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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/07/2025, n. 1637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1637 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3011/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3011/2025 tra Pt_1 Parte_2
ATTORE e
Controparte_1
TRIBUNALE DI POTENZA CONVENUTO/I
Oggi 17 luglio 2025 ad ore 11.35 innanzi al dott. Francesco Bartolotti, sono comparsi:
Per l'avv. SALVATORE PIERLUIGI, li quale da atto di avere notificato via Controparte_2 pec l'opposizione a precetto ex art 615 c.p.c.; rileva che il contributo unificato per la causa iscritta al n. 116/2018 del Tribunale di Potenza incardinata dalla odierna opponente nei confronti di è Parte_3 stato regolarmente pagato in data 05.02.2018, come da doc. 2 ed 3 in atti;
rileva che per mero errore il doc. 2 è stato prodotto solo con la copia della prima pagina e non anche della seconda, che riporta i dati identificativi della causa e del credito preteso dal Tribunale di Potenza in relazione al menzionato CU;
ne dimette copia cartacea e riserva di depositarlo entro 24 ore anche in telematico;
rileva che come si evince dal doc. 2 menzionato, il contributo è stato pagato con marche da bollo di € 43,00 ed € 27,00, emesse in data 05.02.2018 e annullate in pari data, come da quietanza rilasciata dallo stesso Tribunale di Potenza, prodotto in copia sub doc. 3; rileva che dunque la originaria richiesta di pagamento del 2021 era erronea e nessun contributo è ulteriormente dovuti, poiché già saldato. Chiede pertanto l'accoglimento della domanda principale di merito con l'annullamento della cartella di pagamento, per essere stato il tributo già regolarmente pagato.
Per e per il TRIBUNALE DI POTENZA nessuno è comparso, Controparte_1 nonostante la regolarità della notifica. Il giudice invita il ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; l'avv. SALVATORE si riporta alle conclusioni ed alle difese appena svolte. Il giudice
DICHIARA la CONTUMACIA di e del Controparte_1
TRIBUNALE DI POTENZA
SI RITIRA in camera di consiglio e informa che la sentenza sarà comunicata all'esito della camera di consiglio.
Il giudice Francesco Bartolotti pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice Francesco Bartolotti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3011/2025 R.G., promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
SALVATORE PIERLUIGI
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
TRIBUNALE DI POTENZA (C.F. ), P.IVA_3
CONVENUTI
CONCLUSIONI La sola parte ricorrente ha precisate le conclusioni come indicato nel verbale d'udienza. Tali conclusioni sono qui richiamate e sono da intendere parte integrale e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Rilevato che ai sensi del novellato art. 132 c.p.c. il giudice è esonerato dalla redazione dello svolgimento del fatto;
rilevato che ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. il giudice non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ben potendosi limitare, valutate nel loro complesso le prove acquisite nel processo e le contrapposte tesi difensive, alla indicazione dei soli elementi posti a fondamento della decisione adottata nel caso concreto;
rilevata la legittimità della motivazione per relationem, anche mediante il riferimento ad atti delle parti, che non può essere considerato lesivo del principio di imparzialità e terzietà del giudice (cfr. sul punto Cass. civ. Sez. Un. n. 642 del 16.01.2015); richiamato quindi il contenuto del “ricorso in opposizione ex art. 615 ed ex art. 617 c.p.c.) depositato da ricorso che, sebbene non esplicitamente Controparte_2 qualificato, deve intendersi depositato ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c., nelle forme del rito semplificato di cognizione;
peraltro, deve ritenersi che l'opposizione a precetto o pagina 2 di 4 all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. possa essere utilmente azionata anche con le forme del rito semplificato di cognizione;
in breve, nel ricorso, seppur succinto, il ricorrente lamenta di avere ricevuto la notifica della cartella di pagamento n. 122/2025/00041880/38/000 per il pagamento della somma di € 80,22 inerente a crediti giudiziari relativi al contributo unificato dovuto per la causa esecutiva intrapresa innanzi al Tribunale di Perugia nell'anno 2018, nonostante il predetto tributo fosse stato regolarmente soddisfatto in data 05.02.2018; il ricorrente ha quindi chiesto l'annullamento della cartella di pagamento;
rilevato che in udienza la parte ricorrente ha dato atto della documentazione prodotta a supporto della propria domanda, riservando il deposito integrale del doc. 2, contenente gli estremi identificativi del menzionato tributo, siccome riportati nella cartella di pagamento ricevuta da deposito telematico in effetti Controparte_3 integrato in data 17.07.2025 e scaricato dalla cancelleria in data 21.07.2025;
ritenuto che
sebbene vi siano elementi documentali dai quali in effetti pare possa inferirsi che il pagamento del CU dovuto per la causa iscritta al n. 116/2018 R.E. del Tribunale di Potenza fosse stato soddisfatto mediante deposito telematico delle relative marche da bollo in data 05.02.2018, come si evince dalla ricevuta recante timbro e firma dell'assistente giudiziario della predetta autorità giudiziaria (doc. 3), deve ritenersi che il Tribunale adito sia sfornito di giurisdizione per poter emettere qualsivoglia provvedimento e per poter eseguire qualsivoglia accertamento sul punto;
ritenuto infatti che, come chiarito dalla Corte di Cassazione a sezioni Unite, “… spetta alla giurisdizione tributaria la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (Cass. civ. Sez. un., ordinanza n. 7822 del 14/04/2020); ritenuto che nel caso di specie è appunto invocato il fatto estintivo del pagamento del tributo oggetto della cartella di pagamento, che si assume essere avvenuto mediante tempestivo pagamento del CU prima della notifica della cartella di pagamento da parte di
[...]
