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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/06/2025, n. 2023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2023 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 28 maggio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1518/2023 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1
procura in atti dagli Avv.ti Lorenzo Bifulco e Vittoria Musto
APPELLANTE
E
, in persona del pro- Controparte_1 CP_2 tempore e in persona del Dirigente scolastico pro-tempre, Controparte_3
non costituiti in appello
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma– Sezione Lavoro –
n. 1603/2023
1 CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: in riforma dell'impugnata sentenza:
1. Accertare e dichiarare il diritto soggettivo perfetto della ricorrente alla assunzione ed alla presa di servizio e alla firma del relativo contratto con decorrenza giuridica ed economica dal 1.9.2021; 2. Dichiarare l'annullamento e la illegittimità del rifiuto opposto in data 3.9.2021 dal dell' di Velletri alla assunzione ed alla presa di servizio ed CP_4 Controparte_3 alla stipula del contratto di lavoro della ricorrente quale docente di sostegno.
3. Dichiarare la disapplicazione di ogni atto amministrativo eventualmente adottato atto ad impedire alla ricorrente la assunzione ed alla presa di servizio ed alla stipula del contratto di lavoro nonché dell'eventuale provvedimento di decadenza.
4. Adottare nei confronti delle Amm.ni convenute, in persona dei legali rapp. p.t., tutti i provvedimenti, dichiarativi, di accertamento, costitutivi e di condanna e per l'effetto condannare le Amm.ni convenute di voler consentire alla ricorrente di ottenere l'autorizzazione alla assunzione e presa di servizio ed alla sottoscrizione del contratto di lavoro – ex art. 63, comma 2, D. Lgs.165/2001. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Cont Con ricorso di primo grado, la prof.ssa agiva nei confronti del e Parte_1 dell' di Controparte_6
Velletri per l'annullamento e la declaratoria di illegittimità del rifiuto verbale opposto in data 03.09.2021 dal Dirigente dell' all'assunzione e alla presa di servizio Controparte_6
nonché alla stipula del contratto di lavoro della ricorrente quale docente di sostegno, per la disapplicazione di ogni atto amministrativo contrario all'assunzione o di eventuale provvedimento di decadenza, nonché per la declaratoria e l'accertamento del proprio diritto all'assunzione e alla presa di servizio e alla firma del relativo contratto, con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2021.
A tal fine la ricorrente deduceva: di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 59, comma 4, D.L. n. 73/21
e di essere inclusa nella I^ Fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze docenti di sostegno con punti 24 al posto 575 dell'Ufficio scolastico provinciale ufficio V^ di
Roma, quindi in posizione utile per la nomina;
di essere in servizio dal 22 novembre 2021 come docente presso il Liceo Vittorio
Gassman di Roma;
di essere stata destinataria della proposta di contratto a tempo determinato presso l'istituto di Velletri per la classe di concorso ADSS Sostegno, come da Decreto CP_3 del per del 28.8.2021 n. 897; Controparte_7 CP_8
di non avere però ricevuto alcuna comunicazione in merito, come dispone il provvedimento del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione
2 Cont
- Direzione Generale per il Personale Scolastico- del n. 25089 del 06.08.2021, secondo cui ≪gli esiti delle individuazioni sono comunicati a cura degli Uffici Territoriali ai docenti ed alle scuole interessate≫, e come disposto altresì dal precedente decreto 242 del 30.07.21; che il 3.9.2021 si era recata presso l' per l'accettazione Controparte_6 dell'incarico e la conseguente presa di servizio nonché per la firma del relativo contratto di lavoro, ma che la Dirigente, per le vie brevi, le aveva negato l'assunzione riferendole l'avvenuto conferimento dell'incarico ad altro docente in quanto ella era stata considerata rinunciataria non essendosi presentata tempestivamente per la stipula del contratto;
che a nulla era servita la successiva diffida per l'assunzione.
La ricorrente lamentava in sintesi:
1. l'omessa comunicazione della proposta di nomina al Docente ed al Dirigente;
2. l'omessa diffida da parte del Dirigente Scolastico ai fini della validità della decadenza.
