Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/02/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
1
n. 1204/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1204/2024 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 11 febbraio
2025 e promossa da:
– CF – rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CARNOVALE MASSIMILIANO – CF - giusta procura alle liti in atti;
C.F._2
-parte ricorrente- contro
CF - rappresentato e difeso in forza di procura in calce dall'Avv. CP_1 C.F._3
Antonio LARUSSA - C.F.: - ed elettivamente domiciliato in Lamezia Terme presso lo C.F._4
Studio Legale AT - dal quale è rappresentato e difeso giusta procura alle liti in Controparte_2 atti;
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza dell'11 febbraio 2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 13 novembre 2024, la sig.ra - C.F. Parte_1
- nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Grazie n. 11, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano CARNOVALE, agendo nei riguardi del Sig. CP_1
- C.F. - nato a [...] il [...] e detenuto all'epoca di deposito
[...] C.F._3 del detto ricorso introduttivo presso la Casa Circondariale di Siano di Catanzaro, premetteva che le parti si erano unite in matrimonio in data 11 aprile 2013 a Lamezia Terme, con unione dalla quale, in data 10 gennaio
2014, era nata in [...] la figlia – allo stato ancora minorenne - , attualmente Persona_1 residente con la madre.
Aggiungeva che, in data 25 maggio 2020, era intervenuta la separazione giudiziale dei coniugi con la sentenza n. 265/2020 del Tribunale di Lamezia Terme, con la quale così si statuiva:
a) pronuncia, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi Parte_1 nata il [...] a [...] e nato a [...] il [...];
[...] CP_1
b) pone a carico di 'obbligo di corrispondere a entro il giorno cinque CP_1 Parte_1 di ogni mese, la somma mensile di € 200,00 (duecento,00) oltre il 50%, delle spese mediche, non coperte dal
Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per il figlio, purché debitamente documentate. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Lamezia Terme per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 3, parte I, Originale, Registro degli atti di matrimonio dell'anno
2013);
d) Spese compensate tra le parti”; con la medesima sentenza si dava atto che venivano recepiti i provvedimenti provvisori ed urgenti emessi dal Presidente del Tribunale FF dell'epoca in data 9 ottobre 2016, con affido condiviso della minore, con suo collocamento prevalente presso il domicilio materno, con regolamentazione sostanzialmente libera del regime di visita del genitore non collocatario e con regolamentazione in pari misura
(50% per ciascun coniuge), delle relative spese straordinarie;
a carico del padre veniva stabilito l'obbligo di corrispondere in favore della figlia minore la somma mensile di € 200,00, da versare a mani della madre e da rivalutare periodicamente alla luce degli indici ISTAT di inflazione monetaria.
Aggiungeva che – da allora in poi – i coniugi non si erano più riconciliati e che lo stato di separazione si era dunque protratto ininterrottamente sino a data attuale, con la conseguenza che - oramai da lungo tempo – era venuta meno ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra le parti, perché esse non avevano più rapporti e non erano più conviventi.
Pertanto, in data 30 maggio 2024, la Sig.ra per mezzo del suo procuratore, inviava Parte_1 al Sig. apposita comunicazione, al fine di richiedere il deposito del ricorso congiunto per la CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, con richiesta che – tuttavia - non sortiva alcun effetto.
Sussistevano – dunque - le condizioni di legge al fine di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Lamezia Terme in data 11 aprile 2013, ragion per cui la parte concludeva chiedendo che lo stesso Tribunale - convocate le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi - dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Lamezia Terme in data 11 aprile 2013, dando disposizione all'Ufficio di Stato Civile perché effettuasse le annotazioni conseguenti, alle seguenti condizioni:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Sigg.ri e Parte_1
in Lamezia Terme ed in data 11 aprile 2013; CP_1 3
2) disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre Sig.ra Persona_1 Parte_1 atteso lo stato di detenzione del padre, Sig. con vittoria delle spese di lite, da distrarsi ex art. 93 CP_1
c.p.c.
