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Sentenza 1 febbraio 2024
Sentenza 1 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 01/02/2024, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1176/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania riunito in Camera di Consiglio in persona di:
Dott. Giuseppe Magliulo Presidente
Dott. Ugo Iannini Giudice
Dott.ssa Micol Menconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contenzioso per lo scioglimento del matrimonio (tale potendo qualificare la domanda anche se erroneamente proposta in ricorso quale cessazione degli effetti civili) richiesto con ricorso congiunto iscritto al n. 1176/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi avente ad oggetto vertente
TRA
, C.F. , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
16.04.1968 ed ivi residente a[...]
E
, C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
23.03.1977 e residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati in Sassari alla locale Piazza Colonnello Gavino
Serra n°12, presso lo studio del sottoscritto avv. Salvatore Masia (C.F.
PEC , che li C.F._3 Email_1
rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al ricorso;
Letti il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati;
Letta la domanda con cui i coniugi innanzi indicati hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio celebrato in Olbia (SS) il 09.09.2017 – iscritto nei Registri di Stato civile del predetto Comune - Atto n. 77 - Parte I - Serie
– Anno 2017; precedentemente, i coniugi hanno convissuto more uxorio e, da tale relazione sentimentale, è nata la figlia ad Olbia (SS) in data Persona_1
27.06.2014;
Rilevato che con ricorso congiunto, detti coniugi chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto, alle condizioni concordate.
Rilevato che i coniugi ribadivano la volontà di divorziare, chiedevano di essere autorizzati alla trattazione scritta e dichiaravano di voler divorziare alle condizioni concordate e riportate nelle dichiarazioni sottoscritte dalle parti ed autenticate dai rispettivi difensori;
il Presidente autorizzava la trattazione scritta e, raccolto il parere del PM, riservava al Tribunale la decisione.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione;
Visto il parere del Pubblico Ministero;
Visto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n. 74 in relazione agli artt. 737 e segg. Cod. Proc.
Civ.
Visto l'art. 3 n. 2 lettera b) della Legge 898/70;
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse. D I C H I A R A
Lo scioglimento del matrimonio (tale potendo qualificare la domanda anche se erroneamente proposta in ricorso quale cessazione degli effetti civili):
TRA
, C.F. , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
16.04.1968
E
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
celebrato in Olbia (SS) il 09.09.2017 – iscritto nei Registri di Stato civile del predetto
Comune - Atto n. 77 - Parte I - Serie – Anno 2017,
alle seguenti
CONDIZIONI
✓ pronunciare lo scioglimento del matrimonio (tale potendo qualificare la domanda anche se erroneamente proposta in ricorso quale cessazione degli effetti civili) contratto in Olbia
(OT) in data 09 settembre 2017, tra il signor e la signora , Parte_1 Parte_2
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Olbia, Atto n. 77 - Parte I - Serie –
Anno 2017 ed ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Olbia di trascrivere la emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge;
✓ la figlia minore resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i Per_1
quali, riconoscendo rispettivamente l'altrui ruolo genitoriale garantiranno alla medesima il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
✓ la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi, che, rapportandosi in modo rispettoso e costruttivo, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore, in particolare, le decisioni relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori, nonché all'eventuale indirizzo religioso, alla partecipazione alle attività formative extra- scolastiche, sportive e ricreative, ai viaggi di formazione e di svago tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia minore e spiegandogli, compatibilmente con la sua età, le decisioni stesse;
✓ limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e gli stessi si informeranno reciprocamente su questioni relative alla figlia, alla situazione familiare e ad eventuali cambiamenti, senza la presenza della stessa minore;
preserveranno inoltre i medesimi da pressioni proprie e dei rispettivi familiari, dai reciproci conflitti, da interferenze di terzi, nonché dalle questioni economiche e, salvo casi gravi ed eccezionali, i genitori si sosterranno a vicenda al cospetto della figlia e di terzi, evitando di screditare o denigrare l'altro genitore, anche quando apparentemente verranno commessi errori o sorgeranno problemi;
✓ i genitori si concedono sin d'ora espressamente reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio;
✓ la figlia minore continuerà a vivere con la madre presso la medesima Per_1
abitazione familiare (sita in Olbia alla locale Via Tamara n°15 e peraltro di proprietà della stessa), che pertanto resterà assegnata alla signora quale genitore Parte_2 collocatario e, stante l'età di , quest'ultima potrà frequentare liberamente il Per_1
padre, senza vincoli prestabiliti di giorni o ore, in base alle rispettive disponibilità ed esigenze;
✓ considerate le condizioni economiche delle parti e gli accordi presi, il signor Pt_1
corrisponderà alla signora la somma mensile pari ad €. 200,00 (duecento/zero,zero) Pt_2
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia (somme da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT), le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra entrambi i genitori ed alla madre spetterà interamente l'Assegno Unico;
✓ le parti rinunciano reciprocamente alla proposizione di qualsiasi successiva domanda a contenuto economico per alcun titolo, causa o ragione (ivi comprese in via esemplificativa quelle sul TFR maturato e maturando, nonché quelle relative alla pensione di reversibilità o all'assegno sull'eredità) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n. 74.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Nulla per spese.
