente stato di alterazione alcolica, da ultimo anche alla guida della propria autovettura, come confermato dalla testimonianza resa in udienza da
[...]
attuale convivente della ricorrente e teste oculare dell'episodio. Tes_1
- pagina 3 di 6 Le richieste di affido esclusivo del minore e in subordine, di consistenti limitazioni del diritto di visita paterno, in dipendenza delle lamentate situazioni di manifesta limitazione dell'idoneità genitoriale, quali erano state lamentate dalla ricorrente, che aveva rassegnato all'esito dell'istruttoria svolta le conclusioni indicate in epigrafe, erano supportate durante l'istruttoria dall'ascolto del minore, svolto da questo Presidente con la collaborazione della Dott. ssa CP_3
Dall'ascolto medesimo, in particolare e nonostante la diversa prospettazione dei fatti, fatta propria dalla parte resistente nella comparsa di costituzione depositata in giudizio (secondo la quale gli accordi, contenuti nella scrittura privata intercorsa inter partes e sopra menzionata, sarebbero stati sostanzialmente rispettati, mentre il negava ogni situazione di alterazione alcolica, come Persona_1 rappresentata dalla controparte, negando altresì il proprio disinteresse verso il figlio, anche questo dedotto ex adverso e rappresentando, al contrario, l'esistenza di comportamenti ostativi della ricorrente all'esercizio del proprio diritto di visita del figlio), emergeva la sostanziale conferma degli argomenti dedotti dalla ricorrente.
infatti, rappresentava il continuo disinteresse del padre nei suoi confronti e Persona_1 oltre all'anaffettività di questi, confermava le sue continue ebbrezze alcoliche, che avevano determinato la cessazione delle visite al padre e asseverava, infine, l'esistenza di un proprio rapporto esclusivo con la madre.
Erano acquisite, infine, querele e relazioni redatte dai competenti organismi territoriali e le parti, dopo l'interrogatorio formale del resistente e di altri due testimoni, concludevano come in atti.
Dopo il deposito delle note ai sensi dell'art. 473-bis. 28 c. p. c., la causa era trattenuta in decisione davanti al Presidente, poi rimessa al Collegio che la decideva all'udienza del 26 marzo 2025.
RITENUTO IN DIRITTO
Osserva il Collegio, in esito all'istruttoria che è stata esperita, che la domanda di affido esclusivo formulata da parte ricorrente deve ritenersi fondata, ma a maggior tutela del minore – il cui ascolto in corso di causa assume un valore particolarmente indicativo – appare opportuno affidare completamente ai competenti Servizi Sociali territoriali la regolamentazione del diritto di visita del padre, anziché adottare una disciplina dettagliata, quale quella indicata da ciascuna delle parti in corso di causa.
In particolare, si rileva la conferma probatoria della tesi della parte ricorrente, acquisita tramite le prove orali e documentali, assunte dal Presidente in corso di causa.
Il teste ha confermato la veridicità dell'episodio del 24 novembre 2023, quando il teste Tes_1 personalmente ebbe modo di seguire la propria attuale compagna, allarmata per la telefonata del figlio minore che si trovava in stato d'ansia per il comportamento del padre, avendo questi guidato la propria autovettura sotto l'effetto di un'intossicazione da alcol, aggiungendo che erano a sua conoscenza, sia la frequenza nell'uso delle bevande alcoliche da parte del che in tal modo causava al figlio Persona_1 frequenti sofferenze, sia l'assenza completa di rapporti tra padre e figlio, a decorrere dalla fine di novembre del 2023, confutando anche l'avversa circostanza, dedotta dalla difesa del resistente, circa la mancanza di consenso paterno alla gita scolastica a Bormio del figlio, avvenuta durante il periodo di
Pasqua del 2024 (circostanza, peraltro, completamente smentita dalla documentazione in atti).