Si costituiva in giudizio la parte resistente, sig. nato Lamezia Terme (CZ) il 14/06/1984 – CF CP_1
- ivi residente a[...], rappresentato e difeso, in forza di procura in C.F._3 calce, dall'Avv. Antonio LARUSSA - C.F.: - ed elettivamente domiciliata in Lamezia C.F._4
Terme presso lo Studio Legale AT , il quale sostanzialmente aderiva – anche se Controparte_2 parzialmente - alle richieste della ricorrente, chiedendo, in ogni caso;
L'affido della minore condiviso tra i genitori;
che la stessa minore risiedesse stabilmente con la madre presso domicilio di lei in Lamezia Terme in Via Santa
Maria delle Grazie n. 11. che i genitori esercitassero congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo d'accordo le decisioni relative alla educazione, istruzione e salute della figlia tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
che il padre potesse esercitare il diritto di visita della figlia in due giorni prestabiliti della settimana dalle ore
16:30 sino alle 20:00; e, vista l'età della minore, interloquendo anche con la medesima, compatibilmente con gli altri impegni precedentemente presi di studio e/o di attività ludiche o sportive e che potesse – altresì - tenere con sé la figlia i fine settimana in maniera alternata con la madre, dal sabato (ore 16:30) fino alle ore 19:00 e la domenica negli stessi orari, salvo ulteriori necessità e volontà della minore di dover far rientro prima, facendo salvi gli obblighi scolastici, nel periodo delle vacanze estive la minore resterà con il padre anche dopo le ore 19:00 con cena presso lo stesso;
che i genitori - inoltre - avrebbero trascorso le vacanze natalizie, pasquali e quelle estive in modo paritetico nel modo seguente:
a) per le vacanze natalizie un genitore terrà la figlia per il periodo della vigilia con pernottamento, mentre l'altro genitore terrà la figlia con sé per il successivo giorno di Natale;
alternando vicendevolmente i giorni della successiva giornata di vigilia di Capodanno ed il giorno di Capodanno;
b) per le vacanze pasquali i genitori concordano che trascorreranno detta festività con la figlia ad anni alterni, alternandosi altresì con il giorno del Lunedì dell'Angelo;
c) nel periodo delle vacanze scolastiche estive della minore i genitori concorderanno un periodo continuativo di giorni 15 in cui la minore potrà trascorrere con ciascun genitore come periodo di ferie.
Restando salvi altri eventuali accordi fra genitori dettate dalle necessità di ciascuno e sempre nell'interesse della minore;
- che fosse stabilito a carico di 'obbligo di corrispondere a la somma CP_1 Parte_1 mensile di € 100,00 (cento,00);
- che le spese straordinarie fossero ripartite al 50% per ciascun genitore, così le spese ludiche e ricreative, oltre che quelle mediche non mutuabili e visite specialistiche della minore;
altrettanto, in caso di partecipazione a gite scolastiche con e senza pernottamento. 4
Tutto ciò premesso, chiedeva il Tribunale Ordinario di Lamezia Terme, previa convocazione dei coniugi avanti a sé, volesse così statuire: pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e CP_1 Parte_1 contratto in data 11 aprile 2013 in Lamezia Terme, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) accogliere quanto richiesto nella comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza di comparizione personale delle parti, tenutasi in data 11 febbraio 2025, le stesse precisavano di avere nelle more raggiunto un previo accordo per la sostanziale trasformazione del rito – da divorzio contenzioso a divorzio congiunto – in conformità a quanto stabilito nella comparsa di costituzione e risposta in atti, con alcune opportune precisazioni, atteso che – stante il venire meno della previa detenzione del padre
– veniva concordato un affido condiviso in luogo di un affido esclusivo;
si ribadiva – altresì - il ridimensionamento dell'assegno da € 200,00 (per come previsto nella sentenza di separazione giudiziale in atti;
vedi allegato), ad € 100,00; infine, si prevedeva la possibilità – quanto al regime di visita del genitore non collocatario – del pernotto nei fine settimana alternati (dalle ore 16,30 del Sabato sino alle ore 19,00 della
Domenica successiva), con conferma di ogni altra differente statuizione di cui alla comparsa di costituzione e risposta in atti.
In esito alla detta udienza – fallito il tentativo di conciliazione – i difensori chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione e precisavano le proprie conclusioni nei termini – sostanzialmente conformi – di cui in premessa ed il Presidente, nella sua qualità sopra menzionate, disponeva in conformità, riservandosi all'uopo di riferire al Collegio.
Il PM - sin dalla data del 22 novembre 2024 - esprimeva parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio civile – non concordatario, come a più riprese affermato in atti, tano desumendosi dal registro di Stato Civile, laddove l'annotazione è avvenuta nella PARTE PRIMA, notoriamente dedicata ai matrimoni civili: n.d.r. - in Lamezia
Terme ed in data 11 aprile 2013, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo
Comune – atto n. 3, parte I, uff. 2, anno 2013 - come risulta dall'estratto già allegato in atti.