I convenuti si costituivano entrambi.
Cont Il eccepiva che il mancato conseguimento della supplenza presso l' CP_6 di Velletri si addebitava all'inerzia della ricorrente nel presentarsi nel giorno
[...] stabilito per l'accettazione della supplenza (1.9.2021) e comunque che la stessa aveva prestato servizio per l'intero anno scolastico.
L' eccepiva la decadenza e il difetto di titolo per l'iscrizione della Controparte_6
ricorrente nelle graduatorie provinciali per le supplenze.
Con la sentenza appellata, il Tribunale ha respinto il ricorso ritenendo in sintesi che la ricorrente fosse decaduta automaticamente dalla proposta di contratto non essendosi presentata il 1.9.2021, data prevista per la presa di servizio, in quanto il decreto 897/21 all'art. 5 prevedeva che ≪la mancata presa di servizio senza giustificato motivo comporta la decadenza dal contratto≫ e la ricorrente per sua stessa ammissione si era recata presso l'Istituito soltanto il successivo 3.9.2021.
Il Tribunale osserva poi che l'esimente invocata dalla ricorrente si incentrava sulla mancata pubblicazione dell'elenco dei docenti destinatari della proposta di contratto che la diceva essere avvenuta il 2.9.2021 e invece risultava avvenuta già il 28.8.2021, Pt_1
3 ≪ come tra l'altro provato dal foglio firma del 01.09.2021 dell' CP_3 CP_3
recante le sottoscrizioni di presenza in Istituto di tutti i docenti (all. 3 alla memoria
) che si trovavano nella medesima condizione della ricorrente e prendevano CP_3 correttamente servizio presso l'istituto in data 01.09.2021 rispettando quanto previsto Cont dalla pubblicazione all'albo del 28.08.2021. ≫. CP_8
Il Tribunale osservava infine: ≪ Va poi sottolineato come dagli atti di causa emerge che la ricorrente in quell'anno scolastico abbia comunque prestato servizio alle dipendenze del resistente presso altri Istituti scolastici. ≫. CP_1
La ha proposto appello censurando la pedissequa e acritica ripresa da parte Pt_1 del Tribunale del contenuto della memoria difensiva dell' in violazione Controparte_6
del principio di terzietà e imparzialità e senza effettuare una autentica valutazione, trascurando le doglianze effettuate dalla ricorrente la quale aveva invece: premesso di non aver ricevuto alcuna comunicazione relativamente alla proposta di contratto a tempo determinato presso l'istituto per la classe di concorso ADSS CP_3
Sostegno; evidenziato che il provvedimento del 25089/2021 Controparte_1
testualmente richiedeva che gli esiti delle individuazioni fossero comunicati ai docenti ed alle scuole interessate, come disposto, altresì, dal precedente provvedimento 242/21; eccepito la violazione del provvedimento del del Controparte_1
30.7.2021 n. 242 e del provvedimento del 6.8.2021 n. 25089; chiarito che gli esiti dell'individuazione sono comunicati a cura degli uffici territoriali ai docenti e alle scuole interessate e che ciò era stato omesso, anche in violazione delle norme sulla trasparenza e sul buon andamento delle pubbliche amministrazioni;
dedotto che la decadenza della nomina dev'essere preceduta da una specifica diffida da parte del Scolastico. CP_4
L'appellante fa poi valere due motivi nuovi e dunque inammissibili, e cioè il difetto di competenza (in quanto il diniego verbale del dirigente scolastico era stato adottato dal
D.S. dell' di Velletri e non dall' USR Lazio – A.T. di Velletri) e la Controparte_6
lesione del suo legittimo affidamento.
Gli appellati non si sono costituti.
4 All'udienza del 28 maggio 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è infondato sulla scorta delle seguenti più liquide ragioni.
La motivazione del Tribunale accoglie le difese dell' ma ciò di per Controparte_6
sé non implica alcuna lesione del principio di terzietà e imparzialità del Tribunale, quantunque la specificità e la puntualità delle difese accolte dal Tribunale possano evocare una ripresa “pedissequa” degli argomenti.