Quanto al disinteresse del resistente nei confronti del figlio, si vedano anche le precise indicazioni, Tes_ risultanti dalle testimonianze e (quest'ultima, sebbene soltanto de relato, confermava la Tes_2 cronicità dell'intossicazione alcolica del e i pericoli che ne derivavano al figlio minore), ma Persona_1 la bontà della scelta dell'affido esclusivo appare confermata in via del tutto prioritaria dall'ascolto di
, il quale nel ribadire le proprie difficoltà nei rapporti con il padre per il disinteresse di questi, Per_1 avallato persino dai nonni paterni, ha ancora una volta rappresentato il grave stato di dipendenza da alcol del genitore, che rende indispensabile, ad avviso del Collegio, l'adozione di una deroga al criterio generale di affidamento del figlio, consistente nell'affido esclusivo alla madre, anziché quello esclusivo
- pagina 4 di 6 a entrambi i genitori, così diversamente regolandosi la situazione del minore, sempre collocato presso la madre, rispetto alle originarie pattuizioni intervenute tra i coniugi (scrittura privata sottoscritta da entrambi il 22 gennaio 2015, in atti).
Né in senso opposto, possono invocarsi le dichiarazioni rese dal in sede di interrogatorio Persona_1 formale, atteso che questi si è limitato a negare quanto da controparte capitolato, circa il suo disinteresse nei confronti del figlio – che attualmente è seguito da una psicologa - e circa il proprio stato di alterazione alcolica, senza peraltro fornire alcuna prova in suo favore e nel senso opposto a quello della sua controparte.
La documentazione acquisita agli atti (querele, inchiesta socio-ambientale effettuata dagli organi competenti nel territorio), non è contrastante con le tesi della ricorrente, evidenziando comunque delle forti criticità nello sviluppo delle relazioni familiari, che si ripercuotono necessariamente sull'equilibrio psicofisico del minore.
La scelta di disporre l'affido esclusivo di alla madre appare quella più consona alla sua Per_1 situazione psicofisica attuale e alla completa assenza di relazioni del ragazzo con il padre, che giustifica l'adesione di questo Collegio alla prima delle prospettazioni della parte ricorrente, quella più limitativa nei confronti del genitore.
Si veda, tra le altre, la massima di Cassazione, ordinanza di Sezione I, n. 4056 del 9 febbraio 2023, secondo la quale “In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore.”
L'interesse del minore è perseguito, nella specie, non solo tramite l'affidamento esclusivo alla madre, ma altresì tramite gli incontri protetti tra il minore e il padre, a cura dei Servizi Sociali territorialmente competenti, i quali provvederanno a favorire il recupero della relazione parentale tramite incontri con frequenza bisettimanale, con invito al padre a seguire un percorso di sostegno alla bigenitorialità e alla dissuefazione dall'uso di sostanze alcoliche.
Si rende opportuno, quindi, disattendere in tal senso le conclusioni di entrambe le parti in merito alla regolamentazione del diritto di visita del padre.
Al fine di attivare la vigilanza sulle prescrizioni sopra indicate, dovranno essere trasmessi gli atti al Giudice Tutelare in Sede.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti, non vi sono questioni particolari, essendovi una concordia di posizioni tra le medesime, quanto alla determinazione del contributo di mantenimento nella misura di € 300,00 mensili in favore del minore , da corrispondersi Per_1 mensilmente nei confronti della oltre alle spese straordinarie documentate, nella misura Parte_1 del 50% per ciascuna e per le quali si rimanda interamente al protocollo, approvato presso questa Corte di Appello.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo che segue, tenuto conto del valore indeterminabile medio delle prestazioni professionali svolte.
PQM
Accoglie la domanda e per l'effetto, ogni contraria istanza disattesa e respinta, salve per quanto riguarda gli aspetti non contemplati nella presente pronunzia e per quanto compatibili le regolamentazioni contenute nella scrittura privata inter partes del 22 dicembre 2015,
- pagina 5 di 6 dispone l'affido esclusivo del minore alla madre , con Persona_1 Parte_1 conseguente collocazione del minore presso la residenza della madre in Valfornace, Loc.
Sant'Andrea; il corrisponderà mensilmente alla quale contributo al mantenimento Persona_1 Parte_1 ordinario del figlio minorenne la somma di euro 300,00 da rivalutarsi annualmente in Per_1 base agli indici Istat;
concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie di studio, ludiche e sanitarie documentate secondo il protocollo in uso presso la Corte di Appello di Ancona, da intendersi in questa sede interamente richiamato e trascritto;
dispone incontri protetti tra il minore e il padre, a cura dei Servizi Sociali territorialmente competenti, i quali provvederanno a favorire il recupero della relazione parentale tramite incontri con frequenza bisettimanale, da essi stabilita, con invito al padre a seguire un percorso di sostegno alla bigenitorialità e alla dissuefazione dall'uso di sostanze alcoliche;
dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare in sede per la vigilanza sulle prescrizioni stabilite;
condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del grado, liquidate nella misura di € 6.000,00 per compensi professionali, oltre contr. forf. 15%, IVA e CAP come per legge.