conseguentemente deve ritenersi sussistere la Controparte_3 giurisdizione del giudice tributario;
ritenuto pertanto di dover dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, in favore di quella del giudice tributario;
peraltro, ai sensi dell'art. 59 della L. 69/2009, deve ritenersi che l'odierno ricorrente possa, entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, trasporre il ricorso qui proposto riassumendo la causa innanzi al giudice tributario munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda;
ritenuto di nulla disporre sulle spese, anche tenuto conto della mancata costituzione delle parti convenute;
P.Q.M.
pagina 3 di 4 DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinari, in favore della giurisdizione del giudice tributario, in relazione alle domande proposte dal ricorrente.
ASSEGNA alla parte ricorrente termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza per riassumere la causa innanzi al giudice tributario munito di giurisdizione
NULLA sulle spese.
Così deciso in Verona il giorno 21 luglio 2025.
Il giudice Francesco Bartolotti
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3011/2025 tra Pt_1 Parte_2
ATTORE e
Controparte_1
TRIBUNALE DI POTENZA CONVENUTO/I
Oggi 17 luglio 2025 ad ore 11.35 innanzi al dott. Francesco Bartolotti, sono comparsi:
Per l'avv. SALVATORE PIERLUIGI, li quale da atto di avere notificato via Controparte_2 pec l'opposizione a precetto ex art 615 c.p.c.; rileva che il contributo unificato per la causa iscritta al n. 116/2018 del Tribunale di Potenza incardinata dalla odierna opponente nei confronti di è Parte_3 stato regolarmente pagato in data 05.02.2018, come da doc. 2 ed 3 in atti;
rileva che per mero errore il doc. 2 è stato prodotto solo con la copia della prima pagina e non anche della seconda, che riporta i dati identificativi della causa e del credito preteso dal Tribunale di Potenza in relazione al menzionato CU;
ne dimette copia cartacea e riserva di depositarlo entro 24 ore anche in telematico;
rileva che come si evince dal doc. 2 menzionato, il contributo è stato pagato con marche da bollo di € 43,00 ed € 27,00, emesse in data 05.02.2018 e annullate in pari data, come da quietanza rilasciata dallo stesso Tribunale di Potenza, prodotto in copia sub doc. 3; rileva che dunque la originaria richiesta di pagamento del 2021 era erronea e nessun contributo è ulteriormente dovuti, poiché già saldato. Chiede pertanto l'accoglimento della domanda principale di merito con l'annullamento della cartella di pagamento, per essere stato il tributo già regolarmente pagato.
Per e per il TRIBUNALE DI POTENZA nessuno è comparso, Controparte_1 nonostante la regolarità della notifica. Il giudice invita il ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; l'avv. SALVATORE si riporta alle conclusioni ed alle difese appena svolte. Il giudice
DICHIARA la CONTUMACIA di e del Controparte_1
TRIBUNALE DI POTENZA
SI RITIRA in camera di consiglio e informa che la sentenza sarà comunicata all'esito della camera di consiglio.
