TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/06/2025, n. 2898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2898 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al ruolo in data 26.06.2023 al numero 4935/2023 R.G.
TRA
, difesa da sé medesima;
Parte_1
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno;
RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 84 D.P.R. n. 115/2002, 15 D.lgs 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c., depositato in data 26.06.2023 l'avv. proponeva opposizione avverso il Parte_1 provvedimento di rigetto dell'istanza di correzione dell'errore materiale relativa al decreto di liquidazione reso dal Tribunale di Salerno in data 8.7.2022, avente ad oggetto la liquidazione del compenso per l'attività professionale dalla medesima espletata, in qualità di difensore del sig. . Controparte_3
Con comparsa depositata in data 1.2.2024 si costituiva il che Controparte_1 concludeva per la declaratoria di inammissibilità e per il rigetto del ricorso.
Il Tribunale riservava la decisione ex art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
In sostanza, sembra di comprendere che la ricorrente lamenti il disposto rigetto della propria istanza di correzione dell'errore materiale del decreto di liquidazione reso dal Tribunale di
Salerno in data 8.7.2022, nella parte in cui, tale provvedimento, non avrebbe provveduto alla liquidazione delle spese generali, nella misura forfettaria del 15%.
1 Ciò posto, va osservato che non si rinviene, tra la copiosissima documentazione versata in atti dalla ricorrente, il provvedimento oggetto di impugnazione
Né all'esito della lettura del ricorso, si ha certezza in ordine all'effettivo provvedimento impugnato.
Va a, a tale riguardo, richiamato il Decreto del Ministero della Giustizia n.110 del 2023 che, all'art. 2, comma 1, lett. d, in caso di impugnazioni, impone di indicare gli “estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica”.
Peraltro, il ricorso in esame non pare rispettare il dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall'art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile e che espone l'istante al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso (pur stigmatizzata dal richiamato Dm Giustizia), ma in quanto rischia di pregiudicare l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse” (vedi sul punto Cass. ordinanza
n. 8009 del 21/03/2019).
In ogni caso, in generale, riguardo alla spese generali, basti richiamare quanto affermato dalla
Suprema Corte con ordinanza n. 1421/2021, ai sensi della quale “In tema di liquidazione delle spese processuali, nel caso in cui il provvedimento giudiziale non contenga alcuna statuizione in merito alla spettanza, o anche solo alla percentuale, delle spese forfettarie rimborsabili ex art. 2 del d.m. n. 55 del 2014, queste ultime devono ritenersi riconosciute nella misura del quindici per cento del compenso totale…”.
Pertanto, non vi sarebbe alcuna necessità di correggere un provvedimento che contiene implicitamente, perché prevista dalla legge, la statuizione sulle spese forfettarie.
In ogni caso, l'impugnazione di cui all'art. 288 c.p.c., comma 4, appare consentita solo ove la doglianza attenga all'esorbitanza del potere correttivo rispetto ai confini connessi alla sua funzione (che è quella di rimuovere la divergenza tra il giudizio espresso e la sua espressione letterale, senza necessità di un'attività volta alla ricostruzione del pensiero del giudice, il cui contenuto deve essere suscettibile di essere individuato senza incertezza), circostanza che non ricorre nel caso di specie.
Il ricorso, pertanto, non merita accoglimento.
In ragione della peculiarità delle questioni affrontate, le spese meritano compensazione.
PER QUESTI MOTIVI
2 Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in persona del
Giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio n. 4935/2023 R.G., ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, il 27 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al ruolo in data 26.06.2023 al numero 4935/2023 R.G.
TRA
, difesa da sé medesima;
Parte_1
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno;
RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 84 D.P.R. n. 115/2002, 15 D.lgs 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c., depositato in data 26.06.2023 l'avv. proponeva opposizione avverso il Parte_1 provvedimento di rigetto dell'istanza di correzione dell'errore materiale relativa al decreto di liquidazione reso dal Tribunale di Salerno in data 8.7.2022, avente ad oggetto la liquidazione del compenso per l'attività professionale dalla medesima espletata, in qualità di difensore del sig. . Controparte_3
Con comparsa depositata in data 1.2.2024 si costituiva il che Controparte_1 concludeva per la declaratoria di inammissibilità e per il rigetto del ricorso.
Il Tribunale riservava la decisione ex art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
In sostanza, sembra di comprendere che la ricorrente lamenti il disposto rigetto della propria istanza di correzione dell'errore materiale del decreto di liquidazione reso dal Tribunale di
Salerno in data 8.7.2022, nella parte in cui, tale provvedimento, non avrebbe provveduto alla liquidazione delle spese generali, nella misura forfettaria del 15%.
1 Ciò posto, va osservato che non si rinviene, tra la copiosissima documentazione versata in atti dalla ricorrente, il provvedimento oggetto di impugnazione
Né all'esito della lettura del ricorso, si ha certezza in ordine all'effettivo provvedimento impugnato.
Va a, a tale riguardo, richiamato il Decreto del Ministero della Giustizia n.110 del 2023 che, all'art. 2, comma 1, lett. d, in caso di impugnazioni, impone di indicare gli “estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica”.
Peraltro, il ricorso in esame non pare rispettare il dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall'art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile e che espone l'istante al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso (pur stigmatizzata dal richiamato Dm Giustizia), ma in quanto rischia di pregiudicare l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse” (vedi sul punto Cass. ordinanza
n. 8009 del 21/03/2019).
In ogni caso, in generale, riguardo alla spese generali, basti richiamare quanto affermato dalla
Suprema Corte con ordinanza n. 1421/2021, ai sensi della quale “In tema di liquidazione delle spese processuali, nel caso in cui il provvedimento giudiziale non contenga alcuna statuizione in merito alla spettanza, o anche solo alla percentuale, delle spese forfettarie rimborsabili ex art. 2 del d.m. n. 55 del 2014, queste ultime devono ritenersi riconosciute nella misura del quindici per cento del compenso totale…”.
Pertanto, non vi sarebbe alcuna necessità di correggere un provvedimento che contiene implicitamente, perché prevista dalla legge, la statuizione sulle spese forfettarie.
In ogni caso, l'impugnazione di cui all'art. 288 c.p.c., comma 4, appare consentita solo ove la doglianza attenga all'esorbitanza del potere correttivo rispetto ai confini connessi alla sua funzione (che è quella di rimuovere la divergenza tra il giudizio espresso e la sua espressione letterale, senza necessità di un'attività volta alla ricostruzione del pensiero del giudice, il cui contenuto deve essere suscettibile di essere individuato senza incertezza), circostanza che non ricorre nel caso di specie.
Il ricorso, pertanto, non merita accoglimento.
In ragione della peculiarità delle questioni affrontate, le spese meritano compensazione.
PER QUESTI MOTIVI
2 Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in persona del
Giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio n. 4935/2023 R.G., ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, il 27 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
3