Decreto cautelare 13 luglio 2021
Ordinanza cautelare 10 settembre 2021
Ordinanza cautelare 7 ottobre 2021
Sentenza 12 agosto 2022
Sentenza 29 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 28 agosto 2023
Rigetto
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 21/07/2025, n. 6410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6410 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06410/2025REG.PROV.COLL.
N. 06518/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6518 del 2023, proposto dalla società Impresa Societaria -OMISSIS- e Figli s.r.l. (socio unico), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Scarano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Clementino Palmiero in Roma, via Albalonga, 7;
contro
il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Ceniccola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise - Asrem, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Arpa Molise, non costituiti in giudizio;
nei confronti
della società -OMISSIS- s.r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza non definitiva del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. -OMISSIS-,
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, rese tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Consiglio di Stato l’appello proposto dalla società Impresa Societaria -OMISSIS- e Figli s.r.l. avverso la Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. -OMISSIS-.
2. Il giudizio ha ad oggetto le domande di annullamento proposte, con l’atto introduttivo del giudizio, principalmente avverso:
- il provvedimento del Comune di -OMISSIS- del 10 agosto 2020 con il quale è stato comunicato l’avvio d’ufficio del procedimento, nei confronti della ricorrente, avente ad oggetto l’intervento in sostituzione e in rivalsa di ogni spesa utile finalizzato alla predisposizione, attraverso una ditta in possesso dei requisiti, di un piano di lavoro, ai sensi dell’art. 256 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per l’intervento di messa in sicurezza in via d’urgenza dell’area dell’ex Fornace -OMISSIS- di proprietà della ricorrente;
- della presupposta ordinanza sindacale del Comune di -OMISSIS- n. 30 del 4 ottobre 2017, prot. di partenza n. 42175 del 5 ottobre 2017, emanata ex art. 54 del d.lgs. n. 267/2000;
- degli atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, compiutamente indicati negli atti del giudizio;
quanto ai motivi aggiunti presentati, in primo grado, il 12 luglio 2021:
- della nota del Comune di -OMISSIS- assunta al prot. n. 29807 del 12 maggio 2021, avente ad oggetto la richiesta di rimborso delle spese sostenute dal Comune per gli interventi di messa in sicurezza, con rimozione dei pannelli in amianto, eseguiti presso l'area dell'ex Fornace -OMISSIS- di proprietà della ricorrente;
- degli atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, compiutamente indicati negli atti del giudizio.
3. Si espongono i fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia.
3.1. Con l’atto datato 18 dicembre 2020, l’Impresa Societaria -OMISSIS- e figli s.r.l. (a socio unico) ha proposto ricorso straordinario innanzi al Presidente della Repubblica per ottenere l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, dei provvedimenti impugnati con l’atto introduttivo del giudizio e degli atti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, indicati in precedenza.
3.1.1. Il Comune di -OMISSIS-, con l’atto notificato alle difese in data 12 febbraio 2021, ha proposto opposizione al ricorso straordinario e ne ha domandato la trasposizione in sede giurisdizionale.
3.2. L’impresa, con l’atto del 6 aprile 2021, ha incardinato il giudizio innanzi al T.a.r. per il Molise.
3.2.1. Il Comune di -OMISSIS- si costituito in giudizio, resistendo al ricorso.
3.3. Successivamente alla instaurazione del giudizio, è accaduto che, in data 12 maggio 2021, il Comune di -OMISSIS-, con la nota del Settore Patrimonio e Ambiente – Servizio Ambiente e Depurazione prot. n. 29807 del 12 maggio 2021, ha richiesto il rimborso per le spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza con rimozione dei pannelli in amianto eseguiti presso l’area dell’ex Fornace -OMISSIS-, nella misura di € 39.800,01.
3.4. Con il ricorso per motivi aggiunti notificato il 12 luglio 2021, la ditta ha impugnato gli atti successivamente emanati dal Comune sia per vizi derivati che per vizi propri.