Va quindi evidenziato che costituendosi in primo grado il aveva eccepito CP_1
che la ricorrente aveva comunque prestato servizio per l'intero anno scolastico [presso altro istituto]. In effetti, dallo stato matricolare prodotto dal , emerge che la CP_1 prof.ssa ha prestato servizi per l'intero anno scolastico 2021/2022 con orario Pt_1
settimanale completo, come riporta appunto lo stato matricolare che non è stato minimamente contestato dalla appellante, e così del resto evidenzia l'allegazione del sul punto anch'essa non contestata. CP_1
Tale difesa non poteva che intendersi nel senso di un'eccezione di difetto di interesse ad agire, tanto che il Tribunale ha ritenuto di motivare anche su tale aspetto con autonoma e distinta motivazione (≪Va poi sottolineato come dagli atti di causa emerge che la ricorrente in quell'anno scolastico abbia comunque prestato servizio alle dipendenze del resistente presso altri Istituti scolastici≫). CP_1
L'appellante, del resto, a seguito di detti rilievi, non ha illustrato una concreta situazione di fatto idonea a radicare il proprio interesse.
Osserva allora la Corte che quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su due diverse rationes decidendi, idonee entrambe a giustificarne autonomamente le statuizioni, la circostanza che l'impugnazione sia rivolta soltanto contro una di esse e non attinga l'altra, determina una situazione nella quale il giudice dell'impugnazione (ove naturalmente non sussistano altre ragioni di rito ostative all'esame nel merito dell'impugnazione) deve prendere atto che la sentenza, in quanto fondata sulla ratio decidendi non criticata dall'impugnazione, è passata in cosa giudicata (Cass.
1474/2005; Cass. n. 2970/1981).
5 Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti e induce al rigetto dell'appello.
Nulla per le spese di lite del grado di appello, attesa la mancata costituzione degli appellati.
Va infine dato atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
respinge l'appello confermando l'impugnata sentenza.
Nulla per le spese di lite.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 28 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 28 maggio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1518/2023 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1
procura in atti dagli Avv.ti Lorenzo Bifulco e Vittoria Musto
APPELLANTE
E
, in persona del pro- Controparte_1 CP_2 tempore e in persona del Dirigente scolastico pro-tempre, Controparte_3
non costituiti in appello
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma– Sezione Lavoro –
n. 1603/2023
1 CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: in riforma dell'impugnata sentenza:
1. Accertare e dichiarare il diritto soggettivo perfetto della ricorrente alla assunzione ed alla presa di servizio e alla firma del relativo contratto con decorrenza giuridica ed economica dal 1.9.2021; 2. Dichiarare l'annullamento e la illegittimità del rifiuto opposto in data 3.9.2021 dal dell' di Velletri alla assunzione ed alla presa di servizio ed CP_4 Controparte_3 alla stipula del contratto di lavoro della ricorrente quale docente di sostegno.
3. Dichiarare la disapplicazione di ogni atto amministrativo eventualmente adottato atto ad impedire alla ricorrente la assunzione ed alla presa di servizio ed alla stipula del contratto di lavoro nonché dell'eventuale provvedimento di decadenza.
4. Adottare nei confronti delle Amm.ni convenute, in persona dei legali rapp. p.t., tutti i provvedimenti, dichiarativi, di accertamento, costitutivi e di condanna e per l'effetto condannare le Amm.ni convenute di voler consentire alla ricorrente di ottenere l'autorizzazione alla assunzione e presa di servizio ed alla sottoscrizione del contratto di lavoro – ex art. 63, comma 2, D. Lgs.165/2001. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Cont Con ricorso di primo grado, la prof.ssa agiva nei confronti del e Parte_1 dell' di Controparte_6
Velletri per l'annullamento e la declaratoria di illegittimità del rifiuto verbale opposto in data 03.09.2021 dal Dirigente dell' all'assunzione e alla presa di servizio Controparte_6
nonché alla stipula del contratto di lavoro della ricorrente quale docente di sostegno, per la disapplicazione di ogni atto amministrativo contrario all'assunzione o di eventuale provvedimento di decadenza, nonché per la declaratoria e l'accertamento del proprio diritto all'assunzione e alla presa di servizio e alla firma del relativo contratto, con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2021.