Macerata, 29/03/2025
Il Presidente
Dott. Paolo Vadalà
- pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:
Dott. Paolo Vadalà Presidente rel. ed est. Dott.ssa Alessandra Canullo Giudice
Dott. Anna Wegher Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA all'esito dell'udienza del 26/3/2025 nel procedimento iscritto al n. r.g. 480/2024
promosso da:
, C.F. n. a SAN SEVERINO MARCHE (MC) il Parte_1 C.F._1
26/07/1993; rappresentato e difeso dall'avv. SARTORI GIOVANNA, elett.te dom.to in Via Le Mosse, 61 62032 CAMERINO, presso il difensore;
contro
, C.F. , n. a CAMERINO (MC) il 28/10/1983 Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. ABRUZZO GIUSEPPE, elett.te dom.to in Muccia, via Montecavallo n. 2, presso il difensore;
nonché
PUBBLICO MINISTERO in sede;
parte necessaria
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni della ricorrente:
1)- in via principale, disporre l'affido esclusivo del minore alla madre Persona_1
, con conseguente collocazione del predetto minore presso la residenza della Parte_1 madre in Valfornace, Loc. Sant'Andrea, con ogni conseguente regolamentazione;
- pagina 1 di 6 2)- in via alternativa subordinata, disporre l'affido condiviso del minore
[...]
nelle forme della c.d. frequentazione “limitata” secondo le condizioni delineate Persona_1 in parte motiva del ricorso introduttivo e riportate nel piano genitoriale al predetto allegato, che per precisione di seguito si riportano, e con collocazione del minore presso la residenza della madre in Valfornace, Loc. Sant'Andrea:
il diritto di visita e la frequentazione del con il figlio devono Persona_1 Per_1 assolutamente garantire lo sviluppo del loro rapporto padre-figlio, ma nell'esclusivo interesse di quest'ultimo, allo stato, non si può prevedere il pernotto e la permanenza nelle ore notturne;
coabitazione del figlio minore con la madre nell'attuale casa di residenza in Per_1
Valfornace, e diritto di frequentazione/visita del padre che, allo stato, potrà tenere con sé il figlio minore per un pomeriggio infrasettimanale, individuato nel venerdì dalle ore 15.30 Per_1 alle ore 17.30, in quanto non ha il rientro scolastico e due sabato pomeriggio al mese Per_1 in senso alternato, dalle ore 16.30 (dopo l'uscita dal catechismo) alle ore 19, in senso alternato, con l'espresso divieto di trascorrere detto tempo in bar o in locali ove avviene la somministrazione di bevande alcoliche, encomunicazione alla del luogo in cui verrà Parte_1 trascorso detto tempo;
durante le vacanze estive (periodo coincidente con le vacanze scolastiche), il padre potrà tenere con sé il figlio per 5 giorni consecutivi, sempre e solo in orario diurno;
durante le vacanze di Natale (periodo coincidente con le vacanze scolastiche) il padre potrà tenere con sé il figlio per 3 giorni consecutivi, sempre e solo in orario diurno, in senso alternato per ciascun anno con la madre Parte_1
Inoltre il figlio potrà trascorrere con il padre, sempre con le indicate limitazioni, gli altri giorni festivi ricadenti durante l'anno in senso alternato con la Parte_1
entrambi i genitori parteciperanno agli eventi ed alle attività del figlio (scuola, sport ed eventi extracurriculari);
il minore proseguirà nel suo percorso psicoterapeutico con la D.ssa Per_1 Controparte_2
[...]
tutte le comunicazioni riguardanti il minore devono avvenire tra genitori;
Per_1
per la sicurezza del minore non potranno essere consumate bevande alcoliche sin dalle 24 ore prima dell'incontro con il minore e per tutto la permanenza di con il genitore;
Per_1
assegno mensile di mantenimento a carico del pari alla somma di Euro 300,00 da Persona_1 rivalutare in base agli indici ISTAT, e pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate, come da protocollo in vigore presso questo Tribunale che qui si intende integralmente richiamato e trascritto.