4. Con la sentenza non definitiva n. -OMISSIS-, il T.a.r. per il Molise:
a) ha respinto l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per mancata notificata alla ditta -OMISSIS- s.r.l., non trattandosi di una controinteressata;
b) ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso e ha statuito:
i. la validità delle operazioni di notificazione dell’atto di avvio del procedimento (notificazione perfezionatasi ai sensi degli artt. 145 e 138 c.p.c.) e dell’ordinanza contingibile e urgente n. 30/2017 (notificazione perfezionatasi ai sensi dell’art. 140);
ii. l’avvenuta conoscenza aliunde del procedimento scaturito dall’ordinanza contingibile e urgente, in ragione della nota prot. n. 48091 del 9 novembre 2017, con cui l’amministratore unico della ditta -OMISSIS- s.r.l. (signora -OMISSIS-) ha informato il Comune di aver predisposto, per il tramite di una ditta specializzata, il piano di lavoro “ per consentire di rimuovere quanto prescritto dall’ ordinanza n. 30 del 04 ottobre 2017 ”;
c) per poter decidere le censure residue e, specialmente, la censura di erronea percezione dei fatti, difetto di istruttoria ed assenza di contraddittorio (motivi III e IV del ricorso e III del ricorso per motivi aggiunti), eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica (motivo V del ricorso) ed illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa (motivo II del ricorso per motivi aggiunti), ha disposto l’espletamento di alcuni incombenti istruttori in capo all’A.R.P.A. Molise e in capo al Comune di -OMISSIS-, all’A.S.RE.M. e, nuovamente, all’A.R.P.A. Molise.
4.1. Per effetto delle statuizioni della sentenza non definitiva, il T.a.r. ha accertato l’omessa tempestiva impugnazione dell’ordinanza sindacale del 2017.
4.2. Con l’atto datato 14 novembre 2022 ed in pari data notificato alle altre parti del giudizio a mezzo pec, la società ricorrente ha proposto riserva di appello avverso la sentenza non definitiva.
4.3. Nel prosieguo del giudizio, l’A.r.p.a. Molise ha riscontrato le richieste istruttorie, depositando una relazione in data 23 agosto 2022.
4.4. Anche il Comune ha depositato la sua relazione in data 20 settembre 2022.
4.5. Nell’approssimarsi dell’udienza di discussione del 14 dicembre 2022 le parti costituite hanno depositato ulteriori scritti difensivi.
5. Con la sentenza n. -OMISSIS-, il T.a.r. per il Molise ha dunque deciso le rimanenti censure articolate nel terzo, quarto e quinto motivo del ricorso introduttivo e nei tre mezzi dell’atto di motivi aggiunti, dichiarandole infondate e compensando le spese del giudizio.
6. La società -OMISSIS- ha proposto appello, formulando censure sia con riferimento alla sentenza non definitiva sia relativamente alla sentenza definitiva, proponendo, altresì, la domanda cautelare.
6.1. Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS- resistendo all’appello.
6.2. Con l’ordinanza n. 3415 del 28 agosto 2023, il Collegio ha dichiara improcedibile l’istanza cautelare, in ragione della domanda di abbinamento al merito, che dimostra “ la sopravvenuta carenza d’interesse alla stessa ”.
6.3. Nel corso del giudizio, in data 27 marzo 2025, l’appellante e l’appellato hanno depositato memorie difensive.
6.4. Il 7 aprile 2025, l’impresa appellante ha depositato le sue repliche e altrettanto ha fatto, in data 8 aprile 2025, il Comune di -OMISSIS-.
7. All’udienza del 29 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Con il primo motivo di appello, la società impugna la sentenza non definitiva e, precisamente, nella in cui sono stati rigettati i primi due motivi di censura, sub I) e sub II) del ricorso e dei motivi aggiunti, con i quali la società appellante aveva censurato vizi nella notifica sia della nota del 10 agosto 2020 di comunicazione di avvio del procedimento di esecuzione della presupposta ordinanza n. 30/2017, e sia della stessa ordinanza n. 30/2017 costituente il presupposto dell’esecuzione in danno.
La società articola argomentate censure sia sulla notificazione dell’avviso di comunicazione di avvio del procedimento sia sulla notificazione dell’ordinanza sindacale.
La società, infine, articola una doglianza anche in ordine al punto della motivazione con cui si è accertata la conoscenza aliunde dell’ordinanza n. 30/2017 e del relativo procedimento.
8.1. Il primo motivo di appello, nella parte in cui ha ad oggetto la censura relativa alla notificazione dell’ordinanza n. 30/2017, va dichiarato sia inammissibile che infondato.
Il motivo in esame è altresì infondato, nella parte in cui è diretto a contestare la notificazione dell’avvio del procedimento di esecuzione in danno della suddetta ordinanza.