A tal fine la ricorrente deduceva: di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 59, comma 4, D.L. n. 73/21
e di essere inclusa nella I^ Fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze docenti di sostegno con punti 24 al posto 575 dell'Ufficio scolastico provinciale ufficio V^ di
Roma, quindi in posizione utile per la nomina;
di essere in servizio dal 22 novembre 2021 come docente presso il Liceo Vittorio
Gassman di Roma;
di essere stata destinataria della proposta di contratto a tempo determinato presso l'istituto di Velletri per la classe di concorso ADSS Sostegno, come da Decreto CP_3 del per del 28.8.2021 n. 897; Controparte_7 CP_8
di non avere però ricevuto alcuna comunicazione in merito, come dispone il provvedimento del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione
2 Cont
- Direzione Generale per il Personale Scolastico- del n. 25089 del 06.08.2021, secondo cui ≪gli esiti delle individuazioni sono comunicati a cura degli Uffici Territoriali ai docenti ed alle scuole interessate≫, e come disposto altresì dal precedente decreto 242 del 30.07.21; che il 3.9.2021 si era recata presso l' per l'accettazione Controparte_6 dell'incarico e la conseguente presa di servizio nonché per la firma del relativo contratto di lavoro, ma che la Dirigente, per le vie brevi, le aveva negato l'assunzione riferendole l'avvenuto conferimento dell'incarico ad altro docente in quanto ella era stata considerata rinunciataria non essendosi presentata tempestivamente per la stipula del contratto;
che a nulla era servita la successiva diffida per l'assunzione.
La ricorrente lamentava in sintesi:
1. l'omessa comunicazione della proposta di nomina al Docente ed al Dirigente;
2. l'omessa diffida da parte del Dirigente Scolastico ai fini della validità della decadenza.
I convenuti si costituivano entrambi.
Cont Il eccepiva che il mancato conseguimento della supplenza presso l' CP_6 di Velletri si addebitava all'inerzia della ricorrente nel presentarsi nel giorno
[...] stabilito per l'accettazione della supplenza (1.9.2021) e comunque che la stessa aveva prestato servizio per l'intero anno scolastico.
L' eccepiva la decadenza e il difetto di titolo per l'iscrizione della Controparte_6
ricorrente nelle graduatorie provinciali per le supplenze.
Con la sentenza appellata, il Tribunale ha respinto il ricorso ritenendo in sintesi che la ricorrente fosse decaduta automaticamente dalla proposta di contratto non essendosi presentata il 1.9.2021, data prevista per la presa di servizio, in quanto il decreto 897/21 all'art. 5 prevedeva che ≪la mancata presa di servizio senza giustificato motivo comporta la decadenza dal contratto≫ e la ricorrente per sua stessa ammissione si era recata presso l'Istituito soltanto il successivo 3.9.2021.
