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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/04/2025, n. 2551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2551 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere Relatore
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 186 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(c.f. ), difeso Dall'avvocatura Parte_1 P.IVA_1
Generale Dello Stato (c.f. ; C.F._1
Appellante
E
(c.f. , difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Ronchietto Claudio (C.F. ), C.F._2
Appellato
Oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma n. 17458 del
10/12/2020.
r.g. n. 1 FATTO E DIRITTO
§1.Il ha proposto appello avverso l'ordinanza in oggetto Parte_1
con la quale il Tribunale, in accoglimento del ricorso ex art 702 c.p.c. aveva condannato il al pagamento in favore della Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante in carica pro Controparte_1
tempore, della somma di euro 54.900.58, oltre iva ed oltre interessi legali dal
21.10.2016 e al pagamento delle spese processuali di euro 2.200,00 per compensi ed euro 400 per spese, oltre spese generali, iva e cpa, distratti in favore del difensore”, a titolo di differenza di compenso per la custodia di veicoli rispetto a quanto corrispostole con decreto di liquidazione del 18.5.2007 .
Si è costituita in giudizio la società appellata, instando per il rigetto dell'appello.
Sospesa l'esecutività della sentenza, all'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art1 27 ter c.p.c. , precisate le conclusioni , la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c..
.Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si richiama per relationem l'ordinanza impugnata . In particolare il Tribunale ha affermato: “ Il decreto di liquidazione del 18.5.2007 quantifica il compenso spettante a parte attrice per le spese di custodia in euro 98.561.88 in base all'art 1, commi da 318 a 321, della legge n. 311 del 30.12.2004, dunque secondo una normativa dichiarata illegittima non applicabile. Rivive, conseguentemente, per quanto riguarda il calcolo dei compensi, la normativa previgente per le prestazioni rese fino all'entrata in vigore della nuova legge di cui all'art. 59 del d.p.r. n. 115 del 30.5.2002, il quale prevede che “Con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988 n. 400, sono approvate le tabelle per la determinazione dell'indennità di custodia”. Con D.M. n. 295 del 2.9.2006 è stato previsto all'art. 6) che il decreto stesso, in vigore dall'11.10.2006 si applica "all'attività di custodia e conservazione dei beni sottoposti a sequestro, di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, per i quali alla data di entrata in vigore non sia stato ancora emesso decreto di liquidazione da parte dell'Autorità giudiziaria" ed art. 1) sono fissate le tariffe per l'indennità per la custodia dei veicoli a motore. Poiché il decreto di liquidazione è del 15.8.2007, dunque successivo all'entrata in vigore del D.M. n. 295/06 si applicano le tariffe dallo stesso previste e in base al r.g. n. 2 prospetto dei conteggi in atti effettuati in base al D.M e detratto l'importo già corrisposto, spettano alla società ricorrente euro 54,000.58, oltre iva ed oltre interessi legali dal 21.11.2016, data della prima richiesta di pagamento e del primo atto di costituzione in mora, atteso che la giurisprudenza sottolinea che il sopraggiungere del termine di adempimento non implica alcuna mora “ex re”, avendo la normativa sulla contabilità di Stato efficacia derogatoria di quella comune, e si richiede quindi un formale atto di costituzione in mora (Cass. civ..
Sez. III, 05/02/1008, n. 2665; Cass. civ., Sez III. 03/10/2005, n. 19320; Cass. civ..
Sez. I, 20/05/2005, n. 10691; Cass., civ., Sez. I. 04/09/2004, n. 17909)”
§2. L'appello è fondato.
Va infatti evidenziato che il provvedimento di liquidazione risale al maggio 2007
e la declaratoria di incostituzionalità discende dalla sentenza della Corte
Costituzionale del 14 dicembre 2017, n 267.
Parte appellante, il . ha dedotto : “ Non avendo l'odierna appellata Parte_1
proposto opposizione nel termine decadenziale di venti giorni, di cui al citato art. 170 Dpr 115/2002 (nel testo da applicare ratione temporis), decorrente dalla notificazione del decreto di liquidazione, e non essendo a tal fine sufficiente la mera accettazione con riserva delle somme liquidate, è di tutta evidenza che l'ammontare della liquidazione si è 'cristallizzato' nella somma riconosciuta dalla commissione e poi liquidata;
che il rapporto obbligatorio fra le parti si è definitivamente esaurito, al momento del decorso del termine per l'impugnazione decorrente dalla data di notificazione del decreto di liquidazione (18/5/2007) e che pertanto la ricorrente non può 'usufruire' degli invocati effetti retroattivi della citata sentenza della Corte Costituzionale. La riserva manifestata valeva ad escludere l'acquiescenza alla liquidazione ed al relativo quantum, ma di certo non esonerava l'odierna appellata dal proporre tempestiva opposizione ex art. 170 Dpr 115/2002, vecchio testo”
Con la sentenza 5595/2016 la Corte di Cassazione ha affermato: “Il provvedimento con il quale la commissione per l'alienazione dei veicoli sequestrati liquida, ex art. 1, commi da 312 a 321, della l. n. 311 del 2004, il compenso in favore del depositario-acquirente incide su un diritto soggettivo del beneficiario, tutelabile dinanzi al giudice ordinario mediante 'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002.”
r.g. n. 3 In parte motiva la Corte di Cassazione ha chiarito: “Col primo motivo è denunciata violazione di legge e illegittimità costituzionale dell'art. 170 d.p.r. n.