8.2. Quanto alla declaratoria di inammissibilità, va evidenziato che il T.a.r. ha accertato che: “ In ogni caso, infine, l’Amministrazione ha depositato in giudizio (doc. 25) anche la nota prot. n. 48091 del 9.11.2017, con la quale l’amministratore unico della -OMISSIS- s.r.l. (ripetesi, la sig.ra -OMISSIS-) informava il Comune di aver predisposto, per il tramite di una ditta specializzata, il piano di lavoro “per consentire di rimuovere quanto prescritto dall’ ordinanza n. 30 del 04 ottobre 2017”: inciso che conferma, dunque, che la società ricorrente era venuta a conoscenza del contenuto dell’ordinanza n. 30/2017, tanto da poter redigere, in sua esecuzione, il piano di rimozione dei materiali pericolosi ”.
La suindicata statuizione è stata impugnata dall’appellante con la seguente testuale censura, che si riporta integralmente: “ Né miglior sorte ha il riferimento, di cui al punto 12.2b della motivazione della sentenza impugnata alla nota sottoscritta dalla Sig.ra -OMISSIS- prot. n. 48091 del 09/11/2017 nella quale si rappresentava di aver dato predisposto, tramite ditta specializzata, il richiesto piano di lavoro. Siffatta circostanza, infatti, non esclude la possibilità di una conoscenza informale del provvedimento sindacale impugnato; conoscenza che non può però consentire di prescindere dalla necessaria notifica formale dell’ordinanza medesima ”.
8.2.1. Il Collegio ritiene che siffatta censura è inammissibile per difetto di specificità e, in proposito, vanno richiamati i precedenti di questo Consiglio con cui si è affermato che: “ Ai sensi dell'art. 101 comma 1 c.p.a. il ricorso in appello deve contenere specifiche censure contro i capi della sentenza gravata, non potendo risolversi nella mera riproposizione dei motivi di prime cure disattesi dal giudice di primo grado, pena l'inammissibilità dell'appello. Pertanto, l'appello deve sempre contenere, accanto alla parte volitiva, anche una parte critica, a confutazione della sentenza di primo grado, non trattandosi di un novum iudicium ma di una revisio prioris istantiae. A tal fine, pur non richiedendosi l'impiego di formule sacramentali, si esige l'onere specifico, a carico dell'appellante, di formulare una critica puntuale della motivazione della sentenza appellata in modo che il giudice di appello sia posto nelle condizioni di comprendere con chiarezza i principi, le norme e le ragioni per cui il primo giudice avrebbe dovuto decidere diversamente ” (Cons. Stato, Sez. V, 01 luglio 2024, n. 5778).
8.3. La censura è peraltro anche infondata in considerazione dei consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di questo Consiglio, in materia di impugnazione dei provvedimenti amministrativi di cui si è avuta, aliunde , “piena conoscenza”.
La “piena conoscenza” dell’atto - il cui verificarsi determina il dies a quo per il computo del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale - si ha quando la parte interessata “percepisce” l’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sua sfera giuridica, in modo da rendere distinguibile l'attualità e la concretezza dell'interesse ad agire contro di esso. Può, dunque, parlarsi di piena conoscenza quando la parte interessata individua l'atto e il suo contenuto essenziale, non essendo necessaria la conoscenza di tutti i suoi elementi. (in termini, Cons. Stato, Sez. II, 21 febbraio 2025, n. 1474).
8.3.1. Nella vicenda sub iudice , il T.a.r. ha correttamente dedotto la piena conoscenza dell’ordinanza n. 30/2017 dalla circostanza che la società odierna appellante, per il tramite della legale rappresentante, ha interloquito con l’amministrazione comunale in merito al contenuto dell’ordinanza, inviando al Comune di -OMISSIS- la nota del 8 novembre 2017, successiva alla notificazione dell’ordinanza n. 30/2017.
8.4. Analoga declaratoria di infondatezza deve essere pronunciata rispetto alla censura che ha ad oggetto la comunicazione dell’avvio del procedimento di esecuzione della predetta ordinanza contingibile e urgente.
Preliminarmente, va evidenziata l’ammissibilità dell’impugnazione di questo atto in quanto effettuata unitamente al provvedimento conclusivo del procedimento.
8.4.1. Nel merito, tuttavia, la censura è infondata.
La comunicazione dell’avvio del procedimento deve considerarsi validamente avvenuta.
Deve evidenziarsi che la comunicazione di avvio del procedimento ha lo scopo di rendere edotto il destinatario di tale comunicazione della pendenza del procedimento, affinché questi sia messo in condizione di prenderne parte e, a tale proposito, risulta opportuno ai fini della decisione ribadire che le norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo devono essere interpretate in senso sostanziale, coordinando in modo ragionevole e sistematico i principi di legalità, imparzialità e buon andamento e i corollari di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, con la conseguenza che neppure la mancata comunicazione di avvio del procedimento può determinare l'annullamento del provvedimento, quando l'interessato sia venuto comunque a conoscenza aliunde dei fatti posti a fondamento del provvedimento sfavorevole ai suoi interessi (Cons. Stato, sez. VI, 4 ottobre 2024 n. 8010; sez. V, 02 febbraio 2022, n. 724; sez. V, 22 luglio 2019, n. 5168).
8.4.2. In considerazione dei suindicati principi, può pertanto ritenersi corretta la statuizione del T.a.r. ove evidenzia che questa finalità possa dirsi conseguita nel caso di specie.
L’avvenuto raggiungimento dello scopo risulta infatti conclamato da quanto emerge dalla relazione di notificazione, dove viene affermato dai pubblici ufficiali (e dunque con efficacia fidefacente) che la destinataria dell’atto, signora -OMISSIS-, in qualità di amministratore unico della società, rinvenuta nell’abitazione, ma “impossibilitata a firmare in quanto malata ed allettata”, risulta tuttavia “resa edotta del contenuto del presente atto” e, quindi, della comunicazione di avvio del procedimento.
Conseguentemente, la destinataria, se avesse voluto e se avesse agito quale parte diligente, avrebbe potuto avere contezza, anche successivamente e anche attraverso un rappresentante, dell’atto di cui ella era destinataria e di cui conosceva l’esistenza e la finalità.
8.4.3. Tale concreta conoscenza risulta peraltro concretamente avvenuta in quanto vi sono in atti, note provenienti dalla signora -OMISSIS-, socia unica della società e persona che ha reso la dichiarazione di impossibilità a ricevere la comunicazione di avvio del procedimento ai pubblici ufficiali, e dallo studio legale -OMISSIS- con cui si domandava copia della comunicazione di avvio del procedimento del 10 agosto 2020, a dimostrazione della circostanza che la pendenza di un procedimento era nota a soggetti aventi a che fare con la società.
8.4.4. Va inoltre rilevato che è validamente compiuta, secondo le forme della notificazione cosiddetta "virtuale" ex art. 138, secondo comma, cod. proc. civ., la notificazione di un atto processuale, qualora il destinatario, correttamente identificato nelle sue generalità dall'ufficiale giudiziario, si rifiuti di ricevere la copia dell'atto, restando irrilevanti i motivi del rifiuto (Cass. civ., Sez. VI - 3, 03 novembre 2014, n. 23388).
9. Con il secondo motivo di appello, la società impugna la sentenza definitiva.
Con la prima censura, la società impugna il capo che ha respinto le censure elevate con il terzo e il quarto motivo (censura “A”) del ricorso introduttivo e il primo motivo (censura “B”) del ricorso per motivi aggiunti, relativi alla mancata partecipazione di rappresentanti della ditta ai sopralluoghi svolti dall’A.r.p.a..
Viene evidenziato che, contrariamente a quanto affermato dal T.a.r. circa l’irrilevanza della partecipazione procedimentale della ditta ai sopralluoghi svolti dall’A.r.p.a., “ come nel 2016 il coinvolgimento procedimentale aveva consentito alla ditta -OMISSIS- di pervenire alla revoca della precedente ordinanza comunale, così non può escludersi che il consentire la partecipazione procedimentale anche nelle fasi del 2017 e del 2018 avrebbe consentito alla medesima ditta di far valere le proprie ragioni ed avrebbe permesso di pervenire ad un provvedimento finale di contenuto anche diverso rispetto a quello adottati, quantomeno in riferimento alle modalità dell’intervento ”.
Secondo la ditta, pur volendo ipotizzare che il provvedimento fosse vincolato, deve affermarsi che era tale nell’ an , ma non già nel quomodo , avendo il Comune la possibilità di “tarare” diversamente il contenuto dei provvedimenti impugnati in considerazione di quanto risultante in sede di contraddittorio procedimentale.
Secondo l’appellante, il coinvolgimento partecipativo della ditta -OMISSIS- avrebbe consentito non solo di verificare il reale stato di degrado e di escludere il pericolo ambientale del sito, così come di procedere ad un approccio complessivo ed organico alla risoluzione dell’eventuale problema.
9.1. La prima censura del secondo motivo di appello è irricevibile e infondata.
9.2. In via pregiudiziale, va preliminarmente dichiarata l’irricevibilità della censura preordinata a contestare la legittimità dell’ordinanza n. 30/2017, posta a fondamento della successiva esecuzione in danno subita dalla ditta e dei successivi provvedimenti di recupero delle somme pagate dal Comune, in ragione dell’illegittimità viziante di taluni istruttori (i sopralluoghi compiuti da A.r.p.a.) presupposti alla sua emanazione.