Il Tribunale osserva poi che l'esimente invocata dalla ricorrente si incentrava sulla mancata pubblicazione dell'elenco dei docenti destinatari della proposta di contratto che la diceva essere avvenuta il 2.9.2021 e invece risultava avvenuta già il 28.8.2021, Pt_1
3 ≪ come tra l'altro provato dal foglio firma del 01.09.2021 dell' CP_3 CP_3
recante le sottoscrizioni di presenza in Istituto di tutti i docenti (all. 3 alla memoria
) che si trovavano nella medesima condizione della ricorrente e prendevano CP_3 correttamente servizio presso l'istituto in data 01.09.2021 rispettando quanto previsto Cont dalla pubblicazione all'albo del 28.08.2021. ≫. CP_8
Il Tribunale osservava infine: ≪ Va poi sottolineato come dagli atti di causa emerge che la ricorrente in quell'anno scolastico abbia comunque prestato servizio alle dipendenze del resistente presso altri Istituti scolastici. ≫. CP_1
La ha proposto appello censurando la pedissequa e acritica ripresa da parte Pt_1 del Tribunale del contenuto della memoria difensiva dell' in violazione Controparte_6
del principio di terzietà e imparzialità e senza effettuare una autentica valutazione, trascurando le doglianze effettuate dalla ricorrente la quale aveva invece: premesso di non aver ricevuto alcuna comunicazione relativamente alla proposta di contratto a tempo determinato presso l'istituto per la classe di concorso ADSS CP_3
Sostegno; evidenziato che il provvedimento del 25089/2021 Controparte_1
testualmente richiedeva che gli esiti delle individuazioni fossero comunicati ai docenti ed alle scuole interessate, come disposto, altresì, dal precedente provvedimento 242/21; eccepito la violazione del provvedimento del del Controparte_1
30.7.2021 n. 242 e del provvedimento del 6.8.2021 n. 25089; chiarito che gli esiti dell'individuazione sono comunicati a cura degli uffici territoriali ai docenti e alle scuole interessate e che ciò era stato omesso, anche in violazione delle norme sulla trasparenza e sul buon andamento delle pubbliche amministrazioni;
dedotto che la decadenza della nomina dev'essere preceduta da una specifica diffida da parte del Scolastico. CP_4
L'appellante fa poi valere due motivi nuovi e dunque inammissibili, e cioè il difetto di competenza (in quanto il diniego verbale del dirigente scolastico era stato adottato dal
D.S. dell' di Velletri e non dall' USR Lazio – A.T. di Velletri) e la Controparte_6
lesione del suo legittimo affidamento.
Gli appellati non si sono costituti.
4 All'udienza del 28 maggio 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è infondato sulla scorta delle seguenti più liquide ragioni.
La motivazione del Tribunale accoglie le difese dell' ma ciò di per Controparte_6
sé non implica alcuna lesione del principio di terzietà e imparzialità del Tribunale, quantunque la specificità e la puntualità delle difese accolte dal Tribunale possano evocare una ripresa “pedissequa” degli argomenti.
Va quindi evidenziato che costituendosi in primo grado il aveva eccepito CP_1
che la ricorrente aveva comunque prestato servizio per l'intero anno scolastico [presso altro istituto]. In effetti, dallo stato matricolare prodotto dal , emerge che la CP_1 prof.ssa ha prestato servizi per l'intero anno scolastico 2021/2022 con orario Pt_1
settimanale completo, come riporta appunto lo stato matricolare che non è stato minimamente contestato dalla appellante, e così del resto evidenzia l'allegazione del sul punto anch'essa non contestata. CP_1
Tale difesa non poteva che intendersi nel senso di un'eccezione di difetto di interesse ad agire, tanto che il Tribunale ha ritenuto di motivare anche su tale aspetto con autonoma e distinta motivazione (≪Va poi sottolineato come dagli atti di causa emerge che la ricorrente in quell'anno scolastico abbia comunque prestato servizio alle dipendenze del resistente presso altri Istituti scolastici≫). CP_1
L'appellante, del resto, a seguito di detti rilievi, non ha illustrato una concreta situazione di fatto idonea a radicare il proprio interesse.
Osserva allora la Corte che quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su due diverse rationes decidendi, idonee entrambe a giustificarne autonomamente le statuizioni, la circostanza che l'impugnazione sia rivolta soltanto contro una di esse e non attinga l'altra, determina una situazione nella quale il giudice dell'impugnazione (ove naturalmente non sussistano altre ragioni di rito ostative all'esame nel merito dell'impugnazione) deve prendere atto che la sentenza, in quanto fondata sulla ratio decidendi non criticata dall'impugnazione, è passata in cosa giudicata (Cass.
1474/2005; Cass. n. 2970/1981).
5 Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti e induce al rigetto dell'appello.
Nulla per le spese di lite del grado di appello, attesa la mancata costituzione degli appellati.
Va infine dato atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
respinge l'appello confermando l'impugnata sentenza.
Nulla per le spese di lite.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 28 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
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