Conclusioni del resistente:
“Piaccia all'onorevole Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta e disattesa,
- disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, Persona_1 nelle forme della c.d. frequentazione “limitata”, con abitazione con la madre presso la sua residenza, alle seguenti condizioni:
1. il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con abitazione Per_1 prevalente presso la madre;
2. il diritto di visita e la frequentazione del padre con il figlio deve garantire lo Per_1 sviluppo armonico del loro rapporto;
il minore di regola soggiornerà e pernotterà con la madre;
- pagina 2 di 6
3. il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, senza turbare le normali abitudini del figlio, previ accordi con la madre, potrà tenerlo con sé nelle ore pomeridiane infrasettimanali, ma anche per la cena purché lo riaccompagni a casa della madre entro le ore 20,45; il minore trascorrerà due sabati pomeriggio alternativamente con ciascun genitore;
in dette occasioni il padre preleverà il minore all'uscita di scuola, lo accompagnerà a catechismo o agli altri impegni extrascolastici, tenendolo con sé fino alle ore
20,45; a settimane alterne il padre terrà con sé il minore la domenica dalle ore 10 alle ore 19; nei periodi delle vacanze scolastiche estive, natalizie e pasquali, previ accordi tra i genitori, il minore trascorrerà il maggior tempo possibile con il padre;
l'eventuale allontanamento del minore dal luogo di residenza o di permanenza con il padre dovrà essere preventivamente comunicato all'altro genitore;
i genitori si impegnano a garantire il diritto di frequenza e di visita del minore ai nonni materni e paterni;
4. entrambi i genitori parteciperanno agli eventi ed alle attività scolastiche, extrascolastiche e ludiche del figlio;
5. il minore proseguirà nel suo percorso psicoterapeutico con la d.ssa Per_1 [...]
Controparte_2
6. tutte le comunicazioni inerenti il figlio minore dovranno avvenire fra i genitori che si impegnano a collaborare nella educazione del figlio;
7. il signor corrisponderà mensilmente alla signora quale contributo Persona_1 Parte_1 al mantenimento ordinario del figlio minorenne la somma di euro 300,00 da Per_1 rivalutare annualmente in base agli indici Istat;
concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie di studio, ludiche e sanitarie documentate secondo il protocollo in uso presso questo Tribunale;
8. il minore sarà fiscalmente a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% e conseguentemente ciascuno dichiarerà all'Erario le rispettive detrazioni e percepirà i relativi benefici di legge;
- con compensazione delle spese e compensi di lite.”.
PREMESSO IN FATTO
ha richiesto a questo Tribunale la regolamentazione della responsabilità Parte_1 genitoriale nei confronti di con il quale dall'anno 2011 all'anno 2015 aveva Controparte_1 intrattenuto una convivenza more uxorio successivamente cessata, da cui il 24.12.2012 era nato il figlio minorenne e convivente attualmente con la madre in Comune di Valfornace. Persona_1
Assumeva la ricorrente che la regolamentazione dell'affido condiviso attuata concordemente tra le parti, con la scrittura privata da loro sottoscritta il 22.12.2015, era stata superata per i continui inadempimenti del rispetto alle condizioni economiche pattuite in quella scrittura, oltre che Persona_1 per le violazioni dell'art. 5 in essa contenuto, laddove il resistente frequentava sistematicamente bar e locali notturni e faceva abuso di sostanze alcoliche, indirettamente coinvolgendo anche il proprio figlio durante gli incontri stabiliti.
Al proposito, citava due episodi, verificatisi rispettivamente l'11.11.2023 e il 24.11.2023 (quest'ultimo fatto oggetto di denuncia penale presso i carabinieri di Camerino), quando in compagnia del figlio il resistente era stato colto dalla ricorrente in evidente stato di alterazione alcolica, da ultimo anche alla guida della propria autovettura, come confermato dalla testimonianza resa in udienza da
[...]