Si evidenzia che, avendo il Collegio ritenuto legittima la comunicazione dell’avvio del procedimento e della successiva ordinanza n. 30/2017, il termine iniziale per l’impugnazione di tali atti doveva farsi decorrere dal momento della loro avvenuta conoscenza da parte della ditta appellante, che può certamente collocarsi quantomeno a far data dalla nota scritta dalla legale rappresentante e comunicata al Comune, datata 8 novembre 2017.
Considerato che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che ha dato inizio all’odierna controversia, è stato proposto in data 18 dicembre 2020, ne discende l’irricevibilità della censura svolta.
9.3. Ad ogni modo, la censura è anche infondata, in quanto non centrata sulla motivazione che il T.a.r. ha esposto per respingere la contestazione di parte.
Il T.a.r., infatti, ha negato l’utilità dell’apporto procedimentale relativamente a quanto acclarato dal sopralluogo e, in particolare, rispetto all’avvenuto accertamento della presenza di amianto nell’area.
In particolare, il T.a.r. ha affermato che: “ il Collegio deve subito sottolineare che la società ricorrente non ha messo affatto in discussione la presenza, nel sito di sua proprietà, di manufatti contenenti fibre di amianto né il ricorso né i successivi motivi aggiunti hanno smentito lo stato di inquinamento dell’area della ex Fornace -OMISSIS- ”.
Esclusivamente questo accertamento costituisce il risultato (anche) dei sopralluoghi svolti dall’A.r.p.a. e, dunque, è rispetto a questo fatto storico, poi, confluito nel procedimento e nel provvedimento conclusivo, che deve acclararsi l’eventuale utilità, in astratto, dell’interlocuzione procedimentale della ditta che lamenta di non essere stata coinvolta nei sopralluoghi.
Rispetto a questo profilo, ben messo in evidenza dal T.a.r., alcuna deduzione viene svolta dalla parte appellante.
9.4. Proprio in ragione dello specifico contenuto di accertamento dei sopralluoghi svolti, risulta priva di fondatezza la contestazione secondo cui la ditta avrebbe potuto influenzare il provvedimento conclusivo nel quomodo , in quanto tale eventuale asserita mancata influenza non è scaturita dalla mancata partecipazione ai sopralluoghi, il cui esito accertativo è stato soltanto quello di stabilire la presenza di amianto, il che si sarebbe potuto revocare in dubbio anche nel presente giudizio. Tale accertata presenza, tuttavia, non viene contestata dalla appellante.
10. Con la censura designata come “II.B”, la società appellante si duole del capo di cui al §.1.2 della sentenza definitiva in cui si è dichiarata l’infondatezza del “ motivo sub III) dei motivi aggiunti ”, relativo ai “ medesimi vizi di partecipazione anche in riferimento al sopralluogo eseguito dall’ARPA Molise in data 26/04/2021, al quale la società non era stata chiamata a partecipare ”.
Secondo l’appellante, non sarebbe sufficiente affermare, come fa la sentenza, che in sede di tavolo tecnico la ditta -OMISSIS- ha potuto rappresentare le proprie posizioni, avendo partecipato al sopralluogo dell’11 giugno 2021, per due considerazioni.
La prima è che “ il sopralluogo dell’11/06/2021 era finalizzato solo alla preparazione del tavolo tecnico e non al rilevamento degli esiti dell’intervento posto in essere dalla -OMISSIS- ”.
La seconda è che “ l’accertamento del 26/04/2021 era proprio finalizzato ad accertare gli esiti dell’intervento della -OMISSIS-, che avrebbero dovuto essere pagato dalla ditta -OMISSIS-. E quel sopralluogo non ha avuto affatto gli esiti sperati, sol che si consideri che i tecnici dell’ARPA, nella relazione redatta a seguito del sopralluogo (successivamente al certificato di regolare esecuzione dei lavori), hanno evidenziato la permanente presenza sia di canne fumarie non ancora rimosse e sia di materiale giacente a terra a seguito delle operazioni di demolizione eseguite dalla -OMISSIS- ”.
