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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/12/2024, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1917/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1917/2024 promossa da:
, con il patrocinio degli avv. Commodo Stefano e Commodo Sara, virtù di procura in CP_1 atti e
, con il patrocinio dell'avv. Matteo Claudia, in virtù di procura in atti Controparte_2
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in CP_1 Controparte_2
CANTOIRA il 04/09/2011.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CANTOIRA (atto n. 2 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio è nato una figlia: il 5.11.2011. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 18.11.2022.
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il 24/01/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Con ordinanza del 25.10.2024 le parti sono state invitate a prendere posizione in ordine alla sussistenza della competenza territoriale dell'adito Tribunale di Torino.
Con le note scritte d'udienza depositate il 29.10.2024 le parti hanno congiuntamente dato atto che il ha mantenuto il domicilio presso la Caserma Emanuele BE di Savoia duca d'Aosta, sede CP_1 della Guardia di Finanza, Comando Regionale Piemonte in Torino, Corso IV Novembre n. 40 fino a tutto il mese di gennaio 2024 e, pertanto, al momento del radicamento della presente procedura, il domicilio del signor era in Torino e la competenza territoriale risultava essere quella del Foro di Torino CP_1 adito.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
Preliminarmente, il Collegio ritiene di confermare la competenza territoriale dell'adito Tribunale, alla luce della conforme motivazione fornita dalle parti.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e CP_1
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CANTOIRA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore sia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori ed abbia Per_1 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
DISPONE che i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale per cui assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse quali quelle relative alla salute, all'istruzione, pagina 2 di 5 all'educazione, alle attività sportive ed extrascolastiche tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
limitatamente all'ordinaria amministrazione, i genitori esercitano separatamente la responsabilità genitoriale;
DÀ ATTO che le parti concordano quanto segue:
-tutte le spese relative alla casa in cui la signora si è trasferita in La Spezia (canone, spese CP_2 ordinarie, straordinarie ed utenze) sono a carico di lei;
-stante la lontananza tra la residenza della figlia e quella del padre, soggetto a frequenti trasferimenti su tutto il territorio nazionale, non si potrà ricorrere alle condizioni “classiche” di frequentazione e pertanto la ridotta visita infrasettimanale potrà essere sostituita da una più intensa visita nel fine settimana e si prevederà una più ampia visita straordinaria nei periodi di sospensione scolastica;
nel dettaglio, in difetto di diverso accordo, il padre potrà vedere e tenere con sé Per_1
- infrasettimanalmente, laddove gli impegni di lavoro glielo consentiranno, un giorno seguito da pernotto. Il signor avrà cura di comunicare alla moglie entro la domenica della settimana CP_1 precedente il giorno in cui potrà essere in La Spezia e terrà con sé la figlia presso l'abitazione dei nonni paterni in La Spezia dove, da sempre, ha una stanza dedicata con due letti e armadio, in alternativa, presso la casa di proprietà sita a Massa (MS) in via Fivizzano n. 65;
- per tre fine settimana al mese dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina, in difetto di accordo il primo, il terzo ed il quarto fine settimana del mese, compatibilmente con le esigenze di servizio della
Guardia di Finanza e alla distanza tra la collocazione dei futuri Reparti che andrà a comandare e La
Spezia;
- Natale 2023 il padre terrà con sé dalle 10 del 24 dicembre alle 19 del 25 dicembre nonché Per_1 dal 30 dicembre al 4 gennaio, la madre la terrà con sé dal 26 dicembre al 30 dicembre;
da Natale 2024 alterneranno il periodo natalizio (dal 24 al 29 dicembre) e di Capodanno (dal 30 dicembre al 6 gennaio) prevedendo che il Natale in cui avrà 14 anni sarà trascorso con il padre, salvo diversi accordi;
Per_1
- a Pasqua per metà del periodo di sospensione scolastica comprendente un anno la Pasqua ed un anno la Pasquetta compatibilmente con le esigenze di servizio della Guardia di Finanza;
- per sei settimane durante il periodo estivo di sospensione scolastica (15 giugno – 31 agosto): in difetto di accordo le ultime due settimane di giugno tanto negli anni pari che nei dispari;
le prime due di luglio ed agosto negli anni pari e le ultime due di luglio ed agosto nei dispari;
il signor si impegna CP_1 ad assicurare alla ex moglie la fruizione della propria casa in Marina di Massa durante l'estate in periodo da concordare tra i due e secondo la disponibilità; Il signor autorizzerà l'uso della casa in CP_1 questione da parte della moglie purché solo alla presenza esclusivamente della figlia ed in tempi concordati dalla moglie direttamente con lui proprietario, fino alla maggiore età della figlia;
