Sentenza 20 luglio 2021
Sentenza 8 aprile 2025
Ordinanza collegiale 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 08/04/2025, n. 2962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2962 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02962/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03354/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3354 del 2019, proposto da
MI LI, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per la ottemperanza
della sentenza di questo TAR, n. 5032 del 20 luglio 2021, relativa alla esecuzione del decreto della Corte di Appello di Napoli, depositato in data 28/9/2018 (R.G. 1862/2018, Cron. 1748/2018, Rep. 4724/2018).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la sentenza di questo TAR, n. 5032/21;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 5032 del 20 luglio 2021 questo TAR, in accoglimento della domanda in allora esperita dall’attuale ricorrente, ordinava al resistente Ministero di dare esecuzione in favore della parte ricorrente al decreto azionato, procedendo, altresì, alla nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza.
Con l’“ incidente di esecuzione ” oggetto dell’odierno scrutinio, parte ricorrente lamenta ancora il renitente e inadempiente contegno della Amministrazione nella esecuzione del dictum giudiziale di questo TAR.
Va indi reiterato l’ordine al commissario ad acta, peraltro già designato nella primigenia sentenza di questo TAR, nella persona di un dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria da individuarsi a cura del Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia, di procedere alla integrale esecuzione della sentenza di questo TAR, n. 5032/21 del 20 luglio 2021 , nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, della presente sentenza.
Il perdurante inadempimento induce a non deflettere dalla condanna alle spese in danno della parte soccombente, nel mentre va respinta la domanda di condanna ex art, 26 c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’incidente in esecuzione, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al commissario ad acta , siccome già designato da questo TAR, di procedere al compimento degli atti necessari all’esecuzione della sentenza, n. 5032/21, nei termini sopra riportati.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 500,00, oltre accessori come per legge, e respinge la istanza ex art. 26 c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore
Mara Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rocco Vampa | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO