Articolo 3 della Legge 14 luglio 1993, n. 235
Articolo 2Articolo 4
Versione
3 agosto 1993
Art. 3. Destinazione delle risorse 1. Le somme derivanti dalle imposte sulla pubblicita' di cui all'articolo 2 riscosse dai comuni sono dagli stessi utilizzate esclusivamente per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di loro proprieta', aperti al pubblico, nonche' nelle strutture urbane.
Entrata in vigore il 3 agosto 1993