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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 04/11/2024, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1887/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1887/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Gristina Sergio
e
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Gristina Sergio
RICORRENTI
con ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 31/10/2024 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 29/4/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Livorno in data 23/4/2017.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato la volontà di divorziare, come manifestata in ricorso rinunciando alla comparizione personale e attestando altresì che non vi
1 sono possibilità di riconciliazione ed esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di tre anni dalla comparizione delle parti nel procedimento di separazione personale (il
13.2.2024) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi dei figli. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno il 23/04/2017 tra e e trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1 stato civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno
2017 Parte 2 Serie A n. 8.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. i figli e sono affidati ad entrambi i genitori con Per_1 Persona_2 collocazione presso la madre, nel suo domicilio in Livorno Controparte_1
Largo Anna Franchi n. 2;
2. i rapporti fra il signor ed i figli saranno regolati secondo Parte_1
l'allegato piano genitoriale che qui si riassume:
2 a) il signor potrà visitare i figli quando lo riterrà, previo Parte_1 accordo con la signora lo stesso potrà tenere i minori presso di sé nei CP_1 giorni di giovedì, venerdì e sabato di ogni settimana con obbligo di andarli a prendere e riportarli dalla madre;
b) il signor potrà tenere con sé i figli per quindici giorni Parte_1 durante il periodo estivo, per sette giorni durante le vacanze di Natale e tre giorni per quelle di Pasqua, previo accordo con la madre;
c) il signor corrisponderà alla signora la Parte_1 Controparte_1 somma mensile di € 500,00, per il solo mantenimento dei minori, da versarsi entro i primi dieci giorni di ogni mese. Lo stesso, previo accordo con la signora contribuirà al 50% per le spese mediche, scolastiche e ludiche dei CP_1 minori;
3. le parti si danno il reciproco consenso al rinnovo o al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
4. Spese di lite compensate.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 31/10/2024.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1887/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Gristina Sergio
e
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Gristina Sergio
RICORRENTI
con ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 31/10/2024 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 29/4/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Livorno in data 23/4/2017.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato la volontà di divorziare, come manifestata in ricorso rinunciando alla comparizione personale e attestando altresì che non vi
1 sono possibilità di riconciliazione ed esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di tre anni dalla comparizione delle parti nel procedimento di separazione personale (il
13.2.2024) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi dei figli. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno il 23/04/2017 tra e e trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1 stato civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno
2017 Parte 2 Serie A n. 8.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. i figli e sono affidati ad entrambi i genitori con Per_1 Persona_2 collocazione presso la madre, nel suo domicilio in Livorno Controparte_1
Largo Anna Franchi n. 2;
2. i rapporti fra il signor ed i figli saranno regolati secondo Parte_1
l'allegato piano genitoriale che qui si riassume:
2 a) il signor potrà visitare i figli quando lo riterrà, previo Parte_1 accordo con la signora lo stesso potrà tenere i minori presso di sé nei CP_1 giorni di giovedì, venerdì e sabato di ogni settimana con obbligo di andarli a prendere e riportarli dalla madre;
b) il signor potrà tenere con sé i figli per quindici giorni Parte_1 durante il periodo estivo, per sette giorni durante le vacanze di Natale e tre giorni per quelle di Pasqua, previo accordo con la madre;
c) il signor corrisponderà alla signora la Parte_1 Controparte_1 somma mensile di € 500,00, per il solo mantenimento dei minori, da versarsi entro i primi dieci giorni di ogni mese. Lo stesso, previo accordo con la signora contribuirà al 50% per le spese mediche, scolastiche e ludiche dei CP_1 minori;
3. le parti si danno il reciproco consenso al rinnovo o al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
4. Spese di lite compensate.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 31/10/2024.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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