10.1. Con la censura designata come “II/D”, “II/D.1” e “II/D.2”, la società impugna il capo della sentenza che ha respinto il secondo motivo dei motivi aggiunti, con cui era stata censurata, da un lato, la circostanza che, con il verbale dell’ARPA Molise del 26 aprile 2021, era stata accertata la persistenza di materiale in amianto sul sito dello stabilimento di proprietà della ditta, dimostrandosi in tal modo come il Comune non avrebbe accertato la completa rimozione delle n. 60 canne fumarie, pur oggetto dell’affidamento a -OMISSIS-, e pur avendo certificato la regolarità nell’esecuzione dei lavori; dall’altro, la circostanza che la società incaricata della rimozione aveva adempiuto con ritardo e, nonostante tale ritardo, non erano state applicate le penali previste contrattualmente.
Viene evidenziata l’erroneità della sentenza:
quanto alla prima censura, perché si sarebbe basata esclusivamente sul certificato di ultimazione lavori sottoscritto, tra l’altro, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento e sulla relazione della ditta aggiudicataria del 24 agosto 2021, senza invece considerare la relazione dell’A.r.p.a., trasmessa in data 5 maggio 2021 e allegata alla nota comunale n. 30200 del 13 maggio 2021, che ha accertato il permanere di materiali da rimuovere in loco e le prove offerte dalla ricorrente, il che avrebbe quale riflesso la necessità per la ditta proprietaria di compiere altri lavori per sgombrare l’area, benché teoricamente oggetto dei lavori affidati alla -OMISSIS- s.r.l.;
quanto alla seconda questione, nella parte in cui, dichiarando sussistente la discrezionalità del Comune nella scelta di applicare o meno le penali, omette di considerare che tale scelta si riverbera negativamente nel patrimonio dell’appellante che è tenuta ad un maggior rimborso.
Viene, infine, dedotto, in aggiunta alle precedenti censure, che sarebbe errato che il contenuto dei lavori da compiere sarebbe stato enucleato nell’ordinanza n. 30/2017, in quanto questo provvedimento non recava la loro puntualizzazione che sarebbe avvenuta con atti successivi.
10.2. Il Collegio ritiene che possa procedersi all’esame congiunto della censura “II.B” unitamente alle censure che contestano l’esatto adempimento da parte della società -OMISSIS-, in quanto tra loro logicamente connesse.
10.3. Relativamente alla censura sviluppata nel paragrafo “II.B”, il Collegio rileva che la contestazione è in sé sfornita di un interesse che ne giustifichi la proposizione.
Ci si duole infatti di non aver potuto partecipare al sopraluogo nel corso del quale il Comune e la ditta incaricata hanno constatato l’avvenuto esatto adempimento della prestazione dovuta da quest’ultima e di non avere potuto pertanto, in quella sede, potuto contestare la sussistenza di un inesatto adempimento.
Tuttavia, anche a voler ammettere che la società appellante avesse titolo a partecipare a quel sopralluogo e che la sua partecipazione fosse necessaria, non viene dedotto in che modo il mancato coinvolgimento nel sopraluogo svolto impedirebbe di mettere in discussione l’esatto adempimento che il Comune ha accertato.
Questa doglianza, pertanto, per come concretamente formulata dall’appellante, elude il “punto nodale” della questione qui controversa, consistente nell’effettivo svolgimento o meno della prestazione da parte della ditta incaricata.
10.4. Questo aspetto costituisce invece l’oggetto della successiva censura contenuta nei paragrafi “II/D”, “II/D.1” e “II/D.2”, il che conferma, per l’appunto, come l’appellante sia in condizione di muovere rilievi sull’accertamento comunale a tutela della propria sfera giuridica.
10.4.1. A tale riguardo, va premesso che il T.a.r. ha respinto la corrispondente censura di primo grado, affermando che i lavori che l’impresa -OMISSIS- era tenuta a svolgere “ consistevano nella rimozione e smaltimento dei pannelli di copertura dell’immobile, nonché di n. 60 canne fumarie in amianto da dismettere secondo ben determinate procedure (pallettizzazione dei manufatti e avvolgimento in teli di polietilene debitamente sigillati) al fine di evitare la rottura del materiale contenente amianto e le conseguenti dispersioni di polveri inquinanti nell’atmosfera.
Ebbene, l’esame del “giornale di lavoro” recante la cronistoria dello svolgimento delle opere di messa in sicurezza del sito (cfr. doc. 10 dep. dal Comune di -OMISSIS- il 3.9.2021) comprova che la -OMISSIS- ha effettivamente proceduto a rimuovere, incapsulare e imballare il materiale contenente amianto, per poi procedere a più trasporti verso gli impianti di conferimento previamente individuati.