attuale convivente della ricorrente e teste oculare dell'episodio. Tes_1
- pagina 3 di 6 Le richieste di affido esclusivo del minore e in subordine, di consistenti limitazioni del diritto di visita paterno, in dipendenza delle lamentate situazioni di manifesta limitazione dell'idoneità genitoriale, quali erano state lamentate dalla ricorrente, che aveva rassegnato all'esito dell'istruttoria svolta le conclusioni indicate in epigrafe, erano supportate durante l'istruttoria dall'ascolto del minore, svolto da questo Presidente con la collaborazione della Dott. ssa CP_3
Dall'ascolto medesimo, in particolare e nonostante la diversa prospettazione dei fatti, fatta propria dalla parte resistente nella comparsa di costituzione depositata in giudizio (secondo la quale gli accordi, contenuti nella scrittura privata intercorsa inter partes e sopra menzionata, sarebbero stati sostanzialmente rispettati, mentre il negava ogni situazione di alterazione alcolica, come Persona_1 rappresentata dalla controparte, negando altresì il proprio disinteresse verso il figlio, anche questo dedotto ex adverso e rappresentando, al contrario, l'esistenza di comportamenti ostativi della ricorrente all'esercizio del proprio diritto di visita del figlio), emergeva la sostanziale conferma degli argomenti dedotti dalla ricorrente.
infatti, rappresentava il continuo disinteresse del padre nei suoi confronti e Persona_1 oltre all'anaffettività di questi, confermava le sue continue ebbrezze alcoliche, che avevano determinato la cessazione delle visite al padre e asseverava, infine, l'esistenza di un proprio rapporto esclusivo con la madre.
Erano acquisite, infine, querele e relazioni redatte dai competenti organismi territoriali e le parti, dopo l'interrogatorio formale del resistente e di altri due testimoni, concludevano come in atti.
Dopo il deposito delle note ai sensi dell'art. 473-bis. 28 c. p. c., la causa era trattenuta in decisione davanti al Presidente, poi rimessa al Collegio che la decideva all'udienza del 26 marzo 2025.
RITENUTO IN DIRITTO
Osserva il Collegio, in esito all'istruttoria che è stata esperita, che la domanda di affido esclusivo formulata da parte ricorrente deve ritenersi fondata, ma a maggior tutela del minore – il cui ascolto in corso di causa assume un valore particolarmente indicativo – appare opportuno affidare completamente ai competenti Servizi Sociali territoriali la regolamentazione del diritto di visita del padre, anziché adottare una disciplina dettagliata, quale quella indicata da ciascuna delle parti in corso di causa.
In particolare, si rileva la conferma probatoria della tesi della parte ricorrente, acquisita tramite le prove orali e documentali, assunte dal Presidente in corso di causa.
Il teste ha confermato la veridicità dell'episodio del 24 novembre 2023, quando il teste Tes_1 personalmente ebbe modo di seguire la propria attuale compagna, allarmata per la telefonata del figlio minore che si trovava in stato d'ansia per il comportamento del padre, avendo questi guidato la propria autovettura sotto l'effetto di un'intossicazione da alcol, aggiungendo che erano a sua conoscenza, sia la frequenza nell'uso delle bevande alcoliche da parte del che in tal modo causava al figlio Persona_1 frequenti sofferenze, sia l'assenza completa di rapporti tra padre e figlio, a decorrere dalla fine di novembre del 2023, confutando anche l'avversa circostanza, dedotta dalla difesa del resistente, circa la mancanza di consenso paterno alla gita scolastica a Bormio del figlio, avvenuta durante il periodo di
Pasqua del 2024 (circostanza, peraltro, completamente smentita dalla documentazione in atti).
Quanto al disinteresse del resistente nei confronti del figlio, si vedano anche le precise indicazioni, Tes_ risultanti dalle testimonianze e (quest'ultima, sebbene soltanto de relato, confermava la Tes_2 cronicità dell'intossicazione alcolica del e i pericoli che ne derivavano al figlio minore), ma Persona_1 la bontà della scelta dell'affido esclusivo appare confermata in via del tutto prioritaria dall'ascolto di
, il quale nel ribadire le proprie difficoltà nei rapporti con il padre per il disinteresse di questi, Per_1 avallato persino dai nonni paterni, ha ancora una volta rappresentato il grave stato di dipendenza da alcol del genitore, che rende indispensabile, ad avviso del Collegio, l'adozione di una deroga al criterio generale di affidamento del figlio, consistente nell'affido esclusivo alla madre, anziché quello esclusivo
- pagina 4 di 6 a entrambi i genitori, così diversamente regolandosi la situazione del minore, sempre collocato presso la madre, rispetto alle originarie pattuizioni intervenute tra i coniugi (scrittura privata sottoscritta da entrambi il 22 gennaio 2015, in atti).