Il giudice Francesco Bartolotti pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice Francesco Bartolotti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3011/2025 R.G., promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
SALVATORE PIERLUIGI
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
TRIBUNALE DI POTENZA (C.F. ), P.IVA_3
CONVENUTI
CONCLUSIONI La sola parte ricorrente ha precisate le conclusioni come indicato nel verbale d'udienza. Tali conclusioni sono qui richiamate e sono da intendere parte integrale e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Rilevato che ai sensi del novellato art. 132 c.p.c. il giudice è esonerato dalla redazione dello svolgimento del fatto;
rilevato che ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. il giudice non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ben potendosi limitare, valutate nel loro complesso le prove acquisite nel processo e le contrapposte tesi difensive, alla indicazione dei soli elementi posti a fondamento della decisione adottata nel caso concreto;
rilevata la legittimità della motivazione per relationem, anche mediante il riferimento ad atti delle parti, che non può essere considerato lesivo del principio di imparzialità e terzietà del giudice (cfr. sul punto Cass. civ. Sez. Un. n. 642 del 16.01.2015); richiamato quindi il contenuto del “ricorso in opposizione ex art. 615 ed ex art. 617 c.p.c.) depositato da ricorso che, sebbene non esplicitamente Controparte_2 qualificato, deve intendersi depositato ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c., nelle forme del rito semplificato di cognizione;
peraltro, deve ritenersi che l'opposizione a precetto o pagina 2 di 4 all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. possa essere utilmente azionata anche con le forme del rito semplificato di cognizione;
in breve, nel ricorso, seppur succinto, il ricorrente lamenta di avere ricevuto la notifica della cartella di pagamento n. 122/2025/00041880/38/000 per il pagamento della somma di € 80,22 inerente a crediti giudiziari relativi al contributo unificato dovuto per la causa esecutiva intrapresa innanzi al Tribunale di Perugia nell'anno 2018, nonostante il predetto tributo fosse stato regolarmente soddisfatto in data 05.02.2018; il ricorrente ha quindi chiesto l'annullamento della cartella di pagamento;
rilevato che in udienza la parte ricorrente ha dato atto della documentazione prodotta a supporto della propria domanda, riservando il deposito integrale del doc. 2, contenente gli estremi identificativi del menzionato tributo, siccome riportati nella cartella di pagamento ricevuta da deposito telematico in effetti Controparte_3 integrato in data 17.07.2025 e scaricato dalla cancelleria in data 21.07.2025;
ritenuto che
sebbene vi siano elementi documentali dai quali in effetti pare possa inferirsi che il pagamento del CU dovuto per la causa iscritta al n. 116/2018 R.E. del Tribunale di Potenza fosse stato soddisfatto mediante deposito telematico delle relative marche da bollo in data 05.02.2018, come si evince dalla ricevuta recante timbro e firma dell'assistente giudiziario della predetta autorità giudiziaria (doc. 3), deve ritenersi che il Tribunale adito sia sfornito di giurisdizione per poter emettere qualsivoglia provvedimento e per poter eseguire qualsivoglia accertamento sul punto;
ritenuto infatti che, come chiarito dalla Corte di Cassazione a sezioni Unite, “… spetta alla giurisdizione tributaria la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (Cass. civ. Sez. un., ordinanza n. 7822 del 14/04/2020); ritenuto che nel caso di specie è appunto invocato il fatto estintivo del pagamento del tributo oggetto della cartella di pagamento, che si assume essere avvenuto mediante tempestivo pagamento del CU prima della notifica della cartella di pagamento da parte di
[...]
conseguentemente deve ritenersi sussistere la Controparte_3 giurisdizione del giudice tributario;
ritenuto pertanto di dover dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, in favore di quella del giudice tributario;
peraltro, ai sensi dell'art. 59 della L. 69/2009, deve ritenersi che l'odierno ricorrente possa, entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, trasporre il ricorso qui proposto riassumendo la causa innanzi al giudice tributario munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda;
ritenuto di nulla disporre sulle spese, anche tenuto conto della mancata costituzione delle parti convenute;
P.Q.M.
pagina 3 di 4 DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinari, in favore della giurisdizione del giudice tributario, in relazione alle domande proposte dal ricorrente.
ASSEGNA alla parte ricorrente termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza per riassumere la causa innanzi al giudice tributario munito di giurisdizione
NULLA sulle spese.
Così deciso in Verona il giorno 21 luglio 2025.
Il giudice Francesco Bartolotti
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