La relazione della ditta aggiudicataria assunta al prot. comunale n. 52311 del 24.8.2021 (cfr. doc. 25 dep. dal Comune di CB il 3.9.2021) specifica poi lo svolgimento sia dell’intervento di rimozione delle lastre in amianto di copertura della struttura tutt’ora esistente nel sito, sia di quello di asportazione dei sessanta elementi di canna fumaria che giacevano abbandonati al suolo. E il Direttore dei lavori ha attestato la regolare esecuzione di tali prestazioni (vd. verbale del 29.3.2021), del che può trarsi evidenza anche dal dossier fotografico prodotto agli atti dalla difesa comunale (doc. n. 23 dep. il 3.9.2021) ”.
10.4.2. Per infirmare gli assunti che compongono l’accertamento di primo grado, l’appellante invoca la relazione dell’A.r.p.a., trasmessa in data 5 maggio 2021 e l’allegata alla nota comunale n. 30200 del 13 maggio 2021, che attesterebbero il permanere di materiali da rimuovere in loco .
10.4.3. Senonché, l’appellante omette di valutare l’effettivo tenore dei suddetti atti, che non correlano in alcun modo la persistenza dei suddetti materiali ad un inesatto adempimento da parte della ditta -OMISSIS-. La relazione ARPA non attesta, infatti, che i lavori affidati non sono stati svolti o non sono stati esattamente svolti, bensì che ve ne sono ancora altri da svolgere.
Né la censura in esame, risulta idonea a superare il presupposto di partenza posto a base della motivazione di reiezione di primo grado, ossia che l’oggetto dell’affidamento alla ditta -OMISSIS- consistesse “ nella rimozione e smaltimento dei pannelli di copertura dell’immobile, nonché di n. 60 canne fumarie in amianto ”.
A tale proposito, inoltre, risulta dirimente a confermare l’accertamento del T.a.r. la determina a contrarre posta a fondamento dell’affidamento alla ditta -OMISSIS-, da cui si ricava che i lavori affidati consistevano nella rimozione di 60 canne fumarie e di alcune lastre di copertura dell’opificio in cemento-amianto.
A fronte dell’argomentato e composito quadro di elementi offerto dal T.a.r. nella motivazione, l’appellante contrappone argomenti generici, non conducenti e smentiti dagli atti del processo.
10.5. Quanto alla censura relativa all’applicazione delle penali, essa risulta parimenti infondata.
L’ordinanza n. 30/2017, inoppugnabile, ha espressamente disposto che “ Gli ingiunti, se inottemperanti, nulla potranno eccepire né in merito alla ditta prescelta né in merito all’importo occorrente per l’intervento di bonifica eseguito in sostituzione dal Comune di -OMISSIS- ”, precludendo ogni possibilità di censura sulla discrezionalità comunale sulla determinazione dell’importo spettante per l’intervento di bonifica.
In considerazione di tale disposizione gli odierni appellanti non hanno, dunque, alcun titolo per dolersi della scelta del Comune di non applicare le penali e di ingiungere alla ditta il pagamento dell’intero importo, in quanto “ nulla potranno eccepire … in merito all’importo occorrente per l’intervento di bonifica… ”.
11. Con la censura designata come “II/C” e “II/C.1”, la società impugna il capo della sentenza che ha respinto il motivo quinto del ricorso introduttivo ed il primo motivo, censura “C” del ricorso per motivi aggiunti, con i quali la società aveva prospettato censure di illegittimità degli atti impugnati per eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento di potere, dalla causa tipica e dal pubblico interesse.
La ricorrente, infatti, aveva censurato gli atti dell’amministrazione deducendo l’intento del Comune di privare la società del possesso del suo terreno non avendo preso in considerazione il piano di lavoro prodotto dalla stessa ditta il 15 ottobre 2020, prima dell’inizio delle procedure di affidamento in danno dei lavori di bonifica del sito alla -OMISSIS- il cui rappresentante aveva partecipato al sopralluogo effettuato il 10 settembre 2020, e cioè circa due mesi prima dell’effettivo affidamento dei lavori a quella ditta.
Si evidenzia, innanzitutto, che l’affermazione del T.a.r. secondo cui sarebbe maturata in capo alla ditta -OMISSIS- una decadenza dal procedere autonomamente all’intervento (cfr. appello, pag. 26: “ per quel che riguarda la decadenza della ditta -OMISSIS- dalla possibilità di intervenire ”) sarebbe priva di aggancio normativo, non potendo considerarsi tale il richiamo all’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006. Questa disposizione normativa consentirebbe di attivare i poteri sostitutori in capo all’amministrazione comunale in presenza di persistente inerzia del privato, ma non escluderebbe affatto che quest’ultimo possa comunque provvedere spontaneamente, fintantoché l’intervento sostitutivo non sia stato avviato.
11.1. Con la censura “II/C.2”, si riprende la precedente censura, evidenziandosi che lo sviamento consisterebbe relativamente alla non correttezza e illegittimità “ delle procedure di scelta del contraente, la cui attivazione non può essere in ogni caso preceduta dal preventivo coinvolgimento di un soggetto privato che, poi, guarda caso, diventerà l’aggiudicatario dei lavori ”.
In buona sostanza, l’appellante sostiene che l’amministrazione comunale non avrebbe tenuto in considerazione il piano presentato dalla ditta proprietaria dell’area per poter procedere all’affidamento diretto alla società -OMISSIS- s.r.l., tant’è che quest’ultima era stata invitata a svolgere un sopralluogo in data 10 settembre 2020, ben prima dell’affidamento formale dell’incarico, concretizzatosi in data 28 ottobre 2020, con la determina dirigenziale comunale n. 3214/2020.
11.2. Le censure, da esaminare congiuntamente, tenuto conto della loro oggettiva connessione, risultano infondate per le medesime motivazioni.
Sulle corrispondenti doglianza di primo grado, il T.a.r. ha evidenziato che: “ Occorre ricordare che l’ordinanza del Comune di -OMISSIS- n. 30/2017 aveva già imposto alla ricorrente, nel termine di 30 gg. dalla notifica dell’ordinanza ” di eseguire le attività ivi ordinate, avvisando la società destinataria che: “ in caso di inottemperanza, il Comune di -OMISSIS- procederà all’esecuzione delle opere necessarie in danno, ponendo a carico degli ingiunti ogni spesa ”.
Va evidenziato che in base all’ordinanza n. 30/2017, emanata il 4 ottobre 2017, divenuta inoppugnabile a causa della sua mancata impugnazione nel termine di legge, non è più contestabile il consolidarsi della facoltà che l’ente locale si è riservato di procedere “ all’esecuzione delle opere necessarie in danno ”. Risulta dunque priva dei contestati profili di errori di giudizio la motivazione della pronuncia laddove afferma che: “ acclarato l’inadempimento alle prescrizioni dell’ordinanza n. 30/2017 il Comune non era tenuto a concedere alla ricorrente ulteriori termini per l’avvio dei lavori di bonifica ”.
Tale statuizione non implica l’affermazione di alcuna decadenza “priva di base legale”, come afferma l’appellante, bensì la circostanza che l’ente locale successivamente al verificarsi della scadenza del termine conferito con l’ordinanza n. 30/2017 potesse attivarsi autonomamente senza necessariamente essere tenuto a valutare progetti pervenuti tardivamente.
11.3. Quanto precedentemente accertato rende infondata anche la censura successiva, in quanto la circostanza che il Comune avesse già informalmente avviato una trattativa privata con la ditta -OMISSIS- s.r.l. non rileva nell’indagine circa lo sviamento della causa tipica del provvedimento e degli atti ad esso collegati e presupposti che risultano sub iudice e che sono costituiti – è bene puntualizzarlo – dal provvedimento che ha disposto la ripetizione delle somme corrisposte per l’esecuzione in danno e dei presupposti atti endo-procedimentali. Sul punto, rileva, infatti, nuovamente, la circostanza che l’ordinanza n. 30/2017 è divenuta inoppugnabile e sulla base di questo provvedimento l’ente locale ha legittimamente avviato tutte le attività successive, necessarie a dare esecuzione a quanto disposto con il provvedimento di rimozione dei rifiuti, dopo aver constatato che nel termine di trenta giorni, assegnato con la predetta ordinanza sindacale, la ditta -OMISSIS- non aveva presentato, come doveva, alcun progetto di rimozione dei rifiuti presenti sulle aree nella sua disponibilità.
La partecipazione al sopralluogo da parte della Publisud o l’affidamento a quest’ultima della custodia dell’area, in ragione della dedotta carenza di titolo in capo a tale soggetto prima di un formale affidamento, non comporta alcun riflesso di illegittimità degli atti impugnati.
12. In conclusione, per le motivazioni suesposte, l’appello deve essere respinto.
13. Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna società Impresa Societaria -OMISSIS- e Figli s.r.l. (socio unico) alla rifusione, in favore del Comune di -OMISSIS-, delle spese del giudizio che liquida in euro 7.000,00 (settemila/00), oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti in causa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente
Michele Conforti, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Conforti | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.