Né in senso opposto, possono invocarsi le dichiarazioni rese dal in sede di interrogatorio Persona_1 formale, atteso che questi si è limitato a negare quanto da controparte capitolato, circa il suo disinteresse nei confronti del figlio – che attualmente è seguito da una psicologa - e circa il proprio stato di alterazione alcolica, senza peraltro fornire alcuna prova in suo favore e nel senso opposto a quello della sua controparte.
La documentazione acquisita agli atti (querele, inchiesta socio-ambientale effettuata dagli organi competenti nel territorio), non è contrastante con le tesi della ricorrente, evidenziando comunque delle forti criticità nello sviluppo delle relazioni familiari, che si ripercuotono necessariamente sull'equilibrio psicofisico del minore.
La scelta di disporre l'affido esclusivo di alla madre appare quella più consona alla sua Per_1 situazione psicofisica attuale e alla completa assenza di relazioni del ragazzo con il padre, che giustifica l'adesione di questo Collegio alla prima delle prospettazioni della parte ricorrente, quella più limitativa nei confronti del genitore.
Si veda, tra le altre, la massima di Cassazione, ordinanza di Sezione I, n. 4056 del 9 febbraio 2023, secondo la quale “In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore.”
L'interesse del minore è perseguito, nella specie, non solo tramite l'affidamento esclusivo alla madre, ma altresì tramite gli incontri protetti tra il minore e il padre, a cura dei Servizi Sociali territorialmente competenti, i quali provvederanno a favorire il recupero della relazione parentale tramite incontri con frequenza bisettimanale, con invito al padre a seguire un percorso di sostegno alla bigenitorialità e alla dissuefazione dall'uso di sostanze alcoliche.
Si rende opportuno, quindi, disattendere in tal senso le conclusioni di entrambe le parti in merito alla regolamentazione del diritto di visita del padre.
Al fine di attivare la vigilanza sulle prescrizioni sopra indicate, dovranno essere trasmessi gli atti al Giudice Tutelare in Sede.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti, non vi sono questioni particolari, essendovi una concordia di posizioni tra le medesime, quanto alla determinazione del contributo di mantenimento nella misura di € 300,00 mensili in favore del minore , da corrispondersi Per_1 mensilmente nei confronti della oltre alle spese straordinarie documentate, nella misura Parte_1 del 50% per ciascuna e per le quali si rimanda interamente al protocollo, approvato presso questa Corte di Appello.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo che segue, tenuto conto del valore indeterminabile medio delle prestazioni professionali svolte.
PQM
Accoglie la domanda e per l'effetto, ogni contraria istanza disattesa e respinta, salve per quanto riguarda gli aspetti non contemplati nella presente pronunzia e per quanto compatibili le regolamentazioni contenute nella scrittura privata inter partes del 22 dicembre 2015,
- pagina 5 di 6 dispone l'affido esclusivo del minore alla madre , con Persona_1 Parte_1 conseguente collocazione del minore presso la residenza della madre in Valfornace, Loc.
Sant'Andrea; il corrisponderà mensilmente alla quale contributo al mantenimento Persona_1 Parte_1 ordinario del figlio minorenne la somma di euro 300,00 da rivalutarsi annualmente in Per_1 base agli indici Istat;
concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie di studio, ludiche e sanitarie documentate secondo il protocollo in uso presso la Corte di Appello di Ancona, da intendersi in questa sede interamente richiamato e trascritto;
dispone incontri protetti tra il minore e il padre, a cura dei Servizi Sociali territorialmente competenti, i quali provvederanno a favorire il recupero della relazione parentale tramite incontri con frequenza bisettimanale, da essi stabilita, con invito al padre a seguire un percorso di sostegno alla bigenitorialità e alla dissuefazione dall'uso di sostanze alcoliche;
dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare in sede per la vigilanza sulle prescrizioni stabilite;
condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del grado, liquidate nella misura di € 6.000,00 per compensi professionali, oltre contr. forf. 15%, IVA e CAP come per legge.
Macerata, 29/03/2025
Il Presidente
Dott. Paolo Vadalà
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