Tempio Pausania, così deciso nella Camera di Consiglio il 31.1.2024
Il Presidente del Tribunale - estensore
Giuseppe Magliulo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania riunito in Camera di Consiglio in persona di:
Dott. Giuseppe Magliulo Presidente
Dott. Ugo Iannini Giudice
Dott.ssa Micol Menconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contenzioso per lo scioglimento del matrimonio (tale potendo qualificare la domanda anche se erroneamente proposta in ricorso quale cessazione degli effetti civili) richiesto con ricorso congiunto iscritto al n. 1176/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi avente ad oggetto vertente
TRA
, C.F. , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
16.04.1968 ed ivi residente a[...]
E
, C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
23.03.1977 e residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati in Sassari alla locale Piazza Colonnello Gavino
Serra n°12, presso lo studio del sottoscritto avv. Salvatore Masia (C.F.
PEC , che li C.F._3 Email_1
rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al ricorso;
Letti il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati;
Letta la domanda con cui i coniugi innanzi indicati hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio celebrato in Olbia (SS) il 09.09.2017 – iscritto nei Registri di Stato civile del predetto Comune - Atto n. 77 - Parte I - Serie
– Anno 2017; precedentemente, i coniugi hanno convissuto more uxorio e, da tale relazione sentimentale, è nata la figlia ad Olbia (SS) in data Persona_1
27.06.2014;
Rilevato che con ricorso congiunto, detti coniugi chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto, alle condizioni concordate.
Rilevato che i coniugi ribadivano la volontà di divorziare, chiedevano di essere autorizzati alla trattazione scritta e dichiaravano di voler divorziare alle condizioni concordate e riportate nelle dichiarazioni sottoscritte dalle parti ed autenticate dai rispettivi difensori;
il Presidente autorizzava la trattazione scritta e, raccolto il parere del PM, riservava al Tribunale la decisione.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione;
Visto il parere del Pubblico Ministero;
Visto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n. 74 in relazione agli artt. 737 e segg. Cod. Proc.
Civ.
Visto l'art. 3 n. 2 lettera b) della Legge 898/70;
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse. D I C H I A R A
Lo scioglimento del matrimonio (tale potendo qualificare la domanda anche se erroneamente proposta in ricorso quale cessazione degli effetti civili):
TRA
, C.F. , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
16.04.1968
E
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
celebrato in Olbia (SS) il 09.09.2017 – iscritto nei Registri di Stato civile del predetto
Comune - Atto n. 77 - Parte I - Serie – Anno 2017,
alle seguenti
CONDIZIONI
✓ pronunciare lo scioglimento del matrimonio (tale potendo qualificare la domanda anche se erroneamente proposta in ricorso quale cessazione degli effetti civili) contratto in Olbia
(OT) in data 09 settembre 2017, tra il signor e la signora , Parte_1 Parte_2
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Olbia, Atto n. 77 - Parte I - Serie –
Anno 2017 ed ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Olbia di trascrivere la emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge;
✓ la figlia minore resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i Per_1
quali, riconoscendo rispettivamente l'altrui ruolo genitoriale garantiranno alla medesima il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
✓ la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi, che, rapportandosi in modo rispettoso e costruttivo, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore, in particolare, le decisioni relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori, nonché all'eventuale indirizzo religioso, alla partecipazione alle attività formative extra- scolastiche, sportive e ricreative, ai viaggi di formazione e di svago tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia minore e spiegandogli, compatibilmente con la sua età, le decisioni stesse;
✓ limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e gli stessi si informeranno reciprocamente su questioni relative alla figlia, alla situazione familiare e ad eventuali cambiamenti, senza la presenza della stessa minore;
preserveranno inoltre i medesimi da pressioni proprie e dei rispettivi familiari, dai reciproci conflitti, da interferenze di terzi, nonché dalle questioni economiche e, salvo casi gravi ed eccezionali, i genitori si sosterranno a vicenda al cospetto della figlia e di terzi, evitando di screditare o denigrare l'altro genitore, anche quando apparentemente verranno commessi errori o sorgeranno problemi;
✓ i genitori si concedono sin d'ora espressamente reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio;
✓ la figlia minore continuerà a vivere con la madre presso la medesima Per_1
abitazione familiare (sita in Olbia alla locale Via Tamara n°15 e peraltro di proprietà della stessa), che pertanto resterà assegnata alla signora quale genitore Parte_2 collocatario e, stante l'età di , quest'ultima potrà frequentare liberamente il Per_1
padre, senza vincoli prestabiliti di giorni o ore, in base alle rispettive disponibilità ed esigenze;
✓ considerate le condizioni economiche delle parti e gli accordi presi, il signor Pt_1
corrisponderà alla signora la somma mensile pari ad €. 200,00 (duecento/zero,zero) Pt_2
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia (somme da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT), le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra entrambi i genitori ed alla madre spetterà interamente l'Assegno Unico;
✓ le parti rinunciano reciprocamente alla proposizione di qualsiasi successiva domanda a contenuto economico per alcun titolo, causa o ragione (ivi comprese in via esemplificativa quelle sul TFR maturato e maturando, nonché quelle relative alla pensione di reversibilità o all'assegno sull'eredità) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n. 74.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Nulla per spese.
Tempio Pausania, così deciso nella Camera di Consiglio il 31.1.2024
Il Presidente del Tribunale - estensore
Giuseppe Magliulo