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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/09/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Giuliana Melandri CONSIGLIERE
Caterina Baisi CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 298 /2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Luigi Maggiani per procura allegata al ricorso in appello.
appellante
CONTRO
, c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Iannucci e Giuseppe Zane per procura generale alle liti conferita il 25.9.2001 e depositata presso il Notaio dr. iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili di Genova e Persona_1
Chiavari. appellato
Oggetto: Rendita superstiti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate in data 8.9.2025.
Per l'appellato: come da note depositate in data 20.8.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di La Spezia, , vedova di Parte_1 già titolare in vita di rendita Inail per silicosi, ha agito in Persona_2 giudizio nei confronti dell' per il riconoscimento del diritto alla CP_1 rendita ai superstiti e all'assegno funerario, previo accertamento che la morte del dante causa era casualmente o concausalmente dipesa – anche solo in via acceleratoria - dalla predetta tecnopatia.
2. L' ha contestato la fondatezza delle domande. CP_1
3. Con sentenza n. 167 del 22.4.2024, il Tribunale ha respinto il ricorso recependo le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, il quale aveva escluso che il de cuius presentasse una patologia respiratoria di origine professionale.
4. Avverso la sentenza la ricorrente propone appello e l' resiste. CP_1
5. La Corte ha rinnovato la CTU e all'esito ha disposto lo svolgimento della discussione mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
Le parti hanno depositato telematicamente le note conclusive e la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 16.9.2025.
6. L'appello è infondato.
Il CTU nominato nel presente grado di giudizio - all'esito di una puntuale ricognizione della documentazione acquisita in giudizio - ha negato la sussistenza di indici clinici o strumentali di silicosi o di altra pneumoconiosi di origine professionale;
ha, quindi, escluso che la morte di sia da porre in relazione causale o concausale con la Persona_2 tecnopatia indennizzata in vita, confermando in tal modo la valutazione del consulente nominato dal giudice di primo grado.
Tali conclusioni, frutto di un'attenta valutazione delle risultanze in atti e dell'applicazione coerente di criteri medico-legali fondati su richiami alla letteratura più aggiornata, paiono fondate - come del resto indirettamente avvalorato anche dall'assenza di rilievi dei consulenti di parte - e possono essere poste a base della decisione.
7. Discende da quanto esposto l'infondatezza della domanda e il rigetto dell'appello.
8. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere compensate e gli oneri di CTU, liquidati a parte, vanno posti a carico dell' CP_1
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9. Consegue, altresì, ex lege (art. 1, commi 17-18, l. 228/2012) la dichiarazione che sussistono i presupposti processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Respinge l'appello;
Compensa le spese del grado;
Pone gli oneri di CTU a carico dell' CP_1
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.9.2025
LA CONSIGLIERA est. IL PRESIDENTE
Caterina Baisi Federico Grillo Pasquarelli
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