115/2002, oltre che della l. n. 794/1942 per contrarietà agli artt. 3 e 111 Cost. Ad essere censurata è l'applicazione della disciplina del procedimento di liquidazione degli onorari di avvocato al particolare giudizio di impugnativa dei provvedimenti assunti dalla per l'alienazione dei veicoli sequestrati, CP_2
prevista dall'art. 1, co. 314 l. n. n. 311/2004; è rilevato come il richiamo alla detta disciplina risulti inadeguato, avendo riguardo alla peculiarità del procedimento avente ad oggetto la liquidazione del compenso per il custode ed è inoltre sottolineato come ponga un problema di costituzionalità anche il fatto che il presidente del tribunale sia, a un tempo, presidente della commissione più volte richiamata e organo chiamato a pronunciarsi sull'impugnazione del provvedimento emesso dalla medesima. Il motivo non è fondato. Non si ravvisano ragioni che inducano a dubitare della bontà dell'insegnamento di Cass. S.U. 26 giugno 2009, n. 15044, secondo cui il provvedimento con il quale la Commissione per l'alienazione dei veicoli sequestrati liquida (ai sensi dell'art. 1, commi da 312
a 321, 1. n. 311/2004) il compenso in favore del depositarlo-acquirente, incide su di un diritto soggettivo del beneficiario ed è tutelabile dinanzi al giudice ordinario mediante opposizione secondo la speciale procedura prevista dall'art. 170 d.p.r. n. 115/2002. Non appare poi rilevante, nel presente giudizio, la questione di costituzionalità circa la coincidenza tra la persona fisica del presidente del tribunale, chiamato a pronunciarsi sull'opposizione ex art. 170
d.p.r. n. 115/2002, e quella del presidente della commissione prevista dalla l. n.
311/2004, che emette il provvedimento impugnato: ciò in quanto nella fattispecie tale coincidenza non sussiste.”
Nel caso di specie si osserva che la clausola di riserva apposta all'accettazione è da ritenersi inefficace, in quanto comunque l'appellato avrebbe dovuto, per avvalersene, azionare comunque tempestivamente la procedura di cui all'art 170
T.U.115/2002, una volta emesso il decreto di liquidazione del 1.6.2007 per evitare la stabilizzazione degli effetti della liquidazione.
Ciò rende il rapporto esaurito ed insuscettibile di riesame per effetto della declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte Costituzionale
267 del 14.12.2007, in ossequio al principio per cui L'efficacia retroattiva delle pronunce di accoglimento emesse dalla Corte costituzionale incontra un limite r.g. n. 4 nelle situazioni consolidate per effetto di intervenute decadenze ( v. Cassaz.
n.1644/2019).
Né è condivisibile l'assunto dell'appellato per il quale l'impugnazione ex art 170
T.U.115/2002 costituirebbe uno strumento impugnatorio facoltativo e alternativo a quello ordinario non potendosi condividere il precedente contrario di questa
Corte menzionato da parte appellata (v. CdA Roma 3 sez. n. 5245/2023- allegato note di t.s. parte appellata).
Invero, la ratio dell'art 170 T.U. 115/2002, laddove applicabile, come indubbiamente nel caso in esame, alla stregua delle richiamate pronunzie della
Corte di Cassazione, è proprio quella di definire sollecitamente i rapporti endoprocessuali con i terzi per una rapida stabilizzazione nei confronti dell'Erario
o dei soggetti parti del giudizio cui dette spese devono essere poste poi a carico al momento della definizione dello stesso.
Pertanto, sarebbe del tutto contraria a tale principio di stabilizzazione dei rapporti giuridici l'affermazione che un tale rimedio impugnatorio, pacificamente applicabile al caso di specie, possa di fatto essere meramente facoltativo.
L'appello va pertanto accolto su questo punto dirimente e dichiarate assorbite tutte le atre questioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di e la condanna alla rifusione delle Parte_2
spese di lite in favore del , che liquida come segue: per il Parte_1 primo grado in € 4.500,00 per compensi e per il presente grado in € 8.000,00 per compensi, oltre rimborso delle spese prenotate a debito.
Roma, 18.4.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Aversano Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 5