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione, documentano - altresì - che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 6 ottobre 2016 nella procedura di separazione giudiziale recante il n. 1797/2015 RG e che di seguito, il Collegio – precisate le conclusioni – aveva recepito in toto, condividendone il contenuto, l'ordinanza presidenziale del 9 ottobre 2016, con la quale erano stati emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti, consacrati e trasfusi per intero nella sentenza collegiale resa in esito alla camera di consiglio del 2 marzo 2020, pubblicata in data 25 maggio 2020.
Da allora la convivenza non è più ripresa, in larga misura per effetto dello stato detentivo del ma CP_1 neanche una volta cessato. 5
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie;
anni uno; data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 6 ottobre 2016; data di deposito del presente ricorso: 13 novembre 2024) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite – dopo il deposito dei rispettivi atti introduttivi – in udienza confermavano la loro assoluta indisponibilità ad una qualche forma di riconciliazione, insistevano nella domanda di definitiva cessazione del vincolo matrimoniale, affermavano che – nelle more – non si era mai più ricostituita, con la ripresa della convivenza, la comunione materiale e spirituale tra coniugi, concordavano – infine – sulle condizioni del divorzio, come detto assai simili (con qualche limitata precisazione), a quelle di cui alla comparsa costitutiva in atti, da intendersi in questa sede motivazionale integralmente riportate e trascritte per come opportunamente rideterminate in premessa.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della presente procedura di divorzio contenzioso poi di fatto trasformata in divorzio congiunto, in quanto non contrarie a norme imperative ed alle stesse esigenze della famiglia.
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – sin dalla data del 22 novembre 2024, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti, alle condizioni di cui al susseguente dispositivo.
Sussistono giusti motivi – rappresentati dal carattere consensuale della domanda e delle relative condizioni - per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 83 del 2019 del Ruolo Generale per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio – Scioglimento del matrimonio civile, instaurata da – CF Parte_1
- avverso CF;
C.F._1 CP_1 C.F._3 con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO in sede - interventore ex lege -
Così provvede:
A) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i coniugi sopra generalizzati in Lamezia
Terme ed in data 11 aprile 2013 (atto iscritto nei relativi Registri dello Stato Civile di quel Comune;
atto n. 3, parte I, uff. 2, anno 2013), alle seguenti condizioni: affido della minore condiviso tra i genitori;
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la stessa minore risiederà stabilmente con la madre presso domicilio di lei in Lamezia Terme in Via Santa
Maria delle Grazie n. 11.
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo d'accordo le decisioni relative alla educazione, istruzione e salute della figlia tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
il padre eserciterà il diritto di visita della figlia in due giorni prestabiliti della settimana dalle ore 16:30 sino alle 20:00; e, vista l'età della minore interloquendo anche con la medesima, compatibilmente con gli altri impegni precedentemente presi di studio e/o di attività ludiche o sportive e che potesse – altresì - tenere con sé la figlia i fine settimana in maniera alternata con la madre, continuativamente, dal sabato (ore 16:30) fino alla domenica alle ore 19:00, salvo ulteriori necessità e volontà della minore di dover far rientro prima, facendo salvi gli obblighi scolastici, nel periodo delle vacanze estive la minore resterà con il padre anche dopo le ore 19:00 con cena presso lo stesso;
i genitori trascorreranno le vacanze natalizie, pasquali e quelle estive in modo paritetico nel modo seguente:
a) per le vacanze natalizie un genitore terrà la figlia per il periodo della vigilia con pernottamento, mentre
l'altro genitore terrà la figlia con sé per il successivo giorno di Natale;
alternando vicendevolmente i giorni della successiva giornata di vigilia di Capodanno e giorno di Capodanno;
b) per le vacanze pasquali i genitori concordano che trascorreranno detta festività con la figlia ad anni alterni, alternandosi altresì con il giorno del Lunedì dell'Angelo;
c) nel periodo delle vacanze scolastiche estive della minore i genitori concorderanno un periodo continuativo di giorni 15 in cui la minore potrà trascorrere con ciascun genitore come periodo di ferie.
Restando salvi altri eventuali accordi fra genitori dettate dalle necessità di ciascuno e sempre nell'interesse della minore;
- il padre sig. ha l'obbligo di corrispondere a la somma mensile di € CP_1 Parte_1
100,00 (cento,00) per il mantenimento della minore;
- le spese straordinarie vengono ripartite al 50% per ciascun genitore, cosi le spese ludiche e ricreative, oltre che quelle mediche non mutuabili e visite specialistiche della minore;
cosi in caso di partecipazione a gite scolastiche con e senza pernottamento;
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme (CZ) – atto n. 3, parte I, uff. 2, anno 2013 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2024.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO) 7