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Sentenza 16 febbraio 2024
Sentenza 16 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 16/02/2024, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2024 |
Testo completo
N. 1590/2018 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe, avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 366/2018,
tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe ARIETA (c.f. Parte_1 P.IVA_1
) C.F._1
- opponente -
contro
(c.f. ), sito in SCALEA (CS) - Via Campo Volo n. Controparte_1 P.IVA_2
35, in persona dell'amministratore rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna CP_2
Adele CARROZZINO ( ) C.F._2
- opposta -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – La con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 366/2018 (proc. n. 1207/2018 RGAC), con cui il
Tribunale di Paola le ha ordinato di pagare la somma di € 8.918,85, oltre interessi legali e spese di procedura, in favore del di Scalea, a titolo di oneri Controparte_1 condominiali non corrisposti per l'anno 2014.
1.2. – Si è costituito il convenuto, chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione.
1.3. – Con le note scritte per la successiva udienza del 17.12.2020, da un lato la parte opposta ha prodotto il verbale di mediazione con esito negativo, dall'altro l'opponente ha eccepito l'improcedibilità per carenza, da parte dell'amministratore di condominio, della necessaria autorizzazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 71 quater, 3° comma, disp. att. cod. civ.
1.4. – Infine, la causa è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.
2. – Ciò posto, occorre dichiarare, in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo per mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione in quanto l'amministratore di condominio, per tutto il tempo della procedura, è stato privo della delibera assembleare autorizzativa ai sensi dell'art. 71 quater, 3° comma, disp. att. cod. civ.
Invero – come richiarito dalla Sez. 6-2, Ordinanza n. 10846 dell'8/6/2020 – “ai sensi del comma 3 dell'art. 71 quater disp. att. c.c. l'amministratore di condominio è legittimato a partecipare alla procedura di mediazione obbligatoria solo previa delibera assembleare di autorizzazione, non rientrando tra le sue attribuzioni, in assenza di apposito mandato, il potere di disporre dei diritti sostanziali rimessi alla mediazione. Ne consegue che la condizione di procedibilità delle "controversie in materia di condominio" non può dirsi realizzata qualora l'amministratore partecipi all'incontro davanti al mediatore sprovvisto
(come nella specie) della previa delibera assembleare, da assumersi con la maggioranza di
2 cui all'art. 1136, comma 2, c.c., non essendo in tal caso possibile iniziare la procedura di mediazione e procedere al relativo svolgimento, come suppone il comma 1 dell'art. 8 del d.lgs.
n. 28 del 2010”.
Inoltre, è stato precisato dalla dalle S.U. n. 19596 del 18/9/2020 che “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010,
i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
In conclusione, quindi, occorre dichiarare l'improcedibilità della domanda proposta dal per mancato espletamento del tentato obbligatorio di mediazione, Controparte_3
con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. – I summenzionati chiarimenti della Suprema Corte nelle more del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la domanda del improcedibile;
Controparte_1
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- compensa le spese di giudizio.
Paola, 15 febbraio 2024
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
3
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe, avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 366/2018,
tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe ARIETA (c.f. Parte_1 P.IVA_1
) C.F._1
- opponente -
contro
(c.f. ), sito in SCALEA (CS) - Via Campo Volo n. Controparte_1 P.IVA_2
35, in persona dell'amministratore rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna CP_2
Adele CARROZZINO ( ) C.F._2
- opposta -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – La con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 366/2018 (proc. n. 1207/2018 RGAC), con cui il
Tribunale di Paola le ha ordinato di pagare la somma di € 8.918,85, oltre interessi legali e spese di procedura, in favore del di Scalea, a titolo di oneri Controparte_1 condominiali non corrisposti per l'anno 2014.
1.2. – Si è costituito il convenuto, chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione.
1.3. – Con le note scritte per la successiva udienza del 17.12.2020, da un lato la parte opposta ha prodotto il verbale di mediazione con esito negativo, dall'altro l'opponente ha eccepito l'improcedibilità per carenza, da parte dell'amministratore di condominio, della necessaria autorizzazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 71 quater, 3° comma, disp. att. cod. civ.
1.4. – Infine, la causa è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.
2. – Ciò posto, occorre dichiarare, in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo per mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione in quanto l'amministratore di condominio, per tutto il tempo della procedura, è stato privo della delibera assembleare autorizzativa ai sensi dell'art. 71 quater, 3° comma, disp. att. cod. civ.
Invero – come richiarito dalla Sez. 6-2, Ordinanza n. 10846 dell'8/6/2020 – “ai sensi del comma 3 dell'art. 71 quater disp. att. c.c. l'amministratore di condominio è legittimato a partecipare alla procedura di mediazione obbligatoria solo previa delibera assembleare di autorizzazione, non rientrando tra le sue attribuzioni, in assenza di apposito mandato, il potere di disporre dei diritti sostanziali rimessi alla mediazione. Ne consegue che la condizione di procedibilità delle "controversie in materia di condominio" non può dirsi realizzata qualora l'amministratore partecipi all'incontro davanti al mediatore sprovvisto
(come nella specie) della previa delibera assembleare, da assumersi con la maggioranza di
2 cui all'art. 1136, comma 2, c.c., non essendo in tal caso possibile iniziare la procedura di mediazione e procedere al relativo svolgimento, come suppone il comma 1 dell'art. 8 del d.lgs.
n. 28 del 2010”.
Inoltre, è stato precisato dalla dalle S.U. n. 19596 del 18/9/2020 che “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010,
i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
In conclusione, quindi, occorre dichiarare l'improcedibilità della domanda proposta dal per mancato espletamento del tentato obbligatorio di mediazione, Controparte_3
con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. – I summenzionati chiarimenti della Suprema Corte nelle more del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la domanda del improcedibile;
Controparte_1
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- compensa le spese di giudizio.
Paola, 15 febbraio 2024
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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