- per una ulteriore settimana in uno dei mesi dell'anno quando il sig. compatibilmente con CP_1 gli impegni di lavoro, sarà autorizzato alla fruizione delle ferie durante la quale padre e figlia alloggeranno presso i nonni paterni in La Spezia o presso la casa di proprietà a Marina di Massa (MS) ovvero presso la residenza nel luogo ove il sig. presterà servizio ed il padre potrà godere ed CP_1 occuparsi della quotidianità della figlia;
- durante le Festività infrasettimanali (e dunque 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 24 giugno, 1 novembre) alternandosi con la moglie, fermi restando che gli impegni di servizio improvvisi, considerato il lavoro svolto dal sig. potranno influire sulla possibilità di potersi assentare dal lavoro in tali CP_1 giornate. A tal proposito, la sig.ra dovrà assicurare il recupero in altri giorni previamente CP_2 comunicati;
pagina 3 di 5 - in occasione del compleanno, i genitori lo festeggeranno uniti con la figlia e, in assenza di accordo, ad anni alterni riconoscendo all'altro genitore la possibilità comunque di trascorrere almeno un paio d'ore con la figlia per consegnarle il regalo e farle gli auguri (compleanno 2024 con la mamma).
I genitori concordano che laddove per qualsivoglia motivo il signor non possa esercitare il diritto CP_1 di visita previsto ai punti da a. ad h. il diritto medesimo sarà esercitato e dunque competerà ai nonni paterni che potranno tenere con loro nei medesimi giorni in cui dovrebbe stare col padre. Ove Per_1 dovesse essere esercitato dai nonni in luogo del padre il giorno di visita infrasettimanale viene convenzionalmente individuato nel giovedì con pernotto. I genitori si impegnano a comunicare eventuali luoghi ove intendano condurre la minore oltre che un recapito di telefonia, impegnandosi comunque, durante detti periodi, a far mantenere i contatti con l'altro genitore;
I genitori concordano che durante i periodi disciplinati sub. c, d, e, f, g la disciplina dell'alternanza ordinaria prevista sub. a e b. si sospende;
DÀ ATTO che le parti dichiarano, stante il forte legame che ha con i nonni paterni (residenti in Per_1
La Spezia), figure portanti nella vita della stessa, che la madre si impegna a garantire una continuità nei rapporti tra la figlia e i nonni, che potranno continuare a frequentarla quotidianamente, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore ai quali, eventualmente, anche loro potranno provvedere in accordo con la madre;
DISPONE che il sig. – che si occuperà del mantenimento diretto della figlia quando la avrà con CP_1 sé- corrisponda all'altro coniuge, per il mantenimento della figlia l'assegno periodico di € Per_1
1100,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Tali somme dovranno essere versate a mezzo bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese.
DÀ ATTO che le parti concordano quanto segue: La signora comunicherà al marito le proprie CP_2 coordinate bancarie. Laddove il signor dovesse provvedere al pagamento del canone di locazione CP_1 della moglie in ragione della garanzia prestata in sede di contratto di locazione medesimo, la signora dichiara di autorizzare sin d'ora la compensazione tra la somma versata al locatore dal coniuge CP_2 a titolo di canone (per la quale lei risulterebbe debitrice dell'ex marito) e quella da lui dovutale a titolo di assegno di mantenimento della figlia (per la quale lei risulterebbe creditrice). In ragione di ciò il signor potrà versarle mensilmente la minor somma dovutale, operata la compensazione rinunciando CP_1 espressamente la signora ad azioni esecutive nei confronti del marito per ottenere l'intero; CP_2
DISPONE, avuto riguardo alle condizioni economiche di ciascuno dei genitori, che il padre provveda a corrispondere il 70% delle spese mediche straordinarie necessarie per oltre alle spese Per_1 ludico/sportive, da concordarsi preventivamente, sempre riferite alla minore, facendo riferimento alle linee guida siglate tra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli Avvocati, in data 15.03.2016;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano, congiuntamente, di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere reciprocamente a titolo di assegno divorzile e/o alimentare;
DÀ ATTO, con l'adempimento delle condizioni di cui sopra, che le parti dichiarano di aver regolato, definito e convenuto ogni differente ed ulteriore rapporto patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
DÀ ATTO che le parti si accordano affinché le condizioni del presente ricorso siano efficaci dal deposito del ricorso medesimo;
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2024
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
pagina 4 di 5 Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1917/2024 promossa da:
, con il patrocinio degli avv. Commodo Stefano e Commodo Sara, virtù di procura in CP_1 atti e
, con il patrocinio dell'avv. Matteo Claudia, in virtù di procura in atti Controparte_2
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in CP_1 Controparte_2
CANTOIRA il 04/09/2011.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CANTOIRA (atto n. 2 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio è nato una figlia: il 5.11.2011. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 18.11.2022.
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il 24/01/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Con ordinanza del 25.10.2024 le parti sono state invitate a prendere posizione in ordine alla sussistenza della competenza territoriale dell'adito Tribunale di Torino.
Con le note scritte d'udienza depositate il 29.10.2024 le parti hanno congiuntamente dato atto che il ha mantenuto il domicilio presso la Caserma Emanuele BE di Savoia duca d'Aosta, sede CP_1 della Guardia di Finanza, Comando Regionale Piemonte in Torino, Corso IV Novembre n. 40 fino a tutto il mese di gennaio 2024 e, pertanto, al momento del radicamento della presente procedura, il domicilio del signor era in Torino e la competenza territoriale risultava essere quella del Foro di Torino CP_1 adito.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
Preliminarmente, il Collegio ritiene di confermare la competenza territoriale dell'adito Tribunale, alla luce della conforme motivazione fornita dalle parti.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e CP_1
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CANTOIRA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore sia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori ed abbia Per_1 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
DISPONE che i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale per cui assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse quali quelle relative alla salute, all'istruzione, pagina 2 di 5 all'educazione, alle attività sportive ed extrascolastiche tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
limitatamente all'ordinaria amministrazione, i genitori esercitano separatamente la responsabilità genitoriale;
DÀ ATTO che le parti concordano quanto segue:
-tutte le spese relative alla casa in cui la signora si è trasferita in La Spezia (canone, spese CP_2 ordinarie, straordinarie ed utenze) sono a carico di lei;
-stante la lontananza tra la residenza della figlia e quella del padre, soggetto a frequenti trasferimenti su tutto il territorio nazionale, non si potrà ricorrere alle condizioni “classiche” di frequentazione e pertanto la ridotta visita infrasettimanale potrà essere sostituita da una più intensa visita nel fine settimana e si prevederà una più ampia visita straordinaria nei periodi di sospensione scolastica;
nel dettaglio, in difetto di diverso accordo, il padre potrà vedere e tenere con sé Per_1
- infrasettimanalmente, laddove gli impegni di lavoro glielo consentiranno, un giorno seguito da pernotto. Il signor avrà cura di comunicare alla moglie entro la domenica della settimana CP_1 precedente il giorno in cui potrà essere in La Spezia e terrà con sé la figlia presso l'abitazione dei nonni paterni in La Spezia dove, da sempre, ha una stanza dedicata con due letti e armadio, in alternativa, presso la casa di proprietà sita a Massa (MS) in via Fivizzano n. 65;
- per tre fine settimana al mese dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina, in difetto di accordo il primo, il terzo ed il quarto fine settimana del mese, compatibilmente con le esigenze di servizio della
Guardia di Finanza e alla distanza tra la collocazione dei futuri Reparti che andrà a comandare e La
Spezia;
- Natale 2023 il padre terrà con sé dalle 10 del 24 dicembre alle 19 del 25 dicembre nonché Per_1 dal 30 dicembre al 4 gennaio, la madre la terrà con sé dal 26 dicembre al 30 dicembre;
da Natale 2024 alterneranno il periodo natalizio (dal 24 al 29 dicembre) e di Capodanno (dal 30 dicembre al 6 gennaio) prevedendo che il Natale in cui avrà 14 anni sarà trascorso con il padre, salvo diversi accordi;
Per_1
- a Pasqua per metà del periodo di sospensione scolastica comprendente un anno la Pasqua ed un anno la Pasquetta compatibilmente con le esigenze di servizio della Guardia di Finanza;
- per sei settimane durante il periodo estivo di sospensione scolastica (15 giugno – 31 agosto): in difetto di accordo le ultime due settimane di giugno tanto negli anni pari che nei dispari;
le prime due di luglio ed agosto negli anni pari e le ultime due di luglio ed agosto nei dispari;
il signor si impegna CP_1 ad assicurare alla ex moglie la fruizione della propria casa in Marina di Massa durante l'estate in periodo da concordare tra i due e secondo la disponibilità; Il signor autorizzerà l'uso della casa in CP_1 questione da parte della moglie purché solo alla presenza esclusivamente della figlia ed in tempi concordati dalla moglie direttamente con lui proprietario, fino alla maggiore età della figlia;
- per una ulteriore settimana in uno dei mesi dell'anno quando il sig. compatibilmente con CP_1 gli impegni di lavoro, sarà autorizzato alla fruizione delle ferie durante la quale padre e figlia alloggeranno presso i nonni paterni in La Spezia o presso la casa di proprietà a Marina di Massa (MS) ovvero presso la residenza nel luogo ove il sig. presterà servizio ed il padre potrà godere ed CP_1 occuparsi della quotidianità della figlia;
- durante le Festività infrasettimanali (e dunque 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 24 giugno, 1 novembre) alternandosi con la moglie, fermi restando che gli impegni di servizio improvvisi, considerato il lavoro svolto dal sig. potranno influire sulla possibilità di potersi assentare dal lavoro in tali CP_1 giornate. A tal proposito, la sig.ra dovrà assicurare il recupero in altri giorni previamente CP_2 comunicati;
pagina 3 di 5 - in occasione del compleanno, i genitori lo festeggeranno uniti con la figlia e, in assenza di accordo, ad anni alterni riconoscendo all'altro genitore la possibilità comunque di trascorrere almeno un paio d'ore con la figlia per consegnarle il regalo e farle gli auguri (compleanno 2024 con la mamma).
I genitori concordano che laddove per qualsivoglia motivo il signor non possa esercitare il diritto CP_1 di visita previsto ai punti da a. ad h. il diritto medesimo sarà esercitato e dunque competerà ai nonni paterni che potranno tenere con loro nei medesimi giorni in cui dovrebbe stare col padre. Ove Per_1 dovesse essere esercitato dai nonni in luogo del padre il giorno di visita infrasettimanale viene convenzionalmente individuato nel giovedì con pernotto. I genitori si impegnano a comunicare eventuali luoghi ove intendano condurre la minore oltre che un recapito di telefonia, impegnandosi comunque, durante detti periodi, a far mantenere i contatti con l'altro genitore;
I genitori concordano che durante i periodi disciplinati sub. c, d, e, f, g la disciplina dell'alternanza ordinaria prevista sub. a e b. si sospende;
DÀ ATTO che le parti dichiarano, stante il forte legame che ha con i nonni paterni (residenti in Per_1
La Spezia), figure portanti nella vita della stessa, che la madre si impegna a garantire una continuità nei rapporti tra la figlia e i nonni, che potranno continuare a frequentarla quotidianamente, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore ai quali, eventualmente, anche loro potranno provvedere in accordo con la madre;
DISPONE che il sig. – che si occuperà del mantenimento diretto della figlia quando la avrà con CP_1 sé- corrisponda all'altro coniuge, per il mantenimento della figlia l'assegno periodico di € Per_1
1100,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Tali somme dovranno essere versate a mezzo bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese.
DÀ ATTO che le parti concordano quanto segue: La signora comunicherà al marito le proprie CP_2 coordinate bancarie. Laddove il signor dovesse provvedere al pagamento del canone di locazione CP_1 della moglie in ragione della garanzia prestata in sede di contratto di locazione medesimo, la signora dichiara di autorizzare sin d'ora la compensazione tra la somma versata al locatore dal coniuge CP_2 a titolo di canone (per la quale lei risulterebbe debitrice dell'ex marito) e quella da lui dovutale a titolo di assegno di mantenimento della figlia (per la quale lei risulterebbe creditrice). In ragione di ciò il signor potrà versarle mensilmente la minor somma dovutale, operata la compensazione rinunciando CP_1 espressamente la signora ad azioni esecutive nei confronti del marito per ottenere l'intero; CP_2
DISPONE, avuto riguardo alle condizioni economiche di ciascuno dei genitori, che il padre provveda a corrispondere il 70% delle spese mediche straordinarie necessarie per oltre alle spese Per_1 ludico/sportive, da concordarsi preventivamente, sempre riferite alla minore, facendo riferimento alle linee guida siglate tra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli Avvocati, in data 15.03.2016;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano, congiuntamente, di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere reciprocamente a titolo di assegno divorzile e/o alimentare;
DÀ ATTO, con l'adempimento delle condizioni di cui sopra, che le parti dichiarano di aver regolato, definito e convenuto ogni differente ed ulteriore rapporto patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
DÀ ATTO che le parti si accordano affinché le condizioni del presente ricorso siano efficaci dal deposito del ricorso medesimo;
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2024
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
pagina 4 